Con lo Statuto Albertino, modellato sulla prima Costituzione Francese del 1791, sono stati eliminati tutti i preesistenti centri di potere locale che costituivano un fattore di rallentamento per la crescita del così detto "Stato di diritto"; però sono stati lasciati sopravvivere le istituzioni
Comunali e Provinciali.
Nel nostro paese, già all'indomani dell'unità d' Italia (1861),si e' riflettuto sulla questione dell'articolazione regionale dello Stato.
Con l'unificazione amministrativa, ottenuta attraverso le leggi del 1865, si realizzò quella che è stata polemicamente definita la "piemontesizzazione" dello Stato.
La controversia insorta sulle autonomie locali, fu successivamente calmata dopo i gravi problemi che ha dovuto affrontare lo Stato e, la tendenza accentratrice ha avuto il sopravvento sino alla fine della prima guerra mondiale.
In seguito, il fermento per l'autonomia locale, rivendicazione proveniente "dal basso", e' stato bloccato dall'avvento dello Stato fascista il quale,nella sua forma dittatoriale, non poteva che avere un carattere accentrato e assolutistico.
Lo stesso Stato fascista eliminò le cariche elettive anche nei Comuni e nelle Province e restrinse anche quella modesta sfera di autonomia di cui tali enti avevano già in precedenza goduto.
Nel momento della dissoluzione della dittatura, la crisi dello Stato fu violenta e il bisogno di nuove soluzioni divenne piu' vivo di qualsiasi preoccupazione per l'unità del paese.
L'autonomia politica locale e il pluralismo rappresentavano l' idea forza per la ricostituzione del nuovo Stato italiano, che si concretizzò con la formulazione del testo finale della Costituzione che prevede:
- art. 5 : "il decentramento regionale e locale assurge a principi
fondamentale dell'Ordinamento Italiano";
- art. 114 : Lo Stato si pone come "Stato delle autonomie" e
- alle autonomie viene dedicato il Titolo V° della Costituzione (art. 114-133);
Lo Stato come apparato centrale ha conservato le funzioni di indirizzo politico generale e di conduzione economica, nonché quelle altre ritenute in delegabili come la titolarità della giurisdizione, la direzione della politica estera, l'ordinamento delle forze armate ecc..
La modifica del Titolo V° della Costituzione e la Polizia Locale
L'applicazione della modifica del Titolo V° sez. II° della Costituzione (Legge Costituzionale n° 3 del 18 Ottobre 2001), ha favorito una forte accelerazione al processo di trasformazione in senso federalista dell'Ordinamento Repubblicano.
La riforma del Titolo V°, causata da una affrettata approvazione in fine legislatura che ha impedito una approfondita valutazione dei suoi effetti e delle sue implicazioni, ha provocato
forti perplessità ed ha avviato in molte sedi, vivaci discussioni e interpretazioni diverse.
In questo processo di trasformazione dell'ordinamento repubblicano, su una cosa sono tutte le parti politiche d'accordo, sulla Polizia Locale e, sul ruolo che la Polizia locale dovrà svolgere in senso federalista.
L'origine della funzione di "Polizia Locale" - le Guardie della Provincia - La Polizia Provinciale
La istituzione della Polizia Provinciale, non va vista come il motivo di creare una nuova forza di Polizia tra le tante esistenti, ma sicuramente occorre tornare alle origini del ruolo della Provincia e ricercare nell'esigenza per questo Ente, di disporre di una struttura di controllo in grado di assicurare l'attuazione dell'azione amministrativa in capo alla stessa.
Cosi pure, l'origine delle competenze dell ' Ente Provincia in materia di vigilanza, non va ricercata soltanto nella Legge n° 65 del 7 Ottobre 1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", la quale ha rappresentato soltanto una fase importante in un momento storico dove, la riforma della Pubblica Amministrazione ha fatto pensare anche ad una forte riduzione delle competenze, se non la scomparsa, delle Province.
Nel corso dei processi storici che hanno caratterizzato l'attuale strutturazione della Provincia, troviamo che già nel 1930 il Codice di Procedura Penale, approvato con Regio Decreto 19 Ottobre 1930, n° 1399, all'art. 221, riconosceva alle Guardie delle Province le funzioni di Polizia Giudiziaria, consolidando quanto indicato dal R.D. 24 Giugno 1923 che demandava la sorveglianza sulla Caccia alle Guardie dipendenti di Enti pubblici.
Il D.P.R. n° 616/77 all'art. 9 aveva previsto che le regioni, nelle materie ad esse trasferite, esercitassero anche le funzioni di Polizia Amministrativa ad esse relative; questa impostazione è stata recepita dal D.Lgs. n° 112 del 31 Marzo 1998 che al primo comma dell'art. 159 stabilisce che: "Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia Amministrativa Regionale e Locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica".
La emanazione del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, (testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), non ha modificato sostanzialmente il D.Lgs n.112/98 che è rimasto l'atto normativo piu' rilevante in ordine alle funzioni di Polizia Provinciale in quanto, oltre a disciplinare dettagliatamente tutte le funzioni ed i compiti amministrativi spettanti agli Enti Locali per " autonomia "funzionale" o "per delega", specifica che, "il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti tra i quali quelli di Vigilanza e di Polizia Amministrativa".
Tenuto conto della vastità e complessità delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti alle Province, è necessario che quanto previsto alla Legge quadro n° 65/86, attribuendo a tutti gli operatori di Polizia Locale le funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria,
oltre che la possibilità di attuare nell'ambito delle Province, un modello di organizzazione che la Legge propone (Corpi, Servizi, ecc.) per le compagini cui tali funzioni sono attribuite, venga sancito in una apposita Legge Nazionale di indirizzo che riconosca alle strutture di Vigilanza Provinciale il giusto ruolo che peraltro in determinati ambiti già compete loro.
Allo stesso tempo le Regioni, sulla base di un indirizzo comune e mettendo in atto strumenti di confronto, provvedano ad emanare o adeguare Leggi di ordinamento in materia di Polizia Locale.
Alcune realtà hanno già dato seguito in tal senso, approvando o predisponendo nuovi testi di Legge Regionale altre regioni come quella siciliana non ha provveduto in merito, ma e' indubbio la validità di un corpo di polizia provinciale che insieme ad altri Corpi di polizia locale ha un grande ruolo di controllo e vigilanza sul territorio provinciale.
Riferimenti normativi
Artt. 5, 117, 118, 128 Cost.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
L. 24 novembre 1981, n. 689
L. 7 marzo 1986, n. 65
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
L. 11 febbraio 1992, n. 157
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
L. 15 marzo 1997, n. 59
L. 15 maggio 1997, n. 127
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
L. 1 agosto 2003, n. 214
L'evoluzione storica della Polizia provinciale - Le origini
Nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383 non si aveva alcun riferimento a funzioni di vigilanza affidate ad organi della Provincia. Si parlava della figura degli agenti addetti alla vigilanza, solo indirettamente (art. 155) mediante il rinvio alla norma (art. 110) in cui era previsto che un terzo dei proventi delle ammende era devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi ad agenti, che avessero contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.
Le competenze della Provincia sono sempre state caratterizzate da un legame indiretto con il cittadino e da un'erogazione di servizi a carattere "impersonale" rivolti ad un territorio a carattere intercomunale, che però non giustificavano la creazione di una struttura di vigilanza a carattere anche repressivo, come quella comunale.
Il primo esempio di attribuzione compiuta di competenze di vigilanza si ha con l'emanazione del R.D. n. 1016 del 1939 relativo alla disciplina dell'attività venatoria; infatti, agli artt. 68 e segg. la vigilanza è affidata agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria ed alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali e, in particolare modo, ai guardiacaccia dei Comitati provinciali della caccia, ed alle guardie in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve di caccia.
L'art. 68 prevedeva quindi la possibilità che soggetti affiliati all'ente Provincia,quali erano quelli dipendenti dai Comitati provinciali della caccia, potessero svolgere un'attività di controllo in materia di caccia, previa acquisizione del decreto di guardia giurata ai sensi degli artt. 133 e ss.del R.D. 18 giugno1931, n. 773.
È con le disposizioni contenute nel R.D. n. 1016 del 1939, pertanto, che viene assegnato alle Province il compito di vigilare, attraverso la creazione di un proprio servizio, sul rispetto della normativa in materia di attività venatoria.
Stranamente tale competenza travalicava i confini della Provincia, prevedendo la possibilità di intervento anche al di fuori del territorio della rispettiva Provincia, superando in tal modo il principio del limite di territorialità imposto dall'art. 221 c.p.p. vigente all'epoca e ripreso puntualmente nell'attuale formulazione dell'art. 57 c.p.p. vigente.
Altro limite a cui erano soggetti i guardiacaccia dei Comitati provinciali era costituito dalla materia di competenza: essi non potevano intervenire in materie diverse dalla caccia, tuttavia il guardiacaccia, nell'esercizio delle sue funzioni, era un pubblico ufficiale.
Altra competenza "storica" era costituita dalla vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne e nelle zone di foce sulla base del R.D 8 ottobre 1931, n. 1604, il quale prevede all' art. 31 che le Province possano nominare agenti giurati in conformità dell'art. 138
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S. A tali soggetti, ai fini della sorveglianza sulla pesca, è attribuita la qualità di agente di Polizia giudiziaria.
Attualmente tale competenza è stata trasferita alle Province, per quanto attiene il personale di vigilanza volontario appartenente alle Associazioni dei pescatori , sulla base dell'art. 163, comma 3, lett. b),del D.Lgs. n. 112 del 1998.
L'emanazione del D.P.R. n. 616 del 1977 e l'attuazione del modello regionalistico
Con l'art. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, furono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di Polizia locale, urbana e rurale; inoltre con l'art. 1, lett. o) e p), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, vengono trasferite le competenze in materia di caccia e pesca, dallo Stato alle Regioni e, per la prima volta, si parla di "Polizia venatoria".
In tale maniera vengono trasferite quindi, alle Regioni e successivamente lle Province, le materie di caccia, peraltro, già affidate alle Province dal citato T.U. approvato con R.D. n. 1016 del 1939.
Tuttavia l'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio1972, n. 1, prevedeva che fino alla emanazione di una norma legislativa statale che provvedesse al riordinamento ed alla distribuzione della materia normativa tra gli enti locali, destinatari delle deleghe amministrative, i Comuni e le Province mantenessero le competenze svolte fino ad allora.
A tale riguardo il trasferimento più corposo e significativo è rappresentato dalle competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario, per mezzo del D.P.R. n.616 del 1977, in attuazione della delega contenuta nella L. 22 luglio 1975 n.382 .Nel D.p.r. n.616/77 viene confermato e specificato il trasferimento delle funzioni relative alla Polizia locale, urbana e rurale, alla caccia e alla pesca nelle acque interne.
Sempre nel 1977 si assiste alla emanazione della legge n. 968 del 1977, recante norme di principio per l'attuazione dell'art. 117 Cost..
L'art. 27 della legge n. 968 del 1977 stabiliva che la vigilanza, in materia di esercizio di attività venatoria, era affidata agli agenti "venatori",dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni.
Con tale dizione non veniva individuata con chiarezza la competenza primaria delle Province in alle Regioni di delegare queste competenze agli enti locali, ritenuti più idonei allo svolgimento dei compiti amministrativi e conseguentemente di vigilanza. In maniera abbastanza anomala ed impropria qui si parlava di "guardie giurate comunali, forestali e campestri", inserendo tali soggetti tra coloro che, in via sussidiaria, erano incaricati della vigilanza sull'attività venatoria.
Agli agenti dipendenti dagli enti delegati, tra i quali in particolare quelli delle Province, venivano riconosciute le funzioni di Polizia giudiziaria, con i classici limiti di temporalità, materia e territorialità.
Con questo articolo si assiste ad un passaggio naturale rispetto alla precedente disciplina dettata dal citato T.U., R.D. n. 1016 del 1939, poiché viene superata la qualifica di guardia giurata riconosciuta ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) ed acquisita la qualifica di "Polizia giudiziaria"
Con tale qualifica veniva pertanto conferito anche agli agenti delle Province il potere di compiere tutti gli atti di competenza della Polizia giudiziaria, in particolare per quanto riguardava il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina.
La riforma della Polizia municipale
È solo con l'applicazione analogica della L. n. 65 del 1986 " Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale" e delle leggi regionali applicative della disciplina statale, che inizia la trasformazione dei guardiacaccia in una figura giuridicamente diversa.
È con l'applicazione di tali norme che viene compiuto un salto di qualità attraverso la trasformazione del servizio di vigilanza in corpo di Polizia provinciale, in analogia a quanto previsto per i corpi di Polizia municipale dei Comuni.
Viene, infatti, acquisita la qualifica di agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria e successivamente, ad opera dei Prefetti, viene concessa, agli appartenenti ai corpi di Polizia provinciale, anche la qualità di agenti di pubblica sicurezza, con un sistema di applicazione analogica con la Polizia municipale.
Tuttavia la legge n. 65 del 1986 presenta delle grosse lacune per quanto attiene la Polizia locale diversa da quella dei Comuni. L'art. 12 di tale legge prevede un'applicazione estensiva di alcune sue disposizioni a tutti gli enti locali diversi dai Comuni, con alcune grosse carenze per quanto
attiene le funzioni attribuite, escludendo di fatto l'applicazione automatica degli artt. 3 e 5, riguardanti in particolare le funzioni di pubblica sicurezza.
Tali lacune saranno colmate, per quanto riguarda la Polizia provinciale, dalla legge n. 157 del 1992, seppur con riferimento alla materia specifica della caccia.
In particolare nella legge n. 157 del 1992 è presente uno dei motivi conduttori che porteranno ad una modifica della struttura della Polizia provinciale: dalle competenze amministrative a quelle penali a seguito della introduzione di sanzioni penali per alcuni reati di carattere venatorio.
Le incertezze e le timidezze del legislatore della legge n. 65 del 1986 vengono fugate definitivamente; con gli articoli 28 e 29 della legge n. 157 del 1992 si attribuiscono chiaramente alla Polizia provinciale, compiti propri di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Con tali specificazioni viene superata l'incertezza introdotta con l'art. 12 della legge n. 65 del 1986, circa il ruolo e le competenze attribuite alla Polizia provinciale. Vengono definitivamente chiariti i dubbi interpretativi sulle qualità della Polizia dei Comuni e quella delle province, definendo competenze e limiti di materia e territorialità, nonché il problema dello svolgimento del servizio muniti di armi, quali agenti di P.S.
L'ente Provincia come ente intermedio con funzioni di tutela del territorio dell'ambiente: i nuovi compiti della Polizia Provinciale
Con la legge n.142/90 ed ora con il D.lgs. n. 267/2000, fu effettuata una precisa scelta di politica legislativa che individua nella Provincia l'ente locale cui attribuire in via prioritaria le funzioni amministrative concernenti la salvaguardia dell'ambiente.
Tale scelta si trova poi confermata nelle discipline normative specifiche che hanno regolamentato i vari settori di riferimento ed in particolare nel D.Lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetto Decreto Ronchi) sulla gestione dei rifiuti e nel D.Lgs. n. 152 del 1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
In particolare le competenze, affidate alle Province in materia di controllo sulla normativa per lo smaltimento dei rifiuti, si sostanziano nella formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22 del 1997, nel quale si individua la Provincia quale ente incaricato del controllo su tutte le attività di gestione, comprendendo anche l'accertamento delle violazioni alla normativa sui rifiuti.
Per tale attività essa potrà utilizzare, oltre al proprio personale di vigilanza, anche il personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, con la quale possono essere stipulate apposite convenzioni da parte della Provincia.
È pur vero che il codice di procedura penale, agli artt. 55 c.p.p. e segg., non distingue esclusività di competenza tra i soggetti che sono chiamati a svolgere attività di Polizia giudiziaria, tuttavia il ruolo che le polizie provinciali sono chiamate a svolgere, per quanto attiene i controlli nel campo dello smaltimento dei rifiuti, è determinante in quanto all'ente
Provincia in "primis" sono affidate le competenze per il controllo sui rifiuti; conseguentemente a tali attribuzioni consegue un accrescimento delle competenze della Polizia provinciale, quale organismo di vigilanza delle Province.
In tale veste la Polizia provinciale può effettuare verifiche, ispezioni, prelievo di campioni, compiere sequestri. A tale personale, come a tutti gli organismi che svolgono competenze di Polizia giudiziaria, non può essere in alcun modo impedito l'accesso all'interno dei locali,
in cui si trovino insediamenti produttivi.
In conclusione quindi la Polizia provinciale è chiamata ad intervenire in tutte le materie di competenza della Provincia, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente, della fauna e del territorio (disciplina dei rifiuti solidi e liquidi in base al D.Lgs. n. 22 del 1997, inquinamento delle acque, tutela del territorio e delle bellezze naturali, nonché per la circolazione stradale, ex art. 12 D.Lgs. n. 285 del 1992), sia dal punto di vista penale che amministrativo.
Ulteriori competenze, oltre a quelle individuate dalle leggi statali, sono attribuite dalle varie leggi regionali. A tale proposito alcune Regioni hanno scelto di operare una vasta attribuzione di competenze alle Province, sia in materie di salvaguardia ambientale e del territorio, che della tutela del turismo, affidando alle Province il diretto controllo sulle strutture turistiche (alberghi, pensioni, agenzie di viaggio, affittacamere, camping, agriturismo, ecc.).
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214) ha modificato l'articolo 12 del Codice della Strada prevedendo tra i soggetti incaricati di espletare servizi di polizia stradale anche i "Corpi e servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza" (lettera d-bis), art. 12, C.d.S.).
Alla luce di questa integrazione la polizia provinciale svolge anche servizi di polizia stradale consistenti in:
- prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
- rilevazione degli incidenti stradali;
- predisposizione e esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- scorta per la sicurezza della circolazione;
- tutela e controllo sull'uso della strada.
Vigilanza volontaria e attribuzioni ex D.Lgs. n. 112 del 1998
Una delle competenze, abbastanza originale, spettante alla Polizia Provinciale è costituita dal coordinamento della vigilanza volontaria faunistico-ambientale.
L'art. 27 della legge n. 157 del 1992 individua nella Provincia il soggetto che deve curare il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.
La norma introduce una particolarità nelle funzioni di vigilanza che è stata ripresa per alcuni aspetti in materia di circolazione stradale, con l'introduzione dei cosiddetti "Ausiliari del traffico".
In genere le funzioni di Polizia consistono nell'espletamento di un'attività di carattere accertativo, tendente a scoprire un illecito, sia esso di natura amministrativa che penale; un'attività di carattere investigativo attraverso la quale si ricercano gli autori dell'illecito ed infine un'attività assicurativa,mirante ad assicurare le fonti di prova inerenti l'illecito commesso.
Tali competenze di norma sono attribuite alla Polizia giudiziaria e la funzione non sembrerebbe attribuibile ad altri soggetti. Nel caso della legge n. 157 del 1992 vengono individuati altri specifici soggetti, in capo ai quali è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale, il cui potere
di intervento può discendere dall'art. 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Una lettura attenta di tale articolo porta ad una conclusione di attività residuale della Polizia giudiziaria, per
quanto attiene gli accertamenti per gli illeciti di carattere amministrativo.
La normale conclusione di tale ragionamento porta a dire che il legislatore nel formulare l'art. 27 della legge n. 157 del 1992, aveva in mente di affidare la vigilanza in campo faunistico a dei
soggetti i cui poteri potevano esplicarsi solo nel campo degli illeciti amministrativi, escludendo a priori la possibilità di intervenire nel campo degli illeciti penali, la cui competenza è riservata ai soggetti che svolgono funzioni di Polizia giudiziaria e ne possiedono i relativi poteri.
La nomina a guardia volontaria, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 249 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. att.), viene conferita dal Prefetto.
Con l'introduzione della normativa di cui all'art. 163, comma 3, lett. a) e b), del D.Lgs.n. 112 del 1998, la competenza al riconoscimento della qualità di guardia giurata volontaria è stata affidata alle Province, quale funzione affidata alla Polizia amministrativa della Provincia. Tale assegnazione può essere considerata il naturale e omogeneo completamento delle competenze
in capo all'ente Provincia, poiché a mente dell'art. 27 della legge n. 157 del 1992, il Prefetto concedeva il decreto di guardia giurata volontaria, previo superamento di un corso di preparazione con esame finale presso la Provincia. I soggetti ai quali sia riconosciuta la qualità di guardia giurata volontaria possono compiere tutti gli atti di accertamento, contestazione,
ispezione relativi agli illeciti di carattere amministrativo, con i limiti e le modalità previsti per la Polizia giudiziaria.
La Polizia provinciale nel progetto di riforma della Polizia locale
Tra i vari progetti di riforma presentati possono essere individuate diverse impostazioni di fondo, che vanno da una posizione prettamente localistica (municipale) a quella centralistica che vorrebbe la Polizia locale collocata tra le forze di Polizia statali, alle dirette dipendenze enunciate si sta anche facendo avanti una terza ipotesi, che prevede la creazione di una Polizia regionale, attraverso lo smembramento delle attuali forze di Polizia statali che sarebbero poste alle dipendenze funzionali del Presidente della Regione.
Le prime due impostazioni portano al risultato di uno svuotamento della funzione della Polizia locale. Riduttiva la prima, tesa esclusivamente a valutare problemi strettamente localistici, con funzioni esclusivamente di Polizia amministrativa; snaturante la seconda, che vedrebbe nascere una forte concorrenzialità con le altre forze di Polizia, in materie non strettamente connesse con le competenze attribuite agli enti locali.
Per quanto attiene la terza posizione sembrerebbe di difficile attivazione, senza ricorrere a modifiche costituzionali cospicue,poiché vi è una riserva di competenza dello Stato, nelle materie di ordine e sicurezza pubblica.
Occorre quindi trovare una dimensione ideale che collochi la Polizia locale a pieno titolo tra le forze di Polizia, per quanto attiene lo status giuridico, il trattamento economico e pensionistico, conservando alla stessa la possibilità di operare in prevalenza come Polizia
amministrativa ed in via sussidiaria come Polizia giudiziaria, nelle competenze di carattere penale per le materie attribuite all'Ente di appartenenza, in particolare per le contravvenzioni e per reati in materia ambientale, urbanistica e faunistica.
A tale riguardo il progetto di riforma della legge n. 65 del 1986, attualmente all'esame della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, sembra andare nella giusta direzione, poiché in esso sono contenute novità molto interessanti, sulle quali può essere dato un giudizio positivo.
La parte che appare importantissima, che riguarda da vicino le vicende della Polizia provinciale, è quella che unifica tutta la Polizia locale, superando l'anacronistica impostazione data dall'art. 12 della legge n. 65 del 1986 che prevedeva a separazione delle competenze di Polizia municipale da quelle degli altri enti locali.
L'altra parte della proposta di legge immediatamente condivisibile è quella che riguarda la separazione tra le competenze della Polizia locale e le altre forze di Polizia, con l'attribuzione alla prima di tutte le competenze di carattere amministrativo ed alle seconde la competenza relativa alla salvaguardia della sicurezza delle persone e del patrimonio dei cittadini.
Con tale impostazione si dovrebbe superare i cosiddetti "protocolli d'intesa" stipulati tra Prefetti e Sindaci di alcune città italiane che vedono la Polizia locale ancora in posizione subalterna ad autorità diverse dai Sindaci, e che traggono origine dalla legge n. 65 del 1986, la quale attribuisce alla Polizia locale funzioni "ausiliarie" di P.S.
La proposta di legge, infatti, disegna una figura originale di addetto alla Polizia locale, dotata tutela della legalità, con un proprio ruolo di "collaborazione" con le forze di Polizia dello Stato, legittimato dalla presenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, all'interno dei Comitati per l'ordine e la sicurezza, accompagnati dai comandanti dei rispettivi corpi di Polizia locale.