AGRIGENTONOTIZIE
Tranciati e portati via i cavi di rame: strada provinciale resta al buio
La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle ultime ore, da uno dei funzionari del Comune: avviate le indagini per cercare di identificare i "cacciatori" di "oro rosso"
La strada provinciale 49, a Capo San Marco, è rimasta al buio. Qualcuno - non è chiaro quando - ha rubato i cavi dell'illuminazione pubblica. Ricevute più segnalazioni in merito al disservizio, è scattato il controllo mirato. Ed è proprio grazie a questa verifica che è stato accertato che i “cacciatori” di “oro rosso” hanno tranciato e portato via circa 700 metri di cavi di rame.
Contrada "ripulita" dai cavi di rame: colpo da 38 mila euro per i cacciatori di “oro rosso”
La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle ultime ore, da uno dei funzionari del Comune di Sciacca. Sono state avviate le indagini naturalmente. Un'attività investigativa deputata a stanare i “soliti” - perché i furti di cavi di rame si susseguono nell'area Saccense - delinquenti.
TELEACRAS
Amministrative in Sicilia: pubblicato il decreto
E’ stato pubblicato ufficialmente il decreto che bandisce le elezioni Amministrative per 71 Comuni siciliani. Le istruzioni per l’uso.
E’ stato pubblicato ufficialmente il decreto che bandisce le elezioni Amministrative per 71 Comuni siciliani. Al voto il 24 maggio domenica dalle ore 7 alle 23, e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Eventuali ballottaggi il 7 e l’8 giugno, domenica e lunedì, agli stessi orari. Agrigento, Messina ed Enna sono i tre capoluoghi alle urne in Sicilia. Dei 71, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario senza ballottaggio. E negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale e quindi con l’eventuale ballottaggio. Nell’Agrigentino, oltre che ad Agrigento, si vota in altri otto Comuni che sono Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Villafranca Sicula. Ancora nella Sicilia occidentale, nella provincia di Caltanissetta si vota a Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. Nel Palermitano ad Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate. Nel Trapanese elezioni a Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala.
LENTEPUBBLICA
Buoni pasto negli enti locali: per la Cassazione non è un diritto "automatico"
La questione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici torna al centro del dibattito giuridico con una recente pronuncia della Corte di cassazione, destinata a incidere in modo significativo sull’interpretazione della contrattazione collettiva nel comparto degli enti locali.
Con la sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026, la Sezione Lavoro ha affrontato un tema spesso oggetto di contenzioso: l’esistenza o meno di un diritto automatico del lavoratore a ricevere il ticket mensa in presenza di determinate condizioni di lavoro.
Il verdetto è netto e introduce un principio destinato a orientare le future controversie: il buono pasto non costituisce un diritto soggettivo garantito in ogni caso, ma una possibilità subordinata a specifiche condizioni organizzative e finanziarie dell’ente.
Il caso: la richiesta di oltre 300 buoni pasto
La vicenda nasce dal ricorso di un dipendente nei confronti del Comune di Manduria, con cui chiedeva il riconoscimento economico di 390 buoni pasto maturati tra il 2007 e il 2012.
In primo grado, il Tribunale di Taranto aveva dato ragione al lavoratore. Tuttavia, la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha ribaltato completamente la decisione, escludendo qualsiasi obbligo dell’ente.
Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la normativa contrattuale non garantisce automaticamente il beneficio, ma lascia un margine di discrezionalità alle amministrazioni.
La controversia è quindi approdata in Cassazione, chiamata a chiarire definitivamente il significato delle disposizioni contrattuali di riferimento.
Il nodo centrale: diritto garantito o facoltà dell’ente?
Al centro della decisione vi è l’interpretazione degli articoli 45 e 46 del CCNL del comparto Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000, che disciplinano il servizio mensa e i buoni sostitutivi.
Il lavoratore sosteneva una lettura estensiva della norma: secondo questa impostazione, il dipendente avrebbe comunque diritto al servizio, mentre l’amministrazione potrebbe scegliere soltanto la modalità di erogazione (mensa o ticket).
La Cassazione ha però respinto questa interpretazione, ritenendola incompatibile con il testo contrattuale.
La posizione della Cassazione: nessun diritto automatico
Secondo i giudici di legittimità, il punto decisivo risiede nell’utilizzo del verbo “possono” all’interno della norma contrattuale.
Questa scelta lessicale non è casuale e assume un valore determinante: indica chiaramente che l’istituzione del servizio mensa – e, di conseguenza, l’erogazione dei buoni pasto – non è obbligatoria, ma rimessa alla valutazione dell’ente.
In altre parole:
non esiste un diritto generalizzato del dipendente;
l’amministrazione può attivare il servizio solo se lo ritiene opportuno;
la decisione è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.
Si tratta di un passaggio chiave, perché esclude in radice l’idea che il buono pasto sia una componente automatica della retribuzione o un beneficio sempre esigibile.
Il ruolo delle risorse finanziarie
Un altro elemento centrale della sentenza riguarda il legame tra il servizio mensa e la compatibilità economica.
La contrattazione collettiva, infatti, prevede espressamente che l’attivazione del servizio sia condizionata alle risorse disponibili. Questo significa che l’ente può legittimamente non attivare né la mensa né i ticket se non dispone dei fondi necessari.
La Corte sottolinea che tale previsione non è accessoria, ma rappresenta un elemento strutturale della disciplina.
Anche sotto questo profilo, la tesi del lavoratore è stata ritenuta non sostenibile: se il diritto fosse stato incondizionato, non avrebbe avuto senso subordinare la prestazione alla disponibilità economica.
Un cambio di prospettiva rispetto al passato
Interessante è anche il confronto con la normativa precedente alla contrattualizzazione del pubblico impiego.
In passato, infatti, gli enti locali erano tenuti a impegnarsi per istituire il servizio mensa, laddove necessario e possibile. La formulazione attuale, invece, segna un cambio di paradigma: da obbligo a facoltà.
Questa evoluzione riflette un’esigenza più ampia di equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità finanziaria delle amministrazioni.
I precedenti e la continuità interpretativa
La Cassazione non introduce un orientamento isolato, ma si inserisce in un filone già consolidato.
Richiamando precedenti decisioni relative ad altri comparti del pubblico impiego, i giudici ribadiscono un principio generale: quando la contrattazione collettiva subordina un beneficio a condizioni organizzative ed economiche, non si configura un diritto pieno ed esigibile.
Si tratta quindi di una lettura coerente e sistematica, che rafforza la stabilità interpretativa della materia.
Onere della prova: una questione superata
Il ricorrente aveva sollevato anche un ulteriore profilo, relativo alla distribuzione dell’onere probatorio.
In particolare, sosteneva che fosse il Comune a dover dimostrare l’assenza di risorse economiche, in base al principio della “vicinanza della prova”.
La Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, ritenendola irrilevante. Una volta esclusa l’esistenza di un diritto soggettivo, infatti, non è più necessario verificare chi debba provare cosa.
Le conseguenze per enti locali e dipendenti
La sentenza ha implicazioni rilevanti sia per le amministrazioni sia per il personale.
Per gli enti locali:
viene confermata la possibilità di modulare il servizio in base alle risorse;
si riduce il rischio di contenziosi fondati su pretese automatiche;
si rafforza la discrezionalità organizzativa.
Per i dipendenti:
cade l’aspettativa di un diritto generalizzato ai buoni pasto;
eventuali richieste dovranno essere valutate caso per caso;
assume maggiore importanza la contrattazione decentrata.
Una decisione destinata a fare scuola
La Corte ha riconosciuto la rilevanza della questione anche sotto il profilo nomofilattico, cioè della funzione di indirizzo dell’interpretazione giuridica.
Non a caso, il procedimento era stato inizialmente rinviato proprio per consentire un approfondimento più ampio del tema.
Il risultato è una pronuncia che chiarisce in modo definitivo un ambito spesso oggetto di incertezze applicative.
Conclusioni
La sentenza n. 5477/2026 rappresenta un punto fermo nella disciplina dei benefit legati al servizio mensa nella Pubblica Amministrazione.
Il principio affermato è chiaro: i buoni pasto non sono un diritto automatico, ma una possibilità subordinata a scelte organizzative e vincoli di bilancio.
Una posizione che, da un lato, tutela la sostenibilità delle finanze pubbliche e, dall’altro, ridefinisce le aspettative dei lavoratori, riportando la questione nell’alveo della contrattazione e della programmazione interna degli enti.
ITALIAOGGI
Fondi per le indennità: quanti soldi arrivano ai Comuni nel 2026 e perché l’Anci è preoccupataLa Conferenza Stato, città e autonomie locali approva il riparto di 220 milioni per incrementare le indennità degli amministratori comunali. Anci esprime preoccupazione per la mancata proroga della clausola di salvaguardia
Assegnati ai comuni i contributi 2026 per l’incremento delle indennità degli amministratori. Ma Anci lancia l’allarme sulla mancata proroga della clausola di salvaguardia che mette al sicuro le somme anche in caso di rinuncia parziale.
La Conferenza Stato, città e autonomie locali del 24 marzo 2026 ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2026, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del dl 124/2019.
Tale disposizione prevede il riparto di 220 milioni per l’anno 2026, a titolo di concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da co-rispondere ai sindaci e agli altri amministratori comunali, in attuazione della legge di bilancio 2022 (comma 586 della l 234/2021).
Leggi anche: Niente diritto ai buoni pasto per i dipendenti pubbliciSi ricorda che la norma istitutiva del contributo ha disposto l’erogazione di importi crescenti tra il 2022 (110 milioni) e il 2024 e che l’ammontare annuale di 220 milioni è da considerarsi a regime, fermi restando gli aggiustamenti annuali del riparto derivanti dalle eventuali variazioni amministrative e della fascia demografica di appartenenza di ciascun ente.
Sulla base della nota metodologica allegata al decreto, gli aspetti salienti relativi al riparto delle risorse 2026, risulta che gli enti beneficiati, appartenenti alle Regioni a statuto ordinario 6.555 e che nel riparto è stata considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2024. Le percentuali di riferimento rispetto all’indennità del sindaco sono quelle previste dal dm 119/2000.
L'allarme dell'Anci sulla clausola di salvaguardiaAnci, pur esprimendo soddisfazione per la definizione del riparto entro il primo trimestre dell’anno, segnala la forte preoccupazione per la mancata proroga del termine del 31 dicembre 2025 (previsto dall’art. 1, comma 20-ter, del dl 198/2022), in assenza della quale viene meno la clausola di salvaguardia che, fin qui, ha garantito l’utilizzo del contributo anche in caso di rinuncia parziale dell’indennità da parte degli amministratori. I sindaci chiedono un pronunciamento chiarificatore da parte delle amministrazioni centrali che possa scogliere i tanti dubbi sulla portata dell'obbligo di restituzione, distinguendo tra il riversamento dell'intero contributo e quello della sola quota eccedente la spesa effettivamente sostenuta.
Leggi anche: Dirigenti pubblici, scatta l’obbligo di pubblicare i redditi: ecco le regoleRimborsi per l'affidamento minori e altre scadenzeNella stessa seduta la Conferenza ha anche licenziato il modello di dichiarazione che i comuni potranno trasmettere, tramite il sito del Ministero dell’Interno, per richiedere i rimborsi inerenti alle spese sostenute nel corso del 2025 per l’affidamento di minori su disposizione dell'autorità giudiziaria. In tal caso, lo stanziamento è pari a 250 milioni di euro, come incrementato, solo per l’anno 2026, dalla legge di bilancio (art. 1, comma 673). Anci ha sottolineato fin d’ora la necessità che tale incremento sia consolidato e portato a regime a decorrere dal 2027.
Ok, infine, anche ai modelli di certificazione per la copertura dei costi dei servizi negli enti in rosso ed alla proroga dei termini di presentazione della dichiarazione richiesta agli enti non commerciali per il recupero delle esenzioni ICI 2006-2011, che sono state dichiarate come indebito aiuto di Stato.
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ITALIAOGGI
Niente diritto ai buoni pasto per i dipendenti pubbliciLa Corte di Cassazione ha stabilito che i dipendenti di regioni ed enti locali non hanno diritto automatico alla mensa o ai buoni pasto, lasciando la decisione alle amministrazioni in base alle risorse disponibili.
Nessun diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo per i dipendenti di regioni ed enti locali. Le amministrazioni possono (e non devono) provvedere nei limiti delle risorse disponibili.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5477/2026, chiarendo quale sia la corretta interpretazione della disciplina contrattuale. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dal dipendente di un comune pugliese che chiedeva l’equivalente economico di 390 buoni pasto, maturati nel periodo 2007-2012.
Per questi anni era in vigore l’art. 45 del Ccnl14.9.2000, il quale prevede, al comma 1, che “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali». La disciplina è rimasta nella sostanza invariata anche all’esito della disapplicazione disposta dal Ccnl 16.11.2022, che l’ha sostituita con quella dettata dall’art. 35, il cui primo comma ricalca in toto il testo previgente.
L'interpretazione dei giudici di legittimitàIn tal modo, rilevano i giudici di legittimità, di legittimità, «non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili» (Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013)». Si tratta della medesima lettura che la stessa Cassazione ha dato anche all’art 29 del Ccnl Sanità del 20 settembre 2001 e che è confermata a contrario anche dalla relazione sindacale connessa alla decisione di avviare il servizio mensa, che, come detto, è quella del «confronto». Essa non produce alcun accordo tra le parti e, quindi, da essa non discende nessuna obbligazione, a conferma ulteriore dell’inconfigurabilità del venire in essere di diritti soggettivi in merito.
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ITALIAOGGI
Avvocatura negli Enti Locali, compensi sempre al netto dell’IrapLa Corte dei conti Lombardia chiarisce che l'Irap non può gravare sui compensi dell'avvocatura interna, ma deve essere coperta dalle risorse generali del bilancio comunale, rispettando i vincoli di finanza pubblica.
Negli enti locali i compensi per l’avvocatura e gli incentivi tecnici sono da quantificare al netto dell’Irap, che invece grava sui premi spettanti agli uffici tributari a valere sui recuperi Imu e Tari.
Possono essere riassunte in questi termini le indicazioni fornite dalla Corte dei conti Lombardia con le deliberazioni n. 64 e n. 103.
Leggi anche: Erosione Imu, Comuni in difficoltà: appello al governoIl trattamento dell'Irap per i compensi dell'avvocaturaNella prima pronuncia si ribadisce che, siccome l’Irap è qualificata quale tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere costituisce spesa dell’ente e deve trovare ordinaria copertura nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti massimi di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, co. 3, 6 e 7, del d.l. 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale.
Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti può concorrere alla copertura dell’onere Irap, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, nella determinazione della capienza del fondo, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili.
Incentivi tecnici e limiti del fondo nel codice appaltiLa seconda pronuncia conferma che anche le risorse per il pagamento degli incentivi tecnici (oggi previsti dall’art. 45 del dlgs 36/2023) e quantificate in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri Irap. Gli oneri relativi all’imposta non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.
Leggi anche: Pnrr, fine della corsa: cosa cambia ora per il settore idrico italianoLe eccezioni per gli incentivi su Imu e TariLa Sezione muove difatti dal medesimo principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’Ente per effetto del pagamento dell’onere Irap la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera; tale documento rimanda, per le relative spese, alla voce di riferimento di cui al punto 18 dell’art. 5 dell’allegato I.7 al d. lgs. n. 36/2023.
Diversamente si conclude, invece, per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'Imu e alla Tari ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso co. 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente oltre la soglia.
https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/lavoro-pubblico/avvocatura-negli-enti-locali-compensi-sem...
ILSOLE24ORE
Crescita a rischio, Pil allo 0,5%. Pesano guerra ed energiaN.
Un pil che per il 2026 si attesta allo 0,5%, una crescita più bassa di -0,2 punti rispetto alle previsioni di ottobre. Ma c’è il rischio di dover fare i conti con una crisi energetica mai avuta nella storia, a causa della guerra in Iran e in tutto il medio Oriente. Un orizzonte incerto che ha spinto il Centro studi di Confindustria, nelle previsioni presentate ieri, a delineare tre scenari: un +0,5% di per quest’anno e +0,6 per il 2027 se la guerra dovesse finire a breve, fino al termine del primo trimestre dell’anno. Prospettive peggiori con quattro mesi di guerra, crescita zero per quest’anno e +0,1% nel prossimo; -0,7% e -0,1% con nove mesi di guerra, a legislazione vigente e quindi senza interventi di politica economica. Si avrebbe quindi un rischio stagnazione e recessione.
«Se non si agisce subito l’Italia e l’Europa industriali rischiano di essere polverizzate da una possibile degenerazione del contesto esterno», ha detto la vice presidente di Confindustria per il Centro studi, Lucia Aleotti. «Bisogna risolvere subito – ha aggiunto - i nodi di competitività, senza industria non c’è futuro. Le conseguenze della guerra senza interventi sono particolarmente drammatiche per un paese come l’Italia che vive di esportazioni e in cui costo dell’energia è più alto che in altri paesi. Serve la responsabilità di tutti. Il rischio ipotetico, perché contiamo che ci sarà una azione, è che con l’allungarsi del conflitto si passi ad una situazione di non crescita fino addirittura ad una recessione».
In base ai dati del Rapporto, presentati dal direttore del Centro studi, Alessandro Fontana, il pil 2026 ha un +0,3% di trascinamento dell’anno precedente, grazie soprattutto ai consumi e agli investimenti, mentre le esportazioni nette avevano fornito un contributo negativo. L’impennata dei prezzi delle commodity energetiche colpisce l’economia italiana innanzitutto con l’aumento dell’inflazione: nel 2026 è previsto un picco del +3,0%, attestandosi in media +2,5 per cento. Nel 2027 dovrebbe rallentare circa su 2,2 per cento. I consumi nel 2026 rallenteranno a +0,7% nel 2026 in termini reali, confermando un ritmo moderato nel 2027. La spesa delle famiglie sarà frenata anche da un aumento della propensione al risparmio, a causa dell’incertezza, cresciuta a livelli superiori della pandemia. Per quanto riguarda l’export, nello scenario base frenerà a +0,6%, per risalire al +1,8% nel 2027. Gli investimenti fissi lordi sono previsti a +2,3% e +1,3% nel 2026 e 2027, per la cautela delle imprese, dovute ai prezzi dell’energia e al rialzo dei tassi in Europa. La stabilità politica, e una politica di bilancio virtuosa, hanno determinato una riduzione della spesa per interessi della Pa, un più basso costo del credito per le imprese, tra 0,5 e 1,4 miliardi di euro. Importante quindi, per il Csc, avere governi stabili e una condivisione tra forze politiche sui punti cruciali dell’azione di governo. L’attività manifatturiera è penalizzata dalla guerra, che indebolisce la domanda e innalza i costi di produzione.
Se la guerra durasse quattro o nove mesi, come indicano gli scenari del Csc, gli effetti sulle imprese sarebbero ancora più elevati: già la manifattura pagava nel 2025 una bolletta più alta dei competitors, con un’incidenza dei costi energetici su quelli totali del 25% in più rispetto a sei anni fa. Con un conflitto di quattro mesi il costo della bolletta sarebbe di 7 miliardi in più, con un’incidenza dei costi energetici sul totale superiore di 1 punto rispetto al 2025; nello scenario peggiore le imprese pagherebbero 21 miliardi in più, con un’incidenza che passerebbe dal 4,9 del 2025 al 7,6 per cento. Uno stimolo importante alla crescita secondo il Rapporto potrebbe venire dall’aumento della spesa nazionale per la difesa ed un focus è dedicato ai giovani, alla scarsità di laureati e alla difficoltà che hanno nell’entrare nel mondo del lavoro.
Su questo aspetto su è soffermata Chiara Gigliarano, professore all’Università Liuc: occorre aumentare il numero dei laureati in materie Stem, ha detto, e va rafforzato il rapporto tra università e imprese, diffondendo gli Its Academy. Libero Monteforte, direttore servizio analisi Macroeconomica dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, ha affermato che «tecnicamente una recessione sarebbe possibile, ma è inverosimile, perché nessuno vuole che la guerra si protragga fino a fine anno» e che «ci sono fattori che mitigano, come le misure fiscali e di politica economica che potranno essere adottate».
https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20260326&edit...