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Rassegna stampa dal 26 al 28 settembre 2026

 


QDS
Strade provinciali siciliane, sentenza del Tar e aggiornamento piattaforme rallentano le gare

È quanto scoperto dal QdS.it, analizzando i verbali di alcune procedure indette dai Liberi consorzi
In Sicilia negli ultimi mesi diverse gare d’appalto sono state sospese per la necessità di attendere che una tra le più note piattaforme digitali utilizzate per la valutazione delle offerte venisse adeguata agli ultimi pronunciamenti della giustizia amministrativa. È quanto scoperto dal QdS.it, analizzando i verbali di alcune procedure indette dai Liberi consorzi.
Oggetto delle gare è stata la manutenzione delle strade provinciali, da sempre di competenza degli enti di area vasta e che in molti casi rappresentano il tallone d’Achille del sistema infrastrutturale siciliano. Specialmente nell’entroterra, non è raro ritrovarsi a viaggiare su strade che risentono di un generale stato di abbandono.
Ritardi sugli appalti
Negli ultimi giorni, le ex Province di Caltanissetta, Agrigento e Ragusa hanno aggiudicato appalti del valore complessivo di oltre dieci milioni di euro. In due casi su tre si è trattato di gare funzionali a sottoscrivere accordi pluriennali. I verdetti sono arrivati con qualche mese di ritardo.
Per quanto le piattaforme informatiche garantiscano oggi una velocità decisamente maggiore rispetto all’epoca in cui i plichi cartacei andavano aperti manualmente, due sentenze, emesse in primavera dal Cga e dal Tar, hanno introdotto novità interpretative che hanno costretto i sistemisti ad apportare le modifiche agli algoritmi.
Diverse anomalie
Il 24 agosto sul sito utilizzato dal Libero consorzio di Caltanissetta per la gestione delle gare d’appalto è comparso un messaggio: “Revoca della sospensione temporanea”. La dicitura faceva riferimento alla gara d’appalto per l’affidamento della manutenzione di oltre una ventina di strade provinciali.
A fine giugno un’altra comunicazione aveva resto noto che “il Rup, considerate le recenti sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa e del Tribunale amministrativo regionale” sospendeva con effetto immediato la procedura “fino alla rettifica della metodologia di calcolo”.
Le due sentenze hanno riguardato l’introduzione di nuovi orientamenti sulla modalità di calcolo della soglia di anomalia, ovvero le operazioni aritmetiche che vengono eseguite per stabilire quale sia la percentuale di ribasso al di sopra della quale l’offerta viene ritenuta a rischio. Il pericolo riguarda l’ipotesi che il ribasso sia troppo elevato per garantire la corretta esecuzione dei lavori.
Si tratta di un iter che si attiva in automatico e che in ottica preventiva affida alla matematica la definizione di quale sia il rischio.
In particolare, i giudici si sono pronunciati sulla non applicabilità del concetto del “blocco unitario” delle offerte: in precedenza, nei complicati calcoli effettuati per calcolare la soglia di anomalia se più imprese presentavano lo stesso identico ribasso venivano considerate come fossero un’offerta unica. Per i giudici, invece, vanno considerate separatamente.
Tecnicismi apparentemente insignificanti ma che portano a risultati diversi, di cui non si può fare a meno di tenere conto, se si considera che l’aggiudicazione di una gara d’appalto avviene spesso per differenze dell’ordine dei centesimi di punti percentuali.
L’intervento della Maggioli
A essere direttamente interessata dalle decisioni della giustizia amministrativa è stata, tra le altre, la Maggioli Spa, società fornitrice per molti enti pubblici delle piattaforme su cui si svolgono le gare. Tra le stazioni appaltanti che hanno dovuto attendere che la Maggioli intervenisse sui metodi di calcolo della piattaforme ci sono anche i Liberi consorzi di Ragusa, Caltanissetta e Agrigento. Tutti e tre hanno comunicato alle imprese che avevano partecipato alle gare la necessità di sospendere temporaneamente le procedure.
“A riscontro della richiesta di questo ente – ha comunicato il Libero consorzio di Caltanissetta ad agosto – la società Maggioli ha formalmente comunicato l’avvenuto rilascio e la piena disponibilità dell’aggiornamento relativo al calcolo dell’anomalia delle offerte. Ritenuti pertanto pienamente cessati i motivi che avevano indotto a disporre la temporanea sospensione delle operazioni di gara, a tutela del buon andamento e della legittimità dell’azione amministrativa, dispone la ripresa delle operazioni finalizzate all’individuazione degli affidatari dei due lotti e di rieseguire sulla piattaforma i calcoli dell’anomalia delle offerte”.
Le aggiudicazioni
Superati gli intoppi, si è potuto procedere all’apertura delle buste. In tutti i casi le gare sono state indette con procedure aperte, registrando un’ampissima partecipazione. Sono state centinaia le ditte che si sono fatte avanti. Una possibilità che con il codice degli appalti approvato del 2023, che ha innalzato le soglie d’importo al di sotto delle quali la stazione appaltante può decidere discrezionalmente di optare per una gara inviti, spesso non è data alle imprese.
In provincia di Caltanissetta, stando a quanto appreso da questa testata, i due lotti sono stati aggiudicati alle aziende Bongiovanni Costruzioni, con sede a Casteltermini, e alla Alfano srl, di Cianciana. In entrambi i casi, il ribasso è stato di poco superiore al 32 per cento. A vincere la gara ad Agrigento, anche in questo caso riguardante un accordo quadro, è stata la Euroinfrastrutture di Santa Venerina, con un ribasso del 32,4089 per cento. L’azienda ha avuto la meglio su altri 260 partecipanti.
L’ex provincia di Ragusa, infine, aveva indetto una gara per migliorare le condizioni della provinciale 51 Modica-Passo Gatta. Il progetto prevede l’allargamento dell’arteria in un tratto di un chilometro. A vincere è stata Edil Costruzioni di Adrano. In questo caso all’esito finale si è arrivati con epilogo inconsueto: a fronte di 17 imprese che avevano presentato lo stesso ribasso – 32,499 per cento – la commissione ha dovuto effettuare un sorteggio per individuare la ditta che sottoscriverà il contratto.



LENTEPUBBLICA
Posizioni organizzative negli enti locali "a discrezione" del datore di lavoro

Con l’ordinanza 11353/2025, la Sezione Lavoro della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle posizioni organizzative all’interno degli enti locali, fornendo un’importante interpretazione in merito alla discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro pubblici nella loro gestione.
In un recente pronunciamento, la Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per il funzionamento della macchina amministrativa, offrendo chiarimenti che interessano da vicino enti locali e dipendenti pubblici. L’ordinanza affronta aspetti decisivi della gestione del personale, con particolare attenzione a un ambito spesso oggetto di interpretazioni discordanti. Un contributo rilevante per comprendere meglio diritti, doveri e margini di manovra nella pubblica amministrazione.
Assegnazione delle posizioni organizzative negli enti locali: sono “a discrezione” del datore di lavoro
La Suprema Corte ha ribadito che l’attivazione delle posizioni organizzative – secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 1999 – rappresenta una possibilità, non un obbligo per l’amministrazione. In altri termini, la scelta di istituire questi incarichi, che comportano specifiche responsabilità gestionali e organizzative, rientra nella libertà decisionale del datore pubblico e deve essere formalizzata attraverso un provvedimento scritto e motivato.
Anche l’eventuale rinnovo dell’incarico, alla scadenza del periodo stabilito, non è automatico: la sua conferma, infatti, dipende da una nuova valutazione da parte dell’ente, che dovrà esprimersi nuovamente con un atto formale motivato. L’incarico è quindi sempre a termine, con durata limitata nel tempo, e non può trasformarsi in una funzione stabile o permanente.
I compensi che spettano al dipendente
La Corte ha inoltre precisato che al dipendente incaricato spettano due tipi di compenso:
una retribuzione legata alla posizione ricoperta
e un’ulteriore componente premiale, collegata ai risultati conseguiti.
Tuttavia, qualora si renda necessaria una revoca anticipata dell’incarico – circostanza che può verificarsi solo per riorganizzazioni interne oppure per accertate carenze nei risultati – questa deve anch’essa essere disposta per iscritto e adeguatamente motivata. La revoca comporta il venir meno degli emolumenti aggiuntivi e il ritorno del dipendente alle funzioni proprie del suo profilo contrattuale di base.
Valorizzazione delle cosiddette “alte professionalità”
Un ulteriore passaggio dell’ordinanza riguarda la valorizzazione delle cosiddette “alte professionalità”, disciplinate dall’articolo 10 del CCNL 2002-2005. Secondo la Corte, anche in questo caso si applicano le stesse regole previste per le posizioni organizzative, in particolare quelle contenute nell’articolo 8 del CCNL 1999: la decisione di confermare o meno gli incarichi già attribuiti resta comunque una scelta a discrezione del datore di lavoro pubblico.
Le conclusioni dei giudici
In sintesi, la Cassazione ha tracciato un quadro chiaro: la gestione delle posizioni organizzative negli enti pubblici è guidata da criteri di opportunità e da un potere decisionale non vincolato, purché ogni atto sia motivato e tracciabile. Una precisazione che rafforza il principio secondo cui tali incarichi devono essere intesi come strumenti gestionali flessibili e non come diritti soggettivi dei singoli lavoratori.



LENTEPUBBLICA
Pause sul lavoro e buoni pasto: l’Aran chiarisce i limiti per i dipendenti pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha recentemente chiarito un punto cruciale in materia di pause sul lavoro e diritto ai buoni pasto per i dipendenti pubblici.
Il chiarimento, contenuto in una risposta ufficiale datata 14 ottobre 2024, riguarda l’applicabilità dell’articolo 35, comma 10, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16 novembre 2022, in particolare in relazione alla collocazione della pausa lavorativa.
Il quesito, avanzato da un ente locale, chiedeva se fosse possibile applicare la norma anche al personale con orario giornaliero continuato — nello specifico 7 ore e 12 minuti — distribuito tra mattina e pomeriggio ma non organizzato in turni. Il nodo riguardava la possibilità di spostare la pausa pranzo all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, senza perdere il diritto al buono pasto.
Il diritto al buono pasto
Il diritto ai buoni pasto per i dipendenti pubblici si riferisce alla possibilità per questi lavoratori di ricevere un beneficio sostitutivo del servizio mensa, sotto forma di un ticket (cartaceo o elettronico) utilizzabile per l’acquisto di pasti o generi alimentari presso esercizi convenzionati.
A cosa serve il buono pasto?
Il buono pasto ha la funzione di contribuire alle spese sostenute dai lavoratori per i pasti durante l’orario di lavoro, soprattutto nei casi in cui l’amministrazione non offra direttamente un servizio mensa. È quindi un beneficio economico e sociale, pensato per tutelare il benessere dei dipendenti pubblici, in particolare quelli che svolgono orari prolungati o che rimangono in servizio oltre la fascia antimeridiana.
È un diritto soggettivo?
Non propriamente. Il buono pasto non è un diritto automatico, ma un beneficio accessorio che l’amministrazione può riconoscere secondo le proprie disponibilità finanziarie e nei limiti degli accordi contrattuali. Inoltre, anche se previsto dal contratto nazionale, la sua effettiva erogazione spesso dipende da quanto stabilito nella contrattazione integrativa decentrata.
Pause sul lavoro e buoni pasto: le regole per i dipendenti pubblici secondo l’Aran
Secondo quanto precisato dall’Aran, questa possibilità resta circoscritta esclusivamente ai dipendenti sottoposti a regime di turnazione. La normativa contrattuale, infatti, permette agli enti di prevedere — tramite la contrattazione integrativa — pause di durata e collocazione differenti rispetto a quelle standard (cioè non inferiori a 30 minuti), ma solo per specifiche categorie di lavoratori impiegati su turni. In questo contesto, la pausa può essere posizionata anche all’inizio o alla fine del turno, senza compromettere l’accesso al buono pasto.
La ratio della disposizione è chiaramente funzionale al mantenimento dei servizi pubblici, specialmente in ambiti dove l’interruzione dell’attività per una pausa tradizionale potrebbe compromettere la continuità delle prestazioni. Per questo motivo, l’Aran sottolinea come il riferimento esplicito a “ciascun turno di lavoro” non lasci spazio a interpretazioni estensive: il beneficio si applica solo a chi lavora secondo una turnazione formalmente riconosciuta.
Per il personale con orario flessibile o articolato su fasce giornaliere ma non turniste, dunque, resta in vigore la regola generale: la pausa deve essere collocata in modo tradizionale e avere una durata non inferiore ai trenta minuti, per poter accedere al buono pasto.
Con questo intervento, l’Aran conferma un principio importante nella gestione del tempo di lavoro nel pubblico impiego, riaffermando il legame tra turnazione e flessibilità nell’utilizzo della pausa, e fissando paletti chiari per evitare interpretazioni improprie delle norme contrattuali.


LENTEPUBBLICA
Decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici: in quali casi è prevista?

In quali casi si applica la riduzione del trattamento economico, vale a dire la decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici? Scopriamone di più e vediamo gli ultimi aggiornamenti in materia.
La normativa riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, inclusi coloro riconosciuti come invalidi o portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92, ha subito aggiornamenti significativi nel corso degli anni. È fondamentale comprendere come queste disposizioni influenzino il trattamento economico durante i periodi di malattia, specialmente nei primi dieci giorni di assenza.
È fondamentale che i lavoratori interessati si informino sulle previsioni dei contratti collettivi applicabili al loro settore per comprendere appieno i propri diritti e le eventuali esenzioni dalla disciplina generale.
Scopriamone dunque di più sull’argomento in questo nostro focus sulla materia.
Quadro normativo di riferimento della decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici
L’articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008, noto come “decreto Brunetta”, entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, ha introdotto misure specifiche per le assenze per malattia nel settore pubblico.
In particolare, per i periodi di assenza per malattia, indipendentemente dalla loro durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza viene corrisposto il trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.
Successivamente, il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, ha previsto che tale disposizione non si applica al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.
Con il Decreto Legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, è stato escluso dalla decurtazione anche il personale dei Vigili del Fuoco. In sostanza, la nuova normativa sostituisce il comma 1-bis dell’art. 71 e prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale“.
Dettagli sul trattamento economico fondamentale
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali voci rientrano nel trattamento economico fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni “ad personam” per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.
Inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni “ad personam” e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento, in conformità all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi“. È importante sottolineare che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.
Applicazione della decurtazione in caso di invalidità e/o handicap
La normativa non distingue tra le cause delle assenze per malattia né tra dipendenti disabili e non disabili. Pertanto, anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di invalidità e/o di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 sono soggetti alla stessa penalizzazione.
Tuttavia, resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Modalità di applicazione della decurtazione
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente“, nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i dieci giorni, anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Decorsi i dieci giorni, si applicherà il regime giuridico-economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed accordi di comparto per le assenze per malattia. La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.
Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia. È importante notare che la decurtazione si applica anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.
Congedo per cure per lavoratori invalidi
Il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, all’articolo 7, disciplina in questo contesto il congedo per cure destinato ai lavoratori mutilati e invalidi civili, offrendo loro un periodo di assenza retribuita per sottoporsi a trattamenti terapeutici legati alla propria condizione di invalidità.
Chi può richiederlo
Possono beneficiare del congedo:
I lavoratori subordinati (sia del settore pubblico che privato) mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Il requisito dell’invalidità deve essere certificato dalla Commissione medica preposta al riconoscimento dell’invalidità civile.
La riduzione della capacità lavorativa deve essere di origine civile e non derivante da infortuni sul lavoro o cause di servizio, per le quali esistono altre tutele specifiche.
Durata e modalità di fruizione
Il congedo può essere concesso per un periodo massimo di trenta giorni all’anno.
Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze terapeutiche del lavoratore.
Il periodo di congedo non è computabile nel periodo di comporto (ossia il limite massimo di assenze per malattia oltre il quale il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro).
Finalità e certificazione richiesta
Il congedo per cure è concesso esclusivamente per sottoporsi a:
Cure mediche o riabilitative strettamente collegate all’invalidità riconosciuta.
Trattamenti necessari per prevenire l’aggravarsi della patologia invalidante.
Per ottenere il congedo, il lavoratore deve presentare:
Certificazione medica rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura convenzionata, attestante la necessità delle cure in relazione alla patologia invalidante riconosciuta.
Domanda formale al datore di lavoro, indicando il periodo di fruizione e allegando la documentazione medica.
Eventuali integrazioni richieste dall’ente previdenziale o dal datore di lavoro, per verificare la correlazione tra le cure e l’invalidità certificata.
Trattamento economico del congedo per cure
Il trattamento economico del congedo dipende dalle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro del dipendente.
Settore pubblico: generalmente, il congedo è retribuito nei limiti previsti dal CCNL di riferimento, senza decurtazioni stipendiali.
Settore privato: la retribuzione può variare in base alla categoria contrattuale applicata; alcuni contratti prevedono un trattamento economico ridotto o un periodo di congedo non retribuito.
Anzianità di servizio: il periodo di congedo per cure è computato ai fini dell’anzianità lavorativa e non comporta penalizzazioni per il lavoratore.
Esclusione dalla decurtazione per determinate patologie
Facendo riferimento a quanto appena scritto in alcuni casi le decertazioni stipendiali previste per le assenze per malattia non si applicano.
L’art. 71 del D.L. 112/2008 prevede infatti una riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni di malattia, ma alcuni CCNL escludono da questa norma le seguenti situazioni:
Patologie gravi e invalidanti, come chemioterapia, dialisi, radioterapia e altre terapie salvavita.
Malattie croniche degenerative riconosciute come particolarmente invalidanti.
Per evitare la decurtazione stipendiale, il lavoratore deve:
Presentare certificazione medica specialistica, rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, attestante la patologia grave e la necessità delle cure.
Seguire le modalità di comunicazione previste dal datore di lavoro, fornendo tempestivamente la documentazione richiesta.
Visite specialistiche, terapie e permessi per motivi sanitari
Infine, oltre al congedo per cure, i lavoratori possono usufruire di permessi retribuiti per visite specialistiche e trattamenti medici.
Fruizione come malattia
Se il lavoratore giustifica l’assenza per visita specialistica con certificato medico di malattia, questa rientra nel regime generale delle assenze per malattia e, pertanto, può essere soggetta alla decurtazione retributiva nei primi dieci giorni.
Permessi orari retribuiti per visite e terapie
Alcuni CCNL prevedono permessi orari retribuiti per:
Visite specialistiche
Trattamenti fisioterapici
Accertamenti diagnostici
Questi permessi consentono ai lavoratori di assentarsi senza dover ricorrere alla malattia, evitando la riduzione dello stipendio.


LENTEPUBBLICA
Controlli visita fiscale: cosa succede se il medico non ti trova a casa

In caso di malattia, il lavoratore riceve dei controlli, ma cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale? Vediamolo insieme.
Controlli visita fiscale: quando un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che di quello privato, è in malattia e non può andare a lavoro, deve contattare il medico per redigere il certificato di malattia da inviare all’Inps.
Come sappiamo, però, ci sono degli orari di reperibilità da rispettare: cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale?
Vediamo quali sono le conseguenze.
Controlli visita fiscale: cosa succede se il medico non ti trova a casa
Nel certificato medico, viene indicato l’indirizzo dell’abituale residenza o del domicilio e ci sono degli orari di reperibilità, ovvero fasce orarie nelle quali il dipendente deve essere presente in casa, per la visita fiscale.
Dal 2024 le fasce di reperibilità diventano uniche, applicate sia ai dipendenti privati sia ai lavoratori del pubblico impiego: la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.
Se il medico non trova il dipendente a casa, lascia un avviso nel quale informa il lavoratore di non averlo trovato e dove gli comunica di presentarsi in ambulatorio il giorno successivo (se non è festivo) per fare la visita.
controlli visita fiscale
Il medico, comunque, comunicherà l’assenza all’Inps, che dovrà comunicarla, a sua volta, al datore di lavoro. Se il giorno dopo, il dipendente non si presenta in ambulatorio, dovrà presentare una giustificazione per l’assenza, entro 10 giorni. In caso contrario, ci sono delle sanzioni.
Quali sono le sanzioni in caso di assenza?
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è inoltre tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.
Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.
Se il dipendente non si trova a casa, durante gli orari di reperibilità, può infatti andare incontro a delle sanzioni.
Ecco quali sono:
Perdita dell’indennità di malattia, fino a 10 giorni (in caso di assenza al primo controllo);
Decurtazione del 50% dell’indennità di malattia (in caso di assenza al secondo controllo);
Perdita totale dell’indennità di malattia (in caso di terza assenza al controllo);
Sanzioni disciplinari, che possono comprendere anche il licenziamento per giusta causa (se recidivo), come stabilito dalla sentenza 24682/2016 della Corte di Cassazione.
Ricordiamo, inoltre, che se la visita viene fatta fuori dalle fasce orarie di reperibilità, il lavoratore non può essere sanzionato.
Controlli visita fiscale: quali sono le esenzioni
Secondo l’art.2 del DPCM n°206/2009, ci sono delle esenzioni per la reperibilità nelle fasce orarie che conosciamo.
Le esenzioni riguardano:
Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
Infortuni sul lavoro;
Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, se è pari o superiore al 67%.
Ci sono, poi, dei casi di assenze giustificate, confermate da prassi e giurisprudenza e sono:
Visite mediche col proprio medico curante, se è impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
Iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico;
Ritiro di radiografie (sempre collegate al certificato medico);
Necessità di andare in farmacia;
Cure dentistiche urgenti;
Attività di volontariato, anche se non legate direttamente alla malattia e nel caso in cui non mettano a repentaglio la salute del lavoratore;
Visite a parenti in ospedale, se non è possibile farle fuori dalle fasce di reperibilità.


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Decreto PA: emendamento unifica elezioni Presidenti e Consigli provinciali. Lattuca: “Segnale positivo da tutte le forze politiche, ora riforma organica”

Per le prossime scadenze elettorali delle Province, le elezioni del Presidente di Provincia e del Consiglio provinciale si svolgeranno nello stesso giorno, ponendo così fine al caos causato dalla differente durata dei mandati. Ad oggi, infatti, il mandato del Presidente di Provincia dura quattro anni, mentre quello del Consiglio Provinciale dura due anni: un disallineamento che ha prodotto negli anni il duplicarsi di votazioni per la stessa Provincia a distanza di pochi mesi.È su questo scostamento che è intervenuto un emendamento approvato ieri in Commissione alla Camera al cosiddetto Decreto PA – oggi al voto definitivo in Aula – che riallinea le scadenze con effetti fino al 2030.Il commento del Presidente UPI Lattuca“Siamo molto soddisfatti del risultato – commenta il Presidente di UPI Enzo Lattuca – soprattutto perché l’emendamento è stato sostenuto in maniera trasversale da tutte le forze politiche: segno che la necessità di intervenire sulla riforma delle Province è ormai una questione condivisa e soprattutto non divisiva. É un segnale di attenzione importante, ma è solo l’inizio per restituire certezze ad una istituzione costituzionale della Repubblica. Il fatto che tutte le forze politiche riconoscano questa necessità ci fa ben sperare sulla ripresa, nella prossima legislatura, di un confronto sereno e costruttivo per arrivare ad una riforma profonda delle Province.Ribadiamo – aggiunge Lattuca – che per noi non si tratta solo di risolvere le pesanti incongruenze legate al modello elettorale. C’è il tema, ancora più urgente, di definire un quadro chiaro ed omogeneo di funzioni su tutto il territorio, che valorizzi il ruolo delle Province nelle politiche di sviluppo territoriale, con risorse certe per assicurare servizi e investimenti e il personale necessario per elevare l’efficienza degli enti a favore di cittadini e imprese.
Tutti temi che affronteremo nell’Assemblea Nazionale UPI, in programma ad Imperia il 19 e 20 ottobre prossimi, dove lanceremo la nostra piattaforma programmatica che presenteremo a tutte le forze politiche affinché ne riconoscano l’importanza nei loro programmi elettorali per la prossima legislatura”.


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