AGRIGENTONOTIZIE
Strade provinciali, pubblicato il bando per la messa in sicurezza di ponti e viadotti
Interventi su tre strade del Libero consorzio: le modalità e i tempi per le offerteÈ stato pubblicato sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it (sezione “Gare e appalti”) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico relativo alla messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo tre strade provinciali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: la SP n. 6 Licata-Ravanusa, la SP n. 7 Licata-Riesi e la SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea.L’importo a base d’asta è di 484.000 euro più Iva, comprensivi di 14.200 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni consecutivi dalla data di consegna. L’intervento è finanziato con fondi statali previsti dal D.M. del 5 maggio 2022 nell’ambito del programma sessennale 2024-2029.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 5 marzo 2026 esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli, in uso al Libero Consorzio, nell’ambito di una procedura di gara interamente telematica con inversione procedimentale. L’apertura delle offerte è fissata per le ore 8:30 del 6 marzo 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in via Acrone 27.
Il bando e gli allegati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16551.
LENTEPUBBLICA
Pagamento degli straordinari negli enti locali: i chiarimenti dell'ARAN
Uno degli aspetti più delicati e frequentemente oggetto di dubbi riguarda il calcolo corretto del compenso per le ore di straordinari lavorativi: con il parere 35072/2025 l’ARAN fornisce importanti chiarimenti per il personale che lavora negli enti locali.
In particolare, una delle questioni su cui si è recentemente soffermata l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è il ruolo degli assegni personali riassorbibili nella determinazione della retribuzione utile per gli straordinari.
L’intervento chiarificatore riguarda nello specifico l’assegno personale riassorbibile previsto dall’art. 15, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022, che si riferisce alle progressioni economiche tra le Aree.
Il contesto contrattuale di riferimento
Per comprendere appieno la portata del quesito e del chiarimento fornito, è necessario partire dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022, valido per il comparto Funzioni Centrali. Questo contratto disciplina numerosi aspetti economici e normativi che regolano i rapporti di lavoro tra dipendenti pubblici e amministrazioni. Uno degli articoli più rilevanti per il tema in questione è l’articolo 32, che stabilisce le regole per la determinazione delle indennità per prestazioni straordinarie.
Secondo quanto riportato al comma 4 dell’art. 32, per determinare il valore orario delle prestazioni extra orario di servizio è necessario fare riferimento alla retribuzione base, così come definita all’articolo 74, comma 2, lettera b) dello stesso contratto collettivo. A questa voce va aggiunta la quota parte della tredicesima mensilità, così da determinare la base utile per il calcolo orario dell’indennità da riconoscere.
Cosa rientra nella retribuzione di riferimento
Il contratto collettivo definisce con precisione quali elementi economici concorrono a formare la base di calcolo per il lavoro straordinario. In particolare, si considerano:
Lo stipendio base mensile (art. 74, lett. a);Gli eventuali differenziali stipendiali riconosciuti a seguito di progressioni economiche interne all’Area;
Gli assegni personali non riassorbibili introdotti con il contratto del 22 gennaio 2004, all’art. 29, comma 4;
Gli assegni personali riassorbibili previsti dal nuovo CCNL del 2022, all’art. 15, comma 3.
Proprio quest’ultimo punto è al centro dell’orientamento applicativo pubblicato da ARAN. L’agenzia, infatti, ha confermato in modo inequivocabile che anche gli assegni riassorbibili connessi alle progressioni tra le Aree devono essere conteggiati nella retribuzione mensile ai fini del calcolo dello straordinario.
Assegni riassorbibili: cosa sono e quando si applicano
Gli assegni personali riassorbibili sono voci retributive temporanee, introdotte per tutelare economicamente il dipendente nel passaggio da un’Area a un’altra all’interno della Pubblica Amministrazione, quando la nuova posizione economica inizialmente non garantisce uno stipendio pari a quello precedentemente percepito. In attesa che le nuove retribuzioni (ad esempio grazie a futuri aumenti contrattuali o avanzamenti) raggiungano e superino il trattamento economico goduto in precedenza, al lavoratore viene garantita questa indennità “ponte”.
A differenza degli assegni non riassorbibili, che restano invariati e definitivi, quelli riassorbibili sono destinati a scomparire progressivamente nel momento in cui il nuovo trattamento economico superi quello precedente. Tuttavia, finché sono erogati, rappresentano a tutti gli effetti parte della retribuzione mensile, e come tali devono essere presi in considerazione nel calcolo delle prestazioni aggiuntive.
Implicazioni operative
Con la risposta pubblicata nella sezione “Orientamenti applicativi” (ID: 35072), ARAN ha fugato ogni incertezza: l’assegno personale riassorbibile legato alle progressioni tra le Aree concorre alla determinazione del compenso per lo straordinario. In termini pratici, ciò significa che i dipendenti pubblici che percepiscono questo tipo di assegno, quando chiamati a effettuare ore di lavoro oltre l’orario ordinario, vedranno riconosciuto un compenso che tiene conto anche di questa voce retributiva.
Questo chiarimento ha importanti conseguenze per gli uffici del personale delle amministrazioni pubbliche, che devono adeguare i propri calcoli e software gestionali per evitare errori nell’erogazione degli importi dovuti. Ma ha anche rilevanza diretta per i lavoratori, che potranno verificare con maggiore consapevolezza la correttezza delle somme ricevute per gli straordinari.
Perché è importante distinguere tra le voci retributive
La composizione della retribuzione nella Pubblica Amministrazione è il risultato di diversi livelli contrattuali, ciascuno dei quali può introdurre nuove voci economiche, abrogare le precedenti o modificarne la natura. Sapere quali componenti vengono effettivamente utilizzate per il calcolo dello straordinario o di altri istituti (come TFR, pensione, indennità di turno, ecc.) è fondamentale per evitare contestazioni, disallineamenti o disparità di trattamento.
Il fatto che anche gli assegni formalmente riassorbibili siano conteggiati come parte integrante della base mensile utile ai fini dello straordinario rafforza l’idea che il principio dell’equità retributiva debba tener conto dell’effettiva condizione economica del dipendente nel momento in cui svolge un’attività lavorativa ulteriore rispetto al normale orario.
LENTEPUBBLICA
Rinnovo CCNL Enti Locali 2022-2024, doccia fredda in busta paga: aumenti minimi
Altro che svolta sugli stipendi: la firma definitiva sul rinnovo del contratto delle Funzioni Locali 2022-2024, attesa nelle prossime settimana, rischia di tradursi in incrementi ben più contenuti di quanto molti si aspettassero.
La sottoscrizione del nuovo CCNL è attesa a breve, una volta acquisito il parere della Corte dei Conti. Ciò nonostante le cifre lorde annunciate non coincidono con quanto effettivamente finirà sul conto corrente di lavoratrici e lavoratori di Comuni, Province ed enti territoriali.
Il punto centrale è semplice: tra inflazione, anticipi già erogati e tassazione, l’aumento reale si assottiglia fino a diventare, in diversi casi, poco più di qualche decina di euro al mese.
Questo è quanto denunciato dalla FP CGIL Lombardia, che ha messo online “Operazione Verità”, uno strumento pensato per consentire a lavoratrici e lavoratori del comparto di verificare in anticipo quale sarà l’aumento effettivo sullo stipendio dopo la firma definitiva del contratto collettivo nazionale.
Un contratto giudicato insufficiente
Secondo la CGIL, il rinnovo non è in grado di compensare l’erosione del potere d’acquisto subita negli ultimi anni dai dipendenti degli enti locali. A sottolinearlo è il segretario della categoria lombarda, Dino Pusceddu, che definisce l’intesa “un contratto povero”, incapace di rispondere in modo adeguato alla crescita del costo della vita.
Il nodo centrale, spiega il dirigente sindacale, riguarda la mancanza di risorse aggiuntive nella legge di bilancio. Le proposte di modifica avanzate dal sindacato ai parlamentari, finalizzate a rafforzare il fondo destinato al rinnovo, non sono state accolte. Una decisione che ha natura politica e che ha inciso in modo determinante sull’esito finale della trattativa.
Proprio per questo motivo la CGIL non ha firmato l’ipotesi di contratto, scegliendo di avviare una consultazione tra il personale coinvolto.
Inflazione al 16,5%: il divario tra rincari e aumenti
Il triennio coperto dal nuovo contratto è stato segnato da un incremento dei prezzi che ha raggiunto il 16,5%. Un dato che, per il sindacato, avrebbe richiesto uno sforzo economico ben più consistente per evitare una perdita netta di reddito.
Se fossero stati stanziati fondi adeguati, sostiene Pusceddu, gli stipendi avrebbero potuto registrare incrementi attorno al 14,35%, accompagnati da un rafforzamento delle risorse destinate a produttività e indennità. Invece, secondo la valutazione del sindacato, tali misure non si sono concretizzate.
Il risultato, afferma il sindacato, è uno scostamento significativo tra l’aumento nominale previsto dal contratto e l’effettivo recupero del potere d’acquisto.
Un esempio concreto: cosa resta davvero in tasca
Il sindacato del comparto enti locali ha pertanto effettuato simulazioni basate su profili professionali specifici. Prendiamo il caso di un dipendente inquadrato nella categoria D3.
L’incremento lordo indicato è pari a 144 euro mensili. Tuttavia, di questa cifra, 85 euro sono già stati corrisposti nel tempo attraverso la maggiorazione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (Ivc), una voce introdotta per attenuare gli effetti del ritardo nei rinnovi. Altri 25 euro vengono assorbiti dalla tassazione.
Alla fine, l’aumento netto effettivamente percepito si aggira intorno ai 33 euro al mese.
Se l’inflazione fosse stata recuperata integralmente, la crescita retributiva per questo profilo avrebbe dovuto attestarsi attorno ai 317 euro. Il differenziale, quindi, supera i 170 euro mensili. Una distanza che, secondo il sindacato, si ripropone in misura analoga per gli altri livelli di inquadramento. Qui è possibile effettuare simulazioni in base al proprio profilo.
Il peso degli arretrati
La questione non riguarda soltanto gli aumenti futuri, ma anche gli arretrati relativi agli anni già trascorsi. Sempre nel caso preso ad esempio, la perdita accumulata nel periodo coperto dal contratto viene stimata in circa 14.000 euro, mentre la somma riconosciuta ammonta a poco più di 1.100 euro lordi.
Si tratta di una forbice che, nella lettura del sindacato, rende evidente il divario tra le aspettative legate al rinnovo e il risultato finale.
Un altro aspetto sottolineato riguarda il carattere strutturale delle risorse mancanti: ciò che non viene stanziato oggi, sostiene il sindacato, non potrà essere recuperato in futuro. Il mancato adeguamento consolida infatti una base salariale più bassa, sulla quale si costruiranno anche i prossimi rinnovi contrattuali.
Carriere ferme e nessuna nuova area di qualificazione
Le criticità evidenziate non si limitano alla dimensione economica. Secondo la FP CGIL Lombardia, il contratto non introduce risorse per le progressioni verticali, lasciando bloccate le possibilità di avanzamento professionale.
Inoltre, non sarebbe stata istituita un’area dedicata alle elevate qualificazioni, elemento che avrebbe potuto valorizzare competenze e responsabilità crescenti all’interno degli enti locali. La mancanza di strumenti di sviluppo di carriera viene letta come un ulteriore segnale di debolezza dell’impianto complessivo.
Il sindacato richiama anche una realtà che definisce “vergognosa”: la presenza di lavoratrici e lavoratori impegnati in servizi essenziali con retribuzioni inferiori ai mille euro netti mensili. Una condizione che, a suo avviso, stride con l’importanza delle funzioni svolte per le comunità.
LASICILIA
Piano viabilità: via alla gara per mettere in sicurezza ponti e viadotti
Lavori stradali nell'Agrigentino: pubblicato il bando da mezzo milione di euro.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento accelera sulla manutenzione delle infrastrutture viarie. È stato ufficialmente pubblicato, nella sezione "Gare e Appalti" del portale istituzionale, il bando di gara per l'affidamento di un accordo quadro annuale destinato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo tre direttrici fondamentali della provincia.
Il progetto mira a garantire l’efficienza strutturale di tre arterie vitali per la mobilità locale: SP n. 6 Licata-Ravanusa; SP n. 7 Licata-Riesi; SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea.
L'investimento complessivo ammonta a 484.000,00 euro (oltre IVA), di cui 14.200 euro destinati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'intervento è sostenuto da fondi statali.
La procedura sarà interamente telematica, gestita tramite la piattaforma certificata Maggioli. Le imprese interessate dovranno far pervenire le proprie offerte entro le ore 12:00 del 5 marzo 2026. L'apertura delle buste avverrà il mattino seguente, il 6 marzo, presso la sala gare del Gruppo Contratti dell'Ente.
L'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà a disposizione 365 giorni lavorativi per completare i lavori a partire dalla data di consegna. Una corsa contro il tempo per restituire piena sicurezza a un territorio che attende risposte concrete sulla viabilità.
ITALIAOGGI
PNRR oltre il 2026: dove finiranno i 23,8 miliardi che l’Italia potrà spendere in ritardo
La redistribuzione dei fondi del Pnrr favorisce digitalizzazione e mobilità. Al 30 gennaio, meno di 2,3 miliardi sono stati utilizzati, mentre le facilities permettono di estendere i tempi di spesa oltre il 2026.
Sono pari a 23,8 miliardi di euro le risorse del Pnrr destinate a interventi che permettono di rinviare la spesa oltre il 2026. Di queste, al 30 gennaio risultano utilizzati meno di 2,3 miliardi. La redistribuzione dei fondi ha concentrato i maggiori benefici sulla Missione 1, dedicata alla digitalizzazione, che segna un aumento di 4,4 miliardi, e sulla Missione 3 relativa alla mobilità, in crescita di 1,2 miliardi. Inoltre, i tempi di spesa sono più distesi grazie alle facilities.
Con la sesta revisione del Piano, approvata con la Decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025, l’Italia ha di fatto ottenuto una proroga tacita delle scadenze.
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L'analisi dell'Upb sulla rimodulazione del piano
Ad analizzare l’impatto di questa rimodulazione è l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che nella nota flash n. 1/2026 ha messo in fila i numeri e il loro impatto sui saldi del bilancio statale. Essa ha interessato complessivamente 174 misure, lasciando invariata la dotazione finanziaria a 194,4 miliardi (71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 di prestiti). In particolare, 83 misure sono state semplificate per ridurre gli oneri amministrativi, 51 sono state modificate individuando alternative migliori per conseguire gli obiettivi previsti; 10 sono state soppresse o sono state giudicate non più realizzabili, altre 19 sono parzialmente realizzabili e 10 sono state aggiunte in seguito alla soppressione o alla revisione finanziaria delle precedenti misure.
Il ruolo delle facilities e i tempi di spesa
Fra le misure potenziate, la parte del leone la fanno quelle che implicano il ricorso a strumenti finanziari secondo il modello della facility, che valgono complessivamente 5,5 miliardi. Le facilities sono veicoli finanziari che permettono di aggirare le scadenze senza rinnegarle, ma di fatto concedendo più tempo per gestire le risorse. Queste ultime verranno girate a soggetti come Cassa Depositi e prestiti e Invitalia, che le potranno distribuire con più calma attraverso un «financial agreement». Come spiega l’UPB, infatti, in tali casi, il conseguimento dell’obiettivo finale entro la scadenza del PNRR (agosto 2026) non implica necessariamente che la spesa sia completamente sostenuta entro la stessa data, consentendo di completare gli investimenti anche oltre la deadline.
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Milestone, target e capacità amministrativa
Coesistono quindi due percorsi, che possono avere tempi diversi: da un lato, il rispetto delle milestone e dei target, necessario per ottenere il pagamento delle rate da parte delle Istituzioni europee; dall’altro, l’effettiva realizzazione delle misure, che determina l’andamento della spesa e dipende dalla capacità amministrativa. Va inoltre ricordato che il mancato raggiungimento di una milestone o di un target non comporta la restituzione di tutte le somme già ricevute, ma solo una riduzione parziale della rata corrispondente. Complessivamente, ammontano a 23,8 miliardi le risorse allocate su misure che consentono una traslazione della spesa oltre il 2026; alla data del 30 gennaio la relativa spesa risulta pari a poco meno di 2,3 miliardi. Le riallocazioni finanziarie hanno favorito prevalentemente la Missione 1 (Digitalizzazione; +4,4 miliardi) e la Missione 3 (Mobilità; +1,2 miliardi); le altre Missioni hanno registrato un saldo negativo o nullo.
L’Upb chiarisce che le risorse potenzialmente spendibili oltre il 2026 non riguardano esclusivamente le facility o altri strumenti finanziari. In diversi casi, infatti, pur senza ricorrere a tali meccanismi, le norme consentono comunque di sostenere costi dopo la scadenza formale del Pnrr. Ne è un esempio il target dedicato al contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno. Entro dicembre 2025 dovranno essere confermate le iscrizioni di almeno 44.000 minori ai programmi di supporto educativo. Tuttavia, la durata dei corsi varia dai 12 ai 24 mesi, il che implica che una parte delle relative spese potrebbe essere sostenuta anche oltre il 2026.
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La rivoluzione verde e il supporto alle imprese
Il quadro più rilevante riguarda la Missione 2 dedicata alla rivoluzione verde. Qui si concentra circa il 60% dei fondi potenzialmente posticipabili, pari a 14,1 miliardi, dei quali risultano effettivamente spesi appena 200 milioni. Diversa la situazione nella Missione 1, dove a fronte di 3,5 miliardi teoricamente posticipabili risulta già utilizzato un miliardo. Di questa cifra, circa 700 milioni riguardano il rifinanziamento del Fondo gestito da Simest, originariamente dotato di 1,2 miliardi, e quasi 300 milioni l’intervento destinato allo sviluppo delle imprese turistiche.
ITALIAOGGI
Nuovo Piano Acquisti 2026: più efficienza e meno costi per le Pubbliche Amministrazioni
Presentato il piano 2026 per ottimizzare gli acquisti pubblici, coinvolgendo Consip e altre centrali di committenza, con l'obiettivo di ridurre i costi e migliorare l'efficienza.
Promuovere e realizzare una maggiore efficienza negli acquisiti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ridurre i costi per la fornitura di beni e servizi.
Sono questi gli effetti attesi dall'applicazione del nuovo Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato per l’anno 2026, pubblicato il 12 febbraio nel quale confluisce la programmazione delle iniziative di acquisto di 32 Soggetti Aggregatori; si tratta in particolare di Consip, di 19 centrali di committenza regionali, di 4 Province, 8 Città metropolitane. Tutti questi soggetti, in possesso di determinati requisiti, sono accreditati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e inseriti nell’apposito elenco previsto dal dl 66/2014.
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L'efficienza della spesa pubblica e il ruolo dei Soggetti Aggregatori
Queste centrali sono state istituite per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e ridurre i costi delle procedure di gara attraverso l'aggregazione e la centralizzazione della domanda, sia su base territoriale che in relazione a specifiche categorie merceologiche.
L'obbligo di fare ricorso ad una centrale di committenza è stato introdotto per i Comuni non capoluogo di provincia a partire dal 1º gennaio 2015 per l'acquisto di beni e servizi e dal 1º luglio 2015 per l'acquisto di lavori. Le centrali di committenza possono essere incaricate di progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti. Il «Piano Integrato delle iniziative di acquisto aggregato», previsto dall’art. 5 del DPCM 14 novembre 2014, è stato approvato dal Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori nella seduta del 22/12/ 2025 e reso pubblico il 12/2/2026.
Il Piano integrato è frutto della collaborazione tra i Soggetti Aggregatori e Consip, coordinati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ed è finalizzato, come accennato, a rendere più efficace l'attività di pianificazione degli acquisti in favore delle amministrazioni pubbliche.
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La pianificazione strategica e le categorie merceologiche
È il risultato dell'armonizzazione delle iniziative di acquisto dei Soggetti Aggregatori e ha lo scopo di assicurare la copertura sul territorio nazionale delle 25 categorie merceologiche previste dal Dpcm 11 luglio 2018.
Con il piano 2026 gli enti coinvolti hanno messo in campo una visione integrata e strategica della programmazione, favorendo la definizione di acquisti congiunti tra i Soggetti Aggregatori, ottimizzando le sinergie esistenti, valorizzando le esperienze e le competenze maturate da ciascun Soggetto Aggregatore nelle diverse categorie merceologiche. Il Piano Integrato comprende una pluralità di attività tipiche delle stazioni appaltanti che vanno dalle procedure di acquisto (distinte fra quelle in programmazione, bandite e attive), al relativo cronoprogramma; indica le collaborazioni attivate e le modalità di espletamento delle procedure.
ITALIAOGGI
TFS dipendenti pubblici: scontro aperto tra INPS e sindacati. La Consulta valuta la costituzionalità delle norme
I sindacati si oppongono alla visione dell'Inps che considera il Tfs come base previdenziale. Criticano il differimento del pagamento come un prestito forzato ai danni dei dipendenti pubblici.
Scontro Inps-sindacati sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. In questi giorni è in discussione presso la Corte costituzionale la trattazione delle ordinanze di rimessione dei Tar Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia che, in occasione di sentenze contro l’Inps hanno rilevato l’incostituzionalità del d.l. 79/1997 e del d.l. 78/2010: il tema riguarda sempre la rateizzazione del Tfs, in particolare per il caso della cessazione dal lavoro per raggiungimento del limite di età.
Il differimento della liquidazione e le norme del 2011
Si continua a toccare un nervo scoperto, apertosi in particolare nel 2011 quando sono state introdotte le norme che prevedono il differimento della liquidazione del Tfs ed il pagamento per rate, che possono comportare il completamento del pagamento anche fino a 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
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La sentenza della Consulta e la risposta del Parlamento
È noto che la Corte costituzionale, ritenendo superata la fase di emergenza dei conti pubblici apertasi negli anni 2010-2011, con la sentenza 130/2023 in particolare ha considerato non costituzionale il sistema vigente, invitando il Parlamento a rivederlo.
La legge 199/2025, tuttavia, è intervenuta sul punto in maniera molto blanda e formalistica, accorciando di soli 3 mesi di soli 3 mesi (da 12 a 9) il tempo per il pagamento della prima rata dell’importo massimo d 50.000 euro, senza intaccare il sistema delle lunghe rateizzazioni.
La memoria difensiva dell'Inps e le tesi psicologiche
Sul punto, l’Inps ha acceso ulteriormente le polveri dello scontro, presentando una memoria difensiva, per un verso allarmante per le condizioni della finanza pubblica nel suo complesso, per altro molto discutibile sulla concezione del ruolo dell’Istituto e del proprio modo di concepire il Tfs.
Infatti, l’Inps giustifica la lunga rateizzazione del Tfs perché lo concepisce come base previdenziale per l’aspettativa di vita successiva al pensionamento. Ed ha aggiunto che il pagamento rateale avrebbe la funzione di tutelare maggiormente i diritti garantiti fagli articoli 36 e 38 della Costituzione, perché eviterebbe ai dipendenti pubblici di compiere scelte irrazionali di spesa, se improvvisamente in possesso di cifre elevate, come dimostrerebbero studi di economia comportamentale e psicologia finanziaria citati dall’Inps.
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La reazione dei sindacati: salario vs previdenza
I sindacati sono insorti, come facile aspettarsi. Ma non è un semplice gioco delle parti. Il Tfs/Tfr non deve essere considerato come elemento previdenziale, perché è vero e proprio salario dei dipendenti, del quale la normativa prevede il differimento del pagamento. Non sono versamenti previdenziali, ma accantonamenti di somme che sono già del lavoratore, alle quali il dipendente, quindi, rinuncia nel corso della vita lavorativa e che vengono utilizzate dal datore come riserva di liquidità a molti scopi.
L'impatto sui conti pubblici e la sostenibilità del sistema
Non pare oggettivamente quindi fondato considerare costituzionalmente sostenibile la posticipazione di un salario che è semplicemente da restituire e la rateizzazione così lunga.
Le considerazioni, poi, sulla propensione ad utilizzare male cifre elevate hanno finito solo per esacerbare i sindacati che con una voce unica si dicono indignati per l’atteggiamento paternalistico mostrato dall’Inps.
Ma, l’elemento più delicato appare un altro. L’Istituto difende differimenti e rateizzazioni perché ritiene non sostenibile l’onere che toccherebbe i 15,6 miliardi nei prossimi due-tre anni soltanto per pagare i Tfs rinviati o rateizzati in passato. Ma se i bilanci pubblici devono la loro salute ad una sorta di prestito forzato chiesto nella sostanza ai dipendenti, anche una volta conclusosi il momento dell’estremo allarme di tre lustri fa, allora sarebbe da preoccuparsi seriamente: l’allarme potrebbe non essere, dunque, finito e la realtà dei conti risultare ben più problematica di quanto non appaia.