GRANDANGOLO
Sigfrido Ranucci al teatro dell’Efebo di Agrigento con “Diario di un trapezista”
Il volto e il conduttore di Report, nella prima uscita ufficiale dopo le note vicende degli scorsi mesi e degli ultimi giorni, sul palco di Agrigento sabato 29 agosto 2026, per un atteso incontro-spettacolo che svela ciò che accade a telecamere spente: inchieste, rischi, sfide, attacchi e retroscena inediti della professione
Da Redazione
Nell’affascinante cornice naturale del Teatro dell’Efebo, ricavato all’interno dell’antico Giardino Botanico di Agrigento, va in scena un grande appuntamento con l’informazione d’autore e il racconto civile. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 21, sarà protagonista Sigfrido Ranucci, uno dei volti più noti, stimati e coraggiosi del giornalismo d’inchiesta italiano, con il suo acclamato spettacolo “Diario di un trapezista”.
Noto al grande pubblico come conduttore e anima della trasmissione televisiva Report, Ranucci condurrà gli spettatori in un viaggio intenso e ravvicinato dentro le dinamiche di un mestiere complesso e spesso pericoloso. Lo spettacolo rappresenta una vera e propria lente d’ingrandimento su tutto ciò che normalmente resta al di fuori dell’inquadratura: il lavoro oscuro di ricerca, la tutela delle fonti, le pressioni e gli attacchi subiti, le battaglie legali e le decisioni etiche vissute sul filo dell’equilibrio — proprio come un trapezista sospeso nel vuoto senza rete di protezione.
In Diario di un trapezista, Ranucci ripercorre incontri decisivi, inchieste storiche e momenti intimi che hanno segnato la sua vita professionale e personale. Con uno stile narrativo schietto, personale, diretto e autentico, il giornalista proporrà una riflessione profonda sul valore imprescindibile della libertà di stampa, sul diritto dei cittadini ad essere informati e sull’importanza del giornalismo indipendente come presidio fondamentale della democrazia.
L’evento offre una serata straordinaria per ascoltare direttamente dalla voce di uno dei suoi protagonisti “le storie dietro le storie”, in una location d’eccezione che fonde la bellezza della storia millenaria di Agrigento con l’impegno sociale e culturale contemporaneo.
I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili per l’acquisto attraverso i canali ufficiali: sul sito www.giardinoefebo.it. Punto vendita e prevendita fisica: Box Office di Via Imera, 27 – 92100 Agrigento.
SICILIATARGET
Sigfrido Ranucci al Teatro dell’Efebo di Agrigento con “Diario di un trapezista”
Prima uscita ufficiale dopo le note vicende deghi ultimi giorni, del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sul palco del Teatro dell’Efebo per un atteso incontro-spettacolo che svela ciò che accade a telecamere spente: inchieste, rischi, sfide e retroscena inediti della professione.
L’appuntamento è per sabato 29 agosto 2026, alle ore 21, Sigfrido Ranucci propone il suo acclamato spettacolo “Diario di un trapezista”.
Noto al grande pubblico come conduttore e anima della trasmissione televisiva Report, Ranucci condurrà gli spettatori in un viaggio intenso e ravvicinato dentro le dinamiche di un mestiere complesso e spesso pericoloso. Lo spettacolo rappresenta una vera e propria lente d’ingrandimento su tutto ciò che normalmente resta al di fuori dell’inquadratura: il lavoro oscuro di ricerca, la tutela delle fonti, le pressioni subite, le battaglie legali e le decisioni etiche vissute sul filo dell’equilibrio — proprio come un trapezista sospeso nel vuoto senza rete di protezione.
In Diario di un trapezista, Ranucci ripercorre incontri decisivi, inchieste storiche e momenti intimi che hanno segnato la sua vita professionale e personale. Con uno stile narrativo schietto, personale, diretto e autentico, il giornalista proporrà una riflessione profonda sul valore imprescindibile della libertà di stampa, sul diritto dei cittadini ad essere informati e sull’importanza del giornalismo indipendente come presidio fondamentale della democrazia.
I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili per l’acquisto attraverso i canali ufficiali: sul sito www.giardinoefebo.it. Oppure direttamente al Box Office di Via Imera, 27 ad Agrigento
LENTEPUBBLICA
IVA agevolata nei lavori pubblici: il Comune non basta, serve guardare cosa si costruisce davvero.
Negli appalti pubblici vi sono errori che nascono da grandi questioni interpretative e altri che nascono da una convinzione molto più semplice, quasi domestica: se il committente è pubblico, allora qualcosa di agevolato dovrà pur esserci. È una tentazione comprensibile.
Il Comune realizza un’opera utile alla collettività, la Provincia interviene su un edificio destinato a servizi pubblici, l’ente finanzia un immobile che ospita attività sociali, culturali o assistenziali. Tutto sembra spingere verso una lettura favorevole dell’aliquota IVA ridotta. Peccato che il diritto tributario, con la sua consueta sobrietà, ricordi una cosa piuttosto netta: l’agevolazione non si applica perché il committente è simpatico, pubblico o animato dalle migliori intenzioni. Si applica se l’intervento rientra oggettivamente in una fattispecie agevolata prevista dalla legge.La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 150/2026 offre un chiarimento particolarmente utile anche per il mondo degli appalti pubblici.
Pur muovendo da una vicenda specifica, relativa alla ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale, il ragionamento dell’Amministrazione finanziaria contiene un principio operativo che gli enti pubblici dovrebbero tenere ben presente già nella fase di programmazione e progettazione delle opere: ai fini dell’applicazione dell’IVA agevolata, rileva la qualificazione oggettiva dell’intervento, non la natura del soggetto committente.
Non basta, quindi, che l’opera sia commissionata da un Comune, da una Provincia, da una Regione o da altro ente pubblico. Non basta nemmeno che l’immobile sia destinato a finalità di interesse generale. Occorre verificare se l’intervento, per le sue caratteristiche oggettive e per la sua qualificazione urbanistico-edilizia, rientri in una delle ipotesi agevolate previste dalla disciplina IVA.
IVA agevolata negli appalti pubblici: conta la natura dell’intervento
Il principio è lineare, ma nella pratica è spesso trascurato. Quando si costruisce il quadro economico di un’opera pubblica, l’IVA viene talvolta trattata come una voce contabile da inserire alla fine, quasi fosse un accessorio automatico del computo. Si prende l’importo lavori, si applica l’aliquota che “di solito” si usa per quel tipo di intervento, si chiude la tabella e si passa oltre. Ma questa impostazione è rischiosa. L’aliquota IVA non è un dettaglio matematico: è la conseguenza di una qualificazione giuridica. Prima si individua correttamente la natura dell’intervento; poi si verifica se esso rientra in una fattispecie agevolata; solo dopo si costruisce correttamente il quadro economico.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anzitutto ciò che non basta. Non basta che l’immobile sia destinato ad attività di rilievo pubblico. Poi non basta che all’interno dell’edificio vengano svolte funzioni socialmente utili. E non basta che l’intervento sia sostenuto o finanziato da un soggetto pubblico. Nel caso esaminato, l’Agenzia ha escluso che la nuova sede dell’associazione potesse essere assimilata a una “delegazione comunale”. La nozione di delegazione comunale identifica una sede decentrata degli uffici comunali, non qualsiasi immobile nel quale si svolgano attività di interesse collettivo. È un passaggio importante perché impedisce di estendere l’agevolazione attraverso una lettura funzionale eccessivamente ampia.
Questa distinzione merita attenzione. Un edificio può certamente ospitare attività di rilievo pubblico senza diventare, per ciò solo, un’opera agevolabile ai fini IVA. La funzione esercitata nell’immobile è un elemento da valutare, ma non può sostituire il presupposto normativo dell’agevolazione. In altri termini, non ogni luogo in cui si svolge una attività utile alla comunità diventa automaticamente opera di urbanizzazione, sede pubblica agevolata o intervento fiscalmente favorito. Se così fosse, l’aliquota agevolata diventerebbe una categoria elastica, modellabile in base alla finalità sociale dell’opera. Ma le agevolazioni fiscali, come noto, non amano l’elasticità sentimentale.
Opere di urbanizzazione e ristrutturazione: le verifiche da compiere
L’aspetto più rilevante della risposta n. 150/2026 è però il secondo passaggio argomentativo. Esclusa l’applicazione dell’agevolazione prevista per le opere di urbanizzazione, l’Agenzia non si ferma. Verifica se l’intervento possa comunque beneficiare dell’IVA ridotta sulla base di una diversa qualificazione, cioè quale ristrutturazione edilizia. E riconosce che la qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento costituisce un autonomo presupposto per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento. Questo passaggio è molto utile per gli enti pubblici perché dimostra che la verifica dell’aliquota deve essere condotta per categorie oggettive, non per etichette soggettive.
La regola operativa che ne deriva è chiara. Prima di determinare l’IVA da inserire nel quadro economico dell’opera pubblica, l’amministrazione deve verificare, in primo luogo, se l’intervento rientri tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria previste dalla normativa. Se questa verifica dà esito negativo, occorre passare al secondo livello: verificare se la tipologia edilizia dell’intervento consenta comunque l’applicazione di altre disposizioni agevolative, ad esempio quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla ristrutturazione edilizia o ad altre fattispecie previste dalla disciplina tributaria.
È qui che il tema diventa pienamente rilevante per il Responsabile Unico del Progetto, per i progettisti e per gli uffici finanziari. La determinazione dell’aliquota IVA non può essere rinviata alla fase conclusiva della progettazione, quando il quadro economico è già stato costruito e magari l’intervento è già stato finanziato. Deve essere affrontata all’inizio, perché incide sul costo complessivo dell’opera, sulla copertura finanziaria, sulla programmazione, sull’importo del finanziamento, sulla sostenibilità dell’intervento e sulla correttezza degli atti di gara. L’IVA sbagliata non è una piccola imprecisione: può alterare l’intero equilibrio economico dell’investimento.
Il quadro economico e il ruolo del RUP nella scelta dell’aliquota IVA
Si pensi a un lavoro pubblico con importo rilevante. La differenza tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata può produrre scostamenti importanti nel quadro economico. Se l’ente applica impropriamente l’IVA ridotta, rischia di sottostimare il fabbisogno finanziario. Se, al contrario, applica l’aliquota ordinaria quando avrebbe potuto applicare quella agevolata, rischia di sovrastimare il costo dell’intervento o di immobilizzare risorse che avrebbero potuto essere utilizzate diversamente. In entrambi i casi, la scelta fiscale incide sulla gestione pubblica delle risorse. E questo dovrebbe bastare a convincere anche il RUP più resistente che l’IVA non è una postilla da lasciare alla ragioneria.
La chiave è la qualificazione dell’intervento. Nel linguaggio degli appalti pubblici si parla spesso di progettazione, quadro economico, categorie di lavorazioni, CUP, copertura finanziaria, cronoprogramma, affidamento, esecuzione e collaudo. Ma, prima ancora, occorre sapere che cosa si sta realizzando dal punto di vista urbanistico-edilizio e tributario. È una nuova costruzione? È una ristrutturazione edilizia? È manutenzione ordinaria o straordinaria? È restauro e risanamento conservativo? È opera di urbanizzazione primaria? È opera di urbanizzazione secondaria? È intervento su edificio pubblico esistente? È realizzazione di infrastruttura funzionale a un servizio pubblico? La risposta a queste domande non serve solo al titolo edilizio. Serve anche all’aliquota IVA.
Questo collegamento tra progettazione e fiscalità è spesso sottovalutato. Invece dovrebbe essere strutturale. Il progettista deve fornire una qualificazione tecnica dell’intervento. Il RUP deve tradurla nel procedimento amministrativo e nel quadro economico. L’ufficio finanziario deve verificarne gli effetti contabili. Se necessario, l’ente deve acquisire supporto specialistico tributario. L’errore più comune è separare questi piani: il tecnico progetta, il RUP manda avanti la gara, la ragioneria applica l’IVA, e nessuno presidia davvero il nesso tra qualificazione edilizia e trattamento fiscale. Poi, quando arriva il controllo o il problema di copertura, tutti scoprono improvvisamente che l’aliquota non si sceglie per abitudine.
Qualificazione edilizia e fiscalità: un collegamento da presidiare
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è persuasiva proprio perché richiama un metodo. Non dice soltanto “sì” o “no” a una agevolazione. Ricorda che bisogna partire dalla fattispecie normativa. Se si invoca l’agevolazione per le opere di urbanizzazione, occorre dimostrare che l’intervento sia effettivamente qualificabile come tale. Se si invoca l’aliquota agevolata per ristrutturazione edilizia, occorre verificare che l’intervento abbia quella qualificazione secondo la disciplina edilizia applicabile. L’interesse pubblico perseguito dal committente non sostituisce la verifica normativa. È un elemento di contesto, non il presupposto dell’aliquota.
Il principio è particolarmente importante negli enti locali. Comuni e Province realizzano opere molto diverse tra loro: scuole, strade, impianti sportivi, edifici amministrativi, centri sociali, biblioteche, cimiteri, parcheggi, reti tecnologiche, interventi di rigenerazione urbana, manutenzioni straordinarie, efficientamenti energetici, adeguamenti sismici, impianti di illuminazione, sistemi di sicurezza urbana. Non tutte queste opere hanno il medesimo trattamento IVA. Non è la natura pubblica dell’ente a uniformarle. È la qualificazione oggettiva dell’intervento a collocarle, eventualmente, dentro una fattispecie agevolata.
Il tema riguarda anche gli appalti finanziati con fondi europei, PNRR, fondi regionali o altri finanziamenti vincolati. In questi casi, la corretta determinazione dell’IVA è ancora più delicata perché incide sull’ammissibilità della spesa, sulla rendicontazione e sulla copertura finanziaria. Applicare un’aliquota sbagliata può generare problemi non solo tributari, ma anche di gestione del finanziamento. È quindi opportuno che già nella scheda progettuale e nel quadro economico preliminare venga esplicitata la base giuridica dell’aliquota applicata, distinguendo tra lavori, somme a disposizione, spese tecniche e altre voci.
Fondi pubblici, PNRR e motivazione dell’aliquota nel quadro economico
La costruzione del quadro economico deve quindi contenere una motivazione minima, ma chiara. Non basta indicare “IVA 10%” o “IVA 22%”. È opportuno che negli atti interni, almeno nella relazione del RUP o nella documentazione tecnico-contabile, sia riportata la ragione dell’aliquota applicata: qualificazione dell’intervento, fattispecie agevolativa eventualmente richiamata, riferimenti normativi, eventuale esclusione di altre agevolazioni, coerenza con il titolo edilizio e con il progetto. Questo non significa trasformare ogni quadro economico in un trattato tributario. Significa rendere tracciabile la scelta. E la tracciabilità, negli appalti pubblici, è spesso la migliore assicurazione contro contestazioni future.
Vi è poi un tema di rapporto con l’operatore economico. La corretta indicazione dell’IVA negli atti di gara evita equivoci nella formulazione dell’offerta e nella successiva fatturazione. Se la stazione appaltante indica una determinata aliquota, ma essa risulta poi errata, possono sorgere problemi in fase esecutiva: richieste di adeguamento, contestazioni sulle fatture, necessità di variazione delle coperture, ritardi nei pagamenti, dubbi sulla corretta liquidazione. La gara nasce per selezionare il contraente, non per aprire un dibattito tributario a cantiere avviato. Meglio chiarire prima che litigare dopo.
La prospettiva corretta è quindi quella della programmazione integrata. Il RUP deve coordinare il profilo tecnico, amministrativo, finanziario e fiscale dell’intervento. Non deve necessariamente essere un tributarista, ma deve sapere quando la questione IVA richiede una verifica qualificata. Il progettista deve descrivere l’intervento in modo coerente con le categorie urbanistico-edilizie. L’ufficio finanziario deve controllare l’impatto sul bilancio. L’eventuale consulenza fiscale deve intervenire prima della definizione finale del quadro economico, non quando la fattura è già arrivata e il capitolo non basta.
Programmazione integrata e controlli: perché l’IVA va verificata prima
La risposta n. 150/2026, letta in chiave di appalti pubblici, insegna anche un’altra cosa: la finalità pubblica non è una scorciatoia interpretativa. È un dato importante, ma non può sostituire i presupposti oggettivi della norma fiscale. Un ente pubblico può realizzare un’opera di grande utilità collettiva senza che essa rientri in una fattispecie IVA agevolata. Viceversa, un intervento può beneficiare dell’aliquota ridotta non perché il committente è pubblico, ma perché la sua qualificazione edilizia lo consente. Questa impostazione evita letture emotive e rende la gestione più solida.
Il tono simpatico, su un tema come l’IVA, potrebbe sembrare fuori luogo. Ma in realtà aiuta a ricordare una regola fondamentale: l’aliquota non si sceglie “a sentimento”. Non si applica il 10 per cento perché l’opera è bella, utile o socialmente meritoria. Non si applica il 22 per cento perché nessuno ha voglia di approfondire. Si applica l’aliquota corretta perché l’intervento, oggettivamente qualificato, rientra o non rientra in una previsione agevolativa. Il diritto tributario, almeno su questo, pretende meno poesia e più classificazione.
Per rendere operativo il principio, gli enti potrebbero adottare una semplice check-list interna nella fase di predisposizione del quadro economico. Primo: descrizione dell’intervento e qualificazione urbanistico-edilizia. Secondo: verifica dell’eventuale riconducibilità a opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Terzo: verifica delle altre possibili agevolazioni IVA applicabili alla tipologia edilizia. Quarto: coerenza tra progetto, titolo edilizio e aliquota indicata. Quinto: validazione da parte dell’ufficio finanziario o, nei casi complessi, acquisizione di parere specialistico. Sesto: tracciamento della scelta negli atti di gara e nel quadro economico. Non è burocrazia aggiuntiva. È prevenzione.
Una check-list per prevenire errori sull’IVA nei lavori pubblici
La conclusione è chiara. Ai fini dell’IVA agevolata nei lavori pubblici non conta chi commissiona l’opera, ma che cosa viene realizzato e come l’intervento è giuridicamente qualificato. La natura pubblica del committente, la finalità di interesse generale e l’utilità sociale dell’immobile non bastano. Occorre verificare la riconducibilità dell’intervento alle fattispecie agevolate previste dalla legge. Se non si rientra nelle opere di urbanizzazione, si deve verificare se vi siano altre basi agevolative, come la ristrutturazione edilizia. La scelta va compiuta all’inizio, non a fine progettazione.
La regola finale, con un sorriso ma con molta sostanza, è questa: il Comune può essere pubblico quanto vuole, ma l’IVA guarda l’opera, non la fascia tricolore. Se l’intervento è agevolabile, lo è per la sua qualificazione oggettiva. Se non lo è, non basta invocare l’interesse generale. Per il RUP, i progettisti e gli uffici finanziari il messaggio è semplice: prima di chiudere il quadro economico, qualificare bene l’intervento. Perché nei lavori pubblici un’aliquota sbagliata non è solo un numero fuori posto; è una copertura che può saltare, una gara che può complicarsi e un controllo fiscale che può diventare molto meno simpatico del previsto.
LENTEPUBBLICA
Le ferie nella Pubblica Amministrazione dopo il DL PA 2026: il riposo non è un residuo contabile
Fruizione, perdita e monetizzazione tra responsabilità organizzativa del datore pubblico e rinuncia consapevole del lavoratore. A cura di Mattia Robasto – Segretario comunale.
Nella pubblica amministrazione le ferie residue vengono spesso trattate come una posta individuale, quasi fossero un credito conservato nel cassetto del dipendente. In realtà rappresentano qualcosa di più complesso: un diritto fondamentale della persona, un obbligo di organizzazione del datore di lavoro e, nei casi patologici, un indicatore della fragilità dell’ente.Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, interviene sull’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012; la disposizione è stata presentata come il superamento del divieto di monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici. La formula è efficace sul piano comunicativo, ma rischia di essere fuorviante: il legislatore non ha introdotto la facoltà di scegliere tra riposo e denaro. Ha piuttosto trasformato la gestione delle ferie in un procedimento datoriale che deve essere programmato, documentato e, se necessario, provato in giudizio. Il presente contributo esamina il testo originario del decreto-legge, ancora sottoposto al procedimento parlamentare di conversione alla data del 16 agosto 2026, con particolare attenzione agli enti locali e al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026.
Il riposo come diritto e come dovere organizzativo
L’art. 36, terzo comma, della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto alle ferie annuali retribuite e ne sancisce l’irrinunciabilità; l’art. 2109 del codice civile affida al datore di lavoro la determinazione del periodo feriale, imponendo il contemperamento tra le esigenze dell’organizzazione e gli interessi del prestatore. L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali e vieta la sostituzione del periodo minimo con un’indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La stessa architettura emerge dal diritto dell’Unione. L’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto a ferie annuali retribuite; l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE impone almeno quattro settimane e ammette l’indennità finanziaria esclusivamente quando il rapporto è terminato e il riposo non può più essere fruito.La disciplina ruota dunque intorno a una distinzione essenziale; durante il rapporto di lavoro prevale la funzione di tutela della salute: le ferie devono essere effettivamente godute e non possono diventare una componente aggiuntiva della retribuzione. Alla cessazione, invece, il riposo è ormai materialmente impossibile; l’indennità sostitutiva opera allora come forma residuale di tutela del diritto maturato. La monetizzazione non è un’alternativa fisiologica alle ferie, ma il rimedio che interviene quando la funzione primaria non può più realizzarsi.Dal divieto assoluto del 2012 alla lettura costituzionalmente orientata.
AGRIGENTONOTIZIE.IT
Giornalismo d'inchiesta e libertà di stampa, Sigfrido Ranucci porta in scena "Diario di un trapezista"
Il lavoro di ricerca che precede la messa in onda, il rapporto con le fonti, le pressioni, gli attacchi e le scelte che accompagnano ogni inchiesta. Sigfrido Ranucci racconta il giornalismo vissuto dietro le telecamere nello spettacolo "Diario di un trapezista", in programma sabato 29 agosto alle 21 al Teatro dell'Efebo, all'interno del Giardino botanico di Agrigento.Il conduttore di Report, da settimane al centro di un delicato caso di cronaca legato a un attentato ai suoi danni tutto da chiarire, ripercorrerà alcune delle esperienze che hanno segnato la sua carriera, soffermandosi sui retroscena delle indagini giornalistiche e sulle difficoltà di un mestiere esposto a rischi, contestazioni e procedimenti giudiziari.Il titolo dello spettacolo richiama l'immagine del trapezista costretto a mantenere l'equilibrio senza una rete di protezione. Una metafora utilizzata per descrivere le decisioni che un giornalista deve assumere quando lavora su fatti delicati, tutela l'identità delle fonti o affronta pressioni legate alla pubblicazione di un'inchiesta.Il racconto alternerà vicende professionali e passaggi più personali, con un'attenzione particolare al valore della libertà di stampa, al diritto dei cittadini a ricevere informazioni e al ruolo del giornalismo indipendente.I biglietti sono disponibili sul sito del Giardino dell'Efebo e al Box Office di via Imera 27.