PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento di contabilità
1. Il regolamento di contabilità reca le disposizioni per la disciplina delle finanze e della contabilità
della Provincia nel rispetto delle norme dettate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e in coerenza ai principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali.
2. Le disposizioni regolamentari presiedono all'attività gestionale sotto il profilo economico -
finanziario ed amministrativo-contabile, al fine della corretta amministrazione e conservazione del
patrimonio pubblico e delle rilevazioni, analisi e verifiche dei fatti gestionali che ne comportano
variazioni quali-quantitative.
3. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti
previsionali, all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione, alla rendicontazione, al
sistema di scritture contabili, di rilevazione, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon
andamento dell'attività amministrativa.
Art. 2 - Organizzazione del Servizio economico-finanziario
1. La struttura organizzativa del servizio è definita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi.
2. Il Settore Economico Finanziario, che in prosieguo assume la denominazione di Ragioneria
generale, assolve, principalmente, alle seguenti funzioni, attività e adempimenti:
a) programmazione e gestione del bilancio;
b) controllo e governo dell'equilibrio finanziario generale del bilancio, con particolare
riferimento alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari settori, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
c) controllo e governo dell'equilibrio economico e patrimoniale;
d) contrazione di mutui e anticipazioni di cassa;
e) formulazione di proposte in materia tributaria e tariffaria;
f) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli altri agenti contabili interni;
g) rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;
h) rilevazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali;
i) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
j) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
k) formazione del conto del patrimonio e del conto economico;
l) valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria;
m) applicazione di disposizioni fiscali e attività di supporto per i servizi dell'ente;
n) erogazione degli emolumenti fissi al personale e agli amministratori;
o) rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali;
p) coordinamento dell'intera attività finanziaria dell'ente.
3. Al dirigente della Ragioneria Generale, che in prosieguo assume la denominazione di Ragioniere
Generale, compete la responsabilità di tutte le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo
attinenti all'attività finanziaria della Provincia.
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 3 - Gli strumenti della programmazione dell'attività' dell'ente
1. L'Ente assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per
informare ad esso la propria attività amministrativa.
2. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo sono:
a) il piano generale di sviluppo;
b) la relazione previsionale e programmatica;
c) il bilancio pluriennale di previsione;
d) il programma triennale dei lavori pubblici;
e) l'elenco annuale dei lavori;
f) i piani economico-finanziari;
g) il bilancio annuale di previsione;
h) il piano esecutivo di gestione.
Art. 4 - Piano generale di sviluppo
1. Con il piano generale di sviluppo il Consiglio esprime, quale primo livello di programmazione,
le linee d'azione dell'Ente nel campo dell'organizzazione, dei servizi, degli investimenti e delle
risorse.
2. Il piano ha la durata del mandato, è redatto in coerenza con le linee programmatiche di mandato
presentate dal Capo dell'amministrazione eletto ed è deliberato dal Consiglio Provinciale
precedentemente al primo bilancio annuale del mandato.
Art. 5 - Relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica copre il periodo pari a quello del bilancio pluriennale
ed è redatta in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali.
2. La relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione, deve garantire una
adeguata lettura delle strategie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità del piano generale di
sviluppo.
3. La relazione previsionale e programmatica costituisce presupposto per il controllo strategico e
base di riferimento per la definizione dello stato di attuazione dei programmi e della relazione al
rendiconto di gestione.
4. La relazione previsionale e programmatica costituisce documento propedeutico alla definizione
degli obiettivi del piano esecutivo di gestione.
Art. 6 - Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale è strumento di programmazione che contiene previsioni di medio periodo,
di durata pari a quello della Regione.
2. E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a
riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.
3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di
riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad
ognuno degli anni considerati.
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4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del
bilancio di previsione annuale di competenza, cui deve essere allegato.
Art. 7 - Programma triennale dei lavori pubblici
1. Il programma triennale dei lavori pubblici individua gli interventi per lavori ed opere che si
intendono realizzare nel triennio. Lo stesso è adottato dal Consiglio nei tempi e con le modalità
previste dalle leggi di settore vigenti ed è allegato al bilancio annuale di previsione.
2. Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio di riferimento sulla
base delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale, proprie, acquisibili da terzi oppure mediante
alienazione di patrimonio o ricorso all'indebitamento.
3. I lavori pubblici il cui finanziamento è previsto con ricorso all'indebitamento non possono
determinare il superamento del limite d'indebitamento di cui al comma 2 dell'art. 55 del presente
regolamento.
Art. 8 - Elenco annuale dei lavori
1. L'elenco annuale dei lavori individua gli interventi che si intendono realizzare nell'esercizio di
competenza in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.
2. L'elenco è formulato in coerenza con il quadro finanziario del bilancio annuale di previsione, è
adottato dal Consiglio unitamente al programma triennale dei lavori pubblici e costituisce parte
integrante del bilancio annuale di previsione.
Art. 9 - Piani economico-finanziari
1. Per i progetti di opere pubbliche di cui all'art. 201 del D.lgs n.267/00, finanziati con l'assunzione
di mutui e relativi alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici,
deve essere approvato un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
2. Il piano economico-finanziario, approvato con la relazione previsionale e programmatica e ad
essa allegato, oppure la deliberazione consiliare che lo approva, costituisce presupposto di
legittimità dei provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle
deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.
3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario
dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i ricavi ed i costi, ivi compresi,
fra questi, la quota per interessi relativa all'ammortamento dei mutui e le quote di ammortamento
finanziario eventualmente da iscrivere in bilancio.
4. Il piano economico finanziario è elaborato dal responsabile unico del procedimento interessato
alla realizzazione dell'opera.
Art. 10 - Bilancio annuale di previsione
1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto
in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal
bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell'organo di revisione, è approvato dal
Consiglio entro il termine previsto dalle norme di leggi vigenti.
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CAPO II - PRINCIPI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 11 - Principi del sistema di bilancio preventivo
1. I documenti di programmazione che costituiscono il sistema di bilancio a livello preventivo
devono essere formati e approvati nel rispetto dei principi ordinamentali.
2. I documenti devono, altresì, essere informati ai seguenti postulati:
- comprensibilità;
- significatività e rilevanza;
- informazione attendibile;
- coerenza;
- attendibilità e congruità;
- ragionevole flessibilità;
- neutralità;
- prudenza;
- comparabilità;
- competenza finanziaria;
- competenza economica;
- conformità del complesso procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti
- principi contabili;
- verificabilità dell'informazione.
Art. 12 - Pubblicità ed informazione
1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi partecipati la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati l'Ente procederà alla diffusione
dei dati tramite il proprio sito internet e nel proprio periodico ove pubblicato.
CAPO III - SPECIFICITA' DEI BILANCI
Art. 13 - Servizi per conto terzi
1. Le previsioni del titolo VI dell'entrata e del titolo IV della spesa del bilancio annuale, articolati in
capitoli, costituiscono al tempo stesso un credito e un debito per l'Ente.
2. Le previsioni di spesa nei servizi per conto di terzi non formano limite per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento.
Art. 14 - Funzioni delegate e vincoli di destinazione
1. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale devono essere allocate in separate risorse le
previsioni relative a:
a) trasferimenti statali per funzioni delegate;
b) trasferimenti regionali per funzioni delegate;
c) trasferimenti aventi vincolo di destinazione;
d) entrate con vincolo di destinazione, totale o parziale, per disposizioni di legge.
2. La spesa finanziata con le risorse di cui al comma precedente deve essere chiaramente
individuata nei documenti di programmazione e di gestione finanziaria, per consentirne la
leggibilità e la separata contabilizzazione.
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Art. 15 - Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è istituito un fondo di riserva ordinario che non
può essere inferiore allo 0,50% e superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente
previste.
2. Con provvedimento di variazione del bilancio, il Consiglio può procedere alla riduzione o
integrazione dello stanziamento del fondo, purché non si determini, per effetto della variazione, una
dotazione inferiore o superiore ai limiti di cui al comma precedente.
3. Il fondo può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa corrente nei casi in cui le
dotazioni degli interventi si rivelino insufficienti, nonché all'integrazione di stanziamenti sia di
spesa corrente che di spesa in conto capitale per sopperire ad esigenze straordinarie.
4. E' consentito l'utilizzo del fondo di riserva iscritto nel bilancio pluriennale, nel rispetto della
competenza di ciascuno degli anni in cui si articola il bilancio pluriennale medesimo.
5. I prelievi dal fondo sono effettuati, fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione della
Giunta Provinciale, su richiesta motivata del responsabile del servizio interessato. A tal fine i
responsabili di servizio interessati inoltrano motivata richiesta di prelevamento alla Ragioneria
Generale che, verificata la regolarità contabile, predispone la proposta di prelevamento da
sottoporre alla Giunta.
6. I prelevamenti dal Fondo di Riserva sono comunicati, a cura della Segreteria Generale, con
periodicità bimestrale al Presidente del Consiglio per darne comunicazione al Consiglio nella prima
seduta utile.
Art. 16 - Ammortamento finanziario
Gli interventi che l'Ente è facultato ad iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio
annuale e pluriennale per l'accantonamento dell'ammortamento sono quantificati in misura
percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti
disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.
Art. 17 - Fondo svalutazione crediti
L'intervento che l'Ente è facultato ad iscrivere in bilancio annuale e pluriennale per
l'accantonamento della quota del fondo svalutazione crediti è quantificato in misura percentuale sui
residui attivi del titolo I e III rinvenienti dalla gestione della competenza del penultimo esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
Art. 18 - Avanzo di amministrazione
1. In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione può essere applicato, in tutto o in
parte, nel rispetto dei vincoli di destinazione, l'avanzo di amministrazione vincolato ancora
disponibile accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso.
2. Nei casi in cui il bilancio di previsione viene approvato in data successiva al 31 dicembre, può
essere, altresì, applicato, in sede di approvazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente, per le finalità e con le limitazioni di cui all'art. 187 del
Tuel .
3. Le obbligazioni giuridiche conseguenti alle procedure espletate per l'attivazione delle spese
finanziate con l'avanzo di amministrazione presunto non avente destinazione vincolata applicato in
bilancio, possono essere perfezionate soltanto dopo l'approvazione del rendiconto.
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CAPO IV - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI
Art. 19 - Formazione dei documenti
1. Il percorso di formazione degli atti di programmazione è caratterizzato dalla predisposizione ed
approvazione degli schemi da parte della Giunta, per la successiva sottoposizione al Consiglio, dei
seguenti documenti:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) programma triennale dei lavori pubblici;
d) elenco annuale dei lavori pubblici;
e) bilancio annuale di previsione.
2. I piani economico-finanziari di cui all'art. 10, qualora non siano allegati alla relazione
previsionale e programmatica ma formino oggetto di separato provvedimento proposto al Consiglio,
devono essere redatti dal responsabile unico del procedimento e sottoscritti dal Responsabile del
settore, quale espressione di parere tecnico-amministrativo.
3. Ai fini della formazione dei documenti di programmazione, entro il 31 luglio di ogni anno i
Responsabili dei settori formulano le proposte, d'intesa con gli assessori di riferimento e con i
direttori coordinatori di area, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria Generale.
4. La Giunta con il supporto del Direttore Generale, ove nominato, e la Ragioneria Generale,
espletate le prime operazioni di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità e
coerenza, fornisce ai Responsabili dei settori indicazioni, entro il 20 settembre, ai fini di un
adeguamento delle proposte formulate. Le nuove elaborazioni devono essere presentate, dai
responsabili dei settori, alla Ragioneria Generale entro il 10 ottobre, unitamente alla proposta di
Relazione Previsionale e Programmatica di propria competenza.
5. Con la sottoscrizione delle proposte, i Responsabili dei settori danno attestazione della regolarità
tecnico-amministrativa.
6. La Ragioneria Generale, entro i successivi 20 giorni, elabora gli schemi dei documenti, previa
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa,
attestandone la regolarità contabile.
7. La Giunta approva gli schemi dei documenti di programmazione entro i successivi 8 giorni e li
trasmette all'organo di revisione, per il tramite della Segreteria Generale, per acquisire il parere, che
dovrà essere reso entro i successivi dieci giorni.
8. Il bilancio di previsione e relativi allegati deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio entro
i successivi 3 giorni, a cura della Segreteria Generale della Provincia. Il Presidente del Consiglio ne
dà notizia ai Consiglieri entro 3 giorni.
9. Con esclusione del programma triennale dei lavori pubblici, i cui tempi di formazione devono
essere preordinati al rispetto della scadenza del 30 settembre per l'approvazione dello schema da
parte della Giunta, i termini di cui ai precedenti commi sono esclusivamente finalizzati al rispetto
della scadenza per l'approvazione consiliare del 31 dicembre e devono intendersi, in ogni caso,
automaticamente adeguati al variare della medesima scadenza di legge.
Art. 20 - Approvazione dei documenti
1. I Consiglieri possono presentare emendamenti, che per il bilancio devono riferirsi, qualora
ricorrono le condizioni, congiuntamente agli schemi di bilancio annuale, bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica, entro dieci giorni dalla data in cui il Presidente del
Consiglio ha dato notizia, che gli schemi dei documenti sono messi a disposizione dei consiglieri.
2. Le proposte di emendamento devono pervenire alla presidenza del consiglio.
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3. Non sono ammissibili emendamenti:
a) relativi a graduazioni di spesa attribuite alla competenza dell'organo esecutivo(capitoli e
articoli);
b) relativi a previsioni di spesa sui quali insistono vincoli di indisponibilità a fronte di
impegni assunti, nei limiti necessari ad assicurare idoneo finanziamento;
c) che non salvaguardino gli equilibri di bilancio;
d) che non siano compensativi e alterino il risultato di equilibrio finanziario fra entrata e
spesa;
e) che alterino i vincoli legislativi di specifica destinazione delle risorse.
4. Non sono, altresì, ammissibili emendamenti riferiti alla stessa risorsa o intervento di bilancio già
emendato ed approvato in senso opposto.
5. Gli emendamenti possono essere posti in votazione, non prima del quinto giorno successivo alla
presentazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo che il
Presidente del Consiglio avrà acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ed il
parere del Collegio dei revisori.
6. La deliberazione Consiliare d'approvazione del bilancio può essere dichiarata immediatamente
esecutiva.
CAPO V - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Art. 21 - Piano esecutivo di gestione
1. Nel Piano esecutivo di gestione, che può essere elaborato su un arco temporale pari a quello della
relazione previsionale e programmatica, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli servizi,
con la graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli ed articoli e dei servizi di bilancio in
centri di costo.
2. La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai
rispettivi dirigenti di settore nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 19.
3. Con la sottoscrizione delle singole proposte, i Responsabili dei settori danno attestazione della
regolarità tecnico-amministrativa. Con il parere di regolarità tecnica amministrativa sulla proposta
di PEG, i responsabili dei settori certificano la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel
PEG in relazione alle risorse assegnate nonché la coerenza degli obiettivi di PEG con i programmi
della Relazione Previsionale e Programmatica.
4. Sulla proposta complessiva del piano, di iniziativa del Direttore Generale, ove nominato, è reso
parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale.
5. Sono elementi costitutivi del piano esecutivo di gestione:
a) l'individuazione degli ambiti organizzativo e gestionale, cui sono assegnati obiettivi e
risorse, quali centri di responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi medesimi e
sull'utilizzo delle dotazioni;
b) l'individuazione di servizi o strutture di supporto abilitati ad utilizzare risorse finanziarie
attribuite ai centri di responsabilità, su richiesta di questi, tramite la predisposizione di atti
amministrativi e l'espletamento di procedure;
c) la definizione di indicatori funzionali alla misurazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi che costituiscono strumenti propedeutici all'attività di controllo di gestione ed
all'attività di valutazione della dirigenza.
E' possibile nel PEG assegnare la spesa ad un centro di responsabilità per l'impegno (centro di
supporto) e ad altro centro di responsabilità per l'utilizzo della spesa. In tal caso, al dirigente che
impegna la spesa è associata la responsabilità della gestione del procedimento amministrativo
propedeutico all'assunzione dell'impegno, mentre al dirigente che utilizza la spesa è associata la
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Regolamento di Contabilità8
responsabilità della gestione del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In
ogni caso la previsione di spesa va effettuata dal dirigente che utilizza la spesa, intendendosi per
budget del centro di responsabilità l'insieme delle risorse utilizzate dal centro indipendentemente
dal fatto che la spesa sia impegnata dallo stesso o da altro centro di responsabilità.
6. La Giunta Provinciale definisce, in sede di approvazione dello schema di bilancio e sulla base
dello stesso, il Piano esecutivo di gestione dandone conoscenza, in allegato al medesimo schema, al
Consiglio.
7. Il piano esecutivo di gestione non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è adottato
dalla Giunta, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio.
CAPO VI - LE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Art. 22- Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura
delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure
per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.
2. Con variazione si provvede all'assestamento del bilancio in tutte le occasioni in cui il verificarsi
di nuova o diversa esigenza ne suggerisce o impone l'adeguamento.
3. Con la variazione di bilancio si provvede, in particolare:
a) ad apportare i correttivi necessari alla salvaguardia degli equilibri;
b) all'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio
immediatamente precedente, se già non applicato o per la parte non applicata a termini del
precedente articolo 18;
c) all'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, per la parte non applicata a termini del
precedente articolo 18;
d) alla copertura, in tutto o in parte, del disavanzo di amministrazione accertato;
e) al finanziamento dei debiti fuori bilancio, qualora necessario.
Art. 23 - Assestamento generale di bilancio
1. L'assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si
provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di
competenza, anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.
2. In sede di assestamento generale possono essere ricomprese le variazioni connesse al fondo di
riserva, allo storno di fondi ed alle operazioni contabili di cui al comma 3 del precedente articolo
22.
3. L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei
settori devono essere trasmesse alla Ragioneria Generale con l'indicazione della compensazione e
della disponibilità degli stanziamenti interessati.
Art. 24 - Formazione e approvazione dei provvedimenti di variazione del bilancio
1. Le variazioni al bilancio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 possono comportare analoghe
variazioni al bilancio pluriennale; qualora comportino modifiche ai programmi, devono essere
apportate le conseguenti variazioni alla relazione previsionale e programmatica; qualora comportino
variazioni ai lavori ed alle opere con copertura di spesa in conto capitale, devono essere apportate le
conseguenti modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e all'elenco annuale dei lavori.
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Regolamento di Contabilità9
2. Le Modifiche di cui ai precedenti articoli 22, e 23 possono essere apportate anche ai soli due anni
successivi a quello di competenza del bilancio annuale, relativamente al bilancio pluriennale, alla
relazione previsionale e programmatica ed al programma triennale delle opere pubbliche.
3. Con la sottoscrizione delle proposte di variazione avanzate dai dirigenti dei settori interessati gli
stessi danno attestazione della regolarità tecnico-amministrativa.
4. Sulla proposta di deliberazione di variazione è reso il parere di regolarità contabile da parte del
Ragioniere Generale.
5. I Consiglieri possono presentare emendamenti, almeno 3 giorni prima dalla data di convocazione
del consiglio per la trattazione delle variazioni, che abbiano i requisiti di ammissibilità di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4.
6. Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati
presentati, dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, e quello del
collegio dei revisori.
7. Possono essere apportate variazioni di bilancio fino al 30 novembre dell'esercizio.
Art. 25 - Variazioni al piano esecutivo di gestione
1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che non presuppongono il provvedimento consiliare
di variazione del bilancio e dei suoi allegati consistono in operazioni modificative delle previsioni
dei capitoli e/o degli articoli all'interno di ciascuna risorsa ed intervento di bilancio o nella
variazione degli altri elementi del piano (obiettivi, risorse umane, indicatori ecc) che non investono
le competenze del Consiglio.
2. Le proposte di variazione, dettagliate e motivate, sono presentate dai singoli Responsabili dei
settori interessati, previo assenso del Direttore generale ove nominato, e sono formalizzate dai
medesimi Responsabili in proposte di deliberazione della Giunta.
3. Le deliberazioni di diniego delle variazioni proposte o le variazioni in difformità dalle proposte
formulate dai Responsabili dei settori devono essere motivate dalla Giunta.
4. Variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere assunte su iniziativa della Giunta, che ne
richiede l'elaborazione ai competenti Responsabili dei settori. Eventuale parere tecnico amministrativo
contrario reso dai Responsabili medesimi deve essere motivato, così come deve
essere motivata la deliberazione della Giunta che adotta le variazioni nonostante il parere tecnicoamministrativo
contrario.
5. Sulle proposte di deliberazione è dovuto il parere di regolarità contabile.
6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che intervengono su elementi che presuppongono il
provvedimento consiliare di variazione del bilancio e dei suoi allegati, sono connesse e conseguenti
alle deliberazioni adottate dal Consiglio.
7. Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre
dell'esercizio.
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TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I - LE ENTRATE
Art. 26 - Fasi di acquisizione delle entrate
1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
a) accertamento;
b) emissione dell'ordinativo di incasso;
c) riscossione;
d) versamento.
Art. 27 - Accertamento delle entrate
1. L'entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e
fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio
l'ammontare del credito.
2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal
Responsabile del settore interessato.
3. Le entrate concernente i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a
seguito di altre forme stabilite per legge.
4. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono
accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate
sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di
emissione di liste di carico o di ruoli.
7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di credito
ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti
di Previdenza.
8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza
dell'assunzione dell'impegno relativo.
9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici,
contratti o provvedimenti giudiziari.
10. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento
viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
11. L'accertamento dell'entrata di competenza compete al responsabile del settore cui è attribuito il
procedimento di gestione delle singole risorse e/o capitoli d'entrata. Allo stesso responsabile
compete individuare, formare e conservare gli atti documentali presupposto dell'accertamento e la
verifica della ragione del credito.
12. Il Responsabile del settore con il quale viene accertata l'entrata di cui al precedente comma 2,
che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmetterne copia alla Ragioneria
Generale, entro dieci giorni dall'acquisizione. La Ragioneria Generale provvederà all'annotazione
nelle scritture contabili di entrata.
13. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.
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Regolamento di Contabilità11
Art. 28 - Emissione degli ordinativi di incasso
1. Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma
dovuta all'Ente.
2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, recano le
seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
c) codifica;
d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
e) causale della riscossione;
f) importo della somma da riscuotere;
g) data di emissione;
h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
i) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.
3. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Ragioniere Generale o suo delegato.
4. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura della Ragioneria
Generale. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di
cui uno è restituito firmato per ricevuta.
Art. 29 - Riscossione e versamento delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'Ente, contro
rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario,
che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli.
2. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono
versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre
l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa " salvi i diritti dell'Ente".
3. Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria Generale, alla quale il
Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi di incasso che dovrà avvenire entro trenta giorni
dalla segnalazione stessa e, comunque, entro la chiusura dell'esercizio.
4. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto
esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con
cadenza quindicinale.
5. Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati
con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al
Tesoriere entro il terzo giorno bancabile successivo.
Art. 30 - Operazioni di fine esercizio
1. Gli ordinativi di incasso totalmente o parzialmente inestinti a chiusura dell'esercizio, sono
restituiti dal Tesoriere alla Ragioneria Generale entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Entro i successivi quindici giorni, la Ragioneria Generale provvede ad annullare i titoli
totalmente inestinti ed a ridurre e modificare negli altri elementi quelli inestinti parzialmente.
Art. 31 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
1. Il Responsabile del procedimento che ha accertato l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di
segnalazione della Ragioneria Generale, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino
puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.
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Regolamento di Contabilità12
Art. 32 - Residui attivi - Riaccertamento
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma del precedente articolo 27 e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
2. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per
l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o
dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto dal dirigente del
competente settore a mezzo di apposita determinazione.
3. I crediti eliminati per dubbia o difficile esigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed
inseriti nel conto del patrimonio fra i crediti inesigibili.
4. Possono essere mantenute tra i residui attivi dell'esercizio le entrate riaccertate a seguito di
revisione annuale in sede di rendiconto.
CAPO II - LE SPESE
Art. 33 - Fasi di erogazione della spesa
1. La gestione della spesa deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
a) prenotazione di impegno;
b) impegno;
c) ordinazione della fornitura o prestazione;
d) liquidazione;
e) ordinazione del pagamento;
f) pagamento.
Art. 34 - Prenotazione di impegno
1. Il Consiglio, la Giunta, il Capo dell'amministrazione ed i Dirigenti dei settori, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto, adottano atti che comportano prenotazione
di impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio.
2. Gli atti di prenotazione di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei settori con proprie determinazioni.
3. I settori che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi
natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a
trasmettere alla Ragioneria Generale le proposte di deliberazione, le determinazioni ed i
provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio
cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
4. La Ragioneria Generale esegue le verifiche di cui ai successivi articoli 41 e 42, annotando nelle
scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazioni
l'attestazione di copertura finanziaria, in sede di espressione del parere di regolarità contabile, e
sulle determinazioni il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Per le spese correnti afferenti a procedure in via di espletamento, qualora entro il termine
dell'esercizio non dovesse essere perfezionata l'obbligazione giuridica o non dovesse almeno essere
stata bandita la gara, l'atto di prenotazione decade e la spesa determina economia della previsione di
bilancio sulla quale era stato costituito il vincolo.
6. I Responsabili dei settori sono tenuti a comunicare alla Ragioneria Generale, entro 20 giorni dalla
chiusura dell'esercizio, la decadenza delle prenotazioni di cui al precedente comma.
Art. 35 - Spese del servizio di economato
1. Le spese del servizio economato sono disciplinate da apposito regolamento.
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Regolamento di Contabilità13
Art. 36 - Spese per lavori di somma urgenza
1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando
ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a
ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con
provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della
prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
2. Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non
oltre il termine finale del 31 dicembre.
3. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'organo di revisione a cura
del Responsabile del settore competente.
Art. 37 - Impegno delle spese
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori
individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo
prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e
per l'ammontare dell'avanzo accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle
entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento
correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
Per le anticipazioni di tesoreria, l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare
dell'anticipazione utilizzata.
3. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri nei seguenti casi:
a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio; tale
requisito che deve essere attestato dal responsabile del settore competente;
b) per spese relative a contratti di somministrazione periodiche e continuative, contratti di
locazione o di noleggio, contratti individuali di lavoro e per altri contratti pluriennali, per
i quali l'impegno si estende a più esercizi;
c) per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
4. Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi
secondo quanto stabilito nel contratto stesso o, non altrimenti definito, secondo il principio della
competenza economica.
Art. 38 - Adempimenti procedurali atti di impegno
1. Le deliberazioni sulle quali è stato reso parere di regolarità contabile, dopo l'adozione, devono
essere inoltrate alla Ragioneria Generale per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire entro cinque
giorni dall'esecutività.
2. Gli atti relativi a mutui assunti e ad entrate, sia di parte corrente che in conto capitale, aventi
destinazione vincolata per legge, in forza dei quali si considerano impegnate le corrispondenti
spese, devono essere trasmessi alla Ragioneria Generale dal Responsabile del settore con il quale
viene accertata l'entrata, entro dieci giorni dall'avvenuta acquisizione dell'idonea documentazione.
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Regolamento di Contabilità14
3. Qualora le proposte di deliberazioni che hanno formato oggetto di annotazione di impegno non
siano state adottate, la Segreteria è tenuta a comunicarlo alla Ragioneria Generale entro il termine
massimo di 5 giorni dalla decisione.
Art. 39 - Impegni in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria
1. L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione del Consiglio in sede
di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare le prenotazioni di impegno
da porre in essere fino all'esecutività del bilancio, nei limiti temporali di due mesi e per quantitativi
non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento, delle somme previste nel
bilancio deliberato.
2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
3. In assenza di bilancio deliberato dall'organo consiliare è consentito soltanto l'assolvimento di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione
di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.
4. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale, dell'obbligo ad assolvere la spesa in forza di
tassativa disposizione di legge, del rispetto dei limiti dei dodicesimi o della non suscettibilità di
frazionamento in dodicesimi della spesa devono essere attestati nel dispositivo delle determinazioni
ovvero nel parere tecnico-amministrativo sulle proposte di deliberazioni.
5. Qualora, per effetto di disposizioni legislative, il termine per la deliberazione del bilancio
dovesse essere fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si
applica la disciplina di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, con riferimento all'ultimo bilancio
definitivamente approvato.
Art. 40 - Impegni in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione
1. Qualora l'ultimo rendiconto approvato presenti un disavanzo di amministrazione complessivo
superiore al dieci per cento delle entrate correnti, è fatto divieto di assumere impegni di spesa per
servizi non espressamente previsti dalla legge.
2. Analogo divieto si applica qualora l'ultimo rendiconto approvato rechi l'indicazione di debiti
fuori bilancio, per i quali non sia già stata proposta deliberazione di riconoscimento e
finanziamento, per un ammontare superiore all'eventuale avanzo di amministrazione disponibile.
3. Il divieto cessa con l'adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo di amministrazione e,
per i debiti fuori bilancio, delle deliberazioni di riconoscimento e finanziamento.
Art. 41 - Copertura finanziaria
1. Qualsiasi deliberazione o determinazione che comporti spese a carico dell'Ente non è esecutiva se
priva di copertura finanziaria attestata dal Ragioniere Generale.
2. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, la copertura viene
resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale.
3. Con la copertura finanziaria viene garantita la disponibilità sul pertinente stanziamento di
bilancio.
4. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione, la copertura finanziaria viene
resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
5. La copertura finanziaria viene resa in sede di espressione del parere di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazioni e congiuntamente alla regolarità contabile nel visto sulle determinazioni
dei Responsabili dei servizi.
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Regolamento di Contabilità15
Art. 42 - Parere di regolarità contabile
1. Il Ragioniere Generale esprime il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione
che comporti impegno di spesa o riduzioni d'entrate ed appone il visto di regolarità contabile su
ogni determinazione che comportino riduzioni d'entrate o impegno di spese, previa verifica:
a) della regolarità della documentazione;
b) della corretta imputazione della entrata e della spesa;
c) del rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
d) dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all'obbligazione;
e) della conformità alle norme fiscali.
2. E' preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in
capo al soggetto che li emana o, per le deliberazione al soggetto che rilascia il parere tecnico
amministrativo.
3. Il parere o il visto, di cui al precedente comma 1, deve essere reso o apposto non oltre 10 giorni
dalla data di ricezione degli atti, con un termine minimo di almeno tre giorni.
4. In presenza di parere sfavorevole sulle proposte di deliberazioni della Giunta o del Consiglio,
l'organo deliberante può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le
ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
5. Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte disattendendo il parere stesso, non
impedisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle
determinazioni dei Responsabili dei settori adottate in esecuzione. In tal caso, il visto conterrà anche
il richiamo al parere espresso sulle deliberazioni.
6. Il parere è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
sulle determinazioni dei Responsabili dei settori. Il riscontro di irregolarità contabili di cui al
comma 1, da motivare adeguatamente da parte del Ragioniere Generale, non consente l'apposizione
del visto e, conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni dirigenziali.
7. In caso di parere tecnico-amministrativo o di regolarità contabile sfavorevole per mancato
rispetto del presupposto della coerenza dell'atto con i programmi e/o progetti dei documenti di
programmazione si rinvia, alla disciplina di cui al successivo articolo 43.
Art. 43 - Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni
1. Sono inammissibili e improcedibili per mancanza di coerenza con i programmi ed i progetti della
relazione previsionale e programmatica, le proposte di deliberazioni che non garantiscono:
a) il mantenimento degli equilibri di bilancio;
b) la coerenza con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzo e di
contenuti;
c) la compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e/o
progetto;
d) la compatibilità con le previsioni di risorse finanziarie destinate alla spesa corrente,
consolidata o di sviluppo, e di investimento;
e) la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei
programmi e dei progetti.
2. L'azione di controllo preventivo per le ipotesi di cui alle precedenti lettere "b" e "c" è attuata dai
Responsabili dei settori, a mezzo del parere di regolarità tecnico - amministrativo, e dal Ragioniere
Generale per le ipotesi di cui alle precedenti lettere "a", "d", ed "e".
3. L'inammissibilità e l'improcedibilità sono pronunciate dal presidente dell'organo, Consiglio o
Giunta, ed impediscono, rispettivamente, la presentazione o la trattazione della proposta.
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Regolamento di Contabilità16
Art. 44 - Residui passivi. Riaccertamento
1. Le spese impegnate a norma dell'art. 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono
residui passivi.
2. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che
hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio. La revisione è operata dai
Responsabili dei settori che hanno impegnato la spesa, a mezzo di determinazioni entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
3. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Ragioniere Generale, deve
essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
Art. 45 - Ordinazione della fornitura o prestazione
1. Il Dirigente Responsabile del settore, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa,
comunica ai terzi interessati la richiesta di fornitura di beni e servizi con documento datato e
numerato, contenente gli estremi del provvedimento esecutivo, l'impegno di spesa assunto e la
copertura finanziaria nonché l'avvertenza che la fattura da emettere dovrà contenere gli estremi
della comunicazione stessa.
Art. 46 - Liquidazione delle spese
1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal settore che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del
creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione da parte dello stesso
creditore. Nel dispositivo del provvedimento di liquidazione, il dirigente attesta la corrispondenza
della fornitura o della prestazione ai requisiti qualitativa e/o quantitativa, ai termini ed alle
condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione, che assume la forma di determinazione, potrà essere adottato dopo avere
preso in carico i beni acquistati e, se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro
inventariazione. Gli estremi della registrazione dei beni inventariati devono essere riportati sugli
originali delle relative fatture.
3. Gli elementi della liquidazione, che dovranno essere riportati nel dispositivo della stessa sono i
seguenti:
a) denominazione del creditore, con indicazione del Codice Fiscale e/o Partita IVA;
b) somma dovuta e modalità di pagamento, con indicazioni complete di generalità e codice
fiscale del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
c) documentazione contabile di riferimento per il pagamento;
d) estremi dell'atto con il quale la spesa oggetto di liquidazione è stata impegnata;
e) capitolo di spesa su cui grava la liquidazione ;
f) eventuali economie di gestione rispetto alla somma impegnata.
4. Il responsabile del settore che emette la determinazione di liquidazione, dovrà indicare, nel
dispositivo del provvedimento, se l'obbligazione non è esigibile in quanto sospesa da termini o
condizioni. In mancanza di detta indicazione l'obbligazione è da intendersi immediatamente
esigibile.
5. L'atto adottato dal Responsabile del settore, con il quale viene liquidata la spesa, è trasmesso,
unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria Generale, entro 3 giorni dall'adozione, per i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per la registrazione all'interno della
procedura informatica del bilancio che dovrà avvenire entro i successivi 10 giorni dal ricevimento.
6. Quando si tratti di spese fisse, derivanti da contratti o da altri impegni permanenti che hanno
scadenza ed importo fisso e determinato, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui
al successivo articolo.
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Regolamento di Contabilità17
7. Con l'atto di liquidazione il Responsabile del settore dispone, qualora il rapporto obbligatorio sia
concluso, la riduzione dell'impegno per la somma eccedente quella liquidata. La Ragioneria
Generale provvede all'aggiornamento delle disponibilità sul bilancio o dei residui.
Art. 47 - Ordinazione delle spese
1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto,
mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun
esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
a) esercizio finanziario;
b) intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza;
c) codifica;
d) creditore con l'indicazione del Codice fiscale o Partita IVA;
e) causale del pagamento;
f) somma lorda da pagare con l'evidenziazione dell'importo netto, delle ritenute operate e
dell'eventuale scadenza;
g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di
pagamento diretto;
h) data di emissione;
i) estremi del provvedimento d'impegno e di liquidazione della spesa.
2. Ogni mandato di pagamento, è sottoscritto dal Ragioniere Generale o suo delegato.
3. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è
restituito firmato per ricevuta.
4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo,
che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, accompagnati da un ruolo indicante i vari
creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere.
5. Possono essere emessi mandati di pagamento complessivi, che dispongono pagamenti ad un
unico beneficiario, imputati su più interventi o capitoli. In tal caso, i mandati devono essere
trasmessi al Tesoriere in numero di copie pari agli interventi o capitoli sui quali la spesa è imputata.
6. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli
riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di
ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.
7. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria Generale anche in
conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
Art. 48 - Pagamento delle spese
1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si
realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il
pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo
regolamento.
3. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti
derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria Generale
entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il
mandato di pagamento.
4. Nelle more dell'esecutività del bilancio di previsione oppure in assenza del bilancio deliberato dal
Consiglio, il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza
intendendosi, con la sottoscrizione dei mandati medesimi, a carico dell'Ente la responsabilità sul
rispetto dei limiti imposti dell'Ordinamento finanziario e contabile.
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Regolamento di Contabilità18
5. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco dei residui passivi sottoscritto dal Ragioniere Generale, il
Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento, emessi in conto residui, intendendosi, con
la sottoscrizione dei mandati medesimi, a carico dell'Ente la responsabilità sulla sussistenza del
debito.
Art. 49 - Operazioni di fine esercizio
1. I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti a chiusura dell'esercizio sono eseguiti
mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal
sistema bancario o postale.
2. Previa intesa tra il Ragioniere Generale ed il servizio di tesoreria, possono essere, altresì, adottate
le procedure di cui al precedente articolo 30.
CAPO III - EQUILIBRI DI BILANCIO
Art. 50 - Verifica degli equilibri di bilancio
1. La verifica è funzionale alla regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento
all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio
finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
3. La Ragioneria Generale provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della
sussistenza dei requisiti di equilibrio ed è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il
costituirsi di situazioni di squilibrio non compensabili da maggiori entrate o minori spese, dandone
comunicazione al legale rappresentante dell'Ente, al Presidente del Consiglio, all'organo di
revisione e al Segretario Generale.
4. Qualora in sede di verifica, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della
competenza o dei residui, la Ragioneria Generale è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli
organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo
contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri. La comunicazione deve, in ogni
caso, essere effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti squilibranti.
5. Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure
necessarie a ripristinare gli equilibri entro i successivi trenta giorni.
6. Il Consiglio è, in ogni caso, tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il
provvedimento con il quale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e dà atto dell'insussistenza delle condizioni di squilibrio, sulla base delle verifiche
effettuate dalla Ragioneria Generale.
7. Sulla delibera di cui al comma precedente non è richiesto il parere del collegio dei revisori.
Art. 51 - Debiti fuori bilancio
1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori
bilancio, il Consiglio, su proposta del dirigente del settore interessato, adotta il relativo
provvedimento indicando i mezzi di copertura.
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è
sottoposta al Consiglio entro 30 giorni dalla data in cui il responsabile del settore ne sia venuto a
conoscenza, ed è adottata con procedura d'urgenza.
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Regolamento di Contabilità19
3. Nei casi di riconoscimento di spese, di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 194 del TUEL, nel parere
tecnico-amministrativo reso dal Responsabile del settore proponente deve essere attestato che la
spesa per l'acquisizione dei beni o dei servizi, per i quali si propone il riconoscimento, sia stata
sostenuta per l'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'Ente e che
l'importo da riconoscere rientra nei limiti dell'arricchimento per l'Ente.
4. Per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 194
del TUEL, è possibile anticiparne il pagamento, previo provvedimento d'impegno e liquidazione
del dirigente competente per materia, imputandone la spesa al capitolo dei servizi per conto terzi,
qualora non esistesse in bilancio apposito o sufficiente stanziamento; contestualmente a tale
provvedimento dirigenziale dovrà essere predisposta la relativa proposta di deliberazione per il
consiglio provinciale.
5. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane, in
ogni caso, anche quando in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici per
sopperire alle fattispecie debitorie sopraindicate.
Art. 52 - Verifica dello stato di attuazione dei programmi
1. Ciascun Responsabile di settore provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica
sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata
relazione al Capo dell'amministrazione, alla Ragioneria Generale, all'organo di revisione, al
servizio controllo di gestione ed al nucleo di valutazione, entro il giorno dieci del mese di
settembre, con riferimento ai programmi realizzati al 31 agosto.
2. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede ad effettuare con apposito
provvedimento la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
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Regolamento di Contabilità20
TITOLO IV - CONTROLLI INTERNI
Art. 53 - Sistema dei controlli interni
1.L'Ente disciplina, in relazione all'assetto dimensionale ed alle proprie caratteristiche il sistema dei
controlli interni conformemente alle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali.
2.I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni d'indirizzo e
compiti di gestione.
Art. 54 - Controllo di gestione
1. Il modello organizzativo della struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione, le procedure e le modalità per l'applicazione del controllo, le eventuali collaborazioni
esterne, le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri Enti locali e quanto altro
necessario per la completa disciplina sono previste da apposite norme regolamentari
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Regolamento di Contabilità21
TITOLO V - INDEBITAMENTO
Art. 55 - Condizioni per il ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se coesistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui si
intende adottare l'atto di ricorso a forme di indebitamento;
b) intervenuta esecutività del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni;
c) inclusione dei lavori ed opere nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco
annuale dei lavori ove richiesto dalla normativa specifica di settore.
2. Può ricorrersi a nuovo indebitamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello
dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed
a quello derivante da garanzie fideiussorie, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 12,00 per cento (o diversa percentuale eventualmente stabilita dalla legge)
dell'ammontare dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a
quello in cui viene previsto il ricorso all'indebitamento.
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Regolamento di Contabilità22
TITOLO VI - SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 56 - Affidamento del servizio
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante asta pubblica tra Istituti di credito, con
sportello operante nel Comune capoluogo, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione consiliare
ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dal Consiglio.
2. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.
Art. 57 - Convenzione di tesoreria
1. I rapporti tra l'Ente ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di
tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:
a) la durata del servizio;
b) il rispetto delle norme di cui al Sistema di Tesoreria unica introdotto dalla Legge 29/10/1984
n. 720 e successive modifiche ed integrazioni;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti della Provincia in materia di bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi
centrali ai sensi di legge.
Art. 58- Comunicazioni e trasmissione documenti fra ente e tesoriere
1. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche
sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento
e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi
supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.
Art. 59 - Operazioni di riscossione e pagamento
1. Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la
fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica
deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Ragioniere Generale e non è
soggetta a vidimazione.
2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le
riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate
provvisorie restando, comunque, a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.
3. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di
pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento
similare. Qualora il Ragioniere Generale rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente
formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.
Art. 60 - Gestione dei titoli e valori
1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Ragioniere
Generale.
2. Gli ordinativi di incasso dei depositi provvisori o definitivi di somme, valori o titoli che terzi
effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Ragioniere Generale e
operati con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti articoli 28 e 29.
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Regolamento di Contabilità23
3. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta
dal Responsabile del settore competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto
al rimborso. L'atto di liquidazione è sottoscritto dallo stesso Responsabile del settore, mentre
l'ordinativo di pagamento è sottoscritto dal Ragioniere Generale.
Art. 61 - Tenuta e conservazione dei documenti
1. Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri
d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dai fondi a destinazione
vincolata e la dinamica delle singole componenti.
2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione dell'Ente e dell'organo di revisione tutta la
documentazione utile per le verifiche di cassa.
Art. 62 - Resa del conto
1. Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario con allegata la documentazione prevista dal TUEL.
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Regolamento di Contabilità24
TITOLO VII
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE
CAPO I - SCRITTURE CONTABILI
Art. 63 - Sistema di scritture
1. Le scritture contabili dell'Ente, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, devono
consentire la rilevazione e la misurazione dei fatti gestionali sotto l'aspetto:
a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio,al fine di rilevare, per ciascuna risorsa e
intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei
relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste
da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde
consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del
bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi della
gestione secondo i criteri della competenza economica.
Art. 64 - Contabilità finanziaria
1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa o
capitolo;
b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento o
capitolo;
c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento o capitolo, la
consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme
riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
d) il giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento;
e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
Art. 65 - Contabilità patrimoniale
1. Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
2. Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo
Capo II sugli inventari.
Art. 66 - Contabilità economica
1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. Gli
accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti
componenti economici positivi e negativi si riferiscono. A tal fine nelle determinazioni dei
responsabili dei settori deve essere inserito il periodo al quale i corrispondenti componenti
economici si riferiscono. In mancanza di detta indicazione i dati economici s'intendono coincidenti
con quelli finanziari.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità25
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e
patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li
ha determinati.
3. A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici
necessari alla redazione del rendiconto della gestione.
4. La contabilità economica è gestita tramite la rilevazione extracontabili, in appositi prospetti (carte
di lavoro), di tutte le operazioni di rettifica ed integrazione (contabilità semplificata).
Art. 67 - Scritture complementari - Contabilità fiscale
1. Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e
patrimoniali sono opportunamente integrate con la tenuta degli appositi registri rilevanti ai fini
fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.
CAPO II - GLI INVENTARI
Art. 68 - Beni dell'ente
1. I beni si suddividono, secondo le norme del codice civile, nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Art. 69 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) il valore determinato secondo la normativa vigente;
c) l'ammontare delle quote di ammortamento.L'inventario dei beni demaniali è tenuto ed annualmente aggiornato dal responsabile del settore
Patrimonio.
l'ammontare delle quote di ammortamento.L'inventario dei beni demaniali è tenuto ed annualmente aggiornato dal responsabile del settore
Patrimonio.
Art. 70 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la
destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
c) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
L'inventario dei beni immobili è tenuto ed annualmente aggiornato dal responsabile del settore
Patrimonio.
Art. 71 - Inventario dei beni mobili
1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano e il servizio utilizzatore;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e la specie;
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità26
d) il valore;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
2. Per il materiale bibliografico e documentario viene tenuto un separato inventario con autonoma
numerazione.
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in
un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i
mobili di valore individuale inferiore a 300,00 €, IVA compresa, ascrivibili alle seguenti tipologie:
a) mobilio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti e utensili;
c) attrezzature di ufficio.
L'inventario dei beni mobili è tenuto ed aggiornato annualmente dall'economo.
Per la gestione, la custodia e la conservazione dei materiali di consumo, costituenti scorta, sono
istituiti uno o più magazzini con individuazione del relativo responsabile e con la tenuta di una
contabilità di carico e scarico cronologica e sistematica.
Art. 72 - Procedure di classificazione dei beni
1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal
patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della
Giunta.
Art. 73 - Aggiornamento degli inventari
1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio
finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
Art. 74 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative
vigenti.
2. Il valore dei beni immobili è incrementato dagli interventi manutentivi, di ampliamento e
ristrutturazione eseguiti. A tal fine, i settori tecnici (Viabilità ed Edilizia) dovranno comunicare al
competente settore Patrimonio e alla Ragioneria Generale, alla conclusione dei lavori effettuati e ad
avvenuto collaudo, l'importo complessivo delle spese sostenute per tali interventi.
3. Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi
determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economico-patrimoniale.
4. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli
atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.
5. Il materiale bibliografico e documentario viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso
in cui non sia altrimenti valutabile o il valore di costo non sia più congruo.
Art. 75 - Ammortamento dei beni
1 Gli ammortamenti, da calcolare con il metodo a quote costanti e da comprendere nel conto
economico quali quote di esercizio, sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti
disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, con inizio nell'anno in cui il bene è
disponibile e pronto all'uso.
2. Non sono soggetti ad ammortamento i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a
3.000,00 €, IVA compresa. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del
patrimonio, i suddetti beni si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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Regolamento di Contabilità27
3. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono portati in diminuzione del corrispondente
valore patrimoniale.
CAPO III - IL RENDICONTO
Art. 76 - Rendiconto della gestione
1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio,
il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione
finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella
relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti rispetto alle previsioni.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'organo
di revisione.
Art. 77 - Conto degli agenti contabili
1. L'Economo, il Consegnatario di beni ed ogni altro Agente contabile interno incaricato del
maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché coloro che si ingeriscono negli
incarichi attribuiti a detti Agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di
febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 78 - Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa
secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Al conto del bilancio sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi;
b) l'elenco dei residui attivi inesigibili, insussistenti o prescritti;
c) l'elenco dei residui passivi;
d) le tabelle e indicatori annessi al modello del conto.
3. Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali
può essere proposto alla Giunta, e da questa comunicato al Presidente del Consiglio, dai
responsabili dei vari servizi dell'ente entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e il
Consiglio entro i successivi venti giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del
bilancio di altri specifici indicatori e parametri.
4. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di
amministrazione.
Art. 79 - Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente,
secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative e rileva conclusivamente il risultato
economico dell'esercizio.
2. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli
accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta
degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e
patrimoniale.
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Regolamento di Contabilità28
Art. 80 - Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività
patrimoniali dell'Ente quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema
previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
Art. 81 - Formazione del rendiconto
1. La resa del conto del Tesoriere e degli Agenti contabili interni deve avvenire entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
2. La Ragioneria Generale procede alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i
successivi trenta giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze
e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli Agenti contabili interni
formulano le contro deduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci
giorni.
3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con
allegati elenchi e tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria Generale entro il 10 maggio,
trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
4. Entro il 10 aprile, i Responsabili dei settori elaborano la proposta di relazione al rendiconto della
gestione, trasmettendola al Segretario Generale, al Presidente ed al Ragioniere Generale che, entro
il 10 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
5. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la
proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'organo di revisione entro il 15 maggio, a
cura della Segreteria Generale.
6. L'organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi venti giorni.
7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi
allegati e la relazione dell'organo di revisione sono messi a disposizione dei Consiglieri, mediante
inoltro al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura della Segreteria Generale.
8. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
9. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria Generale da comunicazione al Tesoriere
CAPO IV - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 82 - Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui
attivi sui residui passivi.
2. Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta
indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che
di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento e svalutazione crediti eventualmente
accantonati.
3. Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e,
tuttavia, per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato
contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del
disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite al successivo articolo 83.
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Regolamento di Contabilità29
Art. 83 - Disavanzo di amministrazione
1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa
e sui residui attivi.
2. Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve
essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente
successivi. Entro il 30 settembre il Consiglio adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio
della gestione.
3. Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i
proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.
4. L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per
intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento
di assestamento di bilancio.
5. Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel
risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese
correnti e spese in conto capitale.
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Regolamento di Contabilità30
TITOLO VIII
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
CAPO I - L'ORGANO DI REVISIONE
Art. 84 - Organo di revisione
1. Il controllo interno e la revisione della gestione economico-finanziaria sono affidati, in attuazione
della legge e dello statuto, al Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Ragioneria Generale in idonei locali per le proprie
riunioni e per la conservazione della documentazione. L'ufficio del Collegio deve essere dotato dei
mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni.
3. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle funzioni:
a) accede agli atti e documenti dell'Ente e delle sue Istituzioni tramite richiesta, anche verbale,
al Segretario Generale o ai Dirigenti dei settori; gli atti e documenti sono messi a
disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
c) partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto;
d) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni
consiliari, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
e) riceve l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle
determinazioni del Capo dell'amministrazione e dei Responsabili dei Settori, a cura della
Segreteria Generale.
Art. 85 - Nomina dell'organo di revisione
1. Il Consiglio Provinciale elegge, con le modalità previste dalla normativa vigente, un collegio di
revisione composto da tre membri. La deliberazione di elezione dell'organo di revisione deve essere
notificata agli interessati immediatamente dopo la sua adozione.
2. Il Revisore eletto deve produrre all'Ente, entro i dieci giorni successivi dall'avvenuta
comunicazione della nomina, dichiarazione di accettazione della carica, nonché dichiarazioni
sostitutive attestanti il possesso dei requisiti professionali in forza dei quali è stato eletto,
l'inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ed il rispetto del limite, sul numero
massimo degli incarichi di revisione presso enti locali, previsto dalle norme sull'Ordinamento degli
stessi.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Revisore viene considerato
decaduto.
Art. 86 - Cessazione e decadenza dall'incarico
1. Il Revisore dell'Ente cessa dall'incarico per una delle seguenti cause:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico;
d) revoca per inadempienza.
2. La condizione dell'impossibilità a svolgere l'incarico si realizza, qualsivoglia ne sia la
motivazione, nei seguenti casi:
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Regolamento di Contabilità31
a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di
revisione;
b) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, quando richiesta, a tre sedute consecutive
del Consiglio, della Giunta, di Commissione consiliare.
3. Le inadempienze che comportano la revoca dell'incarico sono individuate nelle seguenti:
a) accertati, persistenti ritardi nell'assolvimento dell'incarico e nella resa dei pareri;
4. Della sussistenza di condizioni impeditive alla prosecuzione dell'incarico nei termini di cui al
precedente comma 2, delle intervenute gravi inadempienze di cui al comma 3, il Capo
dell'amministrazione informa il Consiglio, salvo nei casi in cui sia il Consiglio medesimo ad averne
cognizione.
5. Il Revisore deve essere informato dell'avvio del procedimento di cessazione dall'incarico per i
motivi di cui ai precedenti commi 2 e 3 e può presentare deduzioni entro i successivi dieci giorni .
6. Il Revisore, nel corso del mandato, viene dichiarato decaduto dall'incarico allorché si verificano
le seguenti condizioni:
a) il venir meno del requisito professionale in relazione al quale è stato eletto;
b) il verificarsi di cause di incompatibilità o ineleggibilità;
c) il superamento del limite massimo di incarichi assumibili.
7. Della sussistenza di condizioni che comportano la decadenza, il Capo dell'amministrazione
informa il Consiglio e comunica al Revisore l'avvio del procedimento, entro dieci giorni.
Art. 87 - Sostituzione del revisore
1. La cessazione dall'incarico per scadenza del mandato forma oggetto di presa d'atto del Consiglio,
che vi provvede in sede di elezione del nuovo organo di revisione.
2. La cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie è connessa alla presa d'atto delle dimissioni
da parte del Consiglio che provvede contestualmente alla sostituzione.
3. La cessazione dall'incarico per le motivazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 86 è
conseguente alla dichiarazione di inadempienza, previa valutazione delle deduzioni presentate,
pronunciata dal Consiglio che provvede contestualmente alla sostituzione.
4. La revoca dell'incarico per le inadempienze ed i fatti di cui al comma 3 del precedente articolo
86 è dichiarata, previa valutazione delle deduzioni presentate, dal Consiglio che provvede
contestualmente alla sostituzione
5. La decadenza dall'incarico per il verificarsi delle condizioni di cui al comma 6 del precedente
articolo 86 è dichiarata dal Consiglio che provvede contestualmente alla sostituzione.
Art. 88 - Trattamento economico dei revisori
1. Il compenso spettante al Collegio dei Revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo
restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente
CAPO II - L'ESERCIZIO DELLA REVISIONE
Art. 89 - Esercizio della revisione
1. Il Collegio dei Revisori, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di
comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini professionali e uniforma la sua azione di indirizzo e di
impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia,
efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.
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Regolamento di Contabilità32
2. L'esercizio della revisione è svolto in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo
Revisore può autonomamente, o su incarico del Presidente del Collegio, compiere verifiche e
controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al Collegio.
3. L'organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di tecnici
contabili ed aziendali per le funzioni inerenti la revisione economico - finanziaria. Il numero degli
stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.
4. Copia dei verbali delle riunioni dell'organo è trasmessa alla Segreteria Generale e alla
Ragioneria Generale.
Art. 90 - Funzioni dell'organo di revisione
I compiti dell'organo di revisione sono i seguenti:
A)-Collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri
relativamente a:
1) bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
2) variazioni e assestamenti di bilancio;
3) piani economico-finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
4) programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
5) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
6) convenzioni tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
7) costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
8) partecipazione a Società di capitali;
9) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza.
B)-Vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante
verifiche mensili in ordine a:
1) acquisizione delle entrate;
2) effettuazione delle spese;
3) gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli Agenti contabili;
4) attività contrattuale;
5) amministrazione dei beni;
6) adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
7) tenuta della contabilità.
C)-Consulenza e referto in ordine alla:
1) efficienza, produttività ed economicità della gestione, anche funzionale all'obbligo di
redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto;
2) rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione.
D)-Ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 91 - Verifiche di cassa
1. Il Collegio dei revisori provvede, con la cadenza trimestrale, prevista dall'art. 223, comma 1, del
TUEL, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello
degli altri agenti contabili di cui all'art. 233 del predetto TUEL.
2. In deroga all'art. 224 del TUEL ed in virtù della facoltà concessa dall'art. 152 del medesimo, non
si procede alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Presidente
della Provincia.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità33
3. Il Ragioniere Generale, o un funzionario da esso delegato, può effettuare autonome verifiche di
cassa, verifiche sulla gestione del servizio di tesoreria e di quello di altri agenti contabili.
Art. 92 - Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
1. Il Collegio dei Revisori esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità,
coerenza e attendibilità delle previsioni, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, del controllo
finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta
intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio.
2. Il parere investe anche i programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica.
3. Il parere è reso nel termine di 10 giorni dalla richiesta, così come previsto dal precedente articolo
19, comma 7.
Art. 93 - Altri pareri, attestazioni e certificazioni
1. Tutti i pareri, salvo diversa specifica disciplina regolamentare, le attestazioni e le certificazioni
per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi
d'urgenza per i quali il termine è ridotto a cinque giorni.
2. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.
Art. 94 - Modalità di richiesta dei pareri
1. Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse al Collegio dei Revisori a cura della
Segreteria Generale.
Art. 95 - Pareri su richiesta della giunta
1. Il Capo dell'amministrazione o la Giunta possono richiedere pareri preventivi in ordine agli
aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte
sull'ottimizzazione della gestione.
2. Il Collegio dei Revisori fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora l'argomento per il quale è stato richiesto il parere rivesta particolare complessità,
i revisori comunicano, entro 5 giorni dalla richiesta, che il parere verrà reso entro il termine di
giorni 15.
Art. 96 - Relazione al rendiconto
1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla
economicità della gestione nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni
conseguenti al controllo di gestione.
2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio
preventivo:
a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che lo hanno determinato;
b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
c) della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua
consistenza;
d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, del grado di esigibilità dei crediti, e della
eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio.
3. La relazione al rendiconto è resa nei termini di 20 giorni dalla richiesta, così come previsto dal
precedente articolo 81, comma 6.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità34
Art. 97 - Irregolarità nella gestione
1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio,
l'organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per
l'iscrizione all'ordine del giorno. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna
della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'organo di revisione stesso.
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Regolamento di Contabilità35
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...........................................................................................1
Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento di contabilità .................................................................1
Art. 2 - Organizzazione del Servizio economico-finanziario ..............................................................1
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCI .............................................................................2
CAPO I - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE........................................................2
Art. 3 - Gli strumenti della programmazione dell'attività' dell'ente.....................................................2
Art. 4 - Piano generale di sviluppo ......................................................................................................2
Art. 5 - Relazione previsionale e programmatica ................................................................................2
Art. 6 - Bilancio pluriennale ................................................................................................................2
Art. 7 - Programma triennale dei lavori pubblici .................................................................................3
Art. 8 - Elenco annuale dei lavori ........................................................................................................3
Art. 9 - Piani economico-finanziari......................................................................................................3
Art. 10 - Bilancio annuale di previsione ..............................................................................................3
CAPO II - PRINCIPI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE............................................4
Art. 11 - Principi del sistema di bilancio preventivo ...........................................................................4
Art. 12 - Pubblicità ed informazione....................................................................................................4
CAPO III - SPECIFICITA' DEI BILANCI ........................................................................................4
Art. 13 - Servizi per conto terzi............................................................................................................4
Art. 14 - Funzioni delegate e vincoli di destinazione ..........................................................................4
Art. 15 - Fondo di riserva.....................................................................................................................5
Art. 16 - Ammortamento finanziario ...................................................................................................5
Art. 17 - Fondo svalutazione crediti.....................................................................................................5
Art. 18 - Avanzo di amministrazione...................................................................................................5
CAPO IV - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI..........................................6
Art. 19 - Formazione dei documenti ....................................................................................................6
Art. 20 - Approvazione dei documenti.................................................................................................6
CAPO V - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.......................................................................7
Art. 21 - Piano esecutivo di gestione ...................................................................................................7
CAPO VI - LE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO...................................................8
Art. 22- Variazioni di bilancio .............................................................................................................8
Art. 23 - Assestamento generale di bilancio ........................................................................................8
Art. 24 - Formazione e approvazione dei provvedimenti di variazione del bilancio...........................8
Art. 25 - Variazioni al piano esecutivo di gestione..............................................................................9
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO ....................................................................................10
Art. 22- Variazioni di bilancio .............................................................................................................8
Art. 23 - Assestamento generale di bilancio ........................................................................................8
Art. 24 - Formazione e approvazione dei provvedimenti di variazione del bilancio...........................8
Art. 25 - Variazioni al piano esecutivo di gestione..............................................................................9
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO ....................................................................................10
CAPO I - LE ENTRATE..................................................................................................................10
Art. 26 - Fasi di acquisizione delle entrate.........................................................................................10
Art. 27 - Accertamento delle entrate..................................................................................................10
Art. 28 - Emissione degli ordinativi di incasso..................................................................................11
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità36
Art. 29 - Riscossione e versamento delle entrate...............................................................................11
Art. 30 - Operazioni di fine esercizio.................................................................................................11
Art. 31 - Vigilanza sulla gestione delle entrate..................................................................................11
Art. 32 - Residui attivi - Riaccertamento ...........................................................................................12
CAPO II - LE SPESE......................................................................................................................12
Art. 33 - Fasi di erogazione della spesa .............................................................................................12
Art. 34 - Prenotazione di impegno.....................................................................................................12
Art. 35 - Spese del servizio di economato .........................................................................................12
Art. 36 - Spese per lavori di somma urgenza.....................................................................................13
Art. 37 - Impegno delle spese ............................................................................................................13
Art. 38 - Adempimenti procedurali atti di impegno...........................................................................13
Art. 39 - Impegni in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria ................................................14
Art. 40 - Impegni in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione....................14
Art. 41 - Copertura finanziaria...........................................................................................................14
Art. 42 - Parere di regolarità contabile...............................................................................................15
Art. 43 - Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni .........................................................15
Art. 44 - Residui passivi. Riaccertamento..........................................................................................16
Art. 45 - Ordinazione della fornitura o prestazione ...........................................................................16
Art. 46 - Liquidazione delle spese .....................................................................................................16
Art. 47 - Ordinazione delle spese.......................................................................................................17
Art. 48 - Pagamento delle spese.........................................................................................................17
Art. 49 - Operazioni di fine esercizio.................................................................................................18
CAPO III - EQUILIBRI DI BILANCIO............................................................................................18
Art. 50 - Verifica degli equilibri di bilancio ......................................................................................18
Art. 51 - Debiti fuori bilancio ............................................................................................................18
Art. 52 - Verifica dello stato di attuazione dei programmi ................................................................19
TITOLO IV - CONTROLLI INTERNI .............................................................................................20
Art. 53 - Sistema dei controlli interni ................................................................................................20
Art. 54 - Controllo di gestione ...........................................................................................................20
TITOLO V - INDEBITAMENTO.....................................................................................................21
Art. 55 - Condizioni per il ricorso all'indebitamento .........................................................................21
TITOLO VI - SERVIZIO DI TESORERIA......................................................................................22
Art. 56 - Affidamento del servizio.....................................................................................................22
Art. 57 - Convenzione di tesoreria.....................................................................................................22
Art. 58- Comunicazioni e trasmissione documenti fra ente e tesoriere .............................................22
Art. 59 - Operazioni di riscossione e pagamento...............................................................................22
Art. 60 - Gestione dei titoli e valori ...................................................................................................22
Art. 61 - Tenuta e conservazione dei documenti...............................................................................23
Art. 62 - Resa del conto .....................................................................................................................23
TITOLO VII - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE ............24
CAPO I - SCRITTURE CONTABILI .............................................................................................24
Art. 63 - Sistema di scritture ..............................................................................................................24
Art. 64 - Contabilità finanziaria .........................................................................................................24
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità37
Art. 65 - Contabilità patrimoniale ......................................................................................................24
Art. 66 - Contabilità economica.........................................................................................................24
Art. 67 - Scritture complementari - Contabilità fiscale......................................................................25
CAPO II - GLI INVENTARI ............................................................................................................25
Art. 68 - Beni dell'ente .......................................................................................................................25
Art. 69 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio ............................................................25
Art. 70 - Inventario dei beni immobili patrimoniali...........................................................................25
Art. 71 - Inventario dei beni mobili ...................................................................................................25
Art. 72 - Procedure di classificazione dei beni ..................................................................................26
Art. 73 - Aggiornamento degli inventari............................................................................................26
Art. 74 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni.............................................................26
Art. 75 - Ammortamento dei beni......................................................................................................26
CAPO III - IL RENDICONTO.........................................................................................................27
Art. 76 - Rendiconto della gestione ...................................................................................................27
Art. 77 - Conto degli agenti contabili ................................................................................................27
Art. 78 - Conto del bilancio ...............................................................................................................27
Art. 79 - Conto economico.................................................................................................................27
Art. 80 - Conto del patrimonio...........................................................................................................28
Art. 81 - Formazione del rendiconto..................................................................................................28
CAPO IV - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE......................................................................28
Art. 82 - Avanzo di amministrazione.................................................................................................28
Art. 83 - Disavanzo di amministrazione ............................................................................................29
TITOLO VIII - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA......................................................30
CAPO I - L'ORGANO DI REVISIONE..........................................................................................30
Art. 84 - Organo di revisione .............................................................................................................30
Art. 85 - Nomina dell'organo di revisione .........................................................................................30
Art. 86 - Cessazione e decadenza dall'incarico..................................................................................30
Art. 87 - Sostituzione del revisore .....................................................................................................31
Art. 88 - Trattamento economico dei revisori....................................................................................31
CAPO II - L'ESERCIZIO DELLA REVISIONE............................................................................31
Art. 89 - Esercizio della revisione......................................................................................................31
Art. 90 - Funzioni dell'organo di revisione ........................................................................................32
Art. 91 - Verifiche di cassa ................................................................................................................32
Art. 92 - Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati ..................................................................33
Art. 93 - Altri pareri, attestazioni e certificazioni ..............................................................................33
Art. 94 - Modalità di richiesta dei pareri............................................................................................33
Art. 95 - Pareri su richiesta della giunta.............................................................................................33
Art. 96 - Relazione al rendiconto.......................................................................................................33
Art. 97 - Irregolarità nella gestione....................................................................................................34
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento di contabilità
1. Il regolamento di contabilità reca le disposizioni per la disciplina delle finanze e della contabilità
della Provincia nel rispetto delle norme dettate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e in coerenza ai principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali.
2. Le disposizioni regolamentari presiedono all'attività gestionale sotto il profilo economico -
finanziario ed amministrativo-contabile, al fine della corretta amministrazione e conservazione del
patrimonio pubblico e delle rilevazioni, analisi e verifiche dei fatti gestionali che ne comportano
variazioni quali-quantitative.
3. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti
previsionali, all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione, alla rendicontazione, al
sistema di scritture contabili, di rilevazione, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon
andamento dell'attività amministrativa.
Art. 2 - Organizzazione del Servizio economico-finanziario
1. La struttura organizzativa del servizio è definita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi.
2. Il Settore Economico Finanziario, che in prosieguo assume la denominazione di Ragioneria
generale, assolve, principalmente, alle seguenti funzioni, attività e adempimenti:
a) programmazione e gestione del bilancio;
b) controllo e governo dell'equilibrio finanziario generale del bilancio, con particolare
riferimento alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari settori, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
c) controllo e governo dell'equilibrio economico e patrimoniale;
d) contrazione di mutui e anticipazioni di cassa;
e) formulazione di proposte in materia tributaria e tariffaria;
f) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli altri agenti contabili interni;
g) rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;
h) rilevazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali;
i) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
j) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
k) formazione del conto del patrimonio e del conto economico;
l) valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria;
m) applicazione di disposizioni fiscali e attività di supporto per i servizi dell'ente;
n) erogazione degli emolumenti fissi al personale e agli amministratori;
o) rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali;
p) coordinamento dell'intera attività finanziaria dell'ente.
3. Al dirigente della Ragioneria Generale, che in prosieguo assume la denominazione di Ragioniere
Generale, compete la responsabilità di tutte le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo
attinenti all'attività finanziaria della Provincia.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità2
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 3 - Gli strumenti della programmazione dell'attività' dell'ente
1. L'Ente assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per
informare ad esso la propria attività amministrativa.
2. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo sono:
a) il piano generale di sviluppo;
b) la relazione previsionale e programmatica;
c) il bilancio pluriennale di previsione;
d) il programma triennale dei lavori pubblici;
e) l'elenco annuale dei lavori;
f) i piani economico-finanziari;
g) il bilancio annuale di previsione;
h) il piano esecutivo di gestione.
Art. 4 - Piano generale di sviluppo
1. Con il piano generale di sviluppo il Consiglio esprime, quale primo livello di programmazione,
le linee d'azione dell'Ente nel campo dell'organizzazione, dei servizi, degli investimenti e delle
risorse.
2. Il piano ha la durata del mandato, è redatto in coerenza con le linee programmatiche di mandato
presentate dal Capo dell'amministrazione eletto ed è deliberato dal Consiglio Provinciale
precedentemente al primo bilancio annuale del mandato.
Art. 5 - Relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica copre il periodo pari a quello del bilancio pluriennale
ed è redatta in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali.
2. La relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione, deve garantire una
adeguata lettura delle strategie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità del piano generale di
sviluppo.
3. La relazione previsionale e programmatica costituisce presupposto per il controllo strategico e
base di riferimento per la definizione dello stato di attuazione dei programmi e della relazione al
rendiconto di gestione.
4. La relazione previsionale e programmatica costituisce documento propedeutico alla definizione
degli obiettivi del piano esecutivo di gestione.
Art. 6 - Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale è strumento di programmazione che contiene previsioni di medio periodo,
di durata pari a quello della Regione.
2. E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a
riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.
3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di
riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad
ognuno degli anni considerati.
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Regolamento di Contabilità3
4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del
bilancio di previsione annuale di competenza, cui deve essere allegato.
Art. 7 - Programma triennale dei lavori pubblici
1. Il programma triennale dei lavori pubblici individua gli interventi per lavori ed opere che si
intendono realizzare nel triennio. Lo stesso è adottato dal Consiglio nei tempi e con le modalità
previste dalle leggi di settore vigenti ed è allegato al bilancio annuale di previsione.
2. Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio di riferimento sulla
base delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale, proprie, acquisibili da terzi oppure mediante
alienazione di patrimonio o ricorso all'indebitamento.
3. I lavori pubblici il cui finanziamento è previsto con ricorso all'indebitamento non possono
determinare il superamento del limite d'indebitamento di cui al comma 2 dell'art. 55 del presente
regolamento.
Art. 8 - Elenco annuale dei lavori
1. L'elenco annuale dei lavori individua gli interventi che si intendono realizzare nell'esercizio di
competenza in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.
2. L'elenco è formulato in coerenza con il quadro finanziario del bilancio annuale di previsione, è
adottato dal Consiglio unitamente al programma triennale dei lavori pubblici e costituisce parte
integrante del bilancio annuale di previsione.
Art. 9 - Piani economico-finanziari
1. Per i progetti di opere pubbliche di cui all'art. 201 del D.lgs n.267/00, finanziati con l'assunzione
di mutui e relativi alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici,
deve essere approvato un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
2. Il piano economico-finanziario, approvato con la relazione previsionale e programmatica e ad
essa allegato, oppure la deliberazione consiliare che lo approva, costituisce presupposto di
legittimità dei provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle
deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.
3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario
dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i ricavi ed i costi, ivi compresi,
fra questi, la quota per interessi relativa all'ammortamento dei mutui e le quote di ammortamento
finanziario eventualmente da iscrivere in bilancio.
4. Il piano economico finanziario è elaborato dal responsabile unico del procedimento interessato
alla realizzazione dell'opera.
Art. 10 - Bilancio annuale di previsione
1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto
in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal
bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell'organo di revisione, è approvato dal
Consiglio entro il termine previsto dalle norme di leggi vigenti.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità4
CAPO II - PRINCIPI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 11 - Principi del sistema di bilancio preventivo
1. I documenti di programmazione che costituiscono il sistema di bilancio a livello preventivo
devono essere formati e approvati nel rispetto dei principi ordinamentali.
2. I documenti devono, altresì, essere informati ai seguenti postulati:
- comprensibilità;
- significatività e rilevanza;
- informazione attendibile;
- coerenza;
- attendibilità e congruità;
- ragionevole flessibilità;
- neutralità;
- prudenza;
- comparabilità;
- competenza finanziaria;
- competenza economica;
- conformità del complesso procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti
- principi contabili;
- verificabilità dell'informazione.
Art. 12 - Pubblicità ed informazione
1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi partecipati la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati l'Ente procederà alla diffusione
dei dati tramite il proprio sito internet e nel proprio periodico ove pubblicato.
CAPO III - SPECIFICITA' DEI BILANCI
Art. 13 - Servizi per conto terzi
1. Le previsioni del titolo VI dell'entrata e del titolo IV della spesa del bilancio annuale, articolati in
capitoli, costituiscono al tempo stesso un credito e un debito per l'Ente.
2. Le previsioni di spesa nei servizi per conto di terzi non formano limite per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento.
Art. 14 - Funzioni delegate e vincoli di destinazione
1. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale devono essere allocate in separate risorse le
previsioni relative a:
a) trasferimenti statali per funzioni delegate;
b) trasferimenti regionali per funzioni delegate;
c) trasferimenti aventi vincolo di destinazione;
d) entrate con vincolo di destinazione, totale o parziale, per disposizioni di legge.
2. La spesa finanziata con le risorse di cui al comma precedente deve essere chiaramente
individuata nei documenti di programmazione e di gestione finanziaria, per consentirne la
leggibilità e la separata contabilizzazione.
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Regolamento di Contabilità5
Art. 15 - Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è istituito un fondo di riserva ordinario che non
può essere inferiore allo 0,50% e superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente
previste.
2. Con provvedimento di variazione del bilancio, il Consiglio può procedere alla riduzione o
integrazione dello stanziamento del fondo, purché non si determini, per effetto della variazione, una
dotazione inferiore o superiore ai limiti di cui al comma precedente.
3. Il fondo può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa corrente nei casi in cui le
dotazioni degli interventi si rivelino insufficienti, nonché all'integrazione di stanziamenti sia di
spesa corrente che di spesa in conto capitale per sopperire ad esigenze straordinarie.
4. E' consentito l'utilizzo del fondo di riserva iscritto nel bilancio pluriennale, nel rispetto della
competenza di ciascuno degli anni in cui si articola il bilancio pluriennale medesimo.
5. I prelievi dal fondo sono effettuati, fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione della
Giunta Provinciale, su richiesta motivata del responsabile del servizio interessato. A tal fine i
responsabili di servizio interessati inoltrano motivata richiesta di prelevamento alla Ragioneria
Generale che, verificata la regolarità contabile, predispone la proposta di prelevamento da
sottoporre alla Giunta.
6. I prelevamenti dal Fondo di Riserva sono comunicati, a cura della Segreteria Generale, con
periodicità bimestrale al Presidente del Consiglio per darne comunicazione al Consiglio nella prima
seduta utile.
Art. 16 - Ammortamento finanziario
Gli interventi che l'Ente è facultato ad iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio
annuale e pluriennale per l'accantonamento dell'ammortamento sono quantificati in misura
percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti
disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.
Art. 17 - Fondo svalutazione crediti
L'intervento che l'Ente è facultato ad iscrivere in bilancio annuale e pluriennale per
l'accantonamento della quota del fondo svalutazione crediti è quantificato in misura percentuale sui
residui attivi del titolo I e III rinvenienti dalla gestione della competenza del penultimo esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
Art. 18 - Avanzo di amministrazione
1. In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione può essere applicato, in tutto o in
parte, nel rispetto dei vincoli di destinazione, l'avanzo di amministrazione vincolato ancora
disponibile accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso.
2. Nei casi in cui il bilancio di previsione viene approvato in data successiva al 31 dicembre, può
essere, altresì, applicato, in sede di approvazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente, per le finalità e con le limitazioni di cui all'art. 187 del
Tuel .
3. Le obbligazioni giuridiche conseguenti alle procedure espletate per l'attivazione delle spese
finanziate con l'avanzo di amministrazione presunto non avente destinazione vincolata applicato in
bilancio, possono essere perfezionate soltanto dopo l'approvazione del rendiconto.
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Regolamento di Contabilità6
CAPO IV - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI
Art. 19 - Formazione dei documenti
1. Il percorso di formazione degli atti di programmazione è caratterizzato dalla predisposizione ed
approvazione degli schemi da parte della Giunta, per la successiva sottoposizione al Consiglio, dei
seguenti documenti:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) programma triennale dei lavori pubblici;
d) elenco annuale dei lavori pubblici;
e) bilancio annuale di previsione.
2. I piani economico-finanziari di cui all'art. 10, qualora non siano allegati alla relazione
previsionale e programmatica ma formino oggetto di separato provvedimento proposto al Consiglio,
devono essere redatti dal responsabile unico del procedimento e sottoscritti dal Responsabile del
settore, quale espressione di parere tecnico-amministrativo.
3. Ai fini della formazione dei documenti di programmazione, entro il 31 luglio di ogni anno i
Responsabili dei settori formulano le proposte, d'intesa con gli assessori di riferimento e con i
direttori coordinatori di area, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria Generale.
4. La Giunta con il supporto del Direttore Generale, ove nominato, e la Ragioneria Generale,
espletate le prime operazioni di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità e
coerenza, fornisce ai Responsabili dei settori indicazioni, entro il 20 settembre, ai fini di un
adeguamento delle proposte formulate. Le nuove elaborazioni devono essere presentate, dai
responsabili dei settori, alla Ragioneria Generale entro il 10 ottobre, unitamente alla proposta di
Relazione Previsionale e Programmatica di propria competenza.
5. Con la sottoscrizione delle proposte, i Responsabili dei settori danno attestazione della regolarità
tecnico-amministrativa.
6. La Ragioneria Generale, entro i successivi 20 giorni, elabora gli schemi dei documenti, previa
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa,
attestandone la regolarità contabile.
7. La Giunta approva gli schemi dei documenti di programmazione entro i successivi 8 giorni e li
trasmette all'organo di revisione, per il tramite della Segreteria Generale, per acquisire il parere, che
dovrà essere reso entro i successivi dieci giorni.
8. Il bilancio di previsione e relativi allegati deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio entro
i successivi 3 giorni, a cura della Segreteria Generale della Provincia. Il Presidente del Consiglio ne
dà notizia ai Consiglieri entro 3 giorni.
9. Con esclusione del programma triennale dei lavori pubblici, i cui tempi di formazione devono
essere preordinati al rispetto della scadenza del 30 settembre per l'approvazione dello schema da
parte della Giunta, i termini di cui ai precedenti commi sono esclusivamente finalizzati al rispetto
della scadenza per l'approvazione consiliare del 31 dicembre e devono intendersi, in ogni caso,
automaticamente adeguati al variare della medesima scadenza di legge.
Art. 20 - Approvazione dei documenti
1. I Consiglieri possono presentare emendamenti, che per il bilancio devono riferirsi, qualora
ricorrono le condizioni, congiuntamente agli schemi di bilancio annuale, bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica, entro dieci giorni dalla data in cui il Presidente del
Consiglio ha dato notizia, che gli schemi dei documenti sono messi a disposizione dei consiglieri.
2. Le proposte di emendamento devono pervenire alla presidenza del consiglio.
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Regolamento di Contabilità7
3. Non sono ammissibili emendamenti:
a) relativi a graduazioni di spesa attribuite alla competenza dell'organo esecutivo(capitoli e
articoli);
b) relativi a previsioni di spesa sui quali insistono vincoli di indisponibilità a fronte di
impegni assunti, nei limiti necessari ad assicurare idoneo finanziamento;
c) che non salvaguardino gli equilibri di bilancio;
d) che non siano compensativi e alterino il risultato di equilibrio finanziario fra entrata e
spesa;
e) che alterino i vincoli legislativi di specifica destinazione delle risorse.
4. Non sono, altresì, ammissibili emendamenti riferiti alla stessa risorsa o intervento di bilancio già
emendato ed approvato in senso opposto.
5. Gli emendamenti possono essere posti in votazione, non prima del quinto giorno successivo alla
presentazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo che il
Presidente del Consiglio avrà acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ed il
parere del Collegio dei revisori.
6. La deliberazione Consiliare d'approvazione del bilancio può essere dichiarata immediatamente
esecutiva.
CAPO V - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Art. 21 - Piano esecutivo di gestione
1. Nel Piano esecutivo di gestione, che può essere elaborato su un arco temporale pari a quello della
relazione previsionale e programmatica, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli servizi,
con la graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli ed articoli e dei servizi di bilancio in
centri di costo.
2. La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai
rispettivi dirigenti di settore nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 19.
3. Con la sottoscrizione delle singole proposte, i Responsabili dei settori danno attestazione della
regolarità tecnico-amministrativa. Con il parere di regolarità tecnica amministrativa sulla proposta
di PEG, i responsabili dei settori certificano la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel
PEG in relazione alle risorse assegnate nonché la coerenza degli obiettivi di PEG con i programmi
della Relazione Previsionale e Programmatica.
4. Sulla proposta complessiva del piano, di iniziativa del Direttore Generale, ove nominato, è reso
parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale.
5. Sono elementi costitutivi del piano esecutivo di gestione:
a) l'individuazione degli ambiti organizzativo e gestionale, cui sono assegnati obiettivi e
risorse, quali centri di responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi medesimi e
sull'utilizzo delle dotazioni;
b) l'individuazione di servizi o strutture di supporto abilitati ad utilizzare risorse finanziarie
attribuite ai centri di responsabilità, su richiesta di questi, tramite la predisposizione di atti
amministrativi e l'espletamento di procedure;
c) la definizione di indicatori funzionali alla misurazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi che costituiscono strumenti propedeutici all'attività di controllo di gestione ed
all'attività di valutazione della dirigenza.
E' possibile nel PEG assegnare la spesa ad un centro di responsabilità per l'impegno (centro di
supporto) e ad altro centro di responsabilità per l'utilizzo della spesa. In tal caso, al dirigente che
impegna la spesa è associata la responsabilità della gestione del procedimento amministrativo
propedeutico all'assunzione dell'impegno, mentre al dirigente che utilizza la spesa è associata la
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Regolamento di Contabilità8
responsabilità della gestione del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In
ogni caso la previsione di spesa va effettuata dal dirigente che utilizza la spesa, intendendosi per
budget del centro di responsabilità l'insieme delle risorse utilizzate dal centro indipendentemente
dal fatto che la spesa sia impegnata dallo stesso o da altro centro di responsabilità.
6. La Giunta Provinciale definisce, in sede di approvazione dello schema di bilancio e sulla base
dello stesso, il Piano esecutivo di gestione dandone conoscenza, in allegato al medesimo schema, al
Consiglio.
7. Il piano esecutivo di gestione non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è adottato
dalla Giunta, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio.
CAPO VI - LE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Art. 22- Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura
delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure
per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.
2. Con variazione si provvede all'assestamento del bilancio in tutte le occasioni in cui il verificarsi
di nuova o diversa esigenza ne suggerisce o impone l'adeguamento.
3. Con la variazione di bilancio si provvede, in particolare:
a) ad apportare i correttivi necessari alla salvaguardia degli equilibri;
b) all'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio
immediatamente precedente, se già non applicato o per la parte non applicata a termini del
precedente articolo 18;
c) all'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, per la parte non applicata a termini del
precedente articolo 18;
d) alla copertura, in tutto o in parte, del disavanzo di amministrazione accertato;
e) al finanziamento dei debiti fuori bilancio, qualora necessario.
Art. 23 - Assestamento generale di bilancio
1. L'assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si
provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di
competenza, anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.
2. In sede di assestamento generale possono essere ricomprese le variazioni connesse al fondo di
riserva, allo storno di fondi ed alle operazioni contabili di cui al comma 3 del precedente articolo
22.
3. L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei
settori devono essere trasmesse alla Ragioneria Generale con l'indicazione della compensazione e
della disponibilità degli stanziamenti interessati.
Art. 24 - Formazione e approvazione dei provvedimenti di variazione del bilancio
1. Le variazioni al bilancio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 possono comportare analoghe
variazioni al bilancio pluriennale; qualora comportino modifiche ai programmi, devono essere
apportate le conseguenti variazioni alla relazione previsionale e programmatica; qualora comportino
variazioni ai lavori ed alle opere con copertura di spesa in conto capitale, devono essere apportate le
conseguenti modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e all'elenco annuale dei lavori.
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Regolamento di Contabilità9
2. Le Modifiche di cui ai precedenti articoli 22, e 23 possono essere apportate anche ai soli due anni
successivi a quello di competenza del bilancio annuale, relativamente al bilancio pluriennale, alla
relazione previsionale e programmatica ed al programma triennale delle opere pubbliche.
3. Con la sottoscrizione delle proposte di variazione avanzate dai dirigenti dei settori interessati gli
stessi danno attestazione della regolarità tecnico-amministrativa.
4. Sulla proposta di deliberazione di variazione è reso il parere di regolarità contabile da parte del
Ragioniere Generale.
5. I Consiglieri possono presentare emendamenti, almeno 3 giorni prima dalla data di convocazione
del consiglio per la trattazione delle variazioni, che abbiano i requisiti di ammissibilità di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4.
6. Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati
presentati, dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, e quello del
collegio dei revisori.
7. Possono essere apportate variazioni di bilancio fino al 30 novembre dell'esercizio.
Art. 25 - Variazioni al piano esecutivo di gestione
1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che non presuppongono il provvedimento consiliare
di variazione del bilancio e dei suoi allegati consistono in operazioni modificative delle previsioni
dei capitoli e/o degli articoli all'interno di ciascuna risorsa ed intervento di bilancio o nella
variazione degli altri elementi del piano (obiettivi, risorse umane, indicatori ecc) che non investono
le competenze del Consiglio.
2. Le proposte di variazione, dettagliate e motivate, sono presentate dai singoli Responsabili dei
settori interessati, previo assenso del Direttore generale ove nominato, e sono formalizzate dai
medesimi Responsabili in proposte di deliberazione della Giunta.
3. Le deliberazioni di diniego delle variazioni proposte o le variazioni in difformità dalle proposte
formulate dai Responsabili dei settori devono essere motivate dalla Giunta.
4. Variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere assunte su iniziativa della Giunta, che ne
richiede l'elaborazione ai competenti Responsabili dei settori. Eventuale parere tecnico amministrativo
contrario reso dai Responsabili medesimi deve essere motivato, così come deve
essere motivata la deliberazione della Giunta che adotta le variazioni nonostante il parere tecnicoamministrativo
contrario.
5. Sulle proposte di deliberazione è dovuto il parere di regolarità contabile.
6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che intervengono su elementi che presuppongono il
provvedimento consiliare di variazione del bilancio e dei suoi allegati, sono connesse e conseguenti
alle deliberazioni adottate dal Consiglio.
7. Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre
dell'esercizio.
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Regolamento di Contabilità10
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I - LE ENTRATE
Art. 26 - Fasi di acquisizione delle entrate
1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
a) accertamento;
b) emissione dell'ordinativo di incasso;
c) riscossione;
d) versamento.
Art. 27 - Accertamento delle entrate
1. L'entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e
fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio
l'ammontare del credito.
2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal
Responsabile del settore interessato.
3. Le entrate concernente i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a
seguito di altre forme stabilite per legge.
4. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono
accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate
sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di
emissione di liste di carico o di ruoli.
7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di credito
ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti
di Previdenza.
8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza
dell'assunzione dell'impegno relativo.
9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici,
contratti o provvedimenti giudiziari.
10. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento
viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
11. L'accertamento dell'entrata di competenza compete al responsabile del settore cui è attribuito il
procedimento di gestione delle singole risorse e/o capitoli d'entrata. Allo stesso responsabile
compete individuare, formare e conservare gli atti documentali presupposto dell'accertamento e la
verifica della ragione del credito.
12. Il Responsabile del settore con il quale viene accertata l'entrata di cui al precedente comma 2,
che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmetterne copia alla Ragioneria
Generale, entro dieci giorni dall'acquisizione. La Ragioneria Generale provvederà all'annotazione
nelle scritture contabili di entrata.
13. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.
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Regolamento di Contabilità11
Art. 28 - Emissione degli ordinativi di incasso
1. Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma
dovuta all'Ente.
2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, recano le
seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
c) codifica;
d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
e) causale della riscossione;
f) importo della somma da riscuotere;
g) data di emissione;
h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
i) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.
3. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Ragioniere Generale o suo delegato.
4. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura della Ragioneria
Generale. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di
cui uno è restituito firmato per ricevuta.
Art. 29 - Riscossione e versamento delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'Ente, contro
rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario,
che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli.
2. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono
versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre
l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa " salvi i diritti dell'Ente".
3. Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria Generale, alla quale il
Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi di incasso che dovrà avvenire entro trenta giorni
dalla segnalazione stessa e, comunque, entro la chiusura dell'esercizio.
4. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto
esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con
cadenza quindicinale.
5. Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati
con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al
Tesoriere entro il terzo giorno bancabile successivo.
Art. 30 - Operazioni di fine esercizio
1. Gli ordinativi di incasso totalmente o parzialmente inestinti a chiusura dell'esercizio, sono
restituiti dal Tesoriere alla Ragioneria Generale entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Entro i successivi quindici giorni, la Ragioneria Generale provvede ad annullare i titoli
totalmente inestinti ed a ridurre e modificare negli altri elementi quelli inestinti parzialmente.
Art. 31 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
1. Il Responsabile del procedimento che ha accertato l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di
segnalazione della Ragioneria Generale, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino
puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.
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Regolamento di Contabilità12
Art. 32 - Residui attivi - Riaccertamento
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma del precedente articolo 27 e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
2. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per
l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o
dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto dal dirigente del
competente settore a mezzo di apposita determinazione.
3. I crediti eliminati per dubbia o difficile esigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed
inseriti nel conto del patrimonio fra i crediti inesigibili.
4. Possono essere mantenute tra i residui attivi dell'esercizio le entrate riaccertate a seguito di
revisione annuale in sede di rendiconto.
CAPO II - LE SPESE
Art. 33 - Fasi di erogazione della spesa
1. La gestione della spesa deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
a) prenotazione di impegno;
b) impegno;
c) ordinazione della fornitura o prestazione;
d) liquidazione;
e) ordinazione del pagamento;
f) pagamento.
Art. 34 - Prenotazione di impegno
1. Il Consiglio, la Giunta, il Capo dell'amministrazione ed i Dirigenti dei settori, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto, adottano atti che comportano prenotazione
di impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio.
2. Gli atti di prenotazione di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei settori con proprie determinazioni.
3. I settori che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi
natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a
trasmettere alla Ragioneria Generale le proposte di deliberazione, le determinazioni ed i
provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio
cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
4. La Ragioneria Generale esegue le verifiche di cui ai successivi articoli 41 e 42, annotando nelle
scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazioni
l'attestazione di copertura finanziaria, in sede di espressione del parere di regolarità contabile, e
sulle determinazioni il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Per le spese correnti afferenti a procedure in via di espletamento, qualora entro il termine
dell'esercizio non dovesse essere perfezionata l'obbligazione giuridica o non dovesse almeno essere
stata bandita la gara, l'atto di prenotazione decade e la spesa determina economia della previsione di
bilancio sulla quale era stato costituito il vincolo.
6. I Responsabili dei settori sono tenuti a comunicare alla Ragioneria Generale, entro 20 giorni dalla
chiusura dell'esercizio, la decadenza delle prenotazioni di cui al precedente comma.
Art. 35 - Spese del servizio di economato
1. Le spese del servizio economato sono disciplinate da apposito regolamento.
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Regolamento di Contabilità13
Art. 36 - Spese per lavori di somma urgenza
1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando
ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a
ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con
provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della
prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
2. Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non
oltre il termine finale del 31 dicembre.
3. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'organo di revisione a cura
del Responsabile del settore competente.
Art. 37 - Impegno delle spese
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori
individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo
prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e
per l'ammontare dell'avanzo accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle
entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento
correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
Per le anticipazioni di tesoreria, l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare
dell'anticipazione utilizzata.
3. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri nei seguenti casi:
a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio; tale
requisito che deve essere attestato dal responsabile del settore competente;
b) per spese relative a contratti di somministrazione periodiche e continuative, contratti di
locazione o di noleggio, contratti individuali di lavoro e per altri contratti pluriennali, per
i quali l'impegno si estende a più esercizi;
c) per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
4. Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi
secondo quanto stabilito nel contratto stesso o, non altrimenti definito, secondo il principio della
competenza economica.
Art. 38 - Adempimenti procedurali atti di impegno
1. Le deliberazioni sulle quali è stato reso parere di regolarità contabile, dopo l'adozione, devono
essere inoltrate alla Ragioneria Generale per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire entro cinque
giorni dall'esecutività.
2. Gli atti relativi a mutui assunti e ad entrate, sia di parte corrente che in conto capitale, aventi
destinazione vincolata per legge, in forza dei quali si considerano impegnate le corrispondenti
spese, devono essere trasmessi alla Ragioneria Generale dal Responsabile del settore con il quale
viene accertata l'entrata, entro dieci giorni dall'avvenuta acquisizione dell'idonea documentazione.
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Regolamento di Contabilità14
3. Qualora le proposte di deliberazioni che hanno formato oggetto di annotazione di impegno non
siano state adottate, la Segreteria è tenuta a comunicarlo alla Ragioneria Generale entro il termine
massimo di 5 giorni dalla decisione.
Art. 39 - Impegni in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria
1. L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione del Consiglio in sede
di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare le prenotazioni di impegno
da porre in essere fino all'esecutività del bilancio, nei limiti temporali di due mesi e per quantitativi
non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento, delle somme previste nel
bilancio deliberato.
2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
3. In assenza di bilancio deliberato dall'organo consiliare è consentito soltanto l'assolvimento di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione
di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.
4. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale, dell'obbligo ad assolvere la spesa in forza di
tassativa disposizione di legge, del rispetto dei limiti dei dodicesimi o della non suscettibilità di
frazionamento in dodicesimi della spesa devono essere attestati nel dispositivo delle determinazioni
ovvero nel parere tecnico-amministrativo sulle proposte di deliberazioni.
5. Qualora, per effetto di disposizioni legislative, il termine per la deliberazione del bilancio
dovesse essere fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si
applica la disciplina di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, con riferimento all'ultimo bilancio
definitivamente approvato.
Art. 40 - Impegni in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione
1. Qualora l'ultimo rendiconto approvato presenti un disavanzo di amministrazione complessivo
superiore al dieci per cento delle entrate correnti, è fatto divieto di assumere impegni di spesa per
servizi non espressamente previsti dalla legge.
2. Analogo divieto si applica qualora l'ultimo rendiconto approvato rechi l'indicazione di debiti
fuori bilancio, per i quali non sia già stata proposta deliberazione di riconoscimento e
finanziamento, per un ammontare superiore all'eventuale avanzo di amministrazione disponibile.
3. Il divieto cessa con l'adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo di amministrazione e,
per i debiti fuori bilancio, delle deliberazioni di riconoscimento e finanziamento.
Art. 41 - Copertura finanziaria
1. Qualsiasi deliberazione o determinazione che comporti spese a carico dell'Ente non è esecutiva se
priva di copertura finanziaria attestata dal Ragioniere Generale.
2. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, la copertura viene
resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale.
3. Con la copertura finanziaria viene garantita la disponibilità sul pertinente stanziamento di
bilancio.
4. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione, la copertura finanziaria viene
resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
5. La copertura finanziaria viene resa in sede di espressione del parere di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazioni e congiuntamente alla regolarità contabile nel visto sulle determinazioni
dei Responsabili dei servizi.
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Regolamento di Contabilità15
Art. 42 - Parere di regolarità contabile
1. Il Ragioniere Generale esprime il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione
che comporti impegno di spesa o riduzioni d'entrate ed appone il visto di regolarità contabile su
ogni determinazione che comportino riduzioni d'entrate o impegno di spese, previa verifica:
a) della regolarità della documentazione;
b) della corretta imputazione della entrata e della spesa;
c) del rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
d) dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all'obbligazione;
e) della conformità alle norme fiscali.
2. E' preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in
capo al soggetto che li emana o, per le deliberazione al soggetto che rilascia il parere tecnico
amministrativo.
3. Il parere o il visto, di cui al precedente comma 1, deve essere reso o apposto non oltre 10 giorni
dalla data di ricezione degli atti, con un termine minimo di almeno tre giorni.
4. In presenza di parere sfavorevole sulle proposte di deliberazioni della Giunta o del Consiglio,
l'organo deliberante può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le
ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
5. Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte disattendendo il parere stesso, non
impedisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle
determinazioni dei Responsabili dei settori adottate in esecuzione. In tal caso, il visto conterrà anche
il richiamo al parere espresso sulle deliberazioni.
6. Il parere è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
sulle determinazioni dei Responsabili dei settori. Il riscontro di irregolarità contabili di cui al
comma 1, da motivare adeguatamente da parte del Ragioniere Generale, non consente l'apposizione
del visto e, conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni dirigenziali.
7. In caso di parere tecnico-amministrativo o di regolarità contabile sfavorevole per mancato
rispetto del presupposto della coerenza dell'atto con i programmi e/o progetti dei documenti di
programmazione si rinvia, alla disciplina di cui al successivo articolo 43.
Art. 43 - Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni
1. Sono inammissibili e improcedibili per mancanza di coerenza con i programmi ed i progetti della
relazione previsionale e programmatica, le proposte di deliberazioni che non garantiscono:
a) il mantenimento degli equilibri di bilancio;
b) la coerenza con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzo e di
contenuti;
c) la compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e/o
progetto;
d) la compatibilità con le previsioni di risorse finanziarie destinate alla spesa corrente,
consolidata o di sviluppo, e di investimento;
e) la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei
programmi e dei progetti.
2. L'azione di controllo preventivo per le ipotesi di cui alle precedenti lettere "b" e "c" è attuata dai
Responsabili dei settori, a mezzo del parere di regolarità tecnico - amministrativo, e dal Ragioniere
Generale per le ipotesi di cui alle precedenti lettere "a", "d", ed "e".
3. L'inammissibilità e l'improcedibilità sono pronunciate dal presidente dell'organo, Consiglio o
Giunta, ed impediscono, rispettivamente, la presentazione o la trattazione della proposta.
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Regolamento di Contabilità16
Art. 44 - Residui passivi. Riaccertamento
1. Le spese impegnate a norma dell'art. 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono
residui passivi.
2. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che
hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio. La revisione è operata dai
Responsabili dei settori che hanno impegnato la spesa, a mezzo di determinazioni entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
3. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Ragioniere Generale, deve
essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
Art. 45 - Ordinazione della fornitura o prestazione
1. Il Dirigente Responsabile del settore, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa,
comunica ai terzi interessati la richiesta di fornitura di beni e servizi con documento datato e
numerato, contenente gli estremi del provvedimento esecutivo, l'impegno di spesa assunto e la
copertura finanziaria nonché l'avvertenza che la fattura da emettere dovrà contenere gli estremi
della comunicazione stessa.
Art. 46 - Liquidazione delle spese
1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal settore che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del
creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione da parte dello stesso
creditore. Nel dispositivo del provvedimento di liquidazione, il dirigente attesta la corrispondenza
della fornitura o della prestazione ai requisiti qualitativa e/o quantitativa, ai termini ed alle
condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione, che assume la forma di determinazione, potrà essere adottato dopo avere
preso in carico i beni acquistati e, se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro
inventariazione. Gli estremi della registrazione dei beni inventariati devono essere riportati sugli
originali delle relative fatture.
3. Gli elementi della liquidazione, che dovranno essere riportati nel dispositivo della stessa sono i
seguenti:
a) denominazione del creditore, con indicazione del Codice Fiscale e/o Partita IVA;
b) somma dovuta e modalità di pagamento, con indicazioni complete di generalità e codice
fiscale del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
c) documentazione contabile di riferimento per il pagamento;
d) estremi dell'atto con il quale la spesa oggetto di liquidazione è stata impegnata;
e) capitolo di spesa su cui grava la liquidazione ;
f) eventuali economie di gestione rispetto alla somma impegnata.
4. Il responsabile del settore che emette la determinazione di liquidazione, dovrà indicare, nel
dispositivo del provvedimento, se l'obbligazione non è esigibile in quanto sospesa da termini o
condizioni. In mancanza di detta indicazione l'obbligazione è da intendersi immediatamente
esigibile.
5. L'atto adottato dal Responsabile del settore, con il quale viene liquidata la spesa, è trasmesso,
unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria Generale, entro 3 giorni dall'adozione, per i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per la registrazione all'interno della
procedura informatica del bilancio che dovrà avvenire entro i successivi 10 giorni dal ricevimento.
6. Quando si tratti di spese fisse, derivanti da contratti o da altri impegni permanenti che hanno
scadenza ed importo fisso e determinato, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui
al successivo articolo.
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Regolamento di Contabilità17
7. Con l'atto di liquidazione il Responsabile del settore dispone, qualora il rapporto obbligatorio sia
concluso, la riduzione dell'impegno per la somma eccedente quella liquidata. La Ragioneria
Generale provvede all'aggiornamento delle disponibilità sul bilancio o dei residui.
Art. 47 - Ordinazione delle spese
1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto,
mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun
esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
a) esercizio finanziario;
b) intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza;
c) codifica;
d) creditore con l'indicazione del Codice fiscale o Partita IVA;
e) causale del pagamento;
f) somma lorda da pagare con l'evidenziazione dell'importo netto, delle ritenute operate e
dell'eventuale scadenza;
g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di
pagamento diretto;
h) data di emissione;
i) estremi del provvedimento d'impegno e di liquidazione della spesa.
2. Ogni mandato di pagamento, è sottoscritto dal Ragioniere Generale o suo delegato.
3. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è
restituito firmato per ricevuta.
4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo,
che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, accompagnati da un ruolo indicante i vari
creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere.
5. Possono essere emessi mandati di pagamento complessivi, che dispongono pagamenti ad un
unico beneficiario, imputati su più interventi o capitoli. In tal caso, i mandati devono essere
trasmessi al Tesoriere in numero di copie pari agli interventi o capitoli sui quali la spesa è imputata.
6. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli
riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di
ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.
7. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria Generale anche in
conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
Art. 48 - Pagamento delle spese
1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si
realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il
pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo
regolamento.
3. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti
derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria Generale
entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il
mandato di pagamento.
4. Nelle more dell'esecutività del bilancio di previsione oppure in assenza del bilancio deliberato dal
Consiglio, il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza
intendendosi, con la sottoscrizione dei mandati medesimi, a carico dell'Ente la responsabilità sul
rispetto dei limiti imposti dell'Ordinamento finanziario e contabile.
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Regolamento di Contabilità18
5. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco dei residui passivi sottoscritto dal Ragioniere Generale, il
Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento, emessi in conto residui, intendendosi, con
la sottoscrizione dei mandati medesimi, a carico dell'Ente la responsabilità sulla sussistenza del
debito.
Art. 49 - Operazioni di fine esercizio
1. I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti a chiusura dell'esercizio sono eseguiti
mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal
sistema bancario o postale.
2. Previa intesa tra il Ragioniere Generale ed il servizio di tesoreria, possono essere, altresì, adottate
le procedure di cui al precedente articolo 30.
CAPO III - EQUILIBRI DI BILANCIO
Art. 50 - Verifica degli equilibri di bilancio
1. La verifica è funzionale alla regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento
all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio
finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
3. La Ragioneria Generale provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della
sussistenza dei requisiti di equilibrio ed è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il
costituirsi di situazioni di squilibrio non compensabili da maggiori entrate o minori spese, dandone
comunicazione al legale rappresentante dell'Ente, al Presidente del Consiglio, all'organo di
revisione e al Segretario Generale.
4. Qualora in sede di verifica, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della
competenza o dei residui, la Ragioneria Generale è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli
organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo
contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri. La comunicazione deve, in ogni
caso, essere effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti squilibranti.
5. Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure
necessarie a ripristinare gli equilibri entro i successivi trenta giorni.
6. Il Consiglio è, in ogni caso, tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il
provvedimento con il quale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e dà atto dell'insussistenza delle condizioni di squilibrio, sulla base delle verifiche
effettuate dalla Ragioneria Generale.
7. Sulla delibera di cui al comma precedente non è richiesto il parere del collegio dei revisori.
Art. 51 - Debiti fuori bilancio
1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori
bilancio, il Consiglio, su proposta del dirigente del settore interessato, adotta il relativo
provvedimento indicando i mezzi di copertura.
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è
sottoposta al Consiglio entro 30 giorni dalla data in cui il responsabile del settore ne sia venuto a
conoscenza, ed è adottata con procedura d'urgenza.
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Regolamento di Contabilità19
3. Nei casi di riconoscimento di spese, di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 194 del TUEL, nel parere
tecnico-amministrativo reso dal Responsabile del settore proponente deve essere attestato che la
spesa per l'acquisizione dei beni o dei servizi, per i quali si propone il riconoscimento, sia stata
sostenuta per l'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'Ente e che
l'importo da riconoscere rientra nei limiti dell'arricchimento per l'Ente.
4. Per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 194
del TUEL, è possibile anticiparne il pagamento, previo provvedimento d'impegno e liquidazione
del dirigente competente per materia, imputandone la spesa al capitolo dei servizi per conto terzi,
qualora non esistesse in bilancio apposito o sufficiente stanziamento; contestualmente a tale
provvedimento dirigenziale dovrà essere predisposta la relativa proposta di deliberazione per il
consiglio provinciale.
5. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane, in
ogni caso, anche quando in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici per
sopperire alle fattispecie debitorie sopraindicate.
Art. 52 - Verifica dello stato di attuazione dei programmi
1. Ciascun Responsabile di settore provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica
sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata
relazione al Capo dell'amministrazione, alla Ragioneria Generale, all'organo di revisione, al
servizio controllo di gestione ed al nucleo di valutazione, entro il giorno dieci del mese di
settembre, con riferimento ai programmi realizzati al 31 agosto.
2. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede ad effettuare con apposito
provvedimento la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
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Regolamento di Contabilità20
TITOLO IV - CONTROLLI INTERNI
Art. 53 - Sistema dei controlli interni
1.L'Ente disciplina, in relazione all'assetto dimensionale ed alle proprie caratteristiche il sistema dei
controlli interni conformemente alle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali.
2.I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni d'indirizzo e
compiti di gestione.
Art. 54 - Controllo di gestione
1. Il modello organizzativo della struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione, le procedure e le modalità per l'applicazione del controllo, le eventuali collaborazioni
esterne, le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri Enti locali e quanto altro
necessario per la completa disciplina sono previste da apposite norme regolamentari
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Regolamento di Contabilità21
TITOLO V - INDEBITAMENTO
Art. 55 - Condizioni per il ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se coesistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui si
intende adottare l'atto di ricorso a forme di indebitamento;
b) intervenuta esecutività del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni;
c) inclusione dei lavori ed opere nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco
annuale dei lavori ove richiesto dalla normativa specifica di settore.
2. Può ricorrersi a nuovo indebitamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello
dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed
a quello derivante da garanzie fideiussorie, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 12,00 per cento (o diversa percentuale eventualmente stabilita dalla legge)
dell'ammontare dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a
quello in cui viene previsto il ricorso all'indebitamento.
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Regolamento di Contabilità22
TITOLO VI - SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 56 - Affidamento del servizio
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante asta pubblica tra Istituti di credito, con
sportello operante nel Comune capoluogo, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione consiliare
ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dal Consiglio.
2. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.
Art. 57 - Convenzione di tesoreria
1. I rapporti tra l'Ente ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di
tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:
a) la durata del servizio;
b) il rispetto delle norme di cui al Sistema di Tesoreria unica introdotto dalla Legge 29/10/1984
n. 720 e successive modifiche ed integrazioni;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti della Provincia in materia di bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi
centrali ai sensi di legge.
Art. 58- Comunicazioni e trasmissione documenti fra ente e tesoriere
1. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche
sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento
e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi
supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.
Art. 59 - Operazioni di riscossione e pagamento
1. Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la
fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica
deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Ragioniere Generale e non è
soggetta a vidimazione.
2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le
riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate
provvisorie restando, comunque, a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.
3. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di
pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento
similare. Qualora il Ragioniere Generale rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente
formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.
Art. 60 - Gestione dei titoli e valori
1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Ragioniere
Generale.
2. Gli ordinativi di incasso dei depositi provvisori o definitivi di somme, valori o titoli che terzi
effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Ragioniere Generale e
operati con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti articoli 28 e 29.
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Regolamento di Contabilità23
3. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta
dal Responsabile del settore competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto
al rimborso. L'atto di liquidazione è sottoscritto dallo stesso Responsabile del settore, mentre
l'ordinativo di pagamento è sottoscritto dal Ragioniere Generale.
Art. 61 - Tenuta e conservazione dei documenti
1. Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri
d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dai fondi a destinazione
vincolata e la dinamica delle singole componenti.
2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione dell'Ente e dell'organo di revisione tutta la
documentazione utile per le verifiche di cassa.
Art. 62 - Resa del conto
1. Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario con allegata la documentazione prevista dal TUEL.
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Regolamento di Contabilità24
TITOLO VII
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE
CAPO I - SCRITTURE CONTABILI
Art. 63 - Sistema di scritture
1. Le scritture contabili dell'Ente, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, devono
consentire la rilevazione e la misurazione dei fatti gestionali sotto l'aspetto:
a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio,al fine di rilevare, per ciascuna risorsa e
intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei
relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste
da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde
consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del
bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi della
gestione secondo i criteri della competenza economica.
Art. 64 - Contabilità finanziaria
1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa o
capitolo;
b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento o
capitolo;
c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento o capitolo, la
consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme
riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
d) il giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento;
e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
Art. 65 - Contabilità patrimoniale
1. Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
2. Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo
Capo II sugli inventari.
Art. 66 - Contabilità economica
1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. Gli
accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti
componenti economici positivi e negativi si riferiscono. A tal fine nelle determinazioni dei
responsabili dei settori deve essere inserito il periodo al quale i corrispondenti componenti
economici si riferiscono. In mancanza di detta indicazione i dati economici s'intendono coincidenti
con quelli finanziari.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità25
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e
patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li
ha determinati.
3. A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici
necessari alla redazione del rendiconto della gestione.
4. La contabilità economica è gestita tramite la rilevazione extracontabili, in appositi prospetti (carte
di lavoro), di tutte le operazioni di rettifica ed integrazione (contabilità semplificata).
Art. 67 - Scritture complementari - Contabilità fiscale
1. Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e
patrimoniali sono opportunamente integrate con la tenuta degli appositi registri rilevanti ai fini
fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.
CAPO II - GLI INVENTARI
Art. 68 - Beni dell'ente
1. I beni si suddividono, secondo le norme del codice civile, nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Art. 69 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) il valore determinato secondo la normativa vigente;
c) l'ammontare delle quote di ammortamento.L'inventario dei beni demaniali è tenuto ed annualmente aggiornato dal responsabile del settore
Patrimonio.
l'ammontare delle quote di ammortamento.L'inventario dei beni demaniali è tenuto ed annualmente aggiornato dal responsabile del settore
Patrimonio.
Art. 70 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la
destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
c) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
L'inventario dei beni immobili è tenuto ed annualmente aggiornato dal responsabile del settore
Patrimonio.
Art. 71 - Inventario dei beni mobili
1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano e il servizio utilizzatore;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e la specie;
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Regolamento di Contabilità26
d) il valore;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
2. Per il materiale bibliografico e documentario viene tenuto un separato inventario con autonoma
numerazione.
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in
un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i
mobili di valore individuale inferiore a 300,00 €, IVA compresa, ascrivibili alle seguenti tipologie:
a) mobilio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti e utensili;
c) attrezzature di ufficio.
L'inventario dei beni mobili è tenuto ed aggiornato annualmente dall'economo.
Per la gestione, la custodia e la conservazione dei materiali di consumo, costituenti scorta, sono
istituiti uno o più magazzini con individuazione del relativo responsabile e con la tenuta di una
contabilità di carico e scarico cronologica e sistematica.
Art. 72 - Procedure di classificazione dei beni
1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal
patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della
Giunta.
Art. 73 - Aggiornamento degli inventari
1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio
finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
Art. 74 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative
vigenti.
2. Il valore dei beni immobili è incrementato dagli interventi manutentivi, di ampliamento e
ristrutturazione eseguiti. A tal fine, i settori tecnici (Viabilità ed Edilizia) dovranno comunicare al
competente settore Patrimonio e alla Ragioneria Generale, alla conclusione dei lavori effettuati e ad
avvenuto collaudo, l'importo complessivo delle spese sostenute per tali interventi.
3. Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi
determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economico-patrimoniale.
4. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli
atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.
5. Il materiale bibliografico e documentario viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso
in cui non sia altrimenti valutabile o il valore di costo non sia più congruo.
Art. 75 - Ammortamento dei beni
1 Gli ammortamenti, da calcolare con il metodo a quote costanti e da comprendere nel conto
economico quali quote di esercizio, sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti
disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, con inizio nell'anno in cui il bene è
disponibile e pronto all'uso.
2. Non sono soggetti ad ammortamento i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a
3.000,00 €, IVA compresa. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del
patrimonio, i suddetti beni si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità27
3. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono portati in diminuzione del corrispondente
valore patrimoniale.
CAPO III - IL RENDICONTO
Art. 76 - Rendiconto della gestione
1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio,
il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione
finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella
relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti rispetto alle previsioni.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'organo
di revisione.
Art. 77 - Conto degli agenti contabili
1. L'Economo, il Consegnatario di beni ed ogni altro Agente contabile interno incaricato del
maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché coloro che si ingeriscono negli
incarichi attribuiti a detti Agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di
febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 78 - Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa
secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Al conto del bilancio sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi;
b) l'elenco dei residui attivi inesigibili, insussistenti o prescritti;
c) l'elenco dei residui passivi;
d) le tabelle e indicatori annessi al modello del conto.
3. Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali
può essere proposto alla Giunta, e da questa comunicato al Presidente del Consiglio, dai
responsabili dei vari servizi dell'ente entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e il
Consiglio entro i successivi venti giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del
bilancio di altri specifici indicatori e parametri.
4. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di
amministrazione.
Art. 79 - Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente,
secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative e rileva conclusivamente il risultato
economico dell'esercizio.
2. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli
accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta
degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e
patrimoniale.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità28
Art. 80 - Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività
patrimoniali dell'Ente quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema
previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
Art. 81 - Formazione del rendiconto
1. La resa del conto del Tesoriere e degli Agenti contabili interni deve avvenire entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
2. La Ragioneria Generale procede alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i
successivi trenta giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze
e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli Agenti contabili interni
formulano le contro deduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci
giorni.
3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con
allegati elenchi e tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria Generale entro il 10 maggio,
trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
4. Entro il 10 aprile, i Responsabili dei settori elaborano la proposta di relazione al rendiconto della
gestione, trasmettendola al Segretario Generale, al Presidente ed al Ragioniere Generale che, entro
il 10 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
5. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la
proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'organo di revisione entro il 15 maggio, a
cura della Segreteria Generale.
6. L'organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi venti giorni.
7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi
allegati e la relazione dell'organo di revisione sono messi a disposizione dei Consiglieri, mediante
inoltro al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura della Segreteria Generale.
8. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
9. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria Generale da comunicazione al Tesoriere
CAPO IV - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 82 - Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui
attivi sui residui passivi.
2. Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta
indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che
di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento e svalutazione crediti eventualmente
accantonati.
3. Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e,
tuttavia, per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato
contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del
disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite al successivo articolo 83.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità29
Art. 83 - Disavanzo di amministrazione
1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa
e sui residui attivi.
2. Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve
essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente
successivi. Entro il 30 settembre il Consiglio adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio
della gestione.
3. Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i
proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.
4. L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per
intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento
di assestamento di bilancio.
5. Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel
risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese
correnti e spese in conto capitale.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità30
TITOLO VIII
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
CAPO I - L'ORGANO DI REVISIONE
Art. 84 - Organo di revisione
1. Il controllo interno e la revisione della gestione economico-finanziaria sono affidati, in attuazione
della legge e dello statuto, al Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Ragioneria Generale in idonei locali per le proprie
riunioni e per la conservazione della documentazione. L'ufficio del Collegio deve essere dotato dei
mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni.
3. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle funzioni:
a) accede agli atti e documenti dell'Ente e delle sue Istituzioni tramite richiesta, anche verbale,
al Segretario Generale o ai Dirigenti dei settori; gli atti e documenti sono messi a
disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
c) partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto;
d) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni
consiliari, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
e) riceve l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle
determinazioni del Capo dell'amministrazione e dei Responsabili dei Settori, a cura della
Segreteria Generale.
Art. 85 - Nomina dell'organo di revisione
1. Il Consiglio Provinciale elegge, con le modalità previste dalla normativa vigente, un collegio di
revisione composto da tre membri. La deliberazione di elezione dell'organo di revisione deve essere
notificata agli interessati immediatamente dopo la sua adozione.
2. Il Revisore eletto deve produrre all'Ente, entro i dieci giorni successivi dall'avvenuta
comunicazione della nomina, dichiarazione di accettazione della carica, nonché dichiarazioni
sostitutive attestanti il possesso dei requisiti professionali in forza dei quali è stato eletto,
l'inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ed il rispetto del limite, sul numero
massimo degli incarichi di revisione presso enti locali, previsto dalle norme sull'Ordinamento degli
stessi.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Revisore viene considerato
decaduto.
Art. 86 - Cessazione e decadenza dall'incarico
1. Il Revisore dell'Ente cessa dall'incarico per una delle seguenti cause:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico;
d) revoca per inadempienza.
2. La condizione dell'impossibilità a svolgere l'incarico si realizza, qualsivoglia ne sia la
motivazione, nei seguenti casi:
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità31
a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di
revisione;
b) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, quando richiesta, a tre sedute consecutive
del Consiglio, della Giunta, di Commissione consiliare.
3. Le inadempienze che comportano la revoca dell'incarico sono individuate nelle seguenti:
a) accertati, persistenti ritardi nell'assolvimento dell'incarico e nella resa dei pareri;
4. Della sussistenza di condizioni impeditive alla prosecuzione dell'incarico nei termini di cui al
precedente comma 2, delle intervenute gravi inadempienze di cui al comma 3, il Capo
dell'amministrazione informa il Consiglio, salvo nei casi in cui sia il Consiglio medesimo ad averne
cognizione.
5. Il Revisore deve essere informato dell'avvio del procedimento di cessazione dall'incarico per i
motivi di cui ai precedenti commi 2 e 3 e può presentare deduzioni entro i successivi dieci giorni .
6. Il Revisore, nel corso del mandato, viene dichiarato decaduto dall'incarico allorché si verificano
le seguenti condizioni:
a) il venir meno del requisito professionale in relazione al quale è stato eletto;
b) il verificarsi di cause di incompatibilità o ineleggibilità;
c) il superamento del limite massimo di incarichi assumibili.
7. Della sussistenza di condizioni che comportano la decadenza, il Capo dell'amministrazione
informa il Consiglio e comunica al Revisore l'avvio del procedimento, entro dieci giorni.
Art. 87 - Sostituzione del revisore
1. La cessazione dall'incarico per scadenza del mandato forma oggetto di presa d'atto del Consiglio,
che vi provvede in sede di elezione del nuovo organo di revisione.
2. La cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie è connessa alla presa d'atto delle dimissioni
da parte del Consiglio che provvede contestualmente alla sostituzione.
3. La cessazione dall'incarico per le motivazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 86 è
conseguente alla dichiarazione di inadempienza, previa valutazione delle deduzioni presentate,
pronunciata dal Consiglio che provvede contestualmente alla sostituzione.
4. La revoca dell'incarico per le inadempienze ed i fatti di cui al comma 3 del precedente articolo
86 è dichiarata, previa valutazione delle deduzioni presentate, dal Consiglio che provvede
contestualmente alla sostituzione
5. La decadenza dall'incarico per il verificarsi delle condizioni di cui al comma 6 del precedente
articolo 86 è dichiarata dal Consiglio che provvede contestualmente alla sostituzione.
Art. 88 - Trattamento economico dei revisori
1. Il compenso spettante al Collegio dei Revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo
restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente
CAPO II - L'ESERCIZIO DELLA REVISIONE
Art. 89 - Esercizio della revisione
1. Il Collegio dei Revisori, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di
comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini professionali e uniforma la sua azione di indirizzo e di
impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia,
efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità32
2. L'esercizio della revisione è svolto in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo
Revisore può autonomamente, o su incarico del Presidente del Collegio, compiere verifiche e
controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al Collegio.
3. L'organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di tecnici
contabili ed aziendali per le funzioni inerenti la revisione economico - finanziaria. Il numero degli
stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.
4. Copia dei verbali delle riunioni dell'organo è trasmessa alla Segreteria Generale e alla
Ragioneria Generale.
Art. 90 - Funzioni dell'organo di revisione
I compiti dell'organo di revisione sono i seguenti:
A)-Collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri
relativamente a:
1) bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
2) variazioni e assestamenti di bilancio;
3) piani economico-finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
4) programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
5) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
6) convenzioni tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
7) costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
8) partecipazione a Società di capitali;
9) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza.
B)-Vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante
verifiche mensili in ordine a:
1) acquisizione delle entrate;
2) effettuazione delle spese;
3) gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli Agenti contabili;
4) attività contrattuale;
5) amministrazione dei beni;
6) adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
7) tenuta della contabilità.
C)-Consulenza e referto in ordine alla:
1) efficienza, produttività ed economicità della gestione, anche funzionale all'obbligo di
redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto;
2) rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione.
D)-Ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 91 - Verifiche di cassa
1. Il Collegio dei revisori provvede, con la cadenza trimestrale, prevista dall'art. 223, comma 1, del
TUEL, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello
degli altri agenti contabili di cui all'art. 233 del predetto TUEL.
2. In deroga all'art. 224 del TUEL ed in virtù della facoltà concessa dall'art. 152 del medesimo, non
si procede alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Presidente
della Provincia.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità33
3. Il Ragioniere Generale, o un funzionario da esso delegato, può effettuare autonome verifiche di
cassa, verifiche sulla gestione del servizio di tesoreria e di quello di altri agenti contabili.
Art. 92 - Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
1. Il Collegio dei Revisori esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità,
coerenza e attendibilità delle previsioni, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, del controllo
finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta
intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio.
2. Il parere investe anche i programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica.
3. Il parere è reso nel termine di 10 giorni dalla richiesta, così come previsto dal precedente articolo
19, comma 7.
Art. 93 - Altri pareri, attestazioni e certificazioni
1. Tutti i pareri, salvo diversa specifica disciplina regolamentare, le attestazioni e le certificazioni
per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi
d'urgenza per i quali il termine è ridotto a cinque giorni.
2. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.
Art. 94 - Modalità di richiesta dei pareri
1. Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse al Collegio dei Revisori a cura della
Segreteria Generale.
Art. 95 - Pareri su richiesta della giunta
1. Il Capo dell'amministrazione o la Giunta possono richiedere pareri preventivi in ordine agli
aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte
sull'ottimizzazione della gestione.
2. Il Collegio dei Revisori fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora l'argomento per il quale è stato richiesto il parere rivesta particolare complessità,
i revisori comunicano, entro 5 giorni dalla richiesta, che il parere verrà reso entro il termine di
giorni 15.
Art. 96 - Relazione al rendiconto
1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla
economicità della gestione nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni
conseguenti al controllo di gestione.
2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio
preventivo:
a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che lo hanno determinato;
b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
c) della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua
consistenza;
d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, del grado di esigibilità dei crediti, e della
eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio.
3. La relazione al rendiconto è resa nei termini di 20 giorni dalla richiesta, così come previsto dal
precedente articolo 81, comma 6.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità34
Art. 97 - Irregolarità nella gestione
1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio,
l'organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per
l'iscrizione all'ordine del giorno. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna
della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'organo di revisione stesso.
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità35
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...........................................................................................1
Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento di contabilità .................................................................1
Art. 2 - Organizzazione del Servizio economico-finanziario ..............................................................1
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCI .............................................................................2
CAPO I - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE........................................................2
Art. 3 - Gli strumenti della programmazione dell'attività' dell'ente.....................................................2
Art. 4 - Piano generale di sviluppo ......................................................................................................2
Art. 5 - Relazione previsionale e programmatica ................................................................................2
Art. 6 - Bilancio pluriennale ................................................................................................................2
Art. 7 - Programma triennale dei lavori pubblici .................................................................................3
Art. 8 - Elenco annuale dei lavori ........................................................................................................3
Art. 9 - Piani economico-finanziari......................................................................................................3
Art. 10 - Bilancio annuale di previsione ..............................................................................................3
CAPO II - PRINCIPI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE............................................4
Art. 11 - Principi del sistema di bilancio preventivo ...........................................................................4
Art. 12 - Pubblicità ed informazione....................................................................................................4
CAPO III - SPECIFICITA' DEI BILANCI ........................................................................................4
Art. 13 - Servizi per conto terzi............................................................................................................4
Art. 14 - Funzioni delegate e vincoli di destinazione ..........................................................................4
Art. 15 - Fondo di riserva.....................................................................................................................5
Art. 16 - Ammortamento finanziario ...................................................................................................5
Art. 17 - Fondo svalutazione crediti.....................................................................................................5
Art. 18 - Avanzo di amministrazione...................................................................................................5
CAPO IV - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI..........................................6
Art. 19 - Formazione dei documenti ....................................................................................................6
Art. 20 - Approvazione dei documenti.................................................................................................6
CAPO V - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.......................................................................7
Art. 21 - Piano esecutivo di gestione ...................................................................................................7
CAPO VI - LE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO...................................................8
Art. 22- Variazioni di bilancio .............................................................................................................8
Art. 23 - Assestamento generale di bilancio ........................................................................................8
Art. 24 - Formazione e approvazione dei provvedimenti di variazione del bilancio...........................8
Art. 25 - Variazioni al piano esecutivo di gestione..............................................................................9
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO ....................................................................................10
Art. 22- Variazioni di bilancio .............................................................................................................8
Art. 23 - Assestamento generale di bilancio ........................................................................................8
Art. 24 - Formazione e approvazione dei provvedimenti di variazione del bilancio...........................8
Art. 25 - Variazioni al piano esecutivo di gestione..............................................................................9
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO ....................................................................................10
CAPO I - LE ENTRATE..................................................................................................................10
Art. 26 - Fasi di acquisizione delle entrate.........................................................................................10
Art. 27 - Accertamento delle entrate..................................................................................................10
Art. 28 - Emissione degli ordinativi di incasso..................................................................................11
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità36
Art. 29 - Riscossione e versamento delle entrate...............................................................................11
Art. 30 - Operazioni di fine esercizio.................................................................................................11
Art. 31 - Vigilanza sulla gestione delle entrate..................................................................................11
Art. 32 - Residui attivi - Riaccertamento ...........................................................................................12
CAPO II - LE SPESE......................................................................................................................12
Art. 33 - Fasi di erogazione della spesa .............................................................................................12
Art. 34 - Prenotazione di impegno.....................................................................................................12
Art. 35 - Spese del servizio di economato .........................................................................................12
Art. 36 - Spese per lavori di somma urgenza.....................................................................................13
Art. 37 - Impegno delle spese ............................................................................................................13
Art. 38 - Adempimenti procedurali atti di impegno...........................................................................13
Art. 39 - Impegni in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria ................................................14
Art. 40 - Impegni in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione....................14
Art. 41 - Copertura finanziaria...........................................................................................................14
Art. 42 - Parere di regolarità contabile...............................................................................................15
Art. 43 - Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni .........................................................15
Art. 44 - Residui passivi. Riaccertamento..........................................................................................16
Art. 45 - Ordinazione della fornitura o prestazione ...........................................................................16
Art. 46 - Liquidazione delle spese .....................................................................................................16
Art. 47 - Ordinazione delle spese.......................................................................................................17
Art. 48 - Pagamento delle spese.........................................................................................................17
Art. 49 - Operazioni di fine esercizio.................................................................................................18
CAPO III - EQUILIBRI DI BILANCIO............................................................................................18
Art. 50 - Verifica degli equilibri di bilancio ......................................................................................18
Art. 51 - Debiti fuori bilancio ............................................................................................................18
Art. 52 - Verifica dello stato di attuazione dei programmi ................................................................19
TITOLO IV - CONTROLLI INTERNI .............................................................................................20
Art. 53 - Sistema dei controlli interni ................................................................................................20
Art. 54 - Controllo di gestione ...........................................................................................................20
TITOLO V - INDEBITAMENTO.....................................................................................................21
Art. 55 - Condizioni per il ricorso all'indebitamento .........................................................................21
TITOLO VI - SERVIZIO DI TESORERIA......................................................................................22
Art. 56 - Affidamento del servizio.....................................................................................................22
Art. 57 - Convenzione di tesoreria.....................................................................................................22
Art. 58- Comunicazioni e trasmissione documenti fra ente e tesoriere .............................................22
Art. 59 - Operazioni di riscossione e pagamento...............................................................................22
Art. 60 - Gestione dei titoli e valori ...................................................................................................22
Art. 61 - Tenuta e conservazione dei documenti...............................................................................23
Art. 62 - Resa del conto .....................................................................................................................23
TITOLO VII - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE ............24
CAPO I - SCRITTURE CONTABILI .............................................................................................24
Art. 63 - Sistema di scritture ..............................................................................................................24
Art. 64 - Contabilità finanziaria .........................................................................................................24
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO: Regolamento di Contabilità
Regolamento di Contabilità37
Art. 65 - Contabilità patrimoniale ......................................................................................................24
Art. 66 - Contabilità economica.........................................................................................................24
Art. 67 - Scritture complementari - Contabilità fiscale......................................................................25
CAPO II - GLI INVENTARI ............................................................................................................25
Art. 68 - Beni dell'ente .......................................................................................................................25
Art. 69 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio ............................................................25
Art. 70 - Inventario dei beni immobili patrimoniali...........................................................................25
Art. 71 - Inventario dei beni mobili ...................................................................................................25
Art. 72 - Procedure di classificazione dei beni ..................................................................................26
Art. 73 - Aggiornamento degli inventari............................................................................................26
Art. 74 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni.............................................................26
Art. 75 - Ammortamento dei beni......................................................................................................26
CAPO III - IL RENDICONTO.........................................................................................................27
Art. 76 - Rendiconto della gestione ...................................................................................................27
Art. 77 - Conto degli agenti contabili ................................................................................................27
Art. 78 - Conto del bilancio ...............................................................................................................27
Art. 79 - Conto economico.................................................................................................................27
Art. 80 - Conto del patrimonio...........................................................................................................28
Art. 81 - Formazione del rendiconto..................................................................................................28
CAPO IV - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE......................................................................28
Art. 82 - Avanzo di amministrazione.................................................................................................28
Art. 83 - Disavanzo di amministrazione ............................................................................................29
TITOLO VIII - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA......................................................30
CAPO I - L'ORGANO DI REVISIONE..........................................................................................30
Art. 84 - Organo di revisione .............................................................................................................30
Art. 85 - Nomina dell'organo di revisione .........................................................................................30
Art. 86 - Cessazione e decadenza dall'incarico..................................................................................30
Art. 87 - Sostituzione del revisore .....................................................................................................31
Art. 88 - Trattamento economico dei revisori....................................................................................31
CAPO II - L'ESERCIZIO DELLA REVISIONE............................................................................31
Art. 89 - Esercizio della revisione......................................................................................................31
Art. 90 - Funzioni dell'organo di revisione ........................................................................................32
Art. 91 - Verifiche di cassa ................................................................................................................32
Art. 92 - Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati ..................................................................33
Art. 93 - Altri pareri, attestazioni e certificazioni ..............................................................................33
Art. 94 - Modalità di richiesta dei pareri............................................................................................33
Art. 95 - Pareri su richiesta della giunta.............................................................................................33
Art. 96 - Relazione al rendiconto.......................................................................................................33
Art. 97 - Irregolarità nella gestione....................................................................................................34