LENTEPUBBLICA
Chiarimenti su scorrimento graduatoria dopo la risoluzione del contratto d'appalto.
La domanda di continuità contrattuale tra legalità e risultato
La risoluzione del contratto d’appalto è un evento fisiologico del ciclo dei contratti pubblici, previsto dal Codice e dal diritto comune a presidio della regolarità dell’esecuzione. La domanda che si pone alle stazioni appaltanti quando l’esecuzione si arresta non è se “ripartire da zero” o “tamponare”: la domanda corretta è come assicurare, nel minor tempo possibile, la continuità della prestazione nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento.
Il d.lgs. 36/2023 ha stabilizzato una risposta chiara attraverso l’art. 124: la possibilità – e, nei limiti che si diranno, il dovere – di interpellare progressivamente i concorrenti non aggiudicatari dell’originaria procedura, per stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni, quando risultino tecnicamente ed economicamente possibili.
Questa clausola di sistema non è un orpello; è la manifestazione di un equilibrio tra esigenze diverse: non disperdere l’esito della concorrenza già svolta, non affondare i tempi in una riedizione integrale della gara quando l’oggetto rimane invariato, non rinunciare alla verifica del mercato quando le condizioni sono mutate. La giurisprudenza amministrativa più recente ha valorizzato questa architettura, qualificando lo scorrimento come esercizio di un potere tendenzialmente vincolato, a fronte della scelta dell’ente di proseguire il medesimo rapporto contrattuale senza modificarne i connotati sostanziali.
La norma‑cardine: contenuto e funzione dell’art. 124 d.lgs. 36/2023
L’articolo 124 prevede che, in casi tassativamente elencati – tra i quali la risoluzione e la recessione dal contratto – le stazioni appaltanti possano interpellare progressivamente i soggetti risultati idonei nella graduatoria della gara originaria per stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture, quando ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile. La disposizione veicola tre messaggi. Primo: lo scorrimento è un modulo legale di continuità, fondato sugli esiti di una comparazione già perfezionata e quindi intrinsecamente conforme ai principi concorrenziali. Secondo: l’oggetto del nuovo contratto deve essere omogeneo rispetto a quello originario; non è uno strumento per cambiare la natura della prestazione o per rinegoziare le condizioni in modo sostanziale. Terzo: la praticabilità dello scorrimento è condizionata alla possibilità tecnica ed economica, da motivare alla luce di circostanze oggettive (attualità dei prezzi, disponibilità del concorrente, assenza di ragioni ostative sopravvenute).
In questa trama, l’interpello non è una scorciatoia rispetto alla riedizione della gara, ma il riflesso coerente del principio del risultato: si salvaguarda l’utilità del procedimento già svolto senza sacrificare la legalità, perché il “nuovo” affidamento resta incardinato nella graduatoria di una gara pubblica.
Natura del potere: il vincolo alla comparazione pregressa e il margine di discrezionalità preventiva
Il profilo più significativo riguarda la qualificazione del potere esercitato dalla stazione appaltante. La giurisprudenza ha affermato che, una volta maturata la scelta di proseguire il rapporto alle medesime condizioni sostanziali, lo scorrimento è un potere vincolato: l’ente non può scegliere arbitrariamente tra riedizione e interpello dei successivi graduati; deve attenersi alla sequenza legale e interpellare progressivamente i concorrenti collocati in graduatoria. La discrezionalità si esercita a monte, nel decidere se le esigenze siano rimaste le stesse o se, invece, sopravvenienze fattuali o normative impongano di modificare la prestazione, la durata, i livelli di servizio o altre condizioni essenziali. Solo in quest’ultimo caso, avendo l’amministrazione motivatamente deciso di variare l’assetto contrattuale, diviene coerente e necessario procedere a una riedizione della gara, rimettendo al mercato la selezione del nuovo contraente.
Questa dialettica tra vincolo e discrezionalità ridisegna correttamente i confini dell’azione amministrativa: non si abdica al mercato per evitare i tempi della procedura, ma nemmeno si sacrifica la continuità a beneficio di un formalismo privo di senso quando l’oggetto non cambia.
Presupposti e limiti dello scorrimento: omogeneità dell’oggetto e sostenibilità economica
L’omogeneità dell’oggetto è criterio dirimente. Se la stazione appaltante intende “proseguire” lo stesso contratto – per esempio completare un servizio alle medesime condizioni, con le stesse specifiche tecniche e con un orizzonte temporale analogo – lo scorrimento è lo strumento naturale. Se, invece, intervengono mutamenti sostanziali (nuovi obblighi tecnici, ampliamento o riduzione della prestazione, revisione del livello qualitativo, diversa articolazione temporale), la scelta fisiologica diventa la nuova gara. In mezzo si collocano ipotesi in cui la modificazione è marginale: in tali casi, una motivazione rafforzata può reggere lo scorrimento, purché le variazioni non incidano sulla struttura dell’offerta e sul punto di equilibrio concorrenziale cristallizzato dalla gara.
Quanto alla sostenibilità economica, il riferimento è duplice. Da un lato, occorre verificare la tenuta dei prezzi e delle condizioni economiche rispetto al mercato, specie quando il tempo intercorso tra la gara originaria e lo scorrimento sia significativo. Dall’altro, bisogna accertare la disponibilità del concorrente a mantenere i medesimi termini economici: l’interpello non è una nuova negoziazione, ma l’offerta di stipulare alle condizioni già espresse in gara, salva la facoltà del concorrente di rifiutare e della stazione appaltante di proseguire nell’interpello progressivo.
La sequenza procedimentale: dall’interpello alla stipula
Sul piano operativo, l’interpello esige una istruttoria lineare: richiamo alla procedura originaria e alla relativa graduatoria, indicazione delle ragioni che rendono praticabile lo scorrimento (omogeneità dell’oggetto, sostenibilità economica, fabbisogno invariato), invito al concorrente successivo a dichiarare la disponibilità a stipulare alle medesime condizioni entro un termine ragionevole, verifica dei requisiti generali e speciali in capo al nuovo affidatario attraverso il Fascicolo virtuale e le banche dati, adozione dell’atto di aggiudicazione e successiva stipula. Non è una mera attività privatistica: l’interpello è esercizio di potere amministrativo e richiede motivazione e trasparenza; gli atti che ne scandiscono il percorso sono soggetti al sindacato giurisdizionale secondo le regole ordinarie.
Profili di giurisdizione: il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo
La risoluzione del contratto d’appalto – quale atto di gestione del rapporto paritario regolato dal diritto comune – appartiene, per consolidato insegnamento, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente a diritti soggettivi delle parti e agli effetti civilistici del vincolo. L’interpello ex art. 124 e la successiva aggiudicazione al concorrente scorrente, invece, ricadono nella giurisdizione amministrativa, in quanto espressione di potere autoritativo di scelta del contraente, ancorché fondato su una precedente gara. Questa distinzione evita irrigidimenti: l’impresa che contesti la risoluzione agisce davanti al giudice civile; quella che contesti la legittimità dell’interpello o dell’aggiudicazione scaturita dallo scorrimento agisce davanti al giudice amministrativo. Nei casi – frequenti – in cui le due dimensioni si intrecciano, la giurisprudenza invita a mantenere chiara la distinzione degli oggetti, per prevenire conflitti di giurisdizione e duplicazioni processuali.
Interesse a ricorrere e tutela del secondo classificato
La trama dello scorrimento sollecita questioni sull’interesse al ricorso del secondo classificato. Se la stazione appaltante risolve il contratto con il primo aggiudicatario e procede allo scorrimento, il secondo classificato assume la posizione di potenziale affidatario e ha interesse a contestare eventuali irregolarità del percorso di interpello o del nuovo provvedimento di aggiudicazione a favore di altro scorrente, ovvero a dolersi del mancato interpello quando sussistano i presupposti. Diversamente, qualora l’ente decida di rieditare la gara motivando una modifica dell’oggetto, l’interesse a ricorrere contro la mancata attivazione dello scorrimento tende a venir meno, spostandosi sulla legittimità della scelta di far ripartire il confronto concorrenziale.
Il principio del risultato non legittima scorciatoie
Il Codice del 2023 orienta l’azione amministrativa al risultato, inteso come qualità e tempestività della soddisfazione del bisogno pubblico. È un principio dinamico, ma non è un lasciapassare. Nel contesto della risoluzione, il risultato si raggiunge utilizzando gli strumenti legali disponibili: scorrimento quando l’oggetto non cambia; riedizione della gara quando l’oggetto cambia. Il richiamo al risultato non giustifica affidamenti diretti al di fuori di questi schemi, né l’uso disinvolto di proroghe di fatto. La legalità sostanziale impone di “fare presto” bene, con atti motivati e verificabili, perché la fretta processuale si traduce spesso in contenzioso e in blocchi successivi della spesa.
Continuità del servizio e misure ponte: il perimetro delle urgenze
Non di rado, la risoluzione interviene in servizi essenziali. La tentazione dell’affidamento “ponte” fuori dalle regole è forte. Il perimetro è noto: se la prestazione non tollera soluzione di continuità, l’amministrazione può adottare misure d’urgenza strettamente proporzionate e temporalmente circoscritte, finalizzate a traghettare il servizio fino alla conclusione dello scorrimento o della nuova gara. È tuttavia necessario documentare in modo puntuale le circostanze che hanno reso inevitabile l’urgenza, la temporaneità del rimedio e l’attivazione contestuale del percorso ordinario (interpello o riedizione). La giustificazione “autogenerata” dall’inerzia organizzativa non è ammissibile e apre profili di responsabilità.
Verifiche dei requisiti e tenuta dell’affidamento scorrente
Lo scorrimento non attenua i controlli sui requisiti. La stazione appaltante deve verificare in capo al concorrente scorrente sia le condizioni generali di ordine pubblico economico, sia i requisiti speciali tecnico‑professionali ed economico‑finanziari richiesti dalla lex specialis. Il FVOE rappresenta in questa fase un fattore abilitante per la tempestività: l’esistenza di una precedente verifica in gara non esime da un nuovo controllo aggiornato, giacché la stipula segue alla risoluzione e può collocarsi a distanza di tempo.
La tenuta dell’affidamento, dal punto di vista contenzioso, si gioca sulla congruità della motivazione: quanto più l’ente mostra di avere compreso la natura vincolata della propria scelta, di avere verificato con rigore i presupposti e di avere accuratamente controllato i requisiti, tanto più l’atto reggerà al sindacato del giudice.
Prezzi, revisione e impatto del tempo
Il tema dei prezzi è particolarmente sensibile quando intercorre un lasso temporale significativo tra la gara originaria e l’interpello. L’ente è chiamato a verificare che il quadro economico non sia divenuto antieconomico, alla luce delle regole sulla revisione prezzi e degli indici di mercato. La soluzione si trova, di regola, nell’applicazione dei meccanismi legali di adeguamento eventualmente previsti e nella valutazione della fattibilità economica. Se l’aggiornamento richiede una rinegoziazione sostanziale dell’equilibrio, lo scorrimento perde la sua giustificazione e la riedizione della gara diventa necessaria.
Scorrimento nelle procedure multilotto e nelle convenzioni quadro
Quando la gara originaria era articolata in lotti, lo scorrimento opera per il lotto in cui è intervenuta la risoluzione, con progressione che segue la graduatoria di quel lotto. Nelle convenzioni quadro e negli accordi quadro, l’applicazione del meccanismo richiede un’attenzione ulteriore: la risoluzione del contratto esecutivo o specifico comporta, in linea di principio, l’attivazione delle regole del sistema quadro (ad esempio, scorrimento tra gli operatori aggiudicatari dell’accordo, ove previsto). Anche qui il discrimine è l’omogeneità dell’oggetto e la coerenza con le previsioni originarie.
Un caso ricostruito per linee essenziali
Si consideri un servizio triennale di ricerche di mercato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A un anno dalla stipula, la stazione appaltante risolve per grave inadempimento dell’aggiudicatario. La prestazione da assicurare rimane invariata; non sono intervenuti mutamenti normativi o fabbisogni diversi. L’ente, anziché bandire una nuova gara, motiva l’attivazione dell’interpello ex art. 124, invita il secondo classificato a confermare l’offerta alle medesime condizioni entro quindici giorni, verifica i requisiti e procede all’aggiudicazione. Il terzo classificato impugna, sostenendo la necessità della riedizione. Il giudice amministrativo respinge: la scelta è vincolata allo scorrimento poiché l’oggetto non è mutato; l’ente ha fatto buon governo del potere e ha rispettato la sequenza legale.
Rapporti tra scorrimento e autotutela sugli atti di gara
L’interpello non impedisce l’esercizio dell’autotutela sugli atti della gara originaria ove emergano vizi macroscopici che incidono sulla regolarità del procedimento o sull’affidabilità delle offerte. In casi simili, tuttavia, la scelta di rieditare la gara si impone per coerenza sistemica: non si può far vivere la graduatoria come appiglio per la continuità quando se ne mette in discussione la validità. Anche qui la motivazione deve essere trasparente, perché il passaggio dallo scorrimento alla riedizione non appare neutro agli occhi del mercato.
Il ruolo del RUP e la qualità della motivazione
Il RUP si colloca al centro del meccanismo. È chiamato a proporre l’attivazione dello scorrimento, a verificare i presupposti, a costruire la motivazione, a sovraintendere alla verifica dei requisiti e a mantenere la coerenza documentale dell’operazione. La buona motivazione non è retorica: scandisce il percorso decisionale, separa la scelta preventiva (proseguo con lo stesso oggetto) dall’esercizio vincolato dell’interpello, rende intellegibili le ragioni per cui lo scorrimento è possibile e opportuno e, soprattutto, registra le attività svolte per garantire trasparenza e parità di trattamento.
Continuità amministrativa e gestione del tempo
Uno degli errori più comuni deriva da una cattiva gestione del tempo: si lascia scadere la verifica, si rinvia l’interpello, si adottano misure ponte oltre il necessario. Il Codice chiede l’opposto: prontezza nell’attivazione dell’interpello, chiara disciplina dei tempi per la risposta del concorrente, consapevolezza dei riflessi su stand still e stipula. Le piattaforme telematiche aiutano: una comunicazione tempestiva in piattaforma con tracciabilità delle risposte riduce contenziosi e ambiguità.
Scorrimento e tutela dell’affidamento del mercato
Il mercato guarda allo scorrimento come a una garanzia di prevedibilità: chi ha partecipato alla gara sa che, in caso di risoluzione, le chance non vanno disperse in scelte estemporanee. La corretta applicazione dell’art. 124 rafforza la fiducia degli operatori nella legalità della spesa pubblica. Per converso, rifiutare lo scorrimento quando i presupposti sussistono alimenta sfiducia e contenzioso, con un costo sistemico che supera quello della semplice riedizione procedurale.
Coordinamento con gli istituti di esecuzione anticipata e subentro in corso d’opera
Lo scorrimento non si confonde con l’esecuzione d’urgenza ex art. 17, che opera per consentire l’avvio delle prestazioni prima della stipula in casi eccezionali; né con il subentro convenzionale di un terzo nell’ambito di un contratto ancora in essere, fattispecie che attiene alla disciplina civilistica delle cessioni di contratto e delle sostituzioni. Qui si è in presenza di un rapporto risolto: è necessario un nuovo contratto e il percorso tipico è appunto l’interpello progressivo dei concorrenti.
Profili contabili e gestione delle risorse
La risoluzione apre domande sulla gestione delle somme impegnate, sulle penali e sull’eventuale riassorbimento delle economie. L’interpello non incide in via propria sulla contabilità: il nuovo contratto va imputato sul medesimo capitolo dell’intervento, con eventuali adeguamenti del quadro economico alla luce dei valori residui. La tempestività dell’interpello limita l’erosione delle risorse e consente una programmazione più lineare, evitando duplicazioni di impegno derivanti da misure ponte costose o da ripetizioni procedurali.
Considerazioni conclusive. Una regola di civiltà amministrativa
Lo scorrimento della graduatoria dopo la risoluzione non è un ripiego, ma una regola di civiltà amministrativa: rende effettiva la concorrenza pregressa, tutela la continuità del servizio, riduce i tempi e dà al mercato un segnale di affidabilità. Il potere è vincolato quando l’oggetto non cambia; è preceduto da una scelta discrezionale solo quando le esigenze si siano modificate. Su questo confine si misura la qualità delle stazioni appaltanti: motivazioni chiare, controlli puntuali, gestione tempestiva.
Il diritto vivente ha riconosciuto e consolidato questo equilibrio: alla stazione appaltante che voglia proseguire il servizio alle condizioni originarie è richiesta la lealtà di applicare la legge e interpellare i successivi in graduatoria; a quella che voglia cambiare oggetto è richiesta la responsabilità di rimettersi alla gara. Tra scorciatoie e formalismi, l’art. 124 indica la strada maestra.
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Politiche giovanili: le Province in campo per l’inclusione
La salute mentale dei giovani al centro del nuovo programma. Oltre 116 mila ragazze e ragazzi coinvolti in più di 1600 iniziative con scuole, università, associazioni del terzo settore e sportive: giornate di orientamento, laboratori didattici e manifestazioni sportive. eventi sportivi.
Sono i numeri del successo del programma GameUPI 2.0, promosso da UPI grazie ai fondi assegnati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di promuovere interventi per la la promozione dello Sport per favorire corretti stili di vita e per l’orientamento e il ri – orientamento professionale. A raccontare il successo dell’esperienza sono stati proprio i ragazzi e le ragazze che sono intervenuti a Roma, nell’evento conclusivo dell’iniziativa organizzato da UPI e che ha coinvolto oltre trecento giovani dai 14 ai 35 anni.
Il messaggio della senatrice Liliana Segre
La giornata si è aperta con la celebrazione del Giorno della Memoria, con la lettura di un messaggio di saluto della Senatrice Liliana Segre: “Ricordare l’orrore della Shoa mai deve divenire un fatto routinario di rievocazione di eventi e testimonianze, ma sempre pieno coinvolgimento di singoli gruppi, società e istituzioni locali e nazionali, soprattutto ragazze e ragazzi, in un percorso che è di conoscenza, ma anche di crescita umana e civile. Bene venga dunque un progetto come quello promosso da istituzioni locali di raccordo e crescita comune come le Province, in sintonia con lo spirito della Giornata della memoria” .
“Grazie alla collaborazione che ha caratterizzato e caratterizza il rapporto con il Dipartimento per le Politiche giovanili, l’UPI e le Province potranno continuare anche nei prossimi anni in questo impegno – ha detto il Presidente di UPI Pasquale Gandolfi.
La graduatoria delle Province che hanno vinto il nuovo bando
“Nei giorni scorsi – ha annunciato – è stata pubblicata la graduatoria delle Province che hanno vinto il nuovo bando per il programma del prossimo anno – “ProvinceXGiovani” – che si muove in stretto raccordo tra UPI e Dipartimento delle politiche giovanili e mira a realizzazione di progetti e azioni mirati alla promozione del benessere psico-fisico e del protagonismo giovanile, soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese.
Il programma rappresenta un’opportunità concreta per favorire la crescita personale e il protagonismo dei giovani nella società, operando in piena sinergia con le iniziative nazionali del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Sono certo – ha concluso Gandolfi – che anche questa volta dimostreremo la grande capacità delle Province di attuare sui territori azioni e interventi in grado di incidere direttamente, in maniera positiva, sul benessere dei cittadini”.
GRANDANGOLOAGRIGENTO.IT
Giorno della memoria, il prefetto Caccamo: “riflessione e dialogo con le giovani generazioni” In Prefettura è stato presentato un percorso storico documentale che riguardano l'introduzioni delle leggi razziali del 1938 e la loro applicazioni nel mondo della scuola
In occasione della Giornata della Memoria martedì mattina, presso la Prefettura di Agrigento si è svolta la presentazione di un percorso storico-documentale, sul tema trasversale “Ogni banco ha la sua storia. Memorie del Regio Liceo-Ginnasio di Agrigento”, per tracciare il contesto storico-sociale legato all’introduzione delle Leggi Razziali del 1938 e alla loro applicazione nei contesti scolastici.“Con le scuole agrigentine il dialogo deve essere sempre costante. Oggi in questo percorso, iniziato con il 4 Novembre per giungere alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, il dialogo e la riflessione devono essere alla base. Si deve fare memoria, una memoria che non è passiva, ma una memoria costruttiva e si prende consapevolezza e ci conduce ad un percorso istituzionale”, ha detto il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo a margine dell’evento alla presenza delle istituzioni civili, militari, religiosi e degli studenti del del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento che hanno lavorato nella ricerca insieme all’Archivio di Stato di Agrigento.Il percorso di riflessione, che trae origine dalla documentazione dell’Archivio di Stato di Agrigento appartenente agli Atti della Questura di Agrigento, “Indice 24”, fascicoli sui cittadini di origine ebraica, anni 1938-1960, focalizza l’attenzione sul tema della scuola negata, sottolineando il valore degli archivi scolastici attraverso il ricordo dello scrittore Andrea Camilleri, studente del Regio Ginnasio di Agrigento nel 1938, e del suo amico espulso da scuola a seguito dei provvedimenti in difesa della razza.“In questa giornata abbiamo voluto valorizzare la dimensione della memoria che appartiene al mondo della scuola attraverso documentazione conservata presso l’Archivio di Stato, che riguarda l’applicazione delle leggi razziali nel nostro territorio provinciale. E’ un percorso che invita alla riflessione sulle conseguenze delle leggi e alle tragiche conseguenze nel mondo della scuola”, ha dichiarato la dirigente dell’Archivio di Stato, Rossana Florio.La giornata poi è proseguita con la visita guidata presso l’archivio storico del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento.