ILSICILIA
Deputati-supplenti in Sicilia, primo sì in Senato del ddl costituzionale
Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl costituzionale sull’incompatibilità tra la carica di Assessore e l’ufficio di Deputato della Regione siciliana. I sì della maggioranza sono stati 77, i no delle opposizioni 63.
Il ddl interviene sullo Statuto della Regione Sicilia, e prevede che se un deputato dell’ARS è nominato assessore, viene sospeso dalla carica di deputato e gli subentra un supplente; questi a sua volta decade qualora il deputato eletto lascia la carica di assessore tornando al suo ufficio originale. Inoltre il ddl prevede l’entrata in vigore a legislatura regionale in corso e la non sottoponibilità a referendum della legge regionale che recepisce le modifiche allo statuto.
QDS
Lavori pubblici, Sicilia fanalino di coda. Le spese non superano il 18% dei fondi
A pochi mesi dalla fine del Pnrr, le spese rendicontate per le opere pubbliche sono ancora molto indietro
I dati del centro studi di Ance fanno la loro comparsa anche nel report Svimez sull’economia e la società del Mezzogiorno, di recente illustrato alla Camera dei deputati. Il documento, nel quale vengono approfondite numerose tematiche, dedica uno spazio anche al Pnrr, fotografando lo stato della spesa in quella che ormai viene definita la “resa dei conti”. Anche qui, lo scenario non è dei più incoraggianti. A pochi mesi dalla fine del Piano, le spese rendicontate per le opere pubbliche sono ancora molto indietro, al 35,4% in Italia, ampiamente sotto la metà del percorso. E, nel quadro nazionale, la Sicilia si colloca tra i fanalini di coda.
Spesa Pnrr, lo scenario non è dei più incoraggianti
Anche in occasione della presentazione del report, è stato ribadito come il Pnrr abbia spinto la crescita rilevata al Sud negli ultimi anni. Una risalita che, però, non è stata sufficiente, né dal punto di vista del Pil e dell’occupazione (come sottolineato in altri approfondimenti dal Quotidiano di Sicilia), né per quanto riguarda il potenziamento delle stesse capacità amministrative. Sotto quest’ultimo aspetto, infatti, il report di Svimez evidenzia come il Pnrr abbia senz’altro avuto un effetto positivo sulle tempistiche degli interventi: se prima del Piano in Italia era necessaria una media di 20,1 mesi per la progettazione delle opere di valore superiore a un milione di euro, dopo il Pnrr questi tempi sono scesi a 17,2 mesi per tutte le sottofasi che precedono quella esecutiva. Anche la Sicilia ha beneficiato di questi effetti, passando da una media di 27,4 a una di 16,7 mesi. Eppure, le tempistiche rilevate da Svimez, richiedendo pur sempre un anno e mezzo circa prima di entrare nel vivo della realizzazione dell’opera, non sono state comunque sufficienti a imprimere quell’accelerazione necessaria per completare gli interventi in linea con il cronoprogramma.
Nel dettaglio, secondo l’elaborazione basata sui dati di Italia Domani aggiornati al 30 giugno 2025, i pagamenti delle opere pubbliche legati a progetti del Pnrr sono al 43,3% al Centro-Nord e al 23% al Mezzogiorno. La Sicilia, con un livello di spese rendicontate pari al 18%, è penultima in Italia, seguita soltanto dalla Calabria al 16,9%. I volumi di pagamento più elevati si registrano invece in Veneto (58,8%), in Piemonte (46,7%) e in Lombardia (42,2%). Se poi il focus si sposta dalle opere pubbliche in generale alle infrastrutture sociali (scuole, ospedali, Erp), la percentuale di pagamento più bassa d’Italia è proprio quella della Sicilia (21,8%), sorpassata in questo caso dalla Calabria (23,4%). Più virtuoso, ancora una volta, il Veneto (51,4%).
Il Mezzogiorno è più indietro rispetto al resto del Paese
È nell’ambito dell’avanzamento dei cantieri per le infrastrutture sociali previste dal Pnrr che nel report Svimez appaiono i dati Cnce Edilconnect, componendo un monitoraggio congiunto con Ance per macroarea. Tra nuove scuole e asili nido, social housing ed edilizia sanitaria, il Mezzogiorno è più indietro rispetto al resto del Paese, con il 9,6% degli interventi completati contro il 16,2% del Centro-Nord. Allo stesso modo, al Sud il 26,6% dei lavori risulta ancora non avviato, mentre al Settentrione le opere ferme al palo sono il 18,1%. Una sezione del report, questa, che si chiude con toni che rasentano la rassegnazione, o quantomeno la presa d’atto che il Pnrr ha ormai fallito uno dei suoi obiettivi principali: quello della coesione, cioè dell’appianamento dei gap economici e sociali intercorrenti tra aree più e meno avanzate del Paese. “Le risorse del Piano – si legge a conclusione del passaggio sulle infrastrutture sociali – non riusciranno a colmare i divari territoriali in questo come in altri ambiti”. Da Svimez, perciò, ritengono necessario ridare “continuità agli investimenti nel post Pnrr, seguendo una logica coerente e complementare agli obiettivi di riequilibrio territoriale”.
Si pensa già al domani
Insomma, capitolo chiuso e si pensa già al domani. Tuttavia, anche sul fronte degli altri fondi per la coesione (europei e nazionali), che potrebbero contribuire alla continuità necessaria per salvare le opere, le premesse non sembrano al momento promettenti. Il monitoraggio del Mef al 31 agosto registra, per il ciclo 2021-2027, uno stato di avanzamento nazionale della spesa al 4,48% per l’Fsc e all’8,14% per Fesr ed Fse+ (in Sicilia, rispettivamente, 1,98 e 1,69%). Si punta, naturalmente, a un’inversione di tendenza, ma allo stato attuale, i dati sulla spesa sembrano anticipare per l’estate 2026 l’inaugurazione di quella che, al posto di una maggiore corsa verso il cambiamento, potrebbe essere una nuova stagione di ritardi.
LENTEPUBBLICA
Il tempo delle persone nel CCNL Funzioni Locali 2022-2024
Come il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ridefinisce il tempo delle persone: flessibilità e conciliazione vita-lavoro per i dipendenti pubblici.
L’ipotesi di accordo delle Funzioni Locali firmato il 16 novembre 2022 dedica diverse disposizioni al tema del tempo di lavoro: flessibilità oraria, lavoro agile, conciliazione vita-lavoro, banca ore. Dietro ogni articolo c’è una domanda concreta che riguarda circa 500.000 dipendenti degli enti locali: quanto controllo ho sul mio tempo? Quanto margine ho per conciliare esigenze professionali e personali?
La risposta non è scontata. Perché il contratto può abilitare possibilità, ma sono le singole amministrazioni a decidere se e come attivarle. E qui si misura la distanza tra il tempo promesso dalla norma e il tempo effettivamente vissuto dalle persone.
CCNL Funzioni Locali 2022-2024: cosa dice il contratto
L’orario di lavoro rimane fissato a 36 ore settimanali, ma il contratto introduce margini di flessibilità attraverso diverse disposizioni.
L’articolazione dell’orario (art. 22) può avvenire anche in via sperimentale su quattro giorni settimanali, su base volontaria e previo confronto, ferma restando la garanzia dei servizi all’utenza.
L’orario flessibile (art. 24) prevede fasce di flessibilità in entrata e uscita, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione vita-lavoro. I dipendenti con situazioni particolari (maternità/paternità, assistenza familiari disabili, figli piccoli) hanno priorità nell’accesso a forme ulteriori di flessibilità.
L’orario multiperiodale (art. 23) consente di programmare l’orario su più settimane, con periodi di maggiore e minore concentrazione (normalmente fino a 13 settimane ciascuno), in relazione a variazioni prevedibili dell’attività lavorativa.
Sul lavoro agile (art. 40-41), il contratto riconosce il diritto alla disconnessione e prevede che l’attività possa essere svolta secondo criteri generali definiti in contrattazione integrativa. In particolare, per dipendenti con esigenze di salute, assistenza a familiari disabili o beneficiari di tutele per genitorialità, è possibile estendere il numero di giornate rispetto al personale ordinario.
Il lavoro da remoto (art. 42) è disciplinato come modalità con vincolo di tempo, utilizzabile quando è richiesto un presidio costante del processo e sussistono i requisiti tecnologici adeguati.
I permessi per conciliazione comprendono: 18 ore annue per motivi personali o familiari senza necessità di documentazione (art. 32), 18 ore annue per visite mediche, terapie ed esami diagnostici (art. 33), oltre ai congedi parentali con i primi 30 giorni retribuiti per intero per ciascun figlio (art. 35).
Il nodo della contrattazione integrativa
Emerge un pattern chiaro: il contratto nazionale apre porte, ma non le attraversa. Le fasce di flessibilità oraria sono materia di contrattazione integrativa (art. 7, comma 3 lett. p). I criteri generali per lavoro agile e da remoto richiedono confronto (art. 5, comma 3 lett. l). L’eventuale estensione delle giornate in modalità agile necessita di accordo integrativo (art. 7, comma 4 lett. ah).
La flessibilità oraria è possibile, il lavoro agile è previsto, l’orario multiperiodale è consentito. Ma l’effettiva disponibilità di questi strumenti dipende dalla capacità e dalla volontà di ogni amministrazione di attivarli attraverso la contrattazione di secondo livello.
Il tempo che manca: questioni aperte per il prossimo contratto
Il CCNL 2022-2024 ha fatto passi avanti, ma alcune questioni restano aperte e meritano attenzione nella prossima tornata contrattuale.
Il diritto alla disconnessione necessita di presidi effettivi. L’articolo 41 stabilisce fasce di contattabilità e di inoperabilità, vieta la prestazione lavorativa tra le 22 e le 6, garantisce 11 ore di riposo consecutive. Sono confini importanti, ma formali. Manca un meccanismo che aiuti a renderli effettivi quando la cultura organizzativa spinge in direzione opposta, quando la mail serale “non obbligatoria” diventa di fatto attesa. Servirebbe una riflessione su strumenti più incisivi: dal monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici fuori orario, alla definizione di responsabilità chiare per chi sollecita risposte immediate in orari di disconnessione.
I carichi di lavoro andrebbero affrontati esplicitamente. Il contratto parla di flessibilità, smartworking, conciliazione, ma non affronta mai la rimodulazione del carico in funzione delle esigenze personali. La flessibilità rischia così di diventare solo uno strumento per incastrare meglio gli stessi compiti nello stesso tempo, non per alleggerire il peso quando serve. Una disciplina che colleghi esplicitamente i diritti di flessibilità alla possibilità di una temporanea rimodulazione degli obiettivi renderebbe più concreto il diritto alla conciliazione.
Le priorità di accesso meritano garanzie più solide. L’articolo 40 prevede che la contrattazione integrativa definisca criteri per facilitare l’accesso al lavoro agile a chi ha “particolari esigenze di salute” o assiste familiari disabili. Ma è una delega generica alla contrattazione locale. Una definizione nazionale di standard minimi renderebbe questi diritti meno dipendenti dalla discrezionalità della singola amministrazione.
L’incompatibilità operativa di molte mansioni andrebbe affrontata diversamente. Il contratto esclude dal lavoro agile “i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili”. Una quota significativa del personale degli enti locali ricade in queste categorie: servizi sociali sul territorio, sportelli, servizi tecnici. Per loro, il tempo resta quello tradizionale. Il prossimo contratto dovrebbe interrogarsi su forme alternative di flessibilità per chi non può accedere al lavoro agile: banche ore più consistenti, maggiore autonomia nella programmazione dei turni, forme di compensazione specifiche.
LENTEPUBBLICA
Contratti pubblici e scambio di lettere: la forma segue la sostanza
La stipulazione del contratto mediante scambio di lettere secondo gli usi commerciali, prevista dall’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, è una delle innovazioni più fraintese del nuovo Codice dei contratti pubblici: focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.La norma nasce con l’intento di semplificare le modalità di formalizzazione dei contratti in esito a procedure negoziate e affidamenti diretti, ma nella prassi amministrativa sta generando un proliferare di errori formali e sostanziali che compromettono la validità stessa del vincolo contrattuale. La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 17 settembre 2025, n. 1637, fotografa con esattezza questa deriva, evidenziando come l’uso improprio del “contratto via PEC” stia producendo veri e propri casi di inesistenza giuridica del contratto, non sanabili neppure con l’esecuzione materiale della prestazione.Il dettato normativo e la finalità semplificatoria dell’articolo 18La disposizione codicistica in esame consente che, “in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto possa essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato”. L’obiettivo è quello di allineare la forma del contratto pubblico alle prassi di diritto privato, quando la complessità dell’oggetto non richieda la forma pubblica amministrativa o l’intervento del segretario rogante. Si tratta, dunque, di una deroga funzionale al principio di formalità, che tuttavia non sopprime il requisito del consenso espresso: lo scambio di lettere, infatti, non è la negazione della forma, ma la sua modalità semplificata.Il perfezionamento del contratto: scambio di volontà, non atti materialiIl TAR Calabria ha chiarito che il contratto “per corrispondenza commerciale” non si perfeziona per il semplice compimento di atti materiali o per la manifestazione di una generica disponibilità alla stipula. È necessario, invece, che entrambe le parti scambino dichiarazioni unilaterali di volontà contenenti il testo contrattuale o il suo contenuto essenziale, in modo tale che ciascuna parte riceva la dichiarazione dell’altra. L’atto si forma quindi attraverso un duplice passaggio: la trasmissione della proposta contrattuale e la successiva ricezione dell’accettazione, conforme e completa, da parte del proponente. Solo in quel momento il contratto è concluso ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile.