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rassegna stampa del 6 febbraio 2026


GRANDANGOLO

Viabilità, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione di cinque strade provinciali

Previsti a breve interventi di manutenzione straordinaria su cinque strade provinciali della zona ovest a ridosso del confine con la provincia di Trapani
Previsti a breve interventi di manutenzione straordinaria su cinque strade provinciali della zona ovest a ridosso del confine con la provincia di Trapani. Si tratta delle S.P. n. 42 (Menfi-Partanna), n. 43 (Montevago alla SP n. 42), n. 44B (Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 – staz. Gulfa – S.Margherita Belice), n. 45 (n.9 di Veneria alla SP 44 B-S.Margherita Belice – Salaparuta), e n. 83 (dalla SP 44-A S.M.Belice-Salaparuta alla SS 624 – confine prov. di Palermo), per la cui manutenzione è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa VOTI GROUP SRL di Marsala (TP), aggiudicataria della gara per un importo complessivo di 1.550.000,00 euro più Iva (compresi 46.500,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati con fondi statali previsti dal D.L. n. 95 del 30.06.2025. L’accordo quadro è biennale e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.
Previsti numerosi interventi, tra i quali la realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggio dei fronti stradali, il rifacimento dei cassonetti stradali dissestati, la risagomatura delle sedi stradali deformate, bitumatura, posa di nuove barriere di protezione e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. 
Attesi, dunque, ulteriori miglioramenti della situazione della rete viaria interna grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. “Altri contratti saranno sottoscritti per consentire in tempi brevi interventi su una rete molto estesa” afferma il Presidente Pendolino “per la cui manutenzione si attendono ulteriori finanziamenti”.



AGRIGENTONOTIZIE

"Ripuliscono" il distributore automatico di bevande e rubano i soldi di un impiegato: furto al Libero Consorzio.

I ladri forse perché non contenti del bottino, mettendosi a “caccia” di altra refurtiva, hanno danneggiato armadi e arredi degli uffici
La sede del Libero consorzio comunale di via Acrone
Scassinano uno dei distributori automatici della sede di via Acrone del Libero Consorzio e, forse perché non contenti del bottino, mettendosi a “caccia” di altra refurtiva, danneggiano armadi e arredi degli uffici. Da un portafogli di un impiegato, lasciato distrattamente su una cassetteria, spariscono le banconote - 100 euro - che vi erano all'interno. Il furto è stato portato a termine - senza che nessuno sentisse nulla, né vedesse niente di sospetto - nella notte fra martedì e mercoledì. Delle indagini, dopo essere intervenuti al Libero Consorzio e aver constatato il furto con danneggiamento, si sta già occupando la polizia. 
Ladri di merendine in quattro scuole del centro: in un istituto il "colpo" fallisce
I malviventi sono entrati in azione durante le ore notturne. E lo hanno fatto dopo aver forzato un infisso dell'immobile. Dal distributore automatico di bevande, i ladri sono riusciti a tirar via la cassettina contenente le monete. Ma hanno anche, appunto, danneggiato armadi e cassetti degli uffici. Quasi sicuramente cercavano altri soldi o oggetti da arraffare. Hanno trovato e svuotato il portafogli di un impiegato. 
Colpo al cimitero di Bonamorone, rubate le monete dai distributori automatici
Adesso spetterà alle indagini, che sono appunto ancora in corso, provare a raccogliere elementi ed indizi per arrivare all'identificazione di chi ha agito, creando tanti danni, negli uffici di via Acrone del Libero Consorzio. 




AGRIGENTONOTIZIE

Strade provinciali, firmato il nuovo appalto per la manutenzione: ecco tutti i tratti interessati

Interventi nella zona occidentale del territorio con opere su carreggiate, sicurezza e segnaletica per un investimento superiore a 1 milione e mezzo
Previsti a breve lavori di manutenzione straordinaria su cinque strade provinciali della zona ovest dell’Agrigentino, in prossimità del confine con la provincia di Trapani. Gli interventi riguarderanno la Sp 42 Menfi Partanna, la Sp 43 da Montevago alla Sp 42, la Sp 44B Sambuca bivio Spadolilli Ss 624 stazione Gulfa Santa Margherita Belice, la Sp 45 dalla Sp 9 di Veneria alla Sp 44B Santa Margherita Belice Salaparuta e la Sp 83 dalla Sp 44A Santa Margherita Belice Salaparuta alla Ss 624 fino al confine con la provincia di Palermo.
Il contratto d’appalto è stato sottoscritto con l’impresa Voti Group srl di Marsala, aggiudicataria della gara per un importo complessivo di 1 milione e 550 mila euro più Iva, comprensivo di 46 mila e 500 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le risorse provengono da fondi statali previsti dal decreto legge 95 del 30 giugno 2025. L’accordo quadro avrà durata biennale e decorrerà dalla consegna dei lavori su indicazione dei tecnici del settore Infrastrutture stradali.
Tra le opere previste figurano la realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e il drenaggio dei fronti stradali, il rifacimento dei cassonetti dissestati, la risagomatura delle sedi deformate, la bitumatura, la posa di nuove barriere di protezione e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
"Altri contratti saranno sottoscritti per consentire in tempi brevi ulteriori interventi su una rete molto estesa – ha detto il presidente del Libero consorzio comunale Giuseppe Pendolino – per la cui manutenzione si attendono nuovi finanziamenti".





LENTEPUBBLICA

Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: le novità in materia di buoni pasto.

Il recente accordo per l’intesa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti Locali, riferito al triennio 2022-2024, introduce una serie di aggiornamenti che incidono anche su un aspetto molto concreto della quotidianità lavorativa: il servizio mensa e i buoni pasto.
Le nuove disposizioni, introdotte nel testo sottoscritto tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA, mirano a rendere più omogenea la disciplina sul territorio, chiarendo diritti, limiti e modalità di accesso a un beneficio che coinvolge migliaia di dipendenti pubblici.
Servizio mensa o buono pasto: la scelta resta agli enti
Il nuovo contratto conferma che ogni ente locale può decidere se attivare un servizio mensa interno oppure riconoscere buoni pasto sostitutivi, in base alla propria struttura organizzativa e alle risorse economiche disponibili. Questa scelta non è automatica né unilaterale: resta infatti previsto un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, chiamate a partecipare alle decisioni che incidono sul benessere del personale.
L’obiettivo è mantenere flessibilità, tenendo conto delle differenze tra piccoli comuni, grandi città e strutture complesse, senza imporre soluzioni uguali per realtà profondamente diverse.
Quando spetta il buono pasto
Uno dei punti centrali riguarda le condizioni necessarie per maturare il diritto al buono pasto. Il contratto stabilisce che il beneficio spetti ai dipendenti impegnati in turnazioni che prevedano una prosecuzione dell’attività lavorativa tra diverse fasce orarie della giornata. In particolare, il diritto scatta nei casi di:
lavoro mattutino che prosegue nel pomeriggio;
attività pomeridiana con estensione in fascia serale;
turni serali che si prolungano nelle ore notturne.
Elemento imprescindibile è la presenza di una pausa minima di trenta minuti, durante la quale il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di servizio. Rimane fermo un limite chiaro: non è possibile ricevere più di un buono pasto nella stessa giornata, anche in presenza di turni articolati.
Straordinari e recuperi: stessi diritti
Il contratto chiarisce che le stesse regole si applicano anche alle prestazioni straordinarie o alle ore di recupero, purché siano rispettate le condizioni previste per l’accesso al beneficio. Una precisazione importante, che evita interpretazioni restrittive e garantisce uniformità di trattamento tra lavoro ordinario e attività aggiuntive.
Allo stesso tempo, vengono salvaguardati eventuali accordi più favorevoli già in vigore, riconoscendo il valore delle intese locali che, negli anni, hanno ampliato le tutele per i lavoratori.
Quanto costa il pasto al dipendente
Nel caso di utilizzo della mensa, il contratto ribadisce il principio della partecipazione economica del dipendente, che è tenuto a coprire un terzo del costo complessivo del pasto. La quota viene calcolata:
sulla base del prezzo stabilito nella convenzione, se la mensa è affidata a un gestore esterno;
sui costi effettivi di alimenti e personale, se il servizio è gestito direttamente dall’ente.
Questo meccanismo resta invariato e si inserisce in una logica di condivisione dei costi, già ampiamente diffusa nella pubblica amministrazione.
Le eccezioni: quando il pasto è gratuito
Particolare attenzione è riservata ad alcune categorie di lavoratori per i quali il servizio mensa o il buono pasto viene riconosciuto gratuitamente, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa. Si tratta di personale che svolge funzioni delicate e continuative, come:
addetti alla vigilanza e all’assistenza di minori;
operatori impegnati con persone non autosufficienti;
dipendenti che lavorano direttamente nella gestione delle mense;
personale degli enti per il diritto allo studio universitario, vincolato a orari di consumo particolarmente disagiati.
In questi casi, il tempo dedicato al pasto viene considerato a tutti gli effetti orario di lavoro, riconoscendo la specificità di mansioni che non consentono una netta separazione tra attività lavorativa e pausa.
Niente compensazioni economiche alternative
Il contratto introduce un principio netto: non è ammessa alcuna forma di monetizzazione sostitutiva. In altre parole, il buono pasto o il servizio mensa non possono essere trasformati in indennità economiche o rimborsi forfettari. Una scelta che punta a evitare trattamenti disomogenei e a preservare la natura originaria del beneficio.
Valore del buono e criteri di calcolo
Il valore del buono pasto viene ancorato a un parametro preciso: deve corrispondere alla somma che l’ente sosterrebbe per ogni pasto, secondo le regole di ripartizione dei costi. Restano comunque valide eventuali disposizioni di legge che fissino limiti o condizioni diverse, soprattutto in materia fiscale.
Un buono per ogni giornata effettivamente lavorata
Il diritto al buono pasto matura per ciascun giorno di lavoro effettivo, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi all’orario e alla pausa. Anche in questo caso, il contratto richiama la necessità di attenersi alla disciplina sull’orario adottata dal singolo ente, rafforzando il legame tra organizzazione del lavoro e riconoscimento dei benefici.
Dipendenti in comando o assegnazione temporanea
Per il personale in comando o temporaneamente assegnato ad altri enti, la regola è semplice: i buoni pasto vengono erogati dall’amministrazione presso cui si presta servizio, salvo accordi diversi tra le amministrazioni coinvolte. Una previsione che evita sovrapposizioni e semplifica la gestione amministrativa.
Il ruolo chiave della contrattazione integrativa
Infine, il contratto affida alla contrattazione collettiva integrativa il compito di individuare specifiche figure professionali che, per garantire la continuità dei servizi, possono usufruire di pause per il pasto con durata e collocazione flessibili. Il riferimento è a settori come protezione civile, polizia locale, vigilanza, scuola, servizi educativi, biblioteche e musei.
In questi ambiti, la pausa può essere posizionata anche all’inizio o al termine del turno, senza compromettere il diritto al buono pasto.



LENTEPUBBLICA

Definizione agevolata delle entrate locali: la nota di approfondimento

La legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) apre un capitolo destinato a far discutere amministratori, responsabili finanziari e uffici tributi: Regioni ed enti locali possono disciplinare “a regime” forme di definizione agevolata delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali, costruendo regole su misura tramite atti adottati secondo l’ordinamento dell’ente.
La novità – contenuta nei commi 102-110 dell’articolo 1 – non è una “sanatoria” automatica né un condono generalizzato. È, piuttosto, uno strumento straordinario di gestione delle entrate, da usare con cautela e con un obiettivo preciso: favorire incassi realistici e ridurre sacche di arretrato, senza compromettere gli equilibri di bilancio. Sul punto, IFEL-ANCI ha già pubblicato una nota operativa con schema di regolamento modulare, pensato per essere “smontato e rimontato” in base alle scelte del singolo ente.
Uno strumento “a regime”, ma non per l’ordinaria amministrazione
Il dato politico-amministrativo più rilevante è la reintroduzione esplicita della facoltà regolamentare, dopo anni in cui il tema era stato segnato da letture diverse e contenziosi interpretativi (con richiami al precedente impianto del 2002). Stavolta, però, il legislatore delinea un perimetro più netto: la definizione agevolata può essere ripetibile nel tempo, ma deve essere ancorata a periodi delimitati e coerente con la situazione economico-finanziaria dell’ente.
In altre parole: la norma consente margini di manovra ampi, ma chiede che l’ente motivi e governi bene l’operazione, evitando di trasformarla in una scorciatoia “di routine”.
Principi costituzionali, Statuto del contribuente e… contabilità: il nodo degli equilibri
La legge richiama espressamente i principi costituzionali (legalità, capacità contributiva, autonomia finanziaria) e i principi generali dell’ordinamento tributario, inclusi quelli dello Statuto dei diritti del contribuente.
Ma la vera cartina di tornasole, per chi amministra, è un’altra: l’impatto sul bilancio. La definizione agevolata deve muoversi nel rispetto dell’equilibrio finanziario e viene collegata in modo significativo ai crediti di difficile esigibilità. Qui entra in gioco il tema, tecnico ma decisivo, del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): più l’ente ha “coperto” correttamente i crediti vecchi con accantonamenti, più l’eventuale incasso derivante dalla definizione può tradursi in maggiori entrate effettivamente utilizzabili.
Al contrario, nei casi in cui residui attivi poco realistici siano rimasti a bilancio senza adeguata copertura, l’operazione rischia di comportare riduzioni di poste attive che vanno gestite con attenzione, perché possono riflettersi sugli equilibri. È anche per questo che, in ottica prudenziale, diventa strategica una relazione tecnica di accompagnamento con stime di adesione e simulazioni sugli effetti finanziari (oltre al passaggio obbligato: parere dell’organo di revisione).
Che cosa si può definire: interessi e sanzioni sì, “capitale” no
Il cuore della misura è semplice da enunciare: l’ente può prevedere esclusioni o riduzioni di interessi e/o sanzioni, a condizione che il contribuente/utente regolarizzi quanto dovuto entro un termine fissato dal regolamento, non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale.
Attenzione però: la definizione agevolata non consente – salvo specifiche ipotesi legate a norme statali – di “tagliare” la quota principale. Il pagamento del capitale resta il pilastro dell’operazione; lo sconto riguarda gli accessori (con modulazioni possibili).
Quanto all’oggetto, il perimetro è molto ampio: rientrano i tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, con esclusioni esplicite (IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali). E, elemento di forte interesse pratico, l’ente può estendere la misura anche a entrate patrimoniali.
Questo significa che, in linea di principio, lo strumento può coinvolgere una larga parte delle entrate comunali, incluse – nel campo patrimoniale di diritto pubblico – anche fattispecie come le sanzioni stradali, oltre a canoni e corrispettivi, con differenze da valutare caso per caso sulle componenti “riducibili”.
Non solo debiti “cristallizzati”: spazio anche per situazioni in fase di accertamento
Un altro passaggio rilevante riguarda la possibilità di prevedere definizioni agevolate anche quando sono già in corso procedure di accertamento. Questo apre scenari operativi interessanti, perché consente di intercettare posizioni prima che degenerino in atti esecutivi, con un possibile effetto di deflazione del contenzioso e accelerazione degli incassi.
Sul piano concreto, alcune entrate si prestano più di altre (ad esempio, la gestione di omissioni o versamenti incompleti su tributi con importi determinabili in modo relativamente lineare). Altre, invece, pongono complessità applicative che richiedono un regolamento scritto bene e una macchina amministrativa pronta a gestire comunicazioni, calcoli, rateazioni e controlli.
Liti pendenti: opportunità e cautele procedurali
La legge consente di estendere l’agevolazione anche alle controversie tributarie pendenti in cui l’ente è parte. Qui, però, si entra in una materia delicata: i termini e le regole del processo non sono “manovrabili” dall’ente tramite regolamento.
In pratica, l’agevolazione può diventare un incentivo alla chiusura delle liti, ma serve una gestione accurata: coordinamento con l’avvocatura/ufficio legale, modulistica chiara, indicazioni operative su istanze e pagamenti, e – soprattutto – un impianto che riduca il rischio di creare contenzioso “nel contenzioso”.
Riscossione esterna e limiti con AdER: cosa può fare davvero il Comune
Molti enti non riscuotono tutto “in casa”: concessionari, società in house, gestioni integrate e affidamenti esterni rendono la realtà molto più articolata. La norma contempla questi scenari, ma resta un confine particolarmente sensibile: i carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione (AdER) non sono liberamente “governabili” da un regolamento locale, perché l’ente non può imporre obblighi operativi a un soggetto che agisce su base legislativa statale.
In sintesi: l’ente può disegnare definizioni agevolate sulle entrate di propria competenza e sulla propria filiera di gestione (interna o tramite concessionari), ma quando la riscossione coattiva è incardinata su circuiti nazionali, lo spazio d’azione dipende da previsioni statali espresse.
Regolamento comunale: efficacia, pubblicazione e digitalizzazione
Per i Comuni, lo strumento passa da un atto regolamentare consiliare. Un punto operativo importante: il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente creditore e viene trasmesso al MEF-Dipartimento delle Finanze ai soli fini statistici entro 60 giorni dalla pubblicazione (secondo quanto evidenziato anche da IFEL).
In più, la legge chiede che la definizione sia costruita su periodi circoscritti e favorisca anche l’uso di tecnologie digitali per presentare istanze e completare gli adempimenti: un’indicazione che, se presa sul serio, può ridurre costi di front-office e aumentare la platea raggiungibile.
Una check-list pratica per gli enti: quando conviene e come impostarla
Prima di deliberare, vale la pena seguire una scaletta essenziale:
Mappare il magazzino crediti (anzianità, tasso di riscossione, contenzioso, FCDE, stralci già effettuati).
Definire l’obiettivo: incasso rapido? pulizia residui? riduzione liti? miglioramento del rapporto con i contribuenti?
Scegliere quali entrate includere e quali escludere (anche per capacità amministrativa).
Stabilire riduzioni sostenibili su interessi/sanzioni, senza generare squilibri.
Pianificare comunicazione e canali: non solo sito, ma campagne informative coerenti e misurabili.
Predisporre una relazione tecnico-finanziaria e coinvolgere per tempo revisori e uffici legali.
La definizione agevolata, insomma, non è un “pulsante” da premere: è un intervento che funziona solo se progettato come misura di gestione, con regole chiare e una stima realistica dell’adesione.




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