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Rassegna stampa del 30 giugno 2026

 

agrigentonotizie.it

Consiglio provinciale, Dangelo subentra ad Amato
Il 35enne di Cattolica Eraclea è il primo dei non eletti nella lista Uniti per Agrigento alle elezioni del 2025



Il Consiglio provinciale del Libero Consorzio di Agrigento ha proceduto questa mattina alla surroga del consigliere Antonino Amato con Giuseppe Dangelo, primo dei non eletti nella lista Uniti per Agrigento nelle elezioni del 2025.La nomina di D'Angelo, 35 anni, originario di Cattolica Eraclea, è stata votata all'unanimità ed è stata seguita dal giuramento del neo consigliere e dal suo insediamento.
Nel suo intervento, il presidente Giuseppe Pendolino ha ringraziato Amato per il lavoro svolto nei mesi in cui è rimasto in carica al Consiglio provinciale.



grandangoloagrigento.it
Agrigento, Giuseppe Dangelo entra nel consiglio provinciale del Libero Consorzio
I

Nuova riunione questa mattina, del Consiglio provinciale del Libero Consorzio di Agrigento. Il Consiglio, presieduto dal presidente Giuseppe Pendolino, ha proceduto alla  surroga del consigliere Antonino Amato con il consigliere Giuseppe Dangelo primo dei non eletti nella lista Uniti per Agrigento nelle elezioni del 2025.  La nomina di Dangelo, 35 anni, originario di Cattolica Eraclea, è stata votata all’unanimità ed è stata seguita dal giuramento del neo consigliere e dal suo insediamento.



lasicilia.it
Nella bozza del CCNL Enti Locali 2025-2027 novità sul fondo risorse decentrate

La bozza del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 introduce una profonda revisione delle regole che disciplinano il Fondo delle risorse decentrate negli enti locali.Si tratta di un intervento destinato ad avere effetti concreti sull’organizzazione interna di molti Comuni di piccole e medie dimensioni, oltre che sulle modalità di finanziamento della contrattazione integrativa e della remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ).L’obiettivo della nuova disciplina è quello di definire un sistema più strutturato e stabile per la costituzione del Fondo, individuando con precisione sia le risorse permanenti sia quelle variabili che potranno alimentarlo a partire dal 2027. La riforma interviene inoltre sui criteri di finanziamento delle somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, offrendo agli enti un quadro normativo più organico rispetto a quello vigente.
Dal 2027 nuove regole per il Fondo delle risorse decentrate
Secondo quanto previsto dalla bozza contrattuale, dal 1° gennaio 2027 il Fondo delle risorse decentrate degli enti privi di dirigenti non sarà più costituito secondo le modalità finora utilizzate, ma seguirà una disciplina specifica prevista direttamente dal nuovo contratto collettivo.
Il primo passaggio consiste nella definizione della cosiddetta parte stabile del Fondo, che ciascun ente dovrà determinare attraverso un unico importo consolidato.La base di riferimento sarà rappresentata dal valore del Fondo certificato dall’organo di revisione nel corso del 2026. Tale importo costituirà il punto di partenza sul quale verranno poi applicati gli incrementi previsti dalla nuova disciplina contrattuale.In questo modo si punta a garantire una maggiore uniformità nella determinazione delle risorse disponibili, riducendo le incertezze interpretative che negli ultimi anni hanno caratterizzato numerosi enti locali.Come aumenta la parte stabile del FondoUna volta individuato il valore consolidato, il nuovo contratto stabilisce che la componente stabile possa essere incrementata attraverso diverse tipologie di risorse.Tra queste rientrano anzitutto gli aumenti contrattuali previsti direttamente dal nuovo CCNL, ai quali si aggiungono le risorse introdotte dall’articolo 14, comma 1-bis del Decreto-Legge n. 25 del 2025, con la decorrenza fissata dalla stessa norma.
Entreranno inoltre stabilmente nel Fondo gli importi derivanti dalle retribuzioni individuali di anzianità e dagli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio. Anche la quota relativa alla tredicesima mensilità confluirà nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione del dipendente, contribuendo ad incrementarne in modo permanente la consistenza economica.Un’altra ipotesi riguarda il personale la cui spesa è finanziata da soggetti terzi. In questi casi potranno essere stanziate le somme necessarie a coprire gli oneri economici posti a carico del Fondo, purché il relativo costo del personale sia sostenuto attraverso entrate esterne.La bozza riconosce inoltre agli enti la possibilità di incrementare stabilmente il Fondo quando aumenta la dotazione organica a tempo indeterminato. L’obiettivo è consentire la copertura dei maggiori trattamenti economici collegati all’ampliamento del personale.Le risorse variabili che potranno essere aggiunte ogni annoAccanto alla componente stabile, il contratto disciplina anche la parte variabile del Fondo, che potrà essere alimentata annualmente sulla base delle disponibilità finanziarie e delle condizioni previste dalla normativa.Tra le principali fonti di finanziamento figurano le risorse autonomamente stanziate dagli enti nei propri bilanci, purché nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.La bozza richiama inoltre le deroghe introdotte dalle ultime leggi di bilancio.Una prima possibilità riguarda le risorse previste dall’articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, che consentono incrementi entro il limite massimo dello 0,22% del monte salari 2018, al netto della quota destinata alle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione.Analoga previsione viene introdotta con riferimento alla legge di bilancio 2025. In questo caso la deroga consente incrementi fino allo 0,22% del monte salari 2021, sempre escludendo la parte destinata alla remunerazione degli incarichi EQ.Il nuovo contratto mantiene inoltre la possibilità di destinare al Fondo le economie derivanti dalle risorse per il lavoro straordinario rimaste inutilizzate a consuntivo.Potranno poi confluire le somme eventualmente previste da specifiche disposizioni legislative finalizzate alla corresponsione di trattamenti economici accessori in favore del personale.

leautonomie.it
La bozza di contratto nazionale per il triennio 2025/2027


Si prevede che entro il mese di luglio sia stipulata la preintesa per il CCNL 2025/2027 del personale delle funzioni locali e regionali, così da consentire la firma definitiva tra i mesi di ottobre e novembre.Avremmo così per la prima volta per il personale dipendente degli enti locali l’entrata in vigore nel corso dell’anno di due contratti nazionali: fino ad oggi ciò è avvenuto in queste amministrazioni solamente per i dirigenti, infatti nell’anno 2010 furono firmati il 22 febbraio ed il 3 agosto quelli, rispettivamente, del quadriennio 2006/2009, biennio economico 2006/2007 e del biennio economico 2008/2009.Con la stipula del contratto nazionale del triennio 2025/2027 si rientra nell’ambito dei ritardi cd fisiologici. Il sommarsi dei due contratti consente un significativo aumento del trattamento economico del personale dipendente, aumento che rimane comunque al di sotto del tasso di inflazione.Essendo il tetto percentuale degli incrementi eguale per tutti i comparti, continua a prodursi l’effetto di aumento della forbice monetaria rispetto ai dipendenti degli altri comparti.Le amministrazioni locali dovranno quindi aumentare la propria spesa di personale per potere corrispondere gli incrementi contrattuali, il che determinerà in molte realtà l’effetto di avere una diminuzione in misura corrispondente delle capacità assunzionali, visto che peggiorerà il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.Occorre subito precisare che nella bozza di contratto mancano indicazioni sulla ripartizione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal comma 674 della legge n. 199/2025, cd di bilancio 2026, nonché sulla allocazione degli aumenti contrattuali che dovranno essere pari al 5,4% del monte salari, ivi comprendendo anche gli incrementi erogati dall’anno 2025 come indennità di vacanza contrattuale, per cui gli aumenti effettivi saranno di circa il 4,5%.La citata disposizione della legge di bilancio stabilisce che, a decorrere dall’anno 2027, saranno assegnati ai comuni 50 milioni di euro all’anno, che diventeranno 100 all’anno a partire dal 2028. Tali risorse sono finalizzate alla “progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del personale” di tali amministrazioni e dovranno essere ripartiti sulla base delle regole che saranno dettate da uno specifico decreto del Ministro dell’Interno, che dovrà applicare i “criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale” del triennio 2025/2027.Si deve segnalare che alle trattative sta partecipando la Cgil e che si può presumere, vista anche la conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025/2027 del personale delle funzioni centrali, che essa sarà tra i firmatari del contratto nazionale, tornano così ad essere a piano titolo soggetto sindacale sia nella contrattazione decentrata sia nella informazione, che nel confronto, che nell’organismo paritetico per l’innovazione.Le principali disposizioni nel contratto, sulla base della bozza di intesa preparata dall’Aran, sono le seguenti:la sostanziale conferma delle relazioni sindacali,il vincolo alla revisione del fondo nei comuni senza la dirigenza,la possibilità di prevedere risorse aggiuntive per il finanziamento delle elevate qualificazioni,introduzione del profilo del social media e digital manager,aggiustamento delle regole sul calcolo della esperienza nelle progressioni economiche,attenzione agli effetti derivanti dalla utilizzazione della intelligenza artificiale,ampliamento della flessibilità oraria,remunerazione della turnazione anche durante le feriecancellazione del vincolo per cui le ferie dei dipendenti neo assunti sono inferiori.
LA REVISIONE DEL FONDO NEI COMUNI SENZA LA DIRIGENZA
Per gli enti senza la dirigenza, che ricordiamo essere la parte largamente maggioritaria, sono dettate le nuove regole per la istituzione del fondo per la contrattazione decentrata a partire dall’anno 2027.La parte stabile del fondo sarà formata dalle seguenti componenti:unico importo del fondo di parte stabile del 2026;aumento previsto dal CCNL;aumenti deliberati dagli enti ex articolo 14, comma 1 bis, d.l. n. 25/2025;RIA ed assegni ad personam dei dipendenti cessati nell’anno precedente;risorse per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato nel caso in cui le loro assunzioni sono eterofinanziate;risorse aggiuntive da prevedere nel caso di aumento del personale in servizio, previsione che ricordiamo dà applicazione alle regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.Scompaiono quindi per il futuro le voci del riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, delle somme connesse al trasferimento di personale per decentramento di funzioni e dell’eventuale taglio del fondo per il lavoro straordinario.
La parte variabile del fondo sarà fatta dalle seguenti voci:risorse stanziate dalle amministrazioni;aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 ed aumento fino allo 0,22% del monte salari 2021 (per ambedue queste voci al netto della somma destinata al finanziamento delle elevate qualificazioni);risorse a consuntivo non utilizzate del fondo per lo straordinario;risorse previste da specifiche disposizioni di legge;risorse necessarie per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti a tempo determinato nel caso in cui le loro assunzioni sono eterofinanziate.Quindi scompaiono come voci autonome l’aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997, la quota della RIA e degli assegni ad personam dei cessati nell’anno precedente non spesi, le somme derivanti dalle sponsorizzazioni, cessioni di servizi e consulenze, i rimborsi delle notifiche effettuate per conto dell’amministrazione finanziaria, i risparmi del fondo per lo straordinario, le risorse per il trattamento accessorio del personale delle case da gioco.Abbiamo cioè una considerevole riduzione delle voci che compongono sia la parte stabile che quella variabile del fondo, ma l’impianto rimane lo stesso.
LE ELEVATE QUALIFICAZIONI
Per l’aumento dei valori minimi delle retribuzioni di posizione delle elevate qualificazioni a fronte dell’assegnazione di compiti aggiuntivi, le amministrazioni negli enti senza la dirigenza possono prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive, che sono comprese nel tetto del salario accessorio. Non occorre che queste risorse siano finanziate dal fondo e non è prevista la contrattazione decentrata sulla utilizzazione di questa opportunità. A questo fine, e non più solamente per il finanziamento di aumenti della retribuzione di risultato, si possono utilizzare le quote degli incrementi fino allo 0,22% del monte salari 2018 e dell’analogo valore del monte salari 2021 destinate a questi dipendenti. Tale disposizione è utilizzabile anche negli enti in cui non erano mai state stanziate risorse per il finanziamento delle elevate qualificazioni.Viene previsto l’aumento delle risorse che possono essere destinate a questa finalità in tutte le amministrazioni, comprese quindi quelle con la dirigenza. Viene infatti stabilito che le amministrazioni possono destinare una parte dei risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle capacità assunzionali al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni. La bozza di contratto stabilisce che questa norma possa essere utilizzata entro una soglia percentuale, da fissare, della spesa sostenuta dalle singole amministrazioni per le elevate qualificazioni.Si deve inoltre evidenziare che sono confermate la durata massima di questi incarichi di 3 anni negli enti con la dirigenza e di 5 in quelli senza la dirigenza, mentre viene previsto che il loro rinnovo possa essere disposto “con procedure semplificate”. La soglia massima della retribuzione di posizione viene confermata in 22.000 euro annui.



















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