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rassegna stampa dal 17 al 19 gennaio 2026


TELEACRAS

Pubblicato l’Avviso per l’iscrizione all’Albo dei fornitori della Provincia di Agrigento

È stato pubblicato sull’area digitale dell’Ente l’Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Albo dei fornitori degli Operatori Economici qualificati per l’affidamento di lavori sotto-soglia, come previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e dal Decreto n. 209 del 2024. L’Albo ha lo scopo di creare un elenco di operatori economici qualificati da invitare a presentare offerte per affidamenti diretti o procedure negoziate. L’iscrizione è aperta a tutti gli operatori economici che soddisfano i requisiti richiesti. Il Consigliere provinciale Giovanni Cutrera, Delegato alla Viabilità del Libero Consorzio Comunale, ha ringraziato il Dirigente del Settore Infrastrutture, Michelangelo Di Carlo, e il suo staff per il prezioso lavoro che garantisce trasparenza ed economicità nell’azione amministrativa. Il Presidente Giuseppe Pendolino ha dichiarato che l’iscrizione avviene tramite una modalità telematica sulla piattaforma, rispettando i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. Ha poi aggiunto che la procedura consente a tutti gli operatori economici qualificati di iscriversi regolarmente e partecipare agli affidamenti.



ILSICILIA

Il ddl stralcio in Commissione Affari Istituzionali tra Enti locali e personale regionale: tutte le misure

Le prossime due settimane tra i banchi della I Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, saranno dense di lavoro. Come stabilito nel corso della conferenza dei capigruppo, entro mercoledì 28 gennaio dovrà essere esitato il ddl stralcio, contenete alcune delle norme scartate dall’ultima Finanziaria. Lunedì 19 gennaio, alle ore 12:00 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti, con l’esame del testo che partirà dal giorno seguente, martedì 20, alle ore 10:00. 
I cinque ddl ordinamentali, uno per Commissione di merito, avranno un percorso singolo e autonomo. L’idea che attualmente circola tra i corridoi di Palazzo dei Normanni è quella di approvare i cinque ddl di ordinamentali puri in un’unica seduta. Quello di spesa pura, invece, dovrebbe approdare a Sala d’Ercole in un secondo momento. Un quadro più nitido potrebbe essere tracciato la prossima settimana, martedì 20. Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno avrebbe convocato una riunione con tutti i presidenti di Commissione (in ordine: Ignazio Abbate, Dario Daidone, Gaspare Vitrano, Giuseppe Carta, Fabrizio Ferrara e Pippo Laccoto) per cercare di coordinare al meglio i lavori. L’obiettivo è quello di chiudere il tutto entro febbraio.
Il disegno di legge in Commissione Affari Istituzionali è stato uno dei primi depositati e, attualmente, conta in totale undici misure. Scorrendo tra gli articoli, sono tante le modifiche di legge previste che riguardano da vicino: l’indennità di fine rapporto del personale regionale; le disposizioni in materia di personale regionale; la pubblicazione dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi; il trattamento accessorio dei dipendenti della Regione; l’interpretazioni in materia di contabilità Enti locali, in particolar modo di conto di tesoreria; la polizia mortuaria e il trasporto di salme; il rapporto di lavoro con l’amministrazione forestale; gli incentivi concernenti la famiglia, le politiche e le autonomie locali; le materie di competenza della giunta regionale, includendo le autorizzazioni uniche Iafr (Impianti alimentati da fonti rinnovabili) ed escludendo il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) in materia di energia dalla disciplina sulla valutazione di impatto ambientale.
Spunta anche un milione di euro per l’istituzione del centro di controllo e monitoraggio ambientale in grado di elaborazione di previsione di eventi meteo-climatici in tempo reale con le relative attività di nowcasting, nonché di fornire tempestivamente le previsioni meteo-climatiche elaborate agli enti e ai soggetti coinvolti nel sistema di protezione civile.
Tra le più corpose quella che riguarda i Liberi Consorzi e Citta Metropolitane in tema di: indennità, rimborso spese di viaggio, assenza e permessi retribuiti. Per quanto riguarda la prima, viene riconosciuta al presidente del Libero Consorzio “è riconosciuta una indennità, a carico del bilancio dell’ente, in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco” mentre “restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla normativa vigente“. Sul secondo “al fine di assicurare il concreto esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, ai consiglieri delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina nonché a quelli dei Liberi Consorzi comunali che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute“. Sul terzo punto, invece, “i sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, i presidenti dei Liberi Consorzi comunali, i consiglieri delle Città Metropolitane e i consiglieri dei Liberi Consorzi comunali hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli e/o la Conferenza metropolitana. Nel caso in cui i lavori dei predetti organi si svolgano in orario serale, i soggetti di cui al primo periodo hanno diritto a non riprendere l’attività lavorativa prima delle ore otto del giorno successivo; ove i lavori si protraggano oltre le ore una, hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per l’intera giornata successiva“. Gli oneri derivanti da “quanto previsto fanno carico alla Città Metropolitana e al Libero Consorzio comunale” mentre “i consiglieri delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali è riconosciuto il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci delle Città Metropolitane e per i presidenti dei Liberi Consorzi comunali“. I permessi “sono cumulabili con quelli previsti per il mandato svolto nel comune“.



SICILIAONPRESS

Scuole secondarie II grado: 528 alunni con servizi asacom

In tutta la Sicilia, per l’anno scolastico 2025-2026, gli alunni di scuola secondaria di secondo grado con disabilità, ai quali spettano i servizi di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione, sono 6.665.
Di questi ben 528 frequentano scuole dell’hinterland territoriale agrigentino.
Per garantire i servizi Asacom a questi 528 alunni, l’assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha emesso i mandati di pagamento a favore del libero consorzio comunale di Agrigento per un importo complessivo di euro 1.584.396.
Tale importo ammonta alla metà esatta dell’intero importo stanziato dalla Regione e gestito dall’assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali per queste finalità.
La seconda tranche -di eguale importo- verrà erogata dalla regione al libero consorzio nei prossimi mesi, quando probabilmente ci sarà un nuovo assessore regionale, dopo che il presidente Schifani avrà lasciato l’interim e nominato il nuovo titolare dell’assessorato, la cui capo di gabinetto è Patrizia Valenti (nella foto).
I servizi Asacom per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono invece carico dei Comuni. Questi ultimi  sono spesso costretti a ricorrere ai fondi per interventi socio-assistenziali dei rispettivi distretti socio-sanitari di base per poter far fronte alla spesa necessaria.


SCRIVOLIBERO

Libero Consorzio Agrigento, pubblicato l’Avviso pubblico per l’iscrizione all’albo fornitori degli Operatori Economici qualificati per l’affidamento di contratti di lavori sotto-soglia

E’ stato pubblicato, presso la piattaforma digitale dell’Ente, l’Avviso Pubblico per l’iscrizione all’albo dei fornitori degli Operatori Economici qualificati per l’affidamento di lavori sotto-soglia, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e dal Decreto successivo n. 209 del 2024.
L’Albo, i cui requisiti sono inseriti nel regolamento, ha lo scopo di definire un elenco di Operatori Economici Qualificati per individuare i soggetti da invitare a presentare offerta per affidamenti diretti e/o procedure negoziate.
L’iscrizione all’albo e’ aperta a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti.
Ed il Consigliere provinciale Giovanni Cutrera, Delegato alla Viabilità del Libero Consorzio Comunale, esprime un ringraziamento al Dirigente Settore Infrastrutture “Michelangelo Di Carlo ed all’intero staff “ per il prezioso lavoro svolto che garantisce trasparenza, rotazione ed economicità dell’azione amministrativa.
L’iscrizione, dichiara il Presidente Giuseppe Pendolino, e’ possibile, attraverso una modalità telematica sulla piattaforma nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Una procedura trasparente, afferma, Giuseppe Pendolino, che consente a tutti gli Operatori Economici Qualificati di iscriversi, regolarmente, all’Albo dei fornitori per poi essere invitati a presentare offerte per affidamenti diretti e/o procedure negoziate.

https://gare-provincia-agrigento.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp


QDS

Stipendi più alti rimandando la pensione, ecco come funziona il Bonus Giorgetti e le novità del 2026

Confermato anche per il 2026 l’incentivo per il posticipo del momento della pensione. Ecco a chi spetta e come ottenerlo.
Con la Legge di Bilancio 2026 il bonus Giorgetti – l’incentivo introdotto per il posticipo del momento della pensione – è diventato strutturale. Si tratta di una misura attiva sia per il settore pubblico che per quello privato e che prevede, di fatto, uno stipendio più sostanzioso per chi decide di rimanere a lavoro nonostante il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla misura e sugli effetti diretti.
Posticipo pensione, come funziona il bonus Giorgetti?
Il bonus Giorgetti consiste in un incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori già in possesso dei requisiti. Tradotto: stipendio più alto, contributi versati nell’immediato, in cambio di un prolungamento dell’attività lavorativa. La rinuncia al pensionamento per chi ha maturato i requisiti per la Quota 103 o il pensionamento anticipato comporta una busta paga più alta, perché lì finiscono i contributi previdenziali versati a carico dei lavoratori (circa il 9,19% della retribuzione lorda). Una liquidità immediata e un importo al netto delle imposte che va ad aumentare significativamente lo stipendio. Le somme vengono corrisposte e aggiunte allo stipendio mensile direttamente dal datore di lavoro.
Gli obiettivi e i risultati dell’incentivo al posticipo del pensionamento
Obiettivo primario del bonus Giorgetti – introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e operativo anche nel 2026 – è rallentare l’uscita verso la pensione (con la conseguente pressione sulle casse dello Stato e sui conti previdenziali) e, al tempo stesso, aumentare la permanenza di figure altamente esperte all’interno dei contesti aziendali e negli Enti della pubblica amministrazione. Figure che – come già al tempo dell’introduzione della misura aveva spiegato il presidente dell’INPS Gabriele Fava – non devono essere viste come un “ostacolo all’ingresso
dei giovani” nel mondo del lavoro, ma come un’opportunità di incontro e scambio tra generazioni diverse.
Requisiti e tempistiche per accedere alle misure
Posticipo della pensione, chi può accedere al bonus Giorgetti nel 2026
Possono accedere al bonus Giorgetti lavoratori del settore pubblico e privato, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria o a forme equivalenti, e che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103, cioè almeno 62 anni di età e 41 di contributi) entro il 31 dicembre 2025 – novità – anche quelli che abbiano maturato i requisiti della pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne) entro il 2026.
Occorre fare domanda? Ecco cosa fare e le tempistiche
Per accedere al bonus Giorgetti per il posticipo della pensione è necessario fare domanda. Si può procedere:
online, tramite il portale “My Inps” e il servizio “Incentivo al posticipo del pensionamento”;
tramite i Contact Center dell’Inps;
tramite patronati ed Enti accreditati dall’Inps.
L’Inps verificherà l’idoneità dell’aspirante beneficiario entro un mese e darà riscontro. 



ITALIAOGGI

Pensioni, dal 2027 serviranno più mesi di lavoro Dal 2027, i requisiti per la pensione aumenteranno di tre mesi, a causa della crescita della speranza di vita. I giovani lavoratori subiranno un doppio incremento, sia per età che per contributi

La pensione torna ad allungare il passo. L’anno in corso è l’ultimo a non prevedere incrementi dei requisiti di pensionamento, ma per il prossimo triennio 2027/2029 l’incremento potrebbe addirittura arrivare a quattro mesi. Quel che è certo, anche perché già previsto in Manovra 2026, è che dal 1° gennaio 2027 servirà un mese in più per andare in pensione e dal 1° gennaio 2028 ulteriori due mesi, per un totale tre mesi in più rispetto a quest’anno. E questo è il frutto di quel meccanismo statistico, chiamato «speranza di vita», che traduce le variazioni dell’Istat relative, appunto, alla speranza di vita degli italiani 65 anni in incrementi automatici dei requisiti di accesso alla pensione secondo la logica: «si vive di più, si lavora di più».
Stando ai dati Istat del 25 novembre scorso (nota prot. 2499185), recepiti dal dm 19 dicembre 2025 (Gu n. 301 del 30 dicembre 2025), la variazione complessiva della speranza di vita dal 1° gennaio 2027 non è di 7 ma di 8 mesi in totale, che diventano 3 (ovvero 4 mesi) una volta decurtati i 4 mesi della speranza di vita che sono stati «persi» durante il Covid-19 (durante questo periodo, cioè, la speranza di vita non è salita ma scesa). Il saldo (l’aumento), quindi, dovrebbe essere di quattro mesi, ma il decreto ne recepisce solo tre. Resta così un mese «nel limbo», considerato che l’aumento ufficiale previsto tra il 2027 e il 2028 è pari a tre mesi complessivi.
Alla luce di questo scenario, conviene valutare attentamente la possibilità di pensionarsi entro quest’anno per evitare di dover lavorare qualche mese in più. Lo scenario più penalizzante riguarda i giovani, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996: vedranno applicarsi per la prima volta il raddoppio della speranza di vita: all’età e anche ai contributi.
Il requisito d’età, oggi di 64 anni, salirà a 64 anni e 1 mese e i contributi da 20 anni a 20 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027; dal 1° gennaio 2028 l’età salirà a 64 anni e 3 mesi e i contributi a 20 anni e 3 mesi. L’Inserto, pubblicato su ItaliaOggi Sette del 19 gennaio 2026, con il riepilogo delle principali uscite di pensionamento, può aiutare a orientarsi in questa decisione.
Il meccanismo della speranza di vita
Sono due le variabili che condizionano l’accesso alla pensione: età e contributi versati durante la vita lavorativa. Un tempo età e contributi erano fissati per legge ed erano modificabili solo con legge. Oggi non è più così; infatti, vige la particolare regola per cui, senza necessità di una legge, età e contributi sono automaticamente incrementati qualora aumenti la c.d. speranza di vita. Quest’ultima è una variabile statistica, calcolata dall’Istat, e misura la probabilità di vita: se sale (se si vive di più) salgono pure i requisiti d’età e contributi per il pensionamento.
Nessuna novità fino al 2026
Da quando è vigente l’automatismo legato alla speranza di vita è stato applicato sei volte. Le prime tre con segno positivo: anni 2013/2015 (incremento dei requisiti di pensionamento di 2 mesi); anni 2016/2018 (incremento di 4 mesi); e anni 2019/2020 (aumento di 5 mesi). Le ultime tre volte, invece, senza variazione, perché la speranza di vita è risultata o invariata o negativa: anni 2021/2022 (nessuna variazione); 2023/2024 (speranza di vita negativa di 3 mesi); 2025/2026 (speranza di vita ancora negativa di 1 mese). Negli ultimi 8 anni, dal 2019 al 2026, dunque, i requisiti per mettersi in pensione sono rimasti invariati. Ciò diversamente da quanto simulato nel passato, quando si era previsto un andamento positivo e costante della speranza di vita che, però, non si è verificato, anche per via di un evento eccezionale: il Covid.
Gli aumenti dal 2027
Lo scenario cambia dal 1° gennaio 2027. Infatti, secondo i dati dell’Istat, la speranza di vita è tornata a salire (ed è un’ottima notizia, perché significa che si vive di più) determinando un aumento di 8 mesi ai fini dei requisiti per la pensione. L’incremento effettivo sarà minore, però, di 3 mesi, perché saranno recuperati i 4 mesi della speranza di vita persi con il Covid. A conti fatti, però, manca un mese: la differenza tra 8 mesi (aumento speranza di vita) e 4 mesi (speranza di vita persa per il Covid) non è di 3 mesi, ma di 4 mesi: dove va a finire questo mese? Lo sapremo nel prossimo futuro. Intanto è ufficiale l’aumento di soli 3 mesi, stabilito dal decreto 19 dicembre 2025 (in Gu n. 301/2025).
Le novità in Manovra 2026
Intanto è arrivata anche la legge n. 199/2025 (la Manovra 2026) con alcune norme in materia di «aumento dei requisiti di pensionamento legato alla speranza di vita». La Manovra 2026 ha stabilito che a partire dal 2027 ci vorrà un mese in più per mettersi in pensione e 3 mesi in più dal 2028. Per i «giovani» (i lavoratori appartenenti al sistema contributivo) andrà peggio, con l’esordio del doppio incremento dovuto alla speranza di vita, età e contributi, previsto dalla Manovra 2024 e finora mai applicato. Ma ci sono anche alcune eccezioni: vediamo.
Le eccezioni
Innanzitutto sono esclusi dall’aumento i lavoratori precoci con ridotta capacità lavorativa (almeno 74%). Si tratta dei lavoratori che hanno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni d’età; per loro, qualora si trovino in determinate situazioni (disoccupato, invalido, in attività usuranti o gravose, ecc.), è possibile accedere alla pensione anticipata con soli 41 anni di contributi, dopo il decorso di una finestra di 3 mesi che sale a 4 per i lavoratori ex statali (3 mesi nel 2024; 5 mesi nel 2026; 7 mesi nel 2027; 9 mesi dal 2028).
Tale requisito contributivo resterà fino al 31 dicembre 2026; poi salirà di 1 mese nel 2027 e di 3 mesi dal 2028. Resterà fermo a 41 anni, invece, per i lavoratori disabili di grado almeno pari al 74%.
In secondo luogo, l’aumento della speranza di vita non toccherà i requisiti di pensionamento dei soggetti impiegati in attività usuranti o gravosi, alle consuete condizioni: l’aver svolto tale attività per un certo periodo di tempo e in presenza di almeno 30 anni di contributi. La novità del ddl bilancio 2026 è l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari: quelli addetti alle attività gravose (ex tabella B della legge n. 205/2017, tra cui operai edili; conduttori di gru e mezzi pesanti; personale scolastico di prima infanzia; etc.) potranno beneficarne anche se hanno svolto l’attività da «almeno sei anni negli ultimi sette». La nuova ipotesi si aggiunge a quella ordinaria: avere svolto l’attività almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per metà della vita lavorativa solo nel caso di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (previste dal dlgs n. 67/2011).
Sistema pensionistico verso il default?
È questa la preoccupazione del servizio studi del Senato, mostrata nel commentare la Manovra 2026. La preoccupazione deriva dal fatto che, nel prossimo futuro, la popolazione non soltanto diminuirà, ma subirà un cambiamento nella sua struttura per età con inevitabili ripercussioni, quindi, sul sistema di finanziamento delle pensioni. Sistema che è quello c.d. a ripartizione: chi lavora «mantiene» chi è a riposo. Se oggi 100 lavoratori pagano la rendita a 38 pensionati, tra 15 anni, nel 2040, gli stessi lavoratori dovranno pagare la rendita a 57 pensionati e nel 2080 a 67 pensionati.
La relazione tecnica alla Manovra 2026, per altro verso, evidenzia che l’Istat, a luglio 2025, ha fatto proiezioni demografiche a medio lungo termine, in base alle quali la popolazione italiana diventerà sempre più anziana nei prossimi anni. Infatti, la popolazione totale non diminuirà soltanto, ma subirà soprattutto un cambiamento significativo nella struttura per età:
la popolazione complessiva calerà del 22,30% tra il 2024 (oltre 58,9 milioni) e il 2080 (oltre 45,8 milioni);
la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà in modo più marcato, passando da 37,4 milioni nel 2024 a 24,3 milioni nel 2080 (con una contrazione del 35%);
la popolazione d’età dai 65 anni in su crescerà passando da 14,4 mln nel 2024 a 16,3 mln nel 2080 (con un aumento del 13%).
Le proiezioni demografiche e l'indice di dipendenza
Con tali proiezioni cresce la preoccupazione sulla capacità di tenuta del sistema pensionistico. Il dato più preoccupante è relativo al c.d. indice di dipendenza dagli anziani (cioè il rapporto tra popolazione in età di pensione e popolazione in età lavorativa). L’indice suggerisce se regge e in che modo il sistema di finanziamento delle pensioni (che è a ripartizione, come detto, in base al quale le risorse per pagare le pensioni sono prese dai contributi pagati dai lavoratori). All’inizio di ottobre 2025, l’Unione europea ha fornito tale indice relativamente all’Europa: 37% nell’anno 2024, cioè tre adulti in età lavorativa per ogni pensionato. Nel 2004, vent’anni prima, era pari al 26,8%. L’indice, con riferimento all’Italia, nel 2024 è 38,36%. Salirà al 57% nel 2040, al 64% nel 2050 e al 67% nel 2080. Ciò significa che se oggi 100 lavoratori pagano la rendita a 38 pensionati, tra 15 anni, nel 2040, quegli stessi lavoratori dovranno pagare la rendita a 57 pensionati; nel 2050 a 64 pensionati, nel 2080 a 67 pensionati.

https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/lavoro-e-previdenza/pensioni-dal-2027-serviranno-piu-mesi-...


ITALIAOGGI

Dl Pnrr, le imprese non dovranno più pubblicare i dati sui contributi ricevutiIl dl Pnrr esonera le aziende perché l’adempimento è già previsto per gli enti pubblici erogatori

Le imprese non dovranno più pubblicare le informazioni su sussidi, contributi e aiuti pubblici ricevuti di importo superiore a 10 mila euro annui. Ci penseranno gli enti pubblici che già sono tenuti a pubblicare le informazioni sui contributi e le sovvenzioni erogati sopra i 1.000 euro. E una pubblicazione basta e avanza.
Tra le semplificazioni contenute nella bozza di decreto legge Pnrr pronta per approdare sul tavolo del consiglio dei ministri, trova posto un alleggerimento burocratico sicuramente gradito alle microimprese destinatarie di aiuti pubblici nazionali, regionali, europei sotto le più svariate forme: incentivi (per esempio quelli erogati da Invitalia per giovani e donne e per l’autoimpiego), mutui agevolati, crediti di imposta, aiuti de minimis, ecc.
Leggi anche: Dl Pnrr, tempi stretti per la rendicontazione dei progetti
Fino ad oggi l’onere di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno risultava particolarmente gravoso soprattutto per le piccole imprese che, essendo esonerate dalla nota integrativa al bilancio, per dichiarare contributi di importo superiore a 10 mila euro (secondo quanto disposto dall’art.1 legge n. 124 del 2017, in materia di obblighi di trasparenza per le aziende) avrebbero dovuto necessariamente realizzare un sito internet (dove caricare i dati) o avvalersi di portali di categoria. Solo per contributi di importo estremamente esiguo (fino a mille euro) sarebbe bastata la pubblicazione direttamente in bilancio, se redatto in forma abbreviata.
La semplificazione contenuta nel decreto Pnrr mette al riparo le microimprese da sanzioni pecuniarie pesanti. In caso di mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione, le imprese avrebbero dovuto pagare l’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro. In caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, sarebbe scattata la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
L'abrogazione della legge 124/2017
Ora la norma della legge 124/2017 (comma 125-bis) viene completamente abrogata e con essa gli obblighi di comunicazione che gravano sulle imprese di cui all’art. 2195 c.c. (produzione beni e servizi, circolazioni beni, trasporto, attività ausiliarie) destinatarie di sovvenzioni.
Segretari comunali: nuove disposizioni
Il decreto Pnrr per rafforzare la capacità amministrativa degli enti impegnati nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al contempo contribuire ad alleviare il problema dell’annosa carenza di segretari comunali, rende strutturale l’irrilevanza delle spese per i segretari comunali ai fini del rispetto dei tetti di spesa per il personale. Uno scomputo che avrà l’effetto di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, senza essere penalizzati dall’assunzione di segretari.
Fino ad oggi vigeva un norma temporanea (comma 6 dell’art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023) che prevedeva tale irrilevanza solo per il quadriennio 2023-2026 e solo per i comuni sprovvisti di segretario comunale. Con l’effetto, tuttavia, di determinare un doppio binario per il calcolo della spesa per il personale. Un meccanismo «irragionevole», come si legge nella relazione d’accompagnamento al decreto, perché finiva per penalizzare gli enti già provvisti di segretario comunale che vedevano ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all’interno della complessiva spesa del personale.
Un doppio binario irragionevole
Pertanto il dl Pnrr rende «strutturale» tale previsione, eliminando il limite temporale previsto, e ampliando l’applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto. In questo modo si eliminerà la disparità di trattamento tra enti, favorendo l’immissione di nuovi segretari comunali presso i comuni di piccole dimensioni che non vedranno incidere la spesa del segretario sulla propria capacità assunzionale.
Aumento delle iscrizioni all'Albo
Inoltre, per sopperire con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, viene introdotta una norma una tantum ed eccezionale che punta ad aumentare il numero delle iscrizioni all’Albo (340) da effettuare a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 28269 del 18 novembre 2024. Al corso-concorso di formazione potranno partecipare un massimo di n. 441 borsisti. Di questi i primi 340 risulteranno vincitori e conseguiranno il diritto all’iscrizione all’Albo; i restanti 101 non vincitori, laddove abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità previsto dal bando, potranno comunque iscriversi all’albo in via eccezionale. 

https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/pnrr/dl-pnrr-le-imprese-non-dovranno-piu-pubblicare-i-dat...




LENTEPUBBLICA.IT 

Scorrimento graduatorie: Cassazione chiarisce posizione degli idonei non vincitori 

La graduatoria di un concorso pubblico rappresenta sempre un potenziale punto di svolta per chi vi partecipa. Per i candidati idonei, in particolare, essa genera aspettative, attese e la concreta possibilità che una rinuncia o una successiva vacanza di posto possa portare, nel tempo, ad un’assunzione.La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 217 del 4 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti sulla posizione degli idonei non vincitori e i confini dello scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego, statuendo che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, neppure quando il posto già coperto si renda nuovamente vacante.La decisione deriva da un concorso bandito dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2004 per la copertura di un posto dirigenziale. A distanza di anni, dopo rinunce, opzioni e riorganizzazioni interne, uno dei candidati risultati idonei ha rivendicato il diritto a essere considerato vincitore e, dunque, assunto. Una pretesa che ha attraversato tre gradi di giudizio e che la Cassazione ha infine respinto, offrendo una motivazione articolata e destinata a incidere sulla prassi amministrativa e giudiziaria.Dal concorso al contenziosoIl ricorrente, dipendente dell’Istituto Superiore di Sanità sin dal 2003, aveva partecipato a un concorso per titoli indetto nel 2004 per la qualifica di Dirigente di Ricerca di I livello. All’esito della procedura, egli si era collocato al quarto posto in graduatoria. I primi due classificati avevano rinunciato all’incarico, pertanto l’amministrazione aveva nominato vincitrice la terza candidata, la quale aveva effettivamente preso servizio e ricoperto il posto per oltre 5 anni.Nel 2011, tuttavia, anche quest’ultima aveva optato per un diverso incarico, risultando vincitrice di un precedente concorso e aveva quindi lasciato la posizione ottenuta. A quel punto, il ricorrente ha ritenuto di essere subentrato, per effetto dello scorrimento, nella posizione di primo classificato, sostenendo di aver maturato un vero e proprio diritto all’assunzione con decorrenza retroattiva e con conseguente riconoscimento delle differenze retributive.Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, osservando che il concorso aveva esaurito i propri effetti con la copertura del posto e che la successiva vacanza non imponeva all’amministrazione di procedere a nuovo scorrimento. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, precisando che l’obbligo di attingere alla graduatoria opera solo se l’amministrazione decide di coprire il posto, scelta che resta, tuttavia, discrezionale.Avverso tale pronuncia il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle regole sul pubblico impiego privatizzato e richiamando la giurisprudenza che riconosce al vincitore di concorso un diritto soggettivo all’assunzione.Discrezionalità amministrativa e limiti dello scorrimentoLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dalla fondamentale distinzione tra vincitore e idoneo. Secondo gli Ermellini, al momento dell’approvazione della graduatoria il ricorrente non era stato dichiarato vincitore, poiché tale qualifica spettava esclusivamente alla candidata che aveva effettivamente occupato il posto per anni. Di conseguenza, in capo all’idoneo non era sorto alcun diritto soggettivo all’assunzione.La Suprema Corte ha quindi richiamato un orientamento ormai consolidato, ribadito anche in una recente pronuncia del 2025, secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la decisione di procedere allo scorrimento di una graduatoria equivale a una nuova determinazione di assunzione. Non si tratta, dunque, di un automatismo imposto dall’ordinamento, ma di una scelta che rientra nei poteri organizzativi e discrezionali dell’amministrazione.Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte afferma che la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria esaurisce i propri effetti una volta concluso il procedimento di selezione e coperto il posto messo a concorso. Se successivamente intervengono rinunce, dimissioni o opzioni per altri incarichi, l’amministrazione non è tenuta a procedere a ulteriori scorrimenti, salvo una nuova e autonoma manifestazione di volontà in tal senso.Ne deriva che l’idoneo può vantare, al più, un’aspettativa di fatto, priva di tutela sul piano del diritto soggettivo. Solo nel caso in cui l’amministrazione decida espressamente di coprire il posto e lo faccia violando la graduatoria ancora in essere, potrebbe configurarsi una lesione giuridicamente rilevante. In mancanza di tale decisione, la pretesa all’assunzione non può trovare accoglimento.L’impatto della sentenzaLa pronuncia della Cassazione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato e chiarisce, in modo netto, che la scelta di procedere o meno allo scorrimento di una graduatoria rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, chiamata a valutare le proprie esigenze organizzative e funzionali. Si tratta di un principio difficilmente contestabile sul piano strettamente giuridico, soprattutto nel quadro del pubblico impiego contrattualizzato.

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