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Rassegna stampa del 15 aprile 2026

 


ITALIAOGGI

Part time e 104, riproporzionamento possibile solo sotto il 50% di lavoro

Il CCNL 23.2.2026 introduce novità per il personale part time negli enti locali, con focus su ferie, permessi e congedi, garantendo chiarezza su diritti e trattamento economico
Il riproporzionamento delle ferie e dei permessi nel caso di personale con rapporto di lavoro a part time è uno degli approfondimenti più specifici del quaderno operativo n. 62 dell’Anci, che dedica un focus sul CCNL 23.2.2026 per la sua applicazione negli enti locali, dotato anche di alcuni modelli di provvedimento.
La gestione del part time è una delle pietre di inciampo più frequenti. In quanto alle ferie, nel caso del tempo parziale orizzontale, specifica il volume, “il numero di giorni di ferie e giornate di riposo…e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono pari a quelli previsti a favore dei lavoratori a tempo pieno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera”. Questo vale anche per le assenze per malattia.
Diversa è invece la situazione del part time verticale: “il numero di giorni di ferie e giornate di riposo … e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero di giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo pieno nell’anno”.
Spettano per intero, invece “i permessi ex articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di giornate di lavoro del lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del numero di giornate di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il lavoratore a tempo pieno”.
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Assenze orarie e permessi per la Legge 104
In quanto alle assenze orarie, nel caso del part time orizzontale sono riproporzionate in ragione della percentuale di lavoro a tempo parziale. Per il tempo parziale verticale di nuovo si deve riproporzionare “in ragione del rapporto tra il numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto al numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo pieno”, con l’eccezione dei permessi ex articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, da riproporzionare “solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno”.
Sempre per il part time verticale, il periodo di congedo di maternità e paternità di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è determinato con le modalità dei commi 10 e 11; mentre, invece, il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.
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Le novità del nuovo contratto e il trattamento tabellare
Il quaderno tratta anche molti altri istituti ritoccati dal nuovo contratto, evidenziando le modifiche in modo da consentire alle amministrazioni di individuali agevolmente e fare una sintesi.
Si entra anche nel dettaglio degli effetti del parziale conglobamento dell’indennità di comparto dell’indennità di comparto nel trattamento tabellare sul fondo. L’Anci ribadisce che la riduzione da operare non determina “alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo ai fini del rispetto degli articoli 23, c.2, D.lgs. n. 75/2017 e 14, c.1-bis, D.L. n.25/2025: pertanto detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline”.
Obblighi sulla performance e risorse accessorie
Da tenere particolarmente presente l’evidenziazione che l’articolo 59 del CCNL nel confermare l’obbligo di riservare almeno il 30% delle risorse destinate ai trattamenti accessori variabili alla performance, non specifica più che si tratti di “performance individuale”, come invece era stabilito dall’articolo 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022.



ILSOLE24ORE

Le imprese del vino: bene la promozione ma resta il nodo surplus produttivi

«Siamo nella più straordinaria vetrina di una delle espressioni più incredibili del Made in Italy. Un settore che continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi l’anno di fatturato. Un comparto che, in situazione generale molto complessa, ha bisogno di essere sostenuto. Nell’ultimo decreto accise abbiamo previsto un credito d’imposta per il gasolio agricolo. Ma mi aspetto che anche il mondo del vino, consapevole della straordinarietà di quello che rappresenta, si dimostri più forte di tutte le difficoltà. Il Governo ne riconosce la forza, il valore, l’impegno e cammina a fianco del settore con tutti gli strumenti di cui dispone».
È un messaggio di vicinanza e di solidarietà, quello che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha voluto portare ieri al settore nella sua visita ufficiale al Vinitaly di Verona.
Giornate durante le quali si è percepita in maniera chiara la tensione per le incertezze internazionali da parte di un mondo produttivo fortemente proiettato sui mercati esteri. Le difficoltà sul fronte dei trasporti aerei ha già limitato gli arrivi di visitatori stranieri in fiera e preoccupa, non poco, i vigneros italiani abituati a decine di missioni all’estero l’anno. «Ho un aereo per gli Usa subito dopo Vinitaly – ha detto la produttrice di Amarone, Sabrina Tedeschi – partirò senza avere certezze su quanto potrò fare al rientro in Italia».
Nell’ottica di rilanciare il settore ieri a Vinitaly si è tenuto il Tavolo di filiera dove sono stati illustrati i risultati della campagna di promozione istituzionale del vino varata dal ministero dell’Agricoltura. «Una campagna – ha commentato il vicepresidente di Federvini e coordinatore del tavolo di filiera, Piero Mastroberardino – che ha dato ottimi risultati. Siamo soddisfatti che, come annunciato dal ministro Lollobrigida, la campagna avrà ora una seconda fase».
Ma al tavolo si è discusso anche dei nodi del settore. «Bene le semplificazioni introdotte sui fondi per la promozione – hanno commentato Coldiretti e Filiera Italia – ma occorre ora rafforzare il sostegno con misure in grado di accompagnare le imprese in una fase complessa». «Sul fronte della promozione – ha aggiunto il presidente di Cia-Agricoltori italiani, Cristiano Fini - sono necessarie campagne dedicate per aprire nuovi mercati e un sostegno strutturale all’enoturismo, che contribuisce allo sviluppo delle aree rurali».
Tra i nodi c’è anche quello degli eccessi di produzione. Secondo i dati di Cantina Italia in Italia, al 31 marzo scorso vino, ci sono giacenze per 55,9 milioni di ettolitri. Un valore superiore alla produzione di una intera vendemmia.
«I surplus produttivi – ha commentato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – non riguardano solo l’Italia e vanno affrontati con misure anti crisi Ue, Interventi da finanziare senza intaccare i fondi Ocm diretti a sostenere la competitività delle imprese».
«Il tavolo di filiera – ha commentato il presidente dell’Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi - dovrebbe definire pacchetto di proposte per affrontare il tema con interventi come la riduzione delle rese e il blocco temporaneo delle autorizzazioni all’impianto. Siamo convinti che si debba al più presto adattare la produzione alla domanda».
«Sulla produzione di vino – ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – andiamo forse troppo bene se penso all’eccesso dell’offerta lamentato da alcuni operatori. Se alcuni prodotti non incontrano una domanda adeguata saranno gli stessi imprenditori a cambiare strategia. Sono le regole del mercato. Sono contrario all’idea di impiegare risorse pubbliche per tagliare la produzione».


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LENTEPUBBLICA

Elezioni amministrative 2026: il vademecum ANCI svela un percorso a ostacoli

Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la pressione sulle amministrazioni comunali chiamate a gestire un complesso insieme di adempimenti normativi e organizzativi.
In questo scenario, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha predisposto un vademecum operativo destinato a supportare gli enti locali coinvolti nella prossima tornata elettorale. Tuttavia, dietro l’apparente funzione di guida, emergono una serie di criticità e interrogativi che rendono il quadro tutt’altro che rassicurante.
Il calendario elettorale: scadenze e complessità operative
Il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 ha stabilito che il turno ordinario annuale delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario si svolgerà domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.
Alle medesime date si affiancano ulteriori consultazioni in alcune regioni a statuto speciale, mentre specifiche eccezioni riguardano territori come la Sardegna, dove il voto è stato programmato direttamente per il 7 e 8 giugno. Questa articolazione temporale, se da un lato mira a garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, dall’altro rischia di generare confusione organizzativa e un significativo aggravio di lavoro per gli enti locali.
Il ruolo del vademecum Anci: una guida indispensabile ma non risolutiva
Il documento predisposto dall’ANCI si configura come un strumento di consultazione dettagliato, pensato per orientare le amministrazioni nella gestione delle procedure elettorali. Il vademecum offre indicazioni precise sulla presentazione delle liste, sulle modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale e sulle norme relative alla comunicazione istituzionale e alla trasparenza.
Particolare attenzione è riservata al calendario degli adempimenti per i Comuni interessati dal voto di maggio, con l’indicazione puntuale delle scadenze da rispettare. Nonostante ciò, la complessità normativa e la stratificazione delle disposizioni legislative rendono evidente come la guida, pur utile, non sia sufficiente a eliminare le incertezze operative che spesso accompagnano le consultazioni elettorali.
Scrutinio e consultazioni concomitanti: un sistema da coordinare
Un ulteriore elemento di criticità è introdotto dal decreto-legge n. 196/2026, che disciplina l’ordine delle operazioni di scrutinio nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni suppletive per la Camera dei deputati o il Senato. In tali circostanze, una volta concluse le operazioni di votazione e di verifica dei votanti, lo scrutinio delle elezioni suppletive dovrà precedere quello relativo alle elezioni amministrative.
A seguire, senza soluzione di continuità, si procederà allo scrutinio amministrativo, mentre quello delle eventuali elezioni circoscrizionali sarà rinviato alle ore 9 del martedì. Questa sequenza operativa, sebbene finalizzata a garantire ordine e trasparenza, comporta un significativo aumento dei tempi e delle responsabilità a carico degli uffici elettorali, con possibili ripercussioni sull’efficienza complessiva del processo.
Compensi per i componenti dei seggi: aumento limitato
La maggiore durata delle operazioni elettorali ha portato il legislatore a prevedere un incremento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali. Il decreto-legge n. 196/2026 stabilisce infatti un aumento del 15% rispetto agli importi fissati dalla legge n. 70/1980, mantenendo comunque le ulteriori maggiorazioni previste in caso di consultazioni simultanee.
Nonostante tale adeguamento, molti osservatori ritengono che l’incremento sia insufficiente a compensare l’elevato carico di lavoro e le responsabilità connesse alla gestione delle operazioni elettorali, con il rischio di una crescente difficoltà nel reperimento del personale necessario.
Deroga nei Comuni fino a 15.000 abitanti: una soluzione controversa
Tra le novità più significative introdotte dal decreto-legge n. 196/2026 vi è la deroga temporanea alla disciplina per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Limitatamente all’anno 2026, nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, l’elezione sarà valida se:
la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi;
il numero dei votanti raggiunge almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Ai fini del calcolo degli elettori, non si tiene conto degli iscritti all’AIRE che non abbiano esercitato il diritto di voto. In assenza di tali condizioni, l’elezione è dichiarata nulla.
Questa misura, pensata per evitare il ripetersi di consultazioni elettorali in contesti caratterizzati da scarsa partecipazione, solleva tuttavia preoccupazioni sul piano democratico, poiché potrebbe legittimare amministrazioni elette con un livello di consenso limitato.
Elettori fuori sede: un passo indietro nella partecipazione democratica
Un ulteriore elemento di criticità riguarda l’assenza, per le elezioni amministrative del 2026, della possibilità di voto a distanza per studenti e lavoratori fuori sede. Diversamente da quanto sperimentato per le consultazioni referendarie del 2025, la normativa vigente non prevede tale opzione, fatta eccezione per specifiche categorie come militari e rappresentanti di lista.
Questa scelta rappresenta un passo indietro sul fronte dell’inclusione e della partecipazione democratica, con il rischio concreto di una diminuzione dell’affluenza alle urne, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.
Limitazioni all’attività dei Consigli comunali: il regime degli atti urgenti e improrogabili
A partire dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, e quindi dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni, i Consigli comunali entrano in un regime di attività limitata. Ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), essi possono adottare esclusivamente atti urgenti e improrogabili.
Rientrano in tale categoria, ad esempio, l’approvazione del bilancio, il riconoscimento di debiti fuori bilancio o l’esecuzione di provvedimenti giudiziari. La valutazione della sussistenza dei presupposti di urgenza e improrogabilità spetta allo stesso Consiglio comunale, che ne assume la responsabilità politica.
La giurisprudenza amministrativa, in particolare il Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5766 del 2021, ha ribadito la necessità di una motivazione rigorosa e puntuale di tali atti, sottolineando come la loro adozione debba essere strettamente connessa alla tutela dell’interesse pubblico.
È importante evidenziare che tali limitazioni non si estendono agli atti della giunta e del sindaco, come confermato da una consolidata giurisprudenza (TAR Calabria n. 1558/2018 e TAR Lombardia n. 67/2019) e da diversi pareri del Ministero dell’Interno. Ciò consente agli organi esecutivi di continuare a operare fino alla data delle elezioni, garantendo la continuità amministrativa.
Un sistema elettorale sotto pressione
Nel complesso, il quadro normativo delineato per le elezioni amministrative del 2026 evidenzia un sistema elettorale sottoposto a forti tensioni organizzative e democratiche. Se da un lato il vademecum dell’ANCI rappresenta un valido strumento di orientamento per gli enti locali, dall’altro le numerose deroghe, le limitazioni operative e l’assenza di innovazioni sul fronte della partecipazione rischiano di compromettere l’efficacia e la credibilità del processo elettorale.
Le amministrazioni comunali sono dunque chiamate a un impegno straordinario per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni, in un contesto caratterizzato da complessità normativa, tempi ristretti e crescenti responsabilità.




LENTEPUBBLICA

PNRR, conto alla rovescia: cosa rischia l’Italia il 30 giugno 2026

Countdown PNRR: il 30 giugno si avvicina e cresce l’allarme sui progetti incompiuti.
La data del 30 giugno 2026 rappresenta uno spartiacque decisivo per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con l’avvicinarsi della scadenza, aumenta la preoccupazione sulla reale capacità dell’Italia di portare a termine gli interventi finanziati con le risorse europee. Nonostante gli sforzi istituzionali e le revisioni del piano, il destino di numerosi progetti resta incerto, alimentando interrogativi su possibili perdite di finanziamenti e conseguenze per le amministrazioni coinvolte.
Il quadro che emerge è complesso e frammentato: non esiste infatti una regola univoca per la gestione degli interventi che non saranno completati entro la data stabilita. Tale incertezza rischia di trasformare la fase conclusiva del PNRR in una vera e propria corsa contro il tempo, con potenziali ripercussioni economiche e amministrative. A denunciare lo stato attuale delle cose è un recente dossier curato dalla Fondazione Openpolis.
Un quadro normativo articolato e non privo di ambiguità
Per comprendere le implicazioni della scadenza è necessario fare riferimento ai principali strumenti normativi europei e nazionali. Le Decisioni di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea (CID) e gli Operational Agreements rappresentano le fonti principali per la definizione di milestone e target. A questi si aggiungono le direttive emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che forniscono indicazioni operative ai soggetti attuatori.
Tuttavia, la normativa europea non contempla esplicitamente uno scenario di mancato completamento dei progetti. L’attenzione è piuttosto rivolta a meccanismi preventivi e correttivi, come l’attivazione di poteri sostitutivi da parte dello Stato o la nomina di commissari straordinari per sbloccare interventi in ritardo. In ambito nazionale, invece, il governo ha previsto la possibilità di rivalersi sui soggetti attuatori inadempienti, delineando un sistema di responsabilità che potrebbe generare contenziosi e tensioni istituzionali.
La clausola di “reversal” e il rischio di perdere i fondi europei
Uno degli elementi più delicati del PNRR è rappresentato dalla cosiddetta clausola di reversal, secondo cui i traguardi già considerati raggiunti e finanziati dall’Unione europea non possono essere successivamente modificati o annullati. Questo principio, applicabile soprattutto alle riforme ma estendibile anche agli investimenti, implica che il mancato raggiungimento di milestone e target possa tradursi nella perdita definitiva delle risorse assegnate.
Il rischio, quindi, non è soltanto quello di vedere opere incompiute, ma anche di dover rinunciare a una parte significativa dei finanziamenti europei, con possibili effetti negativi sulla stabilità finanziaria del Paese e sulla credibilità delle istituzioni italiane.
Non tutti i progetti devono concludersi entro il 30 giugno
Nonostante la rigidità della scadenza, è importante sottolineare che non tutti gli interventi finanziati dal PNRR devono necessariamente essere completati entro il 30 giugno 2026. In molti casi, infatti, i target europei richiedono il raggiungimento di soglie minime di realizzazione, senza imporre la conclusione del 100% delle opere previste.
Un’ulteriore possibilità è rappresentata dalla suddivisione dei progetti in lotti funzionali, che consente di includere nel PNRR solo le componenti realizzabili entro la scadenza, rinviando le parti residue ad altre fonti di finanziamento, come i fondi strutturali europei o risorse nazionali. Questa strategia, se da un lato permette di salvaguardare gli investimenti, dall’altro evidenzia le difficoltà strutturali nella gestione del piano.
Le soluzioni alternative: fondi nazionali e politica di coesione
Per evitare il blocco dei cantieri, il legislatore italiano ha introdotto diversi strumenti di flessibilità. Tra questi, il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI), inizialmente concepito per compensare l’aumento dei costi, è stato successivamente utilizzato come risorsa sostitutiva per gli interventi che hanno rinunciato ai finanziamenti del PNRR, purché gli appalti siano stati aggiudicati entro il 2025.
Inoltre, il Decreto-Legge n. 19/2024 ha previsto la possibilità di trasferire alcuni progetti verso i programmi della politica di coesione, consentendo la prosecuzione delle opere anche oltre il termine del piano. A queste misure si aggiunge l’utilizzo di strumenti finanziari dedicati, attraverso i quali oltre 23,5 miliardi di euro saranno gestiti mediante fondi specifici, permettendo la realizzazione degli interventi anche dopo il 2026.
La scadenza inderogabile: il ruolo del certificato di ultimazione lavori
Nonostante le diverse soluzioni di flessibilità, esistono situazioni in cui la scadenza del 30 giugno 2026 assume carattere inderogabile. Secondo una recente circolare del MEF, gli interventi che prevedono come “evidence” il certificato di ultimazione dei lavori (o il certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture) devono essere completati entro tale data.
La documentazione necessaria dovrà essere raccolta e validata entro il 31 agosto 2026, e qualsiasi spesa sostenuta successivamente non potrà essere considerata ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei. Eventuali lavorazioni residuali saranno ammesse solo se limitate e concluse entro 60 giorni, senza incidere sulla validità del certificato.
Questo vincolo rende particolarmente critico il destino di numerosi progetti, soprattutto quelli gestiti dai comuni, che si trovano a fronteggiare ritardi procedurali, difficoltà amministrative e carenze di personale tecnico.
I numeri del PNRR: avanzamento finanziario e progetti a rischio
L’analisi dei dati più recenti evidenzia la portata della sfida. Sono 60 le misure e sottomisure del PNRR per cui la conclusione dei progetti entro il 30 giugno 2026 è considerata tassativa. Tali investimenti finanziano 45.506 interventi, per un valore complessivo di circa 96,4 miliardi di euro, di cui 60,4 miliardi provenienti direttamente dal piano.
Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario, la situazione appare tutt’altro che rassicurante: per le misure soggette alla scadenza inderogabile è stato erogato mediamente solo il 49% delle risorse PNRR. Questo dato evidenzia un significativo divario tra programmazione e realizzazione, alimentando il rischio di opere incompiute.
Tra gli investimenti più rilevanti figurano:
il potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee regionali, con circa 6,5 miliardi di euro;
il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, con 4,9 miliardi;
le linee di collegamento ad alta velocità con l’Europa del Nord, per circa 4,6 miliardi.
Misure avanzate e interventi in forte ritardo
L’eterogeneità dello stato di avanzamento dei progetti rappresenta un ulteriore elemento di criticità. Alcuni interventi mostrano livelli di spesa elevati, come:
le linee ferroviarie ad alta velocità, con un avanzamento superiore all’80%;
la riqualificazione degli immobili dell’amministrazione della giustizia, oltre il 70%;
i progetti di rigenerazione urbana, anch’essi sopra il 70%.
Al contrario, altre misure risultano in forte ritardo, tra cui:
il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, con appena l’1,2% delle risorse erogate;
la digitalizzazione dei parchi nazionali, ferma al 3,3%;
il programma “Isole verdi”, con un avanzamento finanziario intorno al 6%, nonostante alcune fonti indichino il completamento degli interventi, evidenziando possibili discrepanze nei sistemi di monitoraggio.
Queste disomogeneità mettono in luce le difficoltà operative e organizzative che caratterizzano l’attuazione del piano, aumentando il rischio di inefficienze e sprechi.
Le possibili conseguenze per amministrazioni e territori
Il mancato completamento dei progetti entro le scadenze previste potrebbe avere conseguenze significative. Oltre alla perdita dei finanziamenti europei, le amministrazioni locali potrebbero essere chiamate a reperire risorse alternative per portare a termine gli interventi, con inevitabili ripercussioni sui bilanci pubblici.
Inoltre, la possibilità che lo Stato eserciti poteri sostitutivi o si rivalga sui soggetti attuatori inadempienti apre la strada a potenziali contenziosi, aggravando ulteriormente il clima di incertezza. Sul piano politico e istituzionale, eventuali ritardi potrebbero compromettere la credibilità dell’Italia nei confronti delle istituzioni europee.
Un finale ancora incerto
A poche settimane dalla scadenza, il PNRR si trova quindi in una fase cruciale. Se da un lato sono state individuate soluzioni per evitare la perdita dei fondi e garantire la prosecuzione degli interventi, dall’altro permangono significative incertezze normative e operative.
Il 30 giugno 2026 non rappresenta soltanto una data simbolica, ma un vero e proprio banco di prova per la capacità amministrativa del Paese. Il rischio è che, senza un’accelerazione decisiva, parte delle opportunità offerte dal piano possa andare perduta, lasciando incompiute opere fondamentali per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.



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Enti locali, via al rinnovo del contratto 2025‑2027: aumenti medi da 135 euro, più flessibilità per famiglie e caregiver

Enti Locali, al via il rinnovo del contratto. Il Comitato di settore ha dato l’ok all’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025‑2027: sul tavolo 988,81 milioni di euro annui, pari a circa 135 euro lordi al mese. Tra le priorità: più flessibilità nell’orario di lavoro, nuovo welfare integrativo, iter di crescita professionale e governance del personale educativo privo di titolo. Ribadita la necessità di aggiornare e semplificare gli istituti contrattuali.
L’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025‑2027, approvato in via definitiva dal Comitato di settore, secondo quanto riportato da Gianni Trovati su NTPlus Enti Locali ed Edilizia, definisce la cornice politica e finanziaria entro cui l’Aran avvierà le trattative nelle prossime settimane.
Il documento, che conferma gli indirizzi generali già fissati per l’intero pubblico impiego, punta su tre assi strategici: valorizzazione del personale, flessibilità organizzativa e nuovo welfare contrattuale.
Dal testo emerge l’obiettivo di rendere il lavoro negli enti locali maggiormente attrattivo e sostenibile, specie per chi concilia attività professionale e responsabilità familiari.1. Le risorse, 988,81 milioni annui e aumenti medi da 135 euroL’atto quantifica le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale:988,81 milioni di euro annui a regimepari al 5,4% del monte salari 2023con un incremento medio stimato di circa 135 euro lordi mensiliI dati sono ricavati dalla tabella finanziaria allegata all’atto, che indica per il comparto Funzioni Locali 403.617 dipendenti e un monte salari di 18,3 miliardi.Dal documento: “Le risorse rappresentano a regime il 5,4% del monte salari per l’anno 2023” (Atto di indirizzo, p.1).Gli enti dovranno accantonare nei propri bilanci gli oneri contrattuali, come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 165/2001.2. Ordinamento professionale: EQ, progressioni e nuovo profilo per gli educatoriIl contratto dovrà intervenire su diversi aspetti dell’ordinamento professionale:Conferma del sistema di classificazione e degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), con percorsi semplificati per i rinnovi.
Progressioni economiche più legate al merito e al monitoraggio delle competenze.
Percorsi di crescita professionale orientati all’acquisizione di nuove competenze.
Nuovo profilo temporaneo per il personale educativo privo del titolo di studio necessario per l’area dei funzionari, come previsto dal d.lgs. 65/2017.Dal documento: “Il nuovo contratto dovrà consentire la possibilità di inquadrare in uno specifico profilo temporaneo […] il personale educativo privo del titolo di studio richiesto” (Atto di indirizzo, p.2).3. Flessibilità oraria e conciliazione vita‑lavoroTra gli ambiti maggiormente innovativi emerge la flessibilità dell’orario di lavoro, con particolare attenzione a:genitori con figli in età scolarelavoratori caregiverperiodi dell’anno con esigenze familiari più intense (es. calendario scolastico)L’obiettivo è superare rigidità ancora presenti nel CCNL, ampliando margini di autonomia organizzativa senza compromettere i servizi. Dal documento: “Favorire forme di flessibilità […] con riferimento ai calendari scolastici, per i genitori con figli in età scolastica oppure per chi svolge un ruolo di caregiver” (Atto di indirizzo, p. 2).4. Welfare integrativo, verso un modello più vicino al privato
Il nuovo CCNL dovrà introdurre un modello di welfare aziendale/integrativo più moderno e competitivo, considerato una leva fondamentale per attrarre e trattenere personale qualificato.Tra le novità:possibilità per le amministrazioni di integrare le risorse del welfare utilizzando i fondi contrattualidefinizione di una cornice nazionale che lasci spazio alla contrattazione integrativaDal documento: “Assume un ruolo fondamentale la previsione di un nuovo modello welfare aziendale/integrativo quale strumento di attrattività” (Atto di indirizzo, p. 3).5. Relazioni sindacali e contrattazione integrativaConfermata la struttura delle relazioni sindacali del CCNL 2022‑2024, con:organismi paritetici di partecipazionesessioni negoziali integrative unitarie, per evitare frammentazionisemplificazione dei fondi e delle indennità






















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