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rassegna stampa dell'8 gennaio 2026


AGRIGENTONOTIZIE

Consorzio universitario, Ruvolo se ne va: “Scelte che mettono a rischio il risanamento e il diritto allo studio”

Il vicepresidente lascia l'incarico dopo la sostituzione di Giovanni Perino. Critiche alla nomina di Mangiacavallo e un lungo elenco di risultati e nodi ancora aperti
Dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio universitario Ecua come atto di protesta civile contro le scelte della Regione. A formalizzarle è il professore Giovanni Ruvolo che conferma di aver lasciato l’incarico già il 12 settembre motivando la decisione con la sostituzione del presidente Giovanni Perino, avvenuta per deliberazione della Giunta regionale, con l’onorevole Antonino Mangiacavallo.
Secondo Ruvolo la rimozione di Perino interrompe un percorso di risanamento amministrativo e finanziario avviato dopo l’insediamento della governance nel marzo 2024. Un lavoro che, spiega, era orientato alla tutela dell’interesse pubblico e al diritto allo studio in un contesto segnato da contenziosi e criticità ereditate dalle precedenti gestioni, comprese quelle risalenti al periodo della presidenza Mangiacavallo tra il 2019 e il 2022.
Nella lettera vengono ripercorse le principali azioni intraprese: dalla ricomposizione del disavanzo strutturale alla costituzione di un tavolo tecnico permanente con l’Università degli studi di Palermo, l’Ersu, la Tua e i Comuni soci fino agli interventi sulle sedi universitarie di Calcarelle, all’attivazione della mensa universitaria e alla trattativa per un servizio navetta a tariffa calmierata per il corso di laurea in Infermieristica. Tra i punti evidenziati anche la richiesta alla Regione di una rimodulazione del contributo ordinario alla luce delle difficoltà finanziarie di molti comuni consorziati.
Ampio spazio è dedicato ai contenziosi. In particolare quello con l’Università di Palermo relativo a una pretesa creditoria di circa 8 milioni di euro rispetto alla quale il Consorzio aveva proposto una soluzione transattiva e una ricognizione puntuale dei rapporti debito-credito. Un confronto che, sottolinea Ruvolo, nonostante la disponibilità manifestata, è rimasto in sede giudiziaria. Altro nodo rilevante è il contenzioso con il Libero consorzio comunale di Agrigento che riguarda circa 600 mila euro iscritti in bilancio come credito con effetti diretti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale dell’ente.
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Calzedonia
Ruvolo rivendica anche i risultati ottenuti nella fase di gestione dimissionaria ricordando l’incasso di 692 mila euro a settembre e di altri 672 mila euro a dicembre, relativi a contributi regionali per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. Risorse che, secondo quanto riportato, hanno consentito di garantire gli equilibri minimi di cassa e la continuità amministrativa come attestato anche dalla relazione del collegio dei revisori dei conti del 30 novembre.
“La scelta della Regione di sostituire Perino - avverte Ruvolo - rischia di interrompere il risanamento in corso, vanificare il lavoro tecnico svolto e riproporre modelli gestionali che hanno contribuito al disavanzo attuale”. Una decisione che, a suo giudizio, “incide direttamente sul diritto allo studio dei circa 1.300 studenti iscritti ai corsi attivi nel territorio agrigentino”.
Con la rinuncia all’incarico, svolto senza alcun emolumento, Ruvolo chiede alle istituzioni di garantire trasparenza e continuità amministrativa, portare avanti le iniziative già deliberate, approvare un piano di rientro triennale con i necessari pareri e assicurare un incremento strutturale del contributo regionale, legato a obiettivi verificabili.
Il professore conclude ribadendo la propria disponibilità a collaborare con la comunità universitaria e gli organi di controllo, nella convinzione che il Consorzio universitario Ecua “rappresenti un patrimonio dell’intera provincia di Agrigento e non possa essere condizionato da logiche estranee alla sua missione istituzionale”.



GRANDANGOLO

Ecua, è scontro sulla presidenza Mangiacavallo: Ruvolo sbatte la porta.

Il medico conferma le proprie dimissioni - già presentate a fine settembre - dalla vicepresidenza ed esclude ogni volontà di ricoprire nuovamente il ruolo.
Non è uno scontro istituzionale, ma poco ci manca. Dopo la fumata bianca di fine dicembre che ha di fatto momentaneamente bloccato l’insediamento del nuovo presidente di Ecua, Nené Mangiacavallo, il consorzio Universitario “Empedocle” torna nell’occhio del ciclone.
Con una lettera dai toni durissimi, il già vicepresidente Giovanni Ruvolo ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica definendo il proprio gesto un “atto di protesta civile” contro i recenti ribaltoni ai vertici dell’ente.
Al centro della contesa c’è appunto la staffetta alla presidenza decisa dalla Giunta Regionale, che ha portato alla sostituzione dell’uscente Giovanni Perino con Mangiacavallo. Per Ruvolo, si è trattato di dimissioni “indotte” che rischiano di riportare l’ente verso modelli gestionali fallimentari.
Il ritorno di Mangiacavallo – che era già stato alla guida dell’Ecua tra il 2019 e il 2022 – non è visto come un rilancio, ma come un’operazione che potrebbe “interrompere il processo di risanamento appena avviato”.
Ruvolo rivendica con forza il lavoro svolto dal marzo 2024 ad oggi. Nonostante la governance operasse in regime di prorogatio, l’ex Vice-Presidente evidenzia il conseguimento di risultati finanziari significativi come l’incasso di oltre 1,3 milioni di euro di contributi regionali (relativi alle annualità 2022-2024), che non erano stati riscossi dalle gestioni precedenti; l’avvio di un tavolo tecnico per risolvere l’enorme contenzioso con l’Università di Palermo (circa 8 milioni di euro) e con il Libero Consorzio Comunale (600.000 euro) e ‘istituzione di una nuova mensa universitaria e l’accordo per un servizio navetta Polo/Ospedale a tariffe agevolate per gli studenti di Infermieristica.
Il timore espresso da Ruvolo è che il Consorzio torni a essere “ostaggio di logiche estranee alla propria missione istituzionale” con un paventato rischio di una paralisi amministrativa.
“In coscienza, non posso avallare una scelta che ritengo pregiudizievole per la sostenibilità finanziaria dell’Ente e, soprattutto, per il diritto allo studio degli oltre 1.300 studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nel territorio agrigentino – scrive Ruvolo -. Con la rinuncia all’incarico affidatomi – peraltro svolto senza la corresponsione di alcun emolumento e tale da escludere in modo definitivo qualsiasi ipotesi o dubbio circa richieste, da parte del sottoscritto, di ulteriori incarichi istituzionali all’interno del Consorzio Universitario – intendo richiamare con forza l’attenzione di tutte le Istituzioni coinvolte”.
Insomma, il clima è agitato e in questa cornice che dovrà essere convocata una nuova assemblea dei soci che decida sul futuro della governance di Ecua a partire, appunto, dalla nomina di Mangiacavallo.



LENTEPUBBLICA

Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Il recente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2022-2024, introduce una serie di innovazioni che incidono in maniera concreta sull’organizzazione interna degli enti e sul trattamento economico di una parte significativa del personale.
Tra gli aspetti più rilevanti figurano le nuove disposizioni che regolano la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per i dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ).
Si tratta di un intervento che mira a rendere più coerente il sistema delle responsabilità con quello delle retribuzioni, superando vecchie stratificazioni contrattuali e puntando su una maggiore trasparenza nei criteri di attribuzione degli importi.
Un nuovo assetto per il trattamento economico accessorio
Il contratto, come indicato dall’ARAN, chiarisce innanzitutto che il trattamento economico accessorio per i titolari di incarichi EQ si compone esclusivamente di due voci: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Queste componenti assorbono tutte le altre indennità accessorie previste dal contratto nazionale, inclusi i compensi per il lavoro straordinario ordinario.
In pratica, chi ricopre un incarico di elevata qualificazione non percepisce più una molteplicità di voci accessorie, ma un pacchetto retributivo unitario, costruito sulla base del ruolo ricoperto e dei risultati conseguiti. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare il sistema e rafforzare il legame tra responsabilità, performance e retribuzione.
Retribuzione di posizione: importi più chiari e criteri di graduazione
La retribuzione di posizione rappresenta la parte fissa del trattamento accessorio ed è legata al peso organizzativo dell’incarico. Il nuovo contratto stabilisce una forbice economica ben definita:
da 5.000 a 22.000 euro lordi annui, distribuiti su tredici mensilità.
La determinazione dell’importo non è automatica, ma dipende da una graduazione delle posizioni, che ciascun ente è chiamato a definire sulla base di criteri predeterminati. Tra questi rientrano la complessità delle funzioni svolte, la rilevanza delle responsabilità amministrative e il grado di autonomia gestionale.
Negli enti dotati di dirigenza, assume particolare rilievo anche l’eventuale delega di funzioni con poteri di firma su atti aventi rilevanza esterna, un elemento che contribuisce ad accrescere il valore dell’incarico e, di conseguenza, la retribuzione associata.
Incarichi particolari e importi ridotti: cosa cambia
Per alcune tipologie di incarichi di elevata qualificazione, individuate in specifiche situazioni organizzative, il contratto prevede una scala retributiva diversa. In questi casi, la retribuzione di posizione può variare da 3.000 a 9.500 euro lordi annui, sempre su base tredici mensilità.
Questa distinzione consente agli enti di modulare il trattamento economico in modo più aderente alla reale portata dell’incarico, evitando automatismi e favorendo una distribuzione più equilibrata delle risorse.
Retribuzione di risultato: più spazio alla valutazione delle performance
Accanto alla componente fissa, il nuovo CCNL rafforza il ruolo della retribuzione di risultato, collegandola in modo più diretto alla valutazione delle performance individuali. Gli enti sono tenuti a destinare a questa voce almeno il 15% delle risorse complessivamente stanziate per retribuzione di posizione e di risultato.
Spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri di misurazione e attribuzione del premio, che deve essere erogato annualmente sulla base degli obiettivi raggiunti. Il messaggio è chiaro: non conta solo il ruolo formale, ma anche la capacità di tradurre le responsabilità in risultati concreti.
Incarichi ad interim: compensi aggiuntivi per responsabilità temporanee
Un’altra novità significativa riguarda il caso in cui un dipendente già titolare di un incarico EQ assuma, temporaneamente, anche un secondo incarico ad interim. In queste situazioni, il contratto prevede un incremento della retribuzione di risultato, con un importo aggiuntivo compreso tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione dell’incarico aggiuntivo.
La percentuale riconosciuta non è fissa, ma viene determinata tenendo conto della complessità delle attività svolte, del livello di responsabilità assunto e degli esiti della valutazione individuale. Si tratta di un meccanismo che riconosce lo sforzo organizzativo supplementare senza incidere sulla parte fissa dello stipendio.
Risorse finanziarie e bilanci: continuità e flessibilità
Dal punto di vista finanziario, il contratto conferma che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato continuano a gravare direttamente sui bilanci degli enti, anche dopo il consolidamento delle risorse decentrate stabili.
Allo stesso tempo, viene introdotto un correttivo importante: in caso di riduzione delle somme destinate a queste voci, si amplia la possibilità di alimentare il Fondo delle risorse decentrate, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa contrattuale più recente. Una scelta che offre maggiore flessibilità agli enti nella gestione complessiva del salario accessorio.
Compensi aggiuntivi: cosa resta fuori dall’assorbimento
Nonostante il principio dell’assorbimento delle indennità accessorie, il contratto individua una serie di compensi aggiuntivi che possono continuare a essere riconosciuti ai titolari di incarichi EQ. Si tratta di voci specifiche, previste da norme di legge o da discipline contrattuali particolari.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le indennità di vigilanza, i compensi ISTAT, i pagamenti per straordinario elettorale, nonché le somme riconosciute in caso di calamità naturali o emergenze sanitarie. Restano inoltre esclusi dall’assorbimento gli incentivi per funzioni tecniche, i compensi professionali degli avvocati degli enti, le premialità legate al recupero dell’evasione tributaria e altri compensi espressamente previsti dalla legge.
Un sistema più coerente tra responsabilità e retribuzione
Nel complesso, le nuove regole delineano un modello che punta a rafforzare la coerenza tra ruolo ricoperto, risultati ottenuti e trattamento economico. La semplificazione delle voci retributive, l’attenzione alla performance e la maggiore autonomia lasciata agli enti nella graduazione degli incarichi rappresentano i pilastri di questo cambiamento.
Per i dipendenti degli enti locali, in particolare per chi ricopre incarichi di elevata qualificazione, il rinnovo contrattuale segna dunque una fase di transizione verso un sistema più leggibile e orientato al merito, destinato a incidere in modo strutturale sull’organizzazione del lavoro pubblico nei prossimi anni.



ITALIAOGGI

Affitti brevi, è caos di Capodanno.

Dal 2026, chi affitta più di due immobili dovrà gestire le locazioni brevi con un regime imprenditoriale, tassando i canoni come reddito d'impresa e affrontando nuove complessità fiscali.
I contribuenti che nel 2026 sono transitati nel regime imprenditoriale a causa del superamento della soglia di due immobili in locazione breve dovranno tassare con due sistemi diversi le locazioni degli appartamenti avvenute a cavallo d’anno tra il 2025 ed il 2026: una parte a cedolare secca (quella maturata nella scorsa annualità), fatturando invece a «partita iva» solo quella quota imputabile all’anno corrente.
Il caso comune è proprio quello degli appartamenti locati a turisti per le festività, anche per festeggiare Capodanno, con i canoni d’affitto breve che, dovendosi dichiarare pro-rata temporis ovvero quando sono maturati (senza guardare all’effettivo incasso o alla data di sottoscrizione del contratto), sono di competenza di due periodi d’imposta differenti.
Questo è uno degli effetti dell’articolo 1 comma 17 legge 199/2025, la legge di bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 S.O. n.42 che ha messo mano modificandolo al regime imprenditoriale delle locazioni brevi.
Leggi anche: Affitti brevi, dal 2026 scatta il regime imprenditoriale. Ecco cosa cambia
Caos fiscale a Capodanno
Con il citato comma 17 il legislatore ha messo mano all’articolo 1 comma 595 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), disposizione che perimetra il regime delle locazioni brevi sancendo una presunzione di imprenditorialità una volta superato un numero individuato di immobili utilizzati per tale finalità.
La nuova soglia per il regime imprenditoriale
Nello specifico, la previgente costruzione della norma stabiliva che il locatore breve divenisse imprenditore con obbligo di apertura della partita iva, iscrizione in camera di commercio, all’Inps e fatturazione elettronica, una volta superati i 4 immobili utilizzati in «modalità breve» (con contratti fino a 30 giorni), mentre la versione attuale abbassa il parametro a soli due appartamenti.
Le implicazioni fiscali del passaggio al regime imprenditoriale
In conseguenza di tale modifica nel 2026 molti contribuenti, ovvero tutti quelli che attualmente utilizzano più di 2 appartamenti in locazione breve assoggettando i relativi redditi alla cedolare secca, passeranno per obbligo al regime imprenditoriale e dovranno considerare (e tassare) i canoni come reddito d’impresa.
Ricordiamo che il dl 50/2017 articolo 4 equipara ai fini della cedolare secca anche i redditi da sublocazione breve (quindi da immobile non proprio), che restano classificati come redditi diversi.
Relativamente alla determinazione del reddito imponibile, va ricordato che quelli da «affitti brevi» prodotti in forma non imprenditoriale, come indicato nella circolare 10/E/2024 dell’agenzia delle entrate, coerentemente con la loro qualificazione di redditi fondiari, vanno tassati «per competenza» e non «per cassa» poiché maturati pro rata temporis in base all’articolo 26 del Tuir, dunque, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni.
Nel caso di continuità di regime fiscale, la tassazione è omogenea nei due diversi esercizi, ma l’applicazione del principio di competenza, abbinato alla soglia di due unità immobiliari come ridotta dalla legge di bilancio, genera la complicazione fiscale per le locazioni «maturate» a cavallo tra il 2025 ed il 2026.
Leggi anche: Affitti brevi, nuovi imprenditori con tre case
Esempio pratico: la locazione di Capodanno
Prendiamo il caso di un appartamento affittato per Capodanno dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio scorso ad un canone totale di 400 euro.
Il locatore «neo imprenditore» per obbligo nel 2026, dovrà tassare 200 euro (100 euro al giorno per i due giorni del 2025) applicando la cedolare secca (o l’Irpef), e i rimanenti 200 euro (i due giorni del 2026) come reddito d’impresa (con partita iva «forfettaria» o «ordinaria») fatturando i relativi importi.
Adempimenti per il neo-imprenditore
Questo impone al contribuente di dotarsi ovviamente di partita iva già dai primi giorni del 2026 attività che può realizzarsi anche trasmettendo anche oggi una richiesta di attribuzione della p.iva all’Agenzia delle entrate con inizio attività dal 1° gennaio.
Oltre a questo passaggio il contribuente dovrà anche attivarsi per mettersi in regola con tutte la parte «amministrativa» dell’attività richiedendo un nuovo CIN e nuove licenze, aggiornando i propri annunci online.
Ritenute d'acconto e recupero delle eccedenze
Altro problema è che sulla locazione «a cavallo» i portali come Airbnb e Booking con tutta probabilità avranno applicato la ritenuta d’acconto del 21% sull’intero incasso e non solo sulla parte maturata nel 2025.
Le eventuali trattenute in eccesso potranno essere recuperate dal contribuente solo in fase di dichiarazione dei redditi.

https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/affitti-brevi-e-caos-di-capodanno-bmipgs8e



ITALIAOGGI

Assicurazione obbligatoria per chi maneggia denaro pubblico.

.Assicurazione obbligatoria per chi maneggia denaro pubblico. Con la pubblicazione delle legge di riforma della Corte dei conti (legge n. 1 del 7 gennaio 2026 in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026), scatta l’obbligo per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni patrimoniali causati all’amministrazione per colpa grave. La polizza dovrà essere stipulata prima di assumere l’incarico.
L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità dei funzionari
È una delle novità più rilevanti della riforma che, sempre per i casi di colpa grave, pone un tetto alla responsabilità dei funzionari pubblici stabilendo che il danno a loro imputato non possa superare il 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso il doppio della retribuzione annua lorda o dell’indennità percepita. In caso di dolo o di illecito arricchimento la responsabilità sarà piena e non si applicheranno riduzioni.
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Il ruolo dell'assicurazione e l'efficacia delle condanne
L’assicurazione per i danni cagionati per colpa grave da un lato costituirà un paracadute per chi amministra denaro pubblico (evitando il pagamento di due anni di stipendio) e dall’altro renderà più effettive le condanne erariali che oggi recuperano solo il 10 per cento del credito complessivo maturato sulla base di sentenze definitive. A questo scopo la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale prevede che nei procedimenti per danni patrimoniali, l'assicurazione sia litisconsorte necessario. Una norma finalizzata a garantire il risarcimento del danno patrimoniale subìto dall'amministrazione a prescindere dalle condizioni economiche dell’agente.
Le modifiche alla previsione originaria
Nel corso dell’esame della legge alla Camera dei deputati, è stata soppressa la previsione, contenuta nella versione originaria della riforma, che destinava alla stipula dell’assicurazione obbligatoria una quota del trattamento economico accessorio spettante al dirigente «incaricato di gestire risorse pubbliche». La norma affidava alle amministrazioni il compito di promuovere, anche tramite Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale. È rimasta invece l’assicurazione obbligatoria per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, circostanza che da sola basta a sottoporre l’incaricato alla giurisdizione della Corte dei conti.
Le nuove regole sulla prescrizione del danno
La riforma cambia anche le regole sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
La tempistica resta la stessa (cinque anni) decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Ma (ed è una novità) si specifica che sarà irrilevante il momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno. In caso di occultamento doloso, la prescrizione inizierà a decorrere dalla data della sua scoperta, ma solo se l’occultamento del danno è realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione. Diversamente la prescrizione inizierà a decorrere dal momento in cui il fatto si è verificato.
Come cambia la colpa grave
Non ci potrà essere colpa grave se il funzionario ha seguito «indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti» e quando il fatto dannoso trae origine «da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità». Nessuna colpa grave, e quindi nessuna responsabilità, in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. In questi casi, la responsabilità sarà limitata solo ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.
La definizione di colpa grave
La riforma definisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Per valutare la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili dovrà tenersi conto «del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell’inosservanza». 

https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/contabilita-e-tributi/assicurazione-obbligatoria-per-chi-...










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