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Provincia di Agrigento
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA, L'ACCESSO E LA DIVULGAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE

Premesso che tra le competenze del settore 1° CED-SIT rientrano le attività connesse al funzionamento del Sistema Informativo Territoriale Provinciale, consistenti nella raccolta, organizzazione e validazione di dati, nonché allo sviluppo delle procedure informatiche, finalizzate alla costituzione e al costante aggiornamento di una banca dati con funzione di supporto all'azione di governo della Provincia;

Considerato che, a fronte di sempre più numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, appare opportuno ed indispensabile disporre di norme regolamentari che definiscano le regole comportamentali e l'iter procedurale da seguire per la consultazione e la cessione dei dati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di diritti d'autore e in materia di tutela dei diritti della persona, avendo riguardo, nel contempo, a criteri di economicità e di efficienza da attuare nella gestione della "Cosa pubblica";

Ritenuto di dovere favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dei dati che operano ai diversi livelli territoriali e di dovere, altresì, favorire la diffusione, sia su supporto cartaceo che magnetico, degli elaborati, delle informazioni, sia cartografiche che alfanumeriche, relative al territorio, anche attraverso azioni di vendita diretta;

Considerato di dovere prevedere la fornitura gratuita, fatta salva la copertura delle spese di riproduzione, a tutti i soggetti di tipo pubblico, specificati nel regolamento, che ne facciano richiesta, nonché la vendita, affinché ne venga garantita la fruizione, anche agli altri soggetti interessati, il tutto nel rispetto dei diritti garantiti dalla normativa vigente ai soggetti proprietari o comproprietari di diritti sui dati;

Ritenuto di dovere in tal senso individuare prezzi differenziati in funzione delle varie categorie dei potenziali acquirenti dei suddetti beni, per come meglio specificato nel regolamento seguente;

Viste: la Legge n°633 del 22/04/1941 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 18/5/1942, n°1369; la Legge 20/6/1978, n°399; il Decreto Legislativo n° 518 del 29/12/1992 di attuazione della Direttiva n°91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le relative successive modifiche ed integrazioni;

 

PROPONE

 

di approvare il regolamento per la raccolta, l'accesso e la divulgazione dei dati del sistema informativo territoriale provinciale, composto di n°11 articoli, riportato nel testo trascritto nelle pagine seguenti:

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA, L'ACCESSO E LA DIVULGAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE

 

Art. 1 Finalità

1. Le attività che si svolgono nell'ambito del SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE consistono nella raccolta, organizzazione e validazione di dati, sia di tipo cartografico che alfanumerico, nonché allo sviluppo delle procedure informatiche, finalizzate alla costituzione e al costante aggiornamento di una banca dati con funzione di supporto all'azione di governo della Provincia e al raccordo con le scelte degli Enti locali.

 

Art. 2 - Direttrici fondamentali

1. Nello sviluppo dell'iniziativa per la realizzazione e la gestione del S.I.T. la Provincia promuove:
a) la reciproca utilizzazione dei dati tra i sistemi informativi pubblici e privati, nonché la definizione delle intese necessarie tra gli Enti locali territoriali e tra questi e la Provincia per garantire la circolazione delle informazioni essenziali allo svolgimento della loro attività amministrativa;
b) lo sviluppo degli studi per la definizione delle basi informative direttamente finalizzate alle esigenze di programmazione e per l'individuazione degli elementi fondamentali per la rappresentazione della realtà economica e sociale provinciale;
c) la realizzazione del raccordo con gli altri Enti, con le organizzazioni economiche e sociali operanti anche in maniera non esclusiva nell'ambito provinciale per la realizzazione di conoscenze di utilità generale;
d) lo sviluppo di un rapporto di collaborazione con l'ISTAT e con le Amministrazioni centrali dello Stato e della Regione al fine dell'integrazione tra il sistema informativo territoriale provinciale ed i sistemi informativi operanti in tali ambiti.

 

Art. 3 - Tutela dei diritti della persona

  1. Nell'acquisizione, trattamento e diffusione dei dati deve essere garantito il rispetto dei diritti della persona.
  2. In particolare la costituzione di archivi nominativi dovrà essere limitata alle esigenze di gestione di funzioni amministrative o di servizi escludendo l'acquisizione di altre informazioni di carattere personale.
  3. L'accesso a tali archivi dovrà essere limitato al personale autorizzato e limitatamente alle informazioni attinenti l'esercizio della funzione espletata.
  4. Per l'estrazione di campioni sarà consentito l'accesso ad archivi nominativi ed ai dati richiesti di natura non personale.
  5. Le indagini campionarie o mirate non possono prevedere l'acquisizione di dati personali non attinenti l'oggetto dell'indagine e comunque senza l'esplicito consenso dell'interessato.
  6. E' vietata la diffusione delle informazioni individuali, attinenti persone fisiche o giuridiche, diverse da quelle per le quali norme di legge prevedano la pubblicità dei dati.
 

Art. 4 - Diritto d'accesso e segreto d'ufficio

  1. La Provincia adotta le procedure necessarie a garantire agli enti pubblici, alle organizzazioni sociali ed economiche, alle istituzioni scientifiche e culturali ed ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati ed ai servizi del S.I.T.
  2. La Provincia assicura altresì: a) Il diritto di chiunque ad ottenere le informazioni concernenti la propria persona e ad ottenere gratuitamente la correzione di eventuali errori ed omissioni. b) il diritto degli enti pubblici e dei servizi, aziende ed istituti regionali che forniscono dati per il S.I.T. all'accesso ai dati forniti e alle relative elaborazioni su tali dati, nonché alla restituzione delle elaborazioni riassuntive e di raffronto. c) il diritto degli enti pubblici all'accesso alle informazioni elaborate a scala provinciale.
  3. La Provincia promuove altresì la diffusione dell'informazione statistica, il coordinamento e lo sviluppo ad ogni livello delle iniziative e degli strumenti atti a dare efficace applicazione alla disposizione di cui al primo comma.
  4. I dati e le informazioni coperti dal segreto d'ufficio non possono essere resi noti se non nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
  5. I dati e le informazioni acquisiti da fonti esterne all'Amministrazione Provinciale sono soggetti alle limitazioni contenute negli eventuali atti di trasmissione dei dati stessi, nonché alle disposizioni vigenti in materia di protezione del diritto d'autore; alle stesse disposizioni legislative sono soggetti i dati prodotti da elaborazioni interne all'Amministrazione provinciale;
  6. La cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, la divulgazione e l'utilizzo dei dati sono consentiti solo se non in contrasto con le disposizioni e le limitazioni di cui al comma precedente. Sarà cura del richiedente acquisire le necessarie autorizzazioni da parte dei titolari di diritti sui dati.
  7. I funzionari dell'Ente, nonché i Consiglieri provinciali, potranno utilizzare i dati solo per scopi attinenti i compiti istituzionali e nell'esclusivo interesse della Provincia regionale di Agrigento
 

Art. 5 - Promozione della partecipazione di enti ed organismi alla realizzazione del sistema informativo provinciale

Nella realizzazione del S.I.T. la Provincia promuove la partecipazione ed il raccordo con gli enti ed organismi interessati, con particolare riferimento agli Enti locali, agli organi centrali e periferici della Regione e dello Stato e alle altre Amministrazioni pubbliche, alle Università, alle Camere di Commercio, alle organizzazioni della società civile.

 

Art. 6 - Indirizzi per la realizzazione del sistema informativo provinciale

  1. Il S.I.T. è costituito da basi informative fondamentali, consistenti in aggregati coerenti di informazioni formalmente individuate, a cui sono applicate procedure atte a garantire il grado di significatività, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni stesse.
  2. Il S.I.T. è diretto a realizzare l'organizzazione dei flussi informativi in basi informative per le quali siano garantiti criteri uniformi di acquisizione, validazione e aggiornamento dei dati e l'utilizzo integrato dei dati tra basi informative diverse.
  3. Il S.I.T. è diretto, altresì, a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie al controllo delle funzioni delegate, la verifica della efficienza ed efficacia della spesa, e degli effetti degli interventi realizzati; a questo fine sono riorganizzate le basi di dati costituite a fini gestionali.
  4. La Provincia promuove lo sviluppo delle basi informative degli Enti locali territoriali la cui realizzazione è rilevante al fine della qualità dei dati necessari al sistema informativo o comunque con questo integrabili.
 

Art. 7 - Responsabilità dei funzionari per l'accesso ai dati

Presso ogni settore o struttura informativo-statistica e informatica operante al servizio di questo, devono essere individuati:
- i funzionari con compiti operativi e/o responsabilità rispetto al trattamento di basi di dati;
- il funzionario, ed eventualmente il suo sostituto in caso di assenza o impedimento, abilitato a provvedere, con le modalità consentite, per l'accesso ai dati presso l'Assessorato o il Servizio detto di soggetti esterni.
Il funzionario abilitato a dare accesso ai dati è altresì tenuto a curare la registrazione degli accessi richiesti e di quelli concessi: copia di tali registrazioni è conservata presso il referente della struttura centrale per l'accesso.


 

Art. 8 - Modalità di cessione delle informazioni su supporto magnetico

Le tipologie di prodotti che la Provincia può fornire su supporto magnetico sono:

  1. dati originali (raccolti dalla Provincia e non pubblicati)
  2. dati pubblici (informazioni raccolte da soggetti diversi e già pubblicati)
  3. software realizzato dalla Provincia per l'accesso a proprie banche dati e reso disponibile all'esterno in formato eseguibile
  4. elaborazioni specifiche con produzione di tabulati, disegni, estrazione di parti di banche dati, etc.
 

Le modalità di cessione di tali prodotti possono essere:

a) Convenzione: viene stabilita di volta in volta sulla base di reciproci interessi una serie di accordi tra Provincia e soggetto esterno per l'utilizzo del prodotto. Il dirigente del settore cui fa capo l'ufficio del S.I.T. è delegato alla stipula della convenzione, cui provvede a mezzo di apposita determinazione dirigenziale;
b) Scambio: vengono scambiati prodotti, anche di natura diversa, tra Provincia e altri soggetti, previo parere favorevole del dirigente del settore cui fa capo l'ufficio del S.I.T.
c) Pagamento: viene stabilito un prezzo per il servizio richiesto, in base a quanto previsto dal successivo articolo 9 del presente regolamento.
d) Gratuito: per particolari soggetti esterni viene ceduto il prodotto a titolo gratuito. Tale modalità di cessione si applica in ogni caso, anche in assenza di convenzione, per i seguenti soggetti:
- Università e scuole di ogni ordine e grado, qualora i dati vengano richiesti per esclusivo scopo di studio;
- tutte le Amministrazioni Statali, Regionali Enti Locali, nonché FF.AA., Carabinieri, Polizia, VV.FF., Guardia di Finanza, Enti previdenziali dello Stato ed Agenzie o Enti che operano per conto delle Amministrazioni sopra elencate;
La cessione gratuita potrà essere effettuata a seguito di domanda formalizzata dall'Ente richiedente, nella quale dovranno essere specificati il motivo della richiesta e il nominativo della persona delegata al ritiro.
Salvo casi particolari, autorizzati e motivati dal dirigente del settore cui fa capo l'ufficio del S.I.T. o funzionario appositamente delegato, ovvero espressamente previsti nella eventuale convenzione, è sempre dovuto il pagamento di una somma, nella misura stabilita al successivo articolo, a titolo di rimborso forfettario per la copertura dei costi di riproduzione.

 

Art. 9 - Prezzi e modalità di pagamento

Il pagamento delle somme appresso specificate avverrà esclusivamente a mezzo di versamento sul c.c.p. 11880929 della Provincia Regionale di Agrigento, riportando la seguente causale di versamento: "acquisizione dati e servizi del Sistema Informativo Territoriale Provinciale" . Tale versamento potrà essere effettuato prima del ritiro degli elaborati per ogni richiesta con un costo preventivato inferiore a lire cinquantamila, mentre per le richieste di importo superiore dovrà essere preventivamente versato un anticipo minimo di lire cinquantamila.
Le somme a conguaglio saranno calcolate sulla base delle tabelle riportate alle seguenti lettere a) e b):

a) somme a titolo di rimborso forfettario per la copertura dei costi di riproduzione (dovute anche in caso di cessione gratuita)

 
  • Stampa su tabulato di estratti di banca dati 

Gratuito per ogni richiesta entro le 5 pagine di tabulato £. 500 per ogni foglio successivo

 
  • Estrazione di dati dal DB, SW di visualizzazione, cartografia numerica su supporto magnetico

£. 20.000 per ogni CD

 
  • Plottaggio di cartografia numerica e tematica

£ 2.000 per plottaggio formato A4
£ 5.000 per plottaggio formato A3
£ 15.000 per plottaggio formato A2
£ 30.000 per formati superiori ad A2 fino ad A0 richiedenti meno di 30' di pre-elaborazione (*)
£. 50.000 per formati superiori ad A2 fino ad A0 richiedente da 30' a 3h di pre-elaborazione
£. 100.000 per formati superiori ad A2 fino ad A0 richiedente oltre 6h di pre-elaborazione

(*) si intende il tempo occorrente tra l'avvio della stampa dall'applicazione e la completa ricezione con inizio della stampa da parte del plotter.

b) prezzi per servizi a pagamento.

E' dovuto, in aggiunta al rimborso forfettario di cui alla lettera precedente, se non diversamente specificato, un ulteriore importo idoneo a riconoscere anche il valore scientifico e gli apporti di conoscenza connessi alla elaborazione informatica dei dati. Tale cessione autorizza l'acquirente ad utilizzare i dati solo se in possesso della ulteriore autorizzazione da parte del proprietario originario del dato, se diverso dall'Ente Provincia Regionale Di Agrigento e comporta l'obbligo di non consentirne l'uso a terzi e di citare sempre gli estremi dell'autorizzazione.

 
  • Stampa su tabulato di estratti di banca dati (comprensivo del rimborso forfettario)

£ 6000 per ogni richiesta entro le 3 pagine di tabulato
£. 2000 per ogni foglio successivo

 
  • Banca dati su supporto magnetico

£. 100.000 per ogni 10 Megabyte (min 10Mbyte)

 
  • Estrazione dati da banca dati (alfanumerica)

£. 100.000 per ogni 10 Megabyte o frazione di 10 Mbyte più costo di elaborazione da stimare caso per caso in modo preventivo in funzione del tempo uomo necessario

 
  • Estrazione di altri tipi di dati, esclusa la cartografia numerica (es. fotografie, disegni, etc.)

£. 20.000 per ogni singolo file fino a 5 Megabyte
£ 50.000 per ogni singolo file oltre 5 Megabyte

 
  • Plottaggio di cartografia numerica per disegni già realizzati (comprensivo del rimborso forfettario di cui alla lettera a)

£ 10.000 per plottaggio formato A4
£ 20.000 per plottaggio formato A3
£ 40.000 per plottaggio formato A2
£ 100.000 per formati superiori ad A2 fino ad A0 richiedenti meno di 30' di pre-elaborazione
£. 200.000 per formati superiori ad A2 fino ad A0 richiedente da 30' a 3h di pre-elaborazione
£. 300.000 per formati superiori ad A2 fino ad A0 richiedente oltre 6h di pre-elaborazione

 
  • Plottaggio di cartografia numerica per carte tematiche da realizzare su richieste specifiche (comprensivo del rimborso forfettario di cui alla lettera a)

Prezzo indicato al punto precedente più costo di elaborazione da stimare caso per caso in modo preventivo in funzione del tempo uomo necessario

 
  • Software

£. 200.000 per pacchetto in formato eseguibile o gruppo di script per applicativi.

 
  • Cartografia numerica raster

£ 150.000 per ogni file raster relativo ad un singolo foglio (tavoletta, sezione, foglio di mappa, etc.). Si intendono compresi nel prezzo gli eventuali files di georeferenziazione e quelli che gestiscono la corretta mosaicatura dei fogli, i files informativi e dei metadati.

 
  • Cartografia numerica vettoriale

 (1) £ 50.000 per ogni foglio o tavola o copertura tematica, previa autorizzazione del soggetto proprietario dei dati
 (2) £ 300.000 per ogni foglio (tavoletta, sezione, foglio di mappa, etc.) relativo ad aereofotogrammetrie, cartografia catastale o assimilabili; £ 50.000 per ciascuna copertura relativa ad un singolo tematismo e per ciascun foglio della cartografia alla scala nominale corrispondente o più prossima a quella che compete al tema

 

Note:
(1) Cartografia elaborata già in forma numerica da terzi per conto di soggetti diversi dalla Provincia Regionale Di Agrigento e sulle quali l'Ente non ha operato ulteriori elaborazioni informatiche oltre a quelle strettamente necessarie per il loro corretto inquadramento nel database cartografico.
(2) Cartografia elaborata, direttamente o per conto di essa, dalla Provincia Regionale Di Agrigento

 

Art. 10 - Utilizzazione dei proventi

Il ricavato delle operazioni di cessione onerosa dei dati del S.I.T. sarà interamente destinato al rimpinguamento dei capitoli di spesa attinenti alla gestione, sviluppo, manutenzione del Sistema Informativo Territoriale della Provincia Regionale Di Agrigento e all'aggiornamento del personale su materie ed argomenti aventi attinenza con la conduzione e con l'utilizzo del S.I.T.

 

Art. 11 - Uso dei dati e diritti di proprietà intellettuale

Nel documento che obbligatoriamente dovrà accompagnare la cessione dei dati saranno indicate le limitazioni all'uso degli stessi.

La Provincia Regionale di Agrigento mantiene la proprietà dei dati e/o delle elaborazioni sui dati, prodotti all'interno o per conto della stessa Amministrazione.

Nel caso di cessione a terzi, questi acquisiscono soltanto il diritto all'uso non esclusivo degli stessi per gli scopi dichiarati.

La licenza d'uso non è a sua volta ulteriormente cedibile o trasferibile, salvo che non sia previsto da specifici accordi, anche a titolo oneroso, con l'Amministrazione Provinciale di Agrigento.

Il dirigente del settore cui fa capo l'ufficio del S.I.T. è delegato alla stipula degli eventuali accordi per estensioni di licenza e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente regolamento, nonché alla valutazione del costo aggiuntivo degli stessi.

Per la formalizzazione di tali accordi egli provvede a mezzo di apposita determinazione dirigenziale.

Per i dati, sia cartografici che alfanumerici, i cui diritti intellettuali rimangono di proprietà degli Enti dai quali la Provincia Regionale di Agrigento ha acquisito i diritti d'uso (es. cartografia I.G.M. 1:50.000, acquistata dall'Istituto Geografico Militare; Ortofotocarta e DEM, forniti dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA.; cartografia CENSUS e dati ISTAT, acquistati dall'Istituto Nazionale di Statistica ed altri dati che nel tempo verranno acquisiti e resi disponibili), è vietata qualunque forma di divulgazione o di utilizzazione non prevista nel documento di cessione originario, mentre per ogni altro uso dovranno essere acquisite, a cura e spese del soggetto interessato, le relative autorizzazioni direttamente dagli Enti proprietari.

L'uso dei dati è soggetto alla normativa in vigore che regolamenta la materia concernente la protezione della concessione e dei diritti di proprietà intellettuale.