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Rassegna stampa dal 27 al 29 giugno 2026

 

RIPOST
Ribera: L’amministrazione comunale: “Vendere i capannoni del mercato ortofrutticolo del Libero Consorzio per venire incontro ai produttori agricoli”

Nel corso di una riunione tenutasi presso il Palazzo Comunale di Ribera, sono stati definiti gli aspetti procedurali propedeutici necessari alla pubblicazione del bando relativo all’ex mercato ortofrutticolo di contrada Donna Vanna, struttura di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
All’incontro erano presenti – tra gli altri – il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, il vicesindaco Pierpaolo Alongi, l’ing. capo Salvatore Ganduscio, il presidente della commissione Agricoltura Salvatore Daino, i tecnici del Libero Consorzio e un professionista esterno incaricato dal Libero Consorzio.
I 12 capannoni saranno frazionati e assegnati tramite procedura pubblica, e non in un unico blocco, per consentire a un maggior numero di operatori economici di partecipare e procedere all’acquisto delle singole unità.
Nel corso dell’incontro sono state, inoltre, definite le modalità operative per l’avvio dell’iter amministrativo, oggi alle fasi iniziali, finalizzato alla successiva pubblicazione del bando. L’obiettivo è favorire il rilancio e la valorizzazione dell’intera area.
Per l’on. Carmelo Pace, «vendere singolarmente ogni singolo stand – come abbiamo detto anche durante la recente campagna elettorale – è la soluzione ideale per dare la possibilità ai giovani imprenditori di partecipare agli avvisi e disporre di un luogo dove poter lavorare prodotti di eccellenza come l’arancia di Ribera Dop».




IL SICILIA
Gli emendamenti della discordia all’Ars: maggioranza e opposizione sul piede di guerra contro il governo

Da un lato il governo regionale. Dall’altro i deputati dell’Assemblea regionale. Non si placa lo scontro che ormai da mesi anima le sedute di Sala d’Ercole. Ad oltre sei mesi di distanza dall’approvazione dell’ultima Finanziaria regionale non tutti i disegni di legge stralcio, contenenti norme di carattere ordinamentale, hanno trovato il via libera. All’appello mancano ancora i testi relativi alla III Commissione Attività Produttive, attualmente in esame, e alla IV Commissione Ambiente, ritirato in prima battuta per approfondimenti. Elemento, però, che accumuna i cinque ddl sono gli emendamenti aggiuntivi della discordia.
Questi emendamenti diventano una vera e propria variazione di bilancio all’interno di un ddl esclusivamente ordinamentale. La cosa più grave è che alcuni di questi emendamenti non sono stati valutati dalle Commissioni parlamentari di merito, contraddicendo gli accordi degli scorsi mesi secondo cui qualsiasi emendamento – sia di origine parlamentare, che governativo – deve passare previo parere delle stesse commissioni.
Già all’origine di molte controversie tra i corridoi di Palazzo dei Normanni, gli emendamenti aggiuntivi sono pronti ad infuocare la lunga settimana all’Ars. A margine dei lavori di martedì scorso, durante la conferenza dei capigruppo, il governo ha presentato sette ulteriori emendamenti. Il problema? Nulla hanno a che vedere con le materie di competenza della Commissione Attività Produttive. Una scelta che è riuscita persino ad unire maggioranza e opposizione. Una nuova Caporetto è dietro l’angolo?
Cerchiamo di capire perché. Partiamo da quelli già “denunciati” in aula. Delle sette norme avanzate tre riguardano l’attuale e vigente crisi idrica nell’Agrigentino e che vede coinvolti da vicino Siciliacque e Aica. Proprio sul tema, nei giorni s corsi, si è svolta un’audizione in IV Commissione Ambiente, con diversi sindaci del territorio che hanno chiesto soluzioni e chiarimenti ai soggetti coinvolti nella gestione dell’erogazione dell’acqua.
In particolar modo, al fine di far fronte alla necessità di garantire il riequilibrio economico-finanziario di Siciliacque, la Regione ha previsto il trasferimento di quasi 19 milioni di euro. Da tale intervento non scaturiranno maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di una riduzione dell’onere di pari importo già previsti in altri capitoli relativi a Siciliacque, per la quale, con un secondo emendamento, invece, è eliminato l’obbligo di corrispondenza degli interessi sulle somma anticipate e pari 10,7 milioni di euro.
Un altro emendamento vede invece protagonista Aica, con l’erogazione di due contributi per un totale di 2 milioni di euro: un milione per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico nella stagione estiva per l’anno corrente; un milione per la campagna di sostituzione dei contatori per incentivare la riscossione della tariffa. Non è previsto nessun nuovo onere a carico del bilancio regionale, in quanto le somme corrispondono alla riduzione per l’esercizio finanziario 2026 dell’autorizzazione di spesa concessa nell’ultima Finanziaria regionale.
Torna anche una vecchia conoscenza: il blocca assunzioni. La norma, approvata in occasione della discussione del ddl stralcio della I Commissione Affari Istituzionali, aveva generato il caos. Votata alla fine anche da pezzi del centrodestra, il testo era stato riscritto dietro le quinte dal governo, accogliendo le proposte dell’opposizione. Scelta che fatto infuriare diversi esponenti della maggioranza. Tra le società incluse, nonostante i tanti tira e molla, sono però rientrate anche Seus e Ast, generando non poche polemiche (CLICCA QUI). Adesso, con un emendamento aggiuntivo, l’amministrazione regionale punta ad esonerare i due enti dall’applicazione del blocco, concedendo così un importante passo indietro.
Le società partecipate della Regione ritornano anche all’interno di un altro testo, prevendendo che Sicilia Digitale, Ast, Maas, Sas, Seus e Irca possano procedere a nuove assunzioni sulla base di un piano assunzionale triennale sottoposto alla valutazione dell’assessorato regionale dell’Economia e approvato dalla giunta. L’intervento, come si apprende dalla relazione “mira a ricondurre la materia trattata nell’alveolo della normativa generale, evitando regimi derogatori e vincoli non più coerenti con le contingenze attuali. Al fine di garantire il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la vigilanza della Regione Siciliana sulle proprie partecipate, viene mantenuto in capo alle società l’obbligo di dotarsi di un piano assunzionale da sottoporre alla valutazione dell’assessorato dell’economia e all’approvazione in giunta. Tale piano dovrà essere corredato da specifiche osservazioni rimesse al rispettivo organo di controllo interno, volte ad attestare l’equilibrio economico-finanziario della società, l’adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalità istituzionali perseguite e la piena sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate“.
Altro punto, sempre fuori contesto rispetto alle materie della III Commissione Attività Produttive, riguarda la natura degli atti amministrativi di carattere generale. Secondo la relazione del governo il testo nasce per “istituire una precisa regola di diritto amministrativo presso la Regione Siciliana che qualifichi la natura giuridica degli atti emanati dagli organi di governo di una Regione. Anche al fine di diradare i molteplici dubbi che spesso recano insicurezza all’interprete, la norma stabilisce un principio di tipicità e di stretta interpretazione per quanto riguarda i regolamenti regionale. In particolare la norma disciplina la natura non regolamentare degli atti regionali e l’efficacia temporale della norma“.
Nel vasto calderone c’è spazio anche per gli interventi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità, per la quale sono previste delle variazioni in bilancio a seguito delle richieste rappresentate dal dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Sono previsti 3 milioni euro, per ciascuno degli esercizi finanziario 2026, 2027 e 2028, da erogare all’Enac per l’assunzione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti dei servizi di linea tra lo scalo aeroportuale di Comiso e i principali scali nazionali, mentre 4,73 milioni per i collegamenti dei servizi di linea tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle Isole minori siciliane di Lampedusa e Pantelleria. Un’altra spesa complessiva annua per gli esercizi finanziario 2026, 2027 e 2028, di 20,27 milioni di euro sarà destinata al fine di un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia. Rispettivamente: 6,77 milioni di euro per la concessione di contributi in favore dei cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità; 13,5 milioni di euro per il rimborso alle compagnie aeree convenzionate per l’applicazione dello sconto sui biglietti per i residenti in Sicilia.



TELEACRAS
Elezioni Regionali: prove di “campo largo”

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, annuncia la propria candidatura alla presidenza della Regione. Dibattito in corso.
Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, annuncia la propria candidatura alla presidenza della Regione, proponendosi come figura di sintesi del “campo largo” del centrosinistra in vista delle prossime elezioni Regionali. La proposta arriva alla vigilia della riunione progressista a Palermo, in programma lunedì prossimo, in un contesto ancora aperto tra chi sostiene le Primarie per scegliere il candidato presidente, come il Partito Democratico, e chi invece punta su una scelta condivisa all’interno della coalizione. Di Paola rilancia la necessità di costruire un percorso unitario fondato su un programma comune, con priorità su sanità, acqua, rifiuti, lavoro e infrastrutture, e richiama il rischio di divisioni già sperimentate nel passato, che avrebbero indebolito il fronte progressista. L’obiettivo dichiarato è individuare un candidato capace di tenere insieme tutte le forze e offrire un’alternativa credibile al centrodestra. Nel dibattito politico resta in campo anche la candidatura di Ismaele La Vardera, che conferma la propria disponibilità a correre, salvo l’emergere di un nome unitario ritenuto “irrinunciabile”. Il confronto tra le diverse posizioni si concentra quindi sia sul metodo di selezione del candidato sia sulla costruzione di un programma condiviso, per arrivare a una sintesi politica che eviti nuove fratture e renda competitivo il fronte progressista alle urne. Nel frattempo, si moltiplicano contatti e verifiche tra le varie anime della coalizione, nella prospettiva di un accordo che possa delineare una linea comune nelle prossime settimane.



LENTEPUBBLICA
Dirigenti pubblici senza concorso: cosa cambia se passa la riforma?

L’approvazione definitiva del disegno di legge sulla Pubblica Amministrazione promosso dal ministro Paolo Zangrillo è ormai vicina. Il voto conclusivo del Senato, atteso per martedì prossimo, potrebbe segnare un passaggio destinato a incidere in profondità sul sistema di reclutamento dei dirigenti pubblici.
La novità più rilevante riguarda il superamento di un principio che per decenni ha caratterizzato la pubblica amministrazione italiana: il concorso pubblico non sarà più l’unica porta di accesso alla dirigenza.
L’obiettivo dichiarato è valorizzare le competenze maturate all’interno degli enti e offrire prospettive di crescita ai funzionari più preparati. Tuttavia, dietro una riforma che punta a premiare il merito, si nascondono anche diversi interrogativi destinati ad alimentare il confronto tra amministrazioni, sindacati ed esperti di organizzazione pubblica.
Il concorso non sarà più l’unica strada: una svolta destinata a far discutere
Per la prima volta viene formalizzato un sistema nel quale una quota significativa di posti dirigenziali potrà essere coperta senza passare attraverso il tradizionale concorso aperto all’esterno.
La futura distribuzione dei posti prevede infatti tre diversi canali di accesso. Il 50% continuerà a essere assegnato tramite corsi-concorso, un ulteriore 20% mediante concorsi riservati al personale interno organizzati dalle amministrazioni o dalla Commissione RIPAM, mentre il restante 30% sarà destinato allo sviluppo di carriera.
È proprio quest’ultimo elemento a rappresentare il vero cambio di paradigma. Se da un lato viene riconosciuto il valore dell’esperienza maturata negli uffici pubblici, dall’altro si rompe un principio storicamente considerato una garanzia di imparzialità, quello secondo cui la dirigenza si conquista esclusivamente attraverso una selezione concorsuale aperta.
Il dibattito, inevitabilmente, è destinato a concentrarsi proprio su questo punto: valorizzazione delle competenze interne o rischio di ridurre la competizione pubblica?
Una valorizzazione dell’esperienza che non convince tutti
La riforma individua con precisione i destinatari del nuovo percorso.
Potranno candidarsi i dipendenti in possesso dei titoli di studio richiesti per la dirigenza che abbiano svolto almeno cinque anni come funzionari oppure due anni nelle Elevate Qualificazioni, il livello più alto previsto tra il personale non dirigente.
L’intenzione è chiara: evitare che professionalità già formate debbano ripartire ogni volta da procedure concorsuali esterne.
Ma anche questo meccanismo apre alcuni interrogativi. L’anzianità di servizio, pur accompagnata da una selezione successiva, rappresenta davvero un indicatore sufficiente delle capacità manageriali richieste a un dirigente? Oppure rischia di trasformarsi in una corsia preferenziale per chi è già inserito nell’organizzazione?
La risposta dipenderà soprattutto dall’effettiva qualità delle procedure valutative.
Non basta superare la selezione: il percorso diventa lungo e complesso
Uno degli aspetti meno evidenti della riforma riguarda la durata del nuovo iter.
Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, il dipendente selezionato non diventerà immediatamente dirigente.
Dopo la valutazione comparativa del curriculum, il superamento della prova scritta e del colloquio orale, il candidato riceverà soltanto un incarico temporaneo della durata massima di tre anni.
L’incarico potrà essere rinnovato una sola volta e soltanto se la valutazione dell’attività svolta sarà positiva.
Per entrare definitivamente nel ruolo sarà necessario completare un periodo di sperimentazione di almeno quattro anni.
Di fatto nasce una sorta di dirigenza “in prova”, destinata a protrarsi per un periodo significativo prima della stabilizzazione definitiva.
Per alcuni questo rappresenta una garanzia aggiuntiva sulla qualità dei futuri dirigenti. Per altri, invece, introduce una fase di forte incertezza professionale che potrebbe incidere sull’autonomia decisionale di chi ricopre incarichi ancora non definitivi.
Il peso della valutazione diventa determinante
L’intero sistema ruota attorno al giudizio espresso dalle commissioni.
Ed è proprio qui che si concentra una delle principali sfide della riforma.
Le valutazioni dovranno stabilire non soltanto chi accede al percorso, ma anche chi potrà completarlo positivamente e ottenere la nomina definitiva.
Il legislatore prova a rafforzare le garanzie prevedendo organismi composti da quattro dirigenti dell’amministrazione, due esperti esterni e un presidente appartenente a un’altra amministrazione pubblica.
Accanto ai componenti con diritto di voto siederanno anche il dirigente diretto del candidato e un rappresentante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, entrambi senza possibilità di esprimere voto.
Il modello punta a limitare possibili condizionamenti, ma lascia comunque aperta una questione destinata a emergere nella fase applicativa: quanto potranno essere realmente uniformi le valutazioni tra amministrazioni diverse?
Sorteggio e incompatibilità: basteranno a garantire imparzialità?
Per ridurre il rischio di favoritismi, il disegno di legge introduce alcuni correttivi.
I commissari saranno individuati attraverso estrazione a sorte, non potranno partecipare a due commissioni consecutive e saranno soggetti a specifiche incompatibilità.
Si tratta di strumenti pensati per rafforzare trasparenza e indipendenza.
Resta però un interrogativo di fondo.
Anche il sistema meglio costruito dipende inevitabilmente dalla qualità delle valutazioni e dalla capacità di applicare criteri realmente omogenei. La presenza di commissioni differenti tra la prima e la seconda fase rappresenta certamente una tutela, ma potrebbe anche determinare approcci valutativi non sempre perfettamente allineati.
Il vero banco di prova sarà l’applicazione concreta
La filosofia della riforma appare chiara: premiare chi ha dimostrato sul campo competenze organizzative e capacità gestionali, superando una visione nella quale il concorso costituisce l’unico metro di selezione.
È un’impostazione che guarda a modelli più orientati alla crescita interna delle professionalità.
Tuttavia, proprio perché il sistema attribuisce un peso crescente alle valutazioni individuali, sarà fondamentale che le amministrazioni riescano a costruire procedure realmente trasparenti, comparabili e verificabili.
Il rischio, altrimenti, è quello di sostituire una selezione basata prevalentemente sulle prove concorsuali con un modello nel quale la discrezionalità assume un ruolo molto più rilevante.
Una riforma che divide e che sarà giudicata dai risultati
L’imminente approvazione del ddl Zangrillo segna comunque una cesura rispetto al passato.
Per la prima volta la carriera interna entra stabilmente tra gli strumenti di accesso alla dirigenza pubblica e il concorso perde la sua esclusività.
Se questo cambiamento riuscirà davvero a rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente dipenderà molto meno dal testo della legge e molto di più dalla sua attuazione quotidiana.
Le nuove commissioni, la qualità delle valutazioni, la trasparenza delle procedure e la capacità di distinguere il merito effettivo dalle semplici anzianità di servizio saranno gli elementi sui quali si misurerà il successo della riforma.
In altre parole, il vero cambiamento non sarà pertanto scritto nelle percentuali previste dalla legge, ma nella credibilità con cui verranno applicate. Ed è proprio su questo terreno che il nuovo sistema sarà chiamato a dimostrare di poter coniugare valorizzazione delle competenze interne, imparzialità e fiducia dei dipendenti pubblici e dei cittadini.

 
LENTEPUBBLICA
Ritardo nei pagamenti della PA: a pagare sono i dipendenti comunali

Ritardi nei pagamenti della PA, due dipendenti comunali costretti a chiudere il giudizio contabile e a pagare: cosa cambia con il rito abbreviato.
Le conseguenze dei ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione possono andare ben oltre gli interessi dovuti alle imprese creditrici. Quando da comportamenti ritenuti negligenti deriva un aggravio di spesa per l’ente pubblico, infatti, possono entrare in gioco anche le responsabilità amministrativo-contabili dei funzionari coinvolti. È quanto emerge da una recente decisione della magistratura contabile umbra, che offre anche l’occasione per chiarire gli effetti delle più recenti modifiche legislative in materia di risarcimento del danno erariale.
La vicenda riguarda due dipendenti di un Comune dell’Umbria che hanno definito anticipatamente un procedimento davanti alla Corte dei conti attraverso il rito abbreviato, versando complessivamente oltre 20 mila euro. Il caso assume particolare rilievo perché affronta anche l’interpretazione delle novità introdotte dalla riforma del 2026 sul limite massimo del risarcimento dovuto nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Il contenzioso nasce dal ritardo nei pagamenti a un’impresa
L’origine della controversia risale all’esecuzione di un appalto pubblico destinato alla realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, il Comune avrebbe effettuato con ingiustificato ritardo il pagamento delle somme spettanti all’impresa incaricata dei lavori.
Quel ritardo avrebbe determinato costi aggiuntivi per l’amministrazione, trasformandosi così in un presunto danno erariale. Per questo motivo la Procura della Corte dei conti ha chiamato a rispondere due figure tecniche ritenute direttamente coinvolte nella gestione della procedura: il Responsabile unico del procedimento (RUP) e il dirigente competente per il settore della gestione del territorio.
L’importo complessivo del danno contestato è stato quantificato in circa 41 mila euro, con una richiesta di risarcimento ripartita in misura uguale tra i due dipendenti, ai quali veniva attribuita una responsabilità di poco superiore ai 20 mila euro ciascuno.
Il ricorso al rito abbreviato
Nel corso del giudizio entrambi i funzionari hanno scelto di ricorrere al rito abbreviato, uno strumento previsto dall’ordinamento contabile che permette di definire il procedimento senza arrivare alla sentenza ordinaria, attraverso il pagamento di una somma determinata dal giudice.
Questa modalità processuale rappresenta una soluzione alternativa che consente di chiudere il contenzioso in tempi più rapidi rispetto al procedimento ordinario, evitando il proseguimento del giudizio.
Proprio durante questa fase è emerso il principale nodo interpretativo della vicenda: capire se le novità introdotte dalla recente riforma sulla responsabilità amministrativa trovassero applicazione anche nell’ambito del rito abbreviato.
Il confronto sull’applicazione della nuova disciplina
La legge entrata in vigore nel 2026 ha introdotto un importante limite alla condanna risarcitoria nei giudizi ordinari di responsabilità amministrativa, prevedendo un tetto massimo pari al 30 per cento del danno accertato in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
I due dipendenti hanno però interpretato in modo diverso l’applicazione di questa disposizione.
Il RUP ha presentato una proposta di definizione pari a 10.332 euro, corrispondente sostanzialmente al 50 per cento della quota di danno contestata nei suoi confronti, lasciando però ai giudici la valutazione sull’eventuale possibilità di applicare il nuovo limite del 30 per cento.
Diversa, invece, la strategia adottata dal dirigente comunale. Quest’ultimo ha sostenuto che il nuovo tetto previsto dalla riforma dovesse operare direttamente anche nel rito abbreviato, offrendo quindi il pagamento di 4.133 euro, pari a circa il 20 per cento della propria quota di responsabilità.
Il parere contrario della Procura
La proposta formulata dal dirigente non ha trovato il consenso della Procura contabile.
Secondo l’ufficio requirente, la somma offerta risultava eccessivamente ridotta rispetto sia all’entità del danno contestato sia alla gravità delle condotte attribuite ai due funzionari. Da qui il parere negativo espresso sulla richiesta di definizione del procedimento a quelle condizioni.
La questione è quindi passata all’esame del collegio giudicante, chiamato a stabilire quale fosse il corretto rapporto tra il rito abbreviato e le nuove disposizioni legislative.
La decisione della Corte dei conti
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria ha affrontato il tema attraverso due distinti provvedimenti collegiali.
Ai due dipendenti è stata riconosciuta la possibilità di scegliere se proseguire con il giudizio ordinario oppure definire immediatamente il procedimento mediante rito abbreviato.
Contestualmente, però, i giudici hanno fissato per entrambi la medesima somma necessaria alla definizione della controversia: 10.332,83 euro ciascuno, corrispondente al 50 per cento dell’importo inizialmente contestato.
In questo modo il procedimento si è concluso con il versamento complessivo di oltre 20 mila euro, evitando il prosieguo del giudizio.
Il principio affermato dai giudici
L’aspetto di maggiore interesse della decisione riguarda l’interpretazione della riforma del 2026.
Secondo la Corte dei conti, il limite del 30 per cento previsto dalla nuova disciplina non trova applicazione nell’ambito del rito abbreviato, ma riguarda esclusivamente il giudizio ordinario.
Si tratta di un’interpretazione destinata ad avere effetti pratici rilevanti, poiché chiarisce che chi sceglie la definizione anticipata del procedimento non può automaticamente beneficiare del nuovo tetto risarcitorio introdotto dalla riforma.
La decisione contribuisce così a delimitare l’ambito operativo delle modifiche legislative, evitando che le nuove disposizioni vengano estese anche a procedure per le quali il legislatore non ha previsto espressamente tale possibilità.
Un caso che interessa tutta la Pubblica amministrazione
La vicenda rappresenta un richiamo per tutte le amministrazioni pubbliche sull’importanza della corretta gestione degli appalti e, più in generale, dei tempi di pagamento verso i fornitori.
Il rispetto delle scadenze non costituisce soltanto un obbligo nei confronti delle imprese, ma assume rilievo anche sotto il profilo della tutela delle risorse pubbliche. Ritardi non giustificati possono infatti generare interessi, rivalutazioni o ulteriori oneri economici destinati a gravare sui bilanci degli enti.
Quando tali maggiori costi vengono ricondotti a comportamenti colposi di funzionari o dirigenti, può aprirsi un procedimento per responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, con possibili conseguenze patrimoniali dirette nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
La pronuncia della magistratura contabile umbra offre quindi un chiarimento significativo anche sotto il profilo processuale, precisando che le recenti limitazioni introdotte dalla riforma del 2026 devono essere interpretate secondo il loro preciso ambito applicativo e non possono essere automaticamente estese alle procedure di definizione abbreviata. Un orientamento destinato probabilmente a costituire un importante punto di riferimento anche per futuri giudizi analoghi.



LENTEPUBBLICA.IT 
Colpa grave nella PA: la polizza diventa obbligo ma non può pagarla l’ente 

La nuova disciplina della responsabilità amministrativa e del danno erariale, introdotta dalla legge n. 1/2026, apre una fase di profonda riorganizzazione del rischio giuridico all’interno delle pubbliche amministrazioni.Il tema non è solo assicurativo, né può essere ridotto alla domanda, apparentemente semplice, se i dipendenti pubblici debbano o meno stipulare una polizza per la colpa grave. La questione è molto più ampia: riguarda il rapporto tra responsabilità personale, gestione di risorse pubbliche, giurisdizione della Corte dei conti, obblighi di copertura assicurativa, limiti al danno risarcibile, perimetro soggettivo degli incarichi e, soprattutto, individuazione del soggetto che deve sostenere il costo della polizza.
L’obbligo non autorizza una generalizzata stipulazione di polizzeIl punto di equilibrio è netto e deve essere chiarito senza ambiguità: l’obbligo assicurativo introdotto dalla riforma non autorizza, allo stato, una generalizzata stipulazione di polizze per colpa grave dei dipendenti con oneri a carico dell’ente pubblico. Il divieto posto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 conserva piena centralità sistematica: è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori, e secondo l’elaborazione consolidata anche i propri dipendenti, per rischi connessi alla responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e alla responsabilità contabile. La regola serve a evitare che il rischio della responsabilità erariale venga neutralizzato mediante risorse pubbliche, trasferendo sull’ente il costo della copertura del danno arrecato allo stesso ente o alla finanza pubblica.La polizza per colpa grave, dunque, non può diventare un fringe benefit pubblico, né una voce di spesa ordinaria del bilancio dell’amministrazione. Se il dipendente è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità amministrativa da colpa grave, il relativo premio resta, in linea generale, a suo carico. La circostanza che la legge n. 1/2026 abbia introdotto un obbligo assicurativo per chi assume incarichi comportanti gestione di risorse pubbliche non equivale a trasferire automaticamente sull’ente il costo della copertura. Al contrario, proprio il riferimento all’obbligo individuale, da assolvere prima dell’assunzione dell’incarico, conferma la dimensione personale della copertura, coerente con la natura personale della responsabilità amministrativa.Il nodo della responsabilitò erariale
La riforma interviene su un terreno già attraversato da tensioni. Per anni, la responsabilità erariale è stata percepita come uno dei principali fattori della cosiddetta burocrazia difensiva. Il funzionario, il dirigente, il RUP, il responsabile del servizio, il direttore dell’esecuzione, il componente di commissione, il tecnico che gestisce un intervento pubblico, spesso operano in un contesto normativo ad alta complessità, nel quale l’errore amministrativo può produrre conseguenze patrimoniali significative. Con la legge n. 1/2026 il legislatore ha ridisegnato il sistema, reintroducendo stabilmente la colpa grave dopo la stagione dello scudo erariale emergenziale, ma al tempo stesso tipizzandone i presupposti, introducendo esimenti e fissando limiti quantitativi al danno risarcibile.La novità più rilevante, sotto il profilo assicurativo, è l’inserimento nell’art. 1 della legge n. 20/1994 del comma 4-bis, secondo cui chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per danni patrimoniali, inoltre, l’impresa di assicurazione assume il ruolo di litisconsorte necessario. Il dato è dirompente, perché la copertura assicurativa viene collegata direttamente alla gestione di risorse pubbliche e alla possibile responsabilità contabile.Il perimetro normativoTuttavia, la stessa norma apre un problema di perimetro. Chi sono i soggetti obbligati? Che cosa significa “gestione di risorse pubbliche”? È sufficiente essere dipendente pubblico? È sufficiente essere sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti? Oppure occorre un incarico effettivo, specifico, formalizzato, che comporti poteri gestori su risorse finanziarie, patrimoniali o strumentali dell’amministrazione? Il nodo è tutt’altro che marginale. Se si facesse coincidere l’obbligo assicurativo con la mera sottoposizione alla giurisdizione contabile, la platea sarebbe vastissima e potenzialmente irragionevole. Se invece si interpreta il concetto in modo più selettivo, l’obbligo riguarderebbe solo chi assume incarichi con concreta gestione di risorse.La questione è stata colta con chiarezza anche nella riflessione contabile più recente, ove si è evidenziata la difficoltà di definire il concetto di “gestione di risorse pubbliche”. Non tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti gestiscono risorse in senso proprio. Si pensi, ad esempio, a insegnanti, assistenti o segretari comunali che non abbiano anche la preposizione a un servizio dotato di gestione di risorse. La sottoposizione alla giurisdizione contabile è una cosa; l’assunzione di un incarico gestorio è altra cosa. Confondere i due piani significherebbe trasformare un obbligo mirato in un obbligo generalizzato e potenzialmente sproporzionato.Il settore dei contratti pubbliciNel settore dei contratti pubblici, il problema assume contorni ancora più concreti. RUP, responsabili di fase, direttori dei lavori, direttori dell’esecuzione, collaudatori, verificatori, progettisti interni, componenti di gruppi di lavoro, dirigenti che approvano atti di affidamento, responsabili finanziari che assumono impegni e liquidazioni, operano tutti in una filiera nella quale la gestione di risorse pubbliche è spesso effettiva. Ma anche qui occorre evitare automatismi. Non ogni partecipazione a un procedimento di appalto equivale automaticamente a gestione di risorse pubbliche in senso assicurativo. Occorre verificare il ruolo, l’incarico, il potere decisionale o gestorio, l’incidenza patrimoniale dell’attività e la riconducibilità alla giurisdizione della Corte dei conti.

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