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Ferie o permessi 104? Cosa dice davvero la legge e quando il datore non può decidere.
Proviamo a rispondere all'interrogativo che si pongono molti lavoratori: quando il datore non può decidere al posto nostro se possiamo fruire delle ferie o dei pemessi legge 104?Chi lavora e assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni al mese di permesso retribuito, in base a quanto stabilito dalla Legge 104/1992. Una domanda che spesso i lavoratori si pongono però è se l'azienda possa imporre al dipendente di usare le ferie al posto di questi giorni. La risposta è no: vediamo perché.Permessi 104: quando spettano e a chi sono rivoltiI permessi previsti dalla Legge 104 costituiscono un diritto garantito ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che assistono familiari affetti da grave disabilità certificata (art. 3, co. 3, Legge 104/92). I permessi possono essere fruiti anche direttamente dal lavoratore con disabilità. Essi spettano a genitori, coniugi, conviventi, parenti entro il secondo grado (anche terzo in casi particolari), a patto che ci sia un riconoscimento formale da parte dell'INPS.Ogni mese si ha diritto a tre giorni di assenza retribuita, fruibili anche in modo frazionato (a ore). I giorni sono coperti da contribuzione figurativa e il pagamento avviene tramite anticipo del datore, che recupera l'importo nel flusso Uniemens.Il datore non può sostituire i permessi con ferieNel mondo del lavoro capita spesso che il datore di lavoro cerchi di gestire le assenze dei propri dipendenti in modo da garantire una presenza più o meno costante. Tuttavia, quando si parla di permessi 104, non è possibile ricorrere ad interpretazioni discrezionali o a deroghe della normativa. Il datore, infatti, non può chiedere al dipendente di usare giorni di ferie al posto dei permessi 104. Si tratta di due istituti completamente distinti, con finalità diverse e non sovrapponibili.Facciamo qualche esempio concreto:un tecnico informatico comunica con anticipo che si assenterà un giorno per prestare assistenza alla sorella disabile. Il responsabile risponde suggerendo di utilizzare un giorno di ferie, per evitare di creare un disservizio;un'impiegata amministrativa presenta richiesta per mezza giornata di permesso 104 per accompagnare il marito a un trattamento terapeutico. Il datore le propone di utilizzare un permesso personale non retribuito;un magazziniere segnala l'intenzione di usufruire del permesso mensile per assistere il padre non autosufficiente. Il capo reparto gli dice che sarebbe meglio consumare prima qualche giorno di ferie arretrate.Ebbene, tutti questi comportamenti sono contrari alla normativa vigente.Permesso 104: diritto soggettivo e non negoziabileLa giurisprudenza è chiara: i permessi per assistenza ai sensi della Legge 104 sono un diritto pieno e non subordinato ad alcuna autorizzazione discrezionale del datore di lavoro. La Corte di Cassazione lo ha ribadito più volte.
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Pubblica amministrazione, ecco come cambierà la dirigenza
Dall'accesso alla valutazione, cosa prevede il disegno di legge Zangrillo, approvato dal Consiglio dei ministri e atteso in Parlamentodi Luigi Oliveri
Ai blocchi di partenza la nuova riforma della valutazione nella pubblica amministrazione e dell'accesso alla dirigenza.Con l'approvazione lo scorso 30 giugno del disegno di legge da parte del Governo, approda in Parlamento l'esame dell'iniziativa di riforma attivata dal Ministro della p.a. Paolo Zangrillo "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni".Il disegno di legge è sostanzialmente diviso in due parti: una prima riguarda la ristrutturazione dei sistemi di valutazione; la seconda, l'accesso alla dirigenza, che per il 30% dei posti previsti dalla programmazione delle assunzioni potrà avvenire con un percorso di carriera che, nella sostanza, è una sorta di progressione verticale, molto strutturata.La valutazione: cosa cambia con la riformaIn quanto alla valutazione, la riforma torna sul problema dell'appiattimento verso l'alto degli esiti delle verifiche da parte degli organismi addetti.Il ddl contiene una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo di profondo rinnovamento degli Organismi indipendenti di valutazione, che punta alla loro professionalizzazione ed alla rotazione.Gli Oiv, comunque, perderanno forza. Infatti, attualmente compete loro la valutazione dei risultati delle strutture amministrative nel loro complesso e la proposta di valutazione dei dirigenti "di vertice". Con la riforma, sarà profondamente modificato l'articolo 7, comma 2, lettera a), del d.lgs 150/2009: gli Oiv si limiteranno ad una proposta "non vincolante". La funzione di valutazione sarà direttamente realizzata dagli organi di indirizzo politico per i dirigenti di vertice: una chiara perdita dell'indipendenza della valutazione.In particolare, allo scopo di risolvere il problema delle valutazioni appiattite verso l'alto, si rivede l'articolo 3 del d.lgs 150/2009 e si reintroduce, in qualche misura, il sistema delle "fasce" originariamente presente nella riforma Brunetta e poi in parte superato. Per garantire progressività nella valutazione, sarà vietato attribuire "punteggi apicali", cioè appartenenti alla fascia più elevata, in misura superiore al 30% delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica.Qualora per effetto delle valutazioni dei dirigenti si determinino economie, esse incrementeranno il salario accessorio del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017.Stop alla valutazione gerarchicaLa riforma intende abbandonare il sistema della valutazione "gerarchica", per abbracciare modalità valutative composte da autovalutazione del destinatario, concertazione tra dirigenti per evitare discrepanze nei metri valutativi ed il coinvolgimento sempre più ampio dei cittadini, quali destinatari dell'attività amministrativa.Il sistema proverà ad introdurre, comunque, criteri di valutazione tali da rendere l'operazione la più oggettiva possibile, anche se si punterà molto su elementi per loro stessa natura soggettivi, come i "comportamenti" e varie "capacità di" realizzare gli obiettivi, superare schemi, agire con tempestività e decisioni e similari formule, non del tutto coerenti con l'analisi dei risultati effettivamente svolti.A compensare un'incidenza oggettivamente troppo pervasiva di valutazioni individuali comportamentali, dovrebbe essere la tendenza della valutazione a considerare come componenti inscindibili i risultati individuali e quello delle strutture amministrative.L'accesso alla dirigenza come percorso di carrieraLa seconda parte della riforma si incentra sull'accesso alla dirigenza come percorso di carriera. Esso si svolgerà in 2 fasi. La prima sarà caratterizzata da una prova selettiva e comparativa, per scegliere i destinatari di incarichi dirigenziali temporanei della durata non superiore a tre anni, rinnovabili. La selezione riguarderà funzionari con anzianità di almeno 5 anni (o 2 anni per i dipendenti inquadrati, nello Stato, nell'area dell'elevata qualificazione).
La selezione avverrà: per titoli, per pesatura dei comportamenti organizzativi e delle attitudini e delle valutazioni ottenute, oltre ad una prova scritta.Commissione con sette dirigentiSarà una commissione composta da 7 dirigenti, provenienti da amministrazioni (o in parte anche dal privato) diverse da quella che intende vertivalizzare i dipendenti, ad effettuare la selezione.La 2^ fase è quella dell'osservazione: il dirigente incaricato a tempo potrà aspirare al consolidamento dell'accesso alla qualifica se otterrà un rinnovo dell'incarico temporaneo, tale da conseguire i 4 anni almeno necessari, perché siano valutate le performance, riferite al raggiungimento degli obiettivi e alle capacità manageriali.L'inserimento definitivo dei ruoli dirigenziali (la 3^ fase finale) sarà conseguenza dell'esito favorevole delle valutazioni degli incarichi svolti e la decisione dell'inquadramento definitivo da dirigente sarà adottata da una nuova commissione.I dirigenti dovranno redigere ogni anno una relazione con le "referenze" dei funzionari che si reputa possano aspirare alla dirigenza. Il ddl dà autonomia organizzativa a regioni ed enti locali nel regolamentare le valutazioni (saranno possibili semplificazioni). (riproduzione riservata)