GRANDANGOLO
Gli studenti dell’IC “Vittorio Veneto” di Caltanissetta in visita nei luoghi della cultura agrigentina
La visita si è svolta presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Si e’ svolta, presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la visita degli studenti, provenienti da Caltanissetta, dell’Istituto Comprensivo Statale “ Vittorio Veneto “ , accompagnati dai docenti, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento.
I 50 piccoli studenti hanno effettuato una visita al Palazzo della Provincia per conoscere ed apprezzare i luoghi del territorio. I ragazzi hanno partecipato ad una visita guidata, iniziativa che ha trovato la piena sensibilità del Presidente Giuseppe Pendolino.
Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale e l’Officina delle Tradizioni Popolari sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato gli spazi culturali, oggetto della visita.
I ragazzi hanno apprezzato il Palazzo della Provincia, partendo dalla Biblioteca Provinciale con i suoi 6000 volumi inclusa una copia della Enciclopedia Francese “D’Alambert e De Diderot “ , la Scala Reale con gli straordinari affreschi, la Galleria dei Presidenti, l’Aula Consiliare “.
All’interno dell’Aula Consiliare, dopo i saluti della Dirigente, delegata dal Presidente, Maria Antonietta Testone, gli studenti hanno ascoltato le illustrazioni dei funzionari dell’Ente partecipando al dibattito con domande e curiosità.
Il percorso della visita, ha riguardato anche, la visita presso l’Officina delle Tradizioni Popolari allocata all’interno della Biblioteca Comunale Francesco La Rocca, gradita ai ragazzi per l’interesse verso gli strumenti, costumi ed attrezzi della tradizione popolare siciliana ed internazionale.
LENTEPUBBLICA
Salario accessorio, la Corte dei conti apre agli aumenti negli enti locali
Le amministrazioni locali che hanno ampliato il proprio organico rispetto agli anni precedenti devono adeguare anche le risorse destinate al salario accessorio: scopriamo nel dettaglio quali sono le annualità considerate.
Il principio ribadito dalla Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 89 del 22 aprile 2026 è sicuramente destinato ad avere effetti concreti sulla gestione del personale negli enti territoriali.
La decisione affronta un tema particolarmente delicato per sindaci, dirigenti finanziari e responsabili del personale: il rapporto tra nuove assunzioni e incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In altre parole, la questione riguarda la possibilità — e in alcuni casi la necessità — di aumentare le somme dedicate alle indennità accessorie di dirigenti, elevate qualificazioni e dipendenti.
Il parere nasce da un quesito formulato da un Comune pugliese che ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, norma che negli ultimi anni ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione delle assunzioni degli enti locali.
Il nodo del tetto al salario accessorio
Per comprendere la portata della deliberazione bisogna partire dal quadro normativo vigente. Negli ultimi anni il legislatore ha imposto limiti stringenti alla crescita della spesa del personale, soprattutto per evitare squilibri nei bilanci pubblici.
Tra le disposizioni più rilevanti c’è l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. La norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato nel 2016.
In sostanza, il legislatore aveva congelato il cosiddetto “tetto” del salario accessorio, impedendo agli enti di aumentare liberamente le risorse dedicate alla contrattazione decentrata.
La ratio della disposizione era evidente: contenere la crescita della spesa corrente e impedire che gli aumenti salariali indiretti producessero effetti destabilizzanti sui conti pubblici.
Con il tempo, però, questo sistema si è scontrato con una realtà diversa: molti enti locali hanno avviato nuove assunzioni per compensare pensionamenti, carenze croniche di organico e necessità legate all’attuazione del PNRR e alla digitalizzazione della macchina amministrativa.
La deroga introdotta dal decreto Crescita
Proprio per gestire questa trasformazione è intervenuto l’articolo 33 del decreto-legge 34/2019. La norma ha introdotto una deroga al rigido principio di invarianza della spesa previsto dal decreto legislativo 75/2017.
Secondo questa disposizione, il limite del trattamento accessorio può essere adeguato — sia in aumento sia in diminuzione — per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018.
Tradotto in termini pratici: se aumenta il numero dei dipendenti, possono crescere anche le risorse destinate al salario accessorio, purché venga mantenuto il medesimo valore medio individuale registrato nel 2018.
La Corte dei conti pugliese chiarisce che questa facoltà riguarda non soltanto il personale non dirigente, ma anche i dirigenti e le elevate qualificazioni.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché molte amministrazioni, negli ultimi anni, hanno avuto dubbi interpretativi sulla possibilità di incrementare i fondi dedicati alle diverse categorie professionali.
L’aumento del personale comporta l’adeguamento delle risorse
Uno degli aspetti più significativi della deliberazione riguarda proprio il collegamento tra crescita dell’organico e incremento delle somme stanziate per il trattamento accessorio.
La Sezione regionale di controllo sottolinea che la norma nasce per accompagnare l’espansione del personale. Se il numero dei dipendenti in servizio cresce rispetto al 31 dicembre 2018, l’ente può adeguare il fondo accessorio mantenendo invariato il valore medio pro-capite.
La Corte richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, evidenziando come diverse sezioni regionali abbiano già sostenuto questa interpretazione negli anni precedenti.
In particolare, viene ribadito che il meccanismo derogatorio previsto dal decreto Crescita si inserisce nello stesso ambito applicativo della norma originaria che fissava il limite alla spesa.
Questo significa che il riferimento non è al singolo fondo o alla singola categoria professionale, ma alla spesa complessiva destinata al trattamento accessorio.
Non conta la singola categoria ma la spesa complessiva
Uno dei dubbi posti dal Comune riguardava proprio il criterio da utilizzare per calcolare l’adeguamento.
L’operazione deve essere effettuata separatamente per dirigenti, funzionari ed elevati qualificati oppure bisogna guardare al valore complessivo della spesa?
La Corte dei conti sceglie una linea netta: il tetto deve essere considerato unitariamente.
Nel parere viene richiamato un orientamento ormai consolidato della magistratura contabile secondo cui il limite non opera sui singoli fondi separatamente, ma sull’insieme delle risorse destinate al trattamento accessorio.
Di conseguenza, l’adeguamento previsto dall’articolo 33 deve essere effettuato considerando la spesa complessiva per la contrattazione integrativa e non le singole categorie di personale.
Si tratta di un chiarimento rilevante perché evita interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare la capacità organizzativa degli enti locali.
Attenzione agli equilibri di bilancio
La Corte, tuttavia, richiama anche un principio fondamentale: l’aumento del salario accessorio non può avvenire in modo automatico e senza copertura finanziaria.
Nel parere viene infatti precisato che qualsiasi incremento di spesa deve trovare adeguata copertura negli strumenti di bilancio dell’ente.
Inoltre, restano pienamente operativi gli altri vincoli previsti dalla normativa in materia di personale, compresi quelli contenuti nella legge 296/2006 sul contenimento della spesa.
La magistratura contabile sottolinea quindi la necessità di utilizzare tutti gli strumenti programmatori previsti dalla legge e di mantenere sotto controllo la rigidità strutturale dei bilanci pubblici.
Il messaggio è chiaro: la possibilità di aumentare le risorse accessorie non equivale a una liberalizzazione totale della spesa.
Gli enti dovranno comunque dimostrare sostenibilità finanziaria, compatibilità con gli equilibri di bilancio e rispetto dei principi generali di finanza pubblica.
Un orientamento destinato ad avere effetti concreti
La deliberazione n. 89/2026 arriva in una fase particolarmente delicata per gli enti territoriali italiani.
Molti Comuni, Province e Regioni stanno affrontando una profonda riorganizzazione interna, dovuta sia ai pensionamenti sia all’ingresso di nuove professionalità necessarie per gestire digitalizzazione, transizione ecologica, rendicontazione del PNRR e crescente complessità normativa.
In questo scenario, il tema del salario accessorio assume un valore strategico. Le amministrazioni devono infatti riuscire ad attrarre competenze tecniche sempre più specialistiche, evitando al tempo stesso squilibri finanziari.
La pronuncia della Corte dei conti della Puglia sembra andare proprio in questa direzione: consentire maggiore elasticità organizzativa senza abbandonare il presidio dei conti pubblici.
Per gli enti che hanno incrementato il personale rispetto al 2018, il parere rappresenta dunque un importante punto di riferimento operativo. La crescita dell’organico può tradursi in un adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, purché venga mantenuto il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite e siano rispettati tutti i vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente.
PMI.IT
Pensioni pubbliche: il calcolo delle nuove penalizzazioni di legge
CGIL Osservatorio Previdenza: fino a 5 anni e 8 mesi di lavoro in più per evitare il taglio ai coefficienti di rendimento per CPDEL, CPS, CPI e CPUG.
La legge di Bilancio 2024 ha tagliato le aliquote di rendimento sulle pensioni dei dipendenti pubblici iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG — enti locali, sanitari, insegnanti di asilo e scuole primarie, ufficiali giudiziari — e ha allungato le finestre mobili per le pensioni anticipate. Chi vuole evitare il taglio deve aspettare la pensione di vecchiaia, perché le nuove aliquote penalizzanti non si applicano all’uscita a 67 anni.
A quantificare gli effetti è la CGIL con una nuova analisi dell’Osservatorio Previdenza. I lavoratori nati fra il 1968 e il 1972, con carriere iniziate fra i 19 e i 21 anni, devono mettere in conto da 3 anni e 10 mesi a 5 anni e 8 mesi di lavoro aggiuntivo per non subire decurtazioni. Chi invece esce con la pensione anticipata ci rimette fino a 14.415 euro all’anno di assegno.
Pensioni 2026, requisiti e opzioni 1 Aprile 2026
Il ragionamento parte dalla riduzione delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione anticipata degli iscritti alle quattro gestioni, contenuta nella legge di Bilancio 2024 (commi 157 e seguenti della legge 213/2023). Il taglio riguarda esclusivamente chi aveva un massimo di 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995. La stessa norma ha allungato le finestre mobili, con una progressione che raggiunge i cinque mesi nel 2026 e arriverà a 9 mesi nel 2028. La legge di Bilancio 2026 ha invece lasciato invariato il meccanismo degli adeguamenti alle speranze di vita, scaglionando su due annualità i tre mesi che altrimenti sarebbero scattati dal 2027.
Esempi di penalizzazione
Pensioni
Pensione ex-INPDAP: i chiarimenti INPS 27 Agosto 2025
Un lavoratore nato nel 1968 e che ha iniziato a lavorare nel 1987 a 19 anni, perfeziona il requisito per la pensione anticipata nel 2030, con 43 anni e 4 mesi di contributi. L’ipotesi incorpora sei mesi in più rispetto agli attuali 42 anni e dieci mesi, legati agli adeguamenti alle attese di vita previsti nei prossimi quattro anni. La finestra mobile nel 2030 sarà a nove mesi: per non avere mensilità scoperte, il dipendente pubblico dovrà restare al lavoro fino al 2031, con 44 anni e un mese di attività.
A questo punto ci sono due scelte: ritirarsi con una pensione ridotta rispetto ai colleghi usciti prima del taglio oppure continuare a lavorare fino a recuperare la penalizzazione. Per raggiungere questo secondo obiettivo, si deve attendere la pensione di vecchiaia: in base alle proiezioni sulle attese di vita, la raggiungerà nel 2036, con 49 anni e due mesi di attività lavorativa e 67 anni e 10 mesi di età. Sono 5 anni e 8 mesi di lavoro in più.
Come funzionano i coefficienti di rendimento
I calcoli sulla penalizzazione dipendono dall’entità dello stipendio e dall’anzianità contributiva al 1995. Per chi aveva già 15 anni di versamenti la decurtazione è relativamente bassa, mentre per chi aveva appena iniziato a lavorare lo svantaggio è più consistente. Su uno stipendio da 30mila euro il taglio varia da 900 a oltre 6mila euro; per uno stipendio di 50mila euro oscilla da 1.545 a oltre 10mila euro; una busta paga da 70mila euro perde circa 14mila euro all’anno di pensione. In tabella i dati per i tre livelli retributivi scaglionati per anzianità contributiva:
Inizio contribuzione / Fascia stipendio Taglio annuo stimato
Inizio contribuzione: 1983
Stipendio 30.000 € 927 €
Stipendio 50.000 € 1.545 €
Stipendio 70.000 € 2.163 €
Inizio contribuzione: 1987
Stipendio 30.000 € 2.645 €
Stipendio 50.000 € 4.409 €
Stipendio 70.000 € 6.173 €
Inizio contribuzione: 1990
Stipendio 30.000 € 4.077 €
Stipendio 50.000 € 6.796 €
Stipendio 70.000 € 9.515 €
Inizio contribuzione: 1992
Stipendio 30.000 € 5.100 €
Stipendio 50.000 € 8.501 €
Stipendio 70.000 € 11.901 €
Inizio contribuzione: 1994
Stipendio 30.000 € 6.177 €
Stipendio 50.000 € 10.296 €
Stipendio 70.000 € 14.415 €
Ipotizzando 19 anni di pensionamento, chi si ritira con uno stipendio da 30mila euro perde fra 17mila e 117mila euro complessivi. Sullo stipendio da 70mila euro il taglio supera i 273mila euro. Le cifre precise:
Inizio contribuzione / Fascia stipendio Taglio annuo — Perdita stimata
Inizio contribuzione: 1983
Stipendio 30.000 € 927 € — 17.613 €
Stipendio 50.000 € 1.545 € — 29.355 €
Stipendio 70.000 € 2.163 € — 41.097 €
Inizio contribuzione: 1987
Stipendio 30.000 € 2.645 € — 50.255 €
Stipendio 50.000 € 4.409 € — 83.771 €
Stipendio 70.000 € 6.173 € — 117.287 €
Inizio contribuzione: 1990
Stipendio 30.000 € 4.077 € — 77.463 €
Stipendio 50.000 € 6.796 € — 129.124 €
Stipendio 70.000 € 9.515 € — 180.785 €
Inizio contribuzione: 1992
Stipendio 30.000 € 5.100 € — 96.900 €
Stipendio 50.000 € 8.501 € — 161.519 €
Stipendio 70.000 € 11.901 € — 226.119 €
Inizio contribuzione: 1994
Stipendio 30.000 € 6.177 € — 117.363 €
Stipendio 50.000 € 10.296 € — 195.624 €
Stipendio 70.000 € 14.415 € — 273.885 €
Per quanto riguarda l’allungamento delle finestre mobili introdotto dalla legge di Bilancio 2024, l’esatta progressione è la seguente:
Anno Finestra mobile (allungamento)
2024 3 mesi → 3 mesi (nessuna modifica)
2025 3 mesi → 4 mesi (+1 mese)
2026 3 mesi → 5 mesi (+2 mesi)
2027 3 mesi → 7 mesi (+4 mesi)
2028 3 mesi → 9 mesi (+6 mesi)
Gli scatti legati alle nuove speranze di vita
I dati ufficiali sulle aspettative di vita vengono comunicati annualmente, quindi i calcoli proposti dal sindacato si basano su proiezioni statistiche. L’unica certezza è un aumento di un mese nel 2027, stabilito dalla legge di Bilancio 2026, a cui nel 2028 si aggiungerà il periodo mancante in base ai dati ufficiali — prevedibilmente altri due mesi. Gli scatti sono biennali: quello del 2029, in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato, sarà di altri tre mesi; altri due si aggiungeranno nel 2031. Nel 2031 per andare in pensione serviranno 8 mesi in più rispetto agli attuali requisiti: 67 anni e 8 mesi per la vecchiaia e 43 anni e sei mesi per l’anticipata.
Due esempi di calcolo
Nato nel 1970, inizia a lavorare nel 1990. Raggiunge il requisito contributivo per la pensione anticipata nel 2034, con 43 anni e 7 mesi di contributi. La finestra mobile di 9 mesi sposta l’uscita effettiva al 2034, con 44 anni e 5 mesi di lavoro. Se va in pensione subirà la decurtazione. In alternativa deve attendere la pensione di vecchiaia nel 2038, a 68 anni, con 48 anni e 4 mesi complessivi di lavoro. Sono 4 anni e 9 mesi in più.
Nato nel 1972, con inizio attività nel 1993. Perfeziona il requisito per la pensione anticipata nel 2037, a 43 anni e 10 mesi di contributi. Con la finestra mobile esce nel 2038 con 44 anni e 7 mesi di lavoro. Per evitare il taglio deve lavorare fino al 2040, uscendo a 68 anni e due mesi, con 47 anni e 8 mesi di attività. Sono 3 anni e 10 mesi in più.
Quanti anni servono per recuperare il taglio
In conclusione, il prolungamento della vita lavorativa nei tre profili analizzati dalla CGIL:
Profilo e requisiti Date e contribuzione
Caso 1 — Nato nel 1968, inizia a lavorare a 19 anni nel 1987
Pensione anticipata Nel 2030 con 43 anni e 4 mesi di contributi
Pensione di vecchiaia Nel 2036, a 67 anni e 10 mesi, con 49 anni e 2 mesi di contributi
Lavoro in più per evitare il taglio 5 anni e 8 mesi
Caso 2 — Nato nel 1970, inizia a lavorare a 20 anni nel 1990
Pensione anticipata Nel 2034 con 43 anni e 7 mesi di contributi
Pensione di vecchiaia Nel 2038, a 68 anni, con 48 anni e 4 mesi di contributi
Lavoro in più per evitare il taglio 4 anni e 9 mesi
Caso 3 — Nato nel 1972, inizia a lavorare a 21 anni nel 1993
Pensione anticipata Nel 2037 con 43 anni e 10 mesi di contributi
Pensione di vecchiaia Nel 2040, a 68 anni e 2 mesi, con 47 anni e 8 mesi di contributi
Lavoro in più per evitare il taglio 3 anni e 10 mesi
AGRIGENTOOGGI
Fiera “Tutto Food”, Pendolino: “Trampolino di lancio per espositori e aziende agrigentine”
C’era anche il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, stamani, all’inaugurazione ufficiale di TuttoFood – International Food Exhibiton, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare. La manifestazione, ospitata alla Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, è un preciso punto di riferimento per migliaia di brand food&beverage della scena europea e internazionale (produttori, buyer, operatori del settore Horeca e distributori provenienti da tutto il mondo). Un’occasione di confronto e promozione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche italiane e le nuove sfide del comparto agroalimentare.
Tra le numerose aziende siciliane presenti in fiera anche dieci imprese del comparto agroalimentare in rappresentanza del territorio agrigentino che punta a valorizzare produzioni di qualità, tradizione e innovazione, ospitate in altrettanti stand del padiglione messo a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e selezionate tra le aziende che hanno dato la loro disponibilità.
“Essere presenti a TuttoFood significa aprirsi ai mercati internazionali e creare nuove opportunità di crescita per le nostre imprese – ha dichiarato il presidente Giuseppe Pendolino – perchè è una manifestazione in grado di costituire un vero trampolino di lancio per gli espositori e per le aziende agrigentine che stanno investendo sulla qualità, sull’identità territoriale e sulla capacità di raccontare il meglio della nostra terra”.
Pendolino ha inoltre sottolineato il valore strategico della partecipazione delle imprese locali a eventi di respiro internazionale: “Le aziende del nostro territorio hanno competenze, prodotti e storie imprenditoriali importanti. Occasioni come questa consentono di creare relazioni commerciali, attrarre investimenti e consolidare la presenza dei prodotti agrigentini nei mercati nazionali ed esteri. È anche attraverso queste vetrine internazionali che si costruisce il futuro economico del territorio”. La presenza istituzionale del Libero Consorzio di Agrigento conferma l’attenzione verso il comparto agroalimentare, uno dei motori principali dello sviluppo economico e turistico della provincia.
ITALIAOGGI
Affitti brevi, Precompilata in tilt in presenza di più immobili
Il reddito indicato nelle CU non viene abbinato. Deve farlo il locatore
Il precompilato fa fatica nella gestione dagli affitti brevi: in presenza di più immobili in dichiarazione, il reddito prodotto e dichiarato al fisco dagli intermediari con la certificazione unica non viene abbinato a quello utilizzato per la locazione ma genericamente inserito nel quadro dei fabbricati con necessità quindi da parte del locatore di intervenire e modificare il dato.
Problemi rilevano anche in caso di comproprietari che affittano tramite intermediari (non i portali come Airbnb e Booking) che emettono distinte certificazioni uniche ad ogni locatore, con la precompilata che, in questo caso, espone nel quadro dei fabbricati non l’intero reddito generato dalla locazione sotto i 30 giorni ma solo la quota indicata attribuita al soggetto intestatario della certificazione unica.
Il funzionamento per sublocatori e comodatari
Più lineare invece il funzionamento in caso di redditi da locazioni brevi attribuite ai sublocatori e comodatari con il reddito che viene imputato tra i redditi diversi.
Questo è quanto risulta dall’analisi dei 730 precompilati, attualmente solo visionabili sul sito dall’Agenzia delle entrate, relativamente alla gestione dei redditi fondiari e diversi generati dalle c.d. locazioni brevi ovvero quelli prodotti dagli affitti di immobili con contratti di durata non superiore a 30 giorni.
Quando il precompilato funziona
Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alle novità 2026 relative alla dichiarazione precompilata, nei casi più semplici, ad esempio quando l’immobile utilizzato per la locazione breve è l’unico posseduto dal locatore nel medesimo comune, la dichiarazione presentata dall’amministrazione finanziaria trova abbinato il reddito prodotto all’immobile presente nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi.
Il reddito prodotto è ovviamente quello noto all’agenzia delle entrate perché comunicato dagli intermediari obbligati a farlo (tra cui ad esempio Airbnb e Booking) che devono anche trattenere il 21% sui canoni a titolo di acconto d’imposta.
Abbinamento dei redditi e gestione della cedolare secca
Corretto abbinamento e compilazione della dichiarazione si riscontra in caso di introiti da locazione breve prodotti dal sublocatore o dal comodatario che vengono imputati linearmente tra i redditi diversi (nel quadro D del 730 o RL del modello redditi).
Inoltre il precompilato funziona anche per la corretta gestione della doppia aliquota della cedolare secca del 21% e 26% assegnando, in caso di più immobili utilizzati per le locazioni brevi, quella del 21% alla casa che ha generato un più alto introito ed il 26% alle altre.
Quando il precompilato va modificato
Quando il locatore ha più immobili nello stesso comune dove si trova quello utilizzato per le locazioni brevi, come indicato dalla stessa agenzia delle entrate e riscontrato nei precompilati analizzati, la dichiarazione presenta un ulteriore rigo compilato nel quadro dei redditi dei fabbricati senza l’indicazione di rendita catastale e possesso.
Come indicato nelle faq all’interno della pagina del sito sulle novità del precompilato 2026, tale esposizione, che comprende solo i giorni della locazione ed il reddito rilevati nella certificazione unica trasmessa dall’intermediario, rende il quadro dei fabbricati non liquidabile ed contribuente deve in autonomia procedere al corretto abbinamento del reddito derivante da locazione breve con l'immobile oggetto di locazione.
Le criticità in caso di comproprietà
Problemi si riscontrano anche vi sono più proprietari di un immobile locato in modalità “sotto i 30 giorni” con certificazioni uniche singolarmente intestate ai locatori.
In questo caso ogni locatore troverà nel precompilato indicata solo la quota del suo reddito (con la relativa ritenuta) e dovrà correggere a mano l’importo abbinato o da abbinare all’immobile mettendo l’intero reddito percepito nell’anno che verrà poi proporzionato alla quota di possesso della casa.
Eventualmente è possibile e solo rileverebbe come errore formale, lasciare esposta nel quadro dei fabbricati solo la quota di reddito attribuita al locatore ed esposta in CU mettendo però come percentuale di possesso dell’immobile il 100% in modo da tassare completamente l’introito.
https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/fisco/affitti-brevi-precompilata-in-tilt-in-presenza-di-pi...
ITALIAOGGI
Smart working nei Comuni: accesso facilitato solo in casi particolari, ma resta la prevalenza del lavoro in presenza
Il contratto collettivo nazionale stabilisce che solo i lavoratori con particolari necessità possono accedere al lavoro agile, evidenziando il benessere del dipendente come misura di welfare
L’estensione del lavoro agile è consentita solo per personale in particolari condizioni soggettive, come esigenze di salute, assistenza a disabili o genitorialità. Ma resta ancora saldo il principio della prevalenza del lavoro in presenza.
L’art. 40, co. 3, del Ccnl del comparto Funzioni Locali raffina la disciplina dello smart working, con particolare attenzione all’utilizzo di questo metodo organizzativo volto alla conciliazione vita-lavoro. La disposizione costituisce in capo ai datori di lavoro pubblici l’obbligazione di «facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure».
Leggi anche: Funzioni locali, aumenti a regime del 5,4% per il monte salari
Il lavoro agile come misura di welfare e benessere
Si tratta di una specifica visione del lavoro agile come misura prevalentemente di welfare, invece che organizzativa, in parte fuorviante perché lo scopo del lavoro agile è soprattutto avvantaggiare amministrazione e cittadini delle potenzialità migliorative dei servizi connesse alla digitalizzazione: tuttavia, il Ccnl ha evidentemente inteso enfatizzare il benessere del lavoratore.
La facilitazione dell’accesso allo smart working riguarda: a) i lavoratori con documentate particolari esigenze di salute; d) che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della L. 104/1992; c) che godano dei benefici previsti dal D.Lgs 151/2001 a sostegno della genitorialità; d) e altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa.
Diritto soggettivo e orientamenti della giurisprudenza
Non è chiaro se in tal modo si introduca quel diritto soggettivo alla collocazione in lavoro agile che la giurisprudenza ordinaria ha fini qui negato. Per esempio, la sentenza n. 397/2024 della Corte d’Appello di Milano ha ritenuto irrilevante ai fini dell’emersione del diritto soggettivo di un dipendente la compatibilità delle mansioni con le potenzialità del lavoro da remoto, ritenendo che il datore fosse libero di negare tale modalità organizzativa.
Simmetricamente, però, la medesima sentenza parla di un principio generale alla luce del quale è onere datoriale motivare le ragioni di un diniego allo smart working quando vi sia un titolo normativo che conferisce al lavoratore un diritto specifico. La disposizione del Ccnl 23.2.2026 pare, in effetti, creare una posizione di diritto soggettivo dei lavoratori in particolari situazioni ai fini della loro collocazione in smart working.
Leggi anche: Part time e 104, riproporzionamento possibile solo sotto il 50% di lavoro
Estensione delle giornate e limiti della presenza
Oltre a spingere le amministrazioni a rendere più semplice l’accesso allo smart working alle categorie di lavoratori viste sopra, l’art. 40, co. 3, del Ccnl 23.12.2026 consente di «estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale». La specialità della situazione dei dipendenti in particolare svantaggio, dunque, permette di derogare alle medie generali cui eventualmente l’ente faccia riferimento per determinare quanti giorni di smart working siano possibili.
Non pare, però, che la previsione possa consentire il superamento della prevalenza della presenza in ufficio rispetto al lavoro agile. Si ricorda che i Ccnl non hanno introdotto norme che superino la previsione contenuta nell’art. 4, co. 1, lettera b), n. 3, del DM 132/2022, che disciplina il Piao, confermando l’adeguata rotazione dei lavoratori in lavoro agile «assicurando la prevalenza, per ogni lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza».
https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/lavoro-pubblico/smart-working-nei-comuni-accesso-facilita...
ITALIAOGGI
Elezioni amministrative 2026: i Comuni anticipano le spese per gli elettori all’estero, poi rimborsa lo Stato
I comuni italiani anticiperanno le spese per inviare cartoline agli elettori residenti all'estero. Lo Stato rimborserà i costi previa rendicontazione, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno.
Elezioni amministrative 2026, i comuni anticipano le spese per la spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero. Il relativo onere sarà poi rimborsato dallo Stato previa puntuale rendicontazione.
È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli affari territoriali), con la quale sono anche stati quantificati gli emolumenti da riconoscere ai componenti dei seggi.
La ripartizione delle spese tra Enti e Stato
Il documento ricorda che per questo tipo di elezioni a pagare sono in generale gli enti ai quali appartengono i consigli da rinnovare.
Fanno eccezione la maggiorazione del 15% dovuta quando, come quest’anno, le operazioni di voto si svolgono su due giorni e le spese spedire per posta prioritaria gli avvisi agli italiani che vivono all’estero, sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.
In tal caso, è lo Stato a farsene carico, ma i municipi devono anticipare le somme necessarie e successivamente rendicontarle tramite la procedura telematica denominata "Finanza Locale", all'interno del portale "DAIT Servizi", entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni.
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Gli onorari per i componenti dei seggi elettorali
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati appunto del 15%: per i seggi ordinari ai presidenti andranno € 172,50, mentre a scrutatori e segretari 138,00. Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di € 37,00 e € 25,00.
Nei seggi speciali, invece, i presidenti riceveranno € 103,50, scrutatori e presidenti € 70,15. Tali importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).
Lavoro straordinario e limiti di spesa per i dipendenti
La circolare ricorda anche che il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo alla data delle medesime.
In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del ballottaggio.
Il monte ore individuale mensile ore individuale mensile deve essere contenuto entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.
https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/elezioni-amministrative-2026-i-comuni-anticipano-le-spese...
AGRIGENTONOTIZIE.IT
Intimidazioni al sindaco di Calamonaci, il presidente del Libero Consorzio: "Vicinanza personale e professionale"
Il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento e sindaco del Comune di Aragona Giuseppe Pendolino, ha rivolto un messaggio di solidarietà e vicinanza al sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli, destinatario di un ennesimo gesto di intimidazione ad opera di ignoti. “Dispiace apprendere di questo nuovo gesto indirizzato a Pino Spinelli – ha detto il presidente Pendolino - e condanno con assoluta fermezza atti di questo genere che minano la serenità sia dell'uomo che del politico. Sono inoltre certo che il sindaco Spinelli continuerà a svolgere il proprio lavoro con la serietà e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. A lui va la mia vicinanza personale e professionale”.
AGRIGENTONOTIZIE.IT
Le eccellenze agrigentine sbarcano a Milano, Pendolino inaugura gli stand del territorio a TuttoFood
Dieci aziende agroalimentari della provincia protagoniste alla fiera internazionale del food & beverage ospitata a Rho. “Una vetrina strategica per aprirsi ai mercati esteri”
C’è anche l’Agrigentino tra i protagonisti di TuttoFood – International Food Exhibition, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare inaugurata alla Fiera Milano Rho.All’apertura ufficiale della manifestazione era presente anche il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino che ha visitato gli spazi dedicati alle aziende del territorio agrigentino ospitate nel padiglione messo a disposizione dall’ente. Sono dieci le imprese agroalimentari della provincia presenti alla rassegna milanese, selezionate tra quelle che avevano manifestato disponibilità a partecipare all’evento internazionale. Un’occasione importante per promuovere produzioni legate alla qualità, alla tradizione e all’innovazione in uno dei principali appuntamenti europei del comparto food&beverage.
La manifestazione, in programma dall’11 al 14 maggio, richiama migliaia di produttori, buyer, operatori del settore Horeca e distributori provenienti da tutto il mondo trasformando Milano in un punto di incontro strategico per il mercato agroalimentare internazionale.“Essere presenti a TuttoFood significa aprirsi ai mercati internazionali e creare nuove opportunità di crescita per le nostre imprese” – ha dichiarato Pendolino –. È una manifestazione che può rappresentare un vero trampolino di lancio per le aziende agrigentine che stanno investendo sulla qualità, sull’identità territoriale e sulla capacità di raccontare il meglio della nostra terra”.Il presidente del Libero consorzio ha inoltre evidenziato il valore strategico della partecipazione delle imprese locali a fiere di respiro internazionale.“Le aziende del nostro territorio hanno competenze, prodotti e storie imprenditoriali importanti. Occasioni come questa consentono di creare relazioni commerciali, attrarre investimenti e consolidare la presenza dei prodotti agrigentini nei mercati nazionali ed esteri. È anche attraverso queste vetrine internazionali che si costruisce il futuro economico del territorio”, ha aggiunto.La presenza istituzionale dell’ente provinciale a TuttoFood conferma l’attenzione verso il comparto agroalimentare, considerato uno dei settori trainanti dell’economia agrigentina anche in chiave turistica e di promozione del territorio.
LENTEPUBBLICA.IT
Salario accessorio, la Corte dei conti apre agli aumenti negli enti locali
Le amministrazioni locali che hanno ampliato il proprio organico rispetto agli anni precedenti devono adeguare anche le risorse destinate al salario accessorio: scopriamo nel dettaglio quali sono le annualità considerate.
Il principio ribadito dalla Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 89 del 22 aprile 2026 è sicuramente destinato ad avere effetti concreti sulla gestione del personale negli enti territoriali.La decisione affronta un tema particolarmente delicato per sindaci, dirigenti finanziari e responsabili del personale: il rapporto tra nuove assunzioni e incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In altre parole, la questione riguarda la possibilità — e in alcuni casi la necessità — di aumentare le somme dedicate alle indennità accessorie di dirigenti, elevate qualificazioni e dipendenti.
Il parere nasce da un quesito formulato da un Comune pugliese che ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, norma che negli ultimi anni ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione delle assunzioni degli enti locali.
Il nodo del tetto al salario accessorioPer comprendere la portata della deliberazione bisogna partire dal quadro normativo vigente. Negli ultimi anni il legislatore ha imposto limiti stringenti alla crescita della spesa del personale, soprattutto per evitare squilibri nei bilanci pubblici.
Tra le disposizioni più rilevanti c’è l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. La norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato nel 2016.In sostanza, il legislatore aveva congelato il cosiddetto “tetto” del salario accessorio, impedendo agli enti di aumentare liberamente le risorse dedicate alla contrattazione decentrata.La ratio della disposizione era evidente: contenere la crescita della spesa corrente e impedire che gli aumenti salariali indiretti producessero effetti destabilizzanti sui conti pubblici.Con il tempo, però, questo sistema si è scontrato con una realtà diversa: molti enti locali hanno avviato nuove assunzioni per compensare pensionamenti, carenze croniche di organico e necessità legate all’attuazione del PNRR e alla digitalizzazione della macchina amministrativa.
La deroga introdotta dal decreto CrescitaProprio per gestire questa trasformazione è intervenuto l’articolo 33 del decreto-legge 34/2019. La norma ha introdotto una deroga al rigido principio di invarianza della spesa previsto dal decreto legislativo 75/2017.Secondo questa disposizione, il limite del trattamento accessorio può essere adeguato — sia in aumento sia in diminuzione — per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018.Tradotto in termini pratici: se aumenta il numero dei dipendenti, possono crescere anche le risorse destinate al salario accessorio, purché venga mantenuto il medesimo valore medio individuale registrato nel 2018.La Corte dei conti pugliese chiarisce che questa facoltà riguarda non soltanto il personale non dirigente, ma anche i dirigenti e le elevate qualificazioni.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché molte amministrazioni, negli ultimi anni, hanno avuto dubbi interpretativi sulla possibilità di incrementare i fondi dedicati alle diverse categorie professionali.L’aumento del personale comporta l’adeguamento delle risorse.
Uno degli aspetti più significativi della deliberazione riguarda proprio il collegamento tra crescita dell’organico e incremento delle somme stanziate per il trattamento accessorio.
La Sezione regionale di controllo sottolinea che la norma nasce per accompagnare l’espansione del personale. Se il numero dei dipendenti in servizio cresce rispetto al 31 dicembre 2018, l’ente può adeguare il fondo accessorio mantenendo invariato il valore medio pro-capite.
La Corte richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, evidenziando come diverse sezioni regionali abbiano già sostenuto questa interpretazione negli anni precedenti.
In particolare, viene ribadito che il meccanismo derogatorio previsto dal decreto Crescita si inserisce nello stesso ambito applicativo della norma originaria che fissava il limite alla spesa.Questo significa che il riferimento non è al singolo fondo o alla singola categoria professionale, ma alla spesa complessiva destinata al trattamento accessorio.
Molti Comuni, Province e Regioni stanno affrontando una profonda riorganizzazione interna, dovuta sia ai pensionamenti sia all’ingresso di nuove professionalità necessarie per gestire digitalizzazione, transizione ecologica, rendicontazione del PNRR e crescente complessità normativa.In questo scenario, il tema del salario accessorio assume un valore strategico. Le amministrazioni devono infatti riuscire ad attrarre competenze tecniche sempre più specialistiche, evitando al tempo stesso squilibri finanziari.La pronuncia della Corte dei conti della Puglia sembra andare proprio in questa direzione: consentire maggiore elasticità organizzativa senza abbandonare il presidio dei conti pubblici.Per gli enti che hanno incrementato il personale rispetto al 2018, il parere rappresenta dunque un importante punto di riferimento operativo. La crescita dell’organico può tradursi in un adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, purché venga mantenuto il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite e siano rispettati tutti i vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente.