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rassegna stampa dal 7 al 9 febbraio 2026

ILSOLE24ORE

Grandi città e centri minori, quanto rende l’affitto breve.

L’analisi dei dati. Nelle località più piccole la redditività netta può superare il 4% e battere le zone turistiche ma il sorpasso dipende dal valore delle case: gli incassi sono contenuti e messi a rischio dalla stretta fiscale
L’affitto breve può arrivare a rendere più del 6% annuo, in rapporto al valore della casa. Ma non sempre, non dappertutto. Evitato l’aumento della cedolare secca al 26% su tutte le abitazioni in locazione breve, è il momento di capire se e quanto questa attività convenga ancora (anche rispetto ad altre forme d’investimento).
Con la tassa piatta confermata al 21% sui proventi della prima casa in affitto, la novità del 2026 è l’abbassamento da cinque a tre del numero di appartamenti a partire dal quale si è “imprenditori per legge”. Una novità il cui impatto per ora può essere solo stimato, perché non si può escludere che i proprietari rivedano le proprie strategie per evitare di aprire la partita Iva, ad esempio dirottando una o più case sulla locazione transitoria (con durata da uno a 18 mesi). Il presidente di Aigab, Marco Celani, fotografa così il mercato attuale: «Da nostre rilevazioni, il 2,5% dei proprietari che si dedicano alla locazione breve possiede da tre immobili in su. C’è una forte incidenza di cointestatari: coniugi o più spesso coeredi, per lo più fratelli. Il peso sul totale degli annunci è circa l’8 per cento». Localizzare queste case non è facile. Per l’ufficio studi di Aigab il 70% dei proprietari multipli è in località diverse dalle città e l’80% delle case multiple si trova in borghi o in località di villeggiatura al mare e in montagna.
Diventa allora interessante confrontare gli incassi totali e la redditività tra grandi città e località minori. Un bilocale di 60 metri quadrati a Palermo – con una tariffa media di 90 euro a notte e un tasso di occupazione del 62% – genera un incasso lordo di 19mila euro all’anno. Cifra che si traduce in un netto di 6mila euro (contando tutte le spese e la cedolare al 21%) e che corrisponde a una redditività del 6,6% se rapportata al valore dell’immobile (92mila euro).
Non sempre i risultati sono così positivi, come dimostrano le elaborazioni del centro studi Aigab. Lo stesso bilocale in zona Navigli a Milano si ferma al 2,3%, pur con un tasso di occupazione potenzialmente più alto (64%). Questo perché a far pendere la bilancia è anche il valore della casa più elevato. Proprio il prezzo dell’immobile è l’elemento che nei centri minori spinge la redditività spesso al di sopra dei livelli misurati nelle grandi città e nelle località turistiche. Basti pensare al 7,8% di San Severino Marche, che discende da un netto intorno ai 4.500 euro annui e un valore del bilocale di 57mila euro.
I dati mostrano una redditività sostenuta in altri Comuni interni, come Gualdo Tadino. Le cifre vanno però calate nella realtà sociale ed economica: in effetti, per un piccolo investitore è spesso complicato puntare su zone lontane dalla propria dimora; tanto è vero che chi sceglie di mettere a reddito un alloggio in questi centri spesso lo fa per sfruttare un immobile che già possiede, magari ereditato, così da arrotondare lo stipendio o coprire le spese di manutenzione.
«Parlare di affitti brevi senza differenziare i territori è fuorviante», osserva Nicolas Verderosa, ceo di Ruralis, realtà attiva nello sviluppo del turismo diffuso in borghi italiani attraverso il recupero di immobili. «Le stesse decisioni che proteggono un centro urbano – spiega – possono frenare un’area interna che tenta di riattivare la propria economia».
Inoltre, considerando gli alti tassi di case multiple rilevati da Aigab, nel 2026 chi opera nei centri minori dovrà fare i conti con il possibile obbligo di apertura della partita Iva. Dalle prime simulazioni, si nota che l’opzione per il regime forfettario potrebbe persino rivelarsi più conveniente della cedolare secca, con la flat tax del 15 o 5% applicata sul 40% dei canoni (si veda l’articolo in basso). Ma è chiaro che non tutti possono aprire una posizione Iva e che, comunque, nel calcolo vanno considerati i costi e gli obblighi amministrativi, oltre ai contributi previdenziali. Oneri che potrebbero essere percepiti come più pesanti lì dove i guadagni sono più sottili.
Nelle grandi città, invece, la stretta sugli obblighi di partita Iva potrà indurre i proprietari a farsi davvero i conti sulla redditività, e a scoprire che in qualche caso il gioco non vale la candela. Oltretutto, i vincoli locali sembrano destinati a diventare sempre più decisivi. In attesa di vedere la proposta di regolamentazione della Commissione Ue, prevista dal Piano casa di Bruxelles messo in calendario entro la fine del 2026 (si veda il Sole 24 Ore del 14 gennaio), a muoversi sono i Comuni sotto stress. Dopo le iniziative di città come Bologna o Firenze, intervenute su temi quali le destinazioni d’uso o le superfici minime degli alloggi, anche Roma sta studiando un regolamento ad hoc. Per limitare gli affitti brevi soprattutto in aree ritenute già sature.



ILSOLE24ORE

Ancora troppi dubbi per chi apre la partita Iva

La riduzione da cinque a tre del numero di case in affitto breve che fa scattare la presunzione di imprenditorialità mette in luce una serie di problematiche. Sono questioni anche “antiche”, che ora – tanto più dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio (articolo 1, comma 17) – necessitano di chiarimenti ufficiali.
L’obbligo di partita Iva
I dubbi scaturiscono innanzitutto dal fatto che, secondo il testo normativo, l’obbligo di partita Iva scatta «in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta». Al riguardo, si ritiene che il termine «destinazione» vada ricondotto alla modalità di imputazione del reddito, che per le persone fisiche segue il principio di competenza (redditi fondiari).
In altre parole, ai fini della presunzione si ritiene che non sia rilevante la volontà del contribuente di locare, ma soltanto la effettiva destinazione dell’immobile. In sostanza la presunzione legale opera solo con l’effettivo raggiungimento, nell’anno solare di riferimento, della terza unità locata.
In caso di contitolarità degli immobili, ci sarà da capire se l’obbligo vada verificato autonomamente sul singolo comproprietario (come sembrerebbe logico, si veda anche il recente focus 1/2026 dell’Aidc Lab); oppure se, all’eventuale superamento della soglia da parte di uno solo di essi, tutti saranno tenuti a dotarsi di partita Iva.
Appartamenti e locazioni
Altra questione tecnica in bilico riguarda la definizione di “appartamento”. Concettualmente potrebbe essere tradotto in: unità immobiliare accatastata. Se questa interpretazione dovesse essere confermata ufficialmente, al fine della verifica del numero di “appartamenti” non rileverebbero quindi le singole stanze affittate autonomamente, in quanto parte di un’unica unità iscritta “singolarmente” in catasto.
Nel computo, inoltre, dovrebbero rilevare non solo gli immobili locati sui quali il contribuente ha un diritto reale, ma anche quelli che egli, a sua volta, ha ricevuto in comodato o affitto e che generano perciò un “reddito diverso” da indicare nel quadro RL. Viceversa, stando alla lettera della norma, non dovrebbero contare in capo al proprietario gli immobili dati in locazione o comodato quando è il comodatario o il sublocatore che li destina a locazione breve.
Rimane poi il problema di chi cambia condizione da un anno all’altro, in base al mercato. È il caso di chi possiede tre immobili e non tutti gli anni sceglie di destinarli a locazione breve, e quindi di trovarsi soggetto all’obbligo di partita Iva. In questa ipotesi, nulla vieta che il percorso “fiscale” possa rimanere nell’ambito del reddito d’impresa.
La scelta del forfait
In caso di apertura della partita Iva, l’agenzia delle Entrate (circolari 10/E/2016 e 9/E/2019) non pone sbarramenti all’acceso al regime forfettario ex legge 190/2014. Ma è da capire, eventualmente, quale codice Ateco utilizzare: potrebbe essere il 55.20.42, per il quale è previsto dall’attuale normativa un coefficiente di redditività del 40%, che può così diminuire sensibilmente il reddito imponibile sul quale applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Non ci dovrebbero essere ostacoli nemmeno per il forfait con aliquota agevolata al 5%, poiché – in costanza degli altri requisiti – l’attività da esercitare non costituisce, in alcun modo, «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo».
Il regime Iva
Se non si sceglie il forfettario, l’attività va inquadrata anche in relazione al regime Iva applicabile. La locazione di fabbricati abitativi rientra, normalmente, fra le operazioni esenti (articolo 10, punto 8, del Dpr 633/72). Qualora, invece, le unità immobiliari abitative siano utilizzate nell’esercizio di attività alberghiera o para-alberghiera (in presenza di una serie di servizi aggiuntivi), le relative operazioni sono soggette all’Iva del 10 per cento.
Quanto ai vincoli documentali, in ambito Iva chi effettua solo operazioni esenti potrà chiedere la dispensa dagli adempimenti, eliminando le fatture e quindi anche gli altri obblighi collegati (registrazione documenti e dichiarazione Iva).
In caso di adozione del regime forfettario, l’operazione resterebbe invece fuori campo Iva, ma con l’obbligo di dover certificare sempre i corrispettivi.



LENTEPUBBLICA.IT

Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: le novità in materia di buoni pasto

Il recente accordo per l’intesa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti Locali, riferito al triennio 2022-2024, introduce una serie di aggiornamenti che incidono anche su un aspetto molto concreto della quotidianità lavorativa: il servizio mensa e i buoni pasto.Le nuove disposizioni, introdotte nel testo sottoscritto tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA, mirano a rendere più omogenea la disciplina sul territorio, chiarendo diritti, limiti e modalità di accesso a un beneficio che coinvolge migliaia di dipendenti pubblici.Le novità non stravolgono l’impianto esistente, ma precisano criteri, ampliano alcune tutele e rafforzano il ruolo della contrattazione integrativa. Un tema apparentemente marginale che, in realtà, tocca direttamente l’organizzazione del lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e l’equità tra lavoratori.
Servizio mensa o buono pasto: la scelta resta agli entiIl nuovo contratto conferma che ogni ente locale può decidere se attivare un servizio mensa interno oppure riconoscere buoni pasto sostitutivi, in base alla propria struttura organizzativa e alle risorse economiche disponibili. Questa scelta non è automatica né unilaterale: resta infatti previsto un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, chiamate a partecipare alle decisioni che incidono sul benessere del personale.L’obiettivo è mantenere flessibilità, tenendo conto delle differenze tra piccoli comuni, grandi città e strutture complesse, senza imporre soluzioni uguali per realtà profondamente diverse.Quando spetta il buono pastoUno dei punti centrali riguarda le condizioni necessarie per maturare il diritto al buono pasto. Il contratto stabilisce che il beneficio spetti ai dipendenti impegnati in turnazioni che prevedano una prosecuzione dell’attività lavorativa tra diverse fasce orarie della giornata. In particolare, il diritto scatta nei casi di:lavoro mattutino che prosegue nel pomeriggio;attività pomeridiana con estensione in fascia serale;turni serali che si prolungano nelle ore notturne.Elemento imprescindibile è la presenza di una pausa minima di trenta minuti, durante la quale il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di servizio. Rimane fermo un limite chiaro: non è possibile ricevere più di un buono pasto nella stessa giornata, anche in presenza di turni articolati.Straordinari e recuperi: stessi dirittiIl contratto chiarisce che le stesse regole si applicano anche alle prestazioni straordinarie o alle ore di recupero, purché siano rispettate le condizioni previste per l’accesso al beneficio. Una precisazione importante, che evita interpretazioni restrittive e garantisce uniformità di trattamento tra lavoro ordinario e attività aggiuntive.Allo stesso tempo, vengono salvaguardati eventuali accordi più favorevoli già in vigore, riconoscendo il valore delle intese locali che, negli anni, hanno ampliato le tutele per i lavoratori.Quanto costa il pasto al dipendenteNel caso di utilizzo della mensa, il contratto ribadisce il principio della partecipazione economica del dipendente, che è tenuto a coprire un terzo del costo complessivo del pasto. La quota viene calcolata:sulla base del prezzo stabilito nella convenzione, se la mensa è affidata a un gestore esterno;sui costi effettivi di alimenti e personale, se il servizio è gestito direttamente dall’ente.Questo meccanismo resta invariato e si inserisce in una logica di condivisione dei costi, già ampiamente diffusa nella pubblica amministrazione.Le eccezioni: quando il pasto è gratuitoParticolare attenzione è riservata ad alcune categorie di lavoratori per i quali il servizio mensa o il buono pasto viene riconosciuto gratuitamente, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa. Si tratta di personale che svolge funzioni delicate e continuative, come:addetti alla vigilanza e all’assistenza di minori;operatori impegnati con persone non autosufficienti;dipendenti che lavorano direttamente nella gestione delle mense;personale degli enti per il diritto allo studio universitario, vincolato a orari di consumo particolarmente disagiati.In questi casi, il tempo dedicato al pasto viene considerato a tutti gli effetti orario di lavoro, riconoscendo la specificità di mansioni che non consentono una netta separazione tra attività lavorativa e pausa.Niente compensazioni economiche alternativeIl contratto introduce un principio netto: non è ammessa alcuna forma di monetizzazione sostitutiva. In altre parole, il buono pasto o il servizio mensa non possono essere trasformati in indennità economiche o rimborsi forfettari. Una scelta che punta a evitare trattamenti disomogenei e a preservare la natura originaria del beneficio.Valore del buono e criteri di calcoloIl valore del buono pasto viene ancorato a un parametro preciso: deve corrispondere alla somma che l’ente sosterrebbe per ogni pasto, secondo le regole di ripartizione dei costi. Restano comunque valide eventuali disposizioni di legge che fissino limiti o condizioni diverse, soprattutto in materia fiscale.Un buono per ogni giornata effettivamente lavorataIl diritto al buono pasto matura per ciascun giorno di lavoro effettivo, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi all’orario e alla pausa. Anche in questo caso, il contratto richiama la necessità di attenersi alla disciplina sull’orario adottata dal singolo ente, rafforzando il legame tra organizzazione del lavoro e riconoscimento dei benefici.Dipendenti in comando o assegnazione temporaneaPer il personale in comando o temporaneamente assegnato ad altri enti, la regola è semplice: i buoni pasto vengono erogati dall’amministrazione presso cui si presta servizio, salvo accordi diversi tra le amministrazioni coinvolte. Una previsione che evita sovrapposizioni e semplifica la gestione amministrativa.



SICILIATARGET

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della provincia, aggiudicata la gara d’appalto.

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio, facenti parte del gruppo 8.
La gara è stata aggiudicata all’impresa GEOTECH SRL (avvalente) e CGM SRL (ausiliaria) di Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,3139% per un importo di €.1.600.000,00 più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
L’intero importo è stato finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio. “Proseguiamo a ritmi serrati per garantire le migliori condizioni possibili degli istituti scolastici di nostra competenza – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – con un notevole impegno sia economico che progettuale. A breve ci sarà la firma del contratto d’appalto, mentre i lavori dovranno essere completanti entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori”.
Queste le scuole interessate appartenenti al gruppo 8; Agrigento: IPSCEOA “N.Gallo”- I.T.G. “F.Brunelleschi” Via Quartararo Pittore; Liceo scientifico e delle scienza umane “Politi” succursale –  Plesso ex Foderà via Cimarra, 5. Aragona: I.P.I.A. “Fermi”, locali ASI-CAP – Aragona; Bivona: Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore; plesso ITCG “Panepinto” via Contrada S. Filomena SS118; Cammarata:  Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi; Casteltermini: I.P.I.A. “Archimede” via Monsignor Padalino; Liceo Scientifico “M.T. Ca|cutta” via Kennedy; Favara: l.P.I.A. “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara; Menfi: plesso Liceo Scientifico “Archimese” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca);  plesso I.P.C. Friscia” sede staccata via Pirandello; Palma di Montechiaro:  Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia; plesso “Mattarella” Contrada Carnara; Racalmuto: I.P.I.A. “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona); Ravanusa: Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella; Ribera: Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof; Sciacca:  I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa; Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi; I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara.



TELEACRAS

Riforme e fondi: banco di prova all’Ars

All’Assemblea regionale siciliana sono attese al varco due riforme di rilievo: quella degli enti locali e quella della dirigenza regionale, insieme al nodo dell’utilizzo dell’avanzo di bilancio della Regione, un tesoro da circa 2 miliardi di euro. Dopo il rinvio delle scorse settimane, martedì prossimo l’Assemblea riavvierà l’esame della legge sugli enti locali, seguita dalla riforma che ridefinisce le regole per i dirigenti regionali, entrambe considerate controverse e difficili senza un accordo politico. Sullo sfondo pesa la possibile liberazione delle risorse finanziarie, resa più vicina dalla parziale approvazione dei conti regionali da parte della Corte dei Conti, che potrebbe sbloccare i fondi anche gli anni successivi. I sindacati chiedono di usare questi fondi per interventi strutturali, lavoro e rafforzamento della pubblica amministrazione, evitando spese frammentate, e propongono aumenti salariali, stabilizzazioni dei precari e nuove assunzioni per salvare i Comuni dal dissesto. Intanto si riaccende il confronto sulla dirigenza: dall’opposizione il Partito Democratico accusa il governo regionale di non aver mai realizzato una vera riforma basata sul merito. 



LENTEPUBBLICA

Dal PIAO alla creazione di Valore Pubblico: Organizzazione e Capitale umano nel ciclo 2026–2028

Il PIAO evolve: organizzazione e capitale umano al centro della strategia per generare Valore Pubblico nel ciclo 2026–2028.
Con il ciclo di programmazione 2026–2028 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) entra in una fase di piena maturità. Le Linee Guida approvate nel 2025 sanciscono in modo definitivo il superamento della logica meramente adempimentale che aveva caratterizzato le prime applicazioni dello strumento, orientando le amministrazioni verso un utilizzo sostanziale del PIAO come leva strategica di governo, integrazione e trasformazione organizzativa.
In questo nuovo paradigma, il PIAO non è più un contenitore razionalizzato di piani settoriali, ma un dispositivo unitario di creazione di Valore Pubblico, inteso come l’insieme dei benefici multidimensionali – economici, sociali, istituzionali e ambientali – prodotti dall’azione amministrativa a favore delle comunità di riferimento. In tale prospettiva, l’organizzazione e il capitale umano assumono un ruolo strutturale: non semplici fattori di supporto, ma condizioni abilitanti della performance, della mitigazione dei rischi e dell’impatto delle politiche pubbliche.
Il principio dell’integrazione: “E pluribus unum”
Il fondamento concettuale del PIAO risiede nel principio di integrazione, richiamato espressamente dalle Linee Guida e dalla giurisprudenza amministrativa. La razionalizzazione degli atti di pianificazione non deve tradursi in una mera collazione documentale, bensì in un processo progressivo di convergenza sistemica tra strategie, risorse, organizzazione, persone e risultati.
L’integrazione implica:
la selezione di pochi obiettivi strategici di Valore Pubblico, prioritari per gli stakeholder e coerenti con la reale capacità amministrativa dell’ente;
la connessione coerente tra livelli strategici e operativi;
il coinvolgimento attivo della dirigenza e delle responsabilità diffuse;
la semplificazione strutturale come esito di una pianificazione selettiva e non come obiettivo formale.
In questo quadro, la Sezione 3 del PIAO rappresenta la base della “piramide del Valore Pubblico”, poiché presidia la salute organizzativa e professionale delle amministrazioni e costituisce la condizione abilitante del Valore Pubblico.
Il contesto: perché il capitale umano è diventato una leva strategica
La transizione concettuale da “personale” a “capitale umano” segna il passaggio da una visione amministrativa a una visione strategica delle risorse. Il capitale umano non è riducibile al mero numero di unità in servizio, ma comprende competenze, comportamenti, motivazioni e capacità di apprendimento. In questa prospettiva, la gestione delle risorse umane diventa un investimento orientato alla produzione di valore e non unicamente un fattore di costo.
La Pubblica Amministrazione opera oggi in un contesto caratterizzato da profonde discontinuità: trasformazione tecnologica accelerata, crescente complessità normativa, aumento delle aspettative di cittadini e imprese, attuazione del PNRR e ricambio generazionale senza precedenti. In tale scenario, la gestione delle risorse umane non può più essere relegata a funzione amministrativa, ma deve essere assunta come leva strategica di governo.
Il capitale umano diventa, quindi, fattore critico di successo per:
la realizzazione degli obiettivi di performance e dei target PNRR;
la resilienza organizzativa in presenza di vincoli finanziari;
la qualità e l’accessibilità dei servizi pubblici;
la capacità dell’ente di innovare processi e modelli organizzativi.
Da qui la necessità di una lettura integrata, quanti-qualitativa, del personale, che superi la mera contabilizzazione delle unità in servizio e valorizzi competenze, ruoli, comportamenti e potenziale evolutivo.    
Le Linee Guida 2025 delineano la Sezione 3 come una strategia unitaria di gestione dell’organizzazione e del capitale umano, fondata sulla centralità delle competenze. Organizzazione, lavoro agile, fabbisogni di personale e formazione non sono più ambiti separati, ma leve integrate di una stessa architettura strategica.
Condizione abilitante di tale architettura è la connessione tra persone e organizzazione, assicurata da un sistema professionale formalizzato e orientato alle competenze. Le competenze – intese come insieme di conoscenze, capacità e comportamenti agiti in uno specifico contesto – diventano il linguaggio comune attraverso cui collegare strategia, struttura e azione.
Dalla compliance alla reingegnerizzazione dei processi
Compliance formale → Integrazione dei piani → Reingegnerizzazione dei processi → Creazione di Valore Pubblico
Il ciclo PIAO 2026–2028 consente alle amministrazioni di collocarsi consapevolmente lungo questa traiettoria evolutiva, superando l’adempimento e utilizzando la programmazione come leva di trasformazione organizzativa.
Il ciclo PIAO 2026–2028 apre esplicitamente alla possibilità di utilizzare la Sezione 3 come strumento di reingegnerizzazione organizzativa. Le Linee Guida individuano una traiettoria metodologica articolata su tre livelli interconnessi:
Analisi del gap di competenze e mappatura dei processi, per identificare professioni e competenze critiche rispetto agli obiettivi di Valore Pubblico;
Revisione organizzativa, sia a livello macro che micro, per riallineare assetti, responsabilità e flussi di lavoro;
Sincronizzazione del capitale umano, attraverso reclutamento mirato, mobilità, sviluppo professionale e formazione.
In questa prospettiva, le azioni di salute organizzativa e professionale non sono fini a sé stesse, ma funzionali ad abilitare il miglioramento delle performance e la riduzione dei rischi, generando Valore Pubblico Territoriale.
La struttura operativa della Sezione 3: parte generale e parte funzionale
Il Manuale Operativo suggerisce di articolare ciascuna Sottosezione della Sezione 3 in due parti complementari:
una parte generale, contenente il quadro normativo, i principi metodologici, la fotografia dell’esistente e gli elementi comuni all’intera organizzazione;
una parte funzionale, direttamente connessa agli specifici Obiettivi di Valore Pubblico, nella quale sono esplicitate azioni, responsabilità, risorse, indicatori e risultati attesi.
Tale impostazione consente di superare descrizioni statiche e di orientare la programmazione verso interventi selettivi, misurabili e valutabili in termini di impatto.
Misurazione e indicatori di salute
Gli indicatori di salute organizzativa, professionale e formativa non misurano direttamente gli outcome delle politiche, ma presidiano le condizioni interne che ne rendono possibile la realizzazione. Essi consentono di esplicitare il nesso causale tra investimenti sulle risorse, miglioramento delle performance e riduzione dei rischi, rendendo misurabile ciò che tradizionalmente rimane implicito.
Elemento qualificante del nuovo approccio è l’introduzione sistematica degli indicatori di salute organizzativa, professionale e formativa. Tali indicatori consentono di misurare i driver interni che abilitano la creazione di Valore Pubblico, andando oltre la sola misurazione degli output.
La misurazione deve:
definire chiaramente dimensione, formula, polarità e fonte del dato;
prevedere baseline e target triennali;
essere integrata nel ciclo della performance e nel sistema dei controlli interni.
Ogni azione organizzativa, di reclutamento o di formazione deve essere associata almeno a un indicatore di salute, così da rendere esplicito il nesso causale tra investimento sulle risorse e risultati attesi.
Il monitoraggio integrato e il report del Valore Pubblico
Obiettivi di Valore Pubblico → Azioni organizzative e professionali → Indicatori di salute → Performance → Impatto e Valore Pubblico generato
Il monitoraggio integrato consente di leggere il PIAO come un sistema dinamico e non come una sequenza di sezioni indipendenti.
La Sezione 4 del PIAO assume un ruolo cruciale nel chiudere il ciclo strategico. Le Linee Guida raccomandano di affiancare ai monitoraggi settoriali un monitoraggio integrato, volto a evidenziare il contributo combinato di organizzazione, personale, performance e misure di prevenzione alla generazione del Valore Pubblico.
In fase di monitoraggio, la direzione del processo si inverte: dalle azioni operative si risale agli effetti strategici, consentendo all’ente di valutare non solo cosa è stato realizzato, ma quale impatto complessivo è stato prodotto rispetto al Valore Pubblico atteso.
Conclusioni: il PIAO come infrastruttura culturale
Il PIAO 2026–2028 rappresenta un passaggio culturale prima ancora che tecnico. La Sezione 3, in particolare, configura l’Organizzazione e il Capitale umano come infrastrutture immateriali della creazione di Valore Pubblico. Il successo del PIAO non dipende dalla completezza formale del documento, ma dalla capacità delle amministrazioni di utilizzarlo come strumento vivo, selettivo e integrato, orientato all’apprendimento organizzativo e al miglioramento continuo.
In questa prospettiva, investire su competenze, organizzazione e formazione non è un costo, ma una scelta strategica di lungo periodo per rafforzare la capacità amministrativa e la legittimazione dell’azione pubblica.



LASICILIA.IT 

Frana la strada di collegamento tra Favara e Naro, disposta la chiusura immediata.  Lo smottamento è stato provocato dalle intense infiltrazioni di acqua piovana delle ultime settimane

È stata disposta la chiusura immediata al traffico veicolare di un tratto della strada che collega Favara a Naro, in contrada Costa Inferno. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco di Favara Antonio Palumbo, a seguito di un cedimento della sede stradale rilevato dalla polizia locale a causa probabilmente delle numerose infiltrazioni di acqua piovana delle ultime settimane. Il cedimento ha reso necessario l’intervento dell’amministrazione comunale al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. Il divieto di transito riguarda nello specifico il tratto successivo al bivio (ponte) con contrada Ciavalotta. Il Comune invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi, attenendosi alla segnaletica presente sul posto A fine gennaio, era stata chiusa al transito veicolare 700 metri di arteria interpoderale in contrada Robba Signora per il cedimento del manto stradale.

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