/ Rassegna stampa » 2025 » Dicembre » 3 » rassegna stampa del 3 dicembre 2025
 

rassegna stampa del 3 dicembre 2025


TELEACRAS
Schifani: “Continuiamo a lavorare”
Dopo avere incassato la fiducia dell’Assemblea Regionale, il presidente Schifani rilancia: “Abbiamo il diritto e il dovere di governare. Siamo dalla parte giusta”.
E dunque l’Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato la mozione di sfiducia al presidente Schifani proposta dall’opposizione, tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente. Dopo quasi cinque ore di dibattito, i voti contrari sono stati 41, e 26 a favore. Prima del voto, Schifani è intervenuto in Aula, ha criticato i toni belligeranti degli oppositori, ha svolto un breve consuntivo dell’attività di governo, sulle inchieste ha ricordato di essere stato nel 2003, da capogruppo di Forza Italia al Senato, uno dei promotori della permanenza del 41 bis non come misura transitoria ma definitiva. Poi ha annunciato che la prossima settimana la giunta approverà la riforma del metodo di nomina dei manager della Sanità. E ha spiegato di avere revocato l’incarico ai due assessori della Democrazia Cristiana, Albano e Messina, “per contrastare l’utilizzo di un partito a fini illegittimi”. Poi ha aggiunto: “Sono garantista, Albano e Messina sono integri, per Cuffaro bisogna attendere che le indagini siano confermate da sentenze. E, trattandosi di corruzione, quale colpa ha il governo o il presidente a fronte di un patto corruttivo tra corruttore e corrotto?”. Poi, dopo avere incassato la fiducia, ancora verso l’opposizione Schifani si è rivolto così: “Anche in caso di miei dimissioni, voi non avreste una proposta alternativa. Il vostro è il partito del No, ai termovalorizzatori, al Ponte dello sviluppo. Avete contestato l’inverosimile. Noi continueremo a lavorare. Nessun dubbio sull’esito della votazione. Siamo dalla parte del giusto. Abbiamo il diritto e il dovere di governare. Così come hanno votato i siciliani, che hanno affidato a noi l’incarico di governare”.



AGRIGENTONOTIZIE
Modifiche alle destinazioni d’uso dei locali commerciali, avviso del Comune

Invito rivolto dal sindaco ad esercenti, imprenditori e artigiani che vogliono ampliare le aree produttiveConsentire alle imprese di modificare la destinazione d’uso dei propri locali o ampliare la propria area produttiva. Con un avviso pubblico, il Comune di Raffadali invita tutti gli esercenti commerciali, imprenditori e artigiani operanti nel territorio a presentare proposte e richieste finalizzate al potenziamento delle attività locali.
Bevande, dolci e trasporti: quanto fatturano e chi c'è dietro alle imprese più ricche di Raffadali 
L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dal sindaco Silvio Cuffaro e dal settore Lavori pubblici del Libero consorzio comunale di Agrigento, è quello di incentivare lo sviluppo delle imprese già presenti e di agevolare l’apertura di nuove attività. In particolare, l’amministrazione intende raccogliere segnalazioni da parte di titolari di immobili o attività che desiderano apportare modifiche alla destinazione d’uso dei propri immobili.
Le richieste saranno valutate nell’ambito del nuovo piano regolatore generale, attualmente in fase di elaborazione. Le domande potranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, compilando l’apposita modulistica disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune o scaricabile dal sito istituzionale. È possibile consegnare la documentazione a mano o inviarla all’indirizzo pec del Comune di Raffadali.


LENTEPUBBLICA.IT 


Il tempo delle persone nel CCNL Funzioni Locali 2022-2024 

Come il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ridefinisce il tempo delle persone: flessibilità e conciliazione vita-lavoro per i dipendenti pubblici.
L’ipotesi di accordo delle Funzioni Locali firmato il 16 novembre 2022 dedica diverse disposizioni al tema del tempo di lavoro: flessibilità oraria, lavoro agile, conciliazione vita-lavoro, banca ore. Dietro ogni articolo c’è una domanda concreta che riguarda circa 500.000 dipendenti degli enti locali: quanto controllo ho sul mio tempo? Quanto margine ho per conciliare esigenze professionali e personali?La risposta non è scontata. Perché il contratto può abilitare possibilità, ma sono le singole amministrazioni a decidere se e come attivarle. E qui si misura la distanza tra il tempo promesso dalla norma e il tempo effettivamente vissuto dalle persone.CCNL Funzioni Locali 2022-2024: cosa dice il contrattoL’orario di lavoro rimane fissato a 36 ore settimanali, ma il contratto introduce margini di flessibilità attraverso diverse disposizioni.
L’articolazione dell’orario (art. 22) può avvenire anche in via sperimentale su quattro giorni settimanali, su base volontaria e previo confronto, ferma restando la garanzia dei servizi all’utenza.
L’orario flessibile (art. 24) prevede fasce di flessibilità in entrata e uscita, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione vita-lavoro. I dipendenti con situazioni particolari (maternità/paternità, assistenza familiari disabili, figli piccoli) hanno priorità nell’accesso a forme ulteriori di flessibilità.
L’orario multiperiodale (art. 23) consente di programmare l’orario su più settimane, con periodi di maggiore e minore concentrazione (normalmente fino a 13 settimane ciascuno), in relazione a variazioni prevedibili dell’attività lavorativa.
Sul lavoro agile (art. 40-41), il contratto riconosce il diritto alla disconnessione e prevede che l’attività possa essere svolta secondo criteri generali definiti in contrattazione integrativa. In particolare, per dipendenti con esigenze di salute, assistenza a familiari disabili o beneficiari di tutele per genitorialità, è possibile estendere il numero di giornate rispetto al personale ordinario.
Il lavoro da remoto (art. 42) è disciplinato come modalità con vincolo di tempo, utilizzabile quando è richiesto un presidio costante del processo e sussistono i requisiti tecnologici adeguati.
I permessi per conciliazione comprendono: 18 ore annue per motivi personali o familiari senza necessità di documentazione (art. 32), 18 ore annue per visite mediche, terapie ed esami diagnostici (art. 33), oltre ai congedi parentali con i primi 30 giorni retribuiti per intero per ciascun figlio (art. 35).Il nodo della contrattazione integrativaEmerge un pattern chiaro: il contratto nazionale apre porte, ma non le attraversa. Le fasce di flessibilità oraria sono materia di contrattazione integrativa (art. 7, comma 3 lett. p). I criteri generali per lavoro agile e da remoto richiedono confronto (art. 5, comma 3 lett. l). L’eventuale estensione delle giornate in modalità agile necessita di accordo integrativo (art. 7, comma 4 lett. ah).La flessibilità oraria è possibile, il lavoro agile è previsto, l’orario multiperiodale è consentito. Ma l’effettiva disponibilità di questi strumenti dipende dalla capacità e dalla volontà di ogni amministrazione di attivarli attraverso la contrattazione di secondo livello. 


LENTEPUBBLICA
Illegittimo il potere di ordinanza del Sindaco senza l’urgenza
In questo approfondimento giuridico l’Avvocato Maurizio Lucca analizza come risulti illegittimo il potere di ordinanza del Sindaco senza che ne risulti la conseguente urgenza.
La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.
Il potere sindacale
Il Sindaco è titolare del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie, tra cui, oltre a quelli espressamente elencati nell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, gli atti previsti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco, come stabilito con norma di chiusura dalla lett. i), dello stesso art. 107, comma 3 [1].
Il carattere dell’urgenza
Il Sindaco può legittimamente ricorrere a tale strumento, sia comunque indispensabile la sussistenza, l’attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente [2].
Al riguardo, è stato anche chiarito come l’urgenza di provvedere esoneri, di norma, l’Autorità procedente dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, attesa la potenziale incompatibilità degli stessi con l’esigenza di pronta adozione del provvedimento contingibile e urgente, pur puntualizzandosi come la sommarietà degli accertamenti non può riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve essere sempre approfonditamente conosciuto dall’Amministrazione, anche nei casi che richiedano un immediato intervento, nonché come i tempi brevi imposti dall’esigenza di provvedere non esonerino comunque l’Amministrazione dall’attenta considerazione di tutte le circostanze apprese nel corso dell’istruttoria (seppur rapidamente) [3].
Inoltre, vista l’urgenza che minaccino l’incolumità dei cittadini può prescindersi dalla verifica della responsabilità dell’evento dannoso, stante l’indispensabile celerità che caratterizza il relativo intervento: tali provvedimenti non hanno, invero, carattere sanzionatorio, non presupponendo la responsabilità del soggetto intimato, bensì solo ripristinatorio, in quanto diretti alla rimozione dello stato di pericolo ed alla prevenzione di qualsiasi danno alla salute e all’incolumità pubblica.
Quando non si può impiegare il potere contingibile e urgente
L’approdo porta a ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito invece mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall’ordinamento: ma questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia; sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata [4].
Tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e deve essere giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l’espletamento degli ordinari procedimenti e con l’utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall’ordinamento giuridico [5].
A ben vedere, il termine di efficacia è legato indissolubilmente allo stato di pericolo, precisando che l’elemento dirimente ai fini della valutazione dell’eventuale illegittimità di un’ordinanza contingibile e urgente priva del termine di efficacia vada rinvenuto nel fatto che, nel singolo caso concreto, manchi ogni evidenza in grado di lasciare intendere che il provvedimento fosse temporaneo [6].
Cosa stabilisce il TUEL?
Ciò posto, nello specifico (soffermandosi su alcuni aspetti) il TUEL:
l’art. 50, disciplina i poteri di ordinanza del Sindaco quale capo dell’amministrazione locale, sia in forma contingibile e urgente, sia a livello ordinario su una serie di materie quali quelle correlate ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ovvero all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
l’art. 54, in linea generale risponde all’esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la «sicurezza urbana», in ragione dell’inserimento del Sindaco nel sistema di sicurezza integrata che vuole la valorizzazione della partecipazione alla gestione della stessa anche dei governi locali, il legislatore ne prevede la previa comunicazione al Prefetto «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione» [7].
In questo senso, è illegittima, per erroneità dello strumento giuridico utilizzato, una ordinanza contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54 del TUEL, con la quale il Sindaco, per fini di igiene pubblica, ha ingiunto al proprietario di un terreno la immediata rimozione dei rifiuti ivi giacenti: l’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa, in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, che esclude a priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Il potere derogatorio delle ordinarie competenze previste dalla legge impone l’utilizzo di strumenti non tipicizzati quando non vi sono strumenti già previsti dall’ordinamento [8].
Nessuna delega di potere
A rafforzare la titolarità del potere di natura eccezionale e urgente, al pari di altri provvedimenti, possono essere adottate anche dai sostituti del Sindaco quando questi sia temporaneamente impedito (ex comma 2, dell’art. 53 del d.lgs. n. 267/2000), in forza del principio di continuità dell’azione amministrativa, ammettendo la sostituzione anche da parte dell’Assessore anziano [9].
Tuttavia, l’istituto della sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10, dell’art. 54 del TUEL, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni, quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco: mentre può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, la sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco, non è possibile, invece, la delega [10].
Merito
La sez. IV, del TAR Lombardia motiva l’illegittimità del divieto di accesso al parco comunale (a seguito di riscontrati gravi incurie da parte del gestore affidatario e atti di vandalismo che hanno causato il danneggiamento di parte delle strutture presenti all’interno) sulle seguenti argomentazioni:
mancano i presupposti per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem, il difetto di motivazione e di istruttoria (manca ogni indicazione al pericolo sanitario, neppure le ragioni dell’urgenza e della necessità non altrimenti risolvibile, peraltro l’urgenza è qualificata in modo generico);
i presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento;
ne consegue che non sia possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità [11].
Le situazioni di pericolo indicate nel provvedimento (gravi incurie e atti di vandalismo sui beni pubblici) non giustificano il ricorso ad uno strumento d’urgenza, ben potendo essere fronteggiate con provvedimenti ordinari.
Si conferma il consolidato orientamento secondo il quale il potere di urgenza può essere esercitato, quindi, solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni [12] e condizioni (impossibilità di utilizzare i mezzi ordinari e preventivo accertamento della situazione) che – nel caso in esame – non sono stati rappresentati nel provvedimento, in violazione del canone motivazionale.
Osservazioni
La sentenza coglie una non usuale carenza di istruttoria, se non una certa fretta nel provvedere rispetto ad una non urgenza della situazione creatasi da una esternalizzazione della gestione del parco comunale, dove le circostanze appalesatesi nella loro genericità potevano essere (probabilmente) risolte in sede di inadempimento agli obblighi convenzionali a carico del gestore, che includono quello della custodia e tutela del bene concessionato.
In ogni caso, lo strumento utilizzato non risulta legittimo non potendo con un atto autoritativo disporre in luogo di un fatto il cui addebito poteva perseguirsi mediante altri strumenti leciti di tutela del patrimonio pubblico.



Unione province italiane 
 

Progetto  Province&Comuni al centro del confronto coi i segretari generali

Lo stato di avanzamento e le prospettive future del progetto “Province & Comuni” sono stati al centro del confronto con i Segretari Generali provinciali che si è svolto a Lecce il 24 novembre.  “Stiamo tentando, attraverso Province & Comuni, progetto di sistema che interessa tutte le Province, sia quelle delle Regioni a Statuto Ordinario, sia quelle delle Regioni a Statuto Speciale Sicilia e Sardegna, di valorizzare il ruolo di assistenza delle Province a supporto dei Comuni. In particolare, su due grandi temi: la Stazione Unica Appaltante e la Centrale Unica dei Concorsi. L’Unione Province d’Italia sta lavorando per riorganizzare le Province su funzioni che siano coerenti con il ruolo di enti di area vasta che è stato loro assegnato” Lo ha detto Il Direttore Generale di UPI, Piero Antonelli, intervenendo per sensibilizzare i Segretari Generali delle Province sulla necessità di rafforzare l’impegno quotidiano delle amministrazioni per rendere concreto e potenziare il ruolo delle province come partner per i comuni, soprattutto quelli più piccoli, per la gestione associata di funzioni e risorse. Il Progetto «Province & Comuni» sta sviluppando dal 2020 azioni dirette a rilanciare le Province come “Case dei Comuni”, come hub di innovazione territoriale che possano garantire la migliore expertise della Pubblica Amministrazione nei confronti di cittadini e Comuni. L’Unione Province d’Italia conferma la direzione di marcia che le Province devono seguire per assicurare quel salto di qualità necessario per riportare al centro il loro ruolo di garanzia per la coesione territoriale e lo sviluppo dei territori. 


Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO