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Rassegna stampa dell'11 agosto 2026

 

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Concorsi dirigenti enti locali: ecco quando le graduatorie interne non valgono 
Concorsi per dirigenti nella PA, il Consiglio di Stato chiude allo scorrimento delle graduatorie interne: cosa cambia per gli enti locali.
Il concorso pubblico aperto all’esterno resta la regola generale per l’accesso alla dirigenza nella Pubblica amministrazione, mentre le procedure riservate al personale già in servizio rappresentano un’eccezione che non può essere estesa oltre i casi previsti dalla legge. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2468 del 24 marzo 2026, destinata ad avere effetti concreti sulle future politiche di reclutamento degli enti locali e sull’utilizzo delle graduatorie interne.La decisione affronta una questione che negli ultimi anni ha alimentato numerosi contenziosi: gli idonei di una procedura selettiva riservata al personale interno possono pretendere lo scorrimento della graduatoria quando si rendono disponibili nuovi posti? La risposta fornita dai giudici amministrativi è negativa e rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
La vicenda esaminata dai giudici
La controversia nasce da una procedura avviata da Roma Capitale per il reclutamento di dirigenti amministrativi.Alcune dipendenti comunali avevano partecipato alla selezione prevista dall’articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto nel 2021 per consentire una quota di accesso alla dirigenza riservata al personale interno.Pur risultando idonee, le ricorrenti non erano rientrate tra le vincitrici. Successivamente l’amministrazione, dovendo coprire ulteriori posti dirigenziali, aveva scelto di utilizzare lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico aperto all’esterno anziché quella della selezione interna.Le interessate hanno quindi sostenuto che, essendo ancora efficace la graduatoria della procedura riservata, il Comune avrebbe dovuto attingere prioritariamente da quell’elenco, chiedendo anche il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di ottenere l’incarico dirigenziale.Dopo il rigetto del TAR Lazio, la questione è arrivata davanti al Consiglio di Stato.
Il principio costituzionale resta il concorso pubblico
Nella sentenza i giudici ricordano che l’articolo 97 della Costituzione individua nel concorso pubblico la modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.Le procedure riservate esclusivamente ai dipendenti già in servizio costituiscono invece una deroga eccezionale, giustificata dalla volontà del legislatore di valorizzare professionalità già presenti all’interno degli enti, ma sempre entro limiti ben precisi.Secondo il Consiglio di Stato, proprio questa natura eccezionale impedisce di estendere automaticamente alle selezioni interne tutte le regole applicabili ai concorsi pubblici.In altre parole, il fatto che una procedura interna preveda prove selettive, valutazioni comparative e requisiti rigorosi non la trasforma in un concorso pubblico sotto il profilo costituzionale.
Perché non è possibile utilizzare la graduatoria oltre i posti banditiIl punto centrale della pronuncia riguarda l’utilizzo delle graduatorie.Per i giudici amministrativi, una graduatoria formata nell’ambito di un concorso riservato agli interni non può essere utilizzata per coprire ulteriori posti che si rendano vacanti dopo la conclusione della procedura, salvo una specifica previsione normativa.La motivazione è strettamente collegata ai principi costituzionali.
Consentire lo scorrimento di graduatorie nate da procedure non aperte all’esterno significherebbe ampliare una deroga già prevista dal legislatore, riducendo ulteriormente le occasioni di accesso tramite concorso pubblico.
Per questo motivo il Consiglio di Stato richiama anche una propria precedente decisione del 2023, confermando che la procedura riservata può operare soltanto entro i limiti dei posti originariamente messi a concorso.
L’articolo 28 del Dlgs 165/2001 va interpretato in modo rigorosoLa sentenza dedica ampio spazio anche all’interpretazione dell’articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.Questa disposizione consente alle amministrazioni di riservare al personale interno una quota dei posti disponibili per l’accesso alla dirigenza.Secondo le ricorrenti, la norma avrebbe imposto all’ente di utilizzare integralmente quella quota anche attraverso lo scorrimento della graduatoria.Il Consiglio di Stato respinge questa ricostruzione.La disposizione viene infatti qualificata come una norma derogatoria, soggetta quindi a interpretazione restrittiva.Ciò significa che non è possibile estenderne gli effetti oltre quanto espressamente previsto dal legislatore.Di conseguenza, non trovano applicazione automatica gli istituti tipici del concorso pubblico, compreso quello dello scorrimento delle graduatorie.


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