11 GIUGNO
AGRIGENTONOTIZIE
Bilancio approvato e infrastrutture prioritarie: il Libero Consorzio di Agrigento traccia la rotta
Il Consiglio provinciale dà il via libera all'unanimità al rendiconto 2025, mentre la relazione del presidente Pendolino mette al centro la sicurezza stradale, l'integrazione lavorativa dei dipendenti e il sostegno puntuale agli studenti disabili
Il Consiglio provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità il rendiconto di gestione dell'esercizio 2025, segnando un punto fermo sulla solidità finanziaria dell'ente. Durante la seduta, il presidente Giuseppe Pendolino ha illustrato la relazione semestrale, delineando un'azione amministrativa orientata alla creazione di "valore pubblico" e al miglioramento del benessere sociale, economico e culturale della comunità.
I punti principali emersi dall'attività amministrativa
Infrastrutture e viabilità: è stata siglata una convenzione strategica con Anas per la messa in sicurezza del bivio Tumarrano sulla statale 189, un intervento atteso dal territorio da diversi anni.
Occupazione e personale: prosegue l'impegno per l'integrazione oraria di 133 dipendenti ancora in regime di part-time, puntando alla stabilizzazione dei servizi interni.
Servizi sociali e formazione: garantita la piena puntualità, sin dall'inizio dell'anno, per i servizi di trasporto e assistenza integrativa a favore degli studenti diversamente abili.
Sviluppo economico: valorizzazione delle eccellenze locali tramite la partecipazione a fiere nazionali di rilievo come TuttoFood e Artigianato in Fiera a Milano.
Gestione finanziaria: oltre al rendiconto 2025, che evidenzia un miglioramento dei conti dell'ente, il Consiglio ha riconosciuto la legittimità di tre debiti fuori bilancio.
Il presidente Pendolino ha ribadito che l'obiettivo resta "rendere massima la soddisfazione dei beneficiari/utenti" attraverso una programmazione operativa rigorosa.
GRANDANGOLO
Libero Consorzio, approvato il rendiconto di gestione 2025
In particolare, la relazione semestrale del presidente Pendolino, ha fatto il punto sulle attività dell'ente
Da Redazione
E’ tornato a riunirsi questa mattina, il Consiglio provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento. All’ordine del giorno, la relazione semestrale del presidente Giuseppe Pendolino, l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025 e il riconoscimento di legittimità di tre debiti fuori bilancio. In particolare, la relazione semestrale del presidente Pendolino, ha fatto il punto sulle attività
dell’ente, sul ruolo istituzionale dello stesso e sul ruolo importante della sinergia tra Consiglio provinciale, amministrazione attiva, dirigenti e personale.
“Tra le cose che mi preme evidenziare in questa relazione – ha dichiarato Pendolino – c’è il grande lavoro svolto in tema di viabilità ed infrastrutture, elementi strategici per la sicurezza e lo sviluppo economico. Tra queste la convenzione con Anas per la messa in sicurezza del Bivio Tumarrano sulla SS 189 atteso da anni. L’intendimento di questa amministrazione, è quello di garantire un livello sempre maggiore di creazione del valore pubblico per rendere massima la soddisfazione dei beneficiari/utenti. In tal senso, nel Dup approvato dal Consiglio e nel Piao, documento di programmazione operativo, sono state declinate le linee di mandato in obiettivi strategici e obiettivi di performance il cui perseguimento è volto proprio al miglioramento del benessere economico, sociale, ambientale e culturale della comunità amministrata”.
Il presidente Pendolino, ha poi relazionato in tema di ambiente e sicurezza del territorio, di aeroporto, dell’integrazione oraria dei 133 dipendenti ancora in part-time, di formazione professionale e sostegno ai Comuni attraverso la promozione del territorio senza dimenticare importanti partecipazioni ad eventi nazionali come TuttoFood e Artigianato in Fiera a Milano per favorire la valorizzazione delle eccellenze locali.
“Elemento centrale del semestre – ha aggiunto Pendolino – è stata la definizione nei termini di legge dei principali documenti di programmazione finanziaria e amministrativa e siamo anche riusciti a garantire con puntualità, ad inizio anno, tutti i servizi in favore degli studenti diversamente abili attraverso il trasporto e il servizio integrativo e centrato l’obiettivo di dotare l’ente dei documenti di programmazione finanziaria e amministrativa nei termini di legge anche grazie alla collaborazione del Consiglio provinciale”.
Il Consiglio provinciale ha infine approvato all’unanimità dei presenti il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025 presentato nel dettaglio dal dirigente del Settore Fabrizio Caruana, documento che ha ricevuto il plauso del consigliere Milko Cinà che nel suo intervento ha sottolineato come il lavoro svolto dagli Uffici del Libero Consorzio abbia migliorato ulteriormente i conti dell’Ente. Approvata infine la legittimità di tre debiti fuori bilancio.
LENTEPUBBLICA
Malattia durante l’aspettativa per motivi personali: l’ARAN ne chiarisce gli effetti
di lentepubblica.it
Quando un dipendente pubblico si trova in aspettativa per motivi personali e, durante quel periodo, sopraggiunge una malattia, quali conseguenze si producono sul cosiddetto periodo di comporto? Si tratta di una questione che negli anni ha generato dubbi interpretativi negli uffici del personale e tra gli stessi lavoratori.
A fare chiarezza è intervenuta l’ARAN con il parere identificato dal numero 37485, fornendo indicazioni utili per comprendere il corretto significato di una specifica disposizione contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali.
Aspettativa per motivi personali e conservazione del posto
L’istituto dell’aspettativa per motivi personali consente al dipendente di assentarsi dal servizio per esigenze di carattere privato senza percepire alcuna retribuzione. Si tratta di una facoltà prevista dal contratto collettivo che permette di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto.
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 39 del CCNL del 21 maggio 2018, che disciplina modalità e limiti di utilizzo dell’aspettativa. Tra gli aspetti più rilevanti vi è la possibilità di usufruire del periodo di assenza anche in maniera frazionata, senza necessariamente ricorrere a un’unica soluzione continuativa.
Proprio all’interno di questa disposizione trova spazio una previsione che ha dato origine a diversi quesiti applicativi: i periodi di aspettativa non devono essere considerati nel calcolo del periodo di comporto.
Che cos’è il periodo di comporto
Per comprendere la portata del chiarimento fornito dall’ARAN è necessario ricordare cosa si intenda per periodo di comporto.
Con questa espressione si indica il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel comparto delle Funzioni Locali tale tutela si estende, in linea generale, fino a 18 mesi.
Durante questo arco temporale il dipendente continua a beneficiare del mantenimento del rapporto lavorativo e percepisce il trattamento economico previsto dal contratto, che diminuisce progressivamente con il trascorrere dell’assenza.
In particolare, la retribuzione viene riconosciuta secondo percentuali decrescenti che passano dal 100% al 90% e successivamente al 50%, in funzione della durata complessiva della malattia.
Si tratta dunque di un istituto destinato a garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e le esigenze organizzative dell’amministrazione.
Il dubbio interpretativo: cosa accade se insorge una malattia durante l’aspettativa?
La questione sottoposta all’ARAN riguarda il significato da attribuire alla frase contenuta nel contratto secondo cui i periodi di aspettativa non sono presi in considerazione ai fini del computo del comporto.
In particolare, ci si è chiesti se l’eventuale insorgenza di una malattia durante un periodo di aspettativa personale possa incidere sul conteggio delle assenze rilevanti per il raggiungimento del limite massimo previsto dalla disciplina contrattuale.
L’interrogativo nasce dal fatto che, per verificare il superamento del periodo di comporto, l’amministrazione deve effettuare una valutazione retrospettiva delle assenze registrate in un determinato arco temporale.
Il chiarimento dell’ARAN
Nel proprio parere, l’ARAN evidenzia che la disposizione contrattuale deve essere interpretata in maniera precisa e circoscritta.
Secondo l’Agenzia, la norma non modifica i criteri utilizzati per individuare il periodo di osservazione delle assenze. Resta infatti fermo il principio secondo cui il calcolo deve essere effettuato considerando i tre anni di calendario precedenti.
L’elemento decisivo riguarda invece la natura stessa del periodo di aspettativa. Essendo un’assenza non retribuita e distinta dalla malattia, essa non può essere sommata ai periodi che concorrono alla formazione del comporto.
In altre parole, l’aspettativa per motivi personali non entra nel conteggio dei 18 mesi di conservazione del posto previsti per le assenze dovute a motivi sanitari.
La differenza tra triennio di osservazione e periodo di comporto
Uno degli aspetti più importanti sottolineati dall’ARAN riguarda la distinzione tra due concetti spesso confusi.
Da una parte vi è il triennio di osservazione, cioè il periodo temporale entro il quale vengono esaminate le assenze per verificare la situazione complessiva del dipendente.
Dall’altra parte esiste il periodo di comporto, che rappresenta invece il limite massimo delle assenze per malattia che possono essere coperte dalla tutela della conservazione del posto.
La precisazione è fondamentale perché il contratto non esclude i periodi di aspettativa dal triennio utilizzato come riferimento cronologico. Stabilisce semplicemente che tali periodi non possono essere conteggiati come assenze per malattia ai fini del raggiungimento dei 18 mesi previsti dal comporto.
Le conseguenze pratiche per amministrazioni e dipendenti
Dal chiarimento fornito emerge quindi una conclusione operativa piuttosto netta.
I giorni trascorsi in aspettativa personale non retribuita restano giuridicamente distinti dalle assenze dovute a malattia e, per questo motivo, non incidono sul monte complessivo delle giornate che concorrono al raggiungimento del limite di comporto.
Per gli uffici del personale ciò significa che il conteggio deve essere effettuato separando con attenzione le diverse tipologie di assenza. Per i lavoratori, invece, il parere conferma che l’utilizzo dell’aspettativa per motivi personali non comporta una riduzione del periodo di tutela riconosciuto in caso di successiva malattia.
L’interpretazione fornita dall’ARAN contribuisce così a eliminare possibili equivoci applicativi, ribadendo che l’aspettativa personale e l’assenza per motivi di salute rispondono a finalità differenti e seguono regole autonome, anche quando si susseguono o si sovrappongono nel tempo.
ILSICILIA
Le proposte di modificaIl nuovo regolamento dell’Ars prende forma, fissato il termine per gli emendamenti in Commissione
Fabiana Mascolino
L’idea di svecchiare il regolamento dell’Ars appare sempre più concreta. A tre mesi di distanza dall’ultima seduta, la Commissione Regolamento, guidata dal presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno, si è riunita questa mattina con delle novità in vista.
In netto ritardo rispetto rispetto ai quindici giorni inizialmente previsti per nuovi aggiornamenti, i lavori si sono svolti all’indomani dei ballottaggi che hanno interessato i Comuni di Agrigento, Bronte e Ispica e che hanno definitivamente posto un punto alla partita delle amministrative. Le urne non hanno sorriso a tutti. Il centrodestra ne è uscito più spaccato di prima, con inevitabili ripercussioni che adesso sono attese tra i banchi di Sala d’Ercole, dove le tensioni non nascono oggi, ma hanno origini ben più lontane. L’ultima vera riforma di questa legislatura potrebbe dunque essere rappresentata dalla modifica del regolamento delle attività di Palazzo dei Normanni. Si partirà dal testo composto dalla indicazioni già presentate dal presidente Galvagno a metà marzo (CLICCA QUI). Oggi è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. La data ultima, cerchiata in rosso, è lunedì 29 giugno.
Ma vediamo da vicino la prima bozza.
Meno deputati nelle Commissioni
Interventi decisivi potrebbero riguardare le Commissioni e il loro organico.
La variazione del numero dei componenti delle Commissioni permanenti sarà così speculare alla riduzione a 70 del numero dei deputati regionali. La proposta è di ridurre il numero dei componenti a 11, fatta eccezione per la II Commissione Bilancio che resta immutata a 13 in ragione della sua natura di “Commissione filtro”, in quanto organo titolare di competenza trasversale rispetto agli specifici ambiti settoriali di competenza di ogni Commissione.
Interventi troppo lunghi in aula: i tagli
Tra i tasti dolenti, come più volte rilanciato dal presidente Galvagno, la lunghezza degli interventi in aula.
In tal senso modifiche sono previste per l’articolo 73 bis, con l’intento di facilitare l’adempimento costituzionale dell’approvazione dei documenti finanziari della Regione entro il termine ordinario del 31 dicembre di ciascun anno. Con le nuove introduzioni si prevede di dedicare gli ultimi cinque giorni dei 45 previsti per la sessione di bilancio alla sola votazione dell’articolato, senza discussione, per pervenire il prima possibile alla votazione finale.
Altra proposta intende concentrare il tempo a disposizione di ciascun deputato nella fase di discussione dell’articolato piuttosto che in quella precedente destinata alla discussione generale. L’obiettivo è così quello di fluidificare il dibattito parlamentare, circoscrivendo alla sola votazione finale la facoltà di intervento per dichiarazione di voto, considerando comunque che ciascun deputato ha la possibilità di intervenire nella discussione.
I tempi degli interventi sarebbero così sostanzialmente dimezzati: articolo 83 da 5 minuti a deputato, 30 totali, a 3 minuti a deputato, 15 totali; discussione generale da 15 minuti elevabili a 45 a 5 minuti elevabili a 15; articolato da 10 minuti a 10 minuti inclusi anche gli emendamenti; emendamenti da 10 minuti a zero, in quanto inclusi nella discussione sull’articolato; dichiarazione di voto da 5 minuti a 2 minuti; mozioni-illustrazione da 10 minuti a 5 minuti; mozione-discussione o dichiarazione di voto da 5 minuti a 3 minuti.
Voto segreto: la Sicilia si allinea al Senato
Abolire in toto il voto segreto o “liberi tutti” esattamente come avviene tra i banchi di Sala d’Ercole? Né bianco, né nero. La proposta avanzata in Commissione Regolamento è quella di intraprendere una via di mezzo. Il modello ideale è raffigurato dal Parlamento nazionale.
Importanti modifiche riguardano così l’articolo 122 e 127 del regolamento parlamentare, in linea con l’articolo 113 del regolamento del Senato. In particolar modo, quest’ultimo, secondo le prime modifiche, potrebbe prevedere che “di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta, a meno che quattro deputati chiedano la votazione per divisione, cinque la votazione per scrutinio nominale e sette la votazione per scrutinio segreto esclusivamente” alle materie “riguardanti persone e le elezioni mediante schede. A richiesta del prescritto numero di deputati sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 14, 16, 18, 20, 21, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modifiche al Regolamento dell’Assemblea; l’istituzione di Commissioni parlamentari di indagine; qualsiasi deliberazione concernente le leggi di cui agli articoli 3, 8 bis, 9, 12, comma 2, 13 bis, 17 bis e 41 bis dello Statuto della Regione; le deliberazioni che concernono le leggi relative agli organi degli enti locali territoriali e le deliberazioni che concernono le legge in materia elettorale. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché l’Assemblea sia chiamata a deliberare sugli articoli ed emendamenti dei disegni di legge di approvazione del bilancio e di stabilità regionale o del consuntivo della Regione, di variazione di bilancio, di autorizzazione all’esercizio provvisorio“.
Novità anche per l’articolo 116, relativo alla votazione per parti separate, sempre nell’ottica di rendere più spedita la discussione degli argomenti sottoposti all’aula. Un richiamo all’articolo 102, anche in questo caso, del regolamento del Senato. Secondo le prime modifiche non sarà ammessa in ogni caso, così come avviene oggi, ma “su qualunque testo che contenga più disposizioni o che si riferisca a più soggetti od oggetti, o che sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, un presidente di gruppo parlamentare o il governo possono avanzare richiesta di votazione per parti separate. Sulla richiesta, che può, essere illustrata dal proponente per non più di tre minuti, l’Assemblea delibera per alzata e seduta senza discussione. Qualora la richiesta venga approvata, sulla votazione non può essere richiesto lo scrutinio segreto“.
12 GIUGNO
LENTEPUBBLICA
Bilanci PA, stretta della RGS: azzeramento obbligatorio dei risconti passivi
Di lentepubblica.it 0
La transizione al nuovo sistema contabile Accrual continua a produrre effetti rilevanti per amministrazioni ed enti pubblici. Tra le novità più significative emerse dalle recenti FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato c’è una modifica destinata a incidere profondamente sulla rappresentazione dei contributi agli investimenti nei bilanci pubblici.
Il cambiamento riguarda un meccanismo utilizzato per anni nella contabilità degli enti: quello dei risconti passivi collegati ai contributi destinati al finanziamento di opere e beni patrimoniali. Con l’introduzione degli standard ITAS, questa impostazione viene sostanzialmente superata.
Il principio che emerge dalle nuove indicazioni è chiaro: il riconoscimento del provento non dipende più dalla durata del bene finanziato, ma dall’effettivo adempimento delle obbligazioni sostanziali connesse al contributo ricevuto.
Il superamento del vecchio modello contabile
Nel sistema finora adottato, il contributo ricevuto per finanziare un investimento veniva generalmente distribuito lungo l’intera vita utile del bene realizzato.
In pratica, il ricavo non veniva registrato immediatamente nel conto economico, ma veniva progressivamente imputato negli anni, seguendo il ritmo degli ammortamenti del cespite finanziato. Questo metodo aveva l’effetto di compensare, almeno in parte, il peso economico degli ammortamenti, attenuandone l’impatto sul risultato d’esercizio.
Con l’arrivo della contabilità Accrual e degli standard ITAS, questa logica viene abbandonata.
La Ragioneria Generale dello Stato, attraverso la FAQ n. 21 pubblicata sul portale dedicato alla riforma contabile, chiarisce infatti che la voce relativa ai risconti passivi per contributi agli investimenti non trova più spazio nel nuovo quadro normativo.
La FAQ 21 della RGS: cosa cambia concretamente
L’indicazione fornita dalla Ragioneria è particolarmente netta.
Secondo quanto precisato, la voce utilizzata finora per rinviare nel tempo il riconoscimento dei contributi non risulta compatibile con le disposizioni dell’ITAS 9. Per questo motivo, nella fase di prima applicazione del nuovo sistema, gli enti dovranno procedere all’azzeramento integrale dei risconti passivi esistenti, utilizzando il modello di raccordo previsto per la transizione.
Non si tratta quindi di una semplice riclassificazione formale, ma di una vera revisione dell’impostazione contabile adottata fino ad oggi.
L’elemento decisivo diventa l’esistenza o meno di obbligazioni ancora pendenti nei confronti dell’amministrazione che ha erogato il finanziamento.
Due scenari possibili per gli enti
Le istruzioni operative distinguono chiaramente due situazioni differenti.
Nel primo caso, l’ente ha già adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal finanziamento ricevuto. Può trattarsi, ad esempio, di un’opera pubblica completata, collaudata e correttamente rendicontata, senza ulteriori vincoli da rispettare.
In questa circostanza, il valore residuo iscritto tra i risconti passivi deve essere riconosciuto integralmente come provento. La presenza di ammortamenti futuri sul bene finanziato non assume alcuna rilevanza.
In altre parole, il ricavo viene registrato indipendentemente dal fatto che il cespite continui a generare quote di ammortamento negli anni successivi.
Il secondo scenario riguarda invece i contributi per i quali esistono ancora obbligazioni sostanziali da adempiere. In questo caso il valore non confluisce nel conto economico, ma viene riclassificato tra i debiti verso altre amministrazioni pubbliche.
La classificazione avviene nelle specifiche voci patrimoniali previste dagli standard Accrual, distinguendo tra passività correnti e non correnti in funzione della natura dell’obbligazione residua.
Fine della correlazione tra contributo e ammortamento
Uno degli aspetti più innovativi delle nuove indicazioni riguarda proprio la rottura del tradizionale legame tra contributo e ammortamento.
Per molti anni la contabilizzazione dei contributi agli investimenti è stata costruita sulla correlazione tra costi e ricavi: il contributo veniva “spalmato” nel tempo in parallelo all’utilizzo economico del bene finanziato.
La FAQ 21 introduce invece una prospettiva differente.
L’attenzione non è più rivolta alla vita utile del cespite, ma alla sostanza economica dell’operazione e all’effettiva esistenza di obbligazioni ancora in essere. Una volta esauriti gli impegni previsti dal finanziamento, non esistono motivi per rinviare ulteriormente il riconoscimento del provento.
Questo approccio si colloca pienamente nella filosofia della contabilità economico-patrimoniale Accrual, orientata a rappresentare i fatti gestionali secondo la loro sostanza economica piuttosto che sulla base di automatismi derivanti dalla struttura del patrimonio.
Cosa non sarà più consentito
Le nuove regole fissano alcuni divieti espliciti.
Gli enti non potranno più mantenere in bilancio la voce relativa ai risconti passivi per contributi agli investimenti quando si passerà agli standard ITAS.
Allo stesso modo, non sarà più possibile rinviare il riconoscimento del ricavo con l’obiettivo di allinearlo agli ammortamenti futuri del bene finanziato.
Si tratta di un cambiamento che potrebbe produrre effetti significativi sui risultati economici registrati nella fase iniziale di applicazione della riforma.
Gli effetti sul patrimonio netto e sul conto economico
Un ulteriore chiarimento fornito dalla Ragioneria riguarda la natura contabile dell’operazione.
L’eventuale incremento del risultato economico derivante dall’imputazione a provento dei contributi non deve essere considerato una componente straordinaria.La motivazione è legata agli stessi standard ITAS, che prevedono un elenco tassativo delle componenti straordinarie e non includono questa fattispecie tra quelle ammesse.
Di conseguenza, gli effetti generati dall’azzeramento dei risconti confluiranno nella normale rappresentazione economica dell’ente.
In sede di prima applicazione, il maggior risultato eventualmente prodotto dal riconoscimento dei proventi contribuirà ad alimentare il patrimonio netto, determinando un impatto diretto sugli equilibri patrimoniali delle amministrazioni coinvolte.
La FAQ 21 rappresenta quindi uno dei passaggi più importanti nel percorso di adozione degli standard ITAS. Il messaggio della Ragioneria è inequivocabile: nel nuovo sistema Accrual conta l’esistenza di obbligazioni reali ancora da adempiere, non la durata dell’investimento finanziato. Una svolta che obbligherà gli enti pubblici a rivedere schemi consolidati e ad affrontare la transizione con un approccio profondamente diverso rispetto al passato.
Gli obblighi di trasparenza – attestazione 2026 – (3) – gli incarichi politici e di vertice
di Santo Fabiano
ANAC richiama l’attenzione degli enti locali sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 14 del decreto trasparenza. Ecco quali verifiche effettuare e quali conseguenze possono derivare dalle omissioni.
Per questa sezione l’Autorità ha selezionato alcuni obblighi, la cui verifica richiede attenzione, per le ragioni che riassumo di seguito:
si tratta dei “titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione e governo”, quindi, per gli enti locali riguardano il sindaco, il consiglio e la giunta
si richiede la pubblicazione dei dati reddituali (lettera f) solo per i comuni al di sopra di 15.000 abitanti
NON è richiesta la verifica dei titolari di incarichi di vertice
È invece richiesto, per i titolari degli incarichi di vertice la verifica riguardo alla pubblicazione delle attestazioni sull’assenza di cause di inconferibilità (una sola) e di incompatibilità (una per ciascun anno).
Richiamo l’attenzione sull’applicazione delle sanzioni se ricorrono le seguenti situazioni:
Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicazione delle attestazioni sui redditi (per i politici degli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
Inefficacia dell’incarico nn caso di mancata dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità
Autovelox, Province: importante il decreto varato dal Mit
di lentepubblica
Lattuca “La chiarezza sulle omologazioni mette ordine su un dispositivo indispensabile per la sicurezza”.
“Gli autovelox sono tra i sistemi più efficaci di controllo e limitazione della velocità, dei veri e propri presidi per garantire la sicurezza e salvare vite. I cittadini devono sapere che chi non rispetta le regole e i limiti imposti dalla legge va sanzionato, ma devono anche essere certi della corretta messa a norma degli strumenti utilizzati. Questo decreto mette fine a una polemica che si trascina inutilmente da anni e che ha causato centinaia di contenziosi poco utili. Finalmente si chiarisce, come sostenevamo, che gli autovelox autorizzati dopo il 2017 non necessitavano di nessun ulteriore procedimento di verifica, mettendo la parola fine sui vecchi contenziosi. Finalmente, ora, le Province hanno tutti gli strumenti necessari per sostituire o omologare i vecchi apparati”.
Lo dichiara il Presidente di UPI, Enzo Lattuca, commentando i contenuti del decreto cosiddetto “Autovelox”, siglato ieri dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
“Ricordiamo che gli autovelox vengono installati sui tratti di strada in base ai dati sull’incidentalità, ovvero laddove la sanzione per il superamento del limite di velocità rappresenta un mezzo indispensabile per la sicurezza stradale.”
QDS
Sicilia, dalla Regione un milione per abbattere le barriere architettoniche sulle spiagge
Michele Giuliano
Fondi premiali per 61 Comuni che hanno già adottato il Piano di utilizzo del demanio marittimo. Risorse divise in parti uguali per installare passerelle e servizi, ora la palla passa ai sindaci
PALERMO – Arriva un milione di euro per rendere le spiagge libere della Sicilia più accessibili alle persone con disabilità. La Regione ha approvato il riparto delle risorse destinate ai Comuni che hanno già adottato il piano di utilizzo del demanio marittimo, il cosiddetto Pudm. Si tratta di un provvedimento che punta a migliorare concretamente i servizi e le strutture presenti lungo le coste, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto di vivere il mare senza ostacoli. La decisione è contenuta in un decreto dell’assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica che dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale approvata nel gennaio scorso. La norma aveva stanziato complessivamente un milione di euro da destinare esclusivamente ai Comuni che, entro l’1 gennaio 2026, avevano già adottato il Pudm.
Cos’è il Pudm e perché è fondamentale per ottenere i finanziamenti
Il piano di utilizzo del demanio marittimo è lo strumento attraverso il quale i Comuni programmano e organizzano l’utilizzo delle aree costiere. In pratica stabilisce come devono essere gestite le spiagge, gli spazi pubblici sul mare e le attività che possono essere svolte lungo il litorale. Avere adottato questo piano rappresenta quindi un requisito preciso richiesto dalla Regione per accedere ai finanziamenti. Le risorse stanziate dovranno essere utilizzate per migliorare la fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità. Questo significa che i Comuni potranno investire in interventi che rendano più semplice e sicuro l’accesso al mare. Si parla, ad esempio, di passerelle per raggiungere la battigia, servizi dedicati, strutture di supporto e tutte quelle soluzioni che consentono una maggiore inclusione e autonomia.
Come saranno distribuiti i fondi regionali
Il decreto spiega anche come è stata effettuata la distribuzione dei fondi. La legge non indicava criteri specifici per il riparto delle somme e per questo la Regione ha deciso di dividere l’intero stanziamento in parti uguali tra tutti i Comuni aventi diritto. Una scelta che punta a garantire pari opportunità a tutte le amministrazioni beneficiarie, indipendentemente dal numero degli abitanti o dall’estensione del territorio.
I Comuni siciliani che riceveranno il contributo
L’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento è stato predisposto sulla base delle informazioni fornite dal dipartimento regionale dell’Ambiente, che ha verificato quali enti locali avessero adottato il PUDM entro la data prevista dalla legge. Complessivamente sono 61 i Comuni siciliani che riceveranno il contributo regionale.
Facendo una semplice divisione, ogni Comune beneficerà di una somma di circa 16.393 euro. L’importo varia di pochi centesimi in alcuni casi esclusivamente per consentire la distribuzione completa dell’intero milione di euro senza lasciare residui. Tra gli enti beneficiari figurano importanti città costiere come Messina, Siracusa, Trapani, Ragusa, Vittoria, Modica, Agrigento, Bagheria, Carini, Augusta e Cefalù. Presenti anche numerosi centri di medie e piccole dimensioni distribuiti lungo tutte le coste dell’Isola.
Spiagge accessibili e turismo inclusivo: l’obiettivo della Regione
L’obiettivo dell’intervento è chiaro: trasformare le spiagge libere in luoghi sempre più inclusivi. Negli ultimi anni il tema dell’accessibilità è diventato centrale nelle politiche pubbliche dedicate al turismo inclusivo e alla qualità della vita. Consentire alle persone con disabilità di raggiungere il mare e di usufruire dei servizi balneari in condizioni di sicurezza e autonomia rappresenta infatti una sfida importante per le amministrazioni locali.
Il finanziamento regionale arriva proprio in questa direzione. Pur non trattandosi di somme particolarmente elevate per ciascun Comune, il contributo potrà consentire la realizzazione di piccoli ma significativi interventi capaci di migliorare concretamente l’accessibilità degli arenili pubblici.
Un passo avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Con il decreto viene quindi compiuto un ulteriore passo verso una gestione del patrimonio costiero sempre più attenta alle esigenze di tutti i cittadini. La Regione ha scelto di premiare i Comuni che si sono dotati degli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa e, allo stesso tempo, di sostenere progetti destinati a rendere il mare un bene realmente accessibile. Adesso la palla passa alle amministrazioni comunali, che dovranno programmare e realizzare gli interventi utilizzando le risorse assegnate.