/ Rassegna stampa » 2025 » Ottobre » 15 » rassegna stampa del 15 ottobre 2025
 

rassegna stampa del 15 ottobre 2025


AGRIGENTOOGGI

“La Forza delle Donne”: Asja Abate incontra gli studenti del Gallo–Sciascia

AGRIGENTO – Una lezione di vita, di coraggio e di determinazione quella offerta agli studenti dell’Istituto Gallo–Sciascia di Agrigento dall’incontro con la campionessa paraolimpica Asja Abate e il Presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino, svoltosi questa mattina nell’aula “Luigi Giglia” del Libero Consorzio.L’appuntamento, dal titolo “La Forza delle Donne”, è stato promosso dal Settore Servizi Sociali diretto dalla dirigente Maria Antonietta Testone, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul valore dello sport come strumento di inclusione e sulla necessità di una politica più attenta al tema della disabilità.
All’incontro hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città: il Prefetto di Agrigento, il Comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio, la Prima Dirigente della Questura Giusy Interdonato, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il Vicepresidente del Libero Consorzio Domenico Scicolone, la consigliera delegata alla solidarietà Anna Triglia e le dirigenti scolastiche Giovanna Pisano e Anna Gangarossa.
Protagonista dell’incontro, la giovane atleta empedoclina Asja Abate, campionessa mondiale di ginnastica artistica paralimpica, che ha emozionato i presenti raccontando il suo percorso umano e sportivo, fatto di sfide, impegno e straordinaria resilienza.
Nonostante le difficoltà, Asja ha conquistato numerose medaglie d’oro e d’argento in competizioni nazionali e internazionali, dimostrando che la determinazione e la passione possono superare ogni limite.
Parallelamente alla carriera sportiva, la campionessa ha portato a termine con successo i suoi studi, laureandosi prima in Scienze delle attività motorie e sportive con una tesi su “Gioco, tradizione e identità sportiva” e successivamente conseguendo la laurea magistrale con una tesi sugli “Effetti dello stress cognitivo e dell’intelligenza emotiva nella pratica sportiva”.
Il Presidente Giuseppe Pendolino ha espresso grande apprezzamento per l’atleta, sottolineando come la sua storia rappresenti un modello di forza, impegno e speranza per tutti i giovani.
L’incontro si è concluso in un clima di festa con una degustazione offerta dall’Istituto Gallo–Sciascia, che ha proposto alle autorità e agli ospiti specialità tipiche della tradizione siciliana preparate dagli studenti.



LIVESICILIA

Fondi Ue, la Regione: “Nessuna risorsa è destinata al riarmo in Sicilia”

La riprogrammazione dei fondi e la precisazione gli stanziamenti

PALERMO – Almeno tre regioni italiane – Sicilia, Campania e Abruzzo – dovrebbero rientrare nella prima ondata di riprogrammazione dei fondi di coesione Ue prevista dalla revisione intermedia. Lo si apprende a Bruxelles, a margine della Settimana europea delle regioni e delle città, promossa da Commissione Ue e Comitato Ue delle Regioni.
I colloqui tecnici sono già in corso: Sicilia e Campania dovrebbero presentare le richieste formali a Bruxelles nelle prossime settimane, mentre l’Abruzzo è pronto ad aggiungersi. Le risorse saranno riallocate verso le nuove priorità della coesione Ue: difesa, resilienza idrica, alloggi, energia, competitività.
Fondi europei, “nessuna risorsa destinata al riarmo”
La Regione siciliana ribadisce che nessuna risorsa dei fondi europei è destinata al riarmo o all’acquisto di armamenti. Lo fa attraverso l’Autorità di gestione del Fesr Sicilia 2021-27 e ribadisce con fermezza questo principio rispondendo anche alle preoccupazioni espresse oggi dalla Cgil. “Tali timori non trovano alcun riscontro nella documentazione ufficiale dei programmi europei e regionali” dice la Regione.
La Regione spiega che nel quadro della revisione intermedia del Programma regionale Fesr 2021-2027, la Sicilia ha aderito alle nuove priorità strategiche introdotte dalla Politica di coesione europea. Tra queste figura il potenziamento di infrastrutture a duplice uso (dual-use): opere civili – come strade, ferrovie, porti e aeroporti – che in caso di necessità legate al contesto geopolitico, possono essere impiegate anche per finalità di Protezione civile o logistica militare.
Gli investimenti
Non si tratta di investimenti nel settore della Difesa, ma di interventi su infrastrutture civili. Questo nuovo obiettivo specifico (3.3), prevede inoltre un cofinanziamento europeo del 95%. In tale ambito rientra la richiesta avanzata a Bruxelles di inserire, tra le opere, l’intervento ferroviario “Nodo di Catania”, ovvero l’interramento della linea per il prolungamento della pista dell’aeroporto Fontanarossa, opera pianificata e prevista dal Piano nazionale trasporti.
Le altre priorità strategiche approvate dalla Regione nella revisione del programma riguardano il social housing, la resilienza idrica e l’autonomia energetica. Dagli uffici precisano, inoltre, che la Difesa non rientra tra le competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale. L’elaborazione della proposta di riprogrammazione è stata presentata a partenariato istituzionale, economico e sociale durante due incontri svoltisi a settembre presso il dipartimento Programmazione.




PMI.IT

Dipendenti PA: ok ai certificati malattia senza visita medica in presenza

Via libera al nuovo certificato di malattia ottenuto con televisita per i dipendenti pubblici: come funziona e i nodi da sciogliere.
Le certificazioni mediche digitali sono equiparabili a quelle tradizionali ottenute mediante visita in presenza: lo prevede il Ddl Semplificazioni introducendo alcune novità nell’ambito dei certificati per malattia presentati dai dipendenti pubblici, che potranno giustificare l’assenza dal lavoro anche attraverso una televisita.
licenziamento
Malattia: licenziamento con certificato medico in ritardo 4 Giugno 2025
Come previsto dal disegno di legge, infatti, per il dipendente della PA non sarà più obbligatorio recarsi presso studio del medico, che potrà certificare l’effettivo stato di salute del paziente anche a distanza. Si dovrà ancora attendere l’accordo tra Stato e Regioni, tuttavia, per stabilire in modo esatto in quali condizioni la sarà ammessa la televisita e in quale modalità, affidandosi a strumenti e piattaforme di telemedicina certificate, come quella dell’AGENAS.
Un commento a tal proposito è arrivato da parte del Comitato centrale della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri) attraverso Guido Marinoni:
il paziente dovrà avere una applicazione certificata. Di certo non si può usare la videochiamata su WhatsApp.







LENTEPUBBLICA

Scorrimento graduatoria e nuova selezione ex art. 110 TUEL: chiarimenti

Vincoli, discrezionalità e doveri motivazionali alla luce della sentenza 1984/2025 della Sezione V del Consiglio di Stato, in materia di scorrimento della graduatoria e nuova selezione ex art. 110 TUEL: focus a cura del Dott. Luca 
La questione dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di una nuova selezione per la copertura di un incarico dirigenziale è da tempo al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale. La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1984 dell’11 marzo 2025, interviene in materia puntualizzando i confini della discrezionalità amministrativa e i correlati obblighi motivazionali.
Il quadro normativo di riferimento: art. 110 TUEL e graduatorie vigenti
L’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina la possibilità per le amministrazioni comunali di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, mediante contratti di diritto privato. La norma consente dunque un reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali ordinarie, purché rispettati i limiti numerici e la compatibilità finanziaria.
Parallelamente, vige il principio di cui all’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le graduatorie concorsuali hanno validità biennale o triennale (a seconda della normativa vigente al tempo della loro approvazione), e possono essere utilizzate per coprire ulteriori posti vacanti.
Ne discende la tensione tra due poli: il potere di organizzazione dell’ente pubblico, titolare della scelta su se e come coprire i posti vacanti, e il legittimo affidamento degli idonei inseriti in graduatoria.
La vicenda: fatti di causa e statuizioni di primo grado
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, un Comune aveva indetto una procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente, approvando graduatoria definitiva nell’agosto 2022. Il vincitore si era successivamente dimesso, lasciando il posto vacante. Il Comune aveva quindi deciso di bandire, nel 2023, una nuova selezione ex art. 110 TUEL per la stessa posizione, senza scorrere la graduatoria ancora efficace.
L’idoneo collocato al secondo posto nella graduatoria precedente aveva impugnato i provvedimenti amministrativi innanzi al TAR Campania – Salerno, il quale, con sentenza n. 1590/2024, aveva accolto il ricorso rilevando l’insufficienza della motivazione fornita dall’amministrazione.
Le motivazioni del TAR: violazione dei principi di correttezza e trasparenza
Il TAR ha stigmatizzato la condotta del Comune, che aveva motivato la scelta di non scorrere la graduatoria e di procedere con una nuova selezione facendo generico riferimento alle priorità strategiche e programmatiche contenute nel PIAO 2024-2026, senza alcuna ponderazione concreta della posizione dell’idoneo.
In particolare, il TAR ha sottolineato che:
la graduatoria del 2022 era ancora valida ed efficace;
l’art. 12 del bando di concorso del 2022 contemplava espressamente lo scorrimento;
la motivazione degli atti impugnati ometteva ogni riferimento alla graduatoria e agli interessi del ricorrente, limitandosi a generiche esigenze organizzative e finanziarie.
La decisione del Consiglio di Stato: discrezionalità organizzativa sì, ma motivata e ridotta
Il Consiglio di Stato, confermando la linea del TAR, ha ribadito che la scelta sulla modalità di copertura di un posto vacante rientra nelle prerogative organizzative dell’ente, ma si tratta di una discrezionalità non assoluta e soggetta a limiti, essenzialmente motivazionali.
L’amministrazione deve:
dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a non utilizzare la graduatoria;
valutare specificamente gli interessi degli idonei, alla luce del principio di buon andamento (art. 97 Cost.);
motivare in modo puntuale le ragioni per cui si preferisce una nuova selezione rispetto allo scorrimento.
I limiti della discrezionalità: la riduzione dell’area del libero apprezzamento
Il Consiglio di Stato ha precisato che la discrezionalità dell’ente è “ridotta”, in quanto:
si esercita in presenza di una graduatoria efficace, espressione di un precedente pubblico concorso e del correlato legittimo affidamento degli idonei;
deve essere compatibile con il rispetto dei principi di economicità e buon andamento;
deve esplicitare ragioni organizzative superiori rispetto all’utilizzo della graduatoria.
Pertanto, l’opzione per la selezione ex art. 110 TUEL, pur astrattamente possibile, necessita di una motivazione rafforzata.
I vincoli derivanti dal PIAO e atti di programmazione: limiti alla rilevanza
Un aspetto interessante del caso riguarda il ruolo del PIAO 2024-2026 e degli atti di programmazione correlati. Il Comune ha sostenuto che le previsioni del PIAO giustificassero la scelta di rinviare la copertura del posto e procedere nel frattempo con incarichi ex art. 110.
Il Consiglio di Stato ha, però, chiarito che il PIAO e gli altri documenti programmatici:
hanno natura programmatoria e non immediatamente esecutiva;
non incidono automaticamente sulle posizioni giuridiche degli idonei già inseriti in graduatoria;
non possono, di per sé, legittimare una decisione elusiva delle aspettative degli idonei senza adeguata motivazione.
Il principio del legittimo affidamento degli idonei e l’interesse pubblico prevalente
In sintonia con i principi di lealtà e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini, il Consiglio di Stato ha richiamato l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento degli idonei. La graduatoria concorsuale genera un interesse qualificato alla stipulazione del contratto, suscettibile di essere superato solo da un interesse pubblico concreto e prevalente, specificamente motivato.
Implicazioni operative per le amministrazioni e raccomandazioni
La sentenza in commento fornisce indicazioni utili per le amministrazioni:
valutare caso per caso l’utilizzo della graduatoria vigente prima di bandire nuove selezioni;
motivare puntualmente ogni scelta difforme, indicando esigenze organizzative attuali e non generiche;
assicurare che gli atti di programmazione (come il PIAO) siano coerenti con le graduatorie vigenti e che eventuali modifiche siano espressamente motivate.
Conclusioni: una discrezionalità vincolata dalla ragionevolezza
La pronuncia del Consiglio di Stato segna un ulteriore passo nella riduzione dell’area del libero apprezzamento delle amministrazioni in materia di reclutamento, imponendo un più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, economicità e tutela dell’affidamento. In definitiva, la discrezionalità amministrativa non è un arbitrio, ma un potere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, da esercitare in modo motivato, ragionevole e proporzionato.
Le amministrazioni devono, quindi, abbandonare prassi meramente formalistiche o difensive, e orientarsi verso scelte più consapevoli e coerenti con la tutela degli idonei, che restano una risorsa immediatamente disponibile e qualificata.



LENTEPUBBLICA

Niente permessi retribuiti per i dipendenti pubblici che studiano all’università telematica

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un punto controverso nel rapporto tra diritto allo studio e lavoro pubblico.
Con l’ordinanza n. 25038 del 2025, la Sezione Lavoro ha stabilito che i dipendenti pubblici iscritti a università telematiche non possono beneficiare dei permessi retribuiti per motivi di studio, a meno che non dimostrino che le lezioni da seguire si svolgano in orari coincidenti con il proprio servizio.
La decisione, destinata a incidere su centinaia di lavoratori del pubblico impiego, ribalta le valutazioni dei giudici di primo e secondo grado, che avevano invece riconosciuto ai dipendenti il diritto a utilizzare tali permessi anche per corsi online, senza dover fornire ulteriori giustificazioni sull’orario delle lezioni.
Il caso: un conflitto tra flessibilità didattica e regole contrattuali
La vicenda trae origine da un contenzioso tra alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro amministrazione. I lavoratori avevano chiesto di usufruire dei permessi previsti dall’articolo 48 del Contratto collettivo nazionale del comparto Agenzie fiscali per seguire corsi universitari erogati da atenei telematici.
L’amministrazione aveva però negato il beneficio, sostenendo che, trattandosi di corsi online, non esistevano orari di lezione rigidi e quindi non vi fosse alcuna necessità di assentarsi dal lavoro durante l’orario di servizio. Secondo l’ente, i permessi studio sono concepiti per consentire la frequenza di corsi che si svolgono in momenti precisi e coincidenti con l’orario lavorativo, condizione che non si verifica nel caso delle lezioni telematiche, accessibili in qualsiasi momento.
I giudici del Tribunale e della Corte d’appello di Milano avevano tuttavia dato ragione ai lavoratori, interpretando la normativa contrattuale in senso più ampio: il diritto allo studio, secondo le prime due sentenze, non può essere limitato dal formato del corso universitario, purché lo studente sia regolarmente iscritto e sostenga gli esami previsti.
La Cassazione ribalta le decisioni: “assenze giustificate solo se l’orario coincide”
La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, sostenendo una lettura più restrittiva del contratto collettivo. I giudici supremi hanno chiarito che i permessi retribuiti per studio hanno una funzione ben precisa: giustificare l’assenza dal lavoro per la partecipazione a lezioni o attività didattiche che si svolgono durante l’orario di servizio.
Secondo la Corte, questa condizione non si verifica nei corsi erogati da università telematiche, dove la fruizione delle lezioni avviene in modalità asincrona, cioè senza un vincolo di orario. Gli studenti possono accedere ai contenuti quando desiderano, anche al di fuori dell’orario lavorativo.
In assenza di una coincidenza temporale tra l’attività formativa e l’orario di lavoro, viene meno – spiega la sentenza – il presupposto stesso per concedere il permesso retribuito. “Il permesso – si legge nel provvedimento – serve a giustificare l’assenza dal servizio per la partecipazione a corsi coincidenti con l’orario di servizio, non per attività di studio o preparazione agli esami.”
La necessità di certificazioni e il richiamo alla disciplina contrattuale
La Corte richiama anche quanto previsto dall’articolo 46 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, che regola il diritto allo studio nel pubblico impiego. Tale disposizione prevede la possibilità di usufruire fino a 150 ore annue di permesso retribuito, ma stabilisce che il lavoratore debba presentare documentazione idonea: certificato di iscrizione, attestato di partecipazione ai corsi e, al termine, quello relativo agli esami sostenuti.
La Cassazione sottolinea che, nel caso delle università telematiche, il dipendente dovrebbe fornire un’ulteriore prova: una certificazione dell’ateneo che attesti che le lezioni possono essere seguite esclusivamente in determinati orari coincidenti con l’orario di servizio. In mancanza di tale dimostrazione, il permesso non può essere riconosciuto.
Il principio, già espresso in precedenti decisioni della stessa Corte (sentenze n. 10344/2008 e n. 17128/2013), viene così ribadito: il permesso non copre genericamente lo studio personale, ma solo la frequenza effettiva di lezioni o attività didattiche che si sovrappongono all’orario di lavoro.
Università telematiche e diritto allo studio: un equilibrio difficile
La sentenza affronta un nodo cruciale del lavoro contemporaneo, in cui l’accesso all’istruzione superiore è sempre più legato alla formazione online. Le università telematiche, nate per garantire flessibilità e inclusione, consentono agli studenti di conciliare impegni professionali e percorsi accademici. Tuttavia, proprio questa flessibilità rappresenta, secondo la Cassazione, il motivo per cui i permessi retribuiti non possono essere concessi automaticamente.
Il principio enunciato dalla Corte mira a evitare che il diritto allo studio si trasformi in un privilegio non giustificato. Se lo studente può scegliere liberamente quando seguire le lezioni, non vi è motivo – spiegano i giudici – per giustificare un’assenza retribuita dal lavoro. L’onere della prova ricade dunque sul dipendente, che deve dimostrare che la frequenza sia effettivamente incompatibile con l’orario di servizio.
La decisione pone però anche un interrogativo di fondo: il modello delle università telematiche, basato su lezioni registrate e fruibili in qualunque momento, può realmente essere equiparato a quello tradizionale? E se sì, fino a che punto il lavoratore-studente può dirsi penalizzato rispetto a chi frequenta corsi in presenza?
Le conseguenze della pronuncia
Con l’accoglimento del ricorso dell’amministrazione, la Corte ha respinto la domanda originaria dei lavoratori e ribadito un principio che potrebbe avere effetti significativi su future controversie.
Da un lato, le amministrazioni pubbliche vedono confermata la necessità di una gestione rigorosa dei permessi studio, limitandoli ai casi in cui vi sia un’effettiva sovrapposizione tra le lezioni e l’orario di servizio. Dall’altro, i dipendenti iscritti a corsi telematici potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio, poiché la possibilità di studiare in orari flessibili viene paradossalmente interpretata come motivo per negare l’accesso ai benefici previsti per il diritto allo studio.
Le spese legali dei precedenti gradi di giudizio sono state compensate, vista la complessità e la novità della questione, mentre quelle relative alla fase di legittimità seguono il principio della soccombenza.
Un precedente destinato a fare scuola
La pronuncia della Cassazione si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, dove la formazione a distanza è sempre più diffusa anche nel settore pubblico. La questione solleva riflessioni più ampie sull’adattamento delle norme contrattuali a un mondo del lavoro in trasformazione, in cui la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di studio diventa sempre più sfumata.
In assenza di un aggiornamento della contrattazione collettiva o di linee guida ministeriali specifiche, la decisione della Suprema Corte potrebbe rappresentare un punto di riferimento stabile per le amministrazioni pubbliche e per i lavoratori che intendano conciliare studio e impiego.
Resta però aperto il dibattito su come garantire pari opportunità a chi sceglie percorsi formativi online, evitando che la modalità telematica, nata per ampliare l’accesso all’istruzione, diventi invece un ostacolo al pieno esercizio del diritto allo studio.


AGRIGENTONOTIIZIE.IT 

Sport e disabilità Libero consorzio, la campionessa paraolimpica Asja Abate incontra gli studenti L'atleta ha raccontato la sua esperienza sportiva e accademica

“La forza delle donne” è stato il filo conduttore dell’incontro tra la campionessa paraolimpica Asja Abate, il presidente del Libero consorzio Giuseppe Pendolino e gli studenti dell’Istituto superiore Gallo/Sciascia di Agrigento. L’iniziativa, organizzata dal settore servizi sociali diretto dalla dirigente Maria Antonietta Testone, ha affrontato temi cruciali come la disabilità, lo sport e l’attenzione della politica verso la diversità.Alla presenza del prefetto di Agrigento, del comandante dei carabinieri Nicola De Tullio, del primo dirigente della questura Giusy Interdonato, del sindaco Francesco Miccichè, del vice presidente del Libero consorzio Domenico Scicolone, della consigliera delegata alla solidarietà Anna Triglia e dei dirigenti scolastici Giovanna Pisano e Anna Gangarossa, Abate ha raccontato il suo percorso sportivo e accademico.Originaria di Porto Empedocle, la giovane atleta ha conquistato medaglie nazionali e internazionali nella ginnastica artistica paraolimpica e ha conseguito una laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive (votazione 93/110) e una magistrale nello stesso ambito (votazione 92/110), dimostrando determinazione e tenacia.Pendolino ha sottolineato il valore dei risultati raggiunti da Abate, lodando la sua concretezza e il suo impegno. L’incontro si è concluso con una degustazione di specialità siciliane offerta dall’Istituto Gallo/Sciascia agli studenti e alle autorità presenti.

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO