ITALIAOGGI
Immobili pubblici, esenzione Imu anche per comodato a enti collegati
La Corte di cassazione conferma l'esenzione Imu per immobili pubblici concessi in comodato a enti collegati. La sentenza 4542/2026 amplia i benefici fiscali, includendo collegamenti strutturali e funzionali tra entiGli immobili posseduti dalla Provincia possono fruire dell'esenzione Imu se destinati a compiti istituzionali. L'agevolazione, però, va riconosciuta anche se gli immobili vengono dati in comodato a enti pubblici o privati strutturalmente o funzionalmente collegati all’ente locale, nella qualità di comodante. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 4542/2026.
Per i giudici di piazza Cavour, anche per gli enti pubblici vale il principio, in base all'art. 1, co. 759, lett. g), della legge 160/2019, e all'art. 9, co. 8, del decreto legislativo 23/2011, «così come interpretati alla luce dell'art. 1, co. 71, della legge n. 213/2023», che riconosce l'esenzione Imu “anche quando l'immobile sia concesso in comodato ad altri enti (pubblici o privati), purché l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante, intendendosi, per "collegamento funzionale», una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizione ausiliaria, e, viceversa, per «collegamento strutturale», l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, che colloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza».
Prima delle modifiche normative, gli immobili delle amministrazioni pubbliche erano esenti dall’imposta municipale solo se utilizzati direttamente dall'ente proprietario per compiti istituzionali.
L'orientamento della Cassazione sugli immobili del Ministero
La Suprema corte, con l’ordinanza 118/2025, ha stabilito che gli immobili del Ministero della difesa sono soggetti al pagamento dell'Imu se non utilizzati per fini istituzionali. L'agevolazione non spetta se vengono adibiti ad abitazione dei dipendenti del Ministero o dei loro familiari. Non ha alcuna rilevanza, poi, che il canone percepito non sia un corrispettivo, ma un semplice rimborso dei costi di manutenzione, né che gli immobili siano collocati all'interno di una base militare.
In questo caso si tratta di utilizzazione indiretta per fini istituzionali, in quanto il godimento del bene viene ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia). Sempre la Cassazione, con l’ordinanza 27035/2023, ha precisato che va contestato il beneficio se gli immobili vengono adibiti ad attività ricettiva in favore dei dipendenti del Ministero o dei loro familiari, ancorché abbiano la funzione di consentire al personale in servizio di trascorrere periodi di riposo o di recupero psico-fisico.
I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale
Le attività ministeriali sono rivolte alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, attraverso missioni di pace o altre azioni di intervento a livello internazionale. L'esenzione compete se l'immobile è destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico e non quando viene utilizzato per attività di carattere privato. Il trattamento di favore è condizionato dalla destinazione effettiva che viene data. Del resto, tutte le norme che prevedono agevolazioni sono di stretta interpretazione e non è ammesso ricorrere all’analogia. Per il riconoscimento del beneficio non è sufficiente la volontà di utilizzare l’immobile per scopi istituzionali. Pertanto, è imposto all’ente pubblico di fornire la prova che l’immobile ha una destinazione esclusiva. Gli immobili devono essere diretti a soddisfare compiti dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario.
In passato, era indispensabile che l'utilizzo avvenisse in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell'ente,
poiché solo in questo modo l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Al riguardo, la commissione tributaria provinciale di Terni (sentenza 237/2011) ha sostenuto che la Provincia è tenuta a pagare l'Ici (e dal 2012 anche l'Imu) se gli immobili non sono destinati al soddisfacimento di compiti dello stesso ente pubblico che ne è proprietario. Non è sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se l’amministrazione provinciale è obbligata a darli in uso allo Stato per lo svolgimento di attività didattiche (sede universitaria).
Le novità introdotte dalla norma di interpretazione autentica
Dunque, mentre prima dell’intervento normativo l’agevolazione per l’ente pubblico era ammessa solo in presenza di un utilizzo diretto dell’immobile, per gli Ermellini, con l’emanazione della norma d’interpretazione autentica, non sussiste più questo limite. Infatti, il co. 71 della legge 213/2023 dà diritto all’ente pubblico di fruire dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile venga concesso in comodato a un altro soggetto collegato strutturalmente e funzionalmente al comodante.
ITALIAOGGI
Parità di genere, 23 milioni per gli enti locali italiani
La Commissione europea lancia il bando "gender equality 2026", stanziando 23 milioni di euro per progetti che promuovano la parità di genere. Gli enti locali italiani possono partecipare come beneficiari principali o partner in consorzi transnazionali.La Commissione europea ha aperto il bando «gender equality 2026» nell’ambito del programma “cittadini, uguaglianza, diritti e valori” 2021-2027, stanziando 23 milioni di euro per progetti che promuovano la parità di genere e contrastino le disuguaglianze tra donne e uomini in ambito economico, sociale e culturale. Il bando offre un’opportunità concreta anche agli enti locali italiani, quali comuni, province, regioni, città metropolitane e loro associazioni, che possono partecipare come beneficiari principali o partner in consorzi transnazionali. Essendo entità pubbliche stabilite in Italia, gli enti locali sono pienamente eleggibili e possono candidarsi per iniziative che, ad esempio, integrino la prospettiva di genere nelle politiche territoriali, nei servizi pubblici e nella governance locale.
Gli obiettivi del bando
Il bando finanzia azioni concrete per invertire le diseguaglianze di genere, con enfasi su gender mainstreaming obbligatorio: la dimensione di genere deve permeare tutte le fasi del progetto, dall’analisi dei bisogni all’impatto misurabile, escludendo proposte solo teoriche.
L’invito prevede quattro priorità tematiche (una sola per proposta), con budget indicativi. Sette milioni di euro sono dedicati a equilibrio vita-lavoro e cura per sostenere politiche di conciliazione, family-friendly, valorizzazione del lavoro di cura, equa ripartizione responsabilità familiari. Altri 5 milioni di euro sono destinati a parità retributiva e trasparenza salariale mediante attuazione della direttiva «pay transparency» e strumenti per retribuzioni eque. Circa 6 milioni di euro vanno a sostenere partecipazione e rappresentanza per finanziare il rafforzamento della presenza femminile in processi decisionali economici e politici. Infine, al contrasto degli stereotipi di genere sono destinati 5 milioni di euro per sostenere campagne contro rappresentazioni discriminatorie in media e pubblicità e per la promozione di narrazioni inclusive.
Contributo fino al 90% delle spese ammissibili
I progetti possono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi. I beneficiari richiedono contributi tra 100 mila e 500 mila euro, con copertura fino al 90% dei costi ammissibili. I progetti devono coinvolgere consorzi di almeno due partner provenienti da paesi diversi ammissibili, Italia inclusa. Ogni coordinatore può presentare una sola proposta. Per gli enti locali italiani, il bando rappresenta un’occasione per accedere a fondi europei diretti, rafforzare servizi territoriali inclusivi e migliorare l’attrattività economica dei territori grazie alla riduzione o eliminazione delle disparità di genere.
Domande entro il 28 aprile 2026
Le candidature vanno presentate esclusivamente sul portale «funding & tenders» della Commissione europea entro il 28 aprile 2026 alle 17. La valutazione dei progetti è basata su rilevanza, qualità, impatto e sostenibilità.
Alcuni esempi di progetti finanziabili
Possono essere finanziati progetti per la promozione di pratiche a favore della famiglia tra i datori di lavoro del settore pubblico e privato, incoraggiando l’esercizio dei nuovi diritti previsti dalla direttiva sull’equilibrio tra lavoro e vita privata sia da parte delle donne che degli uomini, tra cui congedi familiari, nuove modalità di organizzazione del lavoro, telelavoro e lavoro ibrido, flessibilità dell’orario, settimana lavorativa più breve e job sharing.
Sono finanziati anche progetti di sensibilizzazione, anche attraverso i social media o campagne stampa a livello nazionale o regionale, sui benefici e i vantaggi della parità retributiva e l’attuazione di misure di trasparenza retributiva. I fondi sostengono anche attività che promuovono parlamenti o governi sensibili alle questioni di genere, a misura di famiglia, inclusivi, equilibrati dal punto di vista di genere e accessibili a livello nazionale, regionale o locale, al fine di aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nei processi decisionali politici.
ITALIAOGGI
Dissenso del Rup, obbligo di motivazione nei progetti
Un parere del Ministero delle infrastrutture conferma che il Rup deve motivare il dissenso sugli esiti delle verifiche, basandosi su una lettura sistematica delle norme vigenti.Nell'attività di verifica della progettazione, in caso di dissenso sugli esiti dell'attività di verifica, il Rup è sempre tenuto a motivare il proprio dissenso.
Lo afferma il Servizio giuridico contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 4141 del 2/3/2026.
Il parere viene quindi attivato su istanza di un'amministrazione la quale chiedeva lumi al Ministero rispetto al fatto che, nell'ipotesi in cui il Rup ritenga di esprimere il proprio dissenso al momento dell'atto di validazione del progetto, che egli debba essere ritenuto obbligato a motivare il proprio atto di mancata validazione con riferimento agli esiti delle verifiche del progetto.
L'attività di verifica del progetto del progetto è necessaria per tutti i livelli progettuali, progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo e deve essere effettuata prima dell'avvio della fase di gara ad opera di un unico organo che deve garantire la coerenza del progetto con le normative vigenti e con il documento di indirizzo progettuale.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è responsabile della validazione finale del progetto. Da qui la domanda formulata dalla stazione appaltante sulla motivazione del dissenso ad emettere il provvedimento di validazione non ritenendo condivisibili i risultati della verifica.
Nel parere il dicastero di Porta Pia si esprime positivamente e quindi nel senso che il dissenso debba essere motivato, evidenziando che - nonostante nell'attuale Codice non sia stata trasfusa la norma previgente che richiedeva espressamente la motivazione del dissenso del RUP - tale obbligo si desume da una lettura sistematica delle norme in vigore. Il Ministero arriva a tale conclusione partendo dalla considerazione, in base a quanto disposto dall'articolo 42, comma 4 del codice appalti (d. lgs. 36/2023), che a validazione del progetto del progetto costituisce l'atto formale sottoscritto dal responsabile del procedimento che riporta gli esiti della verifica. Il provvedimento di validazione si rapporta quindi direttamente al rapporto conclusivo del soggetto che deve verificare il progetto (sia esso interno o esterno alla stazione appaltante), anche a seguito delle eventuali controdeduzioni del progettista che ha il diritto di controdedurre con riguardo ad eventuali rilievi del "verificatore".
Il parere segnala che la disciplina previgente - e in particolare l'art. 55, comma 2 del DPR 207/2010 - prevedeva che, in caso di dissenso del RUP rispetto agli esiti delle verifiche, l'atto di validazione o di mancata validazione del progetto doveva contenere "specifiche motivazioni". Nonostante tale norma non sia stata ripresa dal Codice attuale, secondo il Mit il medesimo obbligo si evince da una lettura combinata dell'art. 42, comma 4 e dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, oltre che dell'art. 3 della L. 241/1990.
Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione della disciplina, principi che definiscono l'impianto del d.lgs. 36/2023, il Ministero conclude che il RUP, nell'esprimere il proprio dissenso rispetto agli esiti della verifica del progetto e dunque nell'esercizio della propria discrezionalità, è tenuto a fornire un'adeguata motivazione dando conto (come richiesto dall'art. 3 della L. 241/1990) dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione.
Una conclusione avvalorata dal fatto che l'articolo 6, comma 2, lett. e) dell'allegato I.2 al codice appalti, nell'elencare i compiti del RUP, prevede espressamente che "In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione”.
LENTEPUBBLICA
Concorso pubblico e riserva PNRR: il TAR Lazio chiarisce quando spettano i 36 mesi di servizio.
L’introduzione delle procedure straordinarie di reclutamento legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha aperto negli ultimi anni numerosi contenziosi amministrativi, soprattutto in relazione ai meccanismi di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nei progetti PNRR.
In particolare, una delle questioni più controverse riguarda la riserva di posti fino al 40% prevista per il personale che abbia prestato servizio per almeno 36 mesi nei rapporti di lavoro a tempo determinato istituiti proprio per l’attuazione del Piano.
Concorso pubblico e riserva PNRR: il TAR Lazio chiarisce quando spettano i 36 mesi di servizio
Su questo punto è intervenuto di recente il TAR Lazio, Sezione IV-ter, con la sentenza n. 3731 del 27 febbraio 2026. Il giudizio era stato promosso da una candidata esclusa da un concorso pubblico bandito per il reclutamento di personale non dirigenziale, che contestava la mancata applicazione della riserva di posti prevista per il personale con esperienza nei progetti PNRR. Con la decisione in esame il TAR ha respinto il ricorso, offrendo importanti chiarimenti sia sulla natura della riserva prevista dal d.l. n. 80/2021 sia sul principio secondo cui i titoli di preferenza o riserva devono essere dichiarati fin dalla domanda di partecipazione al concorso.
Il caso
La vicenda trae origine dalla partecipazione della ricorrente al concorso pubblico, su base territoriale, per esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, bandito nell’ambito delle procedure di rafforzamento della pubblica amministrazione connesse all’attuazione del PNRR. In un primo momento la candidata era risultata tra i vincitori della selezione. Successivamente, tuttavia, l’amministrazione aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria.
La ragione dell’esclusione risiedeva nell’assenza del requisito necessario per beneficiare della riserva di posti prevista dalla normativa. In base all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2021, infatti, le amministrazioni possono prevedere nei concorsi pubblici una riserva fino al 40% dei posti a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio nei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per l’attuazione dei progetti PNRR. Nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione, risultava che la ricorrente aveva iniziato il proprio rapporto di lavoro nell’ambito dell’Ufficio del processo il 14 febbraio 2022 e che, alla data di pubblicazione del bando, non aveva ancora maturato il periodo minimo richiesto.
La controversia all’esame dei giudici
La candidata contestava tale ricostruzione sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, ai fini del computo dei 36 mesi, anche una precedente esperienza lavorativa svolta presso il Ministero della Giustizia come operatore giudiziario a tempo determinato. Sommando tale periodo – pari a circa 10 mesi e mezzo – con quello successivamente maturato nell’ambito dell’Ufficio del processo, la ricorrente riteneva di aver superato complessivamente i 42 mesi di servizio e, dunque, di possedere il requisito richiesto per beneficiare della riserva. La stessa, inoltre, sosteneva di poter beneficiare di un ulteriore titolo di riserva previsto dal bando in favore degli operatori che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale.
La decisione del tribunale
Il TAR Lazio ha ritenuto infondate le censure formulate dalla ricorrente. Il collegio ha osservato come la disciplina contenuta nel d.l. 80/2021 individui con precisione l’ambito applicativo della riserva di posti, collegandola espressamente all’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR. La norma, infatti, mira a valorizzare le competenze acquisite nell’ambito di quelle specifiche procedure di reclutamento e non si configura come uno strumento generale di stabilizzazione del lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni.
Quando non è possibile estendere la portata della riserva
Pertanto, il TAR ha ritenuto che non sia possibile estendere la portata della riserva attraverso operazioni interpretative che consentano il cumulo di esperienze lavorative diverse da quelle espressamente previste dalla legge. L’esperienza maturata come operatore giudiziario, pur svolta presso la medesima amministrazione, non era riconducibile ai rapporti di lavoro disciplinati dalle disposizioni del d.l. 80/2021 richiamate dalla norma sulla riserva.
Il collegio ha quindi sottolineato che la ratio della disposizione è quella di evitare la dispersione delle professionalità formatesi, garantendo una forma di continuità professionale per coloro che abbiano maturato una significativa esperienza in quel contesto. Non si tratta, dunque, di una misura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario in senso generale, ma di un meccanismo mirato a valorizzare competenze acquisite in un ambito ben definito.
Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa al secondo titolo di riserva – il servizio civile universale – invocato in via subordinata dalla ricorrente. Dall’esame degli atti di causa è infatti emerso che tale titolo non era stato indicato nella domanda di partecipazione al concorso, ma era stato fatto valere soltanto in un momento successivo. Sul punto il TAR ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’amministrazione non può valutare titoli di preferenza o riserva che, pur eventualmente esistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione.
Il fondamento normativo
Tale principio trova fondamento sia nel dato normativo, richiamato dall’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, sia nell’esigenza di garantire il rispetto della par condicio tra i candidati. Consentire l’integrazione della domanda dopo la scadenza del termine di presentazione significherebbe infatti alterare l’equilibrio della procedura concorsuale, permettendo ad alcuni partecipanti di modificare la propria posizione quando il confronto competitivo è già avviato. In questa prospettiva, la dichiarazione tardiva di un titolo risulta considerata alla stregua di una vera e propria integrazione della domanda, operazione non consentita nelle procedure concorsuali.
LENTEPUBBLICA
Progressioni verticali nel CCNL Funzioni Centrali: criticità nell'applicazione per il Ministero della Difesa.
Le progressioni verticali nella Pubblica amministrazione rappresentano uno degli strumenti attraverso cui le amministrazioni possono valorizzare l’esperienza e le competenze maturate dal personale interno nel corso degli anni: analizziamo l’applicazione delle progressioni verticali previste dal CCNL Funzioni Centrali all’interno del Comparto del Ministero della Difesa.
All’interno di questo quadro, il CCNL Funzioni Centrali ha introdotto negli ultimi cicli contrattuali alcune novità pensate proprio per favorire percorsi di crescita professionale all’interno delle amministrazioni statali.
Tra queste misure rientra la possibilità, prevista in via straordinaria, di effettuare passaggi di area anche in deroga al titolo di studio, con l’obiettivo di riconoscere la professionalità acquisita sul campo da molti dipendenti pubblici.
Nel caso del Ministero della Difesa, l’applicazione concreta di queste disposizioni offre alcuni spunti di riflessione sul modo in cui gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva vengono tradotti nella prassi amministrativa. I dati disponibili nei bandi pubblici e nella programmazione del personale consentono infatti di delineare un quadro utile a comprendere lo stato di attuazione di queste procedure.
Il quadro contrattuale delle progressioni verticali
Il CCNL Funzioni Centrali 2022–2024 ha introdotto, in via temporanea, la possibilità di attivare progressioni verticali anche in assenza del titolo di studio normalmente richiesto per l’accesso alle aree superiori.
La scelta contrattuale si inserisce in una logica di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale già in servizio, riconoscendo che competenze e capacità operative possono essere state acquisite nel tempo anche attraverso l’attività lavorativa.
Proprio per questo motivo l’istituto è stato concepito come uno strumento straordinario, destinato a favorire percorsi di crescita interna e a rafforzare il riconoscimento delle professionalità presenti nelle amministrazioni.
Il successivo CCNL Funzioni Centrali 2025–2027 ha confermato l’importanza di questa misura prorogando il termine della deroga fino al 30 giugno 2026, consentendo quindi alle amministrazioni di continuare a utilizzare questo meccanismo per un periodo limitato ma significativo.
Il personale potenzialmente interessato e i posti banditi
Nel caso del Ministero della Difesa, la platea di dipendenti potenzialmente interessata dalle progressioni verticali riguarda in particolare il personale inquadrato nell’area degli Assistenti, stimato in circa 14.000 unità.
Le procedure bandite negli ultimi due anni hanno previsto:
160 posizioni nel 2024
120 posizioni nel 2025
Nel complesso si tratta quindi di 280 progressioni verticali nell’arco di due anni.
Se si rapporta questo dato alla platea complessiva dei lavoratori potenzialmente interessati, l’incidenza risulta inferiore al 2% del personale appartenente all’area degli Assistenti.
Va tuttavia ricordato che le progressioni verticali rappresentano uno degli strumenti disponibili per la valorizzazione del personale e si inseriscono in un sistema più ampio che comprende anche progressioni economiche, mobilità e procedure concorsuali, tutti elementi che concorrono a definire le dinamiche di sviluppo professionale all’interno delle amministrazioni pubbliche.
Le modalità di attuazione delle procedure nel 2024
Un aspetto che ha caratterizzato le procedure del 2024 riguarda l’interazione tra progressioni verticali e progressioni economiche orizzontali.
Nel corso delle procedure relative agli sviluppi economici, l’amministrazione ha previsto una clausola secondo cui i dipendenti che avessero ottenuto il passaggio di area risulterebbero esclusi dalle graduatorie delle progressioni economiche orizzontali, pur avendo partecipato regolarmente alla procedura.
Questa impostazione, inserita nei bandi relativi alle progressioni economiche, ha avuto l’effetto di introdurre una scelta tra due diversi percorsi di valorizzazione professionale.
Alcuni lavoratori hanno quindi preferito mantenere la possibilità di ottenere un avanzamento economico all’interno della propria area, mentre altri hanno optato per il passaggio di area.
Il risultato: un numero di sottoscrizioni effettive inferiore rispetto ai posti inizialmente messi a disposizione.
A fronte di 160 posizioni bandite nel 2024, i contratti di inquadramento effettivamente sottoscritti sono stati 76.
Il dato evidenzia come le scelte individuali dei dipendenti possano incidere in modo significativo sugli esiti delle procedure, soprattutto quando si tratta di valutare percorsi di crescita professionale con caratteristiche differenti.
Le risorse economiche disponibili
Le progressioni verticali previste per il personale del Ministero della Difesa risultano accompagnate da uno stanziamento di risorse dedicate.
Secondo le informazioni disponibili, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva accantonato circa 6 milioni di euro destinati a sostenere questi passaggi di area.
Nel corso dei primi due anni di applicazione delle procedure, la quota di risorse effettivamente utilizzata è risultata inferiore allo stanziamento complessivo.
Secondo le stime disponibili, meno di due milioni di euro risulterebbero finora impiegati per finanziare le progressioni effettivamente realizzate.
Il tema assume particolare rilevanza alla luce del fatto che la misura ha carattere temporaneo. Le progressioni verticali in deroga al titolo di studio potranno infatti essere attivate fino al 30 giugno 2026.
Di conseguenza, l’utilizzo delle risorse disponibili nei prossimi mesi potrebbe risultare determinante per dare piena attuazione alla misura prevista dal contratto collettivo.
La questione della quarta area per le alte professionalità
Un ulteriore elemento del quadro contrattuale riguarda l’istituzione della quarta area professionale, prevista dal CCNL Funzioni Centrali 2022–2024 per il personale ad alta professionalità.
Questa area risulta pensata per valorizzare figure caratterizzate da competenze specialistiche e responsabilità tecniche particolarmente elevate.
Nel caso del Ministero della Difesa, la piena operatività di questa area non risulta ancora concretamente definita, anche se l’istituto è previsto dal contratto nazionale.
Parallelamente, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2026–2028 rappresenta uno degli strumenti attraverso cui le amministrazioni definiscono la programmazione del personale e le strategie di sviluppo organizzativo.
All’interno di questo quadro, la valorizzazione delle competenze interne e la definizione di percorsi di crescita professionale costituiscono elementi centrali per il funzionamento delle strutture amministrative.
Un tema rilevante per l’organizzazione del lavoro pubblico
Il tema delle progressioni verticali non riguarda soltanto le singole procedure bandite, ma si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra contrattazione collettiva e organizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Gli strumenti introdotti dal contratto nazionale mirano infatti a favorire la valorizzazione delle competenze interne, riconoscendo il contributo professionale maturato dai dipendenti nel corso della loro attività lavorativa.
L’efficacia di queste misure dipende tuttavia da diversi fattori: la programmazione del personale, le scelte organizzative delle amministrazioni e le modalità con cui risultano attuate le procedure.
In molti casi, le progressioni verticali rappresentano per i lavoratori una opportunità significativa di sviluppo professionale, soprattutto per chi ha maturato una lunga esperienza all’interno delle strutture amministrative.
Proprio per questo motivo l’attuazione concreta degli strumenti previsti dal contratto collettivo continua a essere un tema di interesse non solo per i dipendenti coinvolti, ma più in generale per il funzionamento dell’intero sistema del pubblico impiego.
Alla luce della scadenza fissata per giugno 2026, i prossimi anni rappresenteranno quindi una fase importante per verificare in che modo le amministrazioni utilizzeranno le opportunità previste dal CCNL Funzioni Centrali per valorizzare il personale interno.
SCRIVOLIBERO
Aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona Est
Sono previsti nuovi interventi sulla rete viaria della zona est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stata infatti aggiudicata la gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali di quel comparto, che consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza in vari punti dei tracciati in seguito a frane e smottamenti. La gara, effettuata con proceduta integralmente telematica e con la partecipazione di 305 imprese, è stata aggiudicata alla Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto il ribasso del 32, 3489% per un importo contrattuale di 1.957.000,00 euro più Iva, compresi 58.710,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
I lavori sono stati progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. A breve la firma del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.
AGRIGENTONOTIZIE.IT
Strade provinciali danneggiate da frane e smottamenti: appalto da quasi 2 milioni per la zona est
L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria nel comparto orientale. Lavori affidati dopo una gara con oltre trecento imprese e finanziati con fondi regionali destinati alla viabilità secondariaNuovi interventi sulla rete viaria della zona est della provincia di Agrigento. Il Libero Consorzio comunale ha aggiudicato la gara per l’accordo quadro annuale con un unico operatore economico relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali di quel comparto.
L’appalto consentirà di intervenire in diversi punti della rete stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse da frane e smottamenti che negli ultimi anni hanno interessato vari tratti della viabilità secondaria.
La gara, svolta interamente con procedura telematica, ha registrato una partecipazione particolarmente ampia con 305 imprese concorrenti. L’aggiudicazione è andata alla Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che ha presentato un ribasso del 32,3489%.
L’importo contrattuale dei lavori è pari a 1 milione e 957 mila euro più Iva, cifra che comprende anche 58 mila 710 euro destinati agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.