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rassegna stampa del 15 gennaio 2026


LENTEPUBBLICA

Lo status del Segretario Comunale e Provinciale: tra professionalità e fiduciarietà del rapporto di vertice
di Giuseppe Vinciguerra
Il Commento all’ordinanza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, del 9 gennaio 2026, a cura del Dottor Giuseppe Vinciguerra.
Il caso e la cornice normativa
La pronuncia in esame trae origine dal ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un Segretario Generale avverso gli atti con cui una ex Provincia siciliana (oggi in Sicilia Libero Consorzio Comunale) aveva avviato la procedura per la nomina di un nuovo titolare della sede. Il ricorrente lamentava, tra i vari vizi, l’illegittimità della mancata conferma e della conseguente nuova nomina, contestando le modalità di comunicazione e il rispetto dei termini procedurali.
Il Giudice del Lavoro, nel rigettare il ricorso, ricostruisce concisamente l’ordinamento professionale della categoria, imperniato sul delicato equilibrio tra dipendenza funzionale dal vertice politico e stabilità della carriera alle dipendenze organiche del Ministero dell’Interno (ex Ages).
Lo status del Segretario: un ibrido tra autonomia e dipendenza funzionale
Dalla lettura dell’ordinanza emerge chiaramente la peculiare natura dello status del Segretario. Sebbene egli sia un funzionario/dirigente pubblico iscritto a un apposito Albo nazionale gestito dal Ministero dell’Interno, il suo rapporto con l’ente locale presso il quale presta servizio non è caratterizzato dalla stabilità tipica del pubblico impiego contrattualizzato, bensì da una fiduciarietà funzionale con l’organo di vertice politico cui spetta il potere di relativa nomina.
Il ragionamento del Giudice si snoda lungo i seguenti cardini normativi:
la nomina e la durata: ai sensi dell’art. 99 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), la nomina del Segretario ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia;
la cessazione automatica: l’incarico cessa automaticamente con il termine del mandato dell’Organo di vertice. Il Segretario resta in servizio solo per garantire la continuità delle funzioni fino alla nuova nomina, che deve avvenire tra i 60 e i 120 giorni dall’insediamento del nuovo Presidente o Sindaco;
la natura del potere di nomina: il potere di scelta spetta esclusivamente al capo dell’Amministrazione, che attinge tra gli iscritti all’apposito Albo ministeriale.
La legittimità dello “Spoil System” e la fiduciarietà del rapporto
Il Tribunale di Agrigento conferma la legittimità del meccanismo di spoil system attenuato previsto dal TUEL con riguardo alla figura del Segretario comunale/provinciale. Il ragionamento del giudice evidenzia come la cessazione dell’incarico non sia un atto punitivo, ma una conseguenza fisiologica del mutamento dell’organo di vertice politico.
In questa prospettiva, si ritiene che la comunicazione di “mancata conferma” non richieda le medesime garanzie di un procedimento sanzionatorio, purché avvenga in modo chiaro. Il Giudice osserva che, nel caso di specie, la pubblicazione dell’avviso di ricerca e la cessazione automatica legata al mandato rendono legittimo l’avvicendamento, anche qualora il Segretario uscente non abbia preso visione immediata della nota formale (ad esempio perché in ferie).
Da questo punto di vista, sebbene non citata espressamente nel testo della pronuncia in esame, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 23/2019) ha sancito la legittimità costituzionale di tale meccanismo, ritenendo che il Segretario svolga compiti di assistenza giuridico-amministrativa e di collaborazione che giustificano un legame fiduciario con il vertice politico, pur restando egli garante della legalità.
L’Ordinamento professionale e l’istituto della “disponibilità”
Un punto cruciale del ragionamento del Tribunale riguarda la tutela della professionalità del Segretario “non confermato”. A dir del Giudice, lo status professionale non verrebbe leso dalla revoca o dalla mancata conferma in quanto l’Ordinamento (art. 101 TUEL) prevede l’istituto della disponibilità.
Viene invero rilevato che il Segretario comunale/provinciale non confermato:
viene collocato in posizione di disponibilità (per un massimo di due anni);
mantiene l’iscrizione all’Albo e può essere utilizzato per supplenze, reggenze o consulenze, o comunque per altre tipologie di incarico conferibili dal Ministero dell’Interno;
percepisce il trattamento economico in godimento, essendogli così garantita la continuità economica e la dignità professionale.
Sulla scorta di tale ragionamento, il Giudice ha escluso la sussistenza di un periculum in mora (pregiudizio imminente e irreparabile), ritenendo che la posizione giuridica ed economica del ricorrente resti sostanzialmente preservata dal sistema di garanzie previste dal contratto e dalla legge.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce dunque che il Segretario comunale e/o provinciale non è un “dirigente di ruolo” dell’ente locale nel senso tradizionale, ma un organo di vertice “a termine”, la cui permanenza presso l’ente locale sede del relativo servizio è legata al permanere della fiducia dell’organo politico cui spetta il potere di relativa nomina, assumendo in definitiva tale peculiare figura professionale un’imprescindibile, ma alquanto complessa, funzione di cerniera tra la politica e l’amministrazione, tra mission e gestione, tra programmazione ed esecuzione, il tutto nell’irrinunciabile ottica della garanzia della legalità.


QDS

Buoni pasto elettronici, la novità del 2026: soglia di esenzione a 10 euro, ecco per chiDaniele D'Alessandro
Con il nuovo anno arriva un’importante novità da per aziende e lavoratori che utilizzano i buoni pasto. La legge di bilancio 2026, approvata dal Parlamento a fine dicembre, ha innalzato da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale sul benefit riconosciuto in forma elettronica.
La novità rispetto al 2025
Ai fini fiscali, il costo sostenuto dall’impresa per la pausa pranzo dei dipendenti presso mense, bar o ristoranti concorre alla formazione del reddito da lavoro sottoposto a tassazione Irpef. Per sostenere le politiche di welfare, tuttavia, la legge prevede una franchigia che, fino allo scorso anno corrispondeva a 8 euro per i buoni pasto elettronici e a 4 per il formato cartaceo. Il ticket rappresenta a pieno titolo uno strumento di integrazione al reddito. Per le famiglie del ceto medio, tra i 25mila e i 50mila euro annui, l’apporto annuale corrisponde in media ad una mensilità in più.
Sconto complessivo sino ai 440 euro per i lavoratori
La modifica introdotta in manovra si concentra sui ticket elettronici che da quest’anno consentiranno al datore di garantire un importo giornaliero maggiore senza effetti sul costo del lavoro. Resta inviata invece la soglia relativa ai buoni pasto cartacei più difficili da sottoporre ai controlli del Fisco. Ipotizzando un’erogazione continuativa lungo l’intero anno lavorativo, che corrisponde in media a 220 giorni, l’innalzamento di 2 euro della soglia si traduce in uno sconto complessivo che supera i 440 euro. Con un limite esentasse a 10 euro, infatti, il valore complessivo è destinato a salire in media da 1.760 a 2.200 euro. 
Coinvolti oltre 3 milioni di laboratori
Secondo i dati forniti da Associazione nazionale società emittenti buoni pasto (Anseb) l’aumento della quota esentasse da 8 a 10 euro avrà effetti su una platea di circa 3,5 milioni di lavoratori, di cui 2,8 nel privato e 700mila nel pubblico.

LA SICILIA

Sport e sana aggregazione giovanile: intitola al guanelliano don Pietro Fusetti la Palestra polidistrettuale di AgrigentoL’iniziativa, sostenuta da una petizione popolare con 500 sottoscrizioni, suggella il legame tra la città e una personalità che ha saputo fare dello sport un veicolo di crescita sociale
di Dario Broccio
Sport e sana aggregazione giovanile: intitola al guanelliano don Pietro Fusetti la Palestra polidistrettuale di Agrigento
La Palestra Polidistrettuale di Agrigento porta da oggi il nome di don Pietro Fusetti, sacerdote guanelliano e pioniere della pallamano in città, figura ricordata da generazioni di atleti per il suo impegno a favore dello sport e della comunità. A ufficializzare la dedica è stato il sindaco, Francesco Miccichè, che ha dichiarato:
“Quando don Pietro Fusetti arrivò ad Agrigento, nel quartiere c’era ben poco. Ha promosso lo sport e avvicinato ad esso tanti giovani agrigentini di quel tempo, soprattutto alla pallamano. Intitolare a suo nome la nuova Palestra Polidistrettuale è un atto dovuto. Ringrazio il prefetto Salvatore Caccamo per aver firmato il decreto e per la sensibilità dimostrata, e il consigliere comunale Francesco Alfano, per l’impegno profuso nell’aver raccolto 500 firme a sostegno di una petizione popolare per intitolare questa struttura a don Fusetti, esempio di abnegazione e altruismo. Un sentito ringraziamento va anche al consigliere provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Nino Amato, e al sacerdote guanelliano don Calogero Proietto per la loro gradita presenza. Ringrazio, infine, le società sportive che, con grande determinazione, passione e dedizione, gestiscono al meglio la palestra polidistrettuale, rendendola un luogo vivo e risorsa preziosa per l’intera comunità. ”
L’iniziativa, sostenuta da una petizione popolare con 500 sottoscrizioni, suggella il legame tra la città e una personalità che ha saputo fare dello sport un veicolo di crescita sociale, offrendo ai giovani un punto di riferimento educativo e aggregativo.


ILSICILIA

Sala d’Ercole riparte dal ddl Enti locali, via alla discussione generaleFabiana Mascolino
Sala d’Ercole è pronta a riaccendere i motori e alzare ufficialmente il sipario. Dopo le “prove tecniche” di ieri pomeriggio, con la conferenza dei capigruppo che ha permesso di stilare il fitto calendario di attività che si dovranno svolgere tra le mura di Palazzo dei Normanni fino a metà febbraio, i lavori d’aula ripartono oggi con l’avvio della discussione generale del ddl Enti locali (CLICCA QUI).
Il disegno di legge proviene dalla stesura del disegno di legge 738, riguardante norme ordinamentali della Finanziaria 2025, assegnate poi alla I Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, relatore e promotore del testo. Redatto nel mese di aprile, fu inviato tempestivamente dal presidente Abbate a Sala d’Ercole e messo all’ordine del giorno per la presentazione dei relativi emendamenti da parte dei gruppi parlamentari. Il tutto si è poi arenato al momento dell’esame degli emendamenti e dell’articolato per le evidenti divisioni all’interno del centrodestra che hanno caratterizzato l’attività tra le mura dell’Ars per tutto il 2025.
La seduta è stata chiusa dopo circa un’ora e mezza e rinviata a martedì 20 alle ore 11:00 con il seguito della discussione generale e a ruota l’avvio della votazione. 
Abbate presenta la relazione
Il presidente della I Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate, relatore del testo, ha presentato la relazione.
Il deputato della DC  ha illustrato così il disegno di legge 738 “gli articoli che riguardano gli Enti locali sono stati assemblati in un disegno di legge condiviso in Commissione, approvati in Commissione, e che provengono anche dal frutto di sollecitazione, anche dai contributi dei singoli deputati della Commissione e anche altri di tutto lo schieramento di politici, destra e sinistra, quindi maggioranza e opposizione. Il disegno di legge nasce dall’esame degli emendamenti aggiuntivi presentati al disegno di legge 738. La Commissione, dopo una rapida fase istruttoria, ha votato gli articoli e gli emendamenti presentati al testo. Ha successivamente richiesto il parere alla Commissione Bilancio, che l’ha reso subordinato all’approvazione di talune modifiche. La Commissione ha infine esitato il disegno di legge per l’esame dell’aula. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono finalizzati a garantire, rispettivamente, la migliore funzionalità del Servizio ispettivo del dipartimento regionale delle autonomie locali e l’espletamento degli interventi sostitutivi prevedendo, a tal fine, la possibilità di avvalersi per l’incarico di commissario ad acta anche di dipendenti regionali in possesso di specifici requisiti di professionalità in servizio presso altri dipartimenti regionali e inseriti in un apposito elenco. Il comma 3 prevedere la clausola di invarianza finanziaria mentre il comma 4 la possibilità di concedere il contributo di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 anche a determinati comuni che abbiano maturato il requisito ivi previsto riferito alla chiusura del conto di tesoreria acceso dall’organo straordinario di liquidazione“.
L’articolo 2 “modifica la normativa regionale in materia di permessi e licenze degli amministratori comunali. Nello specifico, é estesa la fattispecie dei permessi retribuiti spettanti ai consiglieri per la partecipazione ai consigli comunali anche ai componenti delle giunte comunali. È altresì esteso il diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa ai componenti dei vari organi del Consiglio. Il comma 4 estende l’orario previsto per i permessi da 36 a 60 ore per i componenti degli organi esecutivi e i presidenti degli organi consiliari e da 48 a 72 ore per i sindaci, per i presidenti dei liberi consorzi comunali e per i sindaci metropolitani, nonché dei presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti“.
L’articolo 3 “è finalizzato ad adeguare la misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50 mila abitanti a quelle dei comuni aventi una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, e l’indennità del presidente del consiglio del comunale del medesimo comune capoluogo al 60 per cento dell’indennità prevista per il sindaco“.
L’articolo 4 “prevede la possibilità di corrispondere l’indennità di funzione al secondo vicepresidente del Consiglio comunale, prevedendo altresì la possibilità che la stessa, su richiesta dell’interessato, non venga corrisposta e venga pertanto mantenuta la corresponsione dei gettoni di presenza previsti in qualità di consiglieri comunali“.
L’articolo 5 “prevede l’adeguamento delle indennità negli organi elettivi delle amministrazioni locali a seguito della pubblicazione di nuovi dati del censimento da parte dell’ISTAT“.
L’articolo 6 “sancisce che Presidente del Consiglio comunale rappresenta l’intero Consiglio e prevede che nelle occasioni istituzionali possa indossare, quale segno distintivo, una fascia recante gli stemmi della Regione e del Comune“.
L’articolo 7 “al comma 1 introduce l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti prevedendo, nel caso di nomina ad assessore di un consigliere comunale, l’istituto del consigliere supplente. Il comma 2 introduce nell’ordinamento regionale l’esenzione dalla causa di incompatibilità nelle ipotesi di lite per fatto connesso all’esercizio del mandato. Il comma 3 prevede la data di entrata in vigore del comma 1 il giorno stesso della sua pubblicazione“.
L’articolo 8 “prevede che nelle giunte comunali nessun genere possa essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Il comma 2 disciplina una diversificata disciplina di entrata in vigore del comma precedente in ragione della fascia demografica di appartenenza del comune“.
L’articolo 9 “reca una disciplina relativa al trasferimento del contributo regionale previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2024, con riferimento all’erogazione in un’unica soluzione previo invio degli elenchi dei soggetti stabilizzati“.
L’articolo 10 “reca norme relative all’attuazione, per i comuni, del Codice dell’amministrazione digitale con la specifica previsione per la digitalizzazione e dematerializzazione degli archivi documentali degli uffici tecnici urbanistici“.
L’articolo 11 “prevede di posticipare, da parte degli enti locali, il rimborso delle somme del fondo di rotazione da cinque a otto anni“.
L’articolo 12 “aggiunge la possibilità di finanziare attività culturali al fondo destinato a finanziare interventi di manutenzioni straordinarie, di restauri e di risanamenti conservativi“.
L’articolo 13 “introduce nell’elezione dei consigli comunali il cosiddetto “tagliando antifrode”, già previsto a livello di elezioni politiche nazionali. Tale tagliando viene collocato sulle schede elettorali e provvisto di bollino con codice alfanumerico. Il comma 3 prevede la copertura finanziaria ed il comma 4 l’entrata in vigore dalla prima tornata elettorale a partire dal 2026“.
L’articolo 14 “in linea con le modifiche già introdotte dalla normativa nazionale, prevede l’assenza di qualsiasi limite per i mandati consecutivi dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, il limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 15 mila abitanti ed il limite di due mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti“.
L’articolo 15 “introduce specifiche disposizioni sui quorum necessari per l’elezione del sindaco al secondo turno di votazione nelle ipotesi in cui per rinunzia o qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura“.
L’articolo 16 “dispone la modifica dei termini entro cui il sindaco deve presentare la relazione sullo stato di attuazione del programma“.
L’articolo 17 “disciplina il trasferimento di competenze gestionali di areali di reticolo idrografico fluviale urbanizzati ai comuni da parte dell’Autorità di bacino“.
L’articolo 18 “prevede che l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro spossa ricorrere a professionisti esterni per la nomina a commissario straordinario e commissario liquidatore delle II.PP.A.B“.
L’articolo 19 “reca l’abrogazione dell’articolo 61 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 3 in materia di proroga delle funzioni da parte della giunta comunale del collegio dei revisori dei conti nei comuni in dissesto. L’articolo 20 prevede la norma finale“.
Via alla discussione generale: stallo in aula
A dare il via alle danze, dopo la relazione presentata dal presidente della I Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate, relatore del testo, è stato il capogruppo di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “Già ieri, durante la conferenza dei capigruppo, avevo posto la questione politica. Ci troviamo in una condizione di schizofrenia politica, basta fare un’attenta analisi delle parole del presidente della Regione verso i deputati della Democrazia Cristiana“. Il sindaco di Taormina ha così ribadito i concetti già espressi in mattinata, nel corso della conferenza stampa: dagli screzi con il presidente Schifani al voto alla Finanziaria, fino ai dubbi legati al rimpasto della giunta regionale. “Il presidente ha deciso di violare ancora le leggi di questo Parlamento. Il governo è ostaggio dei capitribù“.
La discussione generale ha subito una brusca frenata con l’intervento del deputato pentastellato Carlo Gilistro, che ha portato in aula le problematiche segnalate da diverse scuole nel Siracusano, e in tutta la Sicilia. Oggetto del dibattito l’assenza di riscaldamenti nelle strutture, argomento estraneo dai punti all’ordine del giorno. Una posizione ferma, quella dell’esponente del Movimento 5 Stelle, che ha bloccato i lavori, chiedendo l’intervento dell’assessore all’istruzione Mimmo Turano. La seduta è stata così sospesa per un paio di minuti nonostante le sollecitazioni della vicepresidente dell’Ars Luisa Lantieri. 
La discussione è proseguita con la pentastellata Stefania Campo e i dem Dario Safina e Valentina Chinnici. Tra i temi più gettonati il terzo mandato, il consigliere supplente e la rappresentanza di genere al 40%.
Schifani assente in aula. De Luca: “Ci mandi il vicepresidente”
I lavori sono stati aperti dalla vicepresidente dell’Ars Luisa Lantieri. Su richiesta del deputato del M5S Carlo Gilistro è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana. 
La seduta è stata sospesa poco dopo l’intervento del capogruppo di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “Non si può trattare l’argomento sulle autonomie locali senza l’assessore. Chiedo di avere notizie sul presidente della Regione che ha le deleghe ad interim. Se è impegnato ci mandi il vicepresidente, ma oltre non possiamo accettare. C’è la discussione generale su un ddl che è stato ammazzato più volte ed è importante che ci sia il presidente della Regione o il vicepresidente“.
C’è anche il parere della Commissione Bilancio
Questa mattina, il testo è stato nuovamente posto al vaglio della II Commissione Bilancio, presieduta da Dario Daidone. Necessario è stato il parere sugli unici due articoli che prevedevano una copertura di spesa: il contributo a determinati Comuni che abbiano maturato il requisito ivi previsto riferito alla chiusura del conto di tesoreria acceso dall’organo straordinario di liquidazione; il tagliando antifrode. Semplici passaggi tecnici per trasportare la copertura dal 2025 al 2026 e garantirla per gli anni 2027 e 2028.
I lavori proseguono anche in vista dell’imminente futuro. Oggi, infatti, è stato depositato in II Commissione anche il ddl con tutti gli articoli di spesa esclusi dalla Finanziaria. Un ulteriore piccolo passo, con la scadenza per la presentazione degli emendamenti fissata per sabato 24. L’esame potrebbe così già cominciare a partire da martedì 27 gennaio. Come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, entro venerdì 13 febbraio la Commissione Bilancio dovrà esitare il disegno di legge.
I retroscena sul ddl
Il ddl Enti locali ha un ruolo chiave in vista delle prossime amministrative. A catturare maggiormente l’attenzione è l’articolo 14 e l’introduzione del terzo mandato. La norma prevede l’assenza di qualsiasi limite per i mandati consecutivi dei sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, un limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti ed un massimo di due mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti ).
Argomento cardine, secondo voci di Palazzo, sul quale si anniderebbero malumori che potrebbero mettere in salita la strada del disegno di legge. Mal di pancia che avrebbero anche origini diverse e collegate ad altre dinamiche. Ad influire sul clima sarebbero soprattutto le persistenti spaccature all’interno della coalizione di centrodestra e le incognite sul rimpasto della giunta Schifani. 
A rincarare la dose, questa mattina, è stato anche il capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “Oggi pomeriggio inizia la discussione generale. Ma con chi dobbiamo discutere? L’assessore non è stato nominato. Spera venga Schifani, che detiene la delega ad interim da due mesi. Se non viene in aula vedo un amaro destino per questo ddl” 


LIVESICILIA

Scuole, in Sicilia 41 nuovi indirizzi di studio: tutte le novità
L'annuncio dell'assessore all'Istruzione Mimmo Turano
il provvedimento
di Redazione
PALERMO – Dal prossimo anno scolastico gli studenti siciliani potranno scegliere tra 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado in aggiunta a quelli già esistenti. La misura è contenuta in un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza l’attivazione dei nuovi percorsi nell’anno scolastico 2026/27.
Scuole, in Sicilia 41 nuovi indirizzi
L’intervento punta ad ampliare e qualificare l’offerta formativa delle scuole superiori siciliane, in linea con le esigenze dei territori e del sistema dell’istruzione. “Questo provvedimento – afferma l’assessore Turano – esprime una volontà chiara del governo Schifani: ampliare l’offerta formativa in Sicilia non solo per i giovani ma anche per quegli adulti che intendono conseguire un diploma di scuola superiore. I nuovi indirizzi daranno la possibilità di scegliere su un ventaglio più ampio di corsi, un elemento certamente positivo”.
Nel complesso, infatti, saranno 21 i corsi serali e cinque quelli destinati agli adulti. In particolare, 14 nuovi indirizzi di studio verranno attivati a Palermo e provincia, sette in quella di Catania e nove nel Messinese, cinque in provincia di Trapani, due rispettivamente nelle province di Agrigento, Siracusa e Caltanissetta, uno in quella di Enna e uno nel Ragusano.




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