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rassegna stampa del 2 dicembre 2025


ITALIAOGGI

Pnrr, partono le prime verifiche. Al via i controlli sui lavori di messa in sicurezza delle scuoleIl Ministero dell’istruzione e del merito ha scritto ai soggetti attuatori. Ai raggi X la correttezza delle aggiudicazioni

Al via le prime verifiche sugli interventi finanziati dal Pnrr.
Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha inviato nei giorni scorsi ai soggetti attuatori del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica le prime lettere di annuncio dell’avvio dei controlli sostanziali sulle gare effettuate.
Nel mirino la correttezza e la regolarità delle procedure di aggiudicazione dei lavori svolte.
L’iniziativa del ministero guidato da Giuseppe Valditara si inquadra nel contesto del nuovo circuito finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza, disciplinato dall’art. 18-quinquies del dl 113/2025.
Il nuovo circuito finanziario del Pnrr
Tale norma prevede che «le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del Pnrr» entro 30 giorni dalla richiesta previa semplice attestazione, da parte degli attuatori, dell'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e dalla normativa Pnrr.
Un meccanismo decisamente più leggero di quello previsto dal dm 11 ottobre 2021, basato invece sulla giustificazione puntuale di ogni voce di costo sostenuta, il che ha finora generato tempi di attesa molto lunghi e conseguenti tensioni di cassa.
Meccanismi di erogazione: vecchio e nuovo confronto
Al contrario, il nuovo meccanismo prevede che, ai fini dell’erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema Regis ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.
Non troppo diverse le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (al fine di accertarne la correttezza e l’ammissibilità, oltre che di verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo.
Controlli a campione e documentazione richiesta
I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea. Nel caso dell’edilizia scolastica, per gli interventi oggetto di campionamento, agli attuatori è stato chiesto di provvedere al caricamento di tutta la documentazione così come descritta nelle istruzioni pubblicate sulla pagina internet dedicata.
Si richiede, inoltre, di provvedere alla compilazione della “Check-list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara» allegata alla Circolare del ministero dell’economia e delle finanze n. 13 del 2024 al fine di consentire lo svolgimento delle obbligatorie attività di controllo sostanziale anche sul rispetto del requisito di assenza del conflitto di interesse nelle procedure di gara, così come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dalla predetta circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 13 del 2024.
La check-list per il conflitto di interessi
Il Ministero dell’istruzione e del merito ricorda, infine, che qualora venissero riscontrate difformità o irregolarità nelle procedure svolte sulla base dell’analisi della documentazione richiesta ovvero nel caso sia accertata la perdurante e sistematica assenza o errata imputazione dei dati in ReGiS, relativi anche alle titolarità effettive, si potrà valutare l’applicazione di specifiche rettifiche finanziarie così come individuate e graduate nell’Accordo di concessione sottoscritto e accettato da ciascun ente beneficiario.



ITALIA OGGI

Casini si allena per il Quirinale Gira l’Italia a presentare il suo libro con l’imprimatur di Gianni Letta e Romando Prodi. Già nel 2022 Casini si trovò a un passo dall’elezione

Gianni Letta: «Di lui apprezzo soprattutto l’autonomia. All’epoca del primo Berlusconi abbiamo fatto un cammino assieme e non è mai stato arrendevole, poi ha scelto una sua strada ma sempre ispirata da un saggio moderatismo, mai si è fatto travolgere dalle mode passeggere e dalle polemiche inutili». Romano Prodi: «Gli va dato atto di essere sempre rifuggito dalle posizioni radicali, sia che esse fossero nel centrodestra che, poi, nel centrosinistra. Qui sta la sua coerenza, cercare di affermare una visione moderata della politica al di là della coalizione del momento».
Letta e Prodi hanno risposto all’invito di Pier Ferdinando Casini di presentare (a Bologna) il suo libro: Al centro dell’aula (Il Mulino). Una convergenza tra il grande regista del berlusconismo, ancora ascoltato dalle parti di Forza Italia, di Marina e Piersilvio, e anche dalla parte governativo-dialogante del partito di Giorgia Meloni, e colui che per due volte riuscì a battere Silvio Berlusconi alle elezioni portando l’Ulivo al governo, idea aggregatrice innovativa e irripetibile.
L'analisi di Paolo Pombeni sul Pd
A fare gli onori di casa alla presentazione è stato Paolo Pombeni, politologo e direttore dell’Associazione Il Mulino: «Casini sta cercando di arginare lo scivolamento a sinistra del centrosinistra così come fece contro lo scivolamento verso la destra salviniana all’epoca del suo appoggio a Berlusconi. Il problema è che il Pd è vittima di due cose: da un lato il condizionamento di una parte dell’opinione pubblica che vuole il grande scontro tra destra e sinistra e dall’altro punto il fatto di non avere un leader che sappia pensare politicamente. Se non sei un leader che sa pensare politicamente poi non eserciti alcuna leadership».
La strategia del Quirinale e il ruolo di Casini
Il libro, la tournée lungo la Penisola a presentarlo, le occasioni per una sorta di trait d’union tra i due poli, come nel caso del duo Letta-Prodi: un mix che porta alla strategia del Quirinale. Ovvero le elezioni del 2027 potrebbero ridimensionare i seggi del centrodestra che non riuscirebbe ad eleggere al Quirinale (nel 2029) un proprio esponente e poiché anche il centrosinistra probabilmente non avrà la forza di supportare un proprio candidato, il politico in grado di raccogliere voti unanimi (o quasi) risulterebbe proprio Pier Ferdinando Casini, 70 anni domani (auguri!), laurea in giurisprudenza, poco più che ventenne eletto consigliere comunale a Bologna nella Dc, dentro la quale diventa un supporter di Arnaldo Forlani e poi esponente di punta della corrente dei dorotei.
La carriera politica e le posizioni di Casini
A 27 anni entra alla Camera: avrà all’attivo 8 legislature più tre al Senato. Dal 2001 al 2006 è presidente della Camera. Quanto ai partiti, sciolta la Dc, fonda l’Unione di centro e filtra con Silvio Berlusconi, poi passa all’opposizione, appoggia il governo tecnico di Mario Monti, quindi quello delle larghe intese di Enrico Letta e diventa l’esponente moderato del centrosinistra. Nel 2022 è candidato col Pd nel collegio uninominale del Senato (Bologna) ed eletto col 40,7% dei voti, 8% in più di Vittorio Sgarbi, per il centrodestra, e 30% in più di Fabio Selleri, del M5s.
Si è via via dichiarato favorevole allo ius soli, non favorevole all’introduzione del matrimonio omosessuale nell’ordinamento italiano (« È un egoismo che non sta in piedi, una sopraffazione da parte delle coppie omosessuali, che ovviamente non potrebbero garantire un'affettività completa come quella di un padre e di una madre»), vorrebbe la trasformazione dell’Unione europea in Stati Uniti d’Europa con la creazione di un organismo effettivamente sovrano.
Casini e le stagioni politiche italiane
È in parlamento da 42 anni e quindi ha attraversato tante stagioni politiche. Dice: «Oggi vedo le coalizioni chiuse in se stesse. La forza della Dc fu quella di contaminare anche i nemici con i propri valori: lo fecero De Gasperi allargando ai partiti laici, Fanfani e Moro con l’apertura ai socialisti, la stessa solidarietà nazionale fu il tentativo di coinvolgere in qualche modo il Pci nonostante il fattore internazionale.
Dall’altra parte Giorgia Meloni saprà fare i suoi calcoli e constato che un certo radicalismo della sinistra rischi di aiutarla. Ma, alla fine, penso che sia gli uni che gli altri dovrebbero abbinare ai propri tifosi anche quel gran corpo moderato che in Italia fa sempre la differenza».
Il sogno del Colle e la scelta di Mattarella
Nel 2022 il quotidiano La Repubblica titolò: «Casini, un ex doroteo passato da Berlusconi al Pd che sogna il Colle con la spinta di Renzi». In effetti lui andò vicino a quella prestigiosa elezione ma all’ultimo miglio il tutti-contro-tutti provocò la convergenza su Sergio Mattarella.
La politica come vita: Casini e il suo futuro
Ricorda Casini, confermando le sue doti diplomatiche: «Sono stato vicino ad essere eletto al Colle ma in questi casi bisogna sempre fare i conti con le montagne russe. Il Presidente Mattarella è stata di certo la scelta migliore». Perso un treno si può salire sull’altro. Risponde: «La politica è la mia vita. Un mio amico mi ha chiesto: «Ma tu hai ancora fame?». Io in quel senso non ho più fame. Credo di non dover dimostrare più niente. Mi sento in pace con me stesso. Sono grato alla vita che mi ha dato questa opportunità. Non ho risentimenti. Ho avuto più di quello che potevo pensare».
Il traguardo non è vicino nel tempo. Ma intanto il titolo del libro che lui ha scelto, Al centro dell’aula, è stato pensato per rimarcare di non avere effettuato nessun cedimento né da una parte politica né dall’altra. Dice Gianni Letta: «Posso testimoniare, avendo vissuto le vicende politiche dall’interno, che Casini è stato sempre fedele a se stesso, a quel moderatismo che è la stella polare del suo impegno politico, declinato in vari modi ma sempre con convinzione. Inoltre da presidente della Camera è andato ben 32 volte all’estero, dimostrando grande capacità di impostare relazioni internazionali».
L'importanza del dialogo e la critica al bipolarismo
Aggiunge Prodi: «Serve dialogo e in questo Casini è un maestro. La politica non può ridursi a uno show. Mi preoccupa l’astensionismo, il disinteresse. Il problema è che si è rotta la cinghia di trasmissione fra governo e popolo. Si sono rotti i corpi intermedi: sindacati, circoli culturali… Il dibattito politico sta diventando sempre più uno show, in cui si è spettatori, non si è partecipi. Bisogna recuperare la maturità della politica, cioè una politica per (e coinvolgente) e non una politica contro (e respingente)».
Casini dà ragione a entrambi e si siede in panchina ad aspettare il 2029: «Bisogna riconoscere che in Italia si è profondamente radicata una concezione distorta del bipolarismo, vissuto, non come confronto tra progetti alternativi, ma come scontro permanente tra gli estremi, dove chi urla più forte sembra avere più ragione e dove comunque le formazioni più estreme dell’una e dell’altra parte esercitano un condizionamento ideologico costante sull’intera coalizione. E questo è sbagliato». 

https://www.italiaoggi.it/economia-e-politica/attualita/casini-si-allena-per-il-quirinale-o4tqkeox?r...


LENTEPUBBLICA

PNRR e varianti, quando i ribassi di gara diventano leva finanziaria


La recente sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, 16 ottobre 2025, n. 17793, riporta al centro del dibattito giuridico un tema cruciale per le stazioni appaltanti: la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta per finanziare varianti in corso d’opera negli interventi PNRR.
Si tratta di una decisione di rilievo, che, pur collocandosi in un contesto speciale legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, offre spunti di riflessione di più ampia portata sull’equilibrio tra flessibilità progettuale, vincoli di finanza pubblica e principio di legalità contrattuale.
Il caso
La questione si innesta nel cuore della disciplina delle varianti, istituto da sempre oscillante fra la necessità di adeguare l’opera a eventi sopravvenuti e l’esigenza di evitare alterazioni arbitrarie dell’equilibrio contrattuale. Il caso esaminato dal TAR Lazio prende le mosse da un intervento di edilizia scolastica finanziato con fondi PNRR, nel quale un ente locale, a seguito dell’aumento improvviso dei costi dei materiali da costruzione, aveva dovuto stralciare parte delle opere per mantenere la compatibilità con il finanziamento assegnato. Successivamente, grazie alle economie derivanti dai ribassi di gara, lo stesso ente aveva tentato di reintrodurre le opere eliminate, predisponendo una variante progettuale e chiedendone l’autorizzazione ministeriale. Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, aveva negato il nulla osta, sostenendo che l’anomalo incremento dei costi non rientrasse tra gli eventi imprevedibili richiesti per la legittimità delle varianti.
Il parere del TAR
Il TAR Lazio ha ribaltato questa impostazione, riconoscendo che, in base al quadro normativo speciale introdotto dal D.L. 13/2023 e successivamente integrato dal D.L. 45/2025, l’aumento straordinario dei prezzi dei materiali costituisce a tutti gli effetti una circostanza imprevedibile, idonea a giustificare la modifica progettuale e l’utilizzo delle economie di gara. La decisione si fonda su un’interpretazione sistematica della normativa emergenziale che, al fine di salvaguardare la piena attuazione degli interventi PNRR, consente di reimpiegare i ribassi d’asta per coprire le varianti rese necessarie dal rincaro dei costi, purché riferite al medesimo intervento e funzionali alla sua realizzazione.
Sotto il profilo giuridico, la pronuncia valorizza la concatenazione normativa tra l’articolo 106, comma 1, lettera c) del previgente d.lgs. 50/2016 – norma cardine sulla modificazione dei contratti pubblici – e la disposizione interpretativa contenuta nel D.L. 36/2022, che ha incluso tra le circostanze impreviste e imprevedibili anche l’anomalo incremento del costo dei materiali. La successiva evoluzione legislativa, culminata con l’articolo 3-quater del D.L. 45/2025, ha poi esteso tale possibilità anche alle modifiche intervenute nella fase di sviluppo progettuale di appalti già aggiudicati, consolidando la logica di fondo: garantire la piena realizzazione delle opere PNRR, anche a costo di temperare rigidità formali del sistema delle varianti.
Le novità alla luce del nuovo Codice Appalti
Si tratta di una soluzione che, se da un lato appare coerente con l’esigenza di non disperdere i fondi europei per ragioni meramente contabili, dall’altro pone interrogativi non secondari sulla sua compatibilità con il diritto comune dei contratti pubblici, oggi ridisegnato dal d.lgs. 36/2023. Il nuovo Codice, infatti, abbandona la visione emergenziale e ricompone la materia delle varianti e delle revisioni economiche in un quadro di certezza e di distinzione funzionale. L’articolo 120 del d.lgs. 36 disciplina le modifiche contrattuali in corso d’esecuzione, riprendendo la logica dell’articolo 106 del vecchio codice ma depurandola da ogni ambiguità: tra le “circostanze imprevedibili” che possono legittimare una variante non figura l’incremento dei prezzi di mercato, che trova invece la propria sede fisiologica nelle clausole di revisione prezzi obbligatorie ex articolo 60.
Le motivazioni dei giudici
La scelta del legislatore è chiara: la variazione economica non è una “variante” ma una fattispecie distinta, governata da un meccanismo automatico di riequilibrio contrattuale, predeterminato e non discrezionale. In altre parole, laddove il rincaro dei materiali incida sul sinallagma economico, l’ente deve attivare la revisione prezzi, non introdurre varianti progettuali per compensare la perdita di capacità finanziaria. Solo eventi di natura tecnica, normativa o geologica – quelli elencati dall’articolo 120, comma 1, lettera c) – possono giustificare la modifica del progetto e, quindi, del contratto.
Ne consegue che la soluzione avallata dal TAR Lazio rimane confinata al regime speciale degli interventi PNRR, sorretto da una finalità pubblicistica eccezionale: l’attuazione tempestiva degli investimenti europei. La disciplina emergenziale, in tal senso, ha natura derogatoria e non esportabile nel diritto ordinario. Tuttavia, la decisione assume valore sistemico per un altro aspetto: riafferma la centralità della discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella gestione dei fondi vincolati e, soprattutto, nella modulazione delle risposte organizzative agli shock di mercato.
Indicazioni operative per le stazioni appaltanti
Per le stazioni appaltanti, la lezione è duplice. Primo, nei progetti finanziati con risorse PNRR, la possibilità di finanziare varianti con i ribassi di gara sussiste solo se la modifica riguarda opere già previste e funzionali al medesimo intervento, non opere nuove o aggiuntive. In secondo luogo, nel regime del d.lgs. 36/2023, la gestione degli aumenti di costo non può più trovare soluzione nella leva delle varianti, ma solo attraverso la corretta applicazione delle clausole di revisione prezzi, che costituiscono presidio di equità contrattuale e strumento di salvaguardia dell’interesse pubblico alla continuità dell’esecuzione.
Dal punto di vista operativo, ciò implica un cambio di paradigma nella progettazione e nella conduzione degli appalti. La nuova impostazione del Codice dei contratti pubblici impone una pianificazione finanziaria più rigorosa, in cui la clausola di revisione prezzi diventa elemento sostanziale dell’equilibrio contrattuale, e non più un’appendice eventuale. I RUP e i dirigenti tecnici devono assicurarsi che i quadri economici contengano margini di flessibilità e che le varianti – quando legittime – siano circoscritte alle ipotesi tipizzate.
Una lezione di metodo
Il TAR Lazio, nella sua decisione, fornisce dunque una lezione di metodo: la legittimità amministrativa non si misura solo sulla coerenza formale, ma sulla capacità di leggere la norma alla luce della sua finalità. Laddove la finalità è assicurare l’attuazione di un intervento strategico per il Paese, la deroga può avere senso. Ma nel diritto ordinario, la tenuta del sistema richiede coerenza e prevedibilità. Il d.lgs. 36/2023, nel riportare la distinzione tra revisione e variante, restituisce certezza al rapporto contrattuale, separando le dinamiche economiche da quelle tecnico-progettuali.
In conclusione, la pronuncia del TAR Lazio rappresenta un episodio significativo di quel diritto amministrativo “di missione” che accompagna il PNRR, ma non ne riscrive le regole di fondo. Nei contratti pubblici ordinari, la coerenza sistemica impone che il rincaro dei materiali resti terreno della revisione prezzi, mentre la variante conservi la sua natura di strumento tecnico di adattamento funzionale. La sfida, per le stazioni appaltanti, sarà coniugare entrambe le logiche: la duttilità necessaria per non perdere le risorse PNRR e la disciplina giuridica indispensabile per non smarrire il principio di legalità contrattuale.



LENTEPUBBLICA

La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea  In una recente pronuncia della Corte dei Conti, analizzata dall’Avvocato Maurizio Lucca, si fa luce sulla responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea.

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea) [1].
A ben vedere, il Giudice erariale non ha compiuto (traslando il potere) alcuna diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto, senza alcuna invasione sul limite dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (c.d. riserva di amministrazione), ex art. all’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, avendo applicato la legge.
La valutazione delle scelte
Sotto questo ultimo aspetto, è sufficiente rammentare che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte di Conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo.
Infatti, l’insindacabilità nel merito non priva la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore: un accertamento che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici, con la conseguenza che non sussiste nessuna violazione dei limiti esterni qualora il Giudice erariale censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia [2].
La condotta censurata
In questo senso, la Corte d’Appello rigetta il ricorso contro la decisione di primo grado, confermando la responsabilità della giunta comunale (a titolo di dolo) e del dirigente (colpa grave in presenza di una lettura della norma sufficientemente chiara, nel senso contrario a quello assentito) di modifica dell’ufficio di staff del Sindaco con l’inserimento di una figura apicale [3], dove un dipendente dell’Amministrazione (collocato in aspettativa) è stato assunto con un contratto a tempo determinato, con riconoscimento di un trattamento retributivo in misura difforme rispetto ai contratti collettivi, analoga a quella dirigenziale, pur in assenza del prescritto titolo di studio, in violazione, anche sotto questo aspetto, delle previsioni di legge che esigono la laurea:
il dipendente doveva essere collocato (doveva rimanere) nella qualifica di appartenenza (categoria D) e non in quella dirigenziale (aspetto disciplinato direttamente del TUEL);
il dipendente doveva essere assegnato all’Ufficio di staff, con il mantenimento della propria qualifica e retribuzione.
In termini diversi, è stata censurata l’anomala collocazione in aspettativa e il trattamento economico dirigenziale rispetto all’ordinaria destinazione, con atto interno, del dipendente all’ufficio di staff, senza operare una «ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro tra il Comune» e dipendente: «in caso di collocamento in aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro non viene meno, né si interrompe: l’istituto dell’aspettativa, come è noto, pone il rapporto di lavoro in una fase di quiescenza, sospendendo l’obbligo di resa della prestazione lavorativa e, in taluni casi, anche quello della controprestazione economica, con diritto alla conservazione del posto di lavoro» (aspetto contrario anche alla disciplina generale, ex art. 65, Divieto di cumulo di impieghi pubblici, del DPR 3 gennaio 1957, n. 3 (richiamato dall’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Invero, la normativa sul pubblico impiego prevede per l’assunzione di incarichi presso altre (non certo, di norma, in quella di appartenenza) Amministrazioni, l’impiego degli istituti giuridici:
del collocamento “fuori ruolo” (ex 58, DPR n. 3/1957);
dell’“aspettativa” (ex 23 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Criteri seguiti anche dalla disciplina regolamentare del Comune, che indicava come criterio prioritario l’assegnazione con personale interno, salvo il ricorso all’esterno con contratto a tempo determinato e in possesso dei titoli di studio richiesta dal posto da ricoprire [4].
La norma gemma un criterio di priorità per il ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell’Ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all’Ente (e alla PA) e che appare del tutto coerente con l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi [5].
L’aspettativa
A rafforzare la decisione il precedente [6], secondo il quale l’art. 90 TUEL, quando cita la «possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato», deve intendersi riferito ai dipendenti di una PA diversa da quella che ne dispone l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione.
Nell’insieme, viene chiarito che la nomina, con il trattamento economico dirigenziale, oltre a violare le norme di legge, si pone in contrato con la disciplina interna, la quale viene interpretata (nell’insieme) in modo del tutto erroneo.
Condotta dolosa
Il Giudice di seconde cure, conferma la condotta dolosa dei componenti di Giunta comunale che hanno espresso voto favorevole (all’unanimità), in base alle seguenti considerazioni fattuali e giuridiche:
una serie di indicazioni scritte da parte Segretario comunale che l’incarico dirigenziale esige il possesso del titolo di studio (presupposto indelebile di legge);
le segnalazioni della Procura regionale relative a ben tre richieste istruttorie attinenti alla responsabilità amministrativa in relazione al suddetto incarico dirigenziale, ex 110 del TUEL, al dipendente sprovvisto di laurea (anche con invito a dedurre);
la singolare interpretazione del dato normativo operata nel provvedimento giuntale per collocare in aspettativa il proprio dipendente e stipulare con il medesimo un contratto di lavoro a tempo determinato, con retribuzione dirigenziale;
la determinazione “sartoriale” dei requisiti per il conferimento, escludendo la necessità del diploma di laurea, pur attribuendo la retribuzione dirigenziale;
l’adozione della deliberazione «il giorno dopo la cessazione dal servizio del segretario comunale… senza attendere l’entrata in servizio del nuovo segretario comunale» (sic), con parere del dirigente preposto, e copertura finanziaria per un incarico ex 110 (già ricoperto dal dipendente), in luogo dell’art. 90 TUEL.
La prova del dolo (“coscienza e volontà”) viene ancorata al modus procedendi, a quell’apprezzamento dell’intera vicenda e delle sue circostanze attraverso le quali viene acclarato l’atteggiamento teso a raggiungere, secondo comuni regole di esperienza (id quod plerumque accidit), la rappresentazione univoca e la volontà del fatto illecito [7].
Il quantum del danno
Il danno viene parametrato all’esborso tra la qualifica dirigenziale e quella dovuta per la qualifica effettivamente ricoperta, al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo, non accogliendo una presunta utilità per l’Amministrazione.
La compensatio lucri cum damno esige:
l’accertamento dell’effettività dell’utilità eccepita;
la riscontrabilità di un medesimo fatto generatore determinante sia del danno che del vantaggio, in relazione dunque con la condotta contestata;
la valutazione-appropriazione dell’utilità da parte della PA;
la rispondenza dell’utilità ai fini istituzionali dell’Ente.
Valutando che l’incarico di staff non esige attività di natura gestionale, attività quest’ultima effettuata in precedenza dal dipendente, ed inoltre la spesa ha contribuito a sforare il tetto di spesa del personale a tempo determinato, costituendo “illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (ex art. 9, comma 28, DL. 78/2010), mancando i presupposti e la richiesta della difesa viene respinta, compresa la richiesta di riduzione dell’addebito (esimente politica per l’oggettivo disvalore della condotta), mentre viene corretto l’errore materiale sulla quantificazione del dovuto.
osservazioni
La vicenda e i fatti, che hanno suscitato un evidente clamore, non merita ulteriore commento, serve solo annotare che la mancata applicazione del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa manifesta tutta la forza negativa nell’immagine operosa della PA, dove la piena consapevolezza dell’antigiuridicità, considerata anche la reiterazione delle condotte illecite, non ha impedito di arrestare l’azione, con un solare ripensamento.
La retribuzione dirigenziale non poteva essere erogata, ma ugualmente veniva riconosciuta attraverso un artificioso e illegittimo impiego dell’istituto giuridico previsto dall’art. 90 del TUEL, una specchiata elusione, un disprezzo alle regole di disciplina (o forse altro, sicuramente non una fatalità).



Giornale di Sicilia 

Regione, valanga di domande per l'ex tabella H: taglio all’80 per cento dei contributi
Il budget è di soli 4 milioni e 849 mila euro. Per questo motivo la giunta ha deciso di assegnare a ogni assessorato solo il 20% circa dei soldi chiesti


Una valanga di domande per una manciata di spiccioli. La corsa dei contributi a fondo perduto a enti, fondazioni e associazioni una volta premiata dalla Tabella H finirà così. Con pochissimi soldi per pochi fortunati.La Tabella H fu creata al tempo dei governi di Cuffaro e assegnava a pioggia decine di milioni a sigle amiche della politica. Crocetta la trasformò in un bando. Ma il budget assegnato si è via via assottigliato perché è stato privilegiato all’Ars il sistema delle assegnazioni dirette di fondi a pioggia, arrivato a valere anche una cinquantina di milioni.E così, in base al bando pubblicato ad aprile, sono arrivate domande per 56 milioni e 826 mila euro. Ma il budget è di soli 4 milioni e 849 mila euro. Per questo motivo la giunta ha deciso di assegnare a ogni assessorato solo il 20% circa dei soldi chiesti in base alle domande ricevute. I beneficiari si vedranno tagliare il contributo quindi dell’80%.










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