/ Rassegna stampa » 2026 » Maggio » 25 » Rassegna stampa dal 23 al 25 maggio 2026

Rassegna stampa dal 23 al 25 maggio 2026

 

AGRIGENTONOTIZIE

Salvini a Marsala: "L'aeroporto ad Agrigento per creare continuità territoriale, soldi anche per l'acqua"

Il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture conferma il progetto dello scalo, inserendolo in un maxi-piano da 50 miliardi di euro tra ferrovie, strade e il ponte sullo Stretto per connettere l’isola all'Europa. Sulla crisi idrica: Non riusciamo in 2 o 3 anni a fare quello che non si è fatto per 30 anni"
Matteo Salvini in una precedente visita ad Agrigento
La rinascita infrastrutturale del territorio Agrigentino passa dal cielo. Durante una manifestazione svoltasi alle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha posto l’accento sulla necessità strategica di realizzare l’aeroporto ad Agrigento. Secondo il ministro, lo scalo è fondamentale per creare in quell'area della Sicilia le condizioni indispensabili per la continuità territoriale, abbattendo lo storico isolamento che ha penalizzato cittadini e turisti. Ma Salvini, secondo quanto riporta l'Adnkronos, ha anche parlato della crisi idrica dell'Agrigentino: "Stiamo investendo 5 milioni di euro sul tema risorse idriche, certo non riusciamo in due o tre anni a fare quello che non si è fatto per 30 anni. Il tema dell'acqua è una delle priorità, ci sono 5 milioni di cantieri aperti. E' uno sforzo enorme". 
L’aeroporto di Agrigento resta un sogno, Pendolino: “Speriamo che le parole di Salvini diventino atti concreti”
Attiva l’offerta Web a un prezzo wow e goditi i corrispettivi di vendita bloccati 12 mesi!
Scopri di più Contenuto Sponsor
L'attesa in città e le parole sull'aeroporto
Mentre in città, a Porta di Ponte, è in fase di ultimazione e di sistemazione il palco sul quale il ministro comizierà e le forze dell'ordine sono già tutte schierate, per garantire il dispositivo di sicurezza al vice presidente del Consiglio, l'annuncio dello scalo agrigentino, fatto a Marsala, è stato presentato cone un intervento non isolato, ma parte di un imponente piano di ammodernamento che vede la Sicilia protagonista di investimenti che superano i 50 miliardi di euro. Il pacchetto di opere in corso comprende interventi capillari su ferrovie, strade e autostrade, ma anche su infrastrutture vitali per il territorio come dighe e acquedotti, oltre a metropolitane e tram nelle aree urbane. In questa visione di "connessione globale", Agrigento viene inserita in una rete che comprende il potenziamento del porto di Marsala e il completamento del ponte sullo Stretto, opera definita essenziale per collegare l'intera Sicilia all'Europa. 



LENTEPUBBLICA

Buoni pasto pubblico impiego: Cassazione esclude diritto automatico per i dipendenti

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5477/2026, ha fornito un chiarimento importante su una delle questioni più ricorrenti nel contenzioso del pubblico impiego, ossia la natura giuridica del diritto ai buoni pasto.
La pronuncia individua in modo netto i confini tra la discrezionalità organizzativa della Pubblica Amministrazione e le pretese economiche dei dipendenti, escludendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa in fasce orarie pomeridiane generi un diritto soggettivo automatico al ticket mensa.
L’evoluzione normativa e il superamento dell’obbligo assistenziale
La Suprema Corte parte dall’interpretazione letterale degli artt. 45 e 46 del CCNL del comparto Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000. Secondo i lavoratori, l’erogazione del buono pasto rappresentava un obbligo assoluto, lasciando alla P.A. la sola scelta della modalità di adempimento tra l’istituzione del servizio mensa o la consegna del titolo sostitutivo.
La Cassazione non ha condiviso questa impostazione, valorizzando il dato letterale della norma del CCNL, che stabilisce che gli enti “possono” attivare tali servizi. Il verbo utilizzato esprime l’attribuzione di una facoltà discrezionale e non di un obbligo del datore di lavoro.
Questo orientamento trova conferma nell’evoluzione storica del diritto del lavoro pubblico. Nel sistema precedente alla contrattualizzazione, disciplinato dal D.P.R. 347/1983, gli enti locali assumevano un formale impegno a istituire le mense ove necessario e possibile. Il passaggio alla formulazione attuale evidenzia la volontà delle parti di declassare la materia da obbligo strutturale a scelta condizionata della P.A.
Il vincolo di bilancio come presupposto costitutivo
Un elemento centrale della decisione riguarda la clausola di compatibilità economico-finanziaria. Il CCNL, infatti, subordina l’attivazione dei benefici alle risorse disponibili del singolo ente. Secondo la Cassazione, tale previsione rappresenta un elemento costitutivo della facoltà concessa alla P.A. In assenza di copertura economica, la scelta dell’ente di non erogare i buoni pasto è pienamente legittima e insindacabile.
La sentenza n. 5477/2026 ha risolto anche la questione legata all’onere della prova. Nei giudizi di merito, infatti, era stato richiamato il principio della vicinanza della prova, sostenendo che spettasse all’amministrazione dimostrare l’insufficienza di bilancio per sottrarsi all’erogazione. Gli Ermellini hanno chiarito che, una volta negata la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato in capo al lavoratore, l’intero dibattito sull’onere probatorio perde di rilevanza giuridica. Infatti, se il diritto non sussiste in astratto, non vi è necessità di dimostrare i motivi finanziari della mancata attivazione del servizio.
Un orientamento uniforme tra i diversi comparti della PA
La vicenda, nata dall’impugnazione di un dipendente comunale pugliese che reclamava la monetizzazione di 390 buoni pasto maturati in un quinquennio, si inserisce in un filone giurisprudenziale che la Corte definisce ormai consolidato. I giudici hanno infatti richiamato i precedenti applicati in passato al comparto della sanità pubblica (tra cui Cass. 16736/2012 e Cass. 25622/2023), confermando, dunque, la possibile estensione del principio anche ad altri comparti della P.A.
Il buono pasto non assume mai pertanto natura propriamente retributiva rispetto alla prestazione lavorativa, ma conserva una funzione assistenziale legata all’organizzazione dei servizi interni. Pertanto, la sua esigibilità è subordinata a tre requisiti:
la deliberazione discrezionale dell’ente di attivare il servizio sostitutivo di mensa;
la reale sussistenza di stanziamenti dedicati nel bilancio di previsione;
un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.



LENTEPUBBLICA

Progressioni economiche negli enti locali: come si calcola il requisito temporale minimo

Nel pubblico impiego locale, le progressioni economiche all’interno delle aree costituiscono uno degli strumenti centrali per valorizzare l’esperienza maturata dal personale e riconoscere, anche sul piano retributivo, la crescita professionale nel tempo.
Tuttavia, l’accesso a queste opportunità non è automatico: è regolato da condizioni precise, definite dal contratto collettivo nazionale e integrate dalla contrattazione decentrata. Tra i requisiti più delicati da interpretare vi è quello temporale, soprattutto per i dipendenti che hanno già ottenuto una progressione in passato.
A fornire un quadro normativo chiaro è il parere dell’ARAN numero 36247 che analizza le novità del CCNL del Comparto Funzioni Locali e disciplina in modo puntuale i criteri di partecipazione alle procedure di avanzamento economico. Una corretta lettura delle disposizioni contrattuali è essenziale per evitare esclusioni improprie e garantire uniformità di applicazione tra gli enti.
Il requisito temporale: cosa prevede il contratto collettivo
L’articolo 14 del CCNL Funzioni Locali stabilisce che possono accedere alle procedure di progressione economica i dipendenti che non abbiano beneficiato di una progressione nei tre anni precedenti. Si tratta di una soglia temporale pensata per assicurare un’equa distribuzione delle opportunità e per evitare concentrazioni di benefici su un numero ristretto di lavoratori.
Il contratto, tuttavia, introduce un importante elemento di flessibilità: la contrattazione integrativa può intervenire su tale periodo, riducendolo fino a due anni oppure estendendolo fino a quattro. Questo margine consente agli enti locali di adattare le regole alle proprie esigenze organizzative, alle risorse disponibili e alle politiche di valorizzazione del personale adottate a livello territoriale.
Decorrenza economica: il vero punto di riferimento
Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso fonte di fraintendimenti, riguarda il criterio da utilizzare per verificare il rispetto del requisito temporale. Il CCNL chiarisce che non devono essere considerate né la data di approvazione della graduatoria, né quella di conclusione della procedura selettiva, né tantomeno la sottoscrizione del contratto decentrato.
Il riferimento decisivo è invece rappresentato dalla decorrenza economica delle progressioni già attribuite. In altre parole, ciò che conta è il momento dal quale il beneficio retributivo ha prodotto effetti sullo stipendio del dipendente.
Questo principio consente di superare le incertezze legate ai tempi amministrativi, spesso lunghi e variabili, concentrando la valutazione su un dato oggettivo e facilmente verificabile.
Come si calcola l’intervallo temporale
Ai fini della verifica del requisito minimo, l’intervallo da considerare è quello compreso tra:
la data di decorrenza economica dell’ultima progressione ottenuta (dies a quo);
la data di decorrenza economica della nuova progressione che si intende conferire (dies ad quem).
L’analisi deve quindi essere svolta esclusivamente confrontando queste due date, indipendentemente da quando la procedura venga bandita o conclusa. Se tra le due decorrenze risulta trascorso l’intervallo minimo previsto dal contratto nazionale o dalla contrattazione integrativa, il requisito può ritenersi soddisfatto.
Un esempio pratico per chiarire
Per rendere più comprensibile il meccanismo, si può ipotizzare il caso di un ente che abbia confermato il requisito standard dei tre anni. Se un dipendente ha ottenuto l’ultima progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione è programmata con decorrenza 1° gennaio 2025, tra le due date risultano trascorsi tre anni completi.
In questa situazione, il lavoratore rispetta pienamente il requisito temporale e può essere ammesso alla procedura selettiva, anche se il bando viene pubblicato prima del 2025 o la selezione si conclude in un momento successivo.
Impatti organizzativi e tutela dell’equità
L’impostazione adottata dal CCNL Funzioni Locali risponde a una duplice esigenza. Da un lato, garantisce certezza giuridica, evitando interpretazioni discrezionali da parte delle amministrazioni. Dall’altro, tutela il principio di equità, assicurando che le progressioni economiche siano distribuite nel tempo in modo equilibrato.
Per gli enti locali, applicare correttamente questi criteri significa ridurre il rischio di contenzioso e rafforzare la trasparenza delle procedure. Per i dipendenti, invece, una corretta informazione consente di comprendere con precisione i propri diritti e le tempistiche di accesso alle opportunità di crescita economica.
Cosa emerge dal parere ARAN?
Alla luce delle disposizioni contrattuali, il principio è chiaro: ciò che rileva non è quando la progressione viene decisa, ma quando produce effetti economici. Se l’intervallo minimo previsto risulta decorso tra le due decorrenze, il personale interessato ha titolo a partecipare alle procedure di progressione economica all’interno delle aree.
Una regola semplice nella sua formulazione, ma decisiva nella pratica, che conferma come la corretta applicazione del CCNL resti uno snodo centrale per il buon funzionamento delle amministrazioni locali e per la valorizzazione del lavoro pubblico.



AGRIGENTO POST

Aeroporto Agrigento, Uil: senza reti integrate non vola

L’inserimento dello scalo di Agrigento nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti al 2035, annunciato dal ministro Matteo Salvini in occasione della presentazione del documento programmatico, ha riacceso il dibattito su una delle ferite mai rimarginate della Sicilia: la mobilità della fascia centro-meridionale, da sempre tagliata fuori dai grandi flussi nazionali. A intervenire, con un comunicato diramato oggi, è la Uiltrasporti Sicilia, che attraverso la voce della segretaria generale Katia Di Cristina prende atto del segnale ministeriale ma alza subito il tiro sul vero punto dirimente: senza intermodalità, una pista non basta a fare un aeroporto.
«Si tratta di un segnale di attenzione verso un’area geografica che soffre storicamente di forti carenze sul piano della mobilità e degli spostamenti» osserva Di Cristina, riconoscendo come un eventuale presidio aeroportuale possa innescare ricadute occupazionali e turistiche su un territorio che paga, oggi, tempi di percorrenza degni di altri secoli. Ma è proprio qui che il sindacato pianta il paletto. Il rischio, evidente a chiunque conosca la geografia infrastrutturale dell’isola, è che lo scalo agrigentino nasca isolato, scollegato dal resto: una cattedrale nel deserto buona per i comunicati elettorali e nient’altro.
«Questa infrastruttura non può essere concepita in modo isolato» rivendica la segretaria generale. Per generare valore aggiunto, sostiene la Uiltrasporti, l’opera dovrà dialogare con la rete ferroviaria, la viabilità stradale e i collegamenti marittimi, in un sistema di mobilità realmente integrato. Tradotto: senza un patto vero tra Stato, Regione e gestori, l’aeroporto della Piana di Licata rischia di restare un nome su una slide ministeriale. L’auspicio del sindacato è che la pianificazione prosegua con analisi rigorose, risorse adeguate e un confronto costante con le parti sociali e le comunità locali.
È un avvertimento ragionevole, ed è anche un test di credibilità per chi governa. Perché la Sicilia centro-meridionale ha già conosciuto, in passato, troppi annunci finiti in nulla. Stavolta tocca dimostrare che il 2035 non sia, ancora una volta, un orizzonte di parole.



ITALIAOGGI

Niente licenziamento automatico con condanna non definitiva nel pubblico impiego

La Corte di Cassazione ribadisce che il licenziamento automatico nel pubblico impiego è illegittimo senza una condanna definitiva. L'amministrazione deve valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare.
Niente licenziamento automatico nel pubblico impiego in presenza di una condanna penale non ancora passata in giudicato, anche se il contratto collettivo di riferimento prevede la sanzione espulsiva per i casi di interdizione dai pubblici uffici.
Con la sentenza n. 10915/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui l’amministrazione non può limitarsi a recepire l'esito di un giudizio penale provvisorio, ma deve sempre attivare un autonomo procedimento disciplinare per valutare la congruità della sanzione.
La vicenda trae origine dal ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro un dipendente licenziato senza preavviso. Il recesso era stato motivato dalla condanna in primo grado dell'impiegato a cinque anni e sei mesi di reclusione, cui era conseguita la sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’Agenzia aveva applicato l’art. 43 del Ccnl Funzioni Centrali, che prescrive l’espulsione immediata anche in assenza di giudicato in simili fattispecie.
Il principio di proporzionalità e il giudizio di legittimità
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno respinto la tesi della difesa erariale, ribadendo che il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) esige che ogni sanzione disciplinare, specialmente quella massima, sia preceduta da un giudizio di proporzionalità. Secondo la Corte, solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva è idoneo a risolvere il rapporto di lavoro in via automatica. Negli altri casi, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare la gravità dei fatti in relazione alla loro portata oggettiva e soggettiva e all'intensità dell'intento doloso.
Nel caso di specie, l'amministrazione aveva omesso di acquisire la motivazione della sentenza penale, producendo in giudizio il solo dispositivo e rinviando la valutazione di merito a un distinto procedimento. Un comportamento che viola il diritto vivente della Suprema Corte, la quale esclude ogni automatismo a seguito dell'accertamento di un illecito. La Cassazione ha dunque confermato l'annullamento del provvedimento e la reintegra del lavoratore, rinviando alla Corte d'appello solo per definire i profili relativi alla sospensione cautelare.




ITALIAOGGI

Fatture dei Comuni: tempi in calo, ma il 25% paga ancora oltre i termini

Nonostante i progressi, circa 1.800 comuni italiani superano i 30 giorni per saldare le fatture. L'Ifel sottolinea le differenze interne e le sfide future per migliorare la puntualità nei pagamenti.
La maggior parte dei comuni è puntuale nel pagamento delle fatture, ma uno su quattro è ancora in ritardo.
Lo rileva l’Ifel in una nota in cui si analizza l’andamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali all’indomani della chiusura della procedura di infrazione europea a carico dell’Italia.
I dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato confermano il miglioramento registrato negli ultimi anni, frutto dello sforzo delle amministrazioni che hanno adottato pratiche organizzative più efficienti in coerenza con gli interventi normativi del Pnrr e grazie anche al rafforzamento delle attività di monitoraggio tramite la Piattaforma dei crediti commerciali. Tale miglioramento assume oggi un valore particolarmente rilevante perché ha consentito, lo scorso 29 aprile, l’archiviazione della procedura di infrazione n. 2014/2143 avviata a suo tempo dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il miglioramento dei tempi di pagamento negli enti locali
In questo quadro, il comparto degli enti locali evidenzia risultati particolarmente positivi. Il tempo medio ponderato di pagamento degli enti locali passa infatti da 30,7 giorni nel 2023 a 23,3 giorni nel 2025. Anche il tempo medio di ritardo migliora progressivamente, passando da -4,6 giorni nel 2023 a -8,2 giorni nel 2025. Si tratta di risultati particolarmente rilevanti perché il comparto comunale rappresenta una delle componenti più numerose e frammentate della Pa italiana, caratterizzata da forti differenze dimensionali, organizzative e finanziarie e, dopo il comparto sanitario, dal più elevato volume complessivo di debito commerciale.
Le criticità e i divari tra i comuni italiani
Il risultato medio è tuttavia accompagnato da marcate differenze interne.
Persistono, infatti, situazioni di forte divario: accanto alla maggior parte dei comuni che oggi pagano stabilmente entro i termini, permane una quota significativa di enti con tempi di pagamento molto elevati.
Una prima analisi dei dati comunali evidenzia che i comuni con tempo medio di pagamento superiore a 30 giorni sono oggi circa 1.800, comunque in netta diminuzione rispetto ai circa 2.500 riferiti alle fatture 2024. Di questi, più di 580 comuni superano addirittura i 60 giorni. Anche sul fronte della percentuale del «pagato sul dovuto» permane una fascia di criticità. Sebbene la grande maggioranza dei comuni abbia superato la soglia del 95% fissata dai target Pnrr, risultano ancora circa 1.200 comuni con una percentuale inferiore alla soglia, di cui circa 70 con rapporto inferiore al 60%. Questi dati, rileva Ifel, confermano che il percorso di miglioramento è stato ampio e diffuso, ma non pienamente consolidato né uniforme.
Le sfide future: liquidità e monitoraggio permanente
L’archiviazione della procedura Ue non chiude il tema né può essere interpretata come il punto finale del percorso di normalizzazione dei tempi di pagamento dei comuni. I dati oggi consentono di individuare con chiarezza due direttrici lungo cui orientare le prossime azioni. La prima riguarda la necessità di rendere permanenti i processi di miglioramento attivati negli ultimi anni, consolidando le innovazioni organizzative, i sistemi di monitoraggio e le buone pratiche amministrative che hanno permesso di recuperare il ritardo accumulato.
La seconda riguarda il nodo, ancora molto rilevante, della liquidità degli enti locali e in particolare della tempestività dei trasferimenti finanziari. L’incertezza sui tempi di erogazione delle risorse da parte delle amministrazioni statali e regionali continua, infatti, a rappresentare uno dei principali fattori che limitano la capacità dei Comuni di programmare i pagamenti.



ILSOLE24ORE

Giovani, più vivibileil Trentino-Alto Adige Pesa il ritardo del Sud

L’indice 18-35 anni. Per le nuove generazioni sul podio Bolzano, Trento e Gorizia, con altre nove province del Nord Est tra le prime 20 posizioni Mezzogiorno sul fondo penalizzato dai parametri economici, ultima Taranto Bologna (7ª) e Firenze (26ª) davanti a Genova (45ª), Torino (46ª) e Milano (50ª)
Primo e secondo posto per le due province del Trentino-Alto Adige e fortissima disparità tra Nord e Sud Italia. È quanto emerge dalla classifica sulla Qualità della vita dei giovani elaborata dal Sole 24 Ore, che quest’anno passa da 15 a 20 indicatori. L’indagine prende in considerazione tutti i principali aspetti della vita degli under 35: lavoro, istruzione, indipendenza, famiglia, tempo libero, relazioni, sicurezza e partecipazione politica.
La grande novità di quest’anno riguarda uno studio realizzato dal Centro Studi Tagliacarne che permette di misurare quanti servizi per il tempo libero si trovano a distanza di 15 minuti a piedi dalla propria residenza.
È Bolzano la provincia italiana dove i giovani vivono meglio, seguita da Trento e Gorizia. A trainare la provincia altoatesina sono soprattutto il numero dei matrimoni, l’istruzione elevata e la bassa disoccupazione. Trento si distingue per un alto tasso di istruzione e una bassa percentuale di giovani che non studiano e non lavorano (Neet). Il podio lo completa Gorizia, la vincitrice dell’anno scorso, che supera di poco Trieste grazie, tra l’altro, a un’ampia offerta di spettacoli in rapporto al numero di residenti, una bassa età media al parto e un’alta sicurezza stradale (pochi incidenti notturni). Il Nord-Est, inclusa l’Emilia Romagna, monopolizza la parte alta della classifica, conquistando in tutto 12 posizioni delle prime 20.
Per i giovani il Paese rimane spaccato in due: le prime 20 province della classifica si trovano tutte al Nord, mentre 18 delle ultime 20 sono situate a Sud. Tutti i grandi capoluoghi del Sud si collocano nella parte bassa della classifica, con Napoli in quart’ultima posizione. Tra le grandi città metropolitane primeggia Bologna (7ª), davanti a Firenze (26ª). Segue a distanza il trio del Nord Ovest: Genova (45ª), Torino (46ª) e Milano (50ª). Più in basso Roma che si ferma all’83ª posizione.
La differenza tra Nord e Sud si sente soprattutto facendo una media dei punteggi conseguiti negli indicatori economici come la disoccupazione giovanile, la stabilizzazione dei contratti, la percentuale di Neet, la soddisfazione per il proprio lavoro e il tasso di imprenditoria giovanile: nel complesso di questi parametri, le 30 province migliori sono tutte del Nord.
Fanno eccezione alcuni territori meridionali ai vertici delle graduatorie dedicate alla soddisfazione per il proprio lavoro e l’imprenditoria giovanile. In particolare le imprese con titolare under 35 vedono sul podio Vibo Valentia, Napoli e Crotone. Fa da contraltare però la disoccupazione giovanile, fenomeno che spesso rende l’autoimprenditorialità giovanile l’unica vera strada alternativa per chi non trova lavoro: in base a questo parametro le ultime 22 province si trovano tutte nel Mezzogiorno. Particolarmente grave il caso di Taranto: qui la disoccupazione giovanile raggiunge il 44 per cento. Segue Agrigento penultima con il 31 per cento.
Per quanto riguarda i livelli d’istruzione il Trentino-Alto Adige è la regione con la più alta diffusione del diploma (Trento 87%, Bolzano 84%), mentre 8 delle 9 province siciliane si trovano nelle ultime 20 posizioni. Nella formazione terziaria vanno molto bene le città universitarie, specialmente Bologna dove un giovane su due è laureato.
Per le città metropolitane pesa la difficoltà dei giovani nel costruirsi una propria indipendenza: gli affitti incidono pesantemente sul reddito medio disponibile – fino all’80% di Roma - i giovani si sposano meno e l’età media al parto è molto elevata (33,5 anni a Milano e 33,4 a Roma).
La classifica si capovolge, però, se si prende in considerazione l’accessibilità dei servizi. Quelli legati al tempo libero raggiungibili in 15 minuti a piedi sono più diffusi nei centri urbani più grandi: 11 delle prime 16 province sono capoluoghi di regione. Il podio è formato da Milano, Trieste e Roma.
Una città più accessibile a piedi non coincide necessariamente con una maggiore percezione di sicurezza per strada: a Milano, ultima per sicurezza percepita, un giovane su due si sente insicuro a camminare al buio da solo nel suo quartiere. Anche Roma finisce tra le ultime posizioni. I giovani si sentono più sicuri soprattutto al Sud: 15 delle prime 20 province si trovano nel Mezzogiorno, con Enna e Nuoro in testa.
Le quattro province più popolose d’Italia – Roma, Milano, Napoli e Torino – si piazzano male anche sulla sicurezza stradale: nella classifica degli incidenti notturni si collocano tutte intorno alla centesima posizione.
Infine, per quanto riguarda la rappresentanza politica, si distingue in positivo Prato dove quattro amministratori comunali su 10 hanno meno di 40 anni. Male invece le province della Liguria, la regione più anziana d’Italia: Genova, La Spezia, Imperia e Savona si trovano tutte tra le ultime 11 posizioni con un solo amministratore comunale under 40 su cinque.


LAGAZZETTADEGLIENTILOCALI.IT 


CCNL Funzioni Locali 2025-2027: proseguono le trattative, dall’ARAN la prima bozza del Contratto
Secondo tavolo ARAN: le risorse (137 euro medi mensili a regime), la prima bozza contrattuale 

Il 13 maggio 2026 si è tenuta all’ARAN la seconda riunione del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2025-2027. A meno di tre settimane dal primo incontro del 27 aprile (il primo in assoluto avviato in piena vigenza del contratto precedente!) il confronto entra nella fase tecnica: il presidente dell’ARAN ha illustrato nel dettaglio le risorse economiche disponibili e presentato la prima bozza del testo contrattuale, circoscritta ai primi dodici articoli.
La trattativa coinvolge 403.617 dipendenti non dirigenti di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Camere di commercio. L’incremento a regime è del 5,78% calcolato sul monte salari 2023, aggiornato al rialzo per tener conto degli incrementi già maturati con il rinnovo 2022-2024. La prossima seduta plenaria è convocata per il 25 maggio 2026; il 27 maggio si riunirà invece il primo tavolo tecnico dedicato ai piccoli Comuni.






Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO