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/ Comunicati stampa » 2009 » Settembre » Ecco la nuova disciplina dell'attività di comunicazione dell'Ente

Ecco la nuova disciplina dell'attività di comunicazione dell'Ente

 

Approvati i criteri per la DISCIPLINA DEI CRITERI PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICATI STAMPA, PER  L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLA SALA STAMPA E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE STAMPA INDETTE DALL'ENTE. Il Presidente della Provincia Eugenio D'Orsi con propria determinazione ha stabilito i criteri per l'attività di comunicazione dell'Ente che entreranno in vigore il 1° novembre 2009.   

Ecco il testo del provvedimento approvatop dal Prsidente D'Orsi:
DISCIPLINA DEI CRITERI
PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICATI STAMPA, PER  L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLA SALA STAMPA E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE STAMPA INDETTE DALL'ENTE.
                                                     
Art. 1
( Comunicati Stampa)
 Al fine di garantire la necessaria professionalità e tempestività al flusso informativo rivolto all'esterno, la redazione e diffusione dei Comunicati Stampa, delle note stampa e di qualunque altro atto comunque denominato, che illustri all'esterno l'attività istituzionale o la posizione politica dell'Amministrazione nel suo complesso, è compito esclusivo dell'Ufficio Stampa.
Gli Assessori ed i Dirigenti che per motivi istituzionali dovessero avere l'esigenza di emettere Comunicati Stampa o note comunque denominate, finalizzate ad  informare  gli organi di stampa sulle proprie attività e comunque rivolte all'esterno, dovranno tempestivamente,  e comunque con un congruo anticipo, trasmettere i dati necessari all'Ufficio Stampa che elaborerà i relativi testi e provvederà per quanto di competenza.
  I sigg. Assessori, che dovessero avere l'esigenza di diffondere comunicati o note che comunque riguardano o impegnano la politica generale dell'Amministrazione o che riguardino gli aspetti generali dell'Ente nella sua unitarietà, dovranno preventivamente informarne il Presidente dellEnte. 
 
Art. 2
(convocazione delle conferenze stampa)
Le conferenze stampa dell'Ente possono essere convocate esclusivamente dall'Ufficio Stampa dell'Ente, su espressa disposizione del Presidente della Provincia Regionale.
Gli Assessori che per motivi istituzionali abbiano l'esigenza di convocare una conferenza stampa dovranno preventivamente richiederlo al Presidente che impartirà le relative direttive all'Ufficio Stampa.
 
Art. 3
(partecipazione alle conferenze stampa e accesso alla Sala Stampa - accredito permanente)
Alle Conferenze Stampa dell' Ente possono partecipare esclusivamente:
 a)     Giornalisti iscritti al relativo Albo Professionale in possesso di "accredito permanente";
b)     Operatori dell'Informazione ( cineoperatori, fotografi, fonici ecc.) in possesso di "accredito permanente".
 Gli "accrediti permanenti" di cui alle superiori lettere a) e b) dovranno essere richiesti dalle relative testate in regola con la Legge sulla Stampa, all'Ufficio Stampa della Provincia Regionale.
Ciascuna testata ha facoltà di richiedere anche più di un accredito. L'Ufficio Stampa terrà un registro degli accrediti rilasciati distinto per testata. L'accredito  permanente avrà durata annuale ( 12 mesi) e potrà essere rinnovato alla scadenza a richiesta della testata.
 
Art. 4
 ("accredito temporaneo")
 L'Accesso alla Sala Stampa della Provincia, e/o la partecipazione alle Conferenze Stampa potrà comunque essere  consentito anche su richiesta di un "accredito temporaneo" da inoltrarsi su carta intestata a firma del Direttore Responsabile o del responsabile di Redazione da inoltrarsi  ai fax. 0922 404147 oppure 0922 596990, con congruo anticipo. La validità dell'"Accredito temporaneo" è limitata  al giorno ed e/o all'evento specifico per il quale viene rilasciato.
Ove necessario l'Ufficio Stampa si riserva di rilasciare permessi di acceso alla Sala Stampa o di partecipazione a conferenze stampa finalizzati ai lavori in collaborazione ( pool).
 
Art. 5
 (disciplina degli accrediti)
 L'Accredito dovrà essere esibito all'ingresso del Palazzo della Provincia all'Ufficio "pass". Durante la Conferenza Stampa o durante la permanenza nella Sala Stampa dovrà essere indossato in maniera evidente. L'elenco degli accrediti rilasciati sarà comunicato a cura dell'Ufficio Stampa al Personale della Polizia Provinciale, all'Ufficio "Pass". L'accredito, sia permanente che temporaneo, è strettamente personale. L'Amministrazione anche attraverso il proprio personale, o la Polizia Provinciale, potrà eseguire controlli.
 

Art. 6
 (controlli)
 All'ingresso del Palazzo della Provincia gli agenti della Polizia Provinciale ed i commessi potranno effettuare i necessari controlli. 
                                                
Art. 7
 (disciplina durante le conferenze Stampa e durante la permanenza nella Sala Stampa).
 A tutti i soggetti di cui al superiore art. 2 lett. a) e b)  (Giornalisti, fotografi, cineoperatori, tecnici e fonici) autorizzati all'ingresso alla Sala Stampa e alla partecipazione alle conferenze stampa, sarà richiesto altresì' , durante lo svolgimento delle conferenze, una condotta ed un abbigliamento consono all'Istituzione.
 
Art. 8
 ( inibizione all'accesso)
 

La direzione dell'Ufficio Stampa si riserva di inibire l'accesso alla Sala Stampa o alle conferenze stampa in assenza del requisiti indicati nel presente provvedimento. 
 
Art. 9
 ( Utilizzo della Sala Stampa)
 La Sala Stampa potrà essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di Conferenze Stampa. E' espressamente vietato l'utilizzo della Sala Stampa per scopi o finalità diverse. I soggetti esterni( associazioni, Enti, ecc. )  senza finalità di lucro che intendano utilizzare la Sala Stampa per conferenze stampa, incontri, riunioni ecc. dovranno presentare apposita istanza al Presidente della Provincia almeno cinque giorni prima. Il Presidente concederà la relativa autorizzazione di volta in volta.
In caso di accoglimento, l'istanza verrà trasmessa all'Ufficio Stampa che adotterà tutti gli adempimenti necessari. L'autorizzazione già concessa potrà essere in ogni momento revocata  dal Presidente in caso di sopravvenute esigenze dell'Ente. La Sala Stampa potrà essere utilizzata di volta, in volta previa autorizzazione del Presidente, anche per  riunioni attinenti le attività Istituzionali dell' Ente.
                                      
                                              
Art. 10
(gestione della Sala Stampa)
 La Gestione della Sala Stampa è attribuita all'Ufficio Stampa. L'Ufficio Stampa vigilerà sull'esatta osservanza delle presenti disposizioni avvalendosi anche  del personale della Polizia Provinciale.  

Art. 11
( entrata in vigore)
Le presenti disposizioni  entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di adozione del presente provvedimento.
L'Ufficio Stampa curerà la massima diffusione della presente disciplina e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Ente.

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