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Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
Il recente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2022-2024, introduce una serie di innovazioni che incidono in maniera concreta sull’organizzazione interna degli enti e sul trattamento economico di una parte significativa del personale.
Tra gli aspetti più rilevanti figurano le nuove disposizioni che regolano la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per i dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ).
Un nuovo assetto per il trattamento economico accessorio
Il contratto, come indicato dall’ARAN, chiarisce innanzitutto che il trattamento economico accessorio per i titolari di incarichi EQ si compone esclusivamente di due voci: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Queste componenti assorbono tutte le altre indennità accessorie previste dal contratto nazionale, inclusi i compensi per il lavoro straordinario ordinario.
In pratica, chi ricopre un incarico di elevata qualificazione non percepisce più una molteplicità di voci accessorie, ma un pacchetto retributivo unitario, costruito sulla base del ruolo ricoperto e dei risultati conseguiti. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare il sistema e rafforzare il legame tra responsabilità, performance e retribuzione.
Retribuzione di posizione: importi più chiari e criteri di graduazione
La retribuzione di posizione rappresenta la parte fissa del trattamento accessorio ed è legata al peso organizzativo dell’incarico. Il nuovo contratto stabilisce una forbice economica ben definita:
da 5.000 a 22.000 euro lordi annui, distribuiti su tredici mensilità.
La determinazione dell’importo non è automatica, ma dipende da una graduazione delle posizioni, che ciascun ente è chiamato a definire sulla base di criteri predeterminati. Tra questi rientrano la complessità delle funzioni svolte, la rilevanza delle responsabilità amministrative e il grado di autonomia gestionale.
Negli enti dotati di dirigenza, assume particolare rilievo anche l’eventuale delega di funzioni con poteri di firma su atti aventi rilevanza esterna, un elemento che contribuisce ad accrescere il valore dell’incarico e, di conseguenza, la retribuzione associata.
Incarichi particolari e importi ridotti: cosa cambia
Per alcune tipologie di incarichi di elevata qualificazione, individuate in specifiche situazioni organizzative, il contratto prevede una scala retributiva diversa. In questi casi, la retribuzione di posizione può variare da 3.000 a 9.500 euro lordi annui, sempre su base tredici mensilità.
Questa distinzione consente agli enti di modulare il trattamento economico in modo più aderente alla reale portata dell’incarico, evitando automatismi e favorendo una distribuzione più equilibrata delle risorse.
Retribuzione di risultato: più spazio alla valutazione delle performance
Accanto alla componente fissa, il nuovo CCNL rafforza il ruolo della retribuzione di risultato, collegandola in modo più diretto alla valutazione delle performance individuali. Gli enti sono tenuti a destinare a questa voce almeno il 15% delle risorse complessivamente stanziate per retribuzione di posizione e di risultato.
Spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri di misurazione e attribuzione del premio, che deve essere erogato annualmente sulla base degli obiettivi raggiunti. Il messaggio è chiaro: non conta solo il ruolo formale, ma anche la capacità di tradurre le responsabilità in risultati concreti.
Incarichi ad interim: compensi aggiuntivi per responsabilità temporanee
Un’altra novità significativa riguarda il caso in cui un dipendente già titolare di un incarico EQ assuma, temporaneamente, anche un secondo incarico ad interim. In queste situazioni, il contratto prevede un incremento della retribuzione di risultato, con un importo aggiuntivo compreso tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione dell’incarico aggiuntivo.
La percentuale riconosciuta non è fissa, ma viene determinata tenendo conto della complessità delle attività svolte, del livello di responsabilità assunto e degli esiti della valutazione individuale. Si tratta di un meccanismo che riconosce lo sforzo organizzativo supplementare senza incidere sulla parte fissa dello stipendio.
Risorse finanziarie e bilanci: continuità e flessibilità
Dal punto di vista finanziario, il contratto conferma che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato continuano a gravare direttamente sui bilanci degli enti, anche dopo il consolidamento delle risorse decentrate stabili.
Allo stesso tempo, viene introdotto un correttivo importante: in caso di riduzione delle somme destinate a queste voci, si amplia la possibilità di alimentare il Fondo delle risorse decentrate, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa contrattuale più recente. Una scelta che offre maggiore flessibilità agli enti nella gestione complessiva del salario accessorio.
Compensi aggiuntivi: cosa resta fuori dall’assorbimento
Nonostante il principio dell’assorbimento delle indennità accessorie, il contratto individua una serie di compensi aggiuntivi che possono continuare a essere riconosciuti ai titolari di incarichi EQ. Si tratta di voci specifiche, previste da norme di legge o da discipline contrattuali particolari.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le indennità di vigilanza, i compensi ISTAT, i pagamenti per straordinario elettorale, nonché le somme riconosciute in caso di calamità naturali o emergenze sanitarie. Restano inoltre esclusi dall’assorbimento gli incentivi per funzioni tecniche, i compensi professionali degli avvocati degli enti, le premialità legate al recupero dell’evasione tributaria e altri compensi espressamente previsti dalla legge.
Un sistema più coerente tra responsabilità e retribuzione
Nel complesso, le nuove regole delineano un modello che punta a rafforzare la coerenza tra ruolo ricoperto, risultati ottenuti e trattamento economico. La semplificazione delle voci retributive, l’attenzione alla performance e la maggiore autonomia lasciata agli enti nella graduazione degli incarichi rappresentano i pilastri di questo cambiamento.
Per i dipendenti degli enti locali, in particolare per chi ricopre incarichi di elevata qualificazione, il rinnovo contrattuale segna dunque una fase di transizione verso un sistema più leggibile e orientato al merito, destinato a incidere in modo strutturale sull’organizzazione del lavoro pubblico nei prossimi anni.
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Trasferimenti nel pubblico impiego, per la Cassazione stop ai “benefici a vita”
Nel pubblico impiego, il passaggio di funzioni e personale da un’amministrazione a un’altra rappresenta una questione delicata, soprattutto quando viene in rilievo la tutela del trattamento economico dei lavoratori coinvolti.Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul limite verso cui possono spingersi le Regioni, la contrattazione locale e le determinazioni delle singole amministrazioni nel garantire la continuità retributiva in caso di trasferimento di attività e personale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001.
Il casoLa vicenda nasce dal ricorso di alcuni dipendenti transitati dalla Regione Lombardia alla Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, a seguito della riorganizzazione delle competenze in materia di formazione professionale. I lavoratori rivendicavano il diritto a conservare integralmente, senza alcun meccanismo di riassorbimento, alcune voci retributive percepite presso l’ente di provenienza, facendo leva su una norma regionale, su protocolli d’intesa e su accordi sindacali stipulati a livello locale. Tali emolumenti erano stati inizialmente riconosciuti anche dopo il trasferimento, ma successivamente eliminati quando erano cessate le funzioni che ne giustificavano l’attribuzione.
L’iter giuridico
La Corte d’Appello di Milano aveva respinto le domande, sottolineando come il fondamento della pretesa fosse rinvenibile in accordi sindacali locali non sottoscritti dall’ARAN e, dunque, privi di efficacia nel sistema della contrattazione del pubblico impiego. La controversia è così approdata in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il passaggio di lavoratori da un’amministrazione a un’altra non può tradursi in un peggioramento complessivo della retribuzione, se si considerano tutte le voci corrisposte con carattere di stabilità dal precedente datore di lavoro. Questo principio, che trova fondamento sia nella giurisprudenza nazionale sia in quella europea, impone di eliminare eventuali effetti penalizzanti derivanti dal mutamento dell’ente di appartenenza.Proprio per garantire l’equilibrio tra continuità economica e uguaglianza tra dipendenti, l’ordinamento prevede lo strumento dell’assegno ad personam, che consente di colmare eventuali differenze iniziali, ma resta soggetto a riassorbimento.
Disciplina economica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PALa disciplina economica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rientra nell’ordinamento civile ed è riservata allo Stato. Il d.lgs. n. 165/2001 affida in via esclusiva alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da essa fissati, a quella integrativa, la regolazione dei trattamenti economici. Ne consegue che né le Regioni né la contrattazione decentrata possono prevedere soluzioni difformi o benefici permanenti non contemplati dal sistema delle fonti.Tanto premesso, anche la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 31 del Testo Unico sul pubblico impiego, che fa riferimento alla “diversa disciplina” dei trasferimenti, non può essere interpretata come un’apertura alla legislazione regionale, ma esclusivamente come un rinvio a eventuali disposizioni statali speciali. Attribuire alle Regioni il potere di incidere stabilmente sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici significherebbe violare il riparto costituzionale delle competenze e mettere in discussione l’unitarietà del sistema.
Trasferimenti nel pubblico impiego, per la Cassazione stop ai “benefici a vita”
La Cassazione ha quindi fornito una lettura costituzionalmente orientata della normativa lombarda richiamata dai ricorrenti. La previsione secondo cui il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del passaggio va intesa come una garanzia contro la riduzione immediata della retribuzione complessiva, non come il riconoscimento di un diritto intangibile a conservare per sempre singole voci stipendiali. Il richiamo agli effetti del nuovo ordinamento professionale rende necessario riallineare progressivamente il trattamento del personale trasferito a quello dei dipendenti dell’ente di destinazione.
Analogo discorso vale per protocolli d’intesa, accordi sindacali locali e determinazioni unilaterali dell’amministrazione. Tali strumenti possono avere una funzione attuativa e perequativa nella fase iniziale del trasferimento, ma non sono idonei a creare diritti economici ulteriori o a sottrarre gli assegni ad personam alla regola del riassorbimento. Né rilevano eventuali dichiarazioni di dirigenti o prassi amministrative che prospettino benefici “a vita”, trattandosi di affermazioni prive di fondamento normativo.Un ulteriore profilo sottolineato dalla Corte riguarda la funzione stessa degli assegni ad personam. Se tali emolumenti sono collegati allo svolgimento di specifiche funzioni, essi perdono fondamento nel momento in cui quelle funzioni cessano. In tal caso, viene meno anche la finalità perequativa che ne giustificava l’attribuzione, rendendo legittima la loro eliminazione.Su queste basi, la Suprema Corte ha ritenuto infondate tutte le censure dei ricorrenti, sia quelle incentrate sulla presunta violazione della normativa regionale, sia quelle fondate sull’interpretazione degli accordi sindacali locali. L’unica lettura compatibile con l’assetto normativo vigente è quella che esclude la possibilità di riconoscere assegni aggiuntivi non riassorbibili e di consolidare nel tempo trattamenti economici di favore.
AGRIGENTOOGGI.IT
Premio regionale “Radici di Sicilia” a Giovanni Moscato
Si è svolta domenica sera la prima edizione del premio regionale “Radici di Sicilia”, nel suggestivo contesto del Presepe Vivente di Montaperto, iniziativa voluta dall’Associazione Socrate, dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio. La cerimonia, presentata da Gabriella Omodei, ha avuto luogo all’interno dell’antica chiesetta di Montaperto, alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, del consigliere al turismo del Libero Consorzio Nino Amato e del direttore artistico Giovanni Principato.A ricevere il riconoscimento è stato Giovanni Moscato, artista e musicista che da anni canta e tramanda, con passione e autenticità, le lodi della sua terra e della sua amata Girgenti. Moscato ha voluto omaggiare i numerosi visitatori che per l’occasione hanno gremito la chiesa con uno spettacolo a tema natalizio e poesie intense, capaci di emozionare profondamente il pubblico. Primo premiato di “Radici di Sicilia”, Giovanni Moscato sarà senza dubbio protagonista anche delle prossime edizioni, dedicate a quei volti e a quegli artisti, anche amatoriali, che donano lustro alla città di Agrigento.
TELEACRAS
Aeroporto Agrigento: atteso parere Enac
Dopo l’invio dei documenti integrativi da parte della Provincia, si attende il parere dell’Enac sul progetto dell’aeroporto nell’Agrigentino. L’intervento degli Architetti.
L’Ordine provinciale degli Architetti di Agrigento apprezza che la Provincia abbia inviato i documenti tecnici integrativi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi al progetto di un aeroporto nell’Agrigentino, e che sono stati richiesti dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, apprezza il lavoro della Provincia, “non facile e impegnativo”, e attende con fiducia il parere positivo dell’Enac cosicché il progetto agrigentino sia inserito nell’apposito programma nazionale dopo il rilancio ottenuto tramite il decreto Sud, poi convertito in legge, e grazie ad un emendamento del deputato nazionale Calogero Pisano. La Mendola ricorda che già lo scorso febbraio l’Enac ha ritenuto adeguato il sito scelto per l’aeroporto, ovvero la Piana di Licata. Sottolinea che adesso, più che mai, è necessario l’impegno della deputazione agrigentina e delle istituzioni competenti, affinchè ciascuno, a prescindere dai colori politici, renda il proprio contributo, per stanziare i fondi necessari, per la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo e l’appalto dei lavori. La Mendola conclude: “Secondo tale tabella di marcia, per la posa della prima pietra è stimato un tempo necessario di cinque anni dall’inserimento dell’aeroporto agrigentino nel Piano nazionale degli aeroporti. Si tratta di una un’infrastruttura fondamentale per il rilancio socio-economico del territorio agrigentino e della Sicilia centro-meridionale. Un obiettivo irrinunciabile.”