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rassegna stampa del 10 febbraio 2026


ITALIAOGGI

 Comuni, in arrivo 990 milioni per nidi e servizi sociali

Il nuovo Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi destina oltre 990 milioni ai comuni. Obiettivi principali: potenziare asili nido e trasporto per studenti disabili, con un sistema di monitoraggio per garantire i livelli essenzialiPer i comuni è in arrivo circa un miliardo da destinare al welfare.Un comunicato del Ministero dell’Interno informa che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti, sono stati definiti gli importi dei fondi vincolati allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità.Leggi anche: Aree interne, 200 milioni per la sicurezza sismica: pubblicato il nuovo bandoLe risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei serviziSi tratta di risorse che per il 2026 superano complessivamente i 990 milioni di euro, con un trend crescente già previsto. Esse erano incorporate nel Fondo di solidarietà comunale, mentre adesso sono confluite nel nuovo Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (Fels).Le assegnazioni sono disponibili alla pagina web delle banche dati degli enti locali e sono visualizzabili con le consuete modalità.Revisione della classificazione a bilancioLa nuova collocazione dei fondi impone anche una revisione della loro classificazione a bilancio: il Fels, quindi, è da inserire al Titolo II dell’entrata, mentre l’allocazione del fondo di solidarietà comunale continua ad essere al titolo I.Leggi anche: Fondi europei per enti locali: aperto il bando reti tra città da 12 milioniMonitoraggio e livelli essenziali delle prestazioniL’utilizzo di queste disponibilità è monitorato attraverso un sistema di certificazione disciplinato dal dm 6 giugno 2024, il quale prevede che, in caso di mancato raggiungimento dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni), scatti una procedura di commissariamento.Le regole operative sono diverse per ciascuna quota: per i nidi rimane l’obiettivo del 33% di copertura per la fascia 3-36 mesi.Novità per il trasporto degli studenti disabiliInfine, per gli studenti disabili la vera novità risiede nell’aggiornamento dei dati del Ministero dell’Istruzione, che sono stati allineati al biennio 2022-2024, con l’obiettivo di arrivare ad un riparto più realistico.

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ITALIAOGGI

Smog in calo nel 2025, ma l’Italia resta lontana dai limiti UE. Ecco le città peggiori

Nel 2025 i capoluoghi italiani che hanno superato il limite giornaliero di PM10 (le c.d. polveri sottili) scendono a 13, quasi la metà rispetto all’anno precedente, ma il miglioramento rischia di essere illusorio se si guarda agli obiettivi europei del 2030, che oggi la maggior parte delle città non sarebbe in grado di rispettare. L’area più critica d’Italia resta la Pianura Padana a causa delle condizioni geografiche sfavorevoli, delle attività produttive intensive e delle politiche ambientali insufficienti. Una combo di fattori che la rende una delle zone meno salubri d’Europa.Leggi anche: Tari 2025: ecco le città dove si paga di più e quelle dove si paga menoIl report Mal'Aria di Città 2026 e i nuovi limiti UEÈ questa la fotografia scattata da «Mal’Aria di Città 2026», un report di Legambiente che rivela come, nonostante il numero ridotto di superamenti dei limiti attuali per PM10, PM2.5 e NO₂, il Paese sia ancora ben distante dagli obiettivi fissati dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria.Entrando nel dettaglio dei dati, Palermo guida la classifica delle criticità con 89 superamenti del limite giornaliero, seguita da Milano con 66, Napoli con 64 e Ragusa con 61. Frosinone, Lodi, Monza, Cremona, Verona, Modena, Torino, Rovigo e Venezia completano il quadro dei tredici capoluoghi oltre soglia.Il calo degli sforamenti e la sfida del 2030Il calo degli sforamenti rappresenta uno dei dati più positivi degli ultimi anni, soprattutto se confrontato con i 25 capoluoghi fuori limite nel 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Ma la prospettiva cambia radicalmente con l’entrata in vigore, dal 2030, dei nuovi limiti europei più stringenti al punto che, se applicati oggi, il 53% delle città risulterebbe fuorilegge per il PM10, il 73% per il PM2.5 e il 38% per il biossido di azoto.L’analisi delle tendenze sul lungo periodo mostra infatti un rallentamento preoccupante con 49 città che superano già oggi il futuro limite del PM10 e 33 di queste rischiano concretamente di non centrarlo entro il 2030 mantenendo l’attuale ritmo di miglioramento.A faticare di più sono Cremona, Lodi, Verona, Cagliari, Napoli, Modena, Milano, Pavia, Torino, Vicenza, Palermo e Ragusa, le cui proiezioni al 2030 restano ben oltre i valori consentiti. Al contrario, città come Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Ravenna e Roma sembrano in traiettoria per rientrare nei nuovi limiti.Leggi anche: Auto blu, ecco quanti mezzi ha davvero la Pubblica AmministrazioneLa situazione critica della Pianura Padana e lo smog ruraleAllontanandosi dalle grandi città, la situazione non è rosea. Il report di Legambiente conferma che la Pianura Padana resta intrappolata tra morfologia sfavorevole ed emissioni crescenti. La sua conformazione chiusa da Alpi e Appennini ostacola il ricambio d’aria, favorendo stagnazione, inversioni termiche e accumulo di polveri sottili e NO₂. Ma il problema non è solo geografico. Il cuore industriale e logistico del Paese, insieme ai flussi autostradali, alimenta costantemente l’inquinamento, mentre la «ruralizzazione dello smog» mostra come anche piccoli centri agricoli superino spesso i livelli delle metropoli. È il caso di aree intensamente zootecniche del cremonese e del mantovano, dove le emissioni di ammoniaca provenienti dagli allevamenti intensivi contribuiscono in modo crescente alla formazione di particolato secondario.Sul piano politico, il rapporto di Legambiente denuncia un cortocircuito. Proprio mentre emergono segnali di miglioramento, il Governo ha tagliato dal 2026 le risorse del Fondo per la qualità dell’aria nel Bacino Padano. Una scelta che Legambiente definisce «miope e pericolosa», specie alla luce della nuova procedura di infrazione avviata nel febbraio 2026 per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico. Tant’è vero che le tre precedenti infrazioni per PM10, NO₂ e PM2.5 sono già costate all’Italia 888 milioni di euro.

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ILSOLE24ORE

Calamità al Sud, verso lo stop al 31 maggio per le scadenze tributarie e contributive

Una sospensione destinata a includere sia scadenze fiscali che contributive e, per ora, ad avere come orizzonte temporale il 31 maggio. È l’ipotesi a cui si sta lavorando al momento per i Comuni colpiti dal ciclone Harry: oltre 500 quelli individuati nell’ordinanza del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Mentre ieri i commercialisti hanno riacceso l’attenzione sulla situazione della frana di Niscemi (Caltanissetta), chiedendo una congrua proroga degli adempimenti.La sospensione per le calamità al Sud è destinata a entrare nel decreto legge sugli interventi straordinari atteso domani, mercoledì 11 febbraio, in Consiglio dei ministri. Al netto degli ultimi approfondimenti in vista del varo del provvedimento, la linea che si sta profilando è quella di fare attenzione anche ai profili di cassa coinvolti. In questo modo, all’insegna della massima prudenza, si potrebbe decidere di valutare in seguito la necessità di ulteriori differimenti. Del resto, la scelta del decreto consente di allargare il perimetro oggettivo non limitandolo alle sole scadenze di adempimenti, dichiarazioni e versamenti di caratteri fiscali. Anche perché, soprattutto per le imprese, c’è da far fronte ai termini relativi ai versamenti di natura contributiva. Ma è una fase delicata dal punto di vista tributario, anche perché oltre alla comunicazione di una serie di dati che servono per il 730 precompilato, incombono soprattutto le scadenze per il versamento annuale Iva entro il 16 marzo e per la dichiarazione Iva entro il 30 aprile.A questo si aggiungono altri termini che si stanno avvicinando, come quelli della rottamazione delle cartelle. Per chi è in regola con l’edizione quater della sanatoria c’è la scadenza della rata del 28 febbraio (anche se con una tolleranza consentita fino al 9 marzo). Per chi vuole e può salire sul treno della versione numero 5 della definizione agevolata il termine spartiacque per presentare la domanda è il 30 aprile. Ecco perché la sospensione potrebbe spostare in avanti anche questo termine per le aree coinvolte.A ricordare poi la gravità della situazione di Niscemi sono stati i commercialisti con una lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio alla premier Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro dell’Economia Maurizio Leo e al direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. Lettera con cui si chiede per Niscemi « una congrua proroga dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026», dopo che una richiesta dello stesso tenore era stata avanzata per tutte le zone colpite dal ciclone Harry in Sardegna, Sicilia e Calabria.Nel decreto, che dovrebbe valere circa 2 miliardi, dovrebbero trovare spazio le altre misure anticipate dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che ieri ha annunciato il ritorno di Meloni a Niscemi «nei prossimi giorni». Tra queste la Cassa integrazione unica emergenziale già introdotta per le alluvioni in Emilia-Romagna, semplificazioni, misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, al recupero della capacità produttiva, alle imprese esportatrici danneggiate e al comparto turistico.



LENTEPUBBLICA

Gli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti negli appalti.


Focus su applicazione e limiti agli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti nel nuovo codice dei contratti pubblici a cura del Dott. Luca Leccisotti.La corretta delimitazione dell’ambito di applicabilità degli incentivi previsti per i tecnici delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle attività connesse alla programmazione della spesa per investimenti, costituisce una questione di rilevante interesse giuridico-amministrativo, particolarmente alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. In particolare, recenti chiarimenti interpretativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e della Corte dei conti hanno evidenziato una netta distinzione tra attività incentivabili e attività escluse, specialmente relativamente agli aspetti finanziari.La disciplina generale sugli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici trova oggi il suo riferimento normativo nell’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, il quale ripropone in maniera pressoché testuale le previsioni già contenute nell’articolo 113 del precedente D.Lgs. 50/2016. Tali disposizioni hanno costantemente individuato come incentivabili le attività di programmazione della spesa per investimenti con specifico riferimento alla predisposizione dei programmi triennali ed annuali.Nel recente parere n. 3076 del 30 gennaio 2025, il MIT ha chiarito in maniera inequivocabile che l’incentivazione economica riconosciuta ai tecnici dell’amministrazione può riguardare esclusivamente le attività connesse alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del correlato aggiornamento annuale. Questa specifica individuazione normativa preclude la possibilità di estendere l’incentivo ad attività connesse al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari relativi all’investimento stesso.I precedenti chiarimenti del MIT, dell’ANAC e della Corte dei ContiIl chiarimento ministeriale interviene opportunamente dopo una fase di incertezza interpretativa generata da precedenti pareri dello stesso MIT (n. 1483/2022) e dell’ANAC (atto 3902/2022), che avevano esplicitato la limitazione degli incentivi alle attività di programmazione strettamente intese, escludendo quindi ogni attività di tipo finanziario che, seppure rilevante per l’effettiva realizzazione delle opere, esula dalla ratio dell’incentivo.Il parere n. 196/2023 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, seguito dal parere n. 3/2024 della medesima Sezione, aveva introdotto ulteriori elementi interpretativi, evidenziando che l’unica prestazione effettivamente incentivabile dovesse essere la predisposizione materiale degli atti di programmazione (triennale ed annuale), mentre rimanevano escluse tutte le ulteriori attività finanziarie o di monitoraggio successive.Queste precisazioni dei giudici contabili hanno trovato piena conferma nel più recente parere del MIT (3076/2025), eliminando definitivamente le possibili ambiguità e fornendo indicazioni operative chiare e definitive per le amministrazioni pubbliche.Gli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti negli appaltiL’incentivo previsto per le attività di programmazione tecnica della spesa pubblica per investimenti risponde alla precisa ratio di valorizzare specificamente quelle attività che presentano una diretta incidenza sull’efficienza e sull’efficacia dell’azione amministrativa in tema di realizzazione di opere pubbliche. Non vi è invece riconoscimento incentivante per attività di tipo finanziario, benché essenziali per il buon esito delle opere stesse, poiché caratterizzate da una diversa natura giuridico-amministrativa.Alla luce dei pareri del MIT e della Corte dei conti, le amministrazioni pubbliche sono tenute a uniformarsi rigorosamente a questa impostazione interpretativa, evitando di estendere arbitrariamente gli incentivi a prestazioni diverse da quelle espressamente previste dalla normativa vigente. Tali chiarimenti impongono alle stazioni appaltanti un’attenta verifica della corretta delimitazione delle attività incentivabili, con una precisa documentazione e giustificazione delle scelte operate in materia di programmazione della spesa per investimenti.La rigorosa applicazione dei criteri chiariti dai citati pareri ministeriali e contabili permette di garantire trasparenza e legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, evitando contenziosi e sanzioni e assicurando la corretta valorizzazione delle competenze tecniche realmente incentivabili ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

https://lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/incentivi-programmazione-spesa-investime...



LENTEPUBBLICA

La gestione dei documenti relativi a progetti PNRR alla luce dei controlli previsti dalla normativa.

In questi giorni molte amministrazioni hanno ricevuto richieste di integrazione documentale relativamente ai progetti PNRR, in particolare quelli di PaDigitale2026. Si tratta dei cosiddetti “controlli sostanziali a campione” che vengono effettuati, leggiamo sul sito di PaDigitale2026, “sulla base della Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 e secondo le modalità previste nel Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell’Unità di Missione PNRR”.
Sempre sul sito, ci viene spiegato che si tratta di “verifiche documentali amministrative sui progetti del PNRR finanziati con i fondi europei del Next Generation EU. Questi controlli sono uno strumento fondamentale per garantire che i fondi erogati siano stati gestiti correttamente, assicurando trasparenza in applicazione di tutte le misure per il contrasto delle irregolarità e delle frodi”
Insomma, dopo avere già prodotto decine di documenti fra candidature, atti, atti integrativi e ricognitivi, dichiarazioni e autodichiarazioni, a volte lottando per farseli accettare dalla piattaforma (vedi ad esempio qui), le PA “fortunate” oggetto della verifica saranno chiamate a produrne, in alcuni casi riprodurne, un’altra discreta quantità.
A parte la stranezza che un controllo “sostanziale” in un progetto di natura tecnologica sia effettuato tramite una “verifica documentale”, per altro su documenti di natura prettamente amministrativa, quello che trovo interessante è un aspetto che sembra marginale: la gestione stessa dei documenti di progetto, di cui, gli Enti, dovranno dare prova di aver effettuato nel modo corretto.
Leggiamo infatti, nella sezione di PaDigitale2026 che ci spiega come rispondere alle richieste di verifica:
Documentazione sulle modalità di conservazione della documentazione di progetto
Una nota testuale, in qualunque formato e possibilmente firmata, che spieghi le modalità con cui vengono conservati i documenti di progetto
Uno o più screenshot che danno evidenza del software documentale utilizzato e che i flussi documentali sono identificabili e ordinati secondo adeguati criteri di classificazione
Nel meraviglioso mondo di PaDigitale2026, che nei suoi progetti di finanziamento ha sistematicamente ignorato la gestione documentale, vanificando in alcuni casi, almeno parzialmente, l’efficacia degli interventi stessi (vedi ad esempio i servizi online oppure SEND) ora ci troviamo a dover dare prova (con degli screenshot !? ma davvero ?!) di conservare e organizzare correttamente i documenti addirittura classificandoli adeguatamente.
In questa nota c’è un po’ tutta la confusione che regna nella PA quando si parla di gestione documentale.
Fra l’altro, se seguissimo alla lettera quanto richiesto, ben pochissime PA sarebbero in regola perché quei documenti nella stragrande maggioranza dei casi non vengono nemmeno protocollati (tanto stanno nella “piattaforma”), figuriamoci se sono classificati, fascicolati e conservati a dovere.
La corretta tenuta dei documenti
Cosa facciamo quindi, se i documenti non sono correttamente classificati e conservati, togliamo il contributo?
Premesso che ho sempre insistito con gli Enti che ho supportato nei progetti PNRR per il digitale, sulla corretta tenuta dei documenti (addirittura inserendo nella formazione che faccio sulla gestione documentale, proprio come esempi “complessi”, la gestione dei documenti relativi a progetti PNRR), e che quindi questo richiamo alla corretta gestione documentale in fondo non mi dispiace, c’è anche da evidenziare, ahimè, che quanto riportato come esempio in PaDigitale2026 (in questo filmato su YouTube diffuso dal DTD) non è proprio ciò che si intende per corretta gestione documentale.
Ne approfitto quindi per illustrare come, almeno in linea teorica, si dovrebbe gestire la documentazione di questi progetti.
Inoltre, un po’ per gioco, un po’ perché ormai se non si scrive di IA non ti legge nessuno, mostrerò come ChatGPT, opportunamente istruito, sia in grado di dare una buona mano a chi, magari poco avvezzo all’uso di un titolario di classificazione, volesse provare ad organizzare correttamente i propri documenti.
La conservazione
Partiamo dalla fine, la conservazione. Nel mondo digitale conservare non equivale a tenere da qualche parte i documenti (i files) ma significa conservarli a norma, ovvero conferire questi files in un sistema di conservazione dotato delle caratteristiche previste dalla normativa.
Per quanto riguarda la PA poi, vige quanto previsto dall’articolo 44 del CAD : “Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.”
Quindi, trattandosi nello specifico di documenti sicuramente più vecchi di un anno, in linea di principio questi dovrebbero essere già nel sistema di conservazione.
Non solo, dovrebbero esserci non singolarmente, ma aggregati nei rispettivi fascicoli (o altre forme aggregative).
Detto ciò, la famosa “prova” da fornire al DTD, dovrebbe essere lo screenshot della schermata del sistema di conservazione!
E qui sfioriamo un po’ il ridicolo perché i sistemi di conservazione sono concepiti apposta per dare prova della presenza, dell’integrità ecc. del documento conservato. La “prova” da richiedere non sarebbe tanto lo screenshot quanto la produzione del “pacchetto di distribuzione” generato dal sistema di conservazione.
Organizzazione e classificazione dei documenti
E arriviamo ora alla parte più complessa, perché meno intuitiva. Bisogna premettere intanto che i documenti sono da inserire in archivio, ovvero essere registrati nel sistema di gestione documentale (da qui in avanti indicato con l’acronimo SGID) dell’Ente. Questo, va ribadito, è un obbligo (art. 53, comma 5 del TUDA).
Una volta registrati (protocollati) i documenti vanno classificati e quindi inseriti nel fascicolo di pertinenza. Anche queste sono operazioni obbligatorie, ai sensi rispettivamente degli articoli 56 e 64 del TUDA.
Classificazione e fascicolazione (o fascicolatura, per usare la terminologia presente nella normativa) sono a loro volta operazioni che devono essere svolte in coerenza con due documenti presenti nel Manuale di Gestione documentale di ogni PA: il Piano di Classificazione (o Titolario) e il Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Informatiche (o volgarmente Piano di Fascicolazione).
Operazioni che necessariamente devono essere eseguite nello SGID e non, come invece oggi avviene, all’interno delle cartelle del file system di qualche PC/Server/Cloud.
Le criticità nel seguire la logica del Piano
La difficoltà principale sta proprio qui, perché seguire la logica del Piano di Classificazione è un’operazione non banale che richiede un certo livello di comprensione dello strumento e, soprattutto, è assai diverso da quanto si sarebbe “spontaneamente” portati a fare.
Per l’esempio in questione farò riferimento al Piano di Classificazione di un comune perché (beati loro) ne esiste uno standard (quello, eccellente, del Gruppo di lavoro del 2005, consultabile qui).
Nella pratica quotidiana questi progetti sono realizzati quasi sempre da un singolo (persona e/o ufficio) che concepisce l’intera sua attività come unica. La tendenza è perciò quella di raggruppare tutti i documenti in un singolo fascicolo e classificarlo, facendo riferimento al succitato Piano di Classificazione e tenendo presente che i progetti di PADigitale2026 sono progetti informatici, I/7 – “Sistema Informativo”.
Purtroppo, non è così perché il Piano di Classificazione è basato (per ragioni che qui non è opportuno spiegare) non su chi fa che cosa (competenza) o sul tipo di documento ma su una logica legata alle funzioni primarie dell’Ente. Ogni documento/fascicolo, deve risultare ricondotto quindi alla funzione o, in altri termini, all’oggetto trattato.
Il rischio di creare uno “spezzatino”
È abbastanza facile capire quindi che il Decreto di Finanziamento ricevuto dal Comune dal Ministero non è classificabile come “Sistema Informativo” (anche se riguarda un finanziamento per un progetto informatico) ma è primariamente un Decreto di Finanziamento, ossia qualcosa che porterà al Comune un’entrata finanziaria. La sua classifica corretta è IV/3 – “Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento”.
Non potrà quindi essere in un fascicolo classificato I/7 perché lì ci stanno documenti che hanno come oggetto qualcosa che ha a che fare “direttamente” con il sistema informativo.
La logica del titolario quindi costringe a creare uno “spezzatino” di fascicoli, ognuno contenente documenti classificati in modo uguale e quindi riferibili alla stessa funzione (e questo è, a mio avviso, un punto critico su cui si dovrebbe aprire una discussione, perché controintuitivo e difficile da attuare nella prassi quotidiana).
Le fasi dell’attività da svolgere
Nel nostro esempio quindi, per capire come organizzare e classificare correttamente il ns progetto, va analizzata più approfonditamente l’attività che si va a svolgere. Ci sono in realtà diverse fasi:
Il finanziamento: si presenta la domanda, si genera il CUP, si ottiene il finanziamento e il relativo Decreto, si predispone il capitolo dedicato (con una variazione di bilancio) e si crea l’accertamento dell’entrata; tutti questi documenti, con l’eccezione della variazione di Bilancio, sono riferibili alla gestione delle entrate e quindi si classificano tutti IV/3 e si raccoglieranno in un unico fascicolo con medesima classifica; la variazione di bilancio invece andrà classificata nell’apposita classe “IV/2 – Gestione del Bilancio con eventuali variazioni” dove presumibilmente si troverà un fascicolo contenente tutte le variazioni di bilancio presentate nell’anno;
Il progetto informatico: una volta ottenuto il finanziamento si avvierà la progettazione tecnica dell’intervento (analisi, analisi dei requisiti, specifiche tecniche, collaudi, bug, ecc.) tutti documenti riferibili allo sviluppo del sistema informativo e tutti quindi classificabili I/7, tutti in un fascicolo specifico del progetto
La spesa: definito il progetto si passa alla fase in cui si impegna la spesa a favore di un fornitore (con eventuale gara), si stipula il contratto, si ricevono e liquidano le fatture, si emettono i mandati di pagamento; tutti documenti riferibili alla gestione della (specifica) spesa e quindi da classificare come IV/4 – “Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento”; qui si andranno a creare tanti fascicoli quante saranno le spese diverse effettuate per il progetto.
Riassumendo: la gestione del progetto porterà alla formazione di tre diversi fascicoli, con classifiche diverse e l’alimentazione di un quarto fascicolo dove si inserirà la variazione di bilancio.
Le peculiarità dei fascicoli
Questi fascicoli poi, dal punto di vista operativo, sarebbe bello poterli vedere in qualche modo raggruppati fra loro. Anche in questo caso quello che verrebbe spontaneo fare è creare un fascicolo “padre” che contenga questi tre fascicoli sotto forma di sottofascicoli, ma anche qui ci scontriamo con un limite imposto dalla logica del titolario: i sottofascicoli di un fascicolo devono avere tutti la stessa classifica del fascicolo padre. Questo perché la classifica rappresenta un criterio di ordinamento e quindi oggetti classificati diversamente non possono stare assieme in quello specifico ordinamento.
Ma l’esigenza è comunque reale ed è anche previsto normativamente (Linee Guida per la gestione documentale, Par. 3.3.2 – “I fascicoli appartenenti a serie diverse possono essere collegati tra loro”) che lo SGID consenta di poter “collegare” fra loro fascicoli con diverse classifiche, ricomponendo così quello che per coerenza con la logica del titolario va spezzato. Ed in effetti molti SGID lo implementano e quindi ci consentiranno in qualche modo (dipende da SGID a SGID) di vedere in modo unitario tutto ciò che riguarda il progetto.
Vi sembra complicato? In effetti in parte lo è e ben difficilmente si troverà un comune che ha proceduto così o in modo simile. Anche tenendo conto del fatto che molti documenti, ad esempio quelli contabili, sono spesso gestiti direttamente dal software contabile che quasi mai dialoga o è integrato con lo SGID dell’Ente e vi sottrae quindi i documenti (altro grave problema di cui avevo scritto qui). Per non parlare quelli delle piattaforme come MePA ecc.
Eppure, se si parla di “adeguati criteri di classificazione” non si può intendere che questo.
Chissà se il Dipartimento lo intendeva in questo modo e se vi toglierà il finanziamento se troverà la vostra gestione difforme!
ChatGPT approved!
Va detto con chiarezza: la classificazione e la modalità di organizzazione dei documenti in fascicoli non è una scienza esatta e a parità di problema la soluzione può non essere sempre la stessa. Ma chi lavora con lo stesso Piano di Classificazione dovrebbe giungere comunque a risultati analoghi, perché si è guidati da una logica comune che non ammette, se utilizzata con coerenza, troppe varianti.
Ma io sono di formazione un matematico e ciò mi porta ad essere particolarmente attento alla coerenza logica, magari troppo. Ho avuto modo, ad esempio, di vedere Piani di Fascicolazione di alcuni comuni, stilati da valenti archivisti prevedere che i documenti riferiti ad una spesa per un certo progetto, fossero inseriti come sottofascicoli del progetto stesso e quindi non più classificati secondo la logica del Piano di Classificazione (che li vedrebbe invece tutti classificati allo stesso modo a prescindere dalla specifica spesa a cui si riferiscono, nel nostro esempio impegni, fatture ecc sarebbero classificati I/7, assieme al progetto tecnico) ma di volta in volta parificata a quella del fascicolo del progetto in cui saranno inseriti.
L’esperimento
Personalmente capisco questo approccio “pragmatico” che risolve il problema pratico dello spezzettamento, ma andando ad intaccare la logica del Titolario stesso rendendolo, di fatto, inutile (e comunque introducendo altri problemi).
Ho pertanto voluto verificare la mia impostazione utilizzando ChatGPT. Ho chiesto all’AI, semplicemente questo:
“devo classificare un decreto di finanziamento che il comune ha ottenuto partecipando ad un bando europeo”
Devo ammettere che la risposta è stata abbastanza sorprendente. In un primo momento ChatGPT non ha individuato il Piano di Classificazione corretto, ma a livello di ragionamento, la risposta appariva già centrata. Da notare come non abbia chiesto del progetto, ma solo del decreto di finanziamento. Già nella prima risposta era comunque presente tutta l’articolazione che si può supporre segua ad un finanziamento.
Una volta indicato il corretto piano di classificazione, ChatGPT ha risposto praticamente subito in modo convincente e sostanzialmente (almeno a mio parere) corretto. Non solo, ha giustificato ogni passaggio, fornendo spiegazioni chiare e abbastanza dettagliate.
Lo schema riassuntivo
Qui sotto in figura potete vedere lo schema riassuntivo che ha prodotto, che, come si può notare, è molto simile a quello che avevo descritto precedentemente. Ha inserito anche un aspetto, quello della rendicontazione, che in effetti per i progetti PNRR è da considerare e io avevo omesso.



LENTEPUBBLICA.IT 


Maxi piano assunzioni nella PA: oltre 2400 posti autorizzati, ecco dove

Con la pubblicazione di quattro Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo ha autorizzato oltre 2400 nuove assunzioni a tempo indeterminato nella PA, tra concorsi pubblici, stabilizzazioni e scorrimenti di graduatoria.Un pacchetto di provvedimenti che interessa decine di enti statali e territoriali, con ricadute dirette sull’organizzazione degli uffici e, indirettamente, sui servizi resi a cittadini e imprese.I decreti – datati 29 dicembre 2025, 31 dicembre 2025 (due distinti DPCM) e 8 gennaio 2026 – rappresentano uno degli interventi più consistenti degli ultimi mesi in materia di reclutamento pubblico, inserendosi nel più ampio percorso di rafforzamento della capacità amministrativa, anche alla luce delle esigenze connesse all’attuazione del PNRR e alla gestione ordinaria delle funzioni istituzionali.
Un piano articolato: concorsi, stabilizzazioni e mobilità
A emergere con chiarezza dall’analisi dei testi è la pluralità delle modalità di assunzione autorizzate. Accanto ai concorsi pubblici tradizionali, i DPCM consentono infatti:stabilizzazioni di personale già in servizio, in particolare nei comparti più sotto pressione;scorrimenti di graduatorie vigenti, per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego;mobilità volontaria tra amministrazioni, nel rispetto dei limiti finanziari e dei piani dei fabbisogni.
Si tratta di strumenti diversi ma complementari, utilizzati per rispondere sia a carenze strutturali di organico sia alla necessità di valorizzare competenze già presenti nella macchina amministrativa.
Il nodo dei segretari comunali: carenze diffuse e nuove assunzioniUno dei capitoli più rilevanti riguarda il rafforzamento dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, affidato al Ministero dell’Interno. Il DPCM dell’8 gennaio 2026 autorizza 98 nuove assunzioni, destinate a coprire una parte delle oltre 2200 sedi attualmente scoperte.I dati ufficiali fotografano una situazione critica: a fronte di 4924 sedi di segreteria, i segretari in servizio sono poco più di 2600. Le scoperture riguardano soprattutto i comuni di piccole e medie dimensioni, con un impatto diretto sulla capacità amministrativa degli enti locali.Le nuove assunzioni consentiranno di assorbire tutti gli idonei non vincitori del corso-concorso COA 2024, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, evitando la dispersione di professionalità già formate.
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Tempi, vincoli e durata delle autorizzazioni
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la durata temporale delle facoltà assunzionali. I DPCM chiariscono che, a partire dal 2025, le autorizzazioni:hanno validità massima triennale;non sono prorogabili oltre la scadenza;devono essere esercitate nel rispetto dei piani dei fabbisogni e dei limiti di spesa.
Le amministrazioni sono inoltre tenute a rendicontare entro il 2026 il personale effettivamente assunto e gli oneri sostenuti, rafforzando i meccanismi di monitoraggio della spesa pubblica.Un segnale strutturale per il pubblico impiego
Nel complesso, i quattro DPCM delineano un intervento che va oltre la logica dell’emergenza. L’ampiezza delle autorizzazioni, la varietà dei profili coinvolti e la combinazione di strumenti diversi indicano la volontà di ricostruire gradualmente gli organici della PA, colpiti negli anni da pensionamenti e blocchi del turn over.Resta ora centrale la fase attuativa: bandi, procedure e tempi di selezione saranno decisivi per trasformare le autorizzazioni in assunzioni effettive, con benefici concreti per il funzionamento delle amministrazioni.

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