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rassegna stampa del 27 gennaio 2026


ITALIAOGGI

Debito commerciale PA, ultimi giorni per inviare alla PCC le fatture non pagateLe amministrazioni pubbliche devono trasmettere alla piattaforma crediti commerciali l'importo delle fatture non pagate entro il 31 gennaio. L'obbligo non riguarda chi è passato al regime SIOPE

PA, ultimi giorni per la comunicazione dello stock di debito commerciale al 31 dicembre 2024. Entro il 31 prossimo gennaio, infatti, tutte le amministrazioni che non sono passate al SIOPE+ devono trasmettere alla piattaforma crediti commerciali (PCC) l’importo delle fatture non pagate alla fine dello scorso esercizio.
Obblighi di comunicazione dello stock di debito commerciale
Lo ricorda la Ragioneria generale dello Stato con un alert diffuso tramite Area RGS richiamando il comma 867 della l 145/2018. Tale norma stabilisce che sono tenute alla comunicazione dello stock del debito tutte le amministrazioni pubbliche, individuate dalla l 196/2009, art.1, comma 2.
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Eccezioni per le amministrazioni aderenti a SIOPE+
Fanno eccezione le amministrazioni pubbliche che aderiscono al regime SIOPE+, fra cui gli enti locali. Per queste ultime, la comunicazione è obbligatoria fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale hanno aderito a tale regime. Nei successivi esercizi, anche se non più obbligatoria, la comunicazione resta possibile ed è particolarmente consigliata se l’importo calcolato da PCC è differente da quello calcolato dai propri sistemi contabili.
Verifica annuale e condizioni per l'accantonamento
La stessa l. 145, al comma 862 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno si debba procedere a verificare, sulla base delle risultanze della PCC, le seguenti due condizioni: 1) se l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali previsti dal dlgs 231/2002; 2) se il debito commerciale residuo si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.
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Fondo garanzia debiti commerciali: obblighi e svincoli
In caso di riscontro negativo alluna o all’altra condizione, occorre stanziare a bilancio, anche mediante apposita variazione di competenza della giunta, il fondo garanzia debiti commerciali, applicando una delle percentuali previste dalla legge agli stanziamenti di spesa di competenza per l’acquisito di beni e servizi.
Viceversa, se il riscontro è positivo, l’ente non ha obblighi di accantonamento e può eventualmente svincolare il fondo accantonato negli anni precedenti, compreso l’ultimo (cfr Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 20/2025)

https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/debito-commerciale-pa-ultimi-giorni-per-inviare-alla-pcc-...


ITALIAOGGI

Appalti pubblici, perché il mancato dissenso del RUP ora espone a responsabilità erariale. La Corte dei conti condanna un funzionario per mancata segnalazione di rischi in un acquisto universitario. La sentenza evidenzia l'importanza di opporsi a decisioni potenzialmente dannose per evitare responsabilità erariali.

Attenzione alla mancata espressione di pareri/avvisi contrari o all’adozione di atti esprimenti un «avallo acritico» nei confronti di decisioni a rischio di responsabilità erariale.
Costituisce colpa grave per il funzionario, in veste di Rup o responsabile del procedimento, non evidenziare alle autorità competenti dell’ente di appartenenza, le violazioni di legge ed i connessi danni facilmente evincibili in base ad una istruttoria tecnica correttamente compiuta.
La colpa grave del funzionario pubblico
La sentenza della Corte dei conti, Sezione di Appello per la Sicilia, 14 gennaio 2026, n. 3 dimostra come un atteggiamento meramente passivo della struttura tecnica col quale accettare ed attuare, senza opporre alcun rilievo di natura tecnica e giuridica, alle indicazioni operative provenienti da organi dell’ente di appartenente, comporti il coinvolgimento del funzionario nell’eventuale danno erariale accertato in sede giurisdizionale.
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Il caso specifico: acquisto illegittimo di macchinari universitari
Nel caso trattato dalla sentenza, il danno discende dal mancato riconoscimento degli uffici di audit della UE ai fini dell’erogazione del finanziamento della spesa effettuata da una Università, dovuto alla decisione illegittima di individuare il contraente per l’acquisto di un macchinario mediante procedura negoziata, in assenza dei necessari presupposti.
Gli uffici di controllo della UE hanno infatti riscontrato come l’Università non avesse fornito nessuna prova delle analisi di mercato svolte nell’ambito del mercato europeo, finalizzate ad evidenziare l’unicità del prodotto acquistato senza gara, necessarie per giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
La sentenza della Sezione evidenzia che l’istruttoria in merito all’apparecchiatura è stata condotta su iniziativa di alcuni docenti, i quali per qualificare come «unico» il prodotto da acquisire e così dare spunto alla procedura negoziata senza gara, non hanno svolto nessuna indagine nel mercato ed, al contrario, si sono basati esclusivamente su dichiarazioni dell’azienda interpellata, ovviamente di per sè non sufficienti per un’analisi oggettiva ed approfondita della concorrenza.
La responsabilità dei docenti e l'incompetenza tecnica
La Corte dei conti ha ritenuto irrilevante il fattore della «incompetenza tecnica» evidenziato dalla difesa dei docenti. La sentenza sul punto evidenzia che riconosciuta appunto tale propria incompetenza i docenti avrebbero dovuto astenersi dal proporre l’acquisto dell’apparecchiatura, qualificandola come unica nel mercato.
Come evidenziato, la condanna coinvolge nella colpa grave anche il responsabile del procedimento di acquisto, effettuato ancora nella vigenza del d.lgs. 163/2006.
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Il ruolo del responsabile del procedimento
Secondo la decisione, il responsabile relazionando al consiglio di amministrazione dell’ateneo non ha fatto alcuna menzione dei rischi connessi ad un affidamento diretto non fondato su una approfondita ed analitica verifica delle condizioni di mercato relative al prodotto da acquistare, così «abdicando» alle proprie funzioni.
La responsabilità del funzionario, quindi, è connessa alla circostanza di aver attivato la procedura di acquisto appiattendosi totalmente sulle richieste del corpo docente, senza aver segnalato l’assenza della verifica dei presupposti per l’attivazione di una procedura negoziata sopra soglia, nè avendo proceduto in sede tecnica e di formazione degli atti procedurali a porre in essere la necessaria indagine.
Il responsabile ha quindi mancato al dovere di evidenziare i rischi operativi, per altro contribuendo alla violazione delle regole sugli affidamenti per procedura negoziata, pubblicando per soli sette giorni e solo sul sito dell’università un avviso finalizzato all’acquisizione di dichiarazioni per dimostrare la presenza di altri fornitori sul mercato.
Alla luce della legge 1/2026, la sentenza appare di particolare rilevanza.
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Le implicazioni della legge 1/2026
Infatti, la mancata espressione di contrari avvisi rispetto a decisioni degli organi di governo fa scattare per questi la presunzione di buona fede e l’esclusione da responsabilità per colpa grave; ma, simmetricamente gira totalmente il focus della responsabilità erariale in capo ai funzionari chiamati ad evidenziare, invece, rischi di dannosità della decisione, ma non adempienti al dovere di segnalarli.




LENTEPUBBLICA

L’albo pretorio on line e la pubblicità delle gare: il parere del TAR.

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).
La pubblicazione e la trasparenza
La pubblicità, correlata alla trasparenza, permette di acquisire gli elementi da ritenere essenziali per la piena conoscenza del provvedimento finale [1], ovvero l’Amministrazione competente e l’oggetto del procedimento (contenuti indispensabili da riscontrare in ogni comunicazione di inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 8, Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, della legge n. 241/1990) [2], permettendo al privato (“a chiunque”) di comprendere gli effetti prodotti dall’atto, sia in termini di impugnabilità che di partecipazione attiva al risultato voluto (l’affidamento del contratto, ossia l’aggiudicazione a seguito della presentazione dell’offerta).
In dipendenza di ciò, occorre rammentare che le forme di pubblicità, in ambito degli Enti locali, nei siti istituzionali si può distinguere per finalità:
legali, nella sezione “Albo on line”, ai sensi del comma 1, dell’art. 32, Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dove si postula che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati», assolvendo la funzione della decorrenza del termine di efficacia e/o ai fini impugnativi (c.d. effetto erga omnes), nel senso che l’entrata in vigore o l’azionabilità è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva [3]. Questo genere di pubblicazione imprime una determinata forza al provvedimento (c.d. efficacia) richiesta espressamente dalla legge [4], e solo la legge, per soddisfare specifiche finalità di speditezza procedimentale, preveda modalità diverse di integrazione dell’efficacia dell’atto in congiunzione all’effetto specifico del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza legale dell’atto può senz’altro ritenersi compiuta con la sua pubblicazione [5];
124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, dove si stabilisce che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge», ponendo un principio di diritto dove la pubblicazione delle degli atti degli organi (da equiparare le determinazioni dirigenziali) [6], conforme alle forme previste dalla legge, comporta la presunzione ex lege di conoscenza delle stesse, rendendo gli atti immediatamente lesivi e imponendo al soggetto interessato l’onere di impugnazione entro il termine di sessanta giorni [7].
conoscitivi, nella sezione “Amministrazione trasparente”, attuando il principio trasparenza «intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche», ai sensi del comma 1, dell’art. 1, Principi generali, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La ratio della pubblicazione è essenzialmente conoscitiva da parte di chiunque senza una legittimazione specifica, la cui violazione comporta sanzioni a carico del soggetto inadempiente (ex 46, Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico), spingendosi l’accesso anche oltre a quanto dovuto da quello civico (il c.d. accesso generalizzato) [8]. Tale forma di pubblicazione on line non possiede valore di pubblicità legale, ma costituisce una sorta di pubblicità notizia, che assolve alla diversa funzione di attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Le due forme di pubblicità svolgono funzioni diverse, non alternative, né sostitutive l’una dell’altra, avendo anche modalità attuative diverse [9]:
l’oggetto della pubblicazione dei documenti, di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è più specifico rispetto a quello di cui alla legge 18 giugno 2009, n, 69;
la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line è, di conseguenza, inferiore a quella di pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, ex 8, Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
La finalità delle due forme di pubblicità sono, quindi, diverse, quella della pubblicazione nell’albo pretorio on line consente di produrre effetti legali legati alla conoscibilità dell’atto, mentre la pubblicità in “Amministrazione trasparente” ha lo scopo primario di permettere un controllo diffuso, limitandosi ad alcuni casi specifici per gli effetti costitutivi di efficacia (vedi, comma 2, dell’art. 15, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, e comma 3, dell’art. 39 Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, del Decreto Trasparenza).
L’albo pretorio
La pubblicazione di una deliberazione/determinazione all’Albo Pretorio è finalizzata a rendere nota al pubblico l’avvenuta decisione dell’organo collegiale di governo dell’Ente (Consiglio o Giunta) o dirigenziale (gestionale), per formare una presunzione di conoscenza in capo a soggetti che non sono direttamente presi in considerazione dall’atto (per questi ultimi è sempre necessaria la comunicazione personale): ciò assolve allo scopo di consentire ai suddetti terzi di formulare opposizioni all’atto prima che esso venga portato in esecuzione, ovvero quando ancora non si è consolidato l’assetto di interessi che la delibera prefigura.
Nell’istituzione dell’Albo Pretorio si concretizza, quindi, quella più lata e risalente funzione partecipativa che è insita nella pubblicità degli atti e che ha costituito uno storico antesignano del sistema che poi è stato nel tempo costruito fino ad essere consacrato nella legge 241/90: essa risponde ad una delle più antiche forme di diffusione e conoscenza legale degli atti rivolti alla collettività, che, traendo le origini dalle istituzioni romane, ha trovato ininterrotta disciplina, nell’ordinamento nazionale, sin dall’articolo 62 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, poi confluito con varie modifiche di regime nell’odierno art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 e che ha ricevuto nuovo vigore dall’evoluzione della tecnologia che ne ha consentito una importante riedizione ed attualizzazione nella nuova veste dell’Albo Pretorio informatico, ex art. 32, legge n. 69/2009.
Nella prassi e nella giurisprudenza formatesi nel vigore delle normative poi susseguitesi, la pubblicazione all’Albo è stata sempre intesa come una fase integrativa dell’efficacia, che non incide sulla validità dell’atto, bensì solo sulla presunzione della sua conoscenza in capo ai terzi, tanto che la decorrenza dei termini dell’impugnazione dell’atto si computa a far data dalla scadenza dei termini di pubblicazione [10], senza che rilevi l’eventuale dichiarazione di immediata esecutività nelle deliberazioni, che soltanto anticipa – in via provvisoria e condizionata all’avvenuta pubblicazione – l’efficacia dell’atto [11].
La pubblicazione rende l’atto accessibile, sicché le proposte di deliberazione, che nel corso della seduta consiliare possono anche non essere approvate, non possono essere diffuse, ancor più da un consigliere che, ai sensi dell’art. 43 del TUEL, è tenuto «al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» [12].
Fatto
Nella sua essenzialità, un concessionario uscente di un chiosco, ritenendo possibile un rinnovo della concessione una volta formulata la relativa richiesta all’Amministrazione, impugnava gli atti di indizione e di aggiudicazione della gara per l’assegnazione del bene, contestando la procedura per la mancata pubblicazione all’Albo pretorio on line in forma integrale dell’avviso.
Seguivano, altresì, degli errori (tra i quali, un link di consultazione documenti che rinviava ad una pagina bianca) sul termine di presentazione delle offerte, sulle modalità delle operazioni della Commissione di gara, nonché delle diversità di contenuti tra gli avvisi pubblicati nelle diverse forme: sia sulla GUUE, sia nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale, mentre non risultava alcuna pubblicazione sull’Albo Pretorio: anomalie segnalate tempestivamente, impeditive alla presentazione della domanda di partecipazione; tuttavia non emendate.
Il motivo centrale (ritenuto dal GA dirimente) del ricorso risiedeva nella mancata pubblicazione del bando corretto sull’Albo Pretorio, prevista da una norma regolamentare dell’Ente e da una stessa determinazione dirigenziale.
Merito
In prima analisi (quelle delle eccezioni), il GA osserva che l’omessa pubblicazione del bando nei modi stabiliti costituisce ex sè un vizio della procedura, anche se la parte non ha impugnato il bando di gara, deducendo clausole immediatamente escludenti.
Invero, la pubblicazione degli atti indittivi di una procedura ad evidenza pubblica fa parte della procedura stessa e ne costituisce anzi uno dei momenti fondamentali, essendo la pubblicità funzionale a garantire la trasparenza della gara e a favorire la massima partecipazione: il ricorso viene, pertanto, accolto.
In termini diversi, le ragioni dell’accoglimento risiedono sul fatto che la mancata pubblicazione all’Albo pretorio del bando ha impedito alla parte ricorrente di partecipare alla procedura di assegnazione.
La pubblicità
Sotto il profilo della pubblicità del bando di gara vengono richiamate le fonti normative:
85, Pubblicazione a livello nazionale, del d.lgs. n. 36/2023;
32 della legge n. 69/2009;
124, Pubblicazione delle deliberazioni, del d.lgs. n. 267/2000 [13];
articolo del regolamento comunale e atti indittivi della presente gara.
Fatte queste premesse di inquadramento, il Tribunale si occupa di rispondere al quesito secondo il quale il momento della prova dell’avvenuta conoscenza da parte del ricorrente possa o meno rinvenirsi nelle comunicazioni aliunde, oppure se tale momento coincida con la pubblicazione all’Albo pretorio del bando di gara.
Ciò posto, pur se la parte ricorrente era a conoscenza del fatto che il Comune aveva bandito la gara, questa circostanza non è sufficiente affinché si possano conoscere gli elementi utili per presentare una domanda, perché fino al momento della pubblicazione del bando, nella sua versione definitiva e corretta, alcun soggetto potenzialmente interessato era nelle condizioni sia per presentare la domande che soprattutto per conoscere il termine di scadenza della sua presentazione.
La mancata prova che la parte ricorrente avesse avuto piena conoscenza del termine di presentazione dell’offerta prima della scadenza del termine e la mancata pubblicazione del bando, nei modi previsti dalla stessa stazione appaltante, inducono a ritenere nel suo complesso inficiata la regolarità della procedura, ossia:
il fatto che non è dato sapere chi e con quale specifico provvedimento abbia stabilito il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
la circostanza che, mentre la deliberazione di giunta e la determinazione dirigenziale (atti interni) sono state pubblicate anche all’Albo Pretorio online (come prevede dal Regolamento comunale), il bando (atto con rilevanza esterna) è stato pubblicizzato solo mediante l’avviso sul sito internet istituzionale del Comune e l’avviso sulla GUUE, senza passare per cit. Albo Pretorio comunale (nessuna prova è stata fornita della sua effettiva pubblicazione dal registro di prot. delle pubblicazioni).
Sotto questo ultimo aspetto singolare si annota che appare «abbastanza curioso che la difesa dell’amministrazione tenti di ribaltare la questione evidenziando che la determina di approvazione del bando è un atto meramente interno, mentre il solo atto a rilevanza esterna è il bando vero e proprio. Ora, e premesso che anche la decisione di una stazione appaltante di indire una futura gara è atto a rilevanza (anche) esterna, è del tutto assurdo che proprio l’atto a rilevanza esterna non venga pubblicato nei modi che la stessa stazione appaltante si era autoimposta e che, invece, tali formalità siano state osservate per atti dichiaratamente interni».
Le fonti della pubblicità
In questo clima alquanto suggestivo di trasparenza (le osservazioni del GA sono alquanto eloquenti), si richiamano ancora una volta le fonti, quasi a voler riaffermare l’ovvio:
tanto l’art. 32 della legge n. 69/2009 quanto l’art. 85 del d.lgs. n. 36/2023, pur prevedendo che gli atti amministrativi indittivi delle procedure ad evidenza pubblica vanno pubblicizzati solo sul sito informatico della stazione appaltante (nonché, ovviamente, sulla GURI e/o sulla GUUE, se previsto), non specificano “dove” tali atti vanno pubblicati, risultando del tutto rilevante specie ove si consideri che un sito istituzionale presenta una moltitudine di sezioni;
per gli Enti locali, l’art. 32 della legge n. 69/2009, non ha abrogato in parte qua l’art. 124 del TUEL, visto che il processo di progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi non implica il venir meno degli strumenti giuridici attraverso cui quegli atti vanno resi conoscibili agli interessati, questo significa che le pubblicazioni degli atti di gara non vanno pubblicizzate solo sul sito istituzionale della stazione appaltante (ad esempio nella sezione “Amministrazione trasparente” o nella generica sezione “Avvisi” contenuta di solito nella home page del sito) ma anche nell’Albo Pretorio;
in definitiva, la pubblicazione sulle sez. del sito istituzionale non è sufficiente a rendere piena conoscenza, non avendo l’Albo Pretorio on line perso le sue funzioni originarie, solo che adesso invece di essere un “luogo fisico” (la vecchia bacheca o un registro cartaceo) l’Albo è online: la pubblicazione dell’avviso di gara va fatta all’Albo Pretorio digitale quando l’Amministrazione si è autovincolata nelle modalità di pubblicazione degli atti, non potendo imputare a negligenza dei potenziali concorrenti il non aver consultato ogni giorno l’home page del sito istituzionale del Comune e/o la GUUE.
A margine viene ricordato che la pubblicazione di un atto sul sito internet dell’Ente non assicura le medesime formalità previste per la pubblicazione sull’Albo Pretorio, ossia la certificazione della data di inizio e di termine della pubblicazione nonché il fatto che la pubblicazione sia stata continua e regolare (il che è coerente con la regola generale secondo cui il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione) [14].
Si confermano le diverse forme di pubblicazione degli atti amministrativi previste da norme speciali (quelle degli obblighi introdotti dal d.lgs. n. 33/2013) che non possiedono valore di pubblicità legale, ma costituiscono una sorta di pubblicità notizia e assolvono alla peculiare funzione di attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
Redazione del ricorso
Da ultimo, viene respinta l’istanza di cancellazione di frasi sconvenienti, formulata dalla ricorrente nella memoria difensiva, in quanto l’aggettivo “proditorio” (da prōdere ‘consegnare’, CORTELLAZZO – ZOLLI) riferito ad un ricorso non ha alcuna valenza offensiva, trattandosi di un sinonimo di “temerario” (aggettivo da sempre facente parte del lessico giudiziario).
Sintesi
La lettura estesa della sentenza consente di comprendere quelle operazioni amministrative che non devono essere svolte, dovendo (diversamente) usare un’attiva diligenza quando vengano segnalate anomalie evidenti, piuttosto che accelerare la procedura (risultata irregolare) verso un risultato non utile.
In evenienze di tale natura, ben avrebbe fatto l’Amministrazione annullare d’ufficio la procedura una volta compreso che la lex specialis non è stata pubblicata, come previsto dalla norma interna [16]; di converso, siamo in presenza di una molteplicità di forme di pubblicità notizia, che tuttavia non sono in grado di dimostrare il raggiungimento della prova della conoscenza, quella prova che solo la pubblicazione all’Albo pretorio on line consente di raggiungere con certezza.



LENTEPUBBLICA.IT 

Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: le novità sullo smart working

Il recente accordo per l’intesa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti Locali, riferito al triennio 2022-2024, presenta alcune novità in materia di smart working. Scopriamone di più.La pre-intesa, sottoscritta dall’ARAN insieme alle organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA, riguarda il personale di regioni, province, comuni, unioni di comuni, enti locali e camere di commercio. Tra i capitoli più attesi e discussi spicca quello dedicato al lavoro a distanza, che ridefinisce in modo organico lo smart working e introduce una disciplina più strutturata. Introduce regole più chiare, tutele rafforzate e una distinzione netta tra lavoro agile e lavoro da remoto.
Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: le novità sullo smart working
L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato garantire maggiore flessibilità e benessere organizzativo ai lavoratori, dall’altro assicurare continuità, qualità ed efficienza dei servizi pubblici. Per comprenderne appieno la portata, è però necessario partire dal contesto in cui il lavoro agile si è affermato nella pubblica amministrazione.Dall’emergenza alla normalità: l’evoluzione dello smart working nella PALo smart working non nasce come misura emergenziale, ma è durante la pandemia da Covid-19 che diventa uno strumento centrale per garantire la tenuta dei servizi pubblici. In quel periodo, il lavoro da casa viene adottato in modo massivo e spesso senza una cornice regolatoria dettagliata, trasformandosi in una soluzione necessaria più che in una scelta organizzativa.Con il superamento della fase emergenziale, è emersa l’esigenza di stabilizzare l’istituto, chiarendo diritti, doveri e limiti. Il nuovo CCNL interviene proprio in questa direzione, superando approcci improvvisati e offrendo una disciplina più equilibrata, che distingue nettamente tra lavoro agile e lavoro da remoto, due modalità spesso confuse ma profondamente diverse.Lavoro agile: adesione volontaria e centralità dell’accordoIl contratto ribadisce innanzitutto un principio fondamentale: lo smart working è volontario e consensuale. Nessun dipendente può essere obbligato ad aderirvi, così come non può esserne escluso a priori per tipologia contrattuale. Possono accedere al lavoro agile sia i lavoratori a tempo pieno sia quelli a tempo parziale, indipendentemente dalla durata del contratto.Spetta alle singole amministrazioni individuare le attività compatibili con questa modalità. Restano esclusi i lavori organizzati su turni e quelli che richiedono l’uso continuativo di strumenti non utilizzabili da remoto. Il criterio guida è l’equilibrio tra flessibilità individuale e funzionalità del servizio, evitando che il lavoro agile comprometta l’operatività degli uffici.Priorità e tutele per le situazioni di maggiore fragilitàUno degli aspetti più significativi del nuovo impianto normativo riguarda l’attenzione alle condizioni personali e familiari dei lavoratori. In presenza di particolari esigenze di salute, di assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 o di necessità legate alla genitorialità, le amministrazioni sono chiamate a favorire l’accesso allo smart working.Attraverso la contrattazione integrativa e l’accordo individuale, può essere previsto un numero maggiore di giornate di lavoro agile rispetto a quello riconosciuto al resto del personale.
 Si tratta di una scelta che rafforza la dimensione inclusiva del lavoro pubblico, riconoscendo lo smart working come strumento di conciliazione e non come semplice beneficio organizzativo.Orari, contattabilità e diritto alla disconnessioneIl contratto introduce una regolazione dettagliata delle fasce temporali della prestazione lavorativa in modalità agile. Viene definita una fascia di contattabilità, durante la quale il dipendente deve essere raggiungibile tramite telefono, email o altri strumenti digitali, e una fascia di inoperabilità, in cui non può essere richiesta alcuna attività lavorativa.Quest’ultima comprende sia le undici ore consecutive di riposo giornaliero sia l’intervallo notturno tra le 22 e le 6 del mattino. In questo quadro si inserisce il riconoscimento formale del diritto alla disconnessione, che tutela il lavoratore da sollecitazioni fuori dall’orario concordato e contribuisce a prevenire fenomeni di sovraccarico digitale.Permessi, buoni pasto e limiti operativiDurante le fasce di contattabilità, il dipendente può usufruire dei permessi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi, come quelli per motivi personali, familiari o sindacali. Nei giorni di lavoro agile non sono ammessi straordinari, trasferte o attività considerate disagiate o a rischio.Un chiarimento rilevante riguarda anche il buono pasto: le ore convenzionali di una giornata svolta in smart working sono equiparate a quelle di una giornata lavorativa in presenza, eliminando così ambiguità e disparità di trattamento.Rientro in sede e problemi tecnici
Il contratto disciplina anche le situazioni di criticità. In caso di malfunzionamenti informatici che impediscano o rallentino significativamente l’attività, il lavoratore è tenuto ad avvisare tempestivamente il dirigente. Qualora necessario, può essere disposto il rientro in ufficio, con un preavviso congruo.Analogamente, per esigenze organizzative sopravvenute, l’amministrazione può richiamare il dipendente in sede, comunicandolo almeno il giorno prima. Il rientro non comporta automaticamente il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite, a conferma del carattere flessibile ma non rigido dell’istituto.Lavoro da remoto: una modalità distinta dallo smart workingAccanto al lavoro agile, il CCNL introduce una disciplina specifica per il lavoro da remoto, che si differenzia per la presenza di un vincolo di tempo e per il rispetto puntuale dell’orario di lavoro. In questo caso, cambia il luogo di svolgimento della prestazione, ma non l’organizzazione temporale.Il lavoro da remoto può essere svolto presso il domicilio del dipendente oppure in altre sedi idonee, come spazi di coworking o uffici satellite, utilizzando strumenti tecnologici forniti dall’amministrazione.Stessi diritti del lavoro in presenzaChi lavora da remoto con vincolo di tempo è soggetto agli stessi obblighi e gode degli stessi diritti di chi opera in ufficio. Sono garantiti riposi, pause, permessi e trattamento economico identico, senza penalizzazioni. Anche in questo caso, l’accesso è subordinato al consenso del lavoratore e, di norma, avviene in alternanza con il lavoro in sede.



LA SICILIA

Aeroporto di Agrigento, il Comitato Civico: "Passo decisivo verso la realizzazione" L'appello dopo l'ultima riunione a Roma: "Ora la politica sia unita per fare uscire in nostro territorio dalla marginalità geografica"

Il Comitato Civico Aeroporto e Infrastrutture esprime un deciso apprezzamento per l’operato del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, rimarcando come l’iter del progetto aeroportuale abbia registrato un’accelerazione decisiva.
Lo snodo è arrivato con l’incontro svoltosi a Roma il 21 gennaio 2026, durante il quale i tecnici del Libero Consorzio hanno consegnato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) le integrazioni progettuali richieste.
Si tratta di un passaggio tecnico di rilievo: la documentazione, elaborata da società specializzate, risponde in modo completo ai rilievi ministeriali, consolidando la fattibilità dell’opera.
Il Comitato rivolge un ringraziamento pubblico al presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, estendendo l’apprezzamento alla Giunta e al Consiglio provinciale.
«La loro attività concreta – si legge nella nota – manifestata sia attraverso lo stanziamento dei finanziamenti necessari per gli incarichi professionali, sia attraverso la celerità nei rapporti con il MIT, costituisce un passo ulteriore verso la realizzazione di un'opera attesa da decenni».
La mobilitazione per lo scalo non è recente: il Comitato la porta avanti da circa trent’anni, sostenuto da una fitta rete di comuni, associazioni di categoria, ordini professionali e dal Cartello Sociale.
L’obiettivo resta invariato: dotare le province di Agrigento e Caltanissetta di un’infrastruttura in grado di fungere da volano per il rilancio economico e turistico dell’area.
«Questo progetto deve finalmente vedere la luce a beneficio dell'intera comunità», scrive il Comitato, sottolineando come l’aeroporto rappresenti la chiave per porre fine a una marginalità geografica ormai insostenibile.
In conclusione, arriva un appello alla classe dirigente: alla rappresentanza politica agrigentina e nissena si chiede di agire in modo coeso, facendo fronte comune a sostegno del Libero Consorzio e trasformando la “volontà popolare” in una forza politica capace di blindare definitivamente il finanziamento e l’avvio dei cantieri.



TELEACRAS

Comitato civico Aeroporto Agrigento apprezza l’impegno della Provincia

Il Comitato Civico Aeroporto ed Infrastrutture della Fascia Centro Meridionale della Sicilia, presieduto da Angelo Principato, esprime un forte apprezzamento per l’azione svolta a favore dell’iter progettuale dell’aeroporto agrigentino dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, manifestando un meritato plauso al Presidente, dott. Giuseppe Pendolino, alla giunta provinciale e al consiglio, per la concreta attività esercitata nel sostenere e promuovere il progetto dell’Aeroporto della Fascia Centro Meridionale della Sicilia. Tale azione si è concretizzata sia attraverso i finanziamenti necessari per gli incarichi alle società esperte nel settore, che per la sollecita ed esaustiva presentazione della documentazione prodotta dalle suddette società su richiesta del competente MIT.
Le integrazioni progettuali inerenti l’originale documentazione già precedentemente presentata, consegnate dal Libero Consorzio ai tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’incontro svoltosi a Roma il 21 gennaio 2026, costituiscono un ulteriore passo verso la concreta realizzazione di questa importante infrastruttura, voluta e perorata da questo Comitato da qualche decennio, attraverso la costante ed attenta opera di sensibilizzazione, sostenuta dai Comuni, dalle Associazioni di categoria, dagli Ordini Professionali, dal Cartello Sociale, ecc.
Nel porgere, dunque, un pubblico ringraziamento al dott. Pendolino e al Libero Consorzio dallo stesso autorevolmente presieduto per l’impegno profuso e la costante attenzione al progetto dello scalo aeroportuale desiderato, l’auspicio è che questo progetto possa finalmente vedere la luce, a beneficio dell’intera comunità delle province di Agrigento e di Caltanissetta.
Invita, infine, tutta la rappresentanza politica agrigentina e nissena ad operare unitariamente per dare sostegno e forza alla meritoria attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, facendo propria la volontà popolare, che desidera fortemente la realizzazione di questa necessaria opera infrastrutturale, per togliere il territorio dall’isolamento, consentendone nel contempo il rilancio economico.



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“Danni Ciclone”: fondi e rimedi in Sicilia

Primi 33 milioni di euro alla Sicilia per i danni dal maltempo. Il resto dopo i riscontri tecnici. Schifani ha allestito una cabina di regia per l’emergenza.
Il governo nazionale ha stanziato i primi 100 milioni di euro per gli interventi più urgenti nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, flagellate dal ciclone Harry. Alla Sicilia 33 milioni di euro. I presidenti delle tre Regioni sono commissari delegati per l’emergenza con ampi poteri di deroga, e lavoreranno in raccordo con i sindaci dei Comuni colpiti. Gli agrigentini sono Agrigento, Camastra, Favara, Licata, Lampedusa e Linosa, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Ribera, e Villafranca Sicula. Il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, ha spiegato che, non appena saranno riscontrati e valutati tecnicamente i danni, si procederà all’erogazione delle somme necessarie alla ricostruzione. Nel frattempo Schifani ha allestito a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, una cabina di regia per l’emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. Al comando vi sono lo stesso Schifani e poi Simona Vicari, già Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e alle Attività produttive. Schifani ha testimoniato il disastro riscontrato durante i sopralluoghi, ha esortato alla massima collaborazione gli uffici della Regione evitando i compartimenti stagni, la semplificazione delle procedure per la presentazione delle istanze e le relative erogazioni dei contributi, e l’evasione celere delle autorizzazioni ambientali per le quali è stata istituita un’apposita commissione tecnica. Nella cabina di regia tra gli altri sono impegnati anche gli assessori regionali Giusi Savarino, Alessandro Aricò ed Edy Tamajo, con deleghe a Territorio, Ambiente, Infrastrutture, Trasporti e Attività produttive.



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Ogni banco ha la sua storia: Agrigento ricorda la scuola negata delle leggi razziali

Un banco di scuola può custodire una storia. A volte anche una ferita. È da questa consapevolezza che nasce “Ogni banco ha la sua storia. Memorie del Regio Liceo-Ginnasio di Agrigento”, il percorso storico-documentale che verrà presentato martedì 27 gennaio 2026, a partire dalle ore 9, presso la Prefettura di Agrigento, nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria. L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso istituzionale avviato lo scorso 4 novembre, che accompagna il territorio verso le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, e si collega al progetto didattico dell’Archivio di Stato di Agrigento dal titolo “Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica”. Obiettivo: ricostruire il contesto storico e sociale che portò all’introduzione delle Leggi razziali del 1938 e alla loro applicazione nei contesti scolastici.Il percorso di riflessione prende le mosse da una documentazione di grande valore civile e storico: gli Atti della Questura di Agrigento – Indice 24, con i fascicoli relativi ai cittadini di origine ebraica tra il 1938 e il 1960. Carte che raccontano la “scuola negata”, i diritti cancellati, le vite spezzate anche tra i banchi.Al centro dell’iniziativa, una testimonianza simbolica e potente: quella di Andrea Camilleri, studente del Regio Ginnasio di Agrigento nel 1938, che nelle pagine di “Certi momenti” ricorda l’espulsione di un compagno di scuola colpito dai provvedimenti razziali. Una scelta che dialoga direttamente con il tema indicato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per il Giorno della Memoria 2026, rafforzando il legame tra memoria individuale e responsabilità collettiva.Dopo la presentazione in Prefettura, il percorso proseguirà con una visita guidata all’archivio storico del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. Qui, grazie al coinvolgimento diretto degli studenti, prenderanno voce documenti e testimonianze che raccontano discriminazioni, esclusioni, la Shoah e la negazione del diritto allo studio.Un cammino di conoscenza e consapevolezza che affida alle nuove generazioni il compito più delicato: tenere vivo il ricordo di uno dei periodi più bui della storia nazionale ed europea, trasformando la memoria in coscienza civile. Perché ogni banco, davvero, ha la sua storia.

















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