RIPOST
Ribera: Al via i lavori sulla Strada Provinciale Consortile n. 17 ( ex consortile Castellana-Camemi)
Un plauso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l’impegno assunto e oggi concretamente mantenuto con l’avvio dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale della Strada Provinciale Consortile n. 17 (ex Consortile Castellana-Camemi). L’intervento nasce da un’istanza sottoscritta da numerosi cittadini e successivamente protocollata presso il Libero Consorzio, con la quale venivano segnalate le condizioni della strada e la necessità di un intervento per garantirne una migliore e più sicura percorribilità. A seguito della segnalazione, nel mese di marzo è stato effettuato un sopralluogo sul posto alla presenza del Presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, dell’Ing. Di Caro, della Consigliera Federica Mulè e di alcuni dei cittadini firmatari dell’istanza. In quella occasione è stato verificato direttamente lo stato della sede stradale ed è stata manifestata la volontà di intervenire. Oggi, 9 settembre, quell’impegno si traduce in fatti concreti con l’inizio dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale. Un risultato che dimostra quanto siano importanti l’ascolto delle istanze dei cittadini, la collaborazione istituzionale e l’attenzione alle esigenze del territorio. Si tratta di un passo importante per il miglioramento della viabilità e della sicurezza delle nostre strade, nell’interesse di tutti coloro che quotidianamente percorrono questa arteria. Come Consigliere comunale, esprimo il mio apprezzamento al Libero Consorzio e a quanti si sono adoperati affinché la richiesta dei cittadini trovasse una risposta concreta.
La comunicazione ci è stata trasmessa dalla consigliera comunale Federica Mulé.
LENTEPUBBLICA
Legge 104, permessi fino a 6 giorni e nuove tutele: cosa cambia veramente nel 2026
In Italia sono 12,3 milioni le persone adulte che prestano assistenza a familiari e altre persone non autosufficienti, anziane o con disabilità: il 24,9% della popolazione maggiorenne. È la fotografia del caregiving familiare restituita dall’Istat con i dati relativi al 2024, pubblicati nel luglio 2026. Un fenomeno che coinvolge una parte significativa della popolazione e che rende particolarmente rilevante l’evoluzione delle tutele per chi concilia il lavoro con l’assistenza.
Negli ultimi mesi il quadro è cambiato attraverso una serie di interventi che non hanno riscritto la Legge 104 del 1992, ma hanno modificato o precisato diversi aspetti delle tutele. Aspetti che vanno dalla possibilità di alternare più caregiver nell’assistenza alla stessa persona alla maggiore flessibilità nell’utilizzo dei permessi. Dalle 10 ore annue aggiuntive previste dalla Legge 106/2025 fino alle novità sul lavoro notturno, sugli adempimenti UNIEMENS e sull’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa. Per questo parlare semplicemente di “permessi doppi” può essere fuorviante. Infatti in alcuni casi i giorni possono effettivamente arrivare a sei, ma non perché il beneficio venga automaticamente raddoppiato.
Legge 104, quando i tre giorni possono diventare sei
La regola di base resta quella dell’articolo 33 della Legge 104. Il lavoratore dipendente che assiste una persona con disabilità grave ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in modo continuativo. La stessa norma consente, a determinate condizioni, di prestare assistenza a più persone con disabilità grave.
È proprio questa possibilità a spiegare il cosiddetto “raddoppio”. Se lo stesso lavoratore assiste due persone diverse che danno entrambe diritto ai permessi, può arrivare a utilizzare sei giorni al mese. Dunque tre per ciascuna persona assistita, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 33. La legge limita infatti il cumulo ai casi in cui le persone da assistere siano il coniuge, un parente o affine entro il primo grado oppure, in determinate circostanze, un parente o affine entro il secondo grado. L’estensione al terzo grado è prevista nei casi stabiliti dalla stessa disposizione, legati alla situazione dei familiari più prossimi della persona con disabilità.
Il risultato è quindi diverso a seconda della situazione. Un lavoratore che assiste entrambi i genitori, se per entrambi è riconosciuta la disabilità grave e sono rispettate le condizioni previste dalla legge, può cumulare i relativi permessi. Se invece due figli assistono lo stesso genitore, i tre giorni non diventano sei. In questo caso il beneficio complessivo resta quello previsto per la persona assistita e i lavoratori possono alternarsi nella fruizione.
La distinzione è diventata ancora più importante dopo il superamento del cosiddetto referente unico. Il decreto legislativo 105/2022 ha infatti eliminato il vincolo che impediva, salvo specifiche eccezioni, a più lavoratori di utilizzare i permessi per assistere la stessa persona. Oggi più familiari aventi diritto possono quindi alternarsi nell’assistenza, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili riferito alla stessa persona con disabilità. L’INPS ha recepito il nuovo assetto nelle proprie istruzioni.
Due caregiver possono utilizzare i permessi nella stessa giornata
Una delle novità più recenti riguarda il pubblico impiego e, in particolare, la disciplina applicata alle Funzioni centrali. Con l’orientamento applicativo n. 37654 del 16 luglio 2026, l’ARAN ha chiarito che non deriva dal contratto l’obbligo di collocare in giornate diverse i permessi orari utilizzati da più lavoratori per assistere la stessa persona con disabilità grave. L’alternatività può essere rispettata anche nella stessa giornata, purché le fasce orarie di assenza non coincidano e venga mantenuto il limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona.
In concreto, due caregiver possono quindi organizzarsi, per esempio, dividendo la giornata tra mattina e pomeriggio. La novità non significa però che i permessi raddoppino: restano tre giorni complessivi al mese per la stessa persona assistita. Cambia la possibilità di distribuirli in maniera più flessibile nell’arco della giornata.
Il chiarimento va comunque letto nel suo corretto perimetro. L’orientamento ARAN riguarda la disciplina contrattuale delle Funzioni centrali. Dunque non può essere trasformato automaticamente in una regola identica per ogni settore del pubblico impiego o per tutti i lavoratori privati. Prima di organizzare l’assistenza sulla base di questa modalità è quindi necessario verificare le regole applicate dal proprio datore di lavoro e dal contratto collettivo di riferimento.
La maggiore flessibilità nella fruizione oraria non è comunque una novità assoluta. L’ARAN aveva già chiarito, per il comparto Funzioni locali, che i permessi possono essere utilizzati anche per frazioni di ora dopo la prima ora intera, nel limite massimo di 18 ore mensili previsto dalla disciplina contrattuale.
Le 10 ore in più della Legge 106/2025: non sono permessi 104
Un’altra novità che dal 1° gennaio 2026 si affianca alle tutele della Legge 104 è quella introdotta dalla legge 18 luglio 2025, n. 106. In questo caso è fondamentale evitare sovrapposizioni: le nuove 10 ore annue di permesso retribuito non sostituiscono e non aumentano i tre giorni mensili della Legge 104, ma costituiscono una tutela distinta.
Le 10 ore spettano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La stessa possibilità è riconosciuta al lavoratore che abbia un figlio minorenne affetto dalle medesime patologie e con il requisito di invalidità previsto dalla legge. Le ore possono essere utilizzate per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.
Per usufruirne è necessaria una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista che operi in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Dopo la prestazione deve essere prodotta la relativa attestazione. Le 10 ore sono aggiuntive rispetto alle altre tutele previste dalla legge e dai contratti collettivi.
La differenza rispetto alla Legge 104 è dunque sostanziale: i tre giorni mensili sono collegati all’assistenza di una persona con disabilità grave, mentre le 10 ore della Legge 106 sono finalizzate alle visite, agli esami e alle cure del lavoratore interessato o, nei casi previsti, del figlio minorenne. Confondere i due istituti può portare a una rappresentazione errata dei diritti disponibili.
La tutela contro le discriminazioni per chi assiste un familiare
Nel nuovo quadro assume rilievo anche il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che usufruiscono delle tutele legate alla disabilità e all’attività di cura. L’articolo 2-bis della Legge 104 vieta di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o utilizzano i benefici previsti dall’articolo 33 della stessa legge e da altre disposizioni collegate alla disabilità propria o della persona assistita. La norma è stata inserita nella Legge 104 dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.
La precisazione è importante perché l’articolo 2-bis e la Legge 106/2025 appartengono a due interventi normativi diversi. La legge n. 106 del 2025 non ha introdotto l’articolo 2-bis, ma ha aggiunto nuove tutele per i lavoratori affetti da determinate patologie e per i genitori di minori nelle condizioni previste dalla legge. Tra queste figurano, oltre alle 10 ore di permesso, un congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro per i lavoratori affetti dalle patologie individuate dalla norma.
È quindi più corretto parlare di un progressivo ampliamento del sistema delle tutele, nel quale norme diverse intervengono su aspetti differenti del rapporto tra lavoro, disabilità e attività di cura.
Chi è il caregiver secondo la legge
La nozione di caregiver familiare è contenuta nell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma considera caregiver la persona che assiste e si prende cura del coniuge, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto, di un familiare o affine entro il secondo grado. E, nei casi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104, anche di un familiare entro il terzo grado. La persona assistita deve trovarsi in una condizione di non autosufficienza collegata a malattia, infermità o disabilità ed essere riconosciuta bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104 oppure essere titolare di indennità di accompagnamento.
La definizione legislativa del caregiver, tuttavia, non coincide automaticamente con quella di lavoratore che può utilizzare i permessi dell’articolo 33. Per ottenere i tre giorni mensili occorre infatti verificare i requisiti specificamente previsti dalla Legge 104 e la condizione di disabilità grave della persona assistita. Anche per questo non è sufficiente essere genericamente un familiare che presta assistenza per poter chiedere i permessi.
Il caregiver e il lavoro notturno: la nuova pronuncia della Cassazione
Un altro tassello importante arriva dalla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Suprema Corte ha affrontato il diritto all’esonero dal lavoro notturno previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 66 del 2003 per il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della Legge 104.
La questione riguardava un dipendente che assisteva il coniuge con disabilità non qualificata come grave. La Cassazione ha ritenuto che la norma sul lavoro notturno non subordini il diritto all’esonero al requisito della gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Il riferimento legislativo è infatti alla persona con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992, senza che il legislatore abbia introdotto, per questa specifica tutela, un requisito ulteriore di gravità.
La pronuncia amplia quindi la protezione del lavoratore caregiver rispetto a un’interpretazione più restrittiva. Anche in questo caso, tuttavia, è opportuno distinguere il diritto all’esonero dal lavoro notturno dai permessi dell’articolo 33: si tratta di istituti diversi, disciplinati da norme differenti e con presupposti non coincidenti.
Da settembre 2026 nuove regole UNIEMENS per le aziende
Le novità del 2026 riguardano anche gli adempimenti dei datori di lavoro privati. L’INPS ha pubblicato a luglio le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS relative ai conguagli dei permessi della Legge 104 e dei congedi straordinari, con decorrenza dal periodo di competenza settembre 2026.
Si tratta di un cambiamento di natura amministrativa e contributiva, che non modifica il numero dei permessi spettanti al lavoratore. Le nuove modalità riguardano infatti il modo in cui le aziende devono esporre e conguagliare le informazioni relative alle assenze tutelate. È quindi una novità importante per i datori di lavoro, ma non un nuovo beneficio riconosciuto direttamente al dipendente.
Fondo prima casa, nuove tutele per le persone con disabilità
Il pacchetto di novità del 2026 non riguarda soltanto il lavoro. Dal 3 agosto sono entrate in vigore nuove disposizioni sul Fondo di garanzia per i mutui prima casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, ha infatti inserito tra le categorie prioritarie le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. La stessa possibilità riguarda i componenti di nuclei familiari nei quali conviva da almeno due anni un familiare con disabilità permanente, quando si tratti di figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente.
Per queste categorie la garanzia pubblica copre ordinariamente il 50% della quota capitale del finanziamento. E può salire all’80% quando il richiedente ha un ISEE non superiore a 40 mila euro annui. L’importo del mutuo non può superare 250 mila euro e il finanziamento deve essere destinato all’acquisto dell’abitazione principale, anche quando l’acquisto è accompagnato da lavori di ristrutturazione finalizzati all’efficientamento energetico. Sono escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e gli immobili con caratteristiche di lusso.
La richiesta non viene presentata direttamente a Consap o all’INPS, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente al Fondo insieme alla domanda di mutuo. Consap comunica l’esito dell’istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dall’intermediario. Dopo l’ammissione alla garanzia, la banca dispone di 90 giorni per comunicare il perfezionamento del mutuo oppure la mancata erogazione.
Anche in questo caso la garanzia pubblica non equivale a un finanziamento dello Stato e non elimina il rischio per il mutuatario. Se il debitore non paga le rate, il Fondo interviene nei confronti della banca nei limiti della garanzia concessa, ma successivamente recupera dal mutuatario le somme versate. Il debito, quindi, resta a carico del beneficiario del mutuo.
Legge 104, cosa cambia davvero per caregiver e lavoratori
Il quadro che emerge nel 2026 è dunque più articolato di quanto lasci intendere la formula “Legge 104 e permessi doppi”. I tre giorni mensili non raddoppiano automaticamente. Possono infatti arrivare a sei quando lo stesso lavoratore assiste due persone diverse che danno entrambe diritto al beneficio e ricorrono le condizioni previste dalla legge. Se invece più caregiver assistono la stessa persona, il limite resta complessivamente di tre giorni, anche se le modalità di fruizione possono essere oggi più flessibili.
Nel pubblico impiego, per le Funzioni centrali, l’ARAN ha chiarito che più caregiver possono utilizzare i permessi orari nella stessa giornata, purché le assenze non siano contemporanee.
A questo si aggiungono:
le 10 ore annue introdotte dalla Legge 106/2025 per specifiche condizioni di malattia;
il divieto di discriminazione previsto dall’articolo 2-bis della Legge 104;
la pronuncia della Cassazione sul lavoro notturno, le nuove regole UNIEMENS;
e le misure del Fondo prima casa.
Non una nuova Legge 104, dunque, ma un insieme di interventi che nel 2026 stanno rendendo più articolato e, in alcuni casi, più flessibile il sistema delle tutele per chi vive direttamente la disabilità o presta attività di assistenza familiare.
LENTEPUBBLICA
Le semplificazioni sul calcolo del Fondo Decentrato nel CCNL Enti Locali 2025-2027
Per gli uffici del personale è da tempo uno degli adempimenti più delicati dell’anno. Non perché manchino le regole, ma perché queste si sono stratificate nel tempo: rinvii a contratti precedenti, norme di legge, vincoli finanziari, incrementi una tantum, somme da recuperare e verifiche da sottoporre ai revisori.
La preintesa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritta il 21 luglio, prova a intervenire proprio su questo terreno.
Gli articoli 37 e 38 disegnano un impianto destinato a operare dalla costituzione e dall’utilizzo del Fondo relativo al 2027. L’obiettivo è rendere il meccanismo più leggibile, senza alterare la necessità di rispettare i limiti di legge e la sostenibilità dei bilanci. La principale novità sta nel superamento di una ricostruzione annuale troppo frammentata: la parte stabile dovrebbe infatti partire da un importo consolidato, certificato nell’anno precedente.
Un punto di partenza unico certificato nel 2026
Dal 2027 gli enti dovranno definire la componente stabile del Fondo in un unico importo consolidato, facendo riferimento al valore certificato dai revisori dei conti nel 2026. È una modifica che può alleggerire il lavoro istruttorio e, soprattutto, ridurre il rischio di ricostruzioni difformi tra amministrazioni.
Non si tratta, però, di un “pilota automatico”. L’importo consolidato rappresenta il punto di partenza, al quale dovranno sommarsi le risorse ulteriori non comprese nella certificazione di base. Restano quindi indispensabili la corretta rilevazione contabile, il raccordo con la programmazione del personale e il controllo sugli atti che dispongono stanziamenti aggiuntivi.
Tra gli incrementi previsti dal testo figura, dal 1° gennaio 2027, una quota di 52 euro annui lordi pro capite per il personale destinatario del contratto presente al 31 dicembre 2023. Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona e gli enti assimilati l’importo raddoppia, arrivando a 104 euro.
Il sistema distingue poi i Comuni che ricevono le risorse previste dalla legge di bilancio 2026 dagli enti che non ne sono destinatari. I primi potranno iscrivere nel Fondo le somme trasferite, al netto degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione. Per gli altri enti è previsto, dal 1° luglio 2027, un aumento di 164,75 euro annui lordi pro capite, sempre calcolato sul personale in servizio alla data del 31 dicembre 2023.
Quali risorse entrano nella parte stabile e quali restano variabili
La nuova disciplina conserva una distinzione essenziale: da una parte le somme strutturali, dall’altra quelle che possono essere stanziate o maturare di anno in anno. Nella componente stabile confluiscono, oltre agli incrementi contrattuali, le risorse previste dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, secondo la decorrenza fissata dalla norma.
Entrano stabilmente anche le retribuzioni individuali di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti dopo la cessazione di un dipendente, compresa la tredicesima mensilità. Quelle somme non diventano disponibili nello stesso momento dell’uscita dal servizio: confluiranno nel Fondo dell’anno successivo.
Il testo considera inoltre le assunzioni a tempo indeterminato finanziate con entrate provenienti da soggetti terzi, gli incrementi stabili della dotazione di personale e le riduzioni permanenti delle risorse destinate allo straordinario. In quest’ultimo caso resta fermo un principio importante: la redistribuzione non può tradursi in un aumento complessivo delle risorse stanziate.
La parte variabile potrà invece essere alimentata dagli stanziamenti autonomi inseriti nel bilancio dell’ente, dalle risorse previste dalle leggi di bilancio 2022 e 2025 entro il tetto dello 0,22% della massa salariale indicata dalle rispettive norme, dai residui non utilizzati per il lavoro straordinario e dalle somme che specifiche leggi destinano al personale. Rientrano in questa area anche gli oneri per il personale a tempo determinato, quando la relativa spesa sia coperta da entrate di soggetti terzi.
Vincoli finanziari confermati, ma con alcune esclusioni
La semplificazione non elimina i paletti posti dal legislatore. La quantificazione annuale del Fondo e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione dovrà continuare a rispettare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e l’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.
La preintesa chiarisce tuttavia che non tutte le voci concorrono al limite. Restano escluse, quando la legge lo consente, alcune risorse indicate nel nuovo articolo 37: tra queste gli incrementi contrattuali pro capite, le somme trasferite ai Comuni, quelle previste per gli enti non destinatari dei trasferimenti e le risorse richiamate dal decreto-legge n. 25 del 2025. Analogamente, non rilevano alcune componenti variabili, come quelle finanziate entro i limiti dello 0,22%, i residui dello straordinario e le somme derivanti da disposizioni legislative destinate al trattamento economico del personale.
Si tratta di un chiarimento operativo rilevante, perché proprio il coordinamento tra Fondo, tetti di spesa e deroghe rappresenta spesso il passaggio più esposto a dubbi interpretativi e rilievi in sede di controllo.
Performance, indennità e welfare: come potranno essere usate le somme
L’articolo 38 interviene sul lato dell’utilizzo. Ogni anno l’ente renderà disponibili le risorse confluite nel Fondo, sottraendo quanto serve per garantire le progressioni economiche maturate negli anni passati e i trattamenti fissi finanziati dalla parte stabile, come l’indennità di comparto e alcune voci storiche espressamente richiamate dal contratto.
Tornano invece utilizzabili le somme legate a differenziali stipendiali o trattamenti fissi che non devono più essere corrisposti, ad esempio per cessazione del dipendente o passaggio a un’area superiore. Potranno inoltre essere utilizzati, nel rispetto delle regole contabili, i residui dei Fondi degli anni precedenti non interamente impiegati.
Le risorse disponibili potranno finanziare premi collegati alla performance organizzativa e individuale, indennità per condizioni di lavoro, turnazione e reperibilità, compensi per attività svolte in giornate festive o non lavorative, specifiche responsabilità, indennità di funzione e di servizio esterno. Il Fondo potrà essere utilizzato anche per differenziali stipendiali, welfare integrativo, assegni riassorbibili connessi alle progressioni tra le aree e compensi previsti direttamente dalla legge.
La contrattazione integrativa dovrà destinare ai trattamenti più direttamente collegati al lavoro svolto la parte prevalente delle risorse variabili. Non solo: almeno il 30% di tali risorse dovrà essere riservato alla performance. È una scelta che rafforza il legame tra salario accessorio, organizzazione dell’ente e risultati attesi dai servizi pubblici.
Un’attenzione specifica riguarda le indennità per condizioni di lavoro e per il servizio esterno: se la misura giornaliera fissata risulta inferiore a 2 euro, la contrattazione integrativa dovrà individuare risorse adeguate per raggiungere almeno quella soglia, attingendo prioritariamente agli incrementi stabili previsti dal nuovo contratto.
La vera novità è la maggiore chiarezza nella gestione
La riforma proposta non trasforma il Fondo decentrato in un capitolo privo di regole. Revisori, responsabili finanziari, dirigenti e rappresentanze sindacali continueranno ad avere un ruolo decisivo. Cambia però l’impostazione: dal 2027 la costruzione del Fondo dovrebbe poggiare su una base certificata e più facilmente individuabile, mentre le successive integrazioni saranno ricondotte a un elenco più ordinato.
Per gli enti locali, il vantaggio potenziale è duplice: meno tempo speso a rincorrere stratificazioni contrattuali e maggiore trasparenza nella spiegazione delle somme disponibili ai lavoratori. Naturalmente occorrerà attendere il testo definitivo del rinnovo e le prime indicazioni applicative. Ma la direzione indicata dalla preintesa è chiara: rendere più lineare un adempimento che incide ogni anno sull’organizzazione del lavoro e sulla valorizzazione del personale pubblico.
AGRIGENTOOGGI
L’Antico Porto Torna a Splendere con il Percorso Museale del Fiume Akragas
Si svolgerà domani, giovedì 10 settembre, alle ore 11,30, presso l’aula consiliare Luigi Giglia, la presentazione dell’evento sull’inaugurazione del percorso museale del porto di Akragas, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 al ponte di Maddalusa in località San Leone. La conferenza stampa sarà introdotta dai saluti del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e dal dirigente del settore turismo Achille Contino.
L’evento di inaugurazione sul fiume Akragas rappresenta un momento importante per la città e per il suo territorio ed i particolare ai fasti antichi della Focetta, location bellissima degli anni 60. “Il progetto nasce, infatti – si legge in una nota di Libero Consorzio -, con l’obiettivo di valorizzare un luogo ricco di storia, natura e bellezza paesaggistica che ha consentito la fondazione della colonia di Akragas”.
Il fiume Akragas, infatti, che attraversa il territorio di Agrigento, è da sempre parte integrante della storia della città e la foce costituisce un punto di particolare interesse, dove il corso d’acqua incontra il paesaggio costiero. La cerimonia inaugurale vuole essere un’occasione di incontro e di partecipazione per tutta la comunità.
Domani, infatti, sarà distribuita la pubblicazione su Natura e Storia alla foce del Fiume Akragas elaborata dal settore turismo che sintetizza il percorso storico museale.
L’evento, in programma sabato 19 settembre sul ponte di Maddalusa, sarà articolato dai saluti istituzionali ed uno spettacolo finale “Akragas il fiume degli Dei” di Daniele Salvo con a seguire un suggestivo momento di droni al tramonto.
TELEACRAS
Ars, nessuna intesa sulla manovra: seduta rinviata al 15 settembre
Prima seduta dopo la pausa estiva senza svolta per il Parlamento siciliano, che ha aggiornato al 15 settembre i lavori sulla manovra “Coesione e crescita”. Il testo, predisposto dal governo Schifani e del valore iniziale di 221 milioni di euro, resta al centro delle trattative interne al centrodestra, chiamato a trovare un accordo sulle modifiche da portare in Aula. Tra le misure già previste figurano 100 milioni per il Fondo per gli investimenti nei territori e ulteriori stanziamenti destinati alle principali emergenze dell’Isola, compresi pesca e sanità. Nel frattempo i partiti hanno iniziato a mettere sul tavolo le proprie priorità. La Democrazia Cristiana ha depositato un emendamento da 10 milioni per intervenire sull’adduttore Castello e sulle sue diramazioni, con l’obiettivo di limitare le perdite della rete e rendere più efficiente l’irrigazione agricola nel comprensorio riberese tra Verdura, Magazzolo e basso Platani. L’ammontare della manovra, tuttavia, potrebbe modificarsi e aumentare in base alle risorse che si renderanno disponibili attraverso il Rendiconto 2022 e le nuove entrate regionali. A tenere banco è anche la questione sollevata da Controcorrente. I quattro deputati del gruppo, nato prima della pausa estiva, contestano la mancata presenza nella Commissione Bilancio e chiedono al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno di garantire la loro rappresentanza attraverso il rinnovo delle commissioni legislative. La maggioranza avrà dunque cinque giorni per ricomporre le diverse posizioni, definire il testo e arrivare alla prossima seduta con un accordo che consenta di affrontare senza ulteriori tensioni l’esame della manovra
LENTEPUBBLICA
Le semplificazioni sul calcolo del Fondo Decentrato nel CCNL Enti Locali 2025-2027
Per gli uffici del personale è da tempo uno degli adempimenti più delicati dell’anno. Non perché manchino le regole, ma perché queste si sono stratificate nel tempo: rinvii a contratti precedenti, norme di legge, vincoli finanziari, incrementi una tantum, somme da recuperare e verifiche da sottoporre ai revisori.
La preintesa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritta il 21 luglio, prova a intervenire proprio su questo terreno.
Gli articoli 37 e 38 disegnano un impianto destinato a operare dalla costituzione e dall’utilizzo del Fondo relativo al 2027. L’obiettivo è rendere il meccanismo più leggibile, senza alterare la necessità di rispettare i limiti di legge e la sostenibilità dei bilanci. La principale novità sta nel superamento di una ricostruzione annuale troppo frammentata: la parte stabile dovrebbe infatti partire da un importo consolidato, certificato nell’anno precedente.
Un punto di partenza unico certificato nel 2026
Dal 2027 gli enti dovranno definire la componente stabile del Fondo in un unico importo consolidato, facendo riferimento al valore certificato dai revisori dei conti nel 2026. È una modifica che può alleggerire il lavoro istruttorio e, soprattutto, ridurre il rischio di ricostruzioni difformi tra amministrazioni.
Non si tratta, però, di un “pilota automatico”. L’importo consolidato rappresenta il punto di partenza, al quale dovranno sommarsi le risorse ulteriori non comprese nella certificazione di base. Restano quindi indispensabili la corretta rilevazione contabile, il raccordo con la programmazione del personale e il controllo sugli atti che dispongono stanziamenti aggiuntivi.
Tra gli incrementi previsti dal testo figura, dal 1° gennaio 2027, una quota di 52 euro annui lordi pro capite per il personale destinatario del contratto presente al 31 dicembre 2023. Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona e gli enti assimilati l’importo raddoppia, arrivando a 104 euro.
Il sistema distingue poi i Comuni che ricevono le risorse previste dalla legge di bilancio 2026 dagli enti che non ne sono destinatari. I primi potranno iscrivere nel Fondo le somme trasferite, al netto degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione. Per gli altri enti è previsto, dal 1° luglio 2027, un aumento di 164,75 euro annui lordi pro capite, sempre calcolato sul personale in servizio alla data del 31 dicembre 2023.
Quali risorse entrano nella parte stabile e quali restano variabili
La nuova disciplina conserva una distinzione essenziale: da una parte le somme strutturali, dall’altra quelle che possono essere stanziate o maturare di anno in anno. Nella componente stabile confluiscono, oltre agli incrementi contrattuali, le risorse previste dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, secondo la decorrenza fissata dalla norma.
Entrano stabilmente anche le retribuzioni individuali di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti dopo la cessazione di un dipendente, compresa la tredicesima mensilità. Quelle somme non diventano disponibili nello stesso momento dell’uscita dal servizio: confluiranno nel Fondo dell’anno successivo.
Il testo considera inoltre le assunzioni a tempo indeterminato finanziate con entrate provenienti da soggetti terzi, gli incrementi stabili della dotazione di personale e le riduzioni permanenti delle risorse destinate allo straordinario. In quest’ultimo caso resta fermo un principio importante: la redistribuzione non può tradursi in un aumento complessivo delle risorse stanziate.
La parte variabile potrà invece essere alimentata dagli stanziamenti autonomi inseriti nel bilancio dell’ente, dalle risorse previste dalle leggi di bilancio 2022 e 2025 entro il tetto dello 0,22% della massa salariale indicata dalle rispettive norme, dai residui non utilizzati per il lavoro straordinario e dalle somme che specifiche leggi destinano al personale. Rientrano in questa area anche gli oneri per il personale a tempo determinato, quando la relativa spesa sia coperta da entrate di soggetti terzi.
Vincoli finanziari confermati, ma con alcune esclusioni
La semplificazione non elimina i paletti posti dal legislatore. La quantificazione annuale del Fondo e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione dovrà continuare a rispettare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e l’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.
La preintesa chiarisce tuttavia che non tutte le voci concorrono al limite. Restano escluse, quando la legge lo consente, alcune risorse indicate nel nuovo articolo 37: tra queste gli incrementi contrattuali pro capite, le somme trasferite ai Comuni, quelle previste per gli enti non destinatari dei trasferimenti e le risorse richiamate dal decreto-legge n. 25 del 2025. Analogamente, non rilevano alcune componenti variabili, come quelle finanziate entro i limiti dello 0,22%, i residui dello straordinario e le somme derivanti da disposizioni legislative destinate al trattamento economico del personale.
Si tratta di un chiarimento operativo rilevante, perché proprio il coordinamento tra Fondo, tetti di spesa e deroghe rappresenta spesso il passaggio più esposto a dubbi interpretativi e rilievi in sede di controllo.
Performance, indennità e welfare: come potranno essere usate le somme
L’articolo 38 interviene sul lato dell’utilizzo. Ogni anno l’ente renderà disponibili le risorse confluite nel Fondo, sottraendo quanto serve per garantire le progressioni economiche maturate negli anni passati e i trattamenti fissi finanziati dalla parte stabile, come l’indennità di comparto e alcune voci storiche espressamente richiamate dal contratto.
Tornano invece utilizzabili le somme legate a differenziali stipendiali o trattamenti fissi che non devono più essere corrisposti, ad esempio per cessazione del dipendente o passaggio a un’area superiore. Potranno inoltre essere utilizzati, nel rispetto delle regole contabili, i residui dei Fondi degli anni precedenti non interamente impiegati.
Le risorse disponibili potranno finanziare premi collegati alla performance organizzativa e individuale, indennità per condizioni di lavoro, turnazione e reperibilità, compensi per attività svolte in giornate festive o non lavorative, specifiche responsabilità, indennità di funzione e di servizio esterno. Il Fondo potrà essere utilizzato anche per differenziali stipendiali, welfare integrativo, assegni riassorbibili connessi alle progressioni tra le aree e compensi previsti direttamente dalla legge.
La contrattazione integrativa dovrà destinare ai trattamenti più direttamente collegati al lavoro svolto la parte prevalente delle risorse variabili. Non solo: almeno il 30% di tali risorse dovrà essere riservato alla performance. È una scelta che rafforza il legame tra salario accessorio, organizzazione dell’ente e risultati attesi dai servizi pubblici.
Un’attenzione specifica riguarda le indennità per condizioni di lavoro e per il servizio esterno: se la misura giornaliera fissata risulta inferiore a 2 euro, la contrattazione integrativa dovrà individuare risorse adeguate per raggiungere almeno quella soglia, attingendo prioritariamente agli incrementi stabili previsti dal nuovo contratto.
La vera novità è la maggiore chiarezza nella gestione
La riforma proposta non trasforma il Fondo decentrato in un capitolo privo di regole. Revisori, responsabili finanziari, dirigenti e rappresentanze sindacali continueranno ad avere un ruolo decisivo. Cambia però l’impostazione: dal 2027 la costruzione del Fondo dovrebbe poggiare su una base certificata e più facilmente individuabile, mentre le successive integrazioni saranno ricondotte a un elenco più ordinato.
Per gli enti locali, il vantaggio potenziale è duplice: meno tempo speso a rincorrere stratificazioni contrattuali e maggiore trasparenza nella spiegazione delle somme disponibili ai lavoratori. Naturalmente occorrerà attendere il testo definitivo del rinnovo e le prime indicazioni applicative. Ma la direzione indicata dalla preintesa è chiara: rendere più lineare un adempimento che incide ogni anno sull’organizzazione del lavoro e sulla valorizzazione del personale pubblico.
LENTEPUBBLICA
Certificato di malattia retroattivo, cambiano le regole INPS
Cambiano le regole sulla decorrenza del certificato di malattia. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS introduce una novità importante per i lavoratori: a determinate condizioni, la tutela previdenziale può partire dal giorno precedente alla visita medica anche quando questa viene effettuata in ambulatorio. Vediamo cosa cambia e quali limiti restano.
Il cambiamento riguarda una situazione molto comune: il lavoratore avverte i sintomi e contatta il medico, ma la visita viene fissata soltanto per il giorno successivo.
Con le nuove disposizioni, il riconoscimento della malattia può comprendere anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, non soltanto in caso di visita domiciliare, ma anche quando il medico visita il paziente presso il proprio ambulatorio.
Non si tratta, però, della possibilità di retrodatare liberamente il certificato. L’INPS stabilisce condizioni e limiti precisi.
Certificato di malattia: cosa cambia dal 4 settembre 2026
La regola generale prevede che, ai fini della prestazione previdenziale, la malattia venga riconosciuta a partire dal giorno di rilascio del certificato medico.
Era già prevista un’eccezione per il giorno immediatamente precedente, purché il medico lo indicasse nel certificato e purchè si trattasse di una visita domiciliare.
Con la Circolare n. 92/2026, l’INPS supera questa distinzione e consente di riconoscere il giorno precedente anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Le nuove indicazioni trovano applicazione a decorrere dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare.
Perché l’INPS ha modificato le regole
Alla base della decisione ci sono anche i cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato l’assistenza sanitaria territoriale.
L’INPS richiama infatti la progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, il conseguente incremento del numero di assistiti e la necessità di organizzare sempre più spesso gli accessi agli studi medici tramite appuntamento.
Può quindi accadere che il lavoratore contatti tempestivamente il medico, ma che quest’ultimo possa visitarlo soltanto il giorno successivo. Occorre, inoltre, tenere conto della facoltà di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.
La precedente differenza tra visita domiciliare e visita ambulatoriale rischiava, in questi casi, di determinare un diverso trattamento previdenziale dovuto essenzialmente alle modalità organizzative dell’assistenza.
Da qui la decisione, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di estendere il riconoscimento anche alle visite ambulatoriali.
La malattia può essere riconosciuta solo per il giorno precedente
Uno degli aspetti più importanti riguarda il limite temporale.
La nuova disciplina non introduce una retroattività generalizzata del certificato di malattia.
Il medico può indicare una data di inizio della malattia precedente rispetto alla visita, ma ai fini della tutela previdenziale può essere riconosciuto soltanto il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.
Sabato, domenica e festivi: attenzione all’eccezione
L’INPS introduce inoltre una precisazione importante per le giornate nelle quali è disponibile il servizio di continuità assistenziale.
Il riconoscimento del giorno precedente non è ammesso quando quest’ultimo coincide con sabato, domenica o una festività infrasettimanale.
In tali giornate il lavoratore può infatti rivolgersi alla continuità assistenziale per ottenere la certificazione della malattia.
È quindi un limite da considerare attentamente: la nuova possibilità non può essere applicata automaticamente ogni volta che la visita avviene il giorno successivo all’insorgenza dei sintomi.
Cosa devono sapere i lavoratori
Dal 4 settembre 2026, dunque, essere visitati in ambulatorio anziché a domicilio non impedisce più, di per sé, il riconoscimento previdenziale del giorno precedente.
Rimangono però tre elementi fondamentali: il riconoscimento può riguardare un solo giorno precedente, la data deve essere correttamente riportata nel certificato dal medico e restano escluse le particolari ipotesi relative a sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali.
La Circolare INPS n. 92/2026 adegua così le regole alle attuali modalità di organizzazione dell’assistenza medica territoriale, offrendo maggiore tutela nei casi in cui il lavoratore, pur essendosi ammalato, non riesca a ottenere una visita nello stesso giorno.
QUILICATA
Antico porto di Akragas, al ponte Maddalusa di San Leone si inaugura il percorso museale
Il 19 settembre al ponte di Maddalusa, a San Leone, alle 18 sarà inaugurato il percorso museale del porto di Akragas.
L’iniziativa verrà presentata domani, dal Libero Consorzio dei Comuni, nell’aula consiliare Luigi Giglia.Ecco il testo integrale del comunicato diffuso dal Libero Consorzio:“La conferenza stampa sarà introdotta dai saluti del Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e dal Dirigente del settore turismo Achille Contino.L’evento di inaugurazione sul fiume Akragas rappresenta un momento importante per la città e per il suo territorio ed i particolare ai fasti antichi della Focetta, location bellissima degli anni 60.Il progetto nasce, infatti, con l’obiettivo di valorizzare un luogo ricco di storia, natura e bellezza paesaggistica che ha consentito la fondazione della colonia di Akragas .Il fiume Akragas, infatti, che attraversa il territorio di Agrigento, è da sempre parte integrante della storia della città e la foce costituisce un punto di particolare interesse, dove il corso d’acqua incontra il paesaggio costiero.La cerimonia inaugurale vuole essere un’occasione di incontro e di partecipazione per tutta la comunità.Domani, infatti, sarà distribuito la pubblicazione su Natura e Storia alla foce del Fiume Akragas elaborata dal settore turismo che sintetizza il percorso storico museale. L’evento, in programma sabato 19 settembre sul ponte di Maddalusa, sarà articolato dai saluti istituzionali ed uno spettacolo finale “Akragas il fiume degli Dei” di Daniele Salvo con a seguire un suggestivo momento di droni al tramonto”.
AGRIGENTOOGGI.IT
Liceo Politi Agrigento, nuovo anno nella sede unicaAl Liceo Politi parte il nuovo anno: la scuola finalmente riunita in un unico plessoAccoglienza per le prime classi nella nuova sede. La dirigente Milena Siracusa: «Essere tutti insieme rappresenta un vantaggio e migliora le condizioni organizzative e il benessere della comunità scolastica»
Primo giorno di scuola e nuovo inizio anche dal punto di vista logistico per il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” di Agrigento. Questa mattina, 9 settembre, è stato inaugurato il nuovo anno scolastico con l’accoglienza degli studenti delle prime classi. Ma la novità più importante è rappresentata dalla nuova organizzazione dell’istituto: la comunità scolastica del Politi è finalmente riunita in un unico plesso.Un cambiamento significativo per una scuola che negli anni ha dovuto fare i conti con la distribuzione delle attività in sedi diverse e che adesso può contare sulla possibilità di avere studenti, docenti e personale nello stesso edificio per l’intero anno scolastico.A sottolinearne l’importanza è la dirigente scolastica Milena Siracusa, che ha accolto i nuovi studenti manifestando l’emozione per l’avvio delle lezioni.«Iniziamo questa giornata con una profonda gioia perché finalmente sono arrivati i ragazzi – ha spiegato –. Dal primo settembre abbiamo avviato le attività per il nuovo anno scolastico e avevamo lavorato anche durante il periodo estivo. Incrociare questa mattina i loro sguardi ci dà la carica per avviare tutte le attività che abbiamo programmato».Un’accoglienza che non rappresenta soltanto il primo contatto con la nuova scuola, ma l’inizio di un percorso che il Politi vuole dedicare anche all’orientamento e alla conoscenza delle capacità e delle aspirazioni degli studenti.«Dobbiamo avere consapevolezza delle emozioni, dei dubbi e delle aspettative che accompagnano i ragazzi – sottolinea Siracusa – e provare, attraverso queste prime attività e poi durante l’intero anno scolastico, ad aiutarli a trovare la loro strada, a conoscersi meglio e a scoprire quali percorsi futuri possano adattarsi maggiormente alle loro caratteristiche e alle competenze che matureranno».L’ingresso degli studenti sarà graduale. Dopo le prime classi, domani toccherà alle terze, che iniziano il percorso del triennio maggiormente caratterizzato dalle discipline di indirizzo, mentre venerdì saranno accolte tutte le altre classi.Il trasferimento rappresenta inevitabilmente anche il distacco dalla sede storica del Raffaello Politi, un luogo che negli anni è diventato parte dell’identità dell’istituto e un punto di riferimento per generazioni di studenti agrigentini.«Una scuola non è soltanto un luogo fisico – spiega la dirigente – ma è un’istituzione che si lega inevitabilmente al territorio. La sede storica rappresenta anche un riferimento affettivo e naturalmente quegli spazi ci mancano».Il trasferimento è avvenuto a seguito di una prescrizione degli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e ha richiesto un notevole lavoro organizzativo durante la sospensione estiva delle attività didattiche, proprio con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio del nuovo anno.Ma la nuova sistemazione offre anche un vantaggio che la dirigente considera particolarmente importante: ritrovare l’intera comunità scolastica sotto lo stesso tetto.«Poterci ritrovare in un’unica sede tutti i giorni e per tutto l’anno scolastico può rappresentare un elemento vantaggioso. Al di là degli strumenti che ci permettono di lavorare insieme anche a distanza, la prossimità, l’incrociarsi ogni giorno con gli studenti, con il personale e con tutta la comunità scolastica non potrà che migliorare le condizioni organizzative e quel benessere che vogliamo assicurare».La nuova sede, inoltre, è interessata da diversi interventi di messa in sicurezza e ammodernamento. Tra gli spazi già disponibili c’è l’aula polifunzionale, utilizzata anche per l’accoglienza di questa mattina.I lavori, però, non sono ancora conclusi. «In questo momento – precisa Siracusa – sono in corso interventi per la sistemazione della palestra esterna e del tetto. Durante l’anno attraverseremo diverse fasi che ci condurranno a vivere pienamente l’intero ambiente scolastico, sia negli spazi coperti sia in quelli scoperti».Per il Raffaello Politi, dunque, non è soltanto iniziato un nuovo anno scolastico. Si apre anche una fase nuova della sua storia: con la nostalgia per la sede che per anni ne ha rappresentato l’identità, ma con il vantaggio, da quest’anno, di poter finalmente vivere la scuola come un’unica comunità in un unico plesso.