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rassegna stampa del 23 gennaio 2026


AGRIGENTONOTIZIE

Scuole superiori, aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria: ecco gli istituti interessati

Appalto da 1,6 milioni di euro per interventi in 22 edifici tra Agrigento e provincia, lavori finanziati dal bilancio del Libero consorzio
L'istituto Zappa a Campobello di Licata figura tra gli istituti che beneficeranno degli interventi
È stata aggiudicata la gara per i lavori di manutenzione straordinaria di un ampio gruppo di edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’appalto, relativo al gruppo 7, è stato definito dall’Ufficio gare dell’ente e riguarda interventi distribuiti su 22 istituti superiori del territorio.
Scuole (in)sicure, la mappa degli istituti agrigentini non in regola e gli interventi previsti
I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria composta da Geotech srl, in qualità di avvalente, e Cgm srl, ausiliaria, con sede a Ragusa. L’offerta prevede un ribasso del 32,3069 per cento su un importo complessivo di 1.600.000 euro oltre Iva, comprensivo di 80.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’intervento è interamente finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio. Gli edifici interessati dagli interventi di manutenzione sono dislocati in diversi Comuni della provincia.
Gli interventi interesseranno i seguenti edifici scolastici:
Liceo scientifico Leonardo, viale della Vittoria – Agrigento
Itcet Leonardo Sciascia, via Quartararo Pittore 8 A – Agrigento
Iis Galileo Galilei, via Pirandello – Canicattì
Iis – liceo classico Ugo Foscolo, via Pirandello – Canicattì
Liceo scientifico Sciascia, associato all’Iis Ugo Foscolo, via Pasolini (ampliamento) – Canicattì
Liceo classico Linares, via Malfitano – Licata
Iis Re Capriata, via Campobello – Licata
Iis Enrico Fermi, via Campobello – Licata
Itc e geometri Curella, sede centrale Iis Enrico Fermi, via Re Grillo, contrada Cannelle – Licata
Liceo classico Linares, piazza Gondar – Licata
Itc Federico I, via Bandino – Naro
Iis – Ipc sezione staccata Nicola Gallo di Agrigento e Itcet sezione staccata Sciascia di Agrigento, via La Pira – Porto Empedocle
Ipam Miraglia – Iis Don Michele Arena, corso Miraglia, contrada Perriera – Sciacca
Iis Don Michele Arena – Ipc Friscia, via Nenni – Sciacca
Iis liceo classico Fazello, via De Gasperi – Sciacca
Liceo scientifico Fermi, via Parma – Sciacca
Itc Giuseppe Zappa, via Padre Pio da Pietrelcina – Campobello di Licata
Liceo classico Empedocle, via Empedocle – Agrigento
Istituto magistrale Martin Luther King, viale Pietro Nenni – Favara
Liceo scientifico Ettore Majorana, via Grecale – Lampedusa
Iis Francesco Crispi – Itc Giovanni XXIII, via Presti – Ribera
Iis Francesco Crispi, liceo sperimentale, via Circonvallazione – Ribera
Con questa aggiudicazione il Libero consorzio avvia un intervento diffuso sul patrimonio scolastico di propria competenza, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali e di sicurezza degli edifici frequentati quotidianamente da studenti e personale in diversi comuni della provincia.



SCRIVOLIBERO

 Libero Consorzio di Agrigento: verso il nuovo Piano dei Fabbisogni. Accordo su aumento ore, concorsi e riqualificazione

Si è tenuto ieri mattina un incontro tra l’Amministrazione del Libero Consorzio e le rappresentanze sindacali, volto a definire le linee guida del nuovo Piano dei fabbisogni del personale. Al tavolo, presieduto dal Presidente Giuseppe Pendolino e dal Vicepresidente Domenico Scicolone, hanno partecipato i FP CGIL (Caterina Tusa e Matteo Lo Raso), CISL FP(Salvatore Parello), UIL FPL (Fabrizio Danile) e CSA (Vincenzo Lo Re).
Per l’Ente erano inoltre presenti il Segretario Generale, Alessandra Melania La Spina, la dirigente delle Risorse Umane, Maria Antonietta Testone, e il dirigente della Ragioneria Generale, Fabrizio Caruana.
I punti chiave dell’intesa sono i seguenti: a seguito della ricognizione sulle carenze di personale e sui pensionamenti, l’Amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati di elevare l’orario dei lavoratori a tempo parziale dalle attuali 30 ore a 34 ore settimanali. L’obiettivo è rendere operativa la misura entro il 1° marzo 2026. È stata inoltre annunciata la volontà di avviare nuove procedure concorsuali per colmare i vuoti in organico emersi durante la ricognizione tecnica. Parallelamente ai concorsi, si procederà alla valorizzazione dei dipendenti interni, in particolare delle categorie più basse, attraverso un piano triennale di progressioni verticali in deroga.
Le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per l’apertura e la capacità di ascolto dimostrata dall’Amministrazione, che ha riconosciuto il valore delle proposte sindacali per garantire una riqualificazione profonda della macchina amministrativa nell’arco del prossimo triennio.



SICILIA TARGET

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio: aggiudicata la gara d’appalto

C’è anche il Liceo “M. L. King” di Favara tra gli istituti scolastici che saranno interessati dai lavori di manutenzione dell’immobile. Il liceo di viale Pietro Nenni, infatti, è inserito nell’elenco degli edifici scolastici, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, interessati ai lavori di manutenzione straordinaria.
L’Ufficio gare ha aggiudicato la gara all’impresa GEOTECH SRL (avvalente) e CGM SRL (ausiliaria) con sede a Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,3069% per un importo di1.600.000,00 euro più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Lavori interamente finanziati con fondi del bilancio del Libero Consorzio.
Queste le scuole che saranno oggetto di manutenzione: Agrigento – Liceo Scientifico “Leonardo” viale della Vittoria – I.T.C.E.T. “L. Sciascia” via Quartararo Pittore; Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle. Canicattì – I.I.S.“G. Galilei” via Pirandello; I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” via Pirandello; Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ l.l.S. “Ugo Foscolo” via Pasolini (ampliamento). Licata – Liceo Classico “Linares” via Malfitano; I.I.S. “Re Capriata” via Campobello; I.I.S. “E. Fermi” via Campobello; I.T.C. e G. “Curella” sede centrale e  I.I.S. “E. Fermi” via Re Grillo (c.da. Cannelle); Liceo Classico “Linares” Piazza Gondar. Naro – I.T.C. ”Federico I” via Bandino. Porto Empedocle  – I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” ; I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” – via La Pira. Sciacca  – I.P.A.M.”Miraglia”- I.I.S  “Don Michele Arena”- corso Miraglia c/da Perriera; I.I.S. “Don Michele Arena”- I.P.C. “Friscia” via Nenni; I.I.S. Liceo Classico Fazello via De Gasperi; Liceo Scientifico Fermi via Parma. Campobello di Licata – I.T.C. G. Zappa via Padre Pio da Pietralcina. Ribera – I.I.S. F. Crispi – ITC- Giovanni XXIII via Presti. Lampedusa – Liceo Scientifico “E. Majorana” via Grecale. Favara – Liceo “M. L. King “ viale Pietro Nenni.



GRANDANGOLO

Oltre 1600 domande per due posti, concorso annullato: “Costi di selezione antieconomici”

Secondo l'ente ricorrere ad una società esterna avrebbe avuto un costo troppo elevato per due sole assunzioni.
Ce lo insegna Checco Zalone: tutti vogliono “il posto fisso”. E anche a non ricorrere all’ironia verso un paese che anela a diventare ceto impiegatizio quale rifugio sicuro ad un mondo di precariato, sono in tanti a provare – giovani e meno giovani – l’ingresso nella pubblica amministrazione. Spesso più di quanti un ente ne possa gestire.
Un caso pirandelliano arriva ovviamente dalla nostra Agrigento. Questa estate il Libero consorzio comunale pubblica un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 operatori per “attività di servizi” (più prosaicamente, uscieri), inquadrati nell’Area degli Operatori (ex Cat. A). In centinaia e centinaia partecipano: oltre 1600 le istanze giunte all’ente per due soli posti.
Passa qualche mese e all’ex Provincia non resta che allargare le braccia: i candidati sono troppi, molti più di quanto avessero previsto e non è possibile gestirne la selezione. L’ufficio Risorse Umane dell’Ente, essendo sottodimensionato e sotto organico, non può occuparsi dell’espletamento della prova preselettiva necessaria per un tale volume di candidati.
Si valuta la possibilità di affidare la preselezione a una società esterna, ma comporterebbe un costo stimato in circa 70.000 euro, una spesa ritenuta eccessiva e contraria ai principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa per la copertura di soli due posti.
Quindi, a fine ottobre, arriva la decisione: tutto revocato ed Ente che pensa a forme di gestione più semplici del personale, come la mobilità da altri enti. L’Amministrazione ha precisato che la revoca è legittima in quanto non è stata ancora espletata alcuna prova né formata una graduatoria; pertanto, i candidati vantano solo una “semplice aspettativa” e non un diritto acquisito.
Adesso, però, è il momento di “fare i conti”: tutti i candidati hanno versato la tassa di ammissione di 10,00 € hanno diritto alla restituzione dell’importo: l’ente ha approntato un modulo da compilare per ottenere indietro i soldi e tanti saluti al posto fisso tanto agognato.




ITALIAOGGI

PNRR, formazione e contabilità: le sfide per gli enti locali La riforma 1.15 del PNRR richiede formazione e nuovi schemi contabili per gli enti pubblici, con un focus su città metropolitane e grandi comuni, per allinearsi agli standard internazionali entro il 2026

Si avvicinano i primi traguardi previsti dalla riforma 1.15 del PNRR, finalizzata ad implementare un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per il settore pubblico basato sugli standard internazionali IPSAS/EPSAS ed in attuazione della Direttiva 2011/85/UE. In assenza di indicazioni ufficiali (che pure sarebbero state quantomeno opportune), è utile fornire agli enti locali alcune indicazioni.Formazione istituzionale: il target M1C1-117Entro il 31 marzo 2026 è previsto il conseguimento del target M1C1-117 relativo al completamento del primo ciclo di formazione (formazione di base) da parte di «rappresentanti degli enti pubblici che coprono almeno il 90% della spesa primaria dell’intero settore pubblico», attraverso il completamento dei webinar erogati dal Mef tramite la piattaforma dedicata. Al momento, non è del tutto chiaro come si procederà alla verifica, ma nel silenzio si può ritenere che non conti il numero di utenti formati, ma il contingente di PA. Siccome la formazione si completa solo con il superamento dei test sui singoli moduli e di quello finale, in effetti, potrebbe avere un fondamento la tesi per cui è sufficiente che almeno un iscritto per ogni ente arrivi in fondo, a prescindere dal numero di utenti che lo stesso ente ha accreditato.Leggi anche: Conferenza di servizi accelerata, cosa cambia con il nuovo decreto PNRRVerifica della formazione e rimodulazione del PNRRTale lettura trova ora conferma nell’ultimo documento di rimodulazione del PNRR presentato dal Governo. In esso si legge, infatti, che «Sulla base dei dati della piattaforma digitale centrale per la formazione sul nuovo sistema contabile, il primo ciclo di formazioni sul nuovo sistema di contabilità per competenza deve essere completato da rappresentanti di enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico (escluse le imprese statali)». Quel riferimento a tanti «rappresentanti di enti (…) che coprono almeno» sembra dare adito alla tesi appena sostenuta. Gli enti, comunque, non devono fornire nessuna rendicontazione, visto che il target è monitorato centralmente.Nuovi schemi contabili: la milestone M1C1-118La milestone M1C1-118 prevede che entro il 30 giugno 2026 siano trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) da almeno il 90% delle PA (sempre in termini di spesa) almeno un conto economico ed uno stato patrimoniale accrual compliant (ossia redatti secondo le indicazioni dell’ITAS 1) e relativi all’esercizio 2025. Per l’elaborazione di tali documenti sono stati messi a disposizione i modelli di raccordo approvati con Determina n. 129 del 25 luglio 2025 del Ragioniere Generale dello Stato, che consentono di ricavare i nuovi saldi partendo da quelli elaborati secondo le regole dell’allegato 4/3 al dlgs 118/2011. Anche in tal caso, non sono state fornite indicazioni ufficiali su quale sia il corretto iter amministrativo da seguire.Valore sperimentale e iter amministrativoTuttavia, il fatto che i nuovi schemi abbiano un valore meramente sperimentale e che non sostituiranno quelli previsti dal vigente ordinamento fa propendere per la loro esclusione dal fascicolo del rendiconto della gestione, senza che occorra approvarli con deliberazione consiliare previo esame da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria. Ogni ente, nella propria autonomia, potrà ovviamente valutare di sottoporre comunque i documenti al consiglio, fermo restando l’obbligo di trasmetterli alla BDAP nei termini secondo le specifiche tecniche approvate in data 17 aprile 2025.Enti coinvolti nella fase pilotaRicordiamo, infine, che la fase pilota non interessa tutti gli enti locali, ma solo le città metropolitane, le province ed i comuni oltre i 5.000 abitanti. Restano esclusi i comuni più piccoli e le unioni.


ITALIAOGGI

Dipendenti e dirigenti, danno erariale ridotto: risarcimento fino al 30%La legge 07.01.2026, n.1, introduce limiti al risarcimento per danno erariale e definisce la colpa grave. Maggiore controllo preventivo della Corte dei conti sugli appalti per evitare processi successivi.

Danno erariale ridotto per dipendenti e amministratori pubblici: il risarcimento a carico del responsabile è contenuto entro il 30% del danno o il doppio della retribuzione annua. Il nuovo regime di responsabilità erariale si applica ai procedimenti e ai giudizi pendenti. Tipizzata la colpa grave di dirigenti e funzionari: sussiste solo per violazioni evidenti e gravi. Non risponde chi applica la giurisprudenza prevalente o pareri ufficiali. Se l’atto è vistato dalla Corte dei conti, è esclusa la colpa grave dei dipendenti pubblici, mentre sono punibili soltanto in caso di dolo le conciliazioni, le transazioni fiscali e gli accordi deflattivi del contenzioso. Obbligatoria la polizza per colpa grave per chi gestisce risorse pubbliche: l’assicurazione è litisconsorte necessario nelle cause. PNRR sotto controllo preventivo: più verifiche anteriori sugli appalti, meno processi successivi. È entrata in vigore la legge 07.01.2026, n.1 sulla responsabilità amministrativa, pubblicata sulla G.U. n. 4 del 07/01/2026.
Definizione e conseguenze della colpa grave
Ora la colpa grave del funzionario o dell’amministratore pubblico si configura per: violazione manifesta ed evidente delle norme di diritto applicabili al caso; travisamento del fatto; affermazione di un fatto la cui inesistenza risulta incontestabile dagli atti o negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabile. E nel valutarla pesano la chiarezza e precisione delle norme violate e la natura dell’inosservanza, se grave o inescusabile. L’esonero da responsabilità per gli atti registrati dopo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti è esteso agli atti-presupposto, allegati o richiamati. Nel quantificare il risarcimento bisogna considerare l’eventuale concorso nel produrre il danno da parte della stessa amministrazione danneggiata, oltre che i vantaggi comunque ottenuti dall’ente di appartenenza o da un altro oppure dalla comunità amministrata. Nei casi più gravi per il dirigente o il funzionario condannato scatta la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.
Prescrizione e buona fede
Ma chi adempie in modo spontaneo, pagando ogni importo stabilito dalla sentenza definitiva, fa cessare ogni altro effetto della condanna. La buona fede degli organi politici si presume fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai titolari sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di avviso contrario. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive comunque in cinque anni, che iniziano da quando si è verificato il fatto, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne è venuta a conoscenza, mentre la decorrenza è dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione.
Aumento del controllo preventivo della Corte dei conti
Si allunga l’elenco degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che ora riguarda tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza eurounitaria e non soltanto gli appalti d’opera: nel caso delle autorità governative centrali, ad esempio, il contratto di servizi o forniture è soggetto al previo esame della magistratura contabile se supera l’importo di 143 mila euro e non di 553.800. Arriva poi una nuova funzione consultiva su questioni di contabilità pubblica per le sezioni centrali e regionali di controllo della Corte, su richiesta di amministrazioni centrali, autonomie territoriali o organismi di diritto pubblico: prevede pareri su fattispecie concrete legate al PNRR e al PNC per un valore di almeno un milione di euro, escluse quelle già in controllo preventivo o con invito a dedurre dalla Procura contabile. Il parere deve essere espresso in trenta giorni perentori: anche qui la conformità al parere esclude la responsabilità per colpa grave. Governo delegato a riorganizzare la Corte dei conti entro un anno.
Costituzione del gruppo di lavoro
In coincidenza con l'entrata in vigore della legge si è svolto ieri a Palazzo Chigi un incontro tra una rappresentanza istituzionale della Corte dei conti, guidata dal Presidente Guido Carlino, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, accompagnato dai vertici amministrativi della Presidenza del Consiglio. Durante l'incontro, si è convenuto di costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, che avrà il compito di redigere le bozze dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'art. 3 della legge, da sottoporre poi all’approvazione del CdM e al vaglio delle Commissioni parlamentari e delle Regioni.


ITALIAOGGI

Enti locali, obbligo di affidamento ad Amco per la riscossioneLa manovra di bilancio 2026 impone agli enti locali di affidare la riscossione coattiva ad Amco se non raggiungono risultati minimi. La misura solleva dubbi sull'autonomia locale e sull'efficacia delle procedure.

Forte spinta agli enti locali per ottimizzare il recupero crediti. Se alla scadenza dei contratti con i quali delegano l’attività di riscossione coattiva ai soggetti affidatari non raggiungono determinati risultati e una percentuale minima che verrà fissata con decreto ministeriale, saranno obbligati a dare l’incarico alla società pubblica Amco, la quale provvederà al recupero forzoso delle entrate tributarie e patrimoniali, avvalendosi dei soggetti iscritti all’albo ministeriale, abilitati a svolgere le attività di accertamento e riscossione coattiva, nonché le conseguenti procedure esecutive. La scelta del soggetto privato, naturalmente, dovrà essere effettuata mediante gara a evidenza pubblica. È riservata alle amministrazioni locali la facoltà di delegare l’incarico alla suddetta società anche senza esserne obbligati. Lo prevede il comma 662 della manovra di bilancio 2026.
Leggi anche: Enti locali, la riscossione prova a mettere il turbo grazie ad Amco
Impatto sull'autonomia degli enti locali
Dunque, con la nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio (199/2025) viene lesa l’autonomia e la potestà regolamentare degli enti locali. Le loro scelte rimangono insindacabili solo se l’attività di riscossione coattiva produrrà dei risultati, che non potranno essere inferiori rispetto alla percentuale che verrà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, la cui emanazione è fissata entro il prossimo 1° marzo. Termine che potremmo definire ordinatorio o canzonatorio, non certamente perentorio.
L'integrazione normativa e le criticità
È stato espressamente integrato dal comma 662 l’articolo 2 del decreto-legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, che a suo tempo aveva apportato modifiche alle regole sulla riscossione spontanea e coattiva, il quale dispone che gli enti locali possono deliberare di affidare l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all’Amco (Asset management company SpA). L’incarico può essere esteso anche ai ruoli consegnati all’Agenzia delle entrate-riscossione, già discaricati, in base a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 110/2024, che ha riformato la riscossione a mezzo ruolo in applicazione della legge delega fiscale (111/2023).
Al riguardo, si può rilevare che è impropria la qualificazione normativa relativamente alla tipologia di attività che può essere affidata. Dal 2020 l’accertamento esecutivo è anche atto che abbraccia la riscossione coattiva, prima effettuata a mezzo cartella di pagamento o ingiunzione; quindi, il legislatore non può che fare riferimento all’affidamento delle azioni esecutive (fermo amministrativo di beni mobili registrati, pignoramento mobiliare o immobiliare, e via dicendo). Non è pensabile, invece, che Amco possa svolgere l’attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali, senza aver partecipato a una gara a evidenza pubblica. Peraltro, con l’incarico diretto il problema della violazione delle norme nazionali e comunitarie si pone anche per il recupero delle entrate tramite le azioni esecutive disciplinate dal dpr 602/1973. Soprattutto perché la società Amco, il cui capitale non è interamente pubblico, si avvale ex lege di un soggetto privato per esperire le procedure esecutive, ancorché le attività restino nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni stabilite nell’atto di affidamento, che verranno indicate nel decreto ministeriale.
Leggi anche: Riscossione enti locali, c’è il rischio di frammentazione con la nuova Amco
L'obbligo di affidamento ad Amco e le procedure esecutive
Oltre all’incarico su scelta delle amministrazioni pubbliche, è prevista la resa dei conti, essendo imposto l’obbligo di affidare ad Amco se al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari si registra una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate inferiore a quella definita con il citato decreto. In tal caso il ricorso alla società pubblica diviene coatto.
Per lo svolgimento delle procedure esecutive e per tentare di innalzare la soglia dei crediti riscossi, sempre ammesso che sia possibile e che medio tempore non sia maturata la prescrizione, Amco si avvale di uno o più operatori che hanno i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 446/1997, tra i soggetti iscritti all’albo ministeriale, da selezionare a seguito di gara a evidenza pubblica «nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza». Compito della società è quello di assicurare il coordinamento delle procedure di riscossione e di effettuare il monitoraggio delle attività svolte. Infine, la norma garantisce alla Amco gli stessi poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate-riscossione e, con una previsione del tutto pleonastica, afferma che i debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione sancite dalle leggi vigenti.



LENTEPUBBLICA

Rinnovo CCNL Scuola 2022-2024: cosa cambia per le pensioni?

Il rinnovo del CCNL Scuola 2022/2024 produce effetti concreti anche sugli assegni delle pensioni e sulle liquidazioni. Tra ricalcoli automatici, arretrati differenziati e possibili solleciti, ecco cosa devono sapere docenti, personale ATA e dipendenti del comparto ricerca.
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2022/2024 non si limita a ridefinire stipendi e trattamenti economici dei lavoratori in servizio. Come già avvenuto in occasione dei precedenti accordi contrattuali, gli incrementi tabellari riconosciuti a regime producono effetti diretti anche sul versante previdenziale, influenzando il calcolo della pensione e delle somme di fine rapporto.
Secondo quanto illustrato dalla FLC CGIL tratta di un aspetto spesso sottovalutato, ma di grande rilievo per chi ha lasciato il servizio negli ultimi anni o si appresta a farlo. Gli adeguamenti salariali, infatti, vengono “trascinati” nel trattamento pensionistico, secondo modalità e tempi che variano in base all’anno di cessazione dal lavoro.
Chi ha diritto al ricalcolo della pensione
Il principio di fondo è chiaro: tutti coloro che sono andati in pensione nel corso del 2022 e negli anni successivi rientrano nel perimetro del ricalcolo dell’assegno previdenziale. Questo aggiornamento riguarda non solo la pensione mensile, ma anche la liquidazione di fine servizio o di fine rapporto (TFS o TFR), che viene riconsiderata alla luce dei nuovi parametri retributivi.
Tuttavia, il quadro non è uniforme per tutti. Le differenze emergono soprattutto sul fronte degli arretrati contrattuali, che non spettano indistintamente a ogni pensionato coinvolto.
Arretrati sì o no? Le differenze tra 2022, 2023 e 2024
Un elemento centrale riguarda il periodo in cui è maturato il diritto alla pensione:
Chi ha cessato il servizio nel 2022 o nel 2023 beneficerà del ricalcolo dell’assegno e della liquidazione, ma non riceverà arretrati contrattuali legati al rinnovo del CCNL.
Chi è andato in pensione a partire dal 2024, invece, avrà diritto anche agli arretrati, oltre all’adeguamento strutturale del trattamento pensionistico.
Questa distinzione deriva dalle regole che disciplinano la decorrenza economica del contratto e il momento in cui il lavoratore risulta formalmente titolare del diritto alla pensione. In altre parole, non conta solo l’anno di validità del CCNL, ma anche la data effettiva di uscita dal servizio.
Come funziona l’adeguamento: il meccanismo dell’“ultimo miglio”
Dal punto di vista operativo, il processo segue una procedura già collaudata. L’Amministrazione di appartenenza ha l’obbligo di rivedere l’inquadramento economico del dipendente cessato durante la vigenza contrattuale, aggiornando i dati stipendiali alla luce dei nuovi aumenti.
Una volta completata questa fase, le informazioni corrette vengono trasmesse all’INPS, che procede alla riliquidazione della pensione attraverso la cosiddetta procedura dell’“ultimo miglio”. Si tratta di un passaggio tecnico che consente all’ente previdenziale di ricalcolare l’assegno sulla base delle ultime retribuzioni effettivamente spettanti.
L’intero iter, almeno nelle intenzioni, dovrebbe svolgersi in modo automatico, senza che il pensionato debba presentare domande o istanze specifiche.
Automatico, ma non sempre tempestivo
La prassi, però, insegna che tra teoria e realtà possono esserci scarti anche significativi. In passato, come già accaduto per il rinnovo del CCNL 2019/2021, non sono mancati ritardi nell’aggiornamento delle posizioni previdenziali, con conseguenti slittamenti nei tempi di pagamento degli importi ricalcolati.
Per questo motivo, pur non essendo obbligatorio, il pensionato mantiene la facoltà di intervenire attivamente. È possibile sollecitare l’adeguamento rivolgendosi a un Patronato, a un Sindacato dei pensionati oppure contattando direttamente l’amministrazione che ha gestito il rapporto di lavoro.
Quando serve una diffida formale
Nei casi in cui l’attesa si prolunghi oltre il ragionevole o emergano evidenti anomalie, resta percorribile anche la strada della diffida formale. Questo strumento, già utilizzato con successo in passato, consente di richiamare l’Amministrazione ai propri obblighi, sollecitando l’invio tempestivo dei dati aggiornati all’INPS.
La diffida non rappresenta una misura estrema, ma un atto di tutela legittimo, utile a sbloccare situazioni di stallo e a garantire il corretto riconoscimento dei diritti maturati.
Un impatto concreto sul reddito dei pensionati
Gli effetti del rinnovo contrattuale sulle pensioni non sono soltanto teorici. Anche incrementi apparentemente contenuti, una volta consolidati nel trattamento previdenziale, possono tradursi in maggiori importi mensili e in una liquidazione più elevata, con benefici che si estendono nel tempo.
Comprendere il funzionamento di questi meccanismi diventa quindi essenziale, soprattutto per chi ha concluso la carriera lavorativa negli ultimi anni o si trova in una fase di transizione verso la pensione.
Informazione e vigilanza restano fondamentali
In conclusione il rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022/2024 conferma ancora una volta come le scelte contrattuali incidano ben oltre la durata del rapporto di lavoro. Pensione e liquidazione non sono elementi separati dalla dinamica salariale, ma ne rappresentano una naturale prosecuzione.
Restare informati, monitorare la propria posizione previdenziale e, se necessario, attivarsi attraverso i canali di tutela disponibili significa difendere concretamente il valore del lavoro svolto anche dopo l’uscita dal servizio.

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