AGRIGENTONOTIZIE
Da Morricone a Zimmer in veste sinfonica: ultima notte al teatro dell’Efebo
Le grandi colonne sonore del cinema, la musica sacra e i brani pop e rock trasformati in un imponente spettacolo sinfonico-corale. Saranno l’Orchestra filarmonica Demetra e il Coro polifonico Free Melody a chiudere la stagione 2026 del teatro dell’Efebo.
L’appuntamento è per sabato 12 settembre, alle 21, sul palco del Giardino botanico. Protagonista una delle formazioni musicali più attive e apprezzate del panorama siciliano, capace di fondere strumenti e voci attraverso un repertorio che attraversa epoche e generi diversi.
Il programma spazierà dalle celebri colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Hans Zimmer alla musica sacra, senza tralasciare incursioni nel pop e nel rock. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Antonio Cusumano, mentre il coro dell’Accademia Free Melody sarà guidato da Debora Randazzo.
L’ultimo appuntamento arriva dopo il concerto del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, che sullo stesso palco ha proposto il suo personale intreccio di jazz, musica classica e sonorità popolari. Il concerto farà calare il sipario su una stagione che ha alternato musica, teatro e spettacolo, portando al Giardino botanico artisti e produzioni molto differenti fra loro.
I biglietti sono disponibili sul sito www.giardinoefebo.it e al Box Office di via Imera. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0922.20500.
LENTEPUBBLICA
Vietato chiedere aiuto a chi sa: il divieto di incarichi ai pensionati nella PA
tonio Naddeo Il divieto di incarichi ai pensionati nella PA nasce dalla spending review 2012. Con un terzo dei dipendenti in uscita, oggi è un ostacolo: ecco perché.
Nel 2012 sembrava una misura di buon senso. Nel 2026, con un terzo dei dipendenti pubblici in uscita, è diventata una norma che ci impedisce di usare l’unica risorsa che abbiamo in abbondanza: l’esperienza di chi se ne sta andando.
C’è una contraddizione che chiunque lavori in un’amministrazione ha visto almeno una volta. Da un lato i contratti, le direttive e i piani della performance ci dicono che dobbiamo affiancare i neoassunti, trasferire competenze, fare mentoring intergenerazionale. Dall’altro, il divieto di conferire incarichi ai pensionati ci impedisce, salvo deroghe, di chiamare a farlo proprio chi quelle competenze le possiede.
Il divieto nasce dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 135/2012), la cosiddetta “spending review”, e riguarda incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo conferiti a soggetti in quiescenza.
Quattordici anni dopo, molte delle ragioni che giustificavano quella scelta sono mutate. E mantenere la norma così com’è rischia ormai di produrre più problemi di quanti ne risolva.
Una norma nata per la spending review, oggi fuori tempo
Il divieto del 2012 nasce in piena stagione di contenimento della spesa pubblica: l’obiettivo dichiarato era ridurre incarichi “esterni” costosi e prevenire il ricorso sistematico a pensionati per ruoli apicali o consulenziali, con potenziali effetti distorsivi anche sul piano anticorruttivo.
Nel tempo, la norma è stata letta anche come strumento per favorire il ricambio generazionale e impedire che chi è in quiescenza continui, di fatto, a occupare posizioni di direzione o a incidere sulle decisioni delle amministrazioni.
L’impostazione, però, ha generato un divieto rigido e generalizzato: la PA non può conferire a titolo oneroso incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche di governo a chi è pensionato — indipendentemente dal settore di provenienza e dal tipo di esperienza maturata. Sono ammessi solo incarichi gratuiti, con il limite massimo di un anno per quelli dirigenziali e direttivi, e con vincoli interpretativi stringenti fissati dalla Corte dei conti.
Un divieto che guarda allo status della persona, non alla qualità dell’incarico. È qui, a mio avviso, il vizio d’origine.
Deroghe ed eccezioni: un quadro sempre più incoerente
Come accade sempre con le norme troppo rigide, negli anni attorno al divieto si è costruito un sistema di deroghe e interpretazioni che lo hanno reso, di fatto, incoerente:
deroghe per il personale sanitario in quiescenza durante l’emergenza Covid-19;
deroghe per esperti e figure tecniche a supporto dell’attuazione del PNRR e di altri programmi di investimento, fino al 31 dicembre 2026;
eccezioni per uffici di diretta collaborazione e incarichi di vertice in alcuni enti nazionali.
La Corte dei conti, a sua volta, ha dovuto precisare che alcune attività di formazione, affiancamento e assistenza ai neoassunti non rientrano nell’area del divieto, purché non assumano natura direttiva o gestoria e siano circoscritte nel tempo. Altre pronunce hanno chiarito che il principio di gratuità si applica al momento del conferimento e non comporta automaticamente la cessazione dell’incarico in caso di sopravvenuta quiescenza, proprio per evitare letture eccessivamente estensive.
Il risultato è un contesto in cui la norma di base è rigida ma la pratica è costellata di eccezioni, pareri, circolari e distinguo. Non esattamente il modello di semplicità e certezza del diritto che la PA avrebbe bisogno di esibire.
Un terzo dei dipendenti pubblici va in pensione: il capitale che stiamo per perdere
Nel frattempo la demografia del pubblico impiego è cambiata. Le stime costruite sui dati INPS e della Ragioneria Generale dello Stato indicano che nel decennio 2020–2030 usciranno dal settore pubblico circa 1,2 milioni di dipendenti: quasi un terzo della forza lavoro complessiva.
Non sono solo numeri. Sono know-how procedurale, memoria istituzionale, capacità di leggere i contesti e di tenere insieme norme, prassi e relazioni tra uffici. È il tema su cui sono tornato più volte, fino a scrivere che stiamo perdendo quarant’anni di memoria organizzativa: quando un dirigente esperto esce, con lui esce un archivio non scritto che nessun manuale sostituisce.
Senza politiche serie di trasferimento delle competenze il rischio è duplice: uffici impoveriti, costretti a reinventare la ruota dopo ogni pensionamento; e giovani neoassunti caricati di aspettative ma privati di un affiancamento solido da parte di chi conosce i processi, le criticità e le scorciatoie lecite della macchina amministrativa.
In questo scenario il divieto di conferire incarichi ai pensionati è un ostacolo evidente: proprio quando avremmo bisogno di usare in modo intelligente l’esperienza dei senior, la norma impedisce — salvo deroghe — di valorizzarla con strumenti ordinari.
Age management e mentoring: una PA che non può permettersi un divieto anti-senior
Negli ultimi anni anche nella PA italiana è entrato nel dibattito il tema dell’age management: una strategia di gestione integrata delle diverse età, che valorizza l’esperienza dei lavoratori senior insieme alle competenze digitali e all’energia dei più giovani.
Gli strumenti sono noti:
formazione continua lungo tutto l’arco della vita lavorativa;
mentoring e reverse mentoring, con scambio di competenze in entrambe le direzioni;
affiancamento strutturato dei neoassunti da parte di figure esperte;
costruzione di team intergenerazionali.
Il CCNL Funzioni Centrali richiama esplicitamente la necessità di adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e di formazione peer-to-peer per favorire lo scambio di competenze tra generazioni. È esattamente la logica che ho provato a tradurre in un programma operativo nell’Eredità dei Maestri.
Mantenere una norma che tratta il pensionato come soggetto da escludere a priori dal circuito degli incarichi, invece che come risorsa da gestire, è in palese contraddizione con le politiche di age management che il sistema dichiara di voler attuare. Se la PA vuole davvero farlo, deve poter utilizzare i senior anche dopo la quiescenza — con regole chiare, limiti di durata e vincoli di trasparenza. Il divieto attuale impedisce proprio questo.
Serve ancora un divieto? Le regole sugli incarichi ci sono già
Si dirà: senza il divieto torneranno le consulenze d’oro ai soliti noti. È l’obiezione più seria, e merita una risposta di merito. La risposta è che il sistema non è affatto privo di strumenti.
L’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 consente incarichi di lavoro autonomo solo quando non si può far fronte con personale in servizio e per attività ad alta specializzazione.
L’articolo 53 dello stesso decreto disciplina incompatibilità e autorizzazioni per gli incarichi esterni, a tutela di imparzialità e buon andamento.
La normativa sul cumulo pensione-redditi pone limiti economici al doppio trattamento, evitando rendite ingiustificate.
Se questi strumenti vengono applicati sul serio, un divieto assoluto non serve: basta chiedere all’amministrazione di motivare, rendere trasparente e contenere nel tempo l’incarico conferito a un pensionato, verificando che non sostituisca posti da coprire con concorsi e nuova occupazione.
In altre parole: non è l’età o lo status di quiescenza a dover essere bandito, ma gli incarichi mal progettati, non motivati, costruiti per aggirare le regole di reclutamento o per garantire rendite personali.
Cosa cambierebbe abrogando il divieto di incarichi ai pensionati
Eliminare l’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 non significa riempire gli uffici di pensionati né bloccare il ricambio generazionale. Significa riportare la gestione di questi incarichi dentro le regole ordinarie, responsabilizzando le amministrazioni. In concreto:
le PA potrebbero conferire incarichi anche onerosi a pensionati, ma solo se motivati, temporanei e coerenti con l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
diventerebbe possibile progettare programmi strutturati di mentoring e affiancamento, senza passare per deroghe emergenziali o soluzioni creative;
la Corte dei conti potrebbe concentrarsi sul controllo di merito — necessità, trasparenza, durata, compatibilità — anziché ritagliare di continuo eccezioni a un divieto pensato per un contesto superato.
La vera sfida non è difendere una norma che vieta in blocco, ma costruire linee guida serie su come usare l’esperienza dei pensionati a sostegno del ricambio: criteri di selezione, limiti temporali, obblighi di pubblicità degli incarichi, collegamento esplicito con i piani di age management.
Dalla spending review alla gestione intelligente delle generazioni
Nel 2012, in piena spending review, il divieto di incarichi ai pensionati poteva apparire come una scorciatoia semplice per tagliare costi e chiudere varchi a pratiche poco trasparenti.
Nel 2026, con un terzo dei dipendenti pubblici in uscita entro il prossimo decennio e con contratti e politiche che parlano di age management, mentoring e ricambio generazionale, quella scorciatoia è diventata un muro. Abrogarla non vuol dire rinunciare al ricambio: vuol dire governarlo, usando i senior non per occupare posti ma per accompagnare i giovani, trasferire competenze, impedire che la macchina amministrativa perda memoria e qualità.
Continuiamo a ripetere che le persone sono il primo patrimonio della PA. Poi, il giorno in cui una persona va in pensione, quel patrimonio lo dichiariamo per legge inutilizzabile. Quanto siamo disposti a pagare, ancora, per una coerenza solo apparente?
LENTEPUBBLICA
Cancellazioni dall'albo dei segretari comunali, si liberano 120 posizioni
Segretari comunali e provinciali, 120 cancellati dall’Albo: le posizioni liberate tornano ora a incidere sulle possibilità di assegnazione degli incarichi.
Il provvedimento, adottato dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali con decorrenza dal 1° settembre 2026, riguarda professionisti che non avevano ancora ricevuto la prima nomina e che non hanno rispettato gli obblighi introdotti nel 2025.
Non si tratta soltanto di un aggiornamento formale dell’elenco. La cancellazione di questi nominativi produce infatti un effetto concreto sull’organizzazione degli enti locali: i 120 posti resi disponibili confluiscono nelle facoltà autorizzabili per i segretari comunali e provinciali, con possibili ricadute sulle future assegnazioni e sulla copertura delle sedi vacanti.
Perché 120 segretari sono stati cancellati dall’Albo
Il decreto prende in esame gli iscritti all’Albo che hanno concluso i corsi-concorsi per l’accesso alla carriera dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 465 del 1997, ma che non erano ancora stati destinatari della loro prima nomina.
Per questi soggetti, la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, successivamente convertito nella legge n. 69 del 9 maggio 2025, ha previsto nuovi obblighi legati alla permanenza nell’Albo e all’avvio effettivo del percorso professionale.
Il primo periodo annuale di osservazione è andato dal 14 maggio 2025 al 14 maggio 2026. Al termine della verifica, 120 iscritti sono risultati non adempienti rispetto a quanto richiesto dall’articolo 9, comma 2-bis e disposizioni successive, del decreto-legge. Da qui la decisione di procedere alla loro cancellazione.
La misura non riguarda, quindi, l’intera platea dei segretari comunali e provinciali, né interviene sugli incarichi già attribuiti. Il perimetro è circoscritto a chi, pur essendo stato iscritto dopo il superamento del corso-concorso, non aveva ancora ottenuto la prima sede e non ha rispettato gli adempimenti fissati dalla normativa più recente.
Che cosa cambia per i Comuni e per le Province
La conseguenza più rilevante riguarda i posti che tornano disponibili. Le 120 posizioni derivanti dalle cancellazioni si aggiungono alle facoltà autorizzabili per i segretari comunali e provinciali. In altre parole, non restano semplicemente caselle vuote in un elenco: entrano nel quadro delle disponibilità che possono essere utilizzate per favorire la copertura delle sedi.
Il tema ha un peso particolare per gli enti locali che incontrano difficoltà nel reperire un segretario titolare. Il segretario comunale o provinciale svolge infatti una funzione centrale nella vita amministrativa dell’ente: assiste gli organi politici sotto il profilo giuridico-amministrativo, partecipa alle sedute di giunta e consiglio, sovrintende agli aspetti di legalità dell’azione amministrativa e, in molti casi, coordina strutture e procedimenti.
Quando una sede rimane scoperta per lunghi periodi, il Comune può dover ricorrere a reggenze, convenzioni o soluzioni temporanee. Strumenti utili, ma che non sempre assicurano la stessa continuità di una titolarità stabile, soprattutto nei territori più piccoli o nelle aree dove le sedi disponibili sono numerose e poco attrattive.
Per questo il riordino dell’Albo assume anche una valenza organizzativa. Un elenco aggiornato, composto da soggetti che rispettano gli obblighi previsti e sono effettivamente inseriti nel percorso di accesso alla carriera, consente una lettura più realistica delle risorse disponibili nel sistema degli enti territoriali.
La nuova regola sulla prima nomina
La modifica normativa del 2025 nasce dall’esigenza di evitare che l’iscrizione all’Albo resti scollegata troppo a lungo dall’effettivo svolgimento della funzione. L’accesso alla carriera dei segretari richiede il superamento di un percorso selettivo e formativo impegnativo; una volta concluso, tuttavia, il sistema deve poter contare su professionalità realmente disponibili a ricoprire le sedi.
La previsione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 25 del 2025 si muove proprio in questa direzione. Stabilisce un meccanismo che collega la permanenza nell’Albo agli obblighi connessi alla prima nomina, introducendo una verifica periodica e la possibilità della cancellazione in caso di mancato adempimento.
Nel caso esaminato, l’Albo nazionale ha applicato tale disciplina dopo il primo anno di osservazione. La data del 14 maggio 2026 segna il termine del periodo considerato; il provvedimento di cancellazione produce invece effetto dal 1° settembre 2026, data di adozione del decreto.
È importante distinguere le due scansioni temporali. La prima serve a valutare se gli obblighi siano stati rispettati nell’arco annuale previsto dalla legge. La seconda determina da quando, sul piano amministrativo, la cancellazione diventa operativa e i relativi posti possono essere considerati disponibili.
Un passaggio che punta a rendere più efficiente l’Albo
Dietro il dato numerico delle 120 cancellazioni c’è una questione più ampia: il rapporto tra concorsi pubblici, disponibilità di personale qualificato e continuità dell’amministrazione locale. Gli enti hanno bisogno di figure in grado di garantire correttezza procedurale, supporto agli amministratori e presidio della macchina burocratica. La presenza del segretario è, sotto questo profilo, un elemento essenziale.
La normativa non risolve da sola le criticità legate alle sedi vacanti, alle dimensioni degli enti o alla distribuzione territoriale degli incarichi. Può però contribuire a rendere più trasparente il quadro delle disponibilità, eliminando dall’Albo le posizioni che non rispondono più ai requisiti richiesti e rimettendo in circolo i posti derivanti dalle cancellazioni.
Per Comuni e Province, il prossimo passaggio sarà verificare in che modo queste nuove disponibilità si tradurranno nelle procedure autorizzative e nelle future assegnazioni. Per gli aspiranti segretari, invece, il decreto rappresenta un richiamo chiaro: l’iscrizione all’Albo non costituisce un approdo definitivo, ma comporta obblighi precisi da rispettare nel percorso verso la prima nomina.
SICILIATV
Teatro dell’Efebo: ultimo appuntamento della stagione con l’Orchestra Filarmonica Demetra
Sarà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Demetra con il Coro Polifonico Free Melody a chiudere la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il concerto, in programma sabato 12 settembre alle ore 21, vedrà sul palco del Giardino Botanico una delle realtà musicali più autorevoli, attive e apprezzate nel panorama artistico siciliano, con un organico versatile ed una collaudata intesa tra la componente strumentale e quella vocale, frutto di una intensa attività concertistica e di una programmazione trasversale e polifonica tra vari generi musicali.
Il repertorio, infatti, spazia dalle grandi colonne sonore di autori come Morricone, Piovani e Zimmer alla musica sacra, al pop ed al rock in un’inedita e imponente veste sinfonico-corale. Direttore d’orchestra è il Maestro Antonio Cusumano, mentre la direzione del coro è del M°. Debora Randazzo (Accademia Free Melody). L’esibizione fa seguito a quella, apprezzatissima, del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, che al Teatro dell’Efebo ha confermato di essere in grado, da vero One Man Show, di esprimere talento e tecnica con uno stile trasversale e per certi versi unico, frutto di contaminazione tra generi molto diversi.
Biglietti in vendita su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.
SICILIATV
La variazione di bilancio debutta all’Ars, valanga di emendamenti all’orizzonte
Come inaugurare al meglio la ripresa delle attività all’Assemblea regionale? Con una pioggia di emendamenti.
L’Ars archivia definitivamente la pausa estiva, pronta a scaldare i motori. Quattro mesi intensi aspettano il Parlamento siciliano, che da settembre fino alla fine del 2026, sarà impegnato, quasi esclusivamente, nell’esame di strumenti finanziari: la variazione di bilancio e la Legge di Stabilità. Superare il primo scoglio non sarà una passeggiata. Lo dicono i numeri, la corposità del testo ancora agli albori e la dotazione economica sul piatto, ma soprattutto le fratture politiche tra le fila del centrodestra che neanche l’estate è riuscita a far sbollire.
Pioggia di emendamenti in vista
Palazzo dei Normanni aprirà ufficialmente le sue porte oggi, ma in realtà i lavori in vista della variazione di bilancio sono iniziati ieri. Tra i corridoi dell’Ars si respira già una certa aria di tensione. Allo stato attuale, con le richieste dei soli assessorati, la manovrina ha un valore complessivo di 221 milioni di euro. Per la sintesi di tutte le richieste e le iniziative parlamentari ci saranno 200 milioni. Altri 100 milioni rimarranno nella disponibilità dell’Assemblea.
Un bacino parecchio cospicuo che fa gola. I deputati sono già pronti a depositare decine e decine di emendamenti, tra aggiuntivi e aggiuntivi al testo. Ampio spazio, in tal senso, potrebbe essere dedicato a tutti quei capitoli rimasti a esclusi e di cui abbiamo già discusso. Quale esempio? Il lavoro, per il quale sono stati previsti solo 100mila euro, gli Asacom, la crisi del grano, il comparto vitivinicolo o la pesca, giusto per citarne qualcuno.
Rispetto alla tabella di marcia, prestabilita alla vigilia della pausa estiva, l’iter starebbe accumulando già del ritardo. L’esame delle Commissioni di merito avrebbe dovuto prendere il via la scorsa settimana, martedì 1 settembre. Tra oggi e domani procederanno la I Commissione Affari Istituzionali, guidata da Ignazio Abbate, la III Commissione Attività Produttive, guidata da Gaspare Vitrano, la IV Commissione Ambiente Territorio e Mobilità, guidata da Giuseppe Carta, e la V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, guidata da Fabrizio Ferrara. Ancora non convocata la VI Commissione Salute, presieduta da Pippo Laccoto. Salvo una brusca accelerata è difficile ipotizzare l’esame della manovrina in II Commissione Bilancio, guidata da Dario Daidone, già da giovedì 10 o persino la prossima settimana.
Cosa prevede oggi il testo
L’assessorato che si è aggiudicato una delle fette più sostanziose è quello di Marcello Caruso, la Sanità. Tra i capitoli di spesa si evidenziano 3 milioni per l’abbattimento delle liste d’attesa, 15 milioni per gli incrementi tariffari per i privati accreditati e circa 27 milioni per l’edilizia sanitaria, 16 milioni per l’ospedale di Gela e il resto per il Policlinico di Palermo e di Siracusa.
Grande spazio anche per l’assessorato all’Economia, guidato da Alessandro Dagnino. Irfis resta protagonista. Ci sono 10 milioni per il caro mutuo per le imprese, 9 milioni per il consumo, altri 9 milioni per i prestiti agevolati alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa, 4 milioni per il commercio.
A seguire la Protezione civile, per un totale di 28 milioni di euro. Spiccano i tanto discussi 3,7 milioni per gli incendi nel Siracusano, argomento oggetto di dibattito anche nel corso delle ultime sedute di Sala d’Ercole. Per una promessa mantenuta, però, qualcuna è venuta meno. E’ il caso del pacchetto di aiuti per la filiera del grano. Per l’assessorato all’Agricoltura, guidato da Luca Sammartino, figurano 8 milioni per la copertura delle posizioni debitorie dei Consorzi di bonifica di Palermo, Enna e Agrigento e lo sblocco del pagamento degli stipendi.
Dal caro voli al trasporto ferroviario, fino al bonus affitti: all’assessorato alle Infrastrutture sono destinati oltre 23 milioni di euro. Altro fondo cospicuo, circa 18 milioni per l’Ufficio speciale, sano stati previsti per la progettazione opere di complementari ai termovalorizzatori. Sulla scia, spostandoci presso l’assessorato Energia, Acqua e Rifiuti, guidato da Francesco Colianni, sarebbero stati previsti 5 milioni per la manutenzione delle dighe e 2 milioni per Aica. Sempre in tema idrico, quasi 3,5 milioni saranno destinati all’Autorità di bacino per la manutenzione dei corsi d’acqua. Rimpinguamento di capitoli per l’assessorato agli Enti locali del neo assessore Elisa Ingala, dove ad attirare l’attenzione è l’incremento per circa 20 milioni del Fondo per le autonomie locali.
Per edilizia e mense scolastiche sono invece dedicati i circa 10 milioni a disposizione per l’assessorato al ramo guidato dal Mimmo Turano. Seguono l’assessorato alle Attività Produttive, di Edy Tamajo, con 5 milioni, di cui 2 milioni per le imprese danneggiate dal racket. Poi: circa 10 milioni all’assessorato Famiglia di Nuccia Albano per i disabili; 5 milioni destinati al verde urbano, per l’assessorato sotto la guida di Giusi Savarino; 2 milioni per l’assessorato Turismo e Sport, guidato da Elvira Amata; 1,5 milioni per l’assessorato Beni Culturali di Francesco Scarpinato per l’acquisto di due prestigiose opere d’arte da destinare ai musei siciliani, trattasi di Antonello da Messina e Beato Angelico di Leonforte
SCRIVOLIBERO
Teatro dell’Efebo: il12 settembre ultimo appuntamento della stagione 2026 con l’Orchestra Filarmonica Demetra
Attesa per l’esibizione di domani sera, 23 agosto, del Coro Lirico Siciliano al Teatro dell’Efebo con “Love Morricone”
Sarà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Demetra con il Coro Polifonico Free Melody a chiudere la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
Il concerto, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:00, vedrà sul palco del Giardino Botanico una delle realtà musicali più autorevoli, attive e apprezzate nel panorama artistico siciliano, con un organico versatile ed una collaudata intesa tra la componente strumentale e quella vocale, frutto di una intensa attività concertistica e di una programmazione trasversale e polifonica tra vari generi musicali. Il repertorio, infatti, spazia dalle grandi colonne sonore di autori come Morricone, Piovani e Zimmer alla musica sacra, al pop ed al rock in un’inedita e imponente veste sinfonico-corale. Direttore d’orchestra è il Maestro Antonio Cusumano, mentre la direzione del coro è del M°. Debora Randazzo (Accademia Free Melody).
L’esibizione fa seguito a quella, apprezzatissima, del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, che al Teatro dell’Efebo ha confermato di essere in grado, da vero One Man Show, di esprimere talento e tecnica con uno stile trasversale e per certi versi unico, frutto di contaminazione tra generi molto diversi.
GIORNALE DI SICILIA
Manovra dai tempi lunghi. Ancora in bilico 300 milioni
L’Ars riapre e fissa un calendario che non prevede votazioni prima di ottobre. Saltato il vertice di maggioranza sulle proposte dei partiti. La Lega: maxi budget per la casa
La tabella di marcia non indica ancora un traguardo preciso ma ieri, alla riapertura dell’Ars dopo la pausa per le ferie, è apparso chiaro che il cammino della manovra non sarà breve e supererà di sicuro il mese di settembre.
La conferenza dei capigruppo ha deciso che fino a giovedì 17 il testo sarà all’esame delle commissioni di merito mentre solo dalla settimana successiva inizierà il vero voto..
LENTEPUBBLICA
Ricorso contro la demolizione: la sentenza che cambia il calcolo dei termini
L’Adunanza Plenaria del CdS chiarisce quando il termine di 90 giorni per demolire si sospende e quali effetti produce il rigetto del ricorso.
Un ricorso al giudice amministrativo non basta, da solo, a fermare l’efficacia di un ordine di demolizione. Ma se nel corso della causa arriva una misura cautelare favorevole oppure una sentenza di primo grado che dà ragione al privato, il conto alla rovescia dei novanta giorni previsto dalla legge si arresta. Non riparte però da zero quando il giudizio si chiude in senso sfavorevole: riprende dal punto in cui era stato interrotto.
È il chiarimento fornito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7 del 31 luglio 2026. Una pronuncia importante per proprietari, responsabili di abusi edilizi, tecnici e Comuni, perché affronta una questione tutt’altro che teorica: cosa accade al termine fissato per ripristinare lo stato dei luoghi quando l’ordinanza comunale viene impugnata e, nel frattempo, il giudice emette provvedimenti di segno favorevole?
La risposta individua un punto di equilibrio tra diritto di difesa del cittadino e necessità di non trasformare la tutela provvisoria in un vantaggio definitivo. Il procedimento giudiziario può sospendere il decorso del termine, ma non cancella il tempo già maturato né attribuisce automaticamente un nuovo periodo completo per adempiere.
Ordine di demolizione e novanta giorni: cosa prevede il Testo unico edilizia
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il Testo unico dell’edilizia. Quando un’opera è realizzata senza permesso di costruire, in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali, il Comune può ordinare al proprietario e al responsabile dell’abuso la demolizione o la rimessa in pristino.
L’ingiunzione assegna normalmente un termine di 90 giorni. Entro quella scadenza il destinatario deve eliminare l’intervento contestato, salvo che vi siano i presupposti per altre iniziative consentite dalla normativa, come la richiesta di accertamento di conformità. Se l’ordine non viene eseguito, l’effetto può essere particolarmente gravoso: il bene e l’area individuata nel provvedimento possono essere acquisiti di diritto al patrimonio indisponibile dell’ente locale.
Il passaggio merita attenzione. L’atto successivo con cui il Comune accerta l’inottemperanza non crea dal nulla il trasferimento della proprietà, ma dichiara un’acquisizione che, secondo la ricostruzione consolidata della giurisprudenza, matura al termine del periodo fissato dalla legge. Per questo i novanta giorni non sono un dato burocratico secondario: rappresentano lo spazio temporale entro il quale il privato può ancora evitare conseguenze patrimoniali molto rilevanti.
Il ricorso al TAR non blocca automaticamente l’ordinanza
Uno degli equivoci più frequenti riguarda proprio l’impugnazione dell’ordine di demolizione. Presentare un ricorso al TAR non comporta, di per sé, la sospensione dell’atto comunale. Il provvedimento amministrativo resta efficace fino a quando l’Amministrazione non lo ritiri o il giudice non intervenga con una misura cautelare.
In altre parole, chi riceve un’ingiunzione non può considerarsi al riparo soltanto perché ha avviato una causa. Occorre valutare con precisione se sia stata chiesta e ottenuta una sospensiva, quando il provvedimento favorevole sia stato comunicato e quale parte del termine fosse già trascorsa in quel momento.
Il caso esaminato dall’Adunanza Plenaria nasceva da un ordine di ripristino collegato a un mutamento di destinazione d’uso ritenuto incompatibile con i titoli edilizi e con le regole urbanistiche. Nel corso della vicenda erano intervenute pronunce cautelari e una decisione di primo grado favorevole all’associazione coinvolta, poi superata dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Il nodo era stabilire se, dopo il rigetto finale del ricorso, il termine dovesse ricominciare integralmente oppure proseguire soltanto per il tempo rimasto.
La regola fissata dal Consiglio di Stato: sospensione, non interruzione
L’Adunanza Plenaria ha scelto la seconda soluzione. La misura cautelare favorevole e la sentenza di primo grado che annulla l’ordine incidono sul decorso dei novanta giorni, ma producono un effetto di sospensione, non di interruzione.
La differenza pratica è decisiva. Se il termine fosse interrotto, una volta terminato il giudizio sfavorevolmente per il ricorrente, il destinatario dell’ordine avrebbe sempre a disposizione altri novanta giorni pieni. Con la sospensione, invece, il conteggio si congela per la durata dell’efficacia della pronuncia favorevole e riparte successivamente per la sola frazione residua.
Il principio di diritto espresso dalla Plenaria stabilisce infatti che il termine previsto dall’articolo 31 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado favorevole al ricorrente e torna a decorrere dopo la comunicazione di un provvedimento giudiziario di segno opposto. Resta comunque necessario verificare, nel caso concreto, se l’esecuzione sia realmente esigibile nel tempo residuo.
Questo ultimo passaggio evita automatismi eccessivi. Se i giorni rimasti fossero troppo pochi rispetto alla complessità materiale della demolizione o del ripristino, l’interessato può rivolgersi al Comune e chiedere un termine ulteriore congruo. La stessa sentenza ricorda anche la possibilità di attivare, quando ne ricorrono le condizioni e nei tempi utili, l’accertamento di conformità previsto dalla normativa edilizia.
Quando l’acquisizione al patrimonio del Comune resta ferma
La decisione chiarisce anche un’altra ipotesi, ancora più delicata. Se i novanta giorni sono già spirati prima dell’adozione di una misura cautelare favorevole, il successivo provvedimento provvisorio non può far venir meno l’acquisizione già maturata. Il Comune diventa proprietario del bene ope legis, cioè per effetto diretto della legge, salvo che l’ordine di demolizione venga definitivamente annullato.
La pronuncia provvisoria, per sua natura, serve a conservare la situazione in attesa della decisione di merito. Non può trasformarsi in un beneficio permanente qualora il ricorso venga poi respinto in via definitiva. Diversamente, osservano i giudici, la tutela cautelare finirebbe per attribuire al ricorrente un vantaggio ulteriore rispetto alla protezione temporanea richiesta durante il processo.
Nel caso deciso, il termine era decorso integralmente prima del primo provvedimento cautelare favorevole. Per questa ragione l’Adunanza Plenaria ha ritenuto legittima l’acquisizione disposta dal Comune. Né il richiamo alla libertà di culto, pur costituzionalmente garantita, ha potuto modificare la conclusione: l’esercizio di un diritto fondamentale deve svolgersi nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza applicabili ai luoghi.
La lezione pratica per proprietari, professionisti e Comuni
La sentenza n. 7 del 2026 consegna una regola chiara: nel contenzioso edilizio bisogna tenere un calendario puntuale, non limitarsi a confidare nella pendenza del giudizio. Un ricorso può essere indispensabile per contestare un ordine illegittimo, ma non sospende automaticamente l’obbligo di ripristino. E anche una sospensiva ottenuta dal giudice non azzera il tempo già trascorso.
Per il destinatario dell’ordine è quindi essenziale verificare subito la data di notifica, valutare le possibili iniziative tecniche e legali e, se necessario, chiedere tempestivamente una proroga motivata. Per le amministrazioni, invece, la pronuncia rafforza la necessità di istruire con attenzione gli atti, indicare correttamente l’area soggetta ad acquisizione e accertare l’inottemperanza una volta scaduto il termine.
La questione non riguarda soltanto la demolizione di manufatti abusivi. Il principio vale anche per gli ordini di riduzione in pristino e conferma che, davanti a un provvedimento edilizio, tempi processuali e tempi amministrativi devono essere letti insieme. È proprio in quella sovrapposizione che può cambiare il destino dell’immobile.
GRANDNANGOLOAGRIGENTO.IT
L’Orchestra Filarmonica Demetra chiude la stagione 2026 del teatro dell’EfeboIl concerto, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:00, vedrà sul palco del Giardino Botanico una delle realtà musicali più autorevoli
Sarà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Demetra con il Coro Polifonico Free Melody a chiudere la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il concerto, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:00, vedrà sul palco del Giardino Botanico una delle realtà musicali più autorevoli, attive e apprezzate nel panorama artistico siciliano, con un organico versatile ed una collaudata intesa tra la componente strumentale e quella vocale, frutto di una intensa attività concertistica e di una programmazione trasversale e polifonica tra vari generi musicali. Il repertorio, infatti, spazia dalle grandi colonne sonore di autori come Morricone, Piovani e Zimmer alla musica sacra, al pop ed al rock in un’ inedita e imponente veste sinfonico-corale. Direttore d’orchestra è il Maestro Antonio Cusumano, mentre
la direzione del coro è del M°. Debora Randazzo (Accademia Free Melody).
L’esibizione fa seguito a quella, apprezzatissima, del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, che al Teatro dell’Efebo ha confermato di essere in grado, da vero One Man Show, di esprimere talento e tecnica con uno stile trasversale e per certi versi unico, frutto di contaminazione tra generi molto diversi.