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Giustizia, tre nuovi uffici di prossimità nell’Agrigentino
Il Tribunale di Agrigento ha ospitato la sesta conferenza tematica per “Uffici di prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini”, voluto dal Ministero della Giustizia (finanziato dal POC al PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020) e realizzato da Regione Siciliana con il supporto di Formez. Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati i tre Udp ricadenti nel territorio agrigentino: Campobello di Licata, Racalmuto e Raffadali, i cui sindaci – Vito Terrana, Calogero Bongiorno e Ida Cuffaro – sono intervenuti manifestando la loro soddisfazione per questo servizio. I saluti istituzionali sono stati affidati a Giuseppe Melisenda Giambertoni, Presidente del Tribunale di Agrigento, a Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento, a Giuseppe Pendolino, presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, a Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale del Dipartimento famiglia e politiche sociali, Regione Siciliana, a Vincenza Gaziano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento.
Impossibilitata a intervenire Roberta Bardi, dirigente del Ministero della Giustizia, che ha inviato un messaggio. “L’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini assume in Sicilia un valore particolare, considerate le caratteristiche del territorio, la presenza di aree interne e montane e le difficoltà di collegamento che interessano anche le comunità insulari”, ha affermato la Bardi. L’assessore Albano ha confermato l’impegno della Regione su questo progetto: “Vogliamo che ogni cittadino possa accedere al servizio – ha affermato -, specie quando si trova in una situazione di vulnerabilità”. “Stiamo conducendo un tour territoriale e virtuale che sta raccontando il territorio siciliano e che vede Formez impegnato al massimo”, ha invece affermato il presidente Anastasi. “Un aspetto molto importante è vedere la ‘bella comunicazione’ che c’è intorno. Spesso la comunicazione è solo l’output finale di un progetto, un report che racconta cosa è stato fatto, ma all’interno di ‘Uffici di prossimità’ è stata l’elemento incisivo, che ha visto coinvolti tribunali e territori insieme per raccontare un progetto che può cambiare in concreto la vita dei cittadini”. Il dibattito, moderato da Roberto Santi, responsabile dell’ufficio eventi di Formez, ha poi visto lo sviluppo di una parte più tecnica. Sono intervenuti Fulvio Ventura, consulente di Formez, Rosanna Grisafi, dirigente amministrativo del Tribunale di Agrigento, e Angelo Castellano, direttore del settore della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Agrigento.
SICILIAONPRESS
Oltre le contrapposizioni, il futuro di Favara: Intervista a Rino Castronovo
Figura centrale e dinamica della politica locale, Rino Castronovo rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Ricopre con dedizione il ruolo di consigliere comunale di Favara e di consigliere provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Eletto originariamente nelle file della Democrazia Cristiana, ha recentemente intrapreso un nuovo percorso politico aderendo alla lista di Cateno De Luca, in un progetto condiviso insieme alla consigliera Marianna Zambito e a Totò Fanara – figura di spicco del territorio e candidato alle prossime elezioni regionali. NotizieFavara
Eletto consigliere comunale, lei è stato poi tra i consiglieri più attivi a sostegno del sindaco Palumbo. Cosa l’ha spinta verso questa scelta?*
Il popolo favarese aveva espresso chiaramente la propria preferenza scegliendo Antonio Palumbo, e questa scelta mi ha indotto a una profonda riflessione: dovevo puntare a valorizzare ogni singola opportunità per il bene del mio paese. Non potevo certamente voltare le spalle dinanzi al richiamo e alle esigenze degli elettori. Per questo motivo, ho messo da parte le appartenenze di schieramento e ho provato in tutti i modi a far arrivare finanziamenti per una città che ne ha un forte ed estremo bisogno.
Come giudica l’operato e l’esperienza dell’amministrazione Palumbo?
Da consigliere comunale rispetto il sindaco Palumbo e per certi versi lo ringrazio per la fiducia che ha riposto nel mio gruppo. Tuttavia, se guardiamo ai risultati complessivi, sicuramente avremmo potuto fare molto di più se il sindaco avesse avuto al suo fianco una maggioranza politica coesa, capace di interloquire e stimolare maggiormente il governo regionale e quello nazionale a finanziare i progetti per il nostro territorio.
Come mai oggi non sostiene più il sindaco Palumbo?
Vede, io sono un consigliere di centrodestra. Oggi la mia parte politica ha finalmente ritrovato la tanto attesa unità e coesione. Di conseguenza, intendo mettere in campo un’azione politica determinante che possa consentirci di presentare una visione condivisa e di governare la città.
All’interno della lista di Cateno De Luca condivide questo percorso con Marianna Zambito e Totò Fanara. Che valore aggiunto porta questa squadra per Favara e per l’intero territorio agrigentino?
Con Marianna Zambito e Totò Fanara condividiamo una visione pragmatica e concreta dell’azione politica. La candidatura di Totò Fanara alle prossime elezioni regionali rappresenta un passaggio cruciale per dare a Favara e alla provincia di Agrigento una rappresentanza forte, autorevole e capace di far valere i bisogni della nostra comunità nelle sedi istituzionali della Regione. Insieme uniamo l’esperienza amministrativa e il radicamento sul territorio per offrire risposte immediate ed efficaci ai cittadini.
Ricoprendo anche il ruolo di consigliere provinciale nel Libero Consorzio di Agrigento, quali priorità intende portare avanti per valorizzare il ruolo di Favara nel territorio? NotizieFavara
Il ruolo nel Libero Consorzio mi consente di intervenire su tematiche strategiche per il nostro comprensorio, dalla viabilità all’edilizia scolastica fino alla programmazione dello sviluppo locale. Favara deve tornare a recitare un ruolo protagonista e centrale all’interno della provincia, facendo rete con gli altri comuni per attrarre risorse e sbloccare opere fondamentali per i nostri cittadini.
Quali sono i settori più urgenti su cui la prossima amministrazione dovrà intervenire da subito per rilanciare l’economia e i servizi a Favara?
Dobbiamo partire dall’ordinario per poi costruire lo straordinario. Le emergenze quotidiane riguardano la gestione e il miglioramento dei servizi primari, la manutenzione delle nostre strade e il decoro urbano. Al contempo occorre programmare interventi a lungo termine: incentivare le attività produttive locali, valorizzare il nostro centro storico e fare in modo che la progettazione per intercettare i fondi europei e regionali diventi una costante efficiente della macchina comunale.
Molti giovani continuano a lasciare Favara per mancanza di prospettive. Come pensa di riavvicinare le nuove generazioni alla politica e alla vita pubblica del paese?
L’emigrazione giovanile è la ferita più grande della nostra terra. I giovani non chiedono assistenzialismo, ma opportunità vere, meritocrazia e spazi per mettere a frutto le proprie competenze. Nella squadra che stiamo costruendo, la componente giovanile non è una facciata, ma il motore delle decisioni. Vogliamo creare le condizioni economiche e sociali affinché un giovane favarese possa scegliere di restare e investire nel proprio futuro qui a Favara.
Cosa si sente di dire oggi alle forze di centrodestra in vista del futuro di Favara?
Bisogna lavorare concretamente e presentare alla città una proposta politica seria, solida e credibile. Non serve a nulla attaccare continuamente Palumbo; dobbiamo invece concentrarci su quello che vogliamo realizzare per il paese. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, lavorando insieme a una squadra forte fatta di giovani, tecnici e operatori che hanno già ampiamente dimostrato di saper fare il bene della nostra comunità.
LIVESICILIA
Legge elettorale, come funzionerà in Sicilia la corsa per Camera e Senato
PALERMO – I calcoli ‘politici’ con la rincorsa alle alleanze sono scattati un minuto dopo l’approvazione della legge elettorale, ma per conoscere i dettagli sul meccanismo delle prossime elezioni politiche bisognerà attendere i decreti d’attuazione. Di certo c’è che la Sicilia eleggerà 32 deputati, mentre i senatori eletti nell’Isola saranno 15 o 16. In tutto i deputati saranno quattrocento, i senatori duecento.
Come funziona la legge elettorale per Camera e Senato
La legge elettorale, detta ‘Stabilicum’ o ‘Melonellum’, si basa su un sistema proporzionale puro, cui si aggiunge anche un premio di maggioranza sia per la Camera che per il Senato. Partecipano alla suddivisione dei seggi tutti i partiti che si presentano in coalizione e che superano la soglia di sbarramento del 3%. Prevista, però, la regola del “miglior perdente”: si tratta di un ripescaggio, per ciascuna coalizione di liste, della lista della coalizione che, pur non avendo superato il 3% autonomamente, ottiene il maggior numero di voti rispetto alle altre escluse della stessa coalizione.
Legge elettorale, il sistema del premio di maggioranza
Il premio di maggioranza viene assegnato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei consensi: in questo caso scatterà un bonus di parlamentari pescati da due liste bloccate nazionali. Nelle liste finiranno i nomi di 70 deputati e 35 senatori. Se nessuna delle coalizioni raggiungerà il 42% si andrà all’assegnazione dei seggi con il proporzionale puro.
Come sarà il voto per la Camera in Sicilia
In Sicilia, per quanto riguarda la Camera, ci saranno due circoscrizioni: Sicilia 1 (occidentale) e Sicilia 2 (orientale). All’interno dei due macro-raggruppamenti ci saranno rispettivamente due e tre collegi. Ciascun collegio eleggerà sei o sette deputati: il numero esatto sarà stabilito dai dati dell’ultimo censimento Istat.
Il primo collegio della Sicilia occidentale metterà insieme la città di Palermo e la sua provincia; il secondo rappresenterà le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta. In Sicilia orientale la corsa elettorale sarà suddivisa su tre ‘piste’: il primo collegio racchiude la zona del Calatino della provincia di Catania, aggregata con le province di Siracusa e Ragusa; il secondo mette insieme le province di Messina ed Enna; il terzo Catania e il resto della provincia etnea.
Come sarà il voto per il Senato in Sicilia
Per il Senato, la riforma approvata definitivamente dal Parlamento nazionale, le circoscrizioni coincideranno con i collegi e saranno due: Sicilia occidentale e Sicilia orientale. In Sicilia occidentale Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta con l’esclusione di Niscemi, che voterà con la Sicilia orientale assieme alle province di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa.
Capolista bloccato e nodo preferenze
In ogni collegio elettorale ci sarà una lista di sei candidati e l’elettore avrà la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, rispettando però l’alternanza di genere. In testa alla lista ci sarà un capolista “bloccato”, eletto automaticamente se, in base ai calcoli, scatterà il seggio a quel partito in quel determinato collegio. Quello delle preferenze è un punto molto contestato della riforma: secondo una stima di ‘Youtrend’, infatti, soltanto il 43% dei parlamentari verrà eletto con le preferenze.
LENTEPUBBLICA
Posizioni organizzative negli enti locali "a discrezione" del datore di lavoro
Con l’ordinanza 11353/2025, la Sezione Lavoro della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle posizioni organizzative all’interno degli enti locali, fornendo un’importante interpretazione in merito alla discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro pubblici nella loro gestione.
In un recente pronunciamento, la Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per il funzionamento della macchina amministrativa, offrendo chiarimenti che interessano da vicino enti locali e dipendenti pubblici. L’ordinanza affronta aspetti decisivi della gestione del personale, con particolare attenzione a un ambito spesso oggetto di interpretazioni discordanti. Un contributo rilevante per comprendere meglio diritti, doveri e margini di manovra nella pubblica amministrazione.
Assegnazione delle posizioni organizzative negli enti locali: sono “a discrezione” del datore di lavoro
La Suprema Corte ha ribadito che l’attivazione delle posizioni organizzative – secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 1999 – rappresenta una possibilità, non un obbligo per l’amministrazione. In altri termini, la scelta di istituire questi incarichi, che comportano specifiche responsabilità gestionali e organizzative, rientra nella libertà decisionale del datore pubblico e deve essere formalizzata attraverso un provvedimento scritto e motivato.
Anche l’eventuale rinnovo dell’incarico, alla scadenza del periodo stabilito, non è automatico: la sua conferma, infatti, dipende da una nuova valutazione da parte dell’ente, che dovrà esprimersi nuovamente con un atto formale motivato. L’incarico è quindi sempre a termine, con durata limitata nel tempo, e non può trasformarsi in una funzione stabile o permanente.
I compensi che spettano al dipendente
La Corte ha inoltre precisato che al dipendente incaricato spettano due tipi di compenso:
una retribuzione legata alla posizione ricoperta
e un’ulteriore componente premiale, collegata ai risultati conseguiti.
Tuttavia, qualora si renda necessaria una revoca anticipata dell’incarico – circostanza che può verificarsi solo per riorganizzazioni interne oppure per accertate carenze nei risultati – questa deve anch’essa essere disposta per iscritto e adeguatamente motivata. La revoca comporta il venir meno degli emolumenti aggiuntivi e il ritorno del dipendente alle funzioni proprie del suo profilo contrattuale di base.
Valorizzazione delle cosiddette “alte professionalità”
Un ulteriore passaggio dell’ordinanza riguarda la valorizzazione delle cosiddette “alte professionalità”, disciplinate dall’articolo 10 del CCNL 2002-2005. Secondo la Corte, anche in questo caso si applicano le stesse regole previste per le posizioni organizzative, in particolare quelle contenute nell’articolo 8 del CCNL 1999: la decisione di confermare o meno gli incarichi già attribuiti resta comunque una scelta a discrezione del datore di lavoro pubblico.
Le conclusioni dei giudici
In sintesi, la Cassazione ha tracciato un quadro chiaro: la gestione delle posizioni organizzative negli enti pubblici è guidata da criteri di opportunità e da un potere decisionale non vincolato, purché ogni atto sia motivato e tracciabile. Una precisazione che rafforza il principio secondo cui tali incarichi devono essere intesi come strumenti gestionali flessibili e non come diritti soggettivi dei singoli lavoratori.
LENTEPUBBLICA
Decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici: in quali casi è prevista?
In quali casi si applica la riduzione del trattamento economico, vale a dire la decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici? Scopriamone di più e vediamo gli ultimi aggiornamenti in materia.
La normativa riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, inclusi coloro riconosciuti come invalidi o portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92, ha subito aggiornamenti significativi nel corso degli anni. È fondamentale comprendere come queste disposizioni influenzino il trattamento economico durante i periodi di malattia, specialmente nei primi dieci giorni di assenza.
È fondamentale che i lavoratori interessati si informino sulle previsioni dei contratti collettivi applicabili al loro settore per comprendere appieno i propri diritti e le eventuali esenzioni dalla disciplina generale.
Scopriamone dunque di più sull’argomento in questo nostro focus sulla materia.
Quadro normativo di riferimento della decurtazione sulla malattia dei dipendenti pubblici
L’articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008, noto come “decreto Brunetta”, entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, ha introdotto misure specifiche per le assenze per malattia nel settore pubblico.
In particolare, per i periodi di assenza per malattia, indipendentemente dalla loro durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza viene corrisposto il trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.
Successivamente, il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, ha previsto che tale disposizione non si applica al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.
Con il Decreto Legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, è stato escluso dalla decurtazione anche il personale dei Vigili del Fuoco. In sostanza, la nuova normativa sostituisce il comma 1-bis dell’art. 71 e prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale“.
Dettagli sul trattamento economico fondamentale
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali voci rientrano nel trattamento economico fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni “ad personam” per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.
Inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni “ad personam” e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento, in conformità all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi“. È importante sottolineare che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.
Applicazione della decurtazione in caso di invalidità e/o handicap
La normativa non distingue tra le cause delle assenze per malattia né tra dipendenti disabili e non disabili. Pertanto, anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di invalidità e/o di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 sono soggetti alla stessa penalizzazione.
Tuttavia, resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Modalità di applicazione della decurtazione
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente“, nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i dieci giorni, anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Decorsi i dieci giorni, si applicherà il regime giuridico-economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed accordi di comparto per le assenze per malattia. La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.
Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia. È importante notare che la decurtazione si applica anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.
Congedo per cure per lavoratori invalidi
Il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, all’articolo 7, disciplina in questo contesto il congedo per cure destinato ai lavoratori mutilati e invalidi civili, offrendo loro un periodo di assenza retribuita per sottoporsi a trattamenti terapeutici legati alla propria condizione di invalidità.
Chi può richiederlo
Possono beneficiare del congedo:
I lavoratori subordinati (sia del settore pubblico che privato) mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Il requisito dell’invalidità deve essere certificato dalla Commissione medica preposta al riconoscimento dell’invalidità civile.
La riduzione della capacità lavorativa deve essere di origine civile e non derivante da infortuni sul lavoro o cause di servizio, per le quali esistono altre tutele specifiche.
Durata e modalità di fruizione
Il congedo può essere concesso per un periodo massimo di trenta giorni all’anno.
Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze terapeutiche del lavoratore.
Il periodo di congedo non è computabile nel periodo di comporto (ossia il limite massimo di assenze per malattia oltre il quale il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro).
Finalità e certificazione richiesta
Il congedo per cure è concesso esclusivamente per sottoporsi a:
Cure mediche o riabilitative strettamente collegate all’invalidità riconosciuta.
Trattamenti necessari per prevenire l’aggravarsi della patologia invalidante.
Per ottenere il congedo, il lavoratore deve presentare:
Certificazione medica rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura convenzionata, attestante la necessità delle cure in relazione alla patologia invalidante riconosciuta.
Domanda formale al datore di lavoro, indicando il periodo di fruizione e allegando la documentazione medica.
Eventuali integrazioni richieste dall’ente previdenziale o dal datore di lavoro, per verificare la correlazione tra le cure e l’invalidità certificata.
Trattamento economico del congedo per cure
Il trattamento economico del congedo dipende dalle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro del dipendente.
Settore pubblico: generalmente, il congedo è retribuito nei limiti previsti dal CCNL di riferimento, senza decurtazioni stipendiali.
Settore privato: la retribuzione può variare in base alla categoria contrattuale applicata; alcuni contratti prevedono un trattamento economico ridotto o un periodo di congedo non retribuito.
Anzianità di servizio: il periodo di congedo per cure è computato ai fini dell’anzianità lavorativa e non comporta penalizzazioni per il lavoratore.
Esclusione dalla decurtazione per determinate patologie
Facendo riferimento a quanto appena scritto in alcuni casi le decertazioni stipendiali previste per le assenze per malattia non si applicano.
L'art. 71 del D.L. 112/2008 prevede infatti una riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni di malattia, ma alcuni CCNL escludono da questa norma le seguenti situazioni:
Patologie gravi e invalidanti, come chemioterapia, dialisi, radioterapia e altre terapie salvavita.
Malattie croniche degenerative riconosciute come particolarmente invalidanti.
Per evitare la decurtazione stipendiale, il lavoratore deve:
Presentare certificazione medica specialistica, rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, attestante la patologia grave e la necessità delle cure.
Seguire le modalità di comunicazione previste dal datore di lavoro, fornendo tempestivamente la documentazione richiesta.
Visite specialistiche, terapie e permessi per motivi sanitari
Infine, oltre al congedo per cure, i lavoratori possono usufruire di permessi retribuiti per visite specialistiche e trattamenti medici.
Fruizione come malattia
Se il lavoratore giustifica l’assenza per visita specialistica con certificato medico di malattia, questa rientra nel regime generale delle assenze per malattia e, pertanto, può essere soggetta alla decurtazione retributiva nei primi dieci giorni.
Permessi orari retribuiti per visite e terapie
Alcuni CCNL prevedono permessi orari retribuiti per:
Visite specialistiche
Trattamenti fisioterapici
Accertamenti diagnostici
Questi permessi consentono ai lavoratori di assentarsi senza dover ricorrere alla malattia, evitando la riduzione dello stipendio.
LENTEPUBBLICA
Controlli visita fiscale: cosa succede se il medico non ti trova a casa
In caso di malattia, il lavoratore riceve dei controlli, ma cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale? Vediamolo insieme.Controlli visita fiscale: quando un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che di quello privato, è in malattia e non può andare a lavoro, deve contattare il medico per redigere il certificato di malattia da inviare all’Inps.Come sappiamo, però, ci sono degli orari di reperibilità da rispettare: cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale?Vediamo quali sono le conseguenze.Controlli visita fiscale: cosa succede se il medico non ti trova a casaNel certificato medico, viene indicato l’indirizzo dell’abituale residenza o del domicilio e ci sono degli orari di reperibilità, ovvero fasce orarie nelle quali il dipendente deve essere presente in casa, per la visita fiscale.Dal 2024 le fasce di reperibilità diventano uniche, applicate sia ai dipendenti privati sia ai lavoratori del pubblico impiego: la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.Se il medico non trova il dipendente a casa, lascia un avviso nel quale informa il lavoratore di non averlo trovato e dove gli comunica di presentarsi in ambulatorio il giorno successivo (se non è festivo) per fare la visita.Il medico, comunque, comunicherà l’assenza all’Inps, che dovrà comunicarla, a sua volta, al datore di lavoro. Se il giorno dopo, il dipendente non si presenta in ambulatorio, dovrà presentare una giustificazione per l’assenza, entro 10 giorni. In caso contrario, ci sono delle sanzioni.Quali sono le sanzioni in caso di assenza?In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è inoltre tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.