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Papa Leone XIV a Lampedusa: omaggio ai migranti e messaggio di solidarietà
L’aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato alle 8.54 nell’isola di Lampedusa. Ad accoglierlo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l’arcivescovo Metropolita di Agrigento Alessandro Damiano, il presidente della Regione Renato Schifani, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino.Spiagge e isole
Leone XIV, per il primo atto della visita pastorale, si è poi trasferito in auto al cimitero dove sono sepolti anche migranti morti in mare nei viaggi della speranza, con un omaggio floreale sulle tombe. Poi si è recato alla Porta d’Europa e successivamente la sosta al Molo Favaloro. Qui ha benedetto la targa che intitola il Molo a Papa Francesco e ha salutato alcuni migranti.
A metà mattinata la celebrazione della santa messa allo stadio Arena, che per l’occasione è stato trasformato in una «cattedrale a cielo aperto». Al termine il saluto alle autorità, ai bambini ammalati, ai volontari, prima di fare rientro in Vaticano.
«Appena avuto l’onore e la grande emozione di accogliere in Sicilia Sua Santità Papa Leone XIV. La sua presenza a Lampedusa è un momento storico che riempie di orgoglio questa straordinaria comunità e tutta la nostra Isola – dice il presidente della Regione Renato Schifani -. È un gesto di attenzione e di vicinanza che parla al cuore dei siciliani e che rende omaggio a una terra che, con generosità e senso di umanità, è stata negli anni approdo di speranza per migliaia di persone».
«Lampedusa è molto più di un confine: è un simbolo di accoglienza, solidarietà e dignità umana. Oggi, con la visita del Santo Padre, questo messaggio assume una forza ancora più grande e raggiunge il mondo intero. A nome del governo regionale e di tutti i siciliani – conclude il governatore -, rivolgo a Papa Leone XIV il più caloroso benvenuto nella nostra terra. La Sicilia la accoglie con affetto e gratitudine».
Sono 136 i migranti presenti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura d’accoglienza anche 51 minori non accompagnati. L’ultimo approdo di migranti sulla maggiore delle isole Pelagie è avvenuto ieri sera: la motovedetta Cp 319 della guardia costiera ha soccorso un barchino con a bordo 17 persone, fra loro anche 5 donne e 3 minori. Il gruppo composto da eritrei, somali e sudanesi ha riferito d’essere partito da Tripoli, in Libia.
ILSICILIA
Ex Province in Sicilia, Falcone (FI-PPE): “Bene Ingala sul ritorno al voto diretto”
“Esprimo un plauso all’assessore autonomista Elisa Ingala, per aver avviato l’iter legislativo finalizzato al ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle ex Province siciliane. È una battaglia che Forza Italia in Sicilia porta avanti da anni, nella convinzione che la democrazia si rafforzi restituendo ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e che ormai sia chiaro: l’attuale assetto scaturito dalla Legge Delrio purtroppo non funziona”. Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE, commentando l’iniziativa dell’assessore alle Autonomie Locali della Regione Siciliana Elisa Ingala.
“Voglio ricordare – prosegue Falcone – che l’attuale consiglio della Città metropolitana di Catania, su proposta redatta dal nostro capogruppo FI Ninni Anzalone, ha già approvato il ripristino dell’elezione diretta nello Statuto. Confido adesso che tutto il centrodestra siciliano abbia il coraggio di sostenere con convinzione questa riforma, seguendo l’esempio del Friuli Venezia Giulia, che ha già ripristinato il voto diretto come promesso dal presidente Fedriga. Le Province svolgono funzioni essenziali per i territori e devono tornare ad avere piena legittimazione democratica, riportando al centro la volontà dei siciliani», conclude Falcone.
LENTEPUBBLICA
Mobbing nella PA: la Cassazione condanna il dirigente, non l'ente
Una decisione destinata a fare giurisprudenza: con la sentenza n. 3103/2026 la Cassazione stabilisce che il dirigente pubblico risponde personalmente del mobbing quando agisce per finalità estranee agli interessi dell’amministrazione, ridefinendo i confini della responsabilità nella PA.
La responsabilità personale dei dirigenti pubblici torna al centro del dibattito giuridico con la sentenza n. 3103 del 12 febbraio 2026 della Corte di Cassazione. La decisione rappresenta un passaggio fondamentale nella definizione dei confini tra responsabilità individuale e responsabilità dell’amministrazione nei casi di mobbing lavorativo, introducendo un principio destinato ad avere un impatto significativo sulla gestione delle risorse umane nel settore pubblico.
Secondo i giudici di legittimità, il dirigente pubblico risponde personalmente delle condotte vessatorie quando queste sono motivate da finalità egoistiche e non riconducibili agli interessi dell’ente. In tali circostanze, viene meno il tradizionale principio di immedesimazione organica tra funzionario e amministrazione, con conseguenze rilevanti sia sul piano giuridico sia su quello organizzativo.
Il caso: esautoramento professionale e persecuzione lavorativa
La vicenda trae origine dalla condanna di una dirigente medica, direttrice di un Centro di salute mentale, ritenuta responsabile di una serie di comportamenti persecutori nei confronti di una psichiatra. Le condotte, protrattesi dal 2009 al 2011, hanno determinato il completo esautoramento della lavoratrice dalle sue funzioni assistenziali, relegandola progressivamente a incarichi marginali e privi di contenuto professionale.
Sia il Tribunale di Lamezia Terme sia la Corte d’Appello di Catanzaro avevano riconosciuto la natura vessatoria delle azioni poste in essere dalla dirigente, condannandola al risarcimento dei danni. Parallelamente, però, era stata esclusa la responsabilità dell’Azienda sanitaria, ritenuta diligente nell’aver vigilato sull’operato della direttrice e nell’aver adottato misure di tutela nei confronti della dipendente.
Tra i comportamenti contestati figuravano:
la privazione delle attività territoriali, con conseguente riduzione del ruolo professionale della psichiatra;
l’assegnazione a compiti non assistenziali, incompatibili con la qualifica posseduta;
il mancato reintegro nelle mansioni originarie, nonostante le disposizioni impartite dagli organi aziendali;
l’avvio di un procedimento disciplinare ritenuto strumentale e privo di adeguato fondamento.
Secondo i giudici di merito, tali iniziative, pur formalmente legittime, erano accomunate da un chiaro intento persecutorio, elemento essenziale per la configurabilità del mobbing.
Il nodo giuridico: responsabilità dell’ente o del dirigente?
Il ricorso in Cassazione ha sollevato una questione di particolare rilievo: se, in presenza dell’assoluzione dell’ente datore di lavoro, fosse ancora possibile attribuire la responsabilità al dirigente autore delle condotte vessatorie.
La difesa della dirigente sosteneva che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, l’assenza di responsabilità dell’Azienda sanitaria avrebbe dovuto comportare automaticamente l’esclusione di ogni responsabilità personale. Tuttavia, la Corte ha respinto questa impostazione, chiarendo che tale principio non opera quando il dipendente agisce per finalità esclusivamente personali.
In questi casi, l’azione del dirigente perde il collegamento funzionale con l’amministrazione e si configura come fatto illecito autonomo, con conseguente responsabilità diretta della persona fisica.
Dall’art. 2087 all’art. 2043 c.c.: la riqualificazione della responsabilità
Uno degli aspetti più innovativi della pronuncia riguarda la riqualificazione giuridica della fattispecie. Tradizionalmente, il mobbing viene ricondotto alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, norma che impone l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
La Cassazione ha tuttavia precisato che, una volta esclusa la responsabilità dell’ente, le condotte del dirigente devono essere valutate nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Ciò significa che il danno deriva da un comportamento illecito imputabile direttamente al soggetto agente, indipendentemente dal rapporto di lavoro con l’amministrazione.
La Corte ha inoltre ribadito che il giudice può procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti anche se la domanda originaria è stata proposta in termini di violazione dell’art. 2087 c.c., senza che ciò comporti una modifica del petitum o della causa petendi.
Mobbing e straining: i criteri di distinzione
La sentenza si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che definisce il mobbing lavorativo come una pluralità sistematica di comportamenti ostili caratterizzati da un intento persecutorio. Non è, quindi, la singola illegittimità degli atti a determinare la responsabilità, bensì il disegno unitario volto a emarginare il lavoratore.
La Corte richiama inoltre la distinzione con lo straining, configurabile quando l’ambiente lavorativo risulti stressogeno a causa di comportamenti anche isolati ma idonei a ledere la salute del dipendente. Nel caso di specie, la reiterazione delle condotte e la loro finalità persecutoria hanno consentito di qualificare la fattispecie come vero e proprio mobbing.
Le implicazioni per la Pubblica Amministrazione
La pronuncia assume una portata particolarmente significativa per la Pubblica Amministrazione, poiché ridefinisce i confini della responsabilità dirigenziale. Il principio affermato dalla Cassazione comporta diverse conseguenze operative:
Responsabilità personale del dirigente: i comportamenti vessatori motivati da interessi personali non sono imputabili all’ente.
Tutela dell’amministrazione diligente: l’ente pubblico può essere esonerato da responsabilità qualora dimostri di aver adottato adeguate misure di vigilanza e protezione.
Maggiore attenzione alla gestione del personale: le amministrazioni sono chiamate a rafforzare i sistemi di controllo interno e le procedure di prevenzione del disagio lavorativo.
Incremento del contenzioso individuale: i dirigenti potrebbero essere esposti a un aumento delle azioni risarcitorie promosse direttamente nei loro confronti.
Un segnale di allarme per la dirigenza pubblica
Il messaggio lanciato dalla Cassazione è chiaro: l’esercizio del potere organizzativo non può trasformarsi in uno strumento di persecuzione personale. Anche provvedimenti formalmente legittimi possono assumere rilevanza illecita se adottati con finalità discriminatorie o punitive.
Questa interpretazione rafforza la tutela dei lavoratori pubblici e richiama i dirigenti a un uso responsabile, trasparente e imparziale delle proprie prerogative. Allo stesso tempo, la sentenza evidenzia la necessità di sviluppare politiche organizzative orientate al benessere lavorativo e alla prevenzione dei conflitti interni.
LENTEPUBBLICA
Festività soppresse, svolta della Cassazione: valgono come ferie retribuite
Non sono solo permessi: i quattro giorni “dimenticati” delle cosiddette festività soppresse possono trasformarsi in ferie retribuite, con effetti concreti su stipendi e diritti.
Per anni sono rimaste in una sorta di zona grigia del diritto del lavoro: formalmente riconosciute dai contratti, ma spesso trattate come semplici giornate di permesso. Oggi, però, le cosiddette festività soppresse tornano al centro del dibattito grazie a una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che interviene su un tema capace di incidere in modo concreto sia sull’organizzazione del lavoro sia sul contenuto della busta paga.
Al centro della vicenda ci sono i quattro giorni collegati alle ex festività abolite negli anni Settanta: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo (29 giugno). Giornate che non figurano più tra le festività civili nazionali, ma che continuano a produrre effetti sul piano contrattuale. La novità è che la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, ha ribadito un principio destinato a far discutere: quei giorni, in presenza della disciplina contrattuale esaminata nel caso concreto, possono essere considerati ferie retribuite a tutti gli effetti.
Non si tratta soltanto di una questione formale. La distinzione tra permesso e ferie incide infatti sulla retribuzione spettante, sul calcolo di alcune voci accessorie e, in prospettiva, anche sull’eventuale recupero di differenze economiche maturate nel tempo.
Cosa sono le festività soppresse e perché contano ancora
Per comprendere la portata della decisione bisogna partire dall’origine di questi quattro giorni. Negli anni Settanta alcune ricorrenze furono eliminate dal calendario delle festività nazionali nel tentativo di aumentare la produttività e ridurre le interruzioni dell’attività lavorativa. La soppressione, tuttavia, non cancellò del tutto il problema, perché la contrattazione collettiva continuò a riconoscere ai lavoratori forme compensative.
È proprio da qui che nasce il nodo interpretativo. In molti casi, queste giornate sono state considerate permessi retribuiti aggiuntivi, distinti dalle ferie vere e proprie. Ma la differenza non è irrilevante: il trattamento economico delle ferie, secondo la normativa nazionale letta alla luce della giurisprudenza europea, deve garantire al lavoratore il mantenimento della retribuzione normale durante il periodo di riposo annuale.
Da questo principio discende una conseguenza tutt’altro che marginale: se i quattro giorni derivanti dalle festività soppresse vengono qualificati come ferie, allora nella retribuzione dovuta per quei giorni potrebbero dover rientrare anche alcune indennità collegate alle mansioni svolte, purché abbiano carattere stabile e siano funzionalmente connesse all’attività ordinaria del dipendente.
La vicenda esaminata dalla Cassazione
L’ordinanza della Cassazione nasce da una controversia tra un lavoratore e una società privata, già passata al vaglio del Tribunale e poi della Corte d’appello di Napoli. Il dipendente aveva chiesto che, nel calcolo della retribuzione spettante durante i giorni di ferie, fossero incluse alcune voci economiche escluse dagli accordi collettivi applicati in azienda.
In primo grado la domanda risultava accolta, con il riconoscimento del diritto al computo di determinate indennità nella base retributiva feriale e con la condanna della società al pagamento di differenze retributive relative al periodo compreso tra il 1° agosto 2014 e il 30 aprile 2018.
La Corte d’appello aveva confermato questa impostazione, richiamando i precedenti della stessa Cassazione e la giurisprudenza euro-unitaria in materia di ferie annuali retribuite. In sostanza, i giudici di merito avevano ritenuto che alcune voci, pur non essendo corrisposte in misura variabile giorno per giorno, fossero strettamente legate alle mansioni svolte e dovessero quindi entrare nella retribuzione dovuta anche durante le ferie.
La società ha poi proposto ricorso in Cassazione, contestando, tra l’altro, proprio il fatto che nel calcolo complessivo venissero considerati anche i quattro giorni di permesso annui previsti dal contratto collettivo in sostituzione delle festività soppresse.
Il principio affermato: quei giorni possono essere ferie
Il passaggio più rilevante della pronuncia riguarda l’interpretazione dell’articolo 29 del CCNL 2015 richiamato nel giudizio. La disposizione, secondo la Corte, non impone di qualificare sempre e solo quei giorni come permessi retribuiti. Il testo contrattuale, infatti, prevede che in luogo delle festività soppresse siano attribuiti “4 giorni di ferie o permesso retribuito”, da aggiungere ai periodi già riconosciuti dal contratto.
È proprio su questa formulazione che la Cassazione costruisce il proprio ragionamento. Se il contratto parla espressamente di ferie o permesso retribuito, allora quelle giornate non possono essere automaticamente escluse dal perimetro delle ferie. Al contrario, possono essere godute anche a titolo di ferie, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
In questo senso la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui l’azienda sosteneva che i quattro giorni dovessero restare fuori dal computo delle ferie. La decisione si inserisce, peraltro, in un orientamento ormai consolidato, che valorizza la nozione europea di ferie annuali retribuite e il principio del pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo.
Il peso della giurisprudenza europea sulla retribuzione feriale
Uno dei profili più interessanti dell’ordinanza è il richiamo al diritto dell’Unione europea. Da tempo, infatti, la giurisprudenza comunitaria insiste su un concetto preciso: durante le ferie il lavoratore non deve subire una penalizzazione economica tale da scoraggiarne la fruizione.
Questo significa che la retribuzione feriale non può essere ridotta al solo minimo tabellare se il dipendente, quando lavora, percepisce in modo ordinario somme ulteriori strettamente connesse alla prestazione. La Cassazione, anche in questa occasione, si muove dentro quel solco interpretativo, già tracciato in precedenti sentenze e ordinanze richiamate nel provvedimento.
Si vede interpretare il punto, però, con attenzione. La Corte non afferma un principio di onnicomprensività assoluta della retribuzione feriale. Non tutto ciò che compare in busta paga entra automaticamente nel calcolo delle ferie. Rientrano soltanto le voci che, per natura e funzione, sono stabilmente collegate alle mansioni svolte o all’assetto ordinario del rapporto di lavoro.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che l’indennità perequativa/compensativa, quantificata in misura fissa, pensionabile e utile ai fini del TFR, fosse chiaramente connessa all’esecuzione della prestazione lavorativa. Da qui la conclusione: doveva essere computata anche nei giorni di ferie.
Cosa cambia davvero per i lavoratori
La decisione ha inevitabilmente acceso l’interesse di lavoratori, consulenti del lavoro e uffici del personale, perché potrebbe aprire la strada a nuove verifiche sui criteri adottati nella gestione delle ferie e delle ex festività. Tuttavia, è bene evitare semplificazioni eccessive.
La sentenza non introduce automaticamente quattro giorni in più per tutti i lavoratori italiani in modo indistinto. Il principio va letto alla luce del contratto collettivo applicato, della disciplina aziendale e delle specifiche modalità con cui quei giorni vengono riconosciuti e fruiti. In altre parole, il caso deciso dalla Cassazione costituisce un precedente importante, ma non equivale a una norma generale immediatamente valida in ogni settore senza ulteriori verifiche.
Ciò non toglie che la pronuncia rafforzi una linea interpretativa favorevole a una tutela economica più piena del diritto alle ferie. Per molti lavoratori potrebbe tradursi nella possibilità di controllare se, nei periodi di riposo, siano state correttamente incluse le voci retributive dovute. In alcuni casi, questo potrebbe portare anche a richieste di differenze economiche arretrate, nei limiti consentiti dalla prescrizione e dalla disciplina applicabile.
Il ruolo dei contratti collettivi e la necessità di un controllo puntuale
La vera chiave del problema resta la contrattazione collettiva. È lì che bisogna guardare per capire come sono disciplinate le festività soppresse, se come ferie, come permessi o con formule miste. E sempre il contratto, insieme agli accordi aziendali, può incidere sul modo in cui risultano calcolate le indennità spettanti nei giorni di riposo.
Per questo motivo, la pronuncia della Cassazione ha una portata che va oltre il singolo caso: richiama imprese e lavoratori alla necessità di una lettura rigorosa delle clausole contrattuali e di una corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
In un contesto in cui il contenzioso sul lavoro ruota sempre più spesso attorno alla composizione della retribuzione, la distinzione tra voci accessorie occasionali e componenti strutturali del compenso assume un rilievo decisivo. E i quattro giorni legati alle festività soppresse, da dettaglio apparentemente marginale, tornano così a rappresentare un terreno concreto di confronto
Una decisione destinata a pesare anche sul futuro
L’ordinanza n. 5051/2026 conferma che il tema delle ferie retribuite è tutt’altro che chiuso. Anzi, dimostra come anche istituti nati decenni fa possano riemergere con forza quando si intrecciano con i principi europei sul diritto al riposo e sulla tutela della retribuzione.
Per i lavoratori la questione non riguarda solo il calendario, ma il valore economico del tempo di riposo. Per le aziende, invece, il messaggio è chiaro: la gestione di ferie, permessi e voci accessorie non può essere affrontata in modo automatico o meramente amministrativo, perché un’interpretazione non corretta può tradursi in vertenze e condanne al pagamento di somme aggiuntive.
In definitiva, la Cassazione non riscrive da zero il sistema, ma rafforza un orientamento che attribuisce maggiore sostanza al diritto alle ferie e ridà centralità a quattro giornate che molti consideravano ormai un residuo del passato. E invece, alla luce di questa pronuncia, potrebbero tornare a incidere in modo molto concreto sul rapporto tra lavoro, riposo e retribuzione.
GDS.IT
Ex Province, un piano per l’elezione diretta
Si muove l’assessore agli Enti Locali e parallelamente l’Mpa-Grande Sicilia di Raffaele Lombardo e Gianfranco Micciché. Si muovono anche la Lega e un pezzo di Forza Italia. Dopo due bocciature nei quattro anni trascorsi, sta maturando così il terzo tentativo di reintrodurre l’elezione diretta dei presidente delle ex Province (i Liberi Consorzi) e dei consiglieri.
È stato l’Mpa a rompere gli indugi annunciando che «l’assessore Elisa Ingala ha avviato l’iter per il ripristino dell’elezione diretta». E che il piano prevede che il testo sia presentato in commissione all’Ars dal gruppo Mpa. Quasi un modo perché diventi una iniziativa parlamentare e non del governo: Schifani, in effetti, nulla ha detto pur essendo da sempre favorevole. La mossa ha trovato il consenso della Lega, che con Vincenzo Figuccia ha annunciato un disegno di legge simile: «Servono amministratori scelti dal popolo, dotati di pieni poteri e risorse adeguate». Ma il colpo di scena è che un pezzo di Forza Italia, quello che ruota intorno a Marco Falcone, ha annunciato il sostegno a questa legge che formalmente è una deroga alla road map di Schifani per arrivare a fine legislatura: «Il consiglio della Città metropolitana di Catania - ha detto Falcone - ha già approvato il ripristino dell'elezione diretta nello Statuto. Confido che il centrodestra siciliano abbia il coraggio di sostenere questa riforma, seguendo l'esempio del Friuli che ha già ripristinato il voto diretto».
TP24.IT
Province: all'Ars un nuovo disegno di legge per l'elezione diretta del Presidente e dei Consigli
Per quasi dodici anni le ex Province siciliane sono rimaste commissariate, simbolo di una riforma mai realmente completata. Soltanto un anno fa, dopo un lungo stallo istituzionale, sono stati eletti presidenti e consigli provinciali con il sistema di secondo livello, cioè attraverso il voto di sindaci e consiglieri comunali. Le ex Province continuano, però, a vivere una condizione di precarietà: gli amministratori svolgono il loro incarico senza alcuna indennità e persino i consiglieri provinciali non percepiscono il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato. Una situazione che rende difficile parlare di enti pienamente operativi. L’iniziativa di Ingala
Adesso la Regione prova nuovamente a cambiare rotta. La neo assessora regionale alle Autonomie locali, Elisa Ingala, rilancia il progetto dell'elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali.Il disegno di legge, ormai nella fase conclusiva della sua stesura, sarà depositato nelle prossime ore alla commissione competente dai parlamentari autonomisti dell'Mpa insieme a gran parte dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana che hanno già manifestato il proprio sostegno al ritorno del voto popolare.L'obiettivo dichiarato è quello di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti, superando il sistema di secondo livello introdotto dopo l'abolizione delle Province regionali.
Riforma già naufragata una voltaNel 2024 il disegno di legge per il ripristino delle elezioni dirette e la riforma delle Province in Sicilia è stato bocciato dall'Assemblea Regionale Siciliana.La riforma è stata bocciata con voto segreto: 40 voti contrari e 25 favorevoli, quindi all’interno del centrodestra ci furono molti franchi tiratori.
L’assessore Ingala sottolinea che “Il ripristino del voto diretto è una precisa scelta politica di democrazia e partecipazione. I cittadini devono poter tornare a scegliere direttamente chi li rappresenta e chi amministra il territorio; è un cambiamento atteso, che mette al centro il valore del consenso e la responsabilità verso gli elettori”. Coraggio e visioneLa partita, però, non si gioca soltanto sul piano tecnico. Dopo anni di commissariamenti, rinvii e riforme incompiute, la Sicilia è chiamata a decidere quale ruolo intende attribuire agli enti di area vasta.Riproporre il voto diretto significa dimostrare che la stagione degli annunci può lasciare spazio alle decisioni. Per riuscirci serviranno numeri certi in Aula e una visione che vada oltre la logica della campagna elettorale permanente e degli slogan. Perché le Province non possono continuare a essere enti sospesi: né completamente aboliti, né realmente funzionanti.
Falcone, appello al centrodestraL’euro deputato di Forza Italia, Marco Falcone, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa dell’assessore regionale alle Autonomie Locali, Elisa Ingala: “È una battaglia che Forza Italia conduce da anni, nella convinzione che la democrazia si rafforzi restituendo ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e che ormai sia chiaro: l’attuale assetto scaturito dalla Legge Delrio purtroppo non funziona”. Falcone lancia quindi un appello al centrodestra siciliano: “Confido adesso che tutto il centrodestra siciliano abbia il coraggio di sostenere con convinzione questa riforma, seguendo l’esempio del Friuli Venezia Giulia, che ha già ripristinato il voto diretto come promesso dal presidente Fedriga. Le Province svolgono funzioni essenziali per i territori e devono tornare ad avere piena legittimazione democratica, riportando al centro la volontà dei siciliani”.
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Contratto enti locali: a chi si rivolge il rinnovo e cosa cambia tra stipendi, ferie e IAEntra nel vivo il negoziato Aran per il rinnovo contrattuale di oltre 400mila dipendenti delle Funzioni locali. Tra le novità principali: aumenti progressivi in busta paga, tutele contro l’uso selvaggio dell’intelligenza artificiale e parità di diritti sulle ferie per i neoassunti.
Il conto alla rovescia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (triennio 2025-2027) è ufficialmente iniziato. Martedì 7 luglio le trattative ripartiranno attorno al tavolo dell'Aran, l'agenzia che gestisce la contrattazione pubblica per conto del governo, con l'obiettivo di arrivare a una firma definitiva entro la fine del mese. Se la scadenza venisse rispettata, si tratterebbe di un risultato storico: per la prima volta, infatti, l'accordo verrebbe siglato nel pieno del suo periodo di vigenza, evitando i cronici ritardi che da sempre caratterizzano il pubblico impiego. Il provvedimento mette sul piatto risorse consistenti e introduce riforme profonde, destinate a cambiare la vita lavorativa di un comparto fondamentale per i servizi ai cittadini, che conta oltre 400mila lavoratori.
Buste paga più pesanti: la tabella degli aumenti e lo stanziamento del governo
L'obiettivo economico principale del nuovo accordo è colmare, almeno in parte, lo storico divario retributivo che penalizza i dipendenti degli enti locali rispetto ai colleghi dei ministeri o delle agenzie fiscali. A regime, ovvero a partire dal 1° gennaio 2028, i lavoratori vedranno un incremento medio lordo mensile di 155 euro.
La crescita degli stipendi avverrà in modo graduale, di pari passo con lo stanziamento delle risorse pubbliche (pari a 329,60 milioni di euro per il 2025, 659,20 milioni per il 2026 e 988,81 milioni dal 2027). Per i dipendenti si tradurrà in un incremento medio mensile di:
Stipendi, come funziona la flat tax: al 5% sugli aumenti e al 15% per domeniche, festivi e reperibilità
45 euro nel 2025;
91 euro nel 2026;
137 euro dal 2027.
A questa base si aggiungono ulteriori 100 milioni di euro stanziati specificamente dal governo per il personale dei Comuni per il biennio 2027-2028. Questo extra finanziario farà scattare, dal primo gennaio 2028, un ulteriore ritocco di 18 euro lordi al mese, portando così il beneficio complessivo alla cifra finale di 155 euro.
Intelligenza Artificiale nei servizi pubblici: l'algoritmo non sostituirà l'uomo
Una delle sezioni più innovative della bozza contrattuale riguarda la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale negli uffici pubblici, seguendo la scia di quanto già stabilito a giugno per le Funzioni centrali. Il principio cardine introdotto è quello del controllo umano: nessuna decisione che possa avere effetti giuridici sul rapporto di lavoro (come sanzioni, trasferimenti o valutazioni) potrà essere presa in modo esclusivamente automatizzato da un algoritmo. I sindacati dovranno essere informati preventivamente prima dell'introduzione di sistemi di IA nei processi lavorativi. Inoltre, le amministrazioni locali saranno obbligate a finanziare e organizzare corsi di formazione specifici per i dipendenti, per garantire un uso consapevole, etico e responsabile delle nuove tecnologie.
OSSERVATORIO CPI.IT
I recenti aumenti salariali nella PA non compensano l’inflazione prevista 03 luglio 2026Facile
Il 9 giugno è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del comparto delle “Funzioni Centrali” per il triennio 2025-2027.
L’accordo, che è stato siglato dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e dalle principali organizzazioni sindacali, interesserà circa 205mila lavoratori e entrerà in vigore dopo i controlli della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti. È probabile che questo contratto influenzi anche i rinnovi contrattuali negli altri comparti del pubblico impiego.
Aumenti in termini nominali e al netto dell’inflazione
Il nuovo contratto comporta un ulteriore incremento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, dopo quello introdotto con il rinnovo del CCNL 2022-2024 firmato a gennaio dello scorso anno.
Il contratto prevede un aumento complessivo della massa salariale del 5,4% rispetto al 2024.
Non sono disponibili informazioni pubbliche sul corrispondente aumento medio previsto per le retribuzioni individuali per occupato, ma a meno di ipotizzare un improbabile calo dell’occupazione nelle Funzioni Centrali, tale aumento non dovrebbe superare il 5,4%. È un incremento inferiore alla crescita dei prezzi al consumo prevista nello stesso periodo: secondo previsioni della Banca d’Italia, nel 2027 il livello dei prezzi sarà superiore del 6,8% rispetto al 2024.
Quindi, al netto dell’inflazione, il livello delle retribuzioni pubbliche scenderebbe, raggiungendo un minimo storico pluriventennale .Al tempo stesso sono state introdotte nuove misure a favore dei dipendenti pubblici: l’indennità di turno anche durante le ferie, sette ore di permesso per gli screening oncologici degli over 50, due giorni di ferie in più per i nuovi assunti e corsi di formazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Un confronto con gli andamenti delle retribuzioni nel settore privato
Per l’insieme dei dipendenti pubblici, le retribuzioni contrattuali reali sono scese quasi senza interruzioni dopo il picco del 2009-2010, con la sola eccezione di una breve ripresa tra il 2017 e il 2020. Nel settore privato, invece, la dinamica è meno sfavorevole: dopo una prima flessione, dal 2013 inizia una fase di crescita che porta le retribuzioni reali, nel 2020, al di sopra dei livelli di dieci anni prima.
In entrambi i settori, la caduta più forte si concentra nel triennio 2021-2023, quando l’accelerazione dei prezzi non viene compensata con la stessa rapidità dagli aumenti contrattuali. La perdita è più marcata nel privato, dove le retribuzioni reali diminuiscono di circa il 10%, contro il 6,8% nel pubblico. Il recupero successivo è però più rapido nel settore privato. Ipotizzando che le retribuzioni nel settore pubblico nel triennio 2025-27 si muovano in linea con gli aumenti concessi ai dipendenti delle Funzioni Centrali e che quelle per il settore privato seguano lo stesso tasso di crescita del 2025, il rapporto tra retribuzioni pubbliche e private scenderebbe ulteriormente, collocandosi su un livello del 13% inferiore a quello di vent’anni prima (Fig. 3).