Consiglio provinciale - Artt. 31-40
Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
Art. 31 - Durata degli interventi
- Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.
- Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non puo' superare i quindici minuti. Nel caso pero' di lettura del discorso la durata e' ridotta a dieci minuti.
- Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i dieci minuti.
Art. 32 - Inosservanza delle prescrizioni del regolamento
- Il consigliere che, nel corso dell'intervento venga meni alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo, il Presidente puo' toglierli la parola.
Art. 33 - Tumulto in aula
Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi puo' sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi puo' togliere la seduta.
Art. 34 - Questioni pregiudiziali e richiesta di sospensiva
- E' questione pregiudiziale la questione posta ad uno o piu' consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
- E' proposta di sospensiva la proposta di uno o piu' consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
- Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non piu' di dieci minuti, il proponente e un consigliere di ciascun gruppo.
- La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si procede alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono
Art. 35 - Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti
- Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare, in votazione.
- Gli emendamenti devono essere presentati dai consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
- Degli emendamenti i1 Presidente da' notizia all'Assemblea, dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
- La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
- Ciascun consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, puo' intervenire nella discussione per non piu' di dieci minuti.
- Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
- Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
- Nella votazione degli emendamenti la precedenza e' data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate del Consiglio.
- La discussione sugli articoli, capitoli e voci e consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo .del documento da porre in votazione.
Art. 36 - Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno
- Prima che si chiuda la discussione generale, ogni consigliere puo' presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
- Il proponente puo' illustrare l'ordine del giorno per non piu' di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione
- Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
- Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.
Art. 37 - Chiusura della discussione
Il Presidente, dopo che hanno par1ato tutti i consiglieri iscritti e, se e' il caso il proponente, dichiara chiusa la discussione.
Art. 38 - Sistemi di votazioni
- I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
- Il metodo di votazione e' scelto di volta in volta dal Presidente.
- Il voto e' sempre personale e non sono ammesse deleghe.
Art. 39 - Controprova
- La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano e' soggetta a controprova se questa e' richiesta da almeno tre consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
- Non e' consentito l'ingresso in aula ai consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
Art. 40 - Votazione per appello nominale
- Alla votazione per appello nominale si fa' ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o per determinazione del Presidente.
- Il Presidente indica preventivamente il significato del "SI" e del "NO".
- L'appello nominale e' fatto dal Segretario. Ciascun consigliere deve rispondere "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO"
- Esaurito l'appello, si rifa' la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
- Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.