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rassegna stampa dal 7 al 9 marzo 2026

AGRIGENTONOTIZIE

Libero consorzio comunale / Casteltermini

Firmato il contratto, al via i lavori sulla provinciale Casteltermini–San Biagio PlataniOltre 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria finanziata dalla Regione
È stato firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 20 Casteltermini–San Biagio Platani. L’accordo è stato sottoscritto tra il Libero consorzio comunale di Agrigento e il legale rappresentante dell’impresa Nuova Costruzioni srls, aggiudicataria della gara in avvalimento con l’impresa Futura 88 scrl di Agrigento.
L’importo complessivo contrattuale è di 3,6 milioni di euro, comprensivi di 72 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai quali si aggiungono 900 mila euro a disposizione dell’ente, per un totale di 4,5 milioni di euro. L’intervento è interamente finanziato dalla Regione con fondi del piano di sviluppo e coesione 2014-2020.
I lavori riguarderanno la messa in sicurezza e il miglioramento della strada che collega i due comuni dell’entroterra e serve numerose attività agrozootecniche e artigianali del comprensorio.
“Si tratta di interventi programmati da tempo grazie all’impegno del nostro settore infrastrutture stradali, che ha elaborato il progetto esecutivo finanziato dalla Regione – dice il presidente del Libero consorzio, Giuseppe Pendolino – ai quali si aggiungeranno presto nuovi interventi finanziati anche con somme di bilancio dell’ente destinate esclusivamente al miglioramento della rete viaria interna”. I lavori dovranno essere completati entro 24 mesi lavorativi continuativi dalla data di consegna.



QDS

Scuole in Sicilia, pronto il nuovo piano di dimensionamento, ecco cosa prevede

Poli omogenei nelle città nel 2026/2027, previsti solo interventi di razionalizzazione. La Regione fissa le regole per mantenere l’autonomia di un istituto
È già ora di pensare all’anno scolastico 2026/2027. La Regione Siciliana ha fissato le regole con cui le conferenze provinciali dovranno predisporre i nuovi piani di dimensionamento della rete scolastica.
Si tratta di un passaggio cruciale che riguarda tutte le scuole dell’Isola, dall’infanzia alle superiori, e che punta a razionalizzare la distribuzione degli istituti senza ridurre l’offerta formativa. Oggi in Sicilia sono attive 705 istituzioni scolastiche: lo stesso numero previsto dal decreto interministeriale del 30 giugno 2025, che ha fissato i parametri nazionali per i prossimi tre anni. Questo significa che, almeno per il momento, non ci saranno tagli generalizzati. L’assessorato regionale all’Istruzione prevede infatti soltanto interventi di razionalizzazione, cioè di riequilibrio e riorganizzazione interna, senza un’ulteriore riduzione complessiva.
Possibili eccezioni
Tuttavia, l’amministrazione si è riservata la possibilità di intervenire ancora con due operazioni di dimensionamento, nel caso in cui vengano respinti i ricorsi pendenti su alcune decisioni prese in passato.
Il decreto indica una serie di criteri che le conferenze provinciali dovranno seguire. Tra i più importanti c’è il mantenimento dei presidi scolastici nei comuni montani, insulari o parzialmente montani: anche se gli alunni sono pochi, queste scuole non perderanno l’autonomia, per evitare che intere comunità restino prive di un punto di riferimento educativo.
Nelle città più grandi, invece, l’obiettivo è ridurre squilibri e sovraffollamenti attraverso la razionalizzazione degli istituti comprensivi. Per le scuole superiori, il piano punta a creare dei veri e propri “poli” formativi omogenei:  licei insieme, tecnici ed economici insieme, professionali tecnologici o per i servizi raggruppati in un unico plesso. In questo modo si vuole evitare la frammentazione degli indirizzi, migliorare l’organizzazione dei percorsi di studio e contrastare la dispersione scolastica, un problema che in Sicilia resta molto serio.
L’andamento demografico
Le proposte di riorganizzazione devono inoltre tenere conto dell’andamento demografico degli ultimi cinque anni: se un istituto ha perso progressivamente iscritti, sarà più probabile che venga coinvolto in operazioni di razionalizzazione. Non sarà invece consentito costituire nuovi istituti “omnicomprensivi”, salvo eccezioni per piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, aree montane o isole minori, dove l’isolamento territoriale rende necessaria una maggiore flessibilità.
Altro criterio centrale riguarda la viabilità e i bacini di utenza: la distribuzione dei plessi dovrà garantire facilità di collegamento, tenendo conto delle condizioni di trasporto e dei tempi di percorrenza, per non penalizzare studenti e famiglie. Il percorso sarà scandito da una serie di passaggi precisi. Gli Uffici scolastici territoriali raccoglieranno i dati sulla popolazione studentesca e sulle scuole interessate, organizzeranno incontri con istituzioni locali e sindacati.


SCRIVOLIBERO

Viabilità: firmato il contratto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 16, n. 51, n. 85 e n. 3A

Previsti a breve nuovi lavori di manutenzione su quattro strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato infatti il contratto con l’impresa OMNIA PROGETTI srl di San Giovanni Gemini (AG), aggiudicataria della gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria, rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 16 Grotte-Firrio-Cantarella (bivio SS 189), n. 51 Grotte-Comitini. n. 85 Grotte-Favara e n. 3A Bivio Caldare (SS 189)-Favara.
L’importo contrattuale è di 825.000,00 euro più Iva (compresi 24.750,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a 212.773,00 euro di somme a disposizione dell’Ente, per un importo complessivo di 1.037.773,00 euro, finanziato con fondi statali (Legge 234/2021 – DM del 09/05/2022).
Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.



ITALIAOGGI

Appalti pubblici, irregolarità per oltre 688 milioni di euro

La Procura generale della Corte dei conti ha notificato 31 inviti a dedurre e 24 atti di citazione per danni erariali nel 2025. Coinvolti responsabili di progetto e direttori dei lavori.
Nel 2025 sono state 31 le contestazioni (per 217 milioni) e 24 gli atti di citazione (per 471 milioni) trasmessi a funzionari pubblici per accertamento delle responsabilità per danno erariale connesse all'affidamento di contratti pubblici; coinvolti il responsabile unico di progetto (RUP), il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione ed i relativi uffici di supporto per i danni causati all'erario.
E' quanto ha evidenziato la Procura generale della Corte dei conti - con riferimento ai giudizi che hanno avuto ad oggetto nel 2025 l’affidamento di contratti pubblici - nella relazione illustrata il 24/2/2026 durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, alla presenza del capo dello Stato.
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Dalla relazione si evince che sono stati notificati 31 inviti a dedurre per la contestazione per oltre 217 milioni (si tratta della comunicazione in fase istruttoria con la quale la Procura contesta preliminarmente l'ipotesi di danno erariale), mentre sono stai trasmessi, sempre nel 2025, 24 atti di citazione rispetto ai quali la richiesta di risarcimento è stata pari ad oltre 417 milioni.
Le vicende per quali sono stati inviati gli atti hanno riguardato diverse fattispecie: dalla violazione della procedura di aggiudicazione con affidamento di contratti a prezzi più alti di quelli di mercato per i quali emerge una violazione dei principi a tutela della concorrenza previsti nel codice appalti, al ritardo nell’aggiudicazione dei contratti di appalto, all’autorizzazione di varianti ingiustificate non previste dall’art. 120 d.lgs. n.36/2023 che modificano la natura dell’appalto originario con aumento ingiustificato del costo dei lavori.
La Corte cita anche episodi nei quali sono stati registrati lavori non completati in tutto o in parte o per i quali sono emersi vizi che richiedevano ulteriori interventi per l’utilizzabilità dell’opera o la rendevano del tutto inutilizzabile.
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Altre fattispecie sono state vagliate sotto il profilo della non esecuzione o parziale esecuzione di forniture o servizi oppure dell'esecuzione con materiali scadenti o comunque di qualità diversa da quella concordata; altre ancora hanno riguardato proroghe tecniche del contratto non giustificate, la mancata applicazione di penali previste dal contratto all’appaltatore, o pagamenti di incentivi per funzioni tecniche (il 2% a favore dei tecnici delle Pubbliche amministrazioni) a soggetti che non abbiano svolto le specifiche attività previste nell’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023.
Infine altre ipotesi hanno preso in considerazione accordi bonari e transazioni nei quali sono state accettate riserve che non dovevano essere accolte e disposti ulteriori pagamenti non previsti nel quadro economico. Diverse le figure coinvolte in questi procedimenti: il responsabile unico di progetto (RUP),, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione ed i relativi uffici di supporto.
La Corte sottolinea anche un punto importante: "quando la p.a. abbia affidato in appalto l’esecuzione di un'opera pubblica sussiste un rapporto di servizio sia nei confronti del direttore dei lavori, sia nei confronti del collaudatore, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso".
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Quindi anche operatori economici, privati, possono essere chiamati a rispondere in funzione del rapporto di servizio che hanno con il committente pubblico; diverso è il discorso per il progettista perchè, dice la Corte "l'elaborato del progettista deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante una specifica approvazione del progetto, vertendosi dunque in un’ipotesi di contratto d’opera professionale e non di inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa dell’ente".

https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/appalti-pubblici-irregolarita-per-oltre-688-milioni-di-eu...



ILSOLE24ORE

Comuni, in ufficio stampa solo funzionari o elevate qualificazioni

Gli enti locali tornano a mettere ordine nel tema, spesso affrontato in modo disomogeneo, della comunicazione istituzionale. Le nuove Linee guida Anci sul reclutamento del personale giornalistico negli enti locali – pubblicate oggi nel Quaderno operativo di febbraio 2026 – hanno infatti un obiettivo concreto: offrire agli enti uno schema di riferimento per la costruzione dei bandi di concorso destinati all’assunzione del «giornalista pubblico».
Il cuore del documento non è tanto l’analisi normativa – che resta quella nota a partire dalla legge 150/2000 –, quanto la proposta operativa di un vero e proprio fac-simile di bando per la selezione dello «specialista nei rapporti con i media», collocato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. L’idea è quella di fornire agli enti locali uno schema completo che consenta di impostare correttamente la procedura selettiva, dalla definizione della figura professionale alle prove di concorso.
Il profilo individuato è quello del giornalista che opera negli uffici stampa, con compiti che vanno dalla gestione dei rapporti con i media alla redazione di comunicati e contenuti informativi, dalla cura della rassegna stampa alla gestione della comunicazione istituzionale anche sui canali digitali. Non si tratta quindi di una funzione accessoria, ma di un ruolo che incide direttamente sulla trasparenza dell’azione amministrativa e sul rapporto tra amministrazione e cittadini.
Proprio per questo il documento dedica ampio spazio alla struttura del bando. Lo schema proposto individua in modo puntuale gli elementi essenziali della selezione: la figura professionale ricercata, i requisiti di accesso – tra cui la laurea e l’iscrizione all’albo dei giornalisti – le modalità di presentazione della domanda tramite il portale InPa, la composizione della commissione esaminatrice e l’articolazione delle prove concorsuali.
Tra i contenuti del bando trovano spazio anche le competenze richieste ai candidati: dalla conoscenza della disciplina della comunicazione pubblica alla normativa sugli enti locali, dal diritto amministrativo alle tecniche del linguaggio giornalistico, fino alla capacità di gestire campagne comunicative, conferenze stampa e strumenti digitali.
Le linee guida chiariscono alcuni aspetti organizzativi spesso oggetto di interpretazioni diverse. Viene ribadito che l’ufficio stampa, previsto dall’articolo 9 della legge 150/2000, deve essere composto da personale iscritto all’albo dei giornalisti, professionisti o pubblicisti. Diversa resta invece la posizione del portavoce dell’organo politico, che mantiene una natura fiduciaria e non richiede l’iscrizione all’ordine.
Un altro chiarimento riguarda le modalità di conferimento dell’incarico. Il coordinamento dell’ufficio stampa – ricordano le linee guida – non può essere affidato tramite collaborazioni coordinate e continuative o incarichi libero-professionali, ma deve rientrare nell’ambito del lavoro subordinato.
Il documento insiste anche sull’evoluzione del ruolo del giornalista pubblico negli enti locali. Oggi la funzione non si limita alla produzione di comunicati stampa, ma comprende attività più ampie: gestione della comunicazione digitale, rapporti con i media tradizionali e online, organizzazione di eventi informativi e supporto alle strategie di comunicazione istituzionale.
L’iniziativa dell’Anci prova quindi a fornire agli enti locali un quadro operativo più chiaro per affrontare un tema che negli anni è stato gestito con soluzioni molto diverse tra loro.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20260309&edit...



LENTEPUBBLICA

TFS dei dipendenti statali, la Consulta avverte il Parlamento: ora basta rinvii.



La Consulta rilancia e dà un ultimatum di un anno al Parlamento per superare ritardi e rateizzazione sul TFS dei dipendenti statali.

La questione del Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici torna ancora una volta davanti alla Corte costituzionale e, con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, il messaggio indirizzato al legislatore appare netto: non c’è più spazio per interventi marginali o rinvii indefiniti. Serve una riforma vera, capace di superare in modo graduale ma concreto il sistema che oggi impone ai lavoratori pubblici in pensione di attendere mesi, e in molti casi anni, prima di ricevere integralmente quanto maturato al termine della carriera.

La Consulta, infatti, ha preso atto che i richiami già formulati nelle precedenti decisioni del 2019 e del 2023 non hanno prodotto, finora, un cambiamento sostanziale del quadro normativo. Per questo ha scelto una strada intermedia: non ha cancellato subito le regole contestate, ma ha fissato un nuovo passaggio decisivo, rinviando la trattazione al 14 gennaio 2027. In questo arco temporale il Parlamento dovrà programmare una soluzione capace di eliminare i meccanismi di differimento e pagamento a rate che ancora caratterizzano il TFS degli statali.
Una questione aperta da anni
Il nodo riguarda le norme che disciplinano il pagamento del TFS ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di anzianità. In base alla disciplina ancora vigente, la liquidazione non avviene subito al momento del pensionamento: per molte categorie occorre attendere dodici mesi, ai quali si aggiungono ulteriori tempi tecnici per il versamento. Se l’importo supera determinate soglie, poi, il trattamento non viene corrisposto in un’unica soluzione, ma viene suddiviso in due o tre tranche annuali.

È proprio questo doppio meccanismo — attesa iniziale e successiva rateizzazione — ad aver generato negli anni un contenzioso sempre più ampio. Secondo i giudici amministrativi che hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale, si tratta di un sistema che incide su un diritto che ha natura di retribuzione differita, cioè di compenso maturato nel corso dell’attività lavorativa e destinato ad accompagnare il dipendente nella fase di uscita dal lavoro.

La Consulta aveva già affrontato il tema con la sentenza n. 159 del 2019 e, soprattutto, con la sentenza n. 130 del 2023, nella quale aveva evidenziato che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione non riguarda soltanto l’ammontare della somma dovuta, ma anche la tempestività con cui essa viene corrisposta. In altre parole, non basta che il lavoratore riceva ciò che gli spetta: è necessario anche che lo riceva in tempi ragionevoli.

Le tre ordinanze dei TAR che hanno riaperto il caso
Il nuovo intervento della Corte nasce da tre distinte ordinanze di rimessione adottate dal TAR Marche, dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia. In tutti e tre i casi, i giudici amministrativi si sono trovati a esaminare ricorsi presentati da ex dipendenti pubblici, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, che chiedevano il pagamento senza rinvii dell’intero TFS, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

I giudici rimettenti hanno contestato la compatibilità costituzionale delle disposizioni che disciplinano la dilazione e la rateizzazione del trattamento, richiamando in particolare l’articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Due dei tre TAR hanno inoltre evocato anche l’articolo 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, sostenendo che il TFS, una volta maturato, entra nel patrimonio del lavoratore e costituisce quindi un “bene” che merita tutela anche sul piano convenzionale.

Il punto centrale delle ordinanze è chiaro: il problema non sarebbe più riconducibile a una misura eccezionale, legata a una contingenza finanziaria temporanea, ma a una disciplina ormai divenuta strutturale, che continua a comprimere il diritto dei dipendenti pubblici anche dopo i ripetuti richiami della Corte.

Le modifiche introdotte non bastano
Nel giudizio costituzionale, l’INPS e l’Avvocatura dello Stato hanno sostenuto che il legislatore non è rimasto del tutto fermo. In effetti, negli ultimi mesi sono intervenute due correzioni normative.

La prima ha ampliato la platea dei soggetti fragili che possono ottenere il trattamento entro tre mesi dalla cessazione del servizio, includendo anche dipendenti invalidi, inabili o inidonei al lavoro e al servizio. La seconda, contenuta nella legge di bilancio per il 2026, ha previsto una riduzione da dodici a nove mesi del termine di liquidazione del TFS, ma solo dal 1° gennaio 2027 e soltanto per chi maturerà da quella data i requisiti pensionistici.

Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, queste novità hanno una portata troppo limitata per poter essere considerate l’avvio di un vero percorso di superamento del sistema. Da un lato riguardano solo categorie specifiche; dall’altro riducono i tempi in misura modesta e rinviano gli effetti concreti a una data futura. Soprattutto, osserva la Consulta, non emerge da nessuna parte un disegno organico che punti davvero all’eliminazione progressiva dei meccanismi dilatori.

Per questo motivo la Corte ribadisce che il vulnus costituzionale resta. In sostanza, il giudizio di incompatibilità con l’articolo 36 non viene meno solo perché il legislatore ha introdotto ritocchi parziali.

Perché la Corte non ha cancellato subito le norme
Il passaggio più delicato dell’ordinanza riguarda la scelta della Consulta di non dichiarare immediatamente illegittime le disposizioni contestate. Pur riconoscendo il perdurare della criticità costituzionale, la Corte ha ritenuto che una cancellazione secca delle norme produrrebbe un effetto troppo pesante sui conti pubblici.

Se venissero meno d’un colpo differimento e rateizzazione, infatti, tutti i trattamenti maturati e ancora non pagati diventerebbero immediatamente esigibili, con un impatto rilevantissimo in termini di fabbisogno di cassa. Proprio questo elemento, già evidenziato nel 2023, viene ritenuto decisivo per lasciare ancora una volta al legislatore il compito di individuare le modalità concrete della riforma.

La Corte, quindi, non arretra sul piano dei principi, ma sceglie una soluzione che tiene conto dell’equilibrio tra tutela dei diritti e sostenibilità finanziaria. È una decisione che si muove nel solco della cosiddetta collaborazione istituzionale tra Corte e Parlamento: la Consulta segnala la necessità non più rinviabile di una riforma, ma evita di imporre per via demolitoria un effetto immediato che potrebbe destabilizzare la finanza pubblica.

Un anno al Parlamento per una riforma vera
Il cuore politico e giuridico dell’ordinanza è tutto qui: la Corte concede al legislatore un nuovo termine, ma al tempo stesso alza il livello della pressione istituzionale. Il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 non equivale a un semplice aggiornamento tecnico. È, piuttosto, un invito formale a costruire entro quella data una disciplina capace di riportare la materia entro i confini della legittimità costituzionale.

Nel testo dell’ordinanza si legge con chiarezza che il Parlamento dovrà programmare una riforma che, pur nel segno della gradualità, dia continuità ai primi interventi già adottati e ristabilisca entro un orizzonte temporale definito la normale scansione dei pagamenti del TFS. In altri termini, la Corte non chiede una correzione cosmetica, ma un piano serio, scandito nel tempo e sostenibile sul piano finanziario.

Il riferimento alla possibilità di distribuire su più esercizi gli effetti di cassa della riforma dimostra che la Consulta non pretende soluzioni irrealistiche. Ciò che però non appare più tollerabile è l’assenza di una rotta precisa.

Che cosa cambia adesso per i dipendenti pubblici
Sul piano pratico, l’ordinanza non modifica nell’immediato le regole applicabili. Chi cessa oggi dal servizio continua, salvo i casi particolari già previsti dalla legge, a essere soggetto ai termini di differimento e alle soglie che determinano il pagamento in una o più rate.

Tuttavia, il pronunciamento del 5 marzo 2026 rafforza sensibilmente il quadro delle contestazioni contro la disciplina vigente. La Corte, infatti, afferma ancora una volta che il problema esiste e che gli interventi adottati finora non sono sufficienti. Questo elemento pesa non solo sul piano politico, ma anche nel dibattito tecnico-giuridico che accompagnerà i prossimi mesi.

Per gli ex dipendenti pubblici e per le amministrazioni coinvolte, il 2026 si apre dunque come un anno decisivo. Se il legislatore interverrà con una riforma credibile, la Corte potrà valutarne gli effetti nella nuova udienza fissata per gennaio 2027. In caso contrario, il rischio è che la Consulta sia chiamata a compiere un passo ulteriore.

Il segnale della Consulta: i rinvii non possono essere infiniti
L’ordinanza n. 25 del 2026 rappresenta, in definitiva, un nuovo e forte richiamo sul tema del TFS degli statali. La Corte costituzionale non cambia orientamento: considera ancora incompatibile con l’articolo 36 della Costituzione un sistema che costringe il lavoratore pubblico ad attendere a lungo per ottenere integralmente somme già maturate, senza un adeguato meccanismo di compensazione della perdita di valore dovuta al tempo.

Allo stesso tempo, però, la Consulta prende atto che una soluzione immediata per via giudiziaria rischierebbe di produrre effetti finanziari troppo ampi. Da qui la scelta di concedere al Parlamento un ultimo spazio per intervenire.

Il messaggio è però più severo di quanto possa apparire: il tempo delle semplici promesse sembra finito. Dopo i moniti del 2019 e del 2023, la Corte chiede ora una programmazione concreta, con un orizzonte definito e con l’obiettivo esplicito di rimuovere, gradualmente ma davvero, un sistema che continua a penalizzare migliaia di dipendenti pubblici al momento della pensione.





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